APPENDICE
APPENDICE
ACCORDO STATO REGIONI DEL 20 MAGGIO 2021 REPERTORIO CSR N. 58 NOSTRE TABELLE
TAB A
TAB B
TAB C1-C2-C3
Tabella A - Parte narrativa con premessa, presupposti normativi e motivazioni |
.1.si.richiama l'art. 4 del Dlgs 281/1997in materia di , attuazione del principio di leale collaborazione e di stipula sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, per l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; |
2.si.richiama l’art. I, comma 492, della L.178/ 2020, in materia di accordi bilaterali tra le Regioni per la mobilità sanitaria interregionale; |
0.xx richiama l'art.I, comma 465 della L.178/ 2020 n. 178, (vaccinazioni contro il SARS-CoV-2😉 |
0.xx .richiama l'arti.1.:del DL 41/2021 (trasporto pubblico locale e regionale ) |
0.xx richiama.l'art. 1, comma 897, della L. 146/2018, n. 145,( utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo |
0.xx richiama l'art.2 del DL 41/ 2021, n. 41 ( 700 milioni di euro per l'anno 2021 per contributi regionali per imprese di vendita di beni o servizi al pubblico, nei comuni di comprensori sciistici) |
0.xx richiama gli Accordi del 20/07 e del 5/11 2020 ( acconti sulle compartecipazioni già previsti dalla legislazione vigente e relativi conguaglia favore di ciascuna autonomia o dello Stato tenendo conto xxxxxx maggiori/minori spese per l'emergenza COVID-19); |
8.si.richiama l'arti. 23 del DL 41/ 2021, ( incremento per l'anno 2021 il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province aut. ex art. 111, comma I, del DL 34/ 2020, n. 34,per ulteriori 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano) |
0.xx richiama la proposta di riparto del contributo di cui al predetto articolo 23 presentata delle Autonomie speciali con la nota del 23 aprile 2021 ai fini dell'inserimento nel primo veicolo xxxxxxxxx0.xx proposta di riparto del contributo di cui al predetto articolo 23 presentata delle Autonomie speciali con la nota del 23 aprile 2021 ai fini dell'inserimento nel primo veicolo utile |
00.xx richiama l’l’avvenuto recepimento, in sede di conversione del DL 41/2021 sono state già recepite delle seguenti disposizioni richieste dalle regioni: 1.Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria/ 2.Compensazione mancati ricavi da tariffa per le aziende TPL/ 3. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell'emergenza COVID- 19 / 4.Xxxxxxxx di salvaguardia |
Inoltre si richiama il fatto che nel corso della seduta lo Stato e le Regioni hanno concordato sulla proposta del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e finanze, dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, di aggiungere, dopo il primo comma dell'art. 5 dell'allegato I all'accordo, quanto segue: "Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati, al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri adottato ai sensi del! ‘articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito. con modificazioni dalla legge 22 maggio 20]0. 11. 3S'; |
Tabella B - Parte dispositiva recante i contenuti dell’Accordo sancito dalla Conferenza |
Con l’Accordo si conviene che |
..1.Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di accelerare la campagna vaccinale anti Covid-19 coinvolgendo gli erogatori privati accreditati; |
.2.Lo Stato e le Regioni concordano le modifiche per l'anno 202 l in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, al l'incremento della quota premiale e al fabbisogno standard nazionale, come esplicitato nell'allegato al presente Accordo |
3.Lo Stato conviene sulla richiesta delle Regioni e Province autonome di utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge n. 18, 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento. La predetta possibilità diviene effettiva a seguito del monitoraggio effettuato dal Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 sulle attività assistenziali previste dai citati decreti legge. Le Regioni e province autonome, pertanto, si impegnano a garantire le finalità previste dall'articolo 1, commi 423 e 425, della legge n. 178/2020. nonché le finalità di cui all’ipotesi normativa n. 3 dell'allegato n.1 al presente Accordo, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, senza richiedere ulteriori apporti dal bilancio dello Stato; le modalità di monitoraggio sono ancora oggetto di approfondimento |
0.xx considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di autorizzare le Regioni e le Province autonome ad utilizzare nel 2021 le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondole modalità di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 |
.5.Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano sulla necessità di incrementare la dotazione del fondo di cui al comma 816 dell'articolo I della legge n. 178 del 2020, al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi di traporto pubblico locale e regionale occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti alle misure di contenimento derivanti dal protrarsi dello stato di emergenza: ai fini del monitoraggio delle relative esigenze le Parti concordano sulla partecipazione ai Tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del Dipartimento della Ragioneria nelle sue articolazioni territoriali |
6.lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di integrare di 100milioni le risorse a sostegno dei comuni a vocazione montana, stante l'aggravarsi e il prolungarsi delle restrizioni dovute alla pandemia |
7.Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di ripartire il contributo previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. |
Ai 7 punti sopra citati fa seguito la seguente precisazione : Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all'allegato n. I, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari |
Tabella C1 – Contenuti dell’allegato 1- Misure di interesse sanitario PARTE 1 - Misure 1 e 2
1.Potenziamento piano vaccinale
I. All’articolo 1. comma 465 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8- quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, anche in deroga, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini, all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale".
2. Risorse finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell'anno 2021 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.».
2. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. e successive modificazioni, si aggiunge, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente all'anno 2021, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 20 I 2, è pari allo 0,32 per cento.''.
3. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, alla fine del comma 7 è inserito il seguente periodo: «In via transitoria, per il solo anno 2021, nelle more del! 'applicazione di quanto previsto al secondo periodo del presente comma ed in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del presente comma. al fine di tenere conto della proposta regionale presentata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome il 15 aprile 2021. l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura de/fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno:!021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1 gennaio 2020
Tabella C2 – Contenuti dell’allegato 1- Misure di interesse sanitario PARTE 2 - Misura 3
3. Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse
I. Per le finalità del Piano di cui all'a1ticolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. l 04, convertito con modificazioni
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate nel 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ricorrere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021:
a) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione, agli istituti già previsti dall’ articolo 29, comma 2 lettere a), b) e c) del decreto-legge l 4 agosto 2020, n. I 04 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;
b) per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, agli istituti già previsti dall'articolo 29, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto-legge 14 agosto 2020, n 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126. Conseguentemente, la deroga al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive prevista dall'articolo 29 del decreto-legge n. 14 agosto 2020, n. I 04, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 26, opera soltanto con riferimento alle prestazioni aggiuntive svolte in applicazione del predetto articolo 29 e della presente disposizione e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma I, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma l, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/ I 992, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 20 I 2, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. I 04, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020. n.126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo precedente, rendicontano alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29. comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché quota parte delle economie di cui all'articolo l, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n.178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità
indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma l e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attivitàeffettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.
4. Il Ministero della salute entro il 15 giugno 2021 effettua per ogni regione e provincia autonoma il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza Covid-19 di cui ai decreti-legge 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base del predetto monitoraggio, a seguito della positiva certificazione delle attività previste dai citati decreti-legge. le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti-legge n. 18. 34 e 104 del 2020 per la realizzazione di tutti gli interventi individuati dai predetti decreti legge, prescindendo dagli importi i stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.
5. Per l'anno 2021 il termine del 15 giugno di cui all'articolo 9 del decreto- l e g g e 1° aprile 202 l, n. 44.
è differito al 10 luglio e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 1 O agosto. 6.Alla copertura degli oneri, in termini di indebitamento netto, si provvede
Il monitoraggio del comma 4 è ancora oggetto di approfondimenti
Tbella C3 – Contenuti dell’allegato 1- Altre misure MISURE 4,5,6,7
(qui riportiamo sinteticamente solo le finalità, per memoria)
4. FAL – Per l’esercizio 2021
Si tratta di misure in materia di FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA’
5. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale
Il fondo di cui ali 'articolo I, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio '.2020, n. 35.
Si forniscono indicazioni per l’utilizzo delle risorse. Con specifica attenzione per la mobilità degli studenti
6. Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana
SI istituisce o presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per iniziative a favore e delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori
sciistici. A tal fine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
7. Riparto del contributo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 4L il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "'Il ristoro delle minori entrate è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella con corrispondente riduzione del Fondo di cui al primo periodo: