STATUTO SOCIALE
Allegato “A” al progetto di fusione per incorporazione della società NVP Roma S.r.l. nella società NVP S.p.A.
STATUTO SOCIALE
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO
Articolo 1 Denominazione
1.1. È costituita una società per azioni (la “Società”) con la denominazione di
“NVP S.p.A.”.
Articolo 2 Sede
2.1. La Società ha sede legale nel Comune di San Xxxxx Xxxxx (ME).
2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.
Articolo 3 Oggetto
3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:
− produzione, vendita, distribuzione e – nei limiti e con le modalità di legge - trasmissione di programmi cinematografici, televisivi, teatrali e pubblicitari in genere;
− produzione di servizi di illuminotecnica;
− coordinamento tecnico ed artistico in proprio e per conto di xxxxx;
− gestione di teatri di posa, sale cinematografiche, teatrali ed arene, la loro costruzione ed ammodernamento;
− ricerche di mercato, realizzazioni di campagne pubblicitarie e di materiale pubblicitario di ogni genere in proprio e per conto di terzi, svolgendo quant’altro attinente al settore pubblicitario quali produttori, agenti e concessionari;
− ideazione, studio, realizzazione di film e programmi televisivi o cinematografici, la loro distribuzione e vendita anche per conto di terzi;
− fornitura di servizi tecnici inerenti all’oggetto sociale di assistenza e manutenzione sia per conto proprio che per conto terzi;
− produzione di mezzi, infrastrutture e sistemi tecnologici atti alla realizzazione o gestione di riprese audiovisive di ogni genere,
− produzione, trasformazione e realizzazione di audiovisivi di ogni genere nessuno escluso;
− consulenza per installazione di sistemi hardware, edizione di software, altre realizzazione di software e consulenza software, elaborazione e registrazione elettronica dei dati, manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche, altre attività connesse all’informatica.
La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà: assumere e concedere mandati, rappresentanze, agenzie con o senza deposito e concessionarie, nonché concedere sub-agenzie, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, ipotecarie, mobiliari ed immobiliari, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari; compiere,
in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie, di credito e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia di ogni specie, sia personale che reale e cambiarie; concorrere ad appalti e gare in genere; assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, enti ed organismi in genere italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, partecipare a reti di impresa.
Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia, e cioè non nei confronti del pubblico.
Articolo 4 Durata
4.1. La durata della Società è stabilita sino al 2100 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con
delibera dell’assemblea degli azionisti.
Articolo 5 Domicilio
5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con
la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all’organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.
TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO
Articolo 6 Capitale sociale e azioni
Capitale sociale e azioni
6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 810.488,06 (ottocentodiecimila quattrocentottantotto virgola zero sei) ed è diviso in n. 7.597.107 (settemilionicinquecentonovantasettemilasentosette) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.
6.3. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 23 dicembre 2020 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo nominale pari a Euro 150.000,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.500.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale e aventi godimento regolare, con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile. Nel caso di aumenti di cui all'articolo 2441 comma quarto primo periodo del Codice Civile, l'organo amministrativo potrà anche avvalersi delle modalità di cui all'articolo 2343 ter del Codice Civile.
Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli utili per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per
l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato in un periodo da individuarsi sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando comunque:
(i) il prezzo minimo di emissione per azione corrispondente al prezzo di offerta delle azioni ordinarie NVP nell'offerta di vendita funzionale all'ammissione delle azioni alle negoziazioni su AIM Italia, avvenuta in data 5 dicembre 2019, pari a 3,80 Euro per azione,
(ii) e il disposto dell'art. 2441 comma sesto del codice civile, a tenore del quale il prezzo di emissione è calcolato in base al valore economico del patrimonio netto.
Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del Codice Civile il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione sia coerente con le esigenze dell'interesse sociale, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, del Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della società e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare - se del caso - di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 febbraio 2021 in parziale esecuzione della delega conferita
dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per l'importo nominale di euro 7.894,80, con sovrapprezzo di euro 292.107,60, con emissione delle corrispondenti n. 78.948 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c, aumento integralmente eseguito da nuovo socio.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 10 maggio 2021 in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per l'importo nominale di euro 21.710,70, con sovrapprezzo di euro 803.295,90, con emissione delle corrispondenti n. 217.107 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c, aumento integralmente eseguito da nuovi soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 29 luglio 2021 in parziale esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 23 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a
pagamento in via inscindibile per l'importo nominale di euro 11.882,56, con sovrapprezzo di euro 410.115,04, con emissione delle corrispondenti n. 111.052 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c, aumento integralmente eseguito dal nuovo socio.
A seguito di quanto sopra, la delega di aumento di capitale ex art. 2443 c.c. risulta sussistere per l'importo in aumento residuo di euro 108.511,95 con emissione di restanti n. 1.092.893 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
Articolo 7 Identificazione degli azionisti
7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l’articolo 83-duodecies del D. Lgs. n. 58/1998
(“TUF”) e relative disposizioni attuative pro tempore vigenti.
Articolo 8 Conferimenti e aumenti di capitale
8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea.
8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.
8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l’emissione di azioni ai sensi dell’articolo 2349, comma 1, c.c..
8.4. L’assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
8.5. E’ consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.
Articolo 9
Categorie di azioni e altri strumenti finanziari
9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l’assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l’emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l’assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.
Articolo 10
Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati
10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l’osservanza delle disposizioni di legge.
10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447- bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria.
Articolo 11
Trasferibilità e negoziazione delle Azioni
11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.
11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Emittenti AIM Italia”).
Articolo 12
Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio
12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la “disciplina richiamata”).
12.2. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.
12.3. L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.
12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.
12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.
12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.
12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di
voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.
12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all’azionista. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato “Panel”.
12.9. Ai fini del presente articolo, per “partecipazione” si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l’offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della CONSOB.
Articolo 13
Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull’AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.
13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “capitale” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “partecipazione” quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.
13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell’atto o dell’evento che ha determinato il sorgere dell’obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.
13.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.
13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.
13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell’assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
Articolo 14 Recesso
14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni che comportino l’esclusione dalle negoziazioni, salva l’ipotesi in cui, per effetto dell’esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.
14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all’approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all’introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 15 Convocazione
15.1. L’Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando
ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l’anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall’art. 2364, comma 2, x.x., xxxxx 000 (xxxxxxxxxxx) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.
15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF- Milano Finanza”, "Italia Oggi", “Il Sole24ore”, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito internet della Società.
15.3. L’assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.
15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l’assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Articolo 16 Intervento e voto
16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui
per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.
16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
16.3. L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
16.4. Per quanto non diversamente disposto, l’intervento e il voto sono regolati dalla legge.
Presidente
17.1. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice- presidente o (in subordine) dall’amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.
Articolo 18 Competenze e maggioranze
18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.
Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.
18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall’assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall’AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell’ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come “Mercato di crescita delle PMI” ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.
18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente
statuto.
18.5. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi
– nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all’esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.
Verbalizzazione
19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall’assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.
19.2. Nei casi di legge e quando l’organo amministrativo o il presidente dell’assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l’assistenza del segretario non è necessaria.
TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 20
Numero, durata e compenso degli amministratori
20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette). L’assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.
L’assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.
20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.
20.3. Xxxx amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni. L’assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un’indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell’art. 2389, comma, 2
c.c. L’assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.
20.4. All’organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell’assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c..
Articolo 21
Nomina degli amministratori
21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 147- quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della Società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF (d’ora innanzi “Amministratore/i Indipendente/i”).
21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.
21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento
della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall’intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.
21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.
21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell’Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l’indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore alla metà del numero massimo di consiglieri eleggibili.
21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:
- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.
21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser) ai sensi del presente statuto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente secondo l’ordine progressivo della stessa lista, ovvero, in difetto, il candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che è risultata seconda per maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto avente i requisiti di Amministratore Indipendente secondo l’ordine progressivo della stessa lista. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione del candidato non Amministratore Indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti
in possesso dei citati requisiti.
21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’assemblea.
21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell’unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall’assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.
21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell’art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell’amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell’amministratore venuto meno, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.
21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell’intero consiglio, è effettuata dall’assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l’obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l’intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.
Articolo 22 Presidente e organi delegati
22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l’assemblea in
sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.
22.2. Xxx lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l’esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all’articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all’articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.
22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.
Rientra nei poteri dell’amministratore delegato conferire, nell’ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.
Articolo 23
Riunioni del consiglio
23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell’Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.
23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.
23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell’ordine dal vice presidente, dall’amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall’amministratore designato dagli intervenuti.
23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.
23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.
Articolo 24
Poteri di gestione e deliberazioni consiliari
24.1. L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell’oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all’assemblea dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 25
Poteri di rappresentanza
25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell’eventuale comitato esecutivo.
25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina.
Articolo 26 Operazioni con parti correlate
26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e
regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.
26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei
limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.
TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE
Articolo 27 Collegio Sindacale
27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all’articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.
27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L’assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.
27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.
27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.
27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:
una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.
27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:
(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.
27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.
27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.
27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, cosi come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.
27.16. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
Articolo 28 Revisione legale
28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di
revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell’apposito registro.
TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI
Articolo 29
Esercizi sociali e redazione del bilancio
29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
29.2. Alla fine di ogni esercizio, l’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
Articolo 30 Utili e dividendi
30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea, previa deduzione della quota destinata a
riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa.
30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui
dividendi.
TITOLO VII - SCIOGLIMENTO
Articolo 31 Nomina dei liquidatori
31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l’assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 32 Rinvio
32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.
Articolo 33
Eventuale qualificazione della Società come diffusa
33.1 Qualora, in dipendenza dell’ammissione all’AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.
Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 luglio 2022 NVP S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione