Approvato con Deliberazione
Comune di Viano (Provincia di Reggio Xxxxxx)
Regolamento del Servizio di trasporto scolastico
Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 53 del 21/12/2022
Indice generale
Sezione 1 – Criteri generali 2
Art. 1 Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico. 2
Art. 2 Utenti del servizio e criteri di accesso. 3
Art. 3 Contratto d’utenza 4
Sezione 2 – Criteri di utilizzo. 5
Art. 4 Comportamento degli utenti 5
Art. 5 Sanzioni 6
Art. 6 Servizio di accompagnamento. 7
Art. 7 Responsabilità dei genitori 8
Art. 8 Verifiche e reclami 8
Sezione 3 – Trasporto speciale 8
Art. 9 Trasporto speciale 8
Sezione 4 – Norme finali 9
Art. 10 Norme transitorie 9
Sezione 1 – Criteri generali
Art. 1 Caratteristiche del servizio di trasporto scolastico
Nell’ambito del diritto allo studio, il Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici del Comune di Viano assicura il trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di 1° grado.
Il servizio viene organizzato e garantito per consentire a tutti i bambini di frequentare la scuola di assegnazione del territorio vianese, secondo specifici percorsi di andata e ritorno con l’individuazione di punti di raccolta, quando possibile, fatto salvo il servizio per la scuola dell’infanzia che prevede la fermata all’abitazione del bambino. Nei casi in cui le dimensioni del mezzo non siano compatibili con la viabilità in cui è collocata l’abitazione, verranno individuati specifici punti di raccolta in prossimità dell'abitazione.
Il servizio è affidato mediante appalto, nei limiti delle disponibilità e delle risorse di bilancio, e viene organizzato a favore degli alunni residenti nel comune di Viano. Previo eventuale accordo/convenzione/autorizzazione con altri Comuni limitrofi, possono essere accolti alunni residenti in tali Comuni che frequentino scuole del territorio comunale di Viano, purché vi siano posti disponibili sugli automezzi e l'eventuale modifica del percorso sia compatibile con il Piano del Trasporto (PTA) approvato.
Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente sulla base del Piano del Trasporto Annuale (PTA) approvato, di norma, entro il 31 luglio e secondo il calendario scolastico definito dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx e dagli Organismi scolastici. Per ogni sede scolastica servita dal trasporto scolastico, viene attivato un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni itinerario, in relazione ai diversi orari di uscita delle scuole. Resta comunque salva la facoltà di attivare un ulteriore percorso di ritorno, in un orario differente, laddove sia presente un numero minimo di richiedenti il servizio stabilito con atto di indirizzo da parte della Giunta comunale, anche in termini di sostenibilità economica e fattibilità operativa, oppure in caso di esigenze eccezionali. In caso di formazione di ghiaccio sulle strade o improvvise nevicate, tali da non consentire il trasporto in sicurezza, non potrà essere assicurato il normale servizio. In questo caso, qualora ciò avvenga in concomitanza con il trasporto da casa a scuola o da scuola a casa, sarà cura degli uffici del Servizio Affari, Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici avvisare le famiglie dell’avvenuta sospensione del servizio e della conseguente necessità, da parte delle stesse, di provvedere personalmente al trasporto dei figli. A tal fine sarà obbligo delle famiglie comunicare un numero di telefono cellulare di reperibilità.
Il Servizio di Trasporto Scolastico verrà attivato anche per le uscite didattiche autorizzate dagli organi scolastici competenti, nel rispetto delle normative vigenti e della dotazione e capienza dei mezzi. La Scuola dovrà formulare il programma delle
uscite relativo ad ogni anno scolastico, provvedendo a consegnarlo all’Ufficio Scuola entro il 30 novembre di ogni anno, in modo da consentire una più agevole programmazione delle uscite stesse.
In deroga a tali limiti territoriali e prima della presentazione di tale programma, potranno essere garantite solo le uscite relative ad iniziative e/o progetti promossi dalle Scuole, verificata la disponibilità dei mezzi con l'Ufficio comunale preposto.
Nel corso dell’anno le scuole dovranno comunque far pervenire all’Ufficio Scuola le richieste per l’effettuazione delle singole uscite didattiche autorizzate in base ai criteri sopra riportati, almeno 7 giorni prima di quello stabilito per l’uscita stessa.
Il Comune può richiedere un contributo ad ogni famiglia a parziale copertura delle spese di trasporto relative alle singole uscite didattiche.
Art. 2 Utenti del servizio e criteri di accesso
Il servizio di trasporto scolastico è rivolto principalmente agli alunni residenti ad una distanza pari o superiore ai 500 metri dal plesso di assegnazione indicato dall’organismo scolastico, fatte salve specifiche difficoltà di ordine personale, o famigliare, o sociale adeguatamente documentate ed accolte dal Comune. Le famiglie degli utenti che frequentano per loro scelta una scuola diversa da quella di assegnazione, in relazione al luogo di residenza, dovranno provvedere a loro cura e spese al trasporto, salvo possibilità del Comune di accogliere la richiesta purché vi siano posti disponibili sugli automezzi e l'eventuale modifica del percorso sia compatibile con il Piano del Trasporto (PTA) approvato.
L’iscrizione al servizio ha validità per l’intero anno scolastico, non ripetibile nel corso dello stesso anno scolastico, in caso di ritiro, salvo disponibilità dei posti e casi eccezionali adeguatamente documentati.
L'iscrizione dovrà essere richiesta da un genitore, ovvero da chi esercita nei confronti del minore la potestà o l’affido famigliare, utilizzando il modulo d’iscrizione online predisposto dal Comune e con le modalità previste.
La data ultima di presentazione delle domande di ammissione al servizio è il 31 maggio; la domanda andrà rinnovata ogni anno di fruizione.
Eventuali domande che dovessero pervenire dopo tale data potranno essere accettate solo nel caso in cui rimangano posti disponibili, una volta formulata la graduatoria degli ammessi, in base ai criteri di seguito riportati. In ogni caso, la data di presentazione della domanda anteriore al 31 maggio, non rileva ai fini dell’attribuzione alcuna priorità nell’ammissione al servizio, qualora la totalità delle domande fosse superiore alla capienza dei posti.
Possono essere ammessi solo i richiedenti in regola con i pagamenti dei Servizi scolastici ed educativi o con piani di rientro sottoscritti prima dell’iscrizione al servizio di trasporto (e in linea con le scadenze di pagamento indicate dal piano di cui
sopra), e che non siano stati sospesi in via definitiva dal servizio di trasporto nell'anno scolastico precedente.
DOMANDE NEI TERMINI. La domanda si intende accolta, salvo motivato diniego che sarà comunicato al richiedente entro 60 giorni dal termine del periodo di iscrizione.
Le domande pervenute per alunni non residenti saranno valutate sulla base delle disponibilità dei posti e della fattibilità del servizio.
Qualora le domande dovessero essere superiori alla capienza dei mezzi, verrà data la priorità ai seguenti soggetti, seguendo l’ordine di precedenza sotto indicato:
1) bambini con entrambi i genitori che, per problemi di orario di lavoro, sono impossibilitati ad accompagnare il figlio;
2) bambini che usufruiscono del servizio in modo continuativo per tutto l’anno scolastico;
3) età di bambini da trasportare, con precedenza a quelli più piccoli;
4) maggiore distanza stradale dell’abitazione del bambino da scuola
DOMANDE FUORI TERMINE. Le domande di iscrizione fuori termine potranno essere accolte in base alla disponibilità dei posti, purché non comportino modifiche sostanziali e peggiorative dei percorsi e/o degli orari o fermate aggiuntive rispetto a quanto già definito in merito all’organizzazione del servizio prevista nel Piano TrasportoAnnuale (PTA).
Per consentire la regolare ed efficiente organizzazione del servizio, le ammissioni saranno concesse entro la prima settimana del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda fuori termine.
Eventuali richieste eccedenti la disponibilità dei posti saranno collocate in una lista di attesa stilata per ciascuna linea, in ordine di numero di protocollo della domanda e nel rispetto del possesso dei requisiti riportati sopra.
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate al Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici in forma scritta e non daranno diritto ad alcun rimborso delle eventuali rate già pagate, o per le quali sia già maturato il diritto al pagamento, per effetto della fruizione anche parziale del servizio.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici può inoltre disporre le dimissioni dal servizio di trasporto nei casi di:
· assenze prolungate e/o ingiustificate superiori ad un mese;
· reiterata inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 5.
Art. 3 Contratto d’utenza
Le norme contenute nel presente Regolamento costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio e devono essere portate a conoscenza dell’utente e da questi
accettate al momento dell’iscrizione, formalizzata con l’apposito modulo di richiesta online, che costituisce a tutti gli effetti di legge contratto d’utenza ai sensi delle normative vigenti.
Il pagamento del contributo mensile stabilito dall’Amministrazione Comunale deve essere puntualmente effettuato secondo le scadenze fissate pena la sospensione del servizio.
L’Amministrazione Comunale determina l’entità delle tariffe di contribuzione per l’utilizzo del servizio di cui all’art. 1 del presente provvedimento, con apposito atto deliberativo approvato dalla Giunta Comunale che comunque, relativamente ad ogni anno scolastico, provvederà all’aggiornamento delle tariffe suddette in relazione all’aumento dell’indice ISTAT.
Sezione 2 – Criteri di utilizzo
Art. 4 Comportamento degli utenti
Gli utenti devono attenersi alle modalità di erogazione del servizio, rispettando i punti di fermata e gli orari fissati nel Piano del Trasporto Annuale (PTA).
Il genitore o adulto responsabile deve accompagnare e riprendere il proprio figlio nei luoghi di raccolta indicati e negli orari stabiliti, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti. In caso contrario l’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.
Gli alunni, al momento dell’arrivo con lo scuolabus davanti a scuola prima dell’inizio delle lezioni, devono rimanere all’interno della zona scolastica. Nei casi previsti sarà attivato servizio gratuito di pre-scuola.
Gli alunni, all’uscita della scuola, devono invece immediatamente salire sullo scuolabus loro assegnato. Non è consentito uscire dalla zona scolastica per effettuare acquisti o altro.
Qualsiasi incidente che dovesse verificarsi per la trasgressione da parte dei ragazzi di questa norma, non comporta alcun tipo di responsabilità per l’Amministrazione Comunale.
La partenza degli scuolabus per i viaggi di ritorno avviene non oltre i dieci minuti successivi al suono della campana; nel caso, per motivi organizzativi, di impossibilità del rispetto di tale termine il Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici attiverà il servizio gratuito di post-scuola.
L’Amministrazione Comunale non si assume la responsabilità dei ragazzi che al momento della partenza non si trovino sugli scuolabus.
I genitori degli alunni “utenti del servizio” che occasionalmente decidono di ritirare personalmente il ragazzo o concordano con altri genitori il ritiro stesso, sono tenuti tassativamente ad avvisare l’autista dello scuolabus.
L’utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
Gli utenti sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:
a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;
b) non tenere comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l’incolumità dei compagni;
c) occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
d) alzarsi solo ad automezzo fermo;
e) non disturbare i compagni di viaggio e l’autista;
f) usare un linguaggio conveniente;
g) mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall’autista.
h) non tenere mai comportamenti aggressivi;
i) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell’autobus;
l) non utilizzare i mezzi di trasporto se non in regola con la relativa iscrizione;
m) rivolgersi con rispetto ed educazione al conducente, all’eventuale accompagnatore e agli altri alunni;
n) rimanere seduti durante tutto il tragitto, posizionando lo zaino sopra le ginocchia;
o) non sporgersi dai finestrini e non gettare oggetti dall’autobus.
In ogni caso il conducente ha facoltà di interrompere la guida ogniqualvolta si verifichino situazioni di pericolo o, comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto del codice della strada e dell’incolumità dei trasportati.
Art. 5 Sanzioni
Qualora gli utenti non osservino le norme comportamentali di cui al precedente art. 4, potranno essere adottati i seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale effettuato dall’autista o dall’accompagnatore, seguito da segnalazione formale – a cura degli uffici comunali – sia alla famiglia di appartenenza sia al Dirigente della scuola frequentata;
b) irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad euro 50,00 al verificarsi del terzo richiamo verbale, ovvero al verificarsi del secondo richiamo verbale nei casi di particolare gravità;
c) sospensione dall’utilizzo del servizio per un periodo di tempo determinato in relazione alla gravità dell’infrazione, nel caso in cui perduri il comportamento scorretto anche dopo l’irrogazione della sanzione di cui al punto b), senza rimborso della tariffa versata.;
d) interruzione definitiva dell’utilizzo del servizio relativamente all’anno scolastico in corso, quale ultima misura, qualora perduri il comportamento scorretto nonostante siano già state comminate tutte le precedenti sanzioni, senza rimborso della tariffa versata.
Le sanzioni diverse dal richiamo verbale sono comminate dal Responsabile del
Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici, il quale procede dietro segnalazione dell’autista o dell’accompagnatore.
L’irrogazione delle sanzioni diverse dal richiamo verbale deve essere preceduta da una contestazione scritta agli esercenti la potestà genitoriale, ai quali deve essere concesso un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali osservazioni.
Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo e a terzi, le famiglie saranno chiamate a rimborsarli.
Gli autisti, quali responsabili dei mezzi, hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Scuola del Comune gli eventuali danni causati.
Tuttavia, laddove si verifichino da parte degli utenti comportamenti tali da mettere in serio pericolo l’incolumità degli altri trasportati, dell’autista o dell’accompagnatore, il Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici può procedere – in via d’urgenza – alla sospensione dell’autore dei predetti comportamenti con efficacia immediata, salvo provvedere in seguito ad attivare il contraddittorio con la famiglia, che entro 10 giorni può presentare motivate osservazioni. In questo caso, il Responsabile, entro 20 giorni, dalle osservazioni pervenute può decidere di confermare o modificare il provvedimento di sospensione adottato.
Il pagamento del contributo mensile stabilito dall’Amministrazione Comunale deve essere puntualmente effettuato secondo le scadenze fissate pena la sospensione del servizio.
In tal caso la procedura di attivazione della sospensione sarà la seguente:
a) richiesta di colloquio con la famiglia per mancato pagamento a un mese dalla prima scadenza prefissata;
b) sospensione del servizio, previa comunicazione scritta, in caso di mancato pagamento dopo tre mesi dallo svolgimento del colloquio di cui al punto precedente. Il servizio potrà essere riattivato al momento in cui la famiglia provvederà a saldare il proprio debito nei confronti dell’Amministrazione. Può essere previsto l’accesso gratuito al servizio solo in casi di disagio sociale adeguatamente certificati, da valutarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale, purchè la gratuità non superi i 4 anni consecutivi.
In caso di mancato pagamento di più contributi mensili, non sarà ammesso l’utilizzo del servizio, per l’anno scolastico successivo, a meno che non si valuti che la famiglia interessata versi in una situazione di emergenza adeguatamente documentata e valutata dalla Giunta Comunale.
Art. 6 Servizio di accompagnamento
Per il solo trasporto degli utenti frequentanti la scuola dell’infanzia, è prevista la figura dell’accompagnatore con compiti di vigilanza e sorveglianza, ai sensi del D.M. 31/01/1997.
Gli accompagnatori, oltre alla sorveglianza durante il percorso, curano le operazioni di salita e di discesa davanti alla scuola, sono responsabili della presa in carico e della consegna dei minori da parte del personale ausiliario e/o educativo del plesso di appartenenza, della riconsegna dei minori al genitore, o adulto da questi delegato, presso la fermata di pertinenza, previo accertamento della loro identità.
Nel trasporto degli utenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, pur non essendo obbligatorio, può essere istituito il servizio di accompagnamento, in caso lo si ritenga necessario per garantire maggiori condizioni di sicurezza, e il relativo costo può essere posto a carico delle famiglie interessate.
Art. 7 Responsabilità dei genitori
I genitori degli alunni o chi per loro esercita la patria potestà sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all’interno del mezzo di trasporto, e saranno pertanto tenuti al risarcimento, previa quantificazione del danno stesso.
La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell’automezzo alla sua abitazione, o ad altro luogo precedentemente autorizzato, e viceversa, compete ai genitori o ad altri soggetti da costoro incaricati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell’incolumità dei minori durante tale tragitto.
Per i frequentanti le scuole secondarie di primo grado il genitore può autorizzare all’utilizzo autonomo del servizio di trasporto scolastico, mediante sottoscrizione di apposito modulo al momento dell'iscrizione.
Art. 8 Verifiche e reclami
I reclami e/o segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati, in forma scritta e non anonima, agli uffici del Servizio Affari Generali, Istituzionali, Culturali e Scolastici che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento.
Sezione 3 – Trasporto speciale
Art. 9 Trasporto speciale
Nel caso di alunni portatori di handicap con idonea certificazione e adeguata relazione prodotta dagli enti competenti il Comune si impegna a garantire il trasporto “da” e “per” la scuola (incluso il servizio di accompagnamento, ove previsto) valutando le soluzioni ritenute maggiormente idonee in rapporto ai singoli casi, mettendo in atto ogni sforzo per garantirne il servizio, compatibilmente con
le risorse di bilancio.
Le iscrizioni sono da effettuarsi nei termini ed alle stesse condizioni previste dal
presente Regolamento.
Sezione 4 – Norme finali
Art. 10 Norme transitorie
Nel primo anno di applicazione la Giunta stabilisce gli indirizzi necessari per l’attuazione delle disposizioni apportate dal presente Regolamento.