CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA E.G.A. VALLE D’AOSTA E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA E.G.A. VALLE D’AOSTA E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2015 656/2015/R/IDR
CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI
Sommario
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI 4
Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del servizio 9
Articolo 4. Perimetro delle attività affidate 9
Articolo 5. Durata della convenzione 12
Articolo 6. Beni strumentali all’ erogazione del Servizio 13
Articolo 7. Alienazione, eliminazione, dismissione di beni 15
Articolo 8. Regolamento di utenza 15
Articolo 9. Carta dei Servizi 16
Articolo 10. Contenuto del Piano d’Ambito 17
Articolo 11. Varianti al Programma degli Interventi 19
Articolo 12. Finanziamento del Piano d'Ambito 20
Articolo 13. Obiettivi strutturali e relativi indicatori 20
Articolo 14. Obiettivi di qualità e relativi indicatori 21
Articolo 15. Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano d'Ambito 21
Articolo 16. Dichiarazione del Gestore 21
Articolo 17. Impegno alla cooperazione da parte dell'EGA 21
Articolo 18. Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel Piano d'Ambito 22
Articolo 19. Delega dei poteri espropriativi 23
Articolo 21. Variazioni tariffarie 24
TITOLO III. STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO 24
Articolo 22. Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario 24
Articolo 23. Istanza di riequilibrio economico-finanziario 24
Articolo 24. Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario 25
Articolo 25. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio 25
TITOLO IV. CESSAZIONE E SUBENTRO 26
Articolo 26. Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 26
Articolo 27. Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente 28
TITOLO V. ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI 29
Articolo 28. Ulteriori obblighi dell’EGA 29
Articolo 29. Ulteriori obblighi del Gestore 29
Articolo 30. Rapporti tra grossista, EGA e Gestore 30
TITOLO VI. Titolo VI PENALI E SANZIONI 31
TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI 32
Articolo 35. Forza Maggiore 33
Articolo 36. Modalità di aggiornamento della convenzione 34
Articolo 37. Risoluzione delle controversie 34
Articolo 38. Imposte, tasse, canoni 34
Articolo 39. Spese contrattuali 34
Articolo 40. Disposizioni transitorie e finali 34
ALLEGATO A - Elenco dei comuni della Valle d'Aosta. Dati 37
PREMESSA
La presente convenzione disciplina i rapporti tra EGA e società SEV con riferimento alle seguenti disposizioni:
1. Articolo 151 (Rapporti tra ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato) del d.lgs 152/2006 il quale prevede che: “Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.”;
2. Articolo l’art. 5 (Organizzazione del servizio idrico integrato) della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7: “Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998,
n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35.”, che recita:
• “1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Xxxx Xxxxxx (BIM) è individuato quale EGA, ai sensi dell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006, ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato sull'intera Regione, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, die efficacia e di economicità, provvedendo con le risorse finanziarie di cui all'articolo 8, in particolare, a:
f) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l'EGA e il soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006.”.
3. la deliberazione dell’Autorità per l’energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) del 23 dicembre 2015 656/2015/R/IDR: “CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA ENTI AFFIDANTI E GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI.”.
4. la deliberazione dell’assemblea n. 22, del 25 OTTOBRE 2022: “APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TIPO PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA E.G.A. VALLE D’AOSTA E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SEV).”.
5. la presente convenzione è soggetta a revisione e modifiche che potrebbero rendersi necessarie a seguito dell’entrata in vigore di norme che ne modifichino i presupposti e le finalità.
TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
• Servizio idrico: il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
• Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), organismo che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore. Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico- finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
• Ente di Governo d’Ambito (EGA), ente competente in materia di gestione delle risorse idriche, individuato ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, e dalla Legge regionale 30 maggio 2022, n. 7, “Nuova disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 37”, ovvero il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM);
• Gestore unico, soggetto (società in house) che gestisce il servizio idrico integrato sull’intero territorio ricadente nell’ambito territoriale ottimale della Regione autonoma Valle d’Aosta individuato dall’EGA,
• Metodo tariffario del ciclo idrico relativi all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’EGA e sentite le Commissioni consiliari competenti tenuto conto delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA;
• Autorità di subATO sono i Comuni già costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei, per l’organizzazione del servizio idrico integrato, come stabilito dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27: “Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato” ora abrogata, a cui è subentra l’EGA;
• Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.
• Regolazione sono le disposizioni regionali in materia di servizi e tariffa del servizio idrico approvate dalla Giunta regionale tenuto conto delle indicazioni di ARERA.
• Grossista del SII è un gestore che eroga ad altri soggetti ivi compreso il gestore unico individuato dall’EGA, diversi dagli utenti finali domestici, il servizio di captazione e/o adduzione e/o distribuzione e/o potabilizzazione e/o i servizi di fognatura e depurazione.
• Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
• lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
• lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
• l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
• lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,
• la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
la riscossione;
2. Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
3. Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
4. Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sottorranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
5. Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;
6. Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;
7. Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche,i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
8. Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono
comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
9. Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
10. Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, ance operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
11. Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale daassicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
12. Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
13. Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito ai sensi dell’art.172 (di seguito: EGA).
14. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità di regolazione per l’Energia Reti E Ambiente (di seguito: ARERA) ratione temporis vigente.
Articolo 2. Oggetto
1. Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2. Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, l’Ente di governo dell’ambito (EGA) si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
• adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
• aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma
degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
• approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione;
3. Per il raggiungimento della finalità, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
• garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
• sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
• realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
• adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3. Regime giuridico per la gestione del servizio
1. Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla deliberazione dell’assemblea dell'EGA n. 7 del 26 luglio 2022: “Settore amministrativo. Determinazione della forma di gestione del servizio idrico integrato della Valle d'Aosta”, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e xx.xx..ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.
Articolo 4. Perimetro delle attività affidate
1. L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
2. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
3. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
• acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
• captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
• depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
• fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, invi inclusi i connessi emissari e derivatori;
• distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
• potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
• vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII,
ance operanti in altri ambiti territoriali ottimali.
4. Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti altre attività idriche:
lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori,
la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati,
l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi,
le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
la riscossione della tariffa comprensivo di tutti i relativi procedimenti per i servizi inerenti all’acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, comprensivi delle componenti tariffarie aggiuntive, sulla base del piano economico finanziario approvato dall’EGA.
5. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione della presente convenzione.
6. L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo- territoriale dei Comuni di cui all’Allegato A.
7. Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della
8. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell'EGA o su sua stessa istanza, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente Convenzione, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nella gestione stessa.
9. Le Parti, attraverso apposito e specifico atto convenzionale, provvedono a concordare preventivamente le modalità, le tempistiche ed i compensi per l'esecuzione delle ulteriori attività di cui al precedente comma.
10. Fermo restando quanto previsto dalla presente convenzione e nel rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore - previo ottenimento delle dovute autorizzazioni di legge - può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione oggetto della presente Convenzione, né l'equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
11. Qualora il Gestore, intenda svolgere attività che esulino dal Servizio oggetto della presente Convenzione, ma che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio dovrà darne preventivamente comunicazione all'EGA, affinché lo stesso possa esprimere in via formale le valutazioni di competenza in relazione al rispetto della normativa di tempo in tempo vigente sugli affidamenti in house, alla conformità alla regolazione di settore, ed in relazione alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture demaniali che la norma pone sotto la tutela dell'EGA.
12. Le Parti si danno atto e riconoscono che, al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, presso gli immobili adibiti al servizio dell'acquedotto possono risultare allocati impianti di telecomunicazione, impianti di produzione di energia elettrica o altri impianti riconducibili a diversi operatori del settore sia pubblici (Comuni, Regione) che privati (società, società partecipate, altri operatori economici).
13. I rapporti tra il gestore e gli operatori di cui al comma 12, sia pubblici che privati, saranno regolati da apposite convenzioni definite d’intesa tra EGA, Comuni e gli operatori stessi.
Articolo 5. Durata della convenzione
decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.
2. Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico- finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
• nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
• mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione ARERA.
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione ad ARERA. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette alla Regione e ad ARERA la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati .
Articolo 6. Beni strumentali all’ erogazione del Servizio
1. I beni strumentali all'erogazione del Servizio sono rappresentati dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali, costituenti cespiti strumentali del servizio medesimo, i quali possono essere:
• di proprietà del Gestore, se si tratta di infrastrutture iscritte nel libro cespiti del Gestore, al quale è pertanto riconosciuta, in termini di legge, la proprietà. Le infrastrutture strumentali al Servizio mantengono le caratteristiche di destinazione al pubblico servizio;
• affidati comodato d’uso o concessione al Gestore, se si tratta di infrastrutture di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti strumentali alla corretta gestione del Servizio.
2. Il Gestore, in sede di affidamento del Servizio accetta di prendere in carico i beni descritti nel Piano d’ambito nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovavano al momento della consegna e si impegna ad acquisire o rilevare ed archiviare in uno specifico sistema informativo georeferenziato tutte le informazioni relative allo stato di consistenza delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio, nonché lo stato di fatto e di diritto, distinguendo i beni per categoria e per Comune/soggetto concedente, con l'indicazione dello stato di funzionamento, della vita utile residuale, del valore originale, residuo ed eventualmente
effettivo delle infrastrutture di cui al presente paragrafo.
3. Le Parti si impegnano a adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in esito alla valutazione delle informazioni raccolte nel sistema informativo dedicato. Tali modifiche non potranno in ogni caso avere efficacia retroattiva.
4. L'EGA consegnerà al Gestore tutti i progetti ed i documenti in proprio possesso o quelli forniti dai Comuni. l'EGA si adopererà affinché siano consegnati al Gestore tutti i progetti ed i documenti relativi ai beni in possesso dei soggetti proprietari o precedenti gestori degli stessi. Il Gestore si impegna a predisporre i dati relativi alle reti ed agli impianti anche in un sistema informativo georeferenziato, conforme alla disciplina nazionale e regionale vigente.
5. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali esistenti, strumentali alla erogazione del Servizio, nonché quelli che saranno successivamente realizzati in attuazione del Piano d'Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, lo stesso è tenuto a ripristinare a regola d'arte lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento, nel pieno rispetto dei vigenti Regolamenti comunali in materia, avendo altresì cura di minimizzare i disagi procurati dall'esecuzione dei predetti interventi.
6. Ai sensi dell'articolo 157, del D.lgs. n. 152/2006, in caso di realizzazione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio da parte degli Enti locali o di soggetti terzi a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il rilascio del permesso di costruire, il Gestore ha facoltà di formulare specifiche prescrizioni progettuali, costruttive e di controllo e direzione lavori. La gestione di tali beni sarà assunta dal Gestore solo a seguito di apposito collaudo conclusosi con esito positivo, operato dal Gestore medesimo o da suoi incaricati, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.
7. Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d'Ambito che si rendessero necessarie in conseguenza dell'assunzione della gestione di tali beni.
8. Il Gestore, si impegna a trasmettere all'Osservatorio regionale di cui all’art. 3 della L.R. VdA n.7/22 e, all'EGA, le informazioni necessarie all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane. Tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità alla disciplina nazionale e regionale vigente e trasmessi agli Enti competenti con la periodicità prevista dalle normative di volta in volta applicabili.
Articolo 7. Alienazione, eliminazione, dismissione di beni
1. Qualora taluni beni o attrezzature risultassero obsoleti e/o usurati e/o, comunque, inutilizzabili per la gestione del Servizio, il Gestore è legittimato - in attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito - a procedere nei termini che seguono:
a) laddove trattasi di beni di sua proprietà, potrà alienarli e/o eliminarli. In particolare, qualora trattasi di beni versanti in condizioni di scarsa sicurezza, al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, potrà programmarne anche la demolizione;
b) laddove trattasi di opere ed infrastrutture ricevute in concessione da parte delle pubbliche amministrazioni e/o altre Istituzioni o Enti, potrà - previa comunicazione al proprietario - procedere nei termini di loro dismissione e restituzione, nello stato di fatto in cui si trovano. A seguito della suddetta comunicazione, gli immobili/infrastrutture dismessi torneranno - a pieno titolo - nella sfera di competenza e responsabilità del proprietario, al quale ultimo è, pertanto, rimessa ogni determinazione rispetto all'uso/destinazione del bene restituito in quanto non più strumentale al servizio idrico.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. b), ove necessario, il Gestore effettuerà, prima della riconsegna al Proprietario, le operazioni di svuotamento, pulizia, smaltimento di fanghi e liquami residuati a seguito dell'utilizzo dell'opera o infrastruttura prima della dismissione. Tuttavia, qualora l'opera o l'infrastruttura dismessa possa costituire un immediato, evidente e comprovato rischio per la pubblica incolumità, il Gestore potrà prevedere un intervento di messa in sicurezza, ivi compresa la demolizione, concordando con il proprietario dello stesso bene modi ed entità della compartecipazione ai conseguenti costi o investimenti. In tale ultima circostanza, i costi oggetto della compartecipazione a carico del Gestore sono ammessi in tariffa, previa presentazione di specifica istanza all’EGA.
3. Il Gestore, successivamente all'eliminazione dei beni, effettuerà, se del caso, l'aggiornamento del sistema informativo e invierà un'idonea comunicazione all'EGA relativamente alla dismissione dei beni immobili ricompresi nelle seguenti categorie: Reti; Pozzi; Cabine e Opere Edili; Vasche e Serbatoi di stoccaggio; Impianti di sollevamento, regolazione e pompaggio; Impianti di potabilizzazione e di depurazione acque reflue; Fabbricati industriali.
Articolo 8. Regolamento di utenza
1. Il rapporto tra il Gestore e gli Utenti è disciplinato dal Regolamento di utenza approvato dall'EGA ed allegato alla presente Convenzione1 , laddove sono
1 In sede di prima costituzione della società il Regolamento verrà predisposto entro sei mesi dalla costituzione e sottoposto alla approvazione dell’EGA.
dettagliatamente descritte tutte le modalità e condizioni tecniche, contrattuali ed economiche nel rispetto delle quali il Gestore è impegnato a fornire il Servizio agli utenti che ne facciano richiesta.
2. Il Regolamento è periodicamente verificato e, laddove necessario, aggiornato in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle subentrate disposizioni normative.
3. Il Regolamento è reso disponibile all'utente in modalità digitale sul sito internet del Gestore, nonché in formato cartaceo presso gli sportelli dello stesso.
Articolo 9. Carta dei Servizi
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei Servizi, allegata alla presente Convenzione 2 , predisposta e pubblicizzata conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.
2. In particolare, come stabilito dalla regolazione nazionale, il Gestore in caso di prestazione del Servizio qualitativamente inferiore rispetto agli standard minimi che devono essere garantiti, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all'utente, imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento - nei confronti degli utenti interessati dal disservizio - di un rimborso automatico forfetario. Gli indicatori interessati, l'ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicati nella Carta dei Servizi.
3. Il Programma degli interventi contiene le opere necessarie a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta dei Servizi.
4. In occasione della revisione periodica del Piano d'Ambito, la Carta dei Servizi viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l'EGA e il Gestore. Il Gestore, nell'erogazione delle prestazioni nei confronti dell'Utenza, provvede a conformare il servizio ad eventuali provvedimenti normativi modificativi degli standard qualitativi o delle modalità di erogazione del Servizio, ancorché non tempestivamente recepiti in sede di revisione. Le modifiche della Carta dei Servizi che possono avere riflessi sulle tariffe, qualora non previste dalla Regolazione devono essere concordate in sede di revisione del Piano d'Ambito.
5. La Carta dei Servizi contiene anche riferimenti alle modalità di gestione delle emergenze idriche e delle interruzioni del servizio.
6. Il Gestore provvede ad assicurare la massima diffusione della Carta dei Servizi agli utenti, anche mettendola a disposizione in formato digitale sul proprio sito
2 In sede di prima costituzione della società la Carta dei servizi verrà predisposta entro sei mesi dalla costituzione e sottoposto alla approvazione dell’EGA.
Internet, provvedendo altresì all'adempimento degli obblighi di comunicazione periodica degli standard minimi di cui ai provvedimenti regolatori dell'Autorità.
TITOLO II. PIANO D’AMBITO
Articolo 10. Contenuto del Piano d’Ambito
1. Il Piano d’Ambito, pur non allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante ed è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dagli documentii indicati da elenco allegato e comunque contenenti:
• la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni fornite dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
• il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
• il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
• il Piano Economico-Finanziario (PEF), che nell’ambito del piano tariffario è redatto secondo le forme e le modalità definite dalla Giunta regionale3.
2. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per Aggiornamento del Piano d’ambito i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
3. Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori approvati dalla Giunta regionale sulla base delle direttrici individuate da ARERA, l’EGA, all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
• l’aggiornamento del Programma degli Interventi specifica, in particolare,
3 Art. 2, 7, L.R. 7/2022
le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dalla Regione e da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
• l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria vigente - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori di cui alla regolazione vigente;
• la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire l’eventuale nuova disciplina.
4. L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
5. L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
6. Anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma 1, il Piano d'Ambito vigente può, comunque, subire modifiche a seguito:
• dell'adozione di varianti per cause oggettive (nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici; oppure per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto; oppure per recepire ulteriori investimenti anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti), o eventi non prevedibili al momento dell'aggiornamento di cui al comma 1;
• dell'approvazione di revisioni tariffarie;
• della revisione del perimetro delle attività affidate e della revisione del perimetro di esercizio del Servizio;
• dell'adozione di interventi destinati a ripristinare l'equilibrio economico- finanziario della gestione;
• dell'acquisizione di nuove ed ulteriori informazioni circa l'esistenza e lo stato di consistenza delle infrastrutture del SII gestite;
• dell'assunzione della gestione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali alla erogazione del Servizio realizzati da parte di soggetti terzi;
• di straordinari interventi regolatori.
Articolo 11. Varianti al Programma degli Interventi
1. L'EGA comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l'indicazione delle modifiche al Programma degli interventi nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la realizzazione. L'EGA concorda, altresì, con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore, a sua volta, può presentare all'EGA domanda di variante al Programma degli interventi, motivandola con evidenze in merito a mutate necessità o a subentrate condizioni impreviste che possano determinare differenti priorità o impatti sugli investimenti, al fine di ottemperare a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti o strumenti urbanistici, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la variazione dei costi complessivi, per recepire ulteriori investimenti, anche in relazione alle esigenze riscontrate in sede di verifica della funzionalità degli impianti o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve indicare le modifiche al Programma degli interventi, le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi e una proposta di tempistica per la loro realizzazione. Nel caso in cui la domanda di variante proposta dal gestore derivi da nuovi obblighi normativi, essa non può essere respinta dall'EGA.
3. Le varianti proposte dal Gestore, non motivate da obblighi normativi, si intendono come varianti soggette ad un'istruttoria ai fini dell'accoglimento. Su tali varianti l'EGA è tenuto a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi, e per una sola volta, in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'EGA. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'EGA equivarrà ad accettazione della proposta.
4. Nell'applicazione del presente articolo si intendono come varianti soggette ad istruttoria ai fini dell'accoglimento:
• l'inserimento di un nuovo intervento non previsto;
• lo stralcio di un intervento previsto e non più ritenuto necessario o da sostituirsi con un altro;
• l'accorpamento di più interventi,
• la variazione dell'anno di pianificazione,
• la variazione dell'obiettivo associato all'intervento,
• l'aumento del costo con differimento di altri interventi.
5. Non sono assoggettate alla procedura di cui al comma 4, le seguenti varianti:
• la realizzazione di opere che il Gestore esegue in esecuzione di piani di urbanizzazione con oneri completamente a carico di terzi richiedenti;
• la diminuzione del costo di un intervento già previsto;
• l'aumento del costo di un intervento già previsto, purché tale variazione il differimento di altri interventi programmati nella stessa annualità di realizzazione dell'intervento oggetto di modifica dell'importo.
6. In ogni caso, queste varianti dovranno essere preventivamente comunicate all'EGA e, con particolare riferimento ai precedenti punti b) e c), adeguatamente giustificate al fine della valutazione della congruità dei nuovi costi con le finalità dell'intervento già previsto.
Articolo 12. Finanziamento del Piano d'Ambito
1. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito saranno reperite attraverso:
• la tariffa;
• l'erogazione di contributi a fondo perduto da parte dell’EGA, della Regione, dello Stato o dell'Unione Europea;
• qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall'EGA o dal Gestore, ivi incluso il ricorso a tecniche di finanza di progetto e partenariato pubblico-privato (PPP).
Articolo 13. Obiettivi strutturali e relativi indicatori
1. Le parti si danno atto che nello schema regolatorio adottato all'inizio di ciascun periodo di regolazione (e negli aggiornamenti infra-periodo), in coerenza con le disposizioni della Regolazione, sono individuate criticità, indicatori RQTI impattanti e obiettivi per ogni macro-indicatore, correlati a criticità strettamente collegate al contesto territoriale e normativo di riferimento.
2. Il Gestore è tenuto, nel rispetto dei tempi e dei modi prescritti, ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi, attraverso la realizzazione delle opere previste nel Programma degli Interventi.
3. Il conseguimento degli obiettivi è misurato attraverso la valorizzazione degli indicatori previsti dalle specifiche determinazioni ARERA o regionali e, per quanto riguarda gli obiettivi stabiliti dall'EGA, attraverso la verifica circa l'eliminazione delle criticità sottostanti e la realizzazione degli interventi allo scopo individuati dal Gestore.
4. Il meccanismo di incentivazione della qualità tecnica si articola in fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance del Gestore, sulla base del sistema di macro-indicatori e di indicatori semplici esplicitati tra gli standard generali con riferimento alle Deliberazioni ARERA o della Regione. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'EGA è verificato mediante l'attività di monitoraggio e consuntivazione, svolta con periodicità prestabilita nell'Ambito territoriale Ottimale.
Articolo 14. Obiettivi di qualità e relativi indicatori
1. Le parti danno atto che gli obiettivi di qualità dei servizi che il Gestore è obbligato a raggiungere e/o mantenere sono quelli indicati, unitamente ai relativi tempi e modi, nelle disposizioni regionali e da ARERA e recepiti nella Carta dei Servizi.
2. Il meccanismo di incentivazione della qualità contrattuale si articola in fattori premiali o di penalizzazione attribuiti in ragione delle performance delle gestioni, sulla base del sistema di macro-indicatori di qualità contrattuale di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale o da ARERA.
Articolo 15. Risoluzione delle controversie concernenti le modifiche del Piano
d'Ambito
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito alle modifiche da apportare al Piano d'Ambito vigente, ivi incluse le controversie relative alle proposte di revisione tariffaria ed al conseguente mantenimento dell'equilibrio economico- finanziario, l'EGA ed il Gestore procederanno ad un tentativo di amichevole composizione della controversia, da concludersi entro 90 (novanta) giorni dall'insorgere del disaccordo risultante da espressa comunicazione scritta.
2. Tutte le controversie di cui al comma precedente, non bonariamente composte, saranno devolute alla giurisdizione del Tribunale di Aosta.
Articolo 16. Dichiarazione del Gestore
1. All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore dichiara espressamente nei confronti dell'EGA di essere edotto e consapevole che la realizzazione degli interventi previsti nel vigente Piano d'Ambito, nonché la gestione del Servizio devono essere svolti nell'interesse primario della collettività.
Articolo 17. Impegno alla cooperazione da parte dell'EGA
1. L'EGA si impegna espressamente nei confronti del Gestore a consentire il migliore e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, etc.) che risultino necessarie e/o anche solo opportune ai fini dell'esatto
adempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore con la sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Attuare le necessarie attività di coinvolgimento e sensibilizzazione nei confronti dei Comuni dell'Ambito.
3. L'EGA si impegna, per quanto di propria competenza, a cooperare con i Finanziatori del Gestore ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti di cui al Piano d'Ambito.
Articolo 18. Approvazione dei progetti e realizzazione degli interventi previsti nel
Piano d'Ambito
1. Sono in capo al Gestore, per tutta la durata della presente Convenzione e salvo che specifici accordi prevedano diverse attribuzioni di compiti, l'onere e l'obbligo della progettazione, della direzione lavori, della realizzazione delle opere e, fermo restando il collaudo finale, dell'eventuale collaudo in corso d'opera degli interventi di cui al Piano d'Ambito vigente, nei modi e nei termini previsti dal relativo Programma degli interventi.
2. Le attività di progettista, direttore dei lavori e quelle relative agli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei cantieri e dei luoghi di lavoro dovranno essere svolte da personale interno al Gestore o esterno a quest'ultimo, in caso di mancanza di professionalità idonee o di adeguate risorse all'interno della propria struttura; in ogni caso il personale preposto dovrà essere munito dei necessari requisiti di legge.
3. Per quanto attiene alla realizzazione delle attività, degli interventi e delle manutenzioni di propria competenza, il Gestore potrà avvalersi di soggetti terzi e sarà obbligato all'osservanza di tutte le leggi statali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità del Gestore in ordine al risultato finale di quanto eseguito.
4. Spetta all'EGA il compito di regolamentare ed esercitare le funzioni in materia di approvazione dei progetti e, ove necessario, anche ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Laddove bastasse il progetto esecutivo, relativamente ad interventi previsti in attuazione del Piano d'Ambito, l'EGA avrà il compito di approvare quest'ultimo, verificandone la conformità al Piano d'Ambito medesimo ed agli eventuali standard tecnici adottati dallo stesso XXXXX.
5. Successivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali contemplati dal Piano d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuarne il relativo collaudo finale, in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori.
Articolo 19. Delega dei poteri espropriativi
1. L'EGA, ai sensi dell'art. 6, comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ed in applicazione dell'articolo 158 bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., delega al Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui il medesimo EGA risulta titolare ai sensi di legge, salvo che specifici accordi prevedano diverse attribuzioni di compiti.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, ad esclusione dell'adozione dell'atto di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
3. La titolarità dei beni espropriati è intestata all’ente territorialmente competente o, in caso di accordi, al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al Servizio Idrico Integrato e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti al Comune competente territorialmente o all'EGA, o al/i soggetto/i da questa indicato/i.
4. È in capo al Gestore anche l'onere relativo alla stipula degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.
5. La procedura è descritta in una apposita Convenzione che disciplina la delega dei poteri espropriativi ai sensi dell’art. 158-bis del D.L.vo 152/2006 e per la definizione delle modalità di approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nel Programma degli Interventi compreso nel Piano d’Ambito di cui all’art. 149 del D.L.vo 152/2006.
Articolo 20. Tariffa
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è determinata, sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 7 della legge regionale 7/2022, e ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. n. 152/06 - nei limiti e secondo termini e modalità stabiliti dal metodo tariffario regionale - tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di quelli di funzionamento dell'EGA, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, secondo il principio del recupero dei costi e quello secondo cui «chi inquina paga».
2. La tariffa è applicata e riscossa dal Gestore, il quale incassa dagli utenti serviti l'intera tariffa stabilita dal Piano Economico Finanziario e Tariffario di cui all'art. 149, comma 4 del D.lgs. 152/2006 per lo svolgimento del Servizio e/o per lo svolgimento di prestazioni ad esso accessorie, i cui costi sono per regolazione coperti dai corrispettivi di natura tariffaria. Nessun altro
3. L'EGA predispone la tariffa di base e la sua articolazione, nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dal metodo tariffario regionale.
Articolo 21. Variazioni tariffarie
1. Le tariffe possono subire variazioni nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni Regionali e di ARERA, nei limiti e secondo termini e modalità da essi stabiliti.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro approvazione, salvo diversa disposizione dell'EGA, della Regione o di ARERA.
3. Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, secondo le modalità disciplinate dal sistema regolatorio vigente.
4. Le Parti convengono, anche ai sensi della deliberazione regionale di cui all’art. 7 della legge regionale 7/2022, nonché dell'articolo 151, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 152/2006, che la quantificazione e la valutazione degli elementi e dei costi che compongono le voci necessarie alla determinazione ed alla successiva variazione della tariffa dovranno essere sempre effettuate con criteri idonei a garantire il raggiungimento ed il mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico finanziario della gestione oggetto della presente Convenzione.
TITOLO III. STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 22. Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 23. Istanza di riequilibrio economico-finanziario
1. Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano
il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 24. Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
• revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione, con particolare riferimento a:
• trattamento dei costi di morosità;
• allocazione temporale dei conguagli;
• rideterminazione del deposito cauzionale;
• revisione dell’articolazione tariffaria;
• rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
• revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
• modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
• richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
• eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
2. Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 25. Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di
riequilibrio
1. L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette alla Regione e ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più
misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, propone ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
2. La Regione e per quanto di competenza ARERA, verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, la Regione ed ARERA possono disporre misure cautelari.
3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
TITOLO IV. CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 26. Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.
1. L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’ATO operano i gestori conformi come stabilito con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 13 del 8 agosto 2022: “SETTORE TECNICO. DETERMINAZIONE IN MERITO ALLA RICORRENZA DEI REQUISITI DI SALVAGUARDIA DI CUI ALLA LETTERA B) DEL COMMA 2- BIS DELL'ART.147, DEL CODICE DELL'AMBIENTE.” di cui all’allegato E: “Gestioni in essere in regime di salvaguardia limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d’ambito
- MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA”.
2. Il Gestore prende atto che i Comuni, gestori attuali dei servizi che operano in regime di salvaguardia, prevederanno l’ingresso nella gestione unica secondo i criteri definiti nel documento: MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA del Piano d’ambito ed in particolare secondo quanto previsto al Paragrafo 5 - Strutturazione in progress del soggetto gestore, ed un cronoprogramma definito d’intesa tra EGA- Gestore e gestori attuali.
3. Il Gestore accetta sin d’ora che in caso del venire meno della salvaguardia, la gestione del SII nei Xxxxxx non salvaguardati dovrà intendersi affidato al Gestore.
4. Il Gestore potrà stipulare apposite convenzioni per regolare i rapporti tra il Gestore stesso ed i soggetti salvaguardati dell’ATO anche per i singoli servizi che venissero già via via ceduti alla gestione unica.
6. L’EGA ed il Gestore prendono atto che le concessioni o gli appalti a terzi esistenti sono mantenuti fino alla scadenza naturale, fermo restando la possibilità per il Gestore di subentrare anticipatamente nei contratti in base ad accordi con i concessionari o affidatari dei servizi.
7. L'EGA, prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
8. L’EGA individua, con propria deliberazione, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta.
9. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni alla Regione entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. La Regione tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimentodi verifica e approvazione.
10. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
11. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che, precedentemente all'affidamento del servizio, risulti in esubero e alle dipendenze delle Autorità di subATO o dei Comuni può essere comandato nella società in house ai sensi del comma 1, dell’articolo 12 della l.r. 7/2022 come modificato o della normativa vigente.
12. Il personale del comparto può inoltre essere assunto mediante mobilità volontaria secondo le disposizioni vigenti.
Articolo 27. Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del
valore di rimborso al Gestore uscente
1. L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
2. L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
3. L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando alla Regione e ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
4. L'EGA individua, con propria deliberazione, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni alla Regione e per conoscenza ad ARERA.
5. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni alla Regione e ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. La Giunta regionale tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
6. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni enei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
7. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
8. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA,nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
TITOLO V. ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Articolo 28. Ulteriori obblighi dell’EGA
1. L'EGA è tenuto a:
• avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
• provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dalla regolazione;
• garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
• garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
• adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
• controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione.
Articolo 29. Ulteriori obblighi del Gestore
2. Il Gestore è obbligato a
• raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione e assunti dalla presente
convenzione;
• rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
• adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione;
• provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
• predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
• trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione;
• prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
• dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
• restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
• prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
• pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
• attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
• curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
• proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione e dalla presente convenzione;
• rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione e dalla presente convenzione.
Articolo 30. Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
1. L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le
procedurerelative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
2. Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultimo e della presente convenzione.
TITOLO VI. Titolo VI PENALI E SANZIONI
Articolo 31. Penali
1. L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dalla Regione o dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
2. L’EGA comunica alla Regione e ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 32. Sanzioni
1. L’EGA è tenuto a segnalare alla Regione e ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
2. ln caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'EGA potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico, ponendole a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
3. L'adozione delle misure di cui al precedente comma 2 deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l'EGA contesta al Gestore l'inadempimento riscontrato, intimandogli di porvi fine entro un termine congruo, rispetto all'urgenza richiesta dalla gravità dell'inadempimento medesimo. Qualora il Gestore abbia fatto ricorso alla tecnica della finanza di progetto o ad altra tipologia di finanziamento, tale diffida dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ai soggetti finanziatori.
4. Nel caso in cui l'attuazione del Piano d'Ambito sia finanziata con operazioni di finanza di progetto o con altra tipologia di finanziamento, l'EGA - sentiti i soggetti finanziatori - adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti e verificherà, con l'ausilio di questi ultimi, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e
tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
5. In particolare, il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore dovrà assumersi necessariamente l'impegno di far puntualmente fronte alle obbligazioni del Gestore nei confronti degli eventuali soggetti finanziatori. Pertanto, la sostituzione provvisoria non potrà aver luogo in assenza del consenso scritto da parte dei soggetti finanziatori, i quali non potranno, peraltro, negarlo qualora il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Gestore medesimo all'epoca dell'approvazione dell'operazione di finanziamento da parte dei soggetti finanziatori, oppure in assenza di giustificati motivi di natura creditizia, tecnica o finanziaria.
6. Tutti gli oneri conseguenti all'adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 33. Garanzie
1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
2. A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria. In considerazione della procedura di subentro progressivo di cui all’art.26 della presente Convenzione, il Gestore rilascia la garanzia fideiussoria all’atto del primo subentro, da integrare progressivamente in ragione dei successivi subentri, pari al 10%dei costo operativo relativo alla gestione dei beni afferenti ai singoli subentri
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 34. Assicurazioni
1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di;
• € (euro .) per ogni sinistro;
• ………. € (euro ….) per ogni persona;
• ………. € (euro ….) per danni a cose.
protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale adeguato all'entità delle infrastrutture interessate. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
2. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'EGA copia dei contratti di assicurazione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta in tal senso; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione.
3. Le segnalazioni di danno subìto da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all'eventuale risarcimento del danno. In virtù della presente Convenzione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall'EGA a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni arrecati da terzi, ivi compresi gli stessi Enti locali, a reti, impianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all'erogazione del Servizio.
Articolo 35. Forza Maggiore
1. Il Gestore si impegna a comunicare per iscritto all'EGA il verificarsi di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, fornendone una descrizione ed indicando la prevedibile durata dell'evento, degli effetti e dei rimedi che esso intende attivare.
2. Alla ricezione di tale informativa, l'EGA dovrà avviare apposita istruttoria in merito, verificando le circostanze ed individuando, di comune intesa con il Gestore, possibili azioni di mitigazione degli effetti causati dall'evento di Forza Maggiore.
3. Il riconoscimento di un evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore è effettuato in buona fede in contraddittorio tra l'EGA ed il Gestore.
4. Una volta accertato che un evento costituisca causa di Forza Maggiore, gli obblighi del Gestore derivanti dalla presente Convenzione potranno rimanere totalmente o parzialmente sospesi per tutta la durata dell'evento.
5. Qualora uno o più eventi ascrivibili a causa di Forza Maggiore determinino una sospensione dell'esecuzione della Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della stessa, oppure siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario della Gestione, è data facoltà al Gestore
di richiedere l'attivazione della procedura di riequilibrio economico finanziario.
6. Qualora perduri l'evento ascrivibile a causa di Forza Maggiore, e ciò non consenta di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario oppure nel caso in cui ciò renda palesemente impossibile l'esecuzione della presente Convenzione, in tutto o per una parte sostanziale della medesima, il Gestore avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione.
Articolo 36. Modalità di aggiornamento della convenzione
1. Le Parti provvedono se del caso all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, in coerenza a quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
Articolo 37. Risoluzione delle controversie
1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere fra le Parti per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato ma, comunque, afferente alla gestione del Servizio – saranno devolute, esperito ogni tentativo di amichevole composizione, al Tribunale di Aosta.
2. L'insorgere di una controversia tra le Parti non sospende le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, ma obbliga il Gestore di proseguire nella gestione del Servizio limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.
Articolo 38. Imposte, tasse, canoni
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali.
Articolo 39. Spese contrattuali
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 40. Disposizioni transitorie e finali
1. I rapporti tra le Parti attinenti all'esecuzione della presente Convenzione sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria.
3. Le Parti convengono che il Gestore avrà facoltà di richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione o altre idonee pattuizioni, tali comunque da non alterare i termini sostanziali del rapporto derivante dalla Convenzione medesimo, che si rendessero necessarie e/o opportune al fine di assicurare il finanziamento degli interventi previsti dal Piano d'Ambito da parte dei soggetti finanziatori.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno rinvio al D. lgs. n. 152/2006, alla regolazione dell'Autorità, alla Legge Regionale n. ../2022, nonché alla normativa in materia di contratti pubblici per lavori, servizi e forniture ed a quella in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete
5. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Aosta, Piazza Narbonne 16.
6. La presente Convenzione viene redatta in due copie originali, la prima da conservarsi tra gli atti dell'EGA e la seconda da consegnare al Gestore.
Articolo 41. Allegati
1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione anche se non fisicamente allegati:
ALLEGATO A Elenco Comuni facenti parte dell’ATO (allegato).
ALLEGATO B - Deliberazione dell’Assemblea dell’EGA n. 7 del 26/07/2022: SETTORE AMMINISTRATIVO. DETERMINAZIONE DELLA FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA.
(non fisicamente allegato);
ALLEGATO C Deliberazione dell’EGA n. 22 del 25 OTTOBRE 2022 (affidamento del servizio); (non fisicamente allegato);
ALLEGATO D Piano d’Ambito e relativa Deliberazione di approvazione da parte deliberazione dell’Assemblea dell’EGA n. 4 del 28/06/2022: SETTORE AMMINISTRATIVO. APPROVAZIONE DEL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DELLA VALLE D'AOSTA. (non fisicamente allegato);
ALLEGATO E: Gestioni in essere in regime di salvaguardia limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d’ambito - MODELLO ORGANIZZATIVO - RELAZIONE TECNICA;
COM UNE | DELIBERAZIONE | RICHIESTA DI SALVAGUARDIA | COM UNE | DELIBERAZIONE | RICHIESTA DI SALVAGUARDIA | |||
data | n. | data | n. | |||||
ALLEIN | 01/07/2022 | 21 | SI | JOVENCAN | 07/07/2022 | 64 | SI | |
ANTEY – SAINT – XXXXX' | 06/07/2022 | 40 | SI | LA MAGDELEINE | 07/07/2022 | 40 | SI | |
AOSTA | 07/07/2022 | 124 | SI | LA SALLE | 08/07/2022 | 72 | SI | |
ARNAD | 07/07/2022 | 38 | SI | LA THUILE | 05/07/2022 | 88 | SI | |
ARVIER | 30/06/2022 | 41 | SI | LILLIANES | 30/06/2022 | 47 | SI | |
AVISE | 30/06/2022 | 39 | SI | MONTJOVET | 06/07/2022 | 42 | SI | |
AYAS | 27/07/2022 | 71 | SI | MORGEX | 23/06/2022 | 59 | SI | |
AYMAVILLES | 04/07/2022 | 56 | SI | NUS | 30/06/2022 | 104 | SI | |
BARD | 30/06/2022 | 37 | SI | OLLOMONT | 28/06/2022 | 33 | SI | |
BIONAZ | 02/07/2022 | 32 | SI | OYACE | 14/07/2022 | 35 | SI | |
BRISSOGNE | 23/06/2022 | 53 | SI | PERLOZ | 29/06/2022 | 48 | SI | |
BRUSSON | 07/07/2022 | 78 | SI | XXXXXXX | 00/00/0000 | 00 | XX | |
CHALLAND – SAINT - ANSELME | 12/07/2022 | 55 | SI | PONTBOSET | 23/06/2022 | 62 | SI | |
CHALLAND – SAINT - XXXXXX | 07/07/2022 | 47 | SI | PONTEY | 06/07/2022 | 48 | SI | |
CHAMBAVE | 08/07/2022 | 18 | SI | PONT – SAINT - XXXXXX | 21/07/2022 | 88 | SI | |
CHAMOIS | 06/07/2022 | 37 | SI | PRÉ – SAINT - DIDIER | 11/07/2022 | 65 | SI | |
CHAMPDEPRAZ | 05/07/2022 | 33 | SI | QUART | 22/06/2022 | 61 | SI | |
CHAMPORCHER | 01/07/2022 | 51 | SI | RHÊMES - NOTRE - DAME | 30/06/2022 | 43 | SI | |
CHARVENSOD | 07/07/2022 | 78 | SI | RHÊMES – SAINT - XXXXXXX | 30/06/2022 | 41 | SI | |
CHÂTILLON | 11/07/2022 | 114 | SI | ROISAN | 30/06/2022 | 25 | SI | |
COGNE | 28/07/2022 | 76 | SI | SAINT – CHRISTOPHE | 23/06/2022 | 107 | SI | |
COURMAYEUR | 07/07/2022 | 118 | SI | SAINT – DENIS | 12/07/2022 | 40 | SI | |
DONNAS | 30/06/2022 | 59 | SI | SAINT – MARCEL | 28/06/2022 | 51 | SI | |
DOUES | 27/06/2022 | 32 | SI | SAINT – XXXXXXX | 29/06/2022 | 38 | SI | |
EMARÈSE | 08/07/2022 | 53 | SI | SAINT – OYEN | 07/07/2022 | 31 | SI | |
ETROUBLES | 15/07/2022 | 26 | SI | SAINT – XXXXXX | 06/07/2022 | 12 | SI | |
FÉNIS | 29/06/2022 | 73 | SI | SAINT – RHÉMY – EN - BOSSES | 13/07/2022 | 36 | SI | |
FONTAINEMORE | 30/06/2022 | 41 | SI | SAINT – XXXXXXX | 12/07/2022 | 70 | SI | |
GABY | 12/07/2022 | 39 | SI | SARRE | 27/06/2022 | 58 | SI | |
GIGNOD | 07/07/2022 | 39 | SI | TORGNON | 13/07/2022 | 43 | SI | |
GRESSAN | 18/07/2022 | 91 | SI | VALGRISENCHE | 04/07/2022 | 41 | SI | |
XXXXXXXXX – LA - TRINITE' | 11/07/2022 | 63 | SI | VALPELLINE | 28/06/2022 | 27 | SI | |
XXXXXXXXX – SAINT - XXXX | 07/07/2022 | 65 | SI | VALSAVARENCHE | 27/06/2022 | 5 | SI | |
HONE | 21/06/2022 | 72 | SI | VALTOURNENCHE | 13/07/2022 | 79 | SI | |
INTROD | 30/06/2022 | 46 | SI | VERRAYES | 07/07/2022 | 46 | SI | |
ISSIME | 12/07/2022 | 42 | SI | VERRES | 06/07/2022 | 70 | SI | |
ISSOGNE | 29/06/2022 | 33 | SI | XXXXXXXXXX | 06/07/2022 | 40 | SI |
ALLEGATO G Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza. (una volta approvati, non fisicamente allegati);
ALLEGATO A - Elenco dei comuni della Valle d'Aosta. Dati
aggiornati al 01/01/2021 (Istat).
Comune | residenti | km² | abitanti/km² | m s.l.m. | |
1. | 208 | 7,96 | 26 | 1.190 | |
2. | 546 | 11,81 | 46 | 1.074 | |
3. | 33.523 | 21,39 | 1.567 | 583 | |
4. | 1.227 | 28,84 | 43 | 361 | |
5. | 852 | 33,36 | 26 | 776 | |
6. | 298 | 52,62 | 5,66 | 775 | |
7. | 1.399 | 129,42 | 11 | 1.699 | |
8. | 2.098 | 53,24 | 39 | 640 | |
9. | 112 | 3,03 | 37 | 400 | |
10. | 218 | 142,09 | 1,53 | 1.606 | |
11. | 000 | 25,51 | 37 | 894 | |
12. | 863 | 55,26 | 16 | 1.338 | |
13. | 736 | 27,99 | 26 | 1.030 | |
14. | 536 | 25,16 | 21 | 744 | |
15. | 872 | 21,54 | 40 | 480 | |
16. | 108 | 14,53 | 7,43 | 1.816 | |
17. | 700 | 48,79 | 14 | 523 | |
18. | 380 | 68,44 | 5,55 | 1.427 | |
19. | 2.377 | 25,86 | 92 | 766 | |
20. | 4.450 | 39,68 | 112 | 549 | |
21. | 1.343 | 213,04 | 6,30 | 1.544 | |
22. | 2.734 | 209,61 | 13 | 1.224 | |
23. | 2.405 | 33,98 | 71 | 322 | |
24. | 497 | 16,25 | 31 | 1.176 | |
25. | 220 | 10,23 | 21 | 1.170 | |
26. | 483 | 39,57 | 12 | 1.270 | |
27. | 1.778 | 68,12 | 26 | 541 | |
28. | 433 | 31,71 | 14 | 760 | |
29. | 437 | 32,17 | 14 | 1.047 | |
30. | 1.739 | 25,98 | 67 | 988 | |
31. | 3.380 | 25,30 | 134 | 626 | |
32. | 322 | 66,52 | 4,84 | 1.624 | |
33. | 804 | 69,65 | 12 | 1.385 | |
34. | 1.154 | 12,64 | 91 | 364 | |
35. | 646 | 20,04 | 32 | 869 | |
36. | 393 | 35,38 | 11 | 960 | |
37. | 1.347 | 23,61 | 57 | 387 |
38. | 712 | 7,01 | 102 | 632 | |
39. | 108 | 8,94 | 12 | 1.644 | |
40. | 2.007 | 83,94 | 24 | 1.001 | |
41. | 819 | 125,67 | 6,52 | 1.441 | |
42. | 446 | 18,55 | 24 | 655 | |
43. | 1.749 | 18,76 | 93 | 406 | |
44. | 2.097 | 43,63 | 48 | 923 | |
45. | 2.984 | 57,35 | 52 | 529 | |
46. | 161 | 53,48 | 3,01 | 1.356 | |
47. | 209 | 30,56 | 6,84 | 1.377 | |
48. | 452 | 23,27 | 19 | 661 | |
49. | 1.520 | 15,33 | 99 | 551 | |
50. | 3.571 | 6,92 | 516 | 345 | |
51. | 170 | 33,56 | 5,07 | 780 | |
52. | 798 | 15,75 | 51 | 523 | |
53. | 996 | 33,40 | 30 | 1.014 | |
54. | 4.101 | 62,05 | 66 | 535 | |
55. | 00 | 86,83 | 0,96 | 1.725 | |
56. | 000 | 36,34 | 4,73 | 1.218 | |
57. | 1.015 | 14,64 | 69 | 870 | |
58. | 3.471 | 14,74 | 236 | 619 | |
59. | 366 | 11,39 | 32 | 820 | |
60. | 1.311 | 42,38 | 31 | 625 | |
61. | 320 | 15,46 | 21 | 1.200 | |
62. | 194 | 9,42 | 21 | 1.372 | |
63. | 3.220 | 26,18 | 123 | 676 | |
64. | 000 | 64,88 | 5,13 | 1.519 | |
65. | 4.465 | 20,57 | 217 | 575 | |
66. | 4.793 | 28,28 | 169 | 625 | |
67. | 555 | 42,46 | 13 | 1.489 | |
68. | 000 | 113,48 | 1,69 | 1.664 | |
69. | 594 | 31,45 | 19 | 960 | |
70. | 168 | 138,21 | 1,22 | 1.541 | |
71. | 2.273 | 116,15 | 20 | 1.528 | |
72. | 1.267 | 22,35 | 57 | 1.017 | |
73. | 2.590 | 8,36 | 310 | 391 | |
74. | 1.247 | 8,80 | 142 | 670 |
PIANO D’AMBITO – ELENCO ELABORATI
FINALE
ELENCO ELABORATI
NUM. DESCRIZIONE ELABORATO formato
XXX.XXX.
FASE
NUM. DOC.
TIPO
01
001
DOCX
01
3710
A | INFRASTRUTTURALE |
A1 | Ricognizione delle reti e degli impianti |
A1.1 | Relazione tecnica |
A1.2 | Acquedotti |
A1.2.1 | Cartografie reti e impianti |
tav. 1 | |
tav. 2 | |
tav. 3 | |
tav. 4 | |
A1.2.2 | Sistemi acquedottistici complessi |
A1.2.3 | Tabelle impianti - fonti di aprovvigionamento |
A1.2.4 | Tabelle impianti - serbatoi |
A1.3 | Fognature e depurazione |
A1.3.1 | Cartografie reti e impianti |
tav. 1 | |
tav. 2 | |
tav. 3 | |
tav. 4 | |
A1.3.2 | Schemi funzionali impianti per impianti di capacità > 2000 A.E. |
A1.3.3 | Tabelle impianti - Impianti depurazione minori di 2.000 AE |
A2 | Ricognizione stato di fatto degli investimenti, fabbisogni infrastutturali, qualità e criticità del servizio |
A2.1 | Relazione tecnica |
A2.1.1 | Quadro di dettaglio delle segnalazioni |
A3 | Definizione del quadro previsionale |
A3.1 | Analisi della domanda attuale e futura dei servizi idrici |
Relazione tecnica | |
A3.2 | Disponibilità attuale e futura della risorsa idrica |
Relazione tecnica | |
A4 | Programma degli interventi |
A4.1 | Relazione tecnica |
A4.2 | Acquedotti |
A4.2.1 | Cartografia sinottica interventi a scala locale |
A4.2.2 | Cartografia sinottica interventi a scala d'ambito |
A4.3 | Fognature e depurazione |
A4.3.1 | Cartografia sinottica interventi a scala locale |
A4.3.2 | Cartografia sinottica interventi a scala d'ambito |
B | VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA |
B1 | Relazione metodologica preliminare |
B2 | Rapporto Ambientale |
B3 | Sintesi non tecnica |
B4 | Relazione di Incidenza ambientale (VIncA) |
B5 | Dichiarazione di Sintesi |
B6 | Piano di Monitoraggio |
C | ECONOMICA |
C2 | Modello organizzativo e gestionale |
C2.1 | Modello organizzativo - relazione tecnica |
C3 | Piano economico finanziario |
C3.1 | Relazione tecnica |
A4 .
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
002 | 00 |
003 | 00 |
004 | 00 |
005 | 00 |
006 | 00 |
007 | 00 |
008 | 00 |
MXD |
MXD |
MXD |
MXD |
XLSX |
XLSX |
XLSX |
A3 A3 A3 A3
A4 .
A4 .
A4 .
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
009 | 00 |
010 | 00 |
011 | 00 |
012 | 00 |
013 | 01 |
014 | 00 |
MXD |
MXD |
MXD |
MXD |
XLSX |
XLSX |
A0 A0 A0 A0
A4 .
A4 .
001 01
002 01
XLSX
DOCX
02
02
3710
3710
A4 .
A4 .
00
001
DOCX
03
3710
A4 .
00
002
DOCX
03
3710
A4 .
01
001
DOCX
04
3710
A4 .
002 01
003 00
MXD
MXD
04
04
3711
3710
A3 .
A3 .
004 00
005 00
MXD
MXD
04
04
3710
3710
A3 .
A3 .
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
3710 |
05 |
05 |
05 |
05 |
05 |
05 |
001 | 00 |
002 | 01 |
003 | 00 |
004 | 00 |
005 | 00 |
006 | 00 |
DOCX |
DOCX |
DOCX |
DOCX |
DOCX |
DOCX |
A4 .
A4 .
A4 .
A4 .
A4 .
A4 .
00
002
00
001
DOCX
06
3710
DOCX
06
3710
A4 A4