CONTRATTO DI PURO RISCHIO
CONTRATTO DI PURO RISCHIO
Net lnsurance Life S.p.A.
Società per Azioni con unico socio appartenente al Gruppo Net lnsurance
Mod. NL/0021/1D _ Ed. 01/2019 1
Mod. NL/0020/1D Ed. 01/2019
SET INFORMATIVO
Polizza “Temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato“ abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE IL DIP VITA, IL DIP AGGIUNTIVO VITA, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, IL GLOSSARIO E LA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il DIP Vita e il DIP Aggiuntivo Vita
INDICE
DIP Vita 3
DIP Aggiuntivo Vita 5
Condizioni di Assicurazione 9
Proposta di Assicurazione 14
Informativa Privacy 16
Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a Capitale Decrescente e a Premio Unico Anticipato abbinata a Prestiti Personali rimborsabili mediante Cessione/Delegazione di Pagamento di Quote di Stipendio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: Net Insurance Life S.p.A.
Data realizzazione documento: 01/01/2019
Prodotto: Polizza Vita CQS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura il rischio di decesso che pregiudica il rimborso del prestito personale da parte di coloro che hanno ottenuto un prestito personale estinguibile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote mensili di retribuzione. Sono oggetto dell’Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato.
Il Contraente è l’Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento, l’Assicurato è il mutuatario. Il Beneficiario della prestazione assicurata è l’Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento.
Ci sono limiti di copertura?
In caso di Decesso derivante da suicidio dell’Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o da partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell’Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.
Che cosa è assicurato?
Il rischio di Decesso è assicurato qualunque possa essere la causa, salvo i limiti di copertura di cui sotto.
In caso di decesso verificatosi prima della scadenza contrattuale, Net Insurance Life S.p.A. garantisce il pagamento al Beneficiario di un importo pari al valore capitale attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute.
Che cosa NON è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che:
non abbiano ancora compiuto 18 anni; abbiano compiuto i 74 anni;
alla scadenza dell’Assicurazione, abbiano un’età superiore a 75 anni e sei mesi.
Dove vale la copertura?
Il rischio di Decesso è coperto senza alcun limite territoriale.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi la Proposta di Assicurazione, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere sull’attuale stato di salute.
- L’assunzione del rischio avviene sulla base dei dati relativi allo stato di salute da te forniti nella Proposta di Assicurazione ed, eventualmente, nel Rapporto del Medico.
- In caso di dichiarazioni rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell’Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente.
Quando e come devo pagare? - Il Contratto prevede il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio Unico Anticipato, a mezzo bonifico bancario. - L’entità del premio dipende dal montante del finanziamento, dalla durata dell’Assicurazione e dall’età dell’Assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? - L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento. - La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui per l’Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento. La durata del Contratto di Assicurazione non potrà, comunque, essere inferiore a 2 anni e superiore a 10 anni. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? - Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di revoca della proposta fino al momento della conclusione del Contratto di Assicurazione. - Il Contraente può, altresì, esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di conclusione del Contratto di Assicurazione. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI X NO
Contratto di Assicurazione Temporanea Caso Morte a Capitale Decrescente e a Premio Unico Anticipato abbinata a Prestiti Personali rimborsabili mediante Cessione/Delegazione di Pagamento di Quote di Stipendio
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Aggiuntivo Vita)
Compagnia: Net Insurance Life S.p.A.
Data realizzazione documento: 01/01/2019
Prodotto: Polizza Vita CQS
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I con provvedimento IVASS n. 2591 del 14/02/2008. Iscritta all’Albo Imprese IVASS al n. 1.000164. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che cosa NON è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori
Rischi esclusi rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Che obblighi ho? / Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia di sinistro In caso di decesso dell’Assicurato avvenuto in corso di ammortamento del finanziamento, il Contraente dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del sinistro, corredando l’istanza di pagamento della prestazione assicurata di: - copia del certificato di morte rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile competente; - copia del contratto di prestito; - conto estintivo del finanziamento. |
Cosa fare in caso di evento? | Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In caso di omessa richiesta della prestazione assicurata entro questi termini, l’Assicuratore deve obbligatoriamente versare gli importi non reclamati al “Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie”. Liquidazione della prestazione: l’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della prestazione assicurata al Beneficiario. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In caso di dichiarazioni rilasciate, con dolo o colpa grave, in modo non veritiero, la garanzia opera solo a beneficio del Contraente, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi dell’Assicurato per il rimborso della somma pagata al Contraente. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’assicurazione cessa e l’Assicuratore rimborsa all’Istituto bancario/finanziario “Contraente” il rateo di premio non goduto. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di conclusione del contratto di assicurazione. Entro 30 giorni, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. |
Recesso | Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del contratto di assicurazione. Entro 30 giorni, l’Assicuratore rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? SI X NO | ||
Valori di riscatto e riduzione | Non sono previsti né riscatti né riduzioni. | |
Richiesta di informazioni | - |
A chi è rivolto questo prodotto? Il contratto di assicurazione qui descritto è un’assicurazione temporanea “caso morte”, a capitale decrescente ed a Premio unico anticipato, studiata per gli istituti bancari/finanziari che hanno concesso un prestito personale estinguibile mediante cessione/ delegazione di pagamento di quote mensili di stipendio, prestito disciplinato rispettivamente dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche, dall’art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili. L’Assicurato è il mutuatario. Il Contraente è l’Istituto bancario/finanziario che concede il finanziamento. |
Quali costi devo sostenere? | ||
Tabella dei costi gravanti sul premio | Il premio è a carico del Contraente. Costi di acquisizione e gestione gravanti in percentuale sul premio: • Fino a 65 anni a scadenza: 20,00% • 66 – 75 anni a scadenza: 15,00% I costi del Rapporto del medico, qualora richiesto dall’Assicuratore, sono a carico dell’Assicurato | |
Costi di intermediazione | Non sono previsti costi di intermediazione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa Assicuratrice | I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un’impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a: Net Insurance Life S.p.A. - Ufficio Reclami Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx Fax 06 89326.570 - Pec: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx Al fine di un’ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati: • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l’impresa richieda a quest’ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. |
All’IVASS | Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l’Autorità giudiziaria, può rivolgersi a: Tel. 000 000 000 – Fax 00 00000000 – 42133353 La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni: • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la presentazione del reclamo all’IVASS, sul sito dell’Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. Devono essere inoltrati direttamente all’IVASS: • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all’impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance Life S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx). Per i prodotti ove previsto è possibile l’utilizzo dell’Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per cui si sia già adita l’Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest’ultima sia pendente un procedimento. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all’indirizzo xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/), o all’IVASS che provvede all’inoltro dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | I premi corrisposti in esecuzione di Contratti di Assicurazione sulla vita sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO, IL PREMIO NON GODUTO VIENE RIMBORSATO AL CONTRAENTE AL NETTO DI € 50,00 PER SPESE AMMINISTRATIVE.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL’ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA “TEMPORANEA CASO MORTE A CAPITALE DECRESCENTE A PREMIO UNICO ANTICIPATO” ABBINATA A PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO.
Art. 1 - Prestiti oggetto dell’Assicurazione
Sono oggetto dell’Assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di durata minima di 24 mesi e di durata massima di 120 mesi
- erogati dal Contraente a favore di lavoratori dipendenti, in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso amministrazioni pubbliche o aziende di diritto privato.
Possono, comunque, rilasciarsi coperture assicurative per prestiti erogati dal Contraente a favore di:
• lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato purché la fine del periodo di ammortamento del prestito sia pari o anteriore alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato;
• prestatori d’opera di cui all’art. 409, punto 3 del Codice di Procedura Civile; ciò nei termini e nei vincoli fissati dall’art. 52 della Legge 180.
Art. 2 - Oggetto dell’Assicurazione e Prestazione Assicurata
L’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto,in qualsiasi parte del mondo, nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione, la corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari al valore attuale, alla data del decesso, delle rate di ammortamento del finanziamento recanti scadenza successiva alla morte dell’Assicurato e rimaste insolute. La Prestazione Assicurata sarà commisurata al valore scontato, al T.A.N. convenuto nel Contratto di Prestito, delle quote mensili rimaste insolute.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato al termine del periodo di durata dell’Assicurazione, questa si considera estinta ed il Premio resterà acquisito dall’Assicuratore.
La copertura assicurativa è prestata senza Carenza. Non si intende operante l’art. 1926 del Codice Civile.
Art. 3 - Beneficiario della Prestazione Assicurata
Il Beneficiario della Prestazione Assicurata è il Contraente. Qualora venga dal Contraente espressamente indicato un diverso Beneficiario, l’Assicuratore provvederà a liquidare a quest’ultimo la Prestazione Assicurata.
Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente, quest’ultimo si obbliga comunque a rispettare gli impegni posti a proprio carico dalla presente Assicurazione, procurando altresì, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, l’adempimento del soggetto Beneficiario per quelle attività che dovessero essere a carico di quest’ultimo.
Art. 4 - Estinzione anticipata del prestito
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, l’Assicurazione si scioglie anticipatamente e l’Assicuratore rimborsa al Contraente il Premio non Goduto.
Qualora l’estinzione anticipata del finanziamento - erogato dal Contraente all’Assicurato e garantito da Net Insurance Life S.p.A. secondo le presenti Condizioni di Assicurazione - sia associata alla stipula tra il Contraente e l’Assicurato di nuovo Contratto di Prestito garantito dalla stessa Net Insurance Life S.p.A., quest’ultima, in sede di calcolo del Premio della nuova Assicurazione, riconosce il rimborso al Contraente del Premio non Goduto, relativo all’Assicurazione relativa al pregresso Contratto di Prestito, Assicurazione che si intende a tutti gli effetti cessata a decorrere dalla data di estinzione del finanziamento.
Art. 5 - Risoluzione del contratto di assicurazione
L’Assicurazione cessa:
• in caso di pagamento, a qualsiasi Beneficiario, della Prestazione Assicurata che pertanto può essere corrisposta una sola volta;
• alla Scadenza dell’Assicurazione;
• in caso di Recesso;
• in caso di estinzione anticipata del prestito.
Art. 6 - Riscatto e riduzione.
L’Assicurazione non prevede il riscatto o la riduzione delle somme assicurate.
Art. 7 - Revoca della Proposta di Assicurazione
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione fino al momento di Conclusione del contratto di assicurazione. La Revoca della Proposta di Assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla Revoca, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
Art. 8 - Diritto di Recesso
Il Contraente può recedere dal contratto di Assicurazione entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di Conclusione del contratto di assicurazione.
L’esercizio del diritto di Recesso implica la risoluzione dell’Assicurazione e, qualora non sia stato effettuato il versamento del Premio, l’impegno ad esso relativo si intende automaticamente annullato.
La volontà di recedere dal contratto di assicurazione deve essere comunicata all’Assicuratore per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà effetto dal momento in cui essa perviene all’Assicuratore.
Art. 9 - Esclusioni
Costituiscono causa di annullamento dell’Assicurazione e comportano pertanto l’esclusione della garanzia assicurativa:
• l’inesistenza del Contratto di Prestito;
• la mancata erogazione del finanziamento;
• la falsificazione dei documenti prodotti a corredo della Proposta di Assicurazione.
Nei suddetti casi il Contraente ha comunque diritto di chiedere all’Assicuratore la restituzione del Premio non Goduto.
In caso di Xxxxxxxx derivante da suicidio dell’Assicurato avvenuto nei primi 24 mesi di durata dell’Assicurazione o da partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, la garanzia opera solo a beneficio dell’Istituto Mutuante, con diritto pertanto dell’Assicuratore di agire in regresso verso gli eredi del Cedente/Delegante per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa a Recesso, l’Assicuratore provvede a rimborsare al Contraente il Premio eventualmente corrisposto.
Art. 10 - Durata dell’Assicurazione
- Decorrenza e termine della garanzia assicurativa
- Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha durata pari a quella del rapporto di finanziamento.
La garanzia decorre dal giorno in cui per l’Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Contraente e termina con lo scadere del piano di ammortamento.
Il Premio è a carico del Contraente.
Art. 11 - Obbligazioni del Contraente in caso di Sinistro
- Pagamento della Prestazione Assicurata
- Inoperatività della garanzia
In caso di decesso del Cedente/Delegante, l’Istituto Mutuante dovrà darne avviso all’Assicuratore entro 365 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, corredando l’istanza di pagamento della Prestazione Assicurata di:
• copia di atto di morte in carta libera rilasciato dall’ufficio di Stato Civile competente o documento equipollente;
• copia del Contratto di Prestito;
• conto estintivo del finanziamento.
Ad avvenuto pagamento della Prestazione Assicurata, resta fermo il diritto dell’Assicuratore:
• di chiedere agli eredi del Cedente/Delegante la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso;
• di eccepire nei confronti degli eredi del Cedente/Delegante, l’esistenza di circostanze ostative o limitative della garanzia ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile e, pertanto, di agire in regresso verso gli eredi del Cedente/Delegante per il rimborso della somma pagata all’Istituto Mutuante e successivamente palesata come non dovuta.
L’Istituto Mutuante è esonerato dall’onere di allegare la cartella clinica o la relazione del medico che ha constatato il decesso. L’Assicuratore riscontrata la regolarità della posizione assicurativa e ricevuta la documentazione di cui sopra, provvede, entro 30 giorni al pagamento della Prestazione Assicurata al Beneficiario.
Art. 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione verso i responsabili del Sinistro.
Art. 13 - Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, 2° comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 14 - Modalità assuntive
L’assunzione del rischio da parte dell’Assicuratore avviene sulla base dei dati forniti nella Proposta di Assicurazione e nella documentazione a corredo di questa.
Art. 15 - Premio di assicurazione
La Prestazione Assicurata viene garantita dietro il pagamento, da parte del Contraente, di un Premio unico ed anticipato per tutta la durata dell’Assicurazione.
Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Giurisdizione e Procedimento di mediazione
Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance Life S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Art. 18 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi, diversi dal Contraente o dal soggetto da quest’ultimo designato, i diritti derivanti dall’Assicurazione.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
GLOSSARIO
Assicurato/Cedente/Delegante
La persona fisica con la quale il Contraente ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.
Assicuratore
Net Insurance Life S.p.A.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione stipulato tra il Contraente e l’Assicuratore secondo le condizioni del presente Set Informativo.
Beneficiario
Il soggetto cui l’Assicuratore deve corrispondere la Prestazione Assicurata in caso di Sinistro.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie prestate dall’Assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurativo avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la Prestazione Assicurata.
Ceduto/Delegato
Il datore di lavoro del Cedente/Xxxxxxxxx, impegnato verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente/Delegante.
Certificato di Polizza
Il documento che prova l’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione e che pertanto prova la stipula della Assicurazione secondo le condizioni del presente Set Informativo. Il Certificato di Xxxxxxx viene sottoscritto dal Contraente e dall’Assicuratore.
Conclusione del contratto di assicurazione
Il momento in cui il Contraente viene a conoscenza dell’accettazione, da parte dell’Assicuratore, della Proposta di Assicurazione.
Contraente/Istituto Mutuante
Il soggetto che stipula con l’Assicuratore ogni contratto di assicurazione emesso secondo le condizioni del presente Set Informativo.
Contratto di Prestito
Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante cessione/delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile.
Costi
I caricamenti per costi di acquisizione e di gestione che incidono sull’entità del Premio pagato dal Contraente. I Costi sono indicati nel DIP Aggiuntivo Vita e nella Proposta di Assicurazione.
DIP Vita e DIP Aggiuntivo Vita
Documenti, redatti secondo le disposizioni europee e dell’IVASS, che l’Assicuratore deve consegnare al Contraente ed all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative all’Assicuratore, al contratto di assicurazione ed alle relative caratteristiche assicurative e finanziarie.
Età Assicurativa
L’età, espressa in anni, compiuta all’ultimo compleanno dell’Assicurato. Se, al momento della stipula dell’Assicurazione, sono trascorsi meno di sei mesi dall’ultimo compleanno, l’Età Assicurativa è quella compiuta. Se, al momento della stipula dell’Assicurazione, sono trascorsi sei mesi dall’ultimo compleanno, l’Età Assicurativa è quella prossima da compiere.
Impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dall’Assicuratore al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
IVASS
L’acronimo di “Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni”, ossia l’organo di vigilanza e di controllo sulle imprese esercenti l’attività di assicurazione. L’IVASS ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 - tel. 00 00000000 - fax 00.00000000.
Legge 180
Il D.P.R. del 5/1/1950 n.180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 28/7/1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Montante
Somma delle rate di ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi.
Premio
L’importo dovuto dal Contraente all’Assicuratore.
Premio non Goduto
Importo pari alla somma tra la Riserva matematica ed il pro-rata dei caricamenti gravanti sul Premio, pro-rata da computarsi sul Premio in modo proporzionale in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza dell’Assicurazione.
Dall’importo, come sopra calcolato, l’Assicuratore trattiene una somma di Euro 50,00 a ristoro delle spese amministrative sostenute per procedere al rimborso del Premio non Goduto.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini fissati dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione Assicurata
La somma, pagabile sotto forma di capitale, che l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell’Assicurato.
Proposta di Assicurazione
La formale domanda all’Assicuratore di prestare la copertura assicurativa secondo le condizioni della presente Assicurazione.
Recesso
Diritto del Contraente di recedere dall’Assicurazione e di farne cessare gli effetti.
Revoca
Diritto del Contraente di revocare la Proposta di Assicurazione prima della Conclusione del contratto di assicurazione.
Riserva Matematica
Importo che deve essere accantonato dall’Assicuratore, ai sensi di legge, per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli Assicurati.
Scadenza dell’Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell’Assicurazione.
Set Informativo
L’insieme della documentazione informativa, redatta secondo le disposizioni dell’IVASS, da consegnare al Contraente ed all’Assicurato, composto da:
1. DIP Vita;
2. DIP Aggiuntivo Vita;
3. Condizioni di Assicurazione;
4. Proposta di Assicurazione.
Sinistro
Il decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di durata dell’Assicurazione.
T.A.N.
Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.
Net lnsurance Life S.p.A.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Net lnsurance S.p.A.
Sede Legale
Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 -00161 Roma Tel. 00 00000-0 - Fax 06 89326.800
C.P. 6252 -00195 Roma Prati
e mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Capitale Sociale€ 15.000.000 i.v. • Società per Azioni con unico socio
C.F. ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 0964S901001 Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel Ramo Vita I di cui al
Provvedimento IVASS n. 2591 del 14.02..2008 - lscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00164 Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.23 n. REA RM 1178765
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO N:
CESSIONE DELEGA DATI DEL CONTRATTO DI PRESTITO
Durata (mesi) Decorrenza / / Scadenza / / Quota mensile ,00
Numero quote mensili Montante € ,00 Premio unico anticipato a carico dell’Istituto Mutuante
ASSICURANDO Cedente/Delegante
Nato a il / /
Residente in c.a.p. Via
Età (anni compiuti) C.F.
ENTE/AZIENDA di cui l’Assicurato è lavoratore dipendente
con sede in
CONTRAENTE (Ist. bancario/finanziario che eroga il prestito)
BENEFICIARIO (Ist. bancario/finanziario, se diverso da Contraente)
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURANDO:
Il sottoscritto, avendo chiesto al Contraente un prestito personale da xxxxxxxxxsi, secondo il piano di ammortamento sopra illustrato, mediante cessione/delegazione di pagamento di quote di stipendio ai sensi del D.P.R. del 5.1.1950 n. 180 e successive modifiche/ai sensi degli artt. 1269 e 1723 II co. C.C:
dà il proprio consenso al Contraente, anche ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile, alla conclusione con Net Insurance Life S.p.A. (più avanti l’”Assicuratore”) di un contratto di assicurazione a garanzia dell’estinzione del finanziamento in caso di decesso; conferma che tutte le dichiarazioni, necessarie alla valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore sono veritiere, precise e complete;
dichiara di prosciolgliere dal segreto professionale i medici e gli istituti di cura che siano in possesso di notizie di carattere sani- tario che riguardino il sottoscritto, autorizzando fin da ora l’Assicuratore all’acquisizione di copia di cartelle cliniche di degenza e di accertamenti medici;
(scegliere alternativamente una delle due opzioni)
Dichiara di aver ricevuto l’intera documentazione su supporto cartaceo;
Dichiara di aver ricevuto l’intera documentazione su supporto cartaceo e di essere disponibile a ricevere la stessa su supporto durevole in un momento successivo.
Data ____________________________________ L’Assicurando __________________________________
DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE (da sottoscrivere contrassegnando tutti i punti di seguito riportati)
Il sottoscritto conferma:
SI ( ) NO ( ) di essere in buono stato di salute, di non essere stato ricoverato in istituto di cura negli ultimi cinque anni (salvo che per: conseguenze traumatiche di lesione degli arti, appendicetomia, ernia inguinale, varicocele, adenotonsillectomia, emorroidectomia, colecistectomia senza postumi, varici agli arti inferiori, alluce valgo, meniscectomia, chirurgia estetica, parto);
SI ( ) NO ( ) di non essere in attesa di ricovero, di non essere sottoposto a terapia continuativa e di non avere malattie in atto, escluse quelle stagionali;
SI ( ) NO ( ) di non soffrire e di non aver sofferto di tumori, ipertensione cronica, angina pectoris, attacco ischemico transitorio, ictus, infarto miocardio, epatite, cirrosi epatica, diabete, malattie renali o genitourinari croniche, malattie croniche dell’apparato respiratorio o neurologiche o croniche dell’apparato muscoloschetrico, infezione da HIV;
SI ( ) NO ( ) di non percepire pensione o assegno d’invalidità superiore al 20% per infortunio o malattia e di non avre presentato domanda per ottenere tali trattamenti;
SI ( ) NO ( ) di essere attivo sul posto di lavoro e di esserlo stato negli ultimi 12 mesi;
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusio- ne del Contratto di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e, laddove prodotto, del Rapporto del Medico, è necessario quindi verificare l’esattezza delle informazioni rilasciate. Anche nei casi non espressamente previsti dalla Convenzione stipulata tra il Contraente e l’Assicuratore l’Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica, con costo a proprio carico, per certificare l’effettivo stato di salute.
Data ____________________________________ L’Assicurando __________________________________
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PROPOSTA DI ASSICURAZIONE DI PRESTITO ESTINGUIBILE CON CESSIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DI STIPENDIO N:
IL PREMIO É A CARICO DELL’ISTITUTO MUTUANTE. QUESTO NON PERCEPISCE ALCUN COMPENSO PROVVIGIONALE. IL PREMIO VIENE PAGATO DAL CONTRAENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO.
IL CONTRAENTE CON L’INVIO DELLA PRESENTE PROPOSTA ALL’ASSICURATORE CONFERMA LA RICEZIONE DEL SET INFORMATIVO, LA PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO IN TAL SEDE ESPRESSO.
COSTI
Età assicurativa alla scadenza dell’assicurazione | Costi di acquisizione e di gestione (in percentuale sul premio) | Incidenza sul premio delle provvigioni a intermediari di assicurazione | Spesa per rimborso premio non goduto in caso di estinzione anticipata del prestito | |
% | importo | importo | ||
fino a 65 anni | 20,00% | 0% | euro 0 | euro 50,00 |
66 - 75 anni | 15,00% | 0% | euro 0 | euro 50,00 |
Presa visione dell’Informativa - contenuta nel suddetto Set Informativo - resa ai sensi del Reg. Gen. Protezione Dati UE 2016/679 per le finalità e con le modalità ivi illustrate esprimo nei confronti di Net Insurance Life S.p.A. e della controllante Net Insurance S.p.A. il mio consenso al trattamento ed al trasferimento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile, affinché possano adempiere alle obbligazioni contrattuali, fornendo la copertura assicurativa.
DATA ____________________________________ L’ASSICURANDO __________________________________
ESPRIMO
NEGO altresì nei confronti dell’Assicuratore il mio consenso al trattamento di dati personali comuni per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi.
DATA ____________________________________ L’ASSICURANDO __________________________________
Mod. NL/0020/1D _ Ed. 01/2019
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Informativa Privacy
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI / UE 2016/679 (PIU’ AVANTI, LA “LEGGE”) AI SENSI DELLA “LEGGE”, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, LA NET INSURANCE LIFE S.P.A. (PIÙ AVANTI DENOMINATA ANCHE “ASSICURATORE”) È TENUTA A FORNIRE ALL’INTERESSATO LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento:
a. è diretto all’espletamento da parte dell’Assicuratore delle finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui l’Assicuratore è autorizzato ai sensi della Legge;
b. può anche essere diretto, con esclusione dei dati sensibili (ad es: stato di salute) all’espletamento da parte dell’Assicuratore, previo Suo esplicito consenso, al trattamento dei dati personali per finalità di “marketing diretto” attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto per la comunicazione commerciale, l’offerta di prodotti o servizi, l’invio di materiale pubblicitario per la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell’Assicuratore. Per tali finalità l’Assicuratore può far ricorso sia a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo, sia a modalità tradizionali, come la posta cartacea, e le chiamate telefoniche tramite operatore.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:
a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nella Legge;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e/o dai soggetti di cui al successivo punto 5, in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria;
b. strettamente necessario per l’Assicuratore per le finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti assicurativi di cui al precedente punto 1, lettera a);
c. facoltativo ai fini dello svolgimento delle attività di comunicazione commerciale, offerta di prodotti o servizi, invio di materiale pubblicitario per la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato di cui al precedente punto 1, lettera b).
4. RIFIUTO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI
L’eventuale rifiuto di fornire i dati personali, ovvero di acconsentire al loro trattamento e/o alla loro comunicazione, comporta:
• nei casi di cui al punto 3, lettere a) e b), l’impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione;
• nel caso di cui al punto 3, lettera c), la preclusione, nei confronti dell’interessato, di accedere alla comunicazione commerciale, all’offerta di prodotti o servizi, all’invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell’Assicuratore.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lettera a) - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione (BUCAP S.p.A.), società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d’Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della Legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 1, lettera a), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni della Legge.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
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Via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 -00161 Roma Tel. 00 00000-0 - Fax 06 89326.800
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7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
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I dati personali possono essere trasferiti verso paesi U.E., esclusivamente per le finalità di cui al precedente punto 1, lettera a) connesse ai rapporti assicurativi, coassicurativi e riassicurativi.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La Legge conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ai sensi della Legge, inoltre, Xxx può opporsi in ogni momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale effettuate attraverso l’utilizzo delle modalità di contatto sia automatizzate sia tradizionali di cui al precedente punto 1, lettera b), restando salva la possibilità di esercitare tale diritto in parte.
Qualora Lei non intenda prestare il Suo consenso nei termini indicati al precedente punto 1, lettera b) potrà richiedere, gratuitamente, di ricevere le comunicazioni per le finalità di cui al medesimo punto esclusivamente attraverso le modalità tradizionali di contatto.
Ai sensi della Legge, i diritti di cui al presente articolo non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o al Garante o all’Autorità Giudiziaria se il trattamento dei dati è effettuato ai fini del contrasto del riciclaggio e del terrorismo.
Le Legge conferisce all’interessato, in caso di doglianza per violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali, il diritto di proporre reclamo al “Garante per la protezione dei dati personali”, Xxxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Il reclamo può essere inoltrato per:
• raccomandata A.R.
• fax (06 69677.3785)
• e.mail presso xxxxxxx@xxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Presso il sito del Garante è disponibile il modello per inoltro del reclamo:
(xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx -> Modulistica -> Reclamo -> Che cos’è il reclamo e come si presenta al Garante.
9. SISTEMI DI INFORMAZIONI CREDITIZIE
Per le sole finalità di conclusione dei contratti assicurativi di cui al precedente punto 1, lettera a), il trattamento dei dati può essere esteso, anche ai fini di possibile elaborazione di punteggio sul grado di affidabilità / solvibilità, alle informazioni raccolte dal seguente sistema di informazioni creditizie (SIC), sistema che attiene alla storia dei pagamenti su rapporti di credito in essere:
CRIF S.p.A., Xxx Xxxxxx 0/0, 00000 Xxxxxxx.
Tipo di sistema: positivo o negativo. Il punteggio non influisce sulla possibilità di concludere il contratto di prestito sottostante ma influisce solo sul costo della relativa copertura assicurativa, allocata al Ramo Credito, prestata dalla controllante Net Insurance S.p.A.
Partecipanti: banche, società finanziarie, imprese di assicurazione.
10. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
L’Assicuratore è obbligato a conservare i dati personali:
− riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
− riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).
11. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è NET INSURANCE LIFE S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx.
Contitolare del trattamento è la Compagnia di Assicurazioni controllante, Net Insurance S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, si prega di:
• scrivere:
NET INSURANCE LIFE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxx
• contattare una delle seguenti caselle e.mail: XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxxxxxxxxxxx.xx XxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxXxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx