ESERCITAZIONI DI DIRITTO PRIVATO
ESERCITAZIONI DI DIRITTO PRIVATO
Applicazione delle regole in materia di contratti: casi e materiali
INTRODUZIONE
Le esercitazioni affiancano alla descrizione generica di alcuni istituti contrattuali (contratti dei consumatori, contratti di locazione, contratti di leasing e contratti alberghieri), incontri di contenuto ‘pratico’ basati sulla disamina dei casi giurisprudenziali riguardanti gli stessi, presentati da avvocati del Foro di Trento.
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ARGOMENTI – SINTESI
CONTRATTO DI FACTORING
>>> disciplina codicistica della cessione dei crediti [1260-1267]
>>> oggetto del contratto
>>> disciplina speciale ex lege 1991/52 sulla cessione del credito di impresa
CONTRATTO D’ALBERGO
>>> disciplina codicistica [1783-1786, 2760, 2954]
>>> oggetto del contratto
>>> parti del contratto
>>> responsabilità previste dal codice e loro applicazione
Premessa: la cessione dei crediti
Per comprendere l’oggetto del contratto di factoring ed il suo funzionamento è opportuno conoscere la disciplina della CESSIONE DEI CREDITI di cui agli artt. 1260 – 1267 del CODICE CIVILE. In effetti possiamo considerare il factoring come una sub-disciplina, in parte simile e in parte differente, della cessione dei crediti.
In particolare si leggano i seguenti artt. 1260, 1262, 1264, 1265,
1267.
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Oggetto del contratto di factoring
Nel caso in cui un’impresa produca beni o servizi che fornisce a propri clienti, a loro volta imprese, molto spesso il pagamento non è immediato ma è dilazionato nel tempo (ad esempio a 30, 60, 90 gg.); ciò può causare problemi di gestione dei crediti (vanno controllate le scadenze dei termini, sollecitati i clienti non paganti etc.) e/o problemi di immediata liquidità.
Per ovviare a questi inconvenienti le imprese possono rivolgersi ad un soggetto terzo cedendogli, previo pagamento, i crediti maturati/maturandi stipulando un contratto di factoring. Il terzo, cessionario dei crediti, assume il nome di factor.
Il factor agisce nei confronti dei debitori in nome proprio e diviene cessionario dei crediti dell’impresa che li ha ceduti (cd. impresa cedente).
Ciò che rende appetibili i contratti di factoring sono solitamente una serie di accordi accessori che integrano il nucleo centrale del rapporto contrattuale. In effetti le parti possono:
>>> stabilire anticipazioni finanziarie sul valore dei crediti ceduti, che il factor versa all’impresa cedente
>>> convenire la cessione non solo dei crediti ma anche del rischio rappresentato dato da eventuali inadempienze dei debitori ceduti [in questo caso si parla di cessione del credito pro – soluto]
Nella prassi il prezzo di acquisto del credito è fissato solitamente al valore nominale, sia che ricorra, sia che non ricorra la garanzia del buon fine del credito. Inoltre vengono corrisposti dal factor anticipi sul prezzo dei crediti ceduti, nella misura del 70/80% del loro valore nominale.
Effetti collaterali che possono derivare dall’istituto
Il factor prima di stipulare il contratto con l’impresa cedente opera una preventiva indagine / valutazione:
(a) delle operazioni che l’impresa cedente intende compiere sul mercato,
(b) della solidità e solvibilità delle imprese con cui il cedente matura i crediti oggetto del factoring.
Il factor dunque valuta preventivamente le operazioni dell’impresa cedente anche se così facendo rischia di condizionarne le scelte imprenditoriali.
Per evitare che ciò accada spesso vengono poste limitazioni alla cessione (cd. di massa) dei crediti. In questi casi il factor non si obbliga – con il contratto di factoring – a rendersi cessionario di tutti i crediti, ma accetterà solamente quelli riguardanti debitori che lui reputa solvibili.
Tipologie di factoring
>> factoring monoceduto: molte imprese creditrici e un solo debitore.
>> factoring monocedente: una sola impresa creditrice e molti acquirenti.
>> conventional factoring: solitamente questa formula rinvia al contratto di factoring in cui il factor offre tutti i servizi caratteristici, ovverosia assume i rischi dell’insolvenza, concede anticipi, gestisce i crediti.
>> maturity factoring: solitamente questa formula rinvia al contratto di factoring in cui il factor si limita ad assumere il rischio dellìinsolvenza e a gestire i crediti senza concedere anticipi.
Quanto alla struttura giuridica del contratto di factoring
Vi sono diverse ricostruzioni sulla qualificazione in termini giuridici del factoring.
>>> secondo alcuni configura un contratto preliminare unilaterale (che obbliga l’impresa cedente ad offrire la cessione, ma non il factor ad accettarla), in questo caso da un unico contratto derivare l’obbligo di chiudere più contratti successivi
>>> secondo alcuni configura un contratto quadro che si pone come vincolo per futuri contratti di cessione del credito
>>> secondo alcuni configura una cessione di crediti futuri, contratto con effetti obbligatori immediati, ma con effetti reali solo nel momento in cui i singoli crediti vengono ad esistenza [sempreché non condizionati all’accettazione di volta in volta del factor]
>>> secondo alcuni rientra negli schemi dei contratti tipici e configura una vendita di crediti alla quale si affiancano istituti come il mutuo in caso di finanziamenti anticipati. Sempre nell’ambito dei contratti tipici alcuni rinviano alla categoria del mandato senza rappresentanza: se i crediti non sono venduti al factor (allorché le somme pagate dal debitore al factor sono da questo date all’impresa creditrice, previa deduzione del compenso; in questo caso il factor diviene intermediario).
LA LEGGE SPECIALE 1991/52 SULLA CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA
Trovi il testo al seguente indirizzo web: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxxx/00000000_0000xx gge_1991_52.pdf
Presupposti per l’applicazione (art. 1)
1. La cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo è disciplinata dalla presente legge, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) IL CEDENTE È UN IMPRENDITORE;
b) I CREDITI CEDUTI SORGONO DA CONTRATTI STIPULATI DAL CEDENTE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA;
c) IL CESSIONARIO È UNA BANCA O UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
2. Resta salva l'applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al comma 1.
Cessione di crediti futuri (art.3)
I crediti possono essere ceduti anche se futuri (in quanto non sono stati ancora stipulati i contratti da cui sorgeranno). In caso di cessione dei crediti futuri in massa, vale il limite dei 24 mesi
Garanzia della solvenza (art. 4)
Il cedente garantisce nei limiti del corrispettivo pattuito la solvenza del debitore, semprechè il cessionario non abbia rinunciato in tutto o in parte alla garanzia.
NB. differenza con il regime ex art. 1267
Efficacia della cessione nei confronti di xxxxx (art. 5)
Rapporto fra factoring e fallimento del debitore ceduto (artt. 6,7)
CONTRATTO D’ALBERGO
Oggetto del contratto d’albergo
La disciplina codicistica riferita espressamente all’attività dell’albergatore [artt. 1783-1786 e 2760, 2954] non copre tutte le fattispecie giuridicamente rilevanti che emergono nell’esecuzione di un contratto d’albergo.
Trovi gli articoli al seguente indirizzo web: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxxxx/00000000_00000 783_1786.pdf
Possiamo considerare il contratto d’albergo come un contratto atipico misto con il con quale l'albergatore si impegna a fornire al cliente, dietro corrispettivo, una serie di prestazioni eterogenee, dirette a renderne confortevole il soggiorno:
- alloggio
- ristorazione
- fornitura di servizi
- deposito
- …
Nel contratto d’albergo concorrono dunque elementi che rinviano ai seguenti contratti tipici: locazione, somministrazione, contratto d’opera, deposito…
In molti casi, inoltre, il contratto d’albergo si applica anche la disciplina del Codice del Consumo.
Nel contratto d’albergo possiamo individuare un nucleo-servizio centrale - servizio di ospitalità - attorno al quale variano una serie di servizi cd. accessori, spesso IMPORTANTI tanto quanto il servizio principale e dai quali scaturiscono una serie di obbligazioni inderogabili >>> ad esempio in tema di custodia e sorveglianza delle cose introdotte dal cliente
Quando il servizio è diretto alla soddisfazione di esigenze strettamente connesse al soggiorno rientra nel contratto d’albergo [es. somministrazione pasti]. Quando il servizio deve essere richiesto dal cliente e non è compreso nel prezzo dell’alloggio, esso costituisce oggetto di un contratto autonomo … il che rileva, come vedremo, per l’applicazione della disciplina codicistica sulla tutela creditoria etc.
Parti del contratto d’albergo
>>> ALBERGATORE
è un imprenditore e deve avere la disponibilità di una struttura organizzativa ed economica che giustifica il particolare regime di responsabilità e l’attribuzione dei rischi connessi
>>> CLIENTE
è colui che stipula il contratto d’albergo e ne è il beneficiario
>>> se il contratto è stipulato a favore di un'altra persona la quale assume l’obbligo di pagare il corrispettivo ed utilizzare l’alloggio, quest’ultima è il cliente
>>> se chi stipula e paga il contratto è differente da chi viene ospitato si configura un contratto a favore di terzo, in questi casi il cliente è il soggetto che stipula il contratto e paga la prestazione.
Le speciali forme di tutela (vd. responsabilità dell’albergatore) previste per il CLIENTE sono estensibili anche a chiunque sia ammesso a godere delle prestazioni dell’albergo e dunque anche gli amici – accompagnatori che si trovino con il CLIENTE all’interno della struttura alberghiera.
In caso di sottrazione o danno di cose introdotte in albergo dagli accompagnatori trovano applicazione gli artt. 1783 e ss. e non l’art. 2043 cc.
Le responsabilità dell’albergatore
1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
1. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
2. Sono considerate cose portate in albergo:
- le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;
- le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.
3. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
Si ravvisa una responsabilità oggettiva dell’albergatore e dei suoi collaboratori, che non si fonda sulla colpa ma semplicemente sul nesso di causalità, presunto iuris tantum, tra la condotta dell’albergatore e il danno subito dal cliente.
Presunzione superabile dimostrando … art. 1785
Presupposti, denuncia del danno … art. 1785 ter
Ratio della norma: ispirata da ragioni pratiche… l’albergato entra in una struttura sulla quale non può esercitare adeguato controllo; l’albergatore, invece, si trova nella situazione ideale per predisporre le misure idonee per evitare danni.
1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore
1- La responsabilità dell'albergatore è ILLIMITATA:
- quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
2. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto
se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
3. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Responsabilità illimitata - presupposti :
- contratto d’albergo
- consegna della cosa all’albergatore
Non si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 1784 c.c. qualora si utilizzi, ad esempio, la cassetta di sicurezza messa disposizione dell’albergato.
Responsabilità oggettiva, non si fonda sulla colpa ma sul nesso di causalità, presunto iuris tantum, tra la condotta dell’albergatore e il danno subito dal cliente