CIG 9077341AC1
UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN
Capitolato d’appalto per il servizio di gestione,
ASSISTENZA E ANIMAZIONE DEI CENTRI DI VACANZA - ESTATE 2022 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ESTATE 2023
CIG 9077341AC1
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
1. Il presente capitolato ha per oggetto l’attuazione di centri di vacanza a carattere educativo, ricreativo e sportivo rivolti ai minori in età compresa tra i 3 e gli 11 anni residenti sul territorio dell’Unité Mont-Cervin, da eseguirsi secondo i Protocolli sanitari vigenti in materia. Al momento il riferimento è il “Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19 in relazione alle procedure e modalità operative per la gestione in sicurezza di attività e servizi ludici, ricreativi, educativi rivolti all’infanzia e all’adolescenza” di cui alla DGR 701 del 14 giugno 2021 di seguito denominato Protocollo Covid, a cui si fa espresso riferimento in tutte le sue parti.
2. Il servizio consiste nell’assistenza ai minori e nella programmazione settimanale di attività educative, ludiche, sportive, ricreative, manuali ed espressive, libere e strutturate, da svolgersi durante il periodo estivo dando supporto alle famiglie che hanno necessità di affidare i propri figli ad organizzazioni qualificate. L’offerta è riservata ai minori residenti e ai minori aventi almeno un genitore residente nell’Unité Mont-Cervin.
3. L’Appaltatore si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, sollevando l’Unité da qualsiasi responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Fatti salvi gli interventi in favore dell’Appaltatore da parte di società assicuratrici, lo stesso risponde direttamente dei danni alle persone e/o animali e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Ente.
4. Le prestazioni indicate nel presente capitolato sono obbligatorie per l’Appaltatore e dovranno svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia d’igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato anche in riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Articolo 2 – Finalità
1. Il servizio ha come obiettivo di:
⮚ assicurare alle famiglie un luogo per i propri figli ricco di stimoli, idoneo a sviluppare e potenziare in maniera divertente processi di integrazione sociale;
⮚ fornire un servizio prettamente educativo per i partecipanti;
⮚ favorire lo sviluppo della socializzazione attraverso attività ludico-ricreative organizzate per fasce di età;
⮚ favorire la sperimentazione e la conoscenza di diversi sport, anche minori;
⮚ sperimentare spazi di autonomia personale, di convivenza e di collaborazione all’interno di un gruppo nel rispetto delle regole comunitarie che giovano alla crescita del bambino;
⮚ stimolare le capacità dei bambini/ragazzi, promuovendo le attività meno sperimentate durante il periodo scolastico.
⮚ valorizzare e conoscere il territorio sede del Centro di vacanza
Articolo 3 - Durata del contratto
1. Il contratto avrà durata per l’estate 2022, eventualmente rinnovabile per l’estate 2023, a discrezione della Stazione appaltante, come da turni indicati nel prospetto di cui all’art. 5 e nel rispetto di tutti i patti e di tutte le condizioni del presente capitolato.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere il contratto qualora vengano a mancare i presupposti per l’attivazione del servizio, qualunque essi siano, senza che per questo l’appaltatore possa richiedere indennizzo alcuno, salvo il pagamento dei servizi effettivamente erogati.
3. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 l’Unité si riserva di non attivare l’appalto nel caso in cui non fosse possibile per ordinanze, norme di legge o opportunità per la situazione epidemiologica.
Articolo 4 – Ammontare dell’appalto e importo a base di gara
1. L’ammontare totale annuo dell’appalto è pari a € 108.600,00 (centottomilaseicento/00) al lordo della quota a carico dell’utente che verrà direttamente riscossa dall’Appaltatore, ammontante a euro 80,00 (ottanta/00) a settimana per utente come da deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 112/2021, per un totale di 480 utenti annui stimati oltre 4 utentI diversamente abili annui stimati, come specificato nel comma 3 (totale stimato quote utenti € 38.720,00 annui) e sulla base di quanto indicato nei commi 6 e 8;
2. L’importo a base d’asta, su base annua, ammonta a € 69.880,00 (sessantanovemilaottocentottanta/00) annui, oltre I.V.A, da sottoporre a ribasso.
3. All’interno della base d’asta è considerata la presenza di nr. 4 minori diversamente abili, annui stimati, con operatore dedicato, al costo di € 670,00, oltre I.V.A, a settimana a minore (al netto della quota utente di euro 80,00), prezzo posto a base di gara da sottoporre a ribasso. Tuttavia l’Unité si riserva di richiedere l’iscrizione, sentito il servizio sociale regionale, di ulteriori minori diversamente abili, al costo indicato in sede di offerta da parte dell’Aggiudicatario.
4. Il servizio verrà retribuito dal Committente con un prezzo posto a base di gara pari a € 140,00, oltre I.V.A., da sottoporre
a ribasso, per ciascuna settimana, per ciascun bambino.
Verrà erogato all’Appaltatore il sopraindicato prezzo ribassato esclusivamente per ciascun minore iscritto e frequentante. L’Appaltatore dovrà incassare dalla famiglia, ai sensi della deliberazione n. 112/2021 della Giunta dei Sindaci, la quota pari a € 80,00 a settimana a bambino iscritto e frequentante. Tali quote rimarranno a completo beneficio dell’Appaltatore.
5. Ai sensi della normativa vigente il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 217.200,00 (duecentodiciassettemiladuecento/00) oltre IVA e imposte di legge, per il periodo di un anno “estate 2022” eventualmente rinnovabile per ulteriore periodo “estate 2023”.
6. Per minore iscritto s’intende il minore avente i requisiti di cui agli art. 1 e 9 del presente capitolato.
7. Il costo a base d’asta è calcolato sulla capienza massima di 480 turni annui, oltre all’inserimento stimato di quattro minori diversamente abili per ogni anno. Il servizio dovrà essere garantito sulla base del presente capitolato attraverso la costituzione delle unità epidemiologiche come da art. 5. In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, l’Appaltatore potrà optare per la costituzione di unità epidemiologiche con un numero minore di bambini, previo accordo con l’Unité.
8. L’offerta dovrà anche essere indicata, come meglio specificato nel disciplinare di gara con le seguenti modalità:
• COSTO SETTIMANALE PER CIASCUN MINORE al netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 112/2021
• COSTO SETTIMANALE PER CIASCUN MINORE DIVERSAMENTE ABILE CON OPERATORE DEDICATO al netto della quota di iscrizione di cui alla deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 112/2021
9. Il valore dell’appalto non è impegnativo per l’Ente, in quanto l’organizzazione pratica del servizio è subordinata al numero degli utenti che usufruiranno dello stesso
10. In caso di nuove disposizioni normative o nuovi atti deliberativi dell’Amministrazione regionale o statale in materia di centri di vacanza e servizi ai minori, l’appalto potrebbe subire modifiche indipendenti dalla volontà dell’Ente appaltante per adeguamento alle nuove disposizioni.
11. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall’esecutore del servizio se non preventivamente approvata dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art 106, comma 1 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 5 – Caratteristiche ed organizzazione del servizio con costituzione di unità epidemiologiche e obblighi dell’aggiudicatario
1. Ai sensi del Protocollo Covid di cui alla DGR 701/2021 il servizio dovrà essere organizzato per unità epidemiologiche, mantenendo il rapporto numerico di almeno 1:10 per i bambini in età compresa tra i 3 ed i 5 anni e almeno di 1:12 per i bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni, come peraltro indicato al punto A.2 del Protocollo Covid.
2. Il numero minimo di iscritti per l’attivazione del turno è pari a 6 per tutti i Centri. Al fine di ottimizzare il servizio, sulla base della richiesta delle famiglie, è possibile ridurre i periodi di apertura e se del caso, in considerazione della richiesta, aumentare il numero degli iscritti negli altri periodi. In ogni sede indicata nel prospetto dovrà essere organizzato almeno un turno di servizio, salvo non si raggiunga il numero minimo sopra indicato. In ogni caso l’Unité non potrà coprire il costo superiore ai 480 turni annui (oltre ai turni per i minori diversamente abili). Nel caso in cui le iscrizioni dovessero superare i 480 turni annui o emergessero particolari situazioni per esigenze delle famiglie del territorio, dovrà essere contattata preliminarmente l’Unité per la valutazione di un eventuale finanziamento dei posti aggiuntivi.
3. Relativamente ai bambini diversamente abili, gli stessi saranno di norma segnalati all’Appaltatore dall’Unité Mont- Cervin, sentito il Servizio sociale regionale.
4. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Unité il prospetto completo delle iscrizioni al termine delle stesse. Nel caso di iscrizioni in corso di servizio l’appaltatore dovrà aggiornare costantemente gli elenchi e trasmetterli agli uffici dell’Unité.
5. La gestione delle unità epidemiologiche deve avvenire nel rispetto di tutte le norme ISS e sulla base di tutto quanto previsto nel Protocollo Covid. Inoltre deve essere garantito:
• Il triage con rilevazione della temperatura corporea per bambini e operatori come indicato nel punto A 2 del Protocollo. Al momento dell’iscrizione la famiglia dovrà sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca e dovrà essere compilata la scheda sanitaria da parte del genitore.
• I percorsi separati di gestione dei singoli piccoli gruppi
• la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini. Si richiede di prediligere attività all’aperto e di conoscenza del territorio sede del centro di vacanza.
• la predisposizione di un Protocollo per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 indicante le procedure da utilizzare in caso di positività di un utente.
• I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in opportuno ingresso separato dell’area per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
6. L’Appaltatore è tenuto a presentare all’Unité, entro 15 giorni dall’inizio del servizio, un programma dettagliato delle attività o giornata tipo di ogni centro e di darne diffusa comunicazione alle famiglie del territorio al fine di promuovere le iscrizioni. L’Unité, anche tramite i Comuni del territorio, garantisce la collaborazione nella promozione delle iscrizioni.
7. Il servizio comprende:
a) Il coordinamento, l’assistenza e l’animazione dei minori in età compresa tra i 3 e gli 11 anni iscritti al Centro di vacanza, secondo le indicazioni del Protocollo Covid, a cui attenersi strettamente, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 nelle sedi, nelle settimane e per il numero stimato di partecipanti definiti nella seguente tabella:
COLONNA 1 | COLONNA 2 | COLONNA 3 | COLONNA 4 | COLONNA 5 | COLONNA 6 | COLONNA 7 | COLONNA 8 | COLONNA 9 |
4/8 LUGLIO 2022 | 11/15 LUGLIO 2022 | 18/22 LUGLIO 2022 | 25/29 LUGLIO 2022 | 1/5 AGOSTO 2022 | 8/12 AGOSTO 2022 | 16/19 AGOSTO 2022 | ||
COMUNE sede del centro | 3/7 LUGLIO 2023 | 10/14 LUGLIO 2023 | 17/21 LUGLIO 2023 | 24/28 LUGLIO 2023 | 31 LUGLIO/4 AGOSTO 2023 | 7/11 AGOSTO 2023 | 14/18 AGOSTO 2023 | TOTALI |
ANTEY scuola primaria | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | ||
CHAMBAVE scuola infanzia | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |||
CHATILLON struttura xxx. Xxxxxxxx | 00 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 164 |
SAINT-DENIS Salone polivalente | 8 | 8 | 16 | |||||
SAINT-XXXXXXX Palestra e mensa scuola primaria | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 164 |
VERRAYES scuola primaria capoluogo | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |||
TOT | 480 ANNUI |
b) La programmazione settimanale delle attività che dovranno essere svolte nella sede del centro o nelle vicinanze evitando spostamenti con mezzi, in un’ottica di valorizzazione dei territori dei singoli Comuni;
c) L’accesso al servizio dei minori diversamente abili, su richiesta dell’Unité, prevedendo un numero adeguato di operatori di sostegno, come indicato all’art. 4 del presente Capitolato;
d) La promozione dell’attività attraverso la realizzazione di materiale pubblicitario da pubblicare sul sito internet istituzionale dell’Unité ed eventuali altri social media, anche in collaborazione con l’Ente;
e) La raccolta delle domande di iscrizione on line e/o in presenza e la predisposizione della relativa modulistica, in collaborazione con l’Unité. Sarà necessario definire preliminarmente i criteri per l’eventuale formazione della graduatoria concordandoli con l’Unité.
f) La fornitura di materiale ludico ricreativo necessario per l’espletamento delle attività (a titolo esemplificativo ma non esaustivo materiale di: cancelleria, ludico, didattico, sportivo, per giochi di gruppo da svolgersi all’esterno), i giochi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giochi di società, giochi adatti ai bambini della scuola dell’infanzia, ai bambini della scuola primaria, le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività e materiale di consumo). Tutti i materiali, le attrezzature e giochi impiegati nell’espletamento del servizio devono essere conformi alla vigente normativa in materia.
g) La prenotazione e la somministrazione giornaliera dei pasti ai minori, provvedendo anche alla preparazione ed al ripristino dei tavoli dei refettori. Nella somministrazione dei pasti dovrà essere garantita l’assistenza in refettorio, sempre nel rispetto del rapporto numerico previsto. I pasti per minori e operatori verranno forniti dall’Unité come le relative stoviglie monouso. L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla presentazione allo Sportello Unico degli Enti Locali della pratica relativa all’inizio attività nel settore alimentare per i Centri per i quali è richiesta.
h) Ai sensi del Protocollo Covid e delle norme ISS in materia, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali
e dei servizi igienici, oltre alla igienizzazione di eventuali giochi e la pulizia approfondita e frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività, almeno giornaliera, con detergente neutro o a base di ipoclorito di sodio;
i) La fornitura dei DPI al personale operante nel centro di vacanza;
j) Una riunione preliminare informativa con le famiglie interessate, in presenza o su piattaforma digitale, salvo deroghe scritte da parte del Committente, ed in tempo utile per la promozione del servizio;
k) La polizza di responsabilità civile e infortuni a favore dei minori ospitati ai sensi dell’art. 12 del presente capitolato;
l) La gestione delle pratiche e gli oneri SIAE, ove richiesto per il tipo di attività svolte;
m) La riscossione delle rette in base alle tariffe stabilite dalla deliberazione di Giunta dell’Unité Mont-Cervin n. 112/2020 (costo procapite € 80,00 a turno settimanale).
n) La predisposizione di un registro presenze in base al numero giornaliero dei partecipanti (anche sulla base delle normative anti covid) da inviare al Committente ogni 15 giorni o con termini più ristretti nel caso di iscrizioni in corso di servizio per l’informazione costante dell’andamento del servizio;
o) La predisposizione di un questionario di gradimento del servizio da far compilare alle famiglie dei partecipanti al servizio;
p) La predisposizione della modulistica da far compilare alle famiglie dei partecipanti relativa alle procedure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Xxxxx,
q) La predisposizione della modulistica da far compilare alla famiglia relativa alla normativa sulla privacy di cui al REG. UE 679/2016. L’Appaltatore è direttamente responsabile della gestione dei dati degli iscritti ai sensi della normativa in vigore.
r) La segnalazione tempestiva al Committente di eventuali circostanze, problemi e/o necessità rilevanti nell’espletamento del servizio, che possano impedirne il regolare svolgimento;
s) La presentazione, entro il 15 ottobre di ogni anno, della rendicontazione della gestione del servizio comprendente: la relazione finale, il consuntivo dell’attività, il registro delle presenze, l’elaborazione dei questionari ricevuti;
8. Il Committente metterà a disposizione per le attività dei centri di vacanza le strutture indicate nel prospetto riportato al comma 7 a). Sono a carico delle singole Amministrazioni comunali gli oneri derivanti dalle utenze dei locali (luce, gas, ecc.) così come tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli stabili e delle attrezzature, salvo i danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori addetti al servizio.
9. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, l’Ente potrebbe dover variare le sedi dei Centri: verrà comunque garantita una sede alternativa nel Comune stesso.
10. L’appaltatore potrà organizzare in modo privato, senza sostegno economico da parte dell’Unité, l’ospitalità in concomitanza e negli stessi locali di bambini non residenti. La quota per i non residenti dovrà coprire interamente il costo del servizio e dovrà essere comunicata formalmente all’Unité. In nessun caso l’iscrizione di bambini non residenti dovrà pregiudicare la frequenza dei bambini residenti in uno dei Comuni dell’Unité. La gestione delle iscrizioni dei bambini non residenti deve essere sottoposta a tutte le procedure ed i protocolli Covid del servizio.
11. L’accesso ai locali messi a disposizione per l’espletamento del servizio è consentito agli utenti, all’Appaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori negli orari di attività del servizio medesimo. In qualunque caso l’Unité è esonerata da qualsiasi responsabilità
Articolo 6 – Personale.
1. L’Appaltatore deve assicurare la presenza di operatori adeguatamente formati in base ad un piano di formazione che prevede:
• momenti formativi generali (competenze relazionali, capacità di gestire il ruolo di animatore/lavoro di equipe, conduzioni di attività);
• momenti di formazione specifica (competenze tecniche, metodologia di programmazione delle attività, privacy).
• formazione specifica dettata dall’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare il personale deve essere formato sui temi della prevenzione da COVID-19, delle procedure organizzative interne, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure e dei comportamenti igienico sanitari;
2. L’Appaltatore deve quindi assicurare la presenza di diverse figure professionali:
• coordinatore (1 coordinatore unico per tutti i centri);
• assistente/animatore (almeno 1 animatore ogni 10 bambini della scuola dell’infanzia, e almeno 1 animatore ogni 12 bambini della scuola primaria;)
• educatore di sostegno (1 educatore ogni bambino diversamente abile, quest’ultimo rapporto può variare a 1:2 o 1:3 secondo la gravità del caso).
• addetto ai servizi generali o figura equivalente per la sanificazione in itinere degli spazi/attrezzi/giochi come previsto dal Protocollo Covid;
Coordinatore
Il coordinatore deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi. Deve inoltre essere munito di patente di guida tipo B e di telefono cellulare.
Il coordinatore svolge i seguenti compiti:
• referente nei rapporti con l’Unité;
• coordina e programma le attività da svolgere all'interno dei centri;
• rileva le presenze e le assenze nominative giornaliere dei singoli utenti; informa tempestivamente l’Amministrazione sulla mancata frequenza di un minore senza giustificato motivo;
• prenota giornalmente i pasti presso il centro di cottura identificato per ogni Centro ed è responsabile della relativa rendicontazione finale;
• predispone materiale fotografico riassuntivo delle attività svolte durante tutto il periodo, garantendo il rispetto della normativa in merito alla tutela dei dati personali;
• redige, al termine del servizio, una dettagliata relazione sull’attività svolta;
• provvede alla diffusione e alla raccolta dei questionari rivolti agli utenti, garantendo il rispetto della privacy;
• partecipa alla riunione con le famiglie prima dell'inizio del servizio, se prevista.
L’assistente/animatore deve essere maggiorenne ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di esperienza nell'ambito dell'animazione ricreativo-sportiva per bambini. Rappresenta il punto di riferimento del gruppo assegnato; tiene un comportamento volto a sviluppare la relazione interpersonale adulto-bambino; stimola le capacità, anche a carattere sportivo, la creatività e la socializzazione favorendo l’inserimento e la partecipazione di tutti i bambini/ragazzi
L’assistente svolge i seguenti compiti:
• assistenza e animazione ai minori;
• somministrazione dei pasti compresa la predisposizione ed il ripristino dei tavoli del refettorio;
• assistenza ai minori durante i pasti all’interno e all’esterno della struttura;
• svolgimento delle attività ricreativo-sportive, sia all'interno del centro che sul territorio;
• garantisce un’adeguata integrazione dei ragazzi diversamente abili iscritti ai Centri di vacanza;
• realizza le attività previste nel programma; è il punto di riferimento del gruppo a lui assegnato; tiene un comportamento che tenda a sviluppare la relazione interpersonale adulto-bambino; stimola le capacità, anche a carattere sportivo, la creatività e la socializzazione favorendo l’inserimento e la partecipazione di tutti i bambini/ragazzi;
• cura l’accoglienza dei bambini e delle famiglie con particolare riferimento ai primi giorni di ogni turno;
• segnala al coordinatore ogni difficoltà o problema rilevato durante il costante contatto con i ragazzi o con le famiglie;
• favorisce la comunicazione con i genitori per tutte le informazioni relative all’andamento della giornata;
• partecipa alla riunione con le famiglie prima dell'inizio del servizio, se prevista.
L’educatore di sostegno ai bambini e ragazzi diversamente abili deve essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza lavorativa in servizi analoghi (assistenza ai diversamente abili).
L’educatore di sostegno svolge i seguenti compiti:
• cura l’accoglienza del bambino e della sua famiglia con particolare riferimento ai primi giorni di partecipazione alle attività;
• sorveglia ed è responsabile del bambino affidatogli favorendone l’inserimento, la socializzazione e la partecipazione a tutte le attività previste;
• svolge attività di assistenza ed animazione del minore durante lo svolgimento delle attività previste nel programma, sia al centro che sul territorio;
• segnala al coordinatore ogni difficoltà o problema rilevato durante il costante contatto col bambino o con la famiglia;
• cura la costante comunicazione con i genitori per tutte le informazioni relative all’andamento della giornata e mantiene eventuali rapporti con gli assistenti sociali e/o neuropsichiatra di riferimento;
• partecipa alla riunione con le famiglie prima dell'inizio del servizio, se prevista.
L’addetto ai servizi generali o figura equivalente si occupa della pulizia dei locali sede del servizio, mantiene l’igienizzazione dei locali e dei materiali utilizzati, secondo le norme igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento ai Protocolli Covid.
3. L’Appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dell’attività, ad inviare all’Amministrazione l’elenco di tutti gli operatori che presteranno attività nel servizio specificando il titolo di studio e/o la specializzazione ed esperienza professionale. L’Appaltatore dovrà attestare l’assenza di reati contro i minori, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2014, per ciascuno dei soggetti sopra indicati.
4. L’Appaltatore si impegna ad osservare ed applicare nei confronti del proprio personale, soci o collaboratori la normativa vigente del settore di appartenenza.
5. Gli operatori dovranno mantenere un contegno riguardoso e corretto e la massima riservatezza nello svolgimento del servizio.
6. Gli operatori sono tenuti al rispetto del segreto d’ufficio per fatti relativi all’ente ed agli utenti di cui venga a conoscenza nell’espletamento dell’incarico e ad utilizzare la struttura e le attrezzature messe a disposizione dai Comuni e dall’Unité con diligenza e cura.
7. L’appaltatore si impegna a richiamare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservassero le disposizioni di cui ai commi precedenti. Le segnalazioni dell’Unité in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
8. L’Unité verificherà l’attività svolta e, qualora si riscontrasse un’insufficiente prestazione professionale del Coordinatore o degli Assistenti ne potrà richiedere la sostituzione. In tal caso l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione entro 3 giorni dalla richiesta.
9. Con il corrispettivo del contratto s’intendono interamente compensati all’Appaltatore tutti gli oneri di formazione connessi al servizio, comprese, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo il coordinamento (prestazioni del coordinatore e ore di programmazione e verifica degli operatori), ore di formazione del personale assegnato al servizio.
10. Per assicurare una buona organizzazione e gestione del servizio è auspicato il mantenimento dello stesso coordinatore per l’intera estate.
11. Previa semplice richiesta scritta da parte dell’Unité, l’Appaltatore è tenuto a trasmettere copia della documentazione comprovante l’effettivo pagamento dei salari e contributi previdenziali e assistenziali.
12. Il personale deve essere munito di apposito distintivo di identificazione, corredato di fotografia, recante la denominazione dell’Appaltatore, il nome e il ruolo svolto, come previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008.
Articolo 7 - Personale volontario e tirocinante
1. È facoltà dell’Appaltatore utilizzare, nel rispetto della vigente normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, che svolga la propria attività ad integrazione, e non in sostituzione, degli operatori professionali di cui all’articolo precedente.
2. L’Appaltatore, in tal caso, s’impegna a trasmettere all’ufficio competente l’elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dai dati anagrafici, dalla mansione che l’operatore andrà a ricoprire, dal titolo di studio e dalla specializzazione e/o l’esperienza professionale, dagli attestati di formazione professionale e dalle garanzie assicurative.
Articolo 8 - Obblighi dell’Appaltatore nei confronti del personale, del personale volontario e tirocinante.
1. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di assunzione del personale, di lavoro, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e in materia assistenziale e previdenziale: di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale e assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Ai sensi dell’art. 50 d.lvo 50/2016 e succ modificazioni l’Appaltatore è tenuto a rispettare i contratti collettivi e nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in ambito nazionale e regionale di settore.
2. L’Appaltatore è tenuto ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei servizi relativi al presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del contratto di cui al presente servizio
3. Sono a esclusivo carico dell’Appaltatore le responsabilità civili e penali, nell’osservanza delle disposizioni di legge sul personale in servizio.
Articolo 9 – Accesso al servizio da parte di minori disabili
1. L’Appaltatore è tenuto a fornire l’assistenza dedicata individuale per minori con disabilità, di norma segnalati direttamente dall’Unité Mont-Cervin sentito il Servizio sociale regionale. Al fine di fornire un’opportuna assistenza
l’assistente sociale di riferimento del minore fornirà dettagliata relazione. Potranno comunque essere organizzati da parte dell’Appaltatore incontri individuali con le famiglie.
2. In caso di minori con disabilità residenti nel territorio di competenza dell’Unité Mont-Cervin, spetta alla famiglia il solo pagamento della quota d’iscrizione in base alle tariffe stabilite dalla deliberazione di Giunta dell’Unité Mont-Cervin n. 112/2021 (costo procapite € 80,00 a turno settimanale), a favore dell’Appaltatore. La restante quota necessaria per coprire il costo dell’assistenza dedicata sarà corrisposta all’Appaltatore dall’Unité stessa, come meglio specificato all’art. 4 e sulla base dell’offerta stabilita.
3. L’Appaltatore deve garantire, per quanto possibile con riguardo al grado di disabilità, il coinvolgimento e l’integrazione del minore all’interno del gruppo di coetanei.
Articolo 10 – Coordinamento assistenza e animazione
1. L’Appaltatore deve garantire la presenza del personale indicato all’articolo 6 e assicurare il coordinamento, la gestione, l’assistenza e l’animazione durante l’intero periodo come da programma consegnato alle famiglie. Eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente alle famiglie ed al Committente.
Articolo 11 – Monitoraggio delle attività
1. Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte e in conformità a quanto previso dal presente capitolato, il Committente si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento un sopralluogo presso la sede del centro di vacanza, anche senza preavviso, per controllare l’organizzazione del servizio, la conformità con quanto previsto dal capitolato, con le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, compreso il Protocollo Covid e le condizioni igieniche, il trattamento e l’assistenza ai minori nonché la buona gestione dell’immobile, degli impianti, degli arredi, degli allestimenti, ecc. L’appaltatore è l’unico responsabile nei confronti dell’Ente del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all’esecuzione dei servizi affidati.
2. L’Appaltatore è altresì responsabile dei danni derivanti dall’interruzione del servizio per intempestività e manchevolezza nell’effettuazione dello stesso. E’ facoltà dell’Unité procedere in danno all’Appaltatore, con rivalsa delle spese sostenute, fatto salvo e impregiudicato il diritto di risarcimento dei danni e alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.
3. Si applicano le penali previste all’art. 17 per ogni contestazione del Committente in merito all’utilizzo improprio dei locali.
4. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni, derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che venissero eventualmente emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale
5. Il servizio disciplinato dal presente capitolato è da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico e non può essere sospeso o abbandonato, fatti salvi i casi di “causa di forza maggiore” o esigenze tecniche non prevedibili, da dimostrarsi e concordare con l’Unité.
6. In caso d’ingiustificato abbandono o di sospensione del servizio ovvero al verificarsi di disservizi e/o inadempienze non rimosse a seguito di regolare diffida, il Committente potrà agire a norma degli articoli 17 e 24 del presente capitolato.
7. In caso di sciopero del personale addetto alla gestione dei servizi o di altri eventi, che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento dei servizi stessi, l’Appaltatore deve avvisare con anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi l’Ente, garantendo comunque un servizio sostitutivo, da concordarsi preventivamente tra le parti.
Art. 12 –Responsabilità ed obblighi
1. L’Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio o danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto del Committente che di terzi, in dipendenza di manchevolezza/trascuratezza nella esecuzione del presente contratto.
2. Prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
Polizza di responsabilità civile, R.C.T., massimale unico non inferiore ad €. 2.500.000,00= e R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000=.
Polizza contro gli infortuni che includa il caso di morte di invalidità permanente o temporanea e di ricovero ospedaliero con massimali nei primi due casi pari rispettivamente ad almeno € 100.000 e € 150.000, nonché un rimborso per spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere fino ad un massimo di € 1.500,00
3. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro applicabili.
Art. 13- Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni, prima della stipula del contratto, il solo aggiudicatario deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura del 10% dell’ammontare del contratto, a seguito dell’offerta presentata, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
4. Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
5. La cauzione deve esplicitamente contenere le indicazioni di cui al comma 9 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modific.
6. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Sono interamente a carico dell’aggiudicatario le spese relative al deposito della cauzione ed alla stipula del contratto.
8. La cauzione definitiva verrà svincolata ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e succ. modif.
Articolo 14 – Facoltà di non procedere all’aggiudicazione da parte del Committente.
1. Il Committente si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione e quindi alla stipulazione del contratto se nessuna delle offerte sia ritenuta valida, conveniente, congrua o idonea all’oggetto dell’appalto a suo giudizio insindacabile.
2. Come previsto all’art. 3, comma 3 del presente capitolato, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 l’Unité si riserva di non attivare l’appalto nel caso in cui non fosse possibile per ordinanze, norme di legge o opportunità per la situazione epidemiologica.
Articolo 15 – Transizione all’inizio e alla fine del contratto
1. Entro 4 giorni dall’inizio del centro di vacanza l’Appaltatore richiede al Committente le chiavi per l’utilizzo dei locali sedi del centro, che restituirà entro le 48 ore dalla chiusura delle attività.
2. L’Appaltatore assume la responsabilità dei locali e dei relativi beni, a partire dalla sottoscrizione di un verbale di consegna delle chiavi e fino alla loro restituzione, in quelle occasioni e in contraddittorio tra le parti, si verificherà lo stato dei beni resi disponibili all’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a prendere in consegna gli spazi nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano, e a restituire gli spazi nello stato in cui sono stati a lui consegnati e in perfetto ordine.
3. La responsabilità dell’immobile e dei relativi beni ritorna ai Comuni, a partire dalla restituzione delle chiavi, sul quale le parti potranno apporre le loro riserve, il Committente potrà trattenere la cauzione definitiva per il valore della riserva.
Articolo 16 - Smaltimento rifiuti – raccolta differenziata
1. Tutti i rifiuti, prodotti durante lo svolgimento delle attività, devono essere smaltiti secondo le modalità vigenti in forma differenziata.
2. In caso di verifica da parte dell’Autorità competente, l’Appaltatore rilevato inadempiente, è direttamente responsabile delle eventuali sanzioni che ne derivino.
3. L’appaltatore s’impegna a rispettare la normativa vigente in materia di gestione dei propri rifiuti speciali prodotti, mediante utilizzo d’idonei contenitori per ciascuna tipologia di rifiuto, che qualora non siano disponibili nelle singole strutture, devono essere forniti dall’Appaltatore, e successivo avvio a centri di recupero autorizzati.
Articolo 17 – Penali
1. In caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele da parte delle famiglie degli utenti, seguite da oggettivo riscontro, il Committente diffida tempestivamente l’Appaltatore, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), ad
eliminare le cause delle lamentele o del disservizio.
2. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda, entro tre giorni successivi dalla diffida di cui al precedente comma, il Committente applica una penalità di € 200,00 (duecento/00) a valere sulla prima fattura utile del corrispettivo del servizio, con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
3. Sono altresì applicate le penalità di seguito riportate, con la sola formalità della contestazione degli addebiti:
• interruzione del servizio: € 500,00 per ogni giorno di interruzione;
• mancata fornitura della dotazione del materiale: € 200,00;
• ogni inosservanza del progetto tecnico presentato in sede di gara o delle normative vigenti sanitarie e in tema di privacy: € 300,00;
• per comportamento del personale animatore non conforme a quanto previsto dal capitolato:€ 200,00;
• mancata presenza in servizio degli animatori e/o del coordinatore previsti rispetto al rapporto numerico indicato nel capitolato: € 300,00 per ogni giorno e figura assente;
• assegnazione di personale diverso da quello dichiarato in sede di gara o con caratteristiche diverse da quelle previste dal presente capitolato: € 500,00.
4. Le penali s’intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, possono essere riscontrate e applicate una pluralità di violazioni e penali.
5. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto dall’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L’Unité potrà applicare penali nella misura massima prevista per legge del valore di aggiudicazione del servizio, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa.
8. Sono in capo all’appaltatore eventuali sanzioni elevate all’Unité da parte di soggetti terzi, se riferite alla gestione del servizio.
9. L’applicazione delle penali è notificata per iscritto tramite posta elettronica certificata all’Appaltatore. L’ammontare delle penali è direttamente dedotto dall’importo dovuto oppure è incamerato dal Committente tramite l’escussione, anche parziale, della cauzione definitiva.
Articolo 18 – Pagamenti
1. L’amministrazione effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto con le seguenti modalità:
• un acconto pari al 40% stimato sulla base delle iscrizioni al servizio. Tale acconto è previsto entro il 30 luglio dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica;
• il saldo alla conclusione del servizio.
2. La fattura relativa all’acconto sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento, mentre il saldo verrà liquidato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previa certificazione della correttezza delle prestazioni da parte del Responsabile dei servizi sociali dell’Unité e pertanto previa consegna da parte dell’Appaltatore della seguente documentazione:
• registro delle presenze, consegnato all’ufficio politiche socio assistenziali e socio educative e relativo rendiconto delle entrate;
• relazione sulle attività svolte, che includa il riepilogo delle presenze di tutto il periodo e l’elaborazione dei questionari;
• materiale fotografico riassuntivo delle attività svolte durante tutto il periodo;
3. Ai sensi del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 le fatture devono essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il sistema di interscambio. L’importo fatturato è soggetto all’applicazione del meccanismo dello split payment, di cui all’art. 1 comma 629 lettera b della legge 23 dicembre 2014, n. 190
4. Il corrispettivo deve intendersi compensativo di qualsiasi onere di cui al presente capitolato.
5. L’ufficio competente provvederà inoltre, prima di effettuare il pagamento, a chiedere direttamente il D.U.R.C. (Documento unico di Regolarità contributiva) attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del personale compresi i soci lavoratori qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
6. Qualora l’Appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra indicati il responsabile competente procederà al pagamento del corrispettivo dovuto direttamente agli enti assistenziali. In caso di ripetuta inadempienza il Committente potrà/dovrà risolvere il contratto secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente. L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, ne avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei
pagamenti dei corrispettivi.
7. Sono detratte dal pagamento del corrispettivo eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’Appaltatore
Articolo 19 –Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L’appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia», a pena di nullità assoluta del contratto”.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi il bonifico bancario o postale dovrà riportare nella causale l'indicazione del CIG ossia del codice identificativo di gara.
3. In caso di mancato rispetto della normativa in tema di tracciabilità discendono conseguenze di tipo civilistico sul contratto stipulato, quali la nullità o la risoluzione dello stesso, nonché sanzioni amministrative a carico del soggetto inadempiente, ai sensi di legge.
Articolo 20 – Norme in materia di sicurezza
L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro ed, in particolare, secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore provvederà quindi a:
• portare a conoscenza tutti i propri dipendenti dei rischi di qualsiasi natura derivanti dell’espletamento del servizio;
• fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro.
• dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato e controllare che i dispositivi siano utilizzati correttamente.
• attuare il Protocollo Covid ed i Protocolli specifici di cui all’art. 5, comma 5.
• sostenere a propria cura e responsabilità tutte le spese occorrenti per garantire la completa sicurezza durante lo svolgimento del servizio, l’incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, provvedendo a tutti gli adempimenti imposti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, esonerando di conseguenza l’Ente da qualsiasi responsabilità;
• attuare la sorveglianza sul luogo di lavoro per quanto concerne la prevenzione incendi e relative procedure di emergenza.
• fornire i presidi di pronto soccorso (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso, mezzi di comunicazione disposti dal D.M. 388/2003), a garantire quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08 e D.M. 388/2003) La cassetta per il pronto soccorso deve essere assegnata anche ai gruppi, nella misura di una dotazione per gruppo. Sarà necessario informare immediatamente il Committente in caso d’infortunio o incidente e ottemperare a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
• la presenza in loco del personale delle amministrazioni non limita né riduce la piena e incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
• l’Appaltatore assume, altresì, la piena responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni di ogni tipo e nel caso del verificarsi di danneggiamenti a terzi, sollevando il Committente da ogni tipo di responsabilità.
• l’Appaltatore, inoltre, è responsabile, ed è quindi tenuto a garantire, la conservazione dei locali, delle attrezzature, dei materiali d’uso e dei macchinari, sia con riferimento alla sicurezza, sia alla custodia; è a carico esclusivo dell’Appaltatore ogni responsabilità in proposito, nessuna esclusa. Nulla può essere addebitato al Committente nel caso di eventuali danni o furti. Nello svolgimento del servizio l’Appaltatore deve pertanto prestare la massima cura nell’utilizzo e nella custodia dei luoghi e delle attrezzature di proprietà comunale. L’Appaltatore è tenuto a risarcire ogni eventuale danno arrecato alle stesse in conseguenza di un uso improprio delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di un’accurata sorveglianza dei minori. In caso siano danneggiati beni immobili o mobili di proprietà dell’Amministrazione comunale, o di altre amministrazioni pubbliche e/o di privati, l’Appaltatore provvede, a propria cura e spese, alle necessarie riparazioni od opportune sostituzioni o al ripristino.
• in caso d’inottemperanza a quanto sopra, accertata dal Committente o ad esso segnalata da terzi, il committente potrà intervenire direttamente utilizzando le somme dei corrispettivi dell’appalto o della cauzione senza che l’Appaltatore possa opporre eccezione né vantare titolo per il risarcimento di danni salvo azioni conseguenti di recupero delle somme.
Art. 21 – Gestione del servizio e disciplina del subappalto
1. Il servizio deve essere svolto dall'impresa aggiudicataria con i propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale mediante l'organizzazione dell'appaltatore e a suo rischio.
2. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di legge. In tutti i casi unico responsabile verso l'Ente Appaltante e verso i terzi resta sempre l'Appaltatore.
3. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena nullità ai sensi del comma 1 dell’art. 105 del Dlgs 50/2016.
Articolo 22– Infortuni e danni
1. Nello svolgimento del servizio, l’appaltatore dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, risponderà direttamente dei danni provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Committente.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
1. Il Committente può risolvere di diritto il contratto, con comunicazione scritta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), in seguito a:
• inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell’ambiente e sanitarie di cui al presente capitolato, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto;
• sospensione del servizio senza giustificato motivo;
• mancata sostituzione del personale, a seguito del riscontro di un’insufficiente prestazione professionale, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta;
• frequenti o gravi inadempienze nell’esecuzione del servizio - per frequente inadempienza si intende quella stessa inadempienza ripetuta per almeno due volte.
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa l’intera cauzione definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
• cessione del contratto.
• frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Articolo 24- Esecuzione in danno
1. In caso di risoluzione del contratto o di gravi inadempienze, il Committente si riserva il diritto di affidare a terzi il servizio e di sostenere la spesa rivalendosi sugli eventuali crediti a favore dell’Appaltatore nonché tramite l’escussione, anche parziale, della cauzione definitiva.
Articolo 25 - Recesso unilaterale dal contratto e risoluzione per impossibilità sopravvenuta
1. Il Committente, senza necessità di preavviso, potrà risolvere il contratto in qualunque momento in caso di abuso di gestione, immoralità da parte dell’Appaltatore e per gravi carenze igienico- sanitarie.
2. Sulla base di quanto contenuto nell’art. 109 del d.lgs 50/2016 e succ. modif. l’Amministrazione può recedere in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali esistenti e utilizzati per lo svolgimento del servizio in questione, oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito.
3. In tal caso il recesso verrà esercitato secondo le modalità previste dall’art. 109 del d.lgs 50/2016 e succ. modif.
4. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.
Articolo 26- Controversie
1. Il foro competente, per ogni controversia che derivi dall’interpretazione o dall’applicazione del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Aosta.
2. Tutte le comminatorie ed i termini previsti nel presente capitolato operano in pieno diritto senza obbligo per l’Unité della costituzione in mora dell'appaltatore.
3. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa esplicito riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Articolo 27 – Spese contrattuali
1. Sono poste a completo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa, comprese quelle di bollo.
Articolo 28 - Rispetto della normativa in materia di privacy
1. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati con mezzi manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi rapporti contrattuali.
Titolare del trattamento è il Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin. Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.
Incaricato del trattamento è il Segretario Generale.
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
3. In relazione ai predetti trattamenti l’aggiudicatario o gli operatori potranno avvalersi dei diritti di cui al REG. UE 679/2016. Per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgersi al DPO dell’Ente.
Articolo 29 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia di contratti pubblici.