COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
PROT. Nr.
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
Tra: il Sig. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX nato a Caltrano il 21/01/1959, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto ed interesse del COMUNE di PIOVENE ROCCHETTE, C.F. n. 83000930244, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) T.U.
n. 267/2000, in forza del decreto del Sindaco n.123 del 27/12/2017 a mezzo del quale è stato nominato il titolare dell'area delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31/03/1999, domiciliato per la carica in Piovene Rocchette, Via Libertà n.82 (di seguito Comune); e
la sig.ra VALLY XXXXXXXXX nata a Buia (UD) il 02/04/1946 residente in xxx Xxxxx, 0 a Lusiana codice fiscale XXXXXX00X00X000X (di seguito collaboratore); si conviene e si stipula quanto segue:
1. Conferimento dell’incarico
Il Comune conferisce incarico alla Sig.ra Vally Xxxxxxxxx, la quale accetta, di prestare la propria attività avente per oggetto l’organizzazione del recital “L’Xxxxxxxx 0000” del Circolo Palazzo Fincati di Lusiana da effettuare sabato 17/02/2018, alle ore 20:45 presso l’Auditorium Comunale con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxx.
0. Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione occasionale e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art.2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera, senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare l'attività all’interno della sede del Comune. Eventuali altre attività prestate in favore di terzi in via autonoma o subordinata possono avvenire liberamente, nel pieno
rispetto della riservatezza e solo per attività che non siano concorrenti con quella di cui al presente contratto.
3. Durata dell’incarico
La prestazione si articola nell'organizzazione del recital “L’Xxxxxxxx 0000” del Circolo Palazzo Fincati di Lusiana il 17/02/2018 alle ore 20:45 presso l’Auditorium Comunale.
4. Organizzazione
Il Comune mette a disposizione del collaboratore:
- la struttura, completa di dotazione tecnica che il collaboratore riconosce e dichiara idonea per la rappresentazione.
- un responsabile tecnico addetto al funzionamento della strumentazione scenografica e il personale di sala.
Il Comune assume a proprio carico ogni onere derivante dallo spettacolo di cui al presente contratto, ivi inclusi gli oneri connessi ai diritti d'autore di terzi.
Il collaboratore, pur con l’autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con i collaboratori e gli uffici preposti, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dal contratto.
5. Obblighi del collaboratore
Il collaboratore si obbliga:
• ad organizzare l'Opera indicata all’art. 1) del presente contratto;
• a pattuire e corrispondere autonomamente al proprio personale artistico i corrispettivi richiesti per l'esecuzione dell'Opera comprensivi di oneri contributivi;
• a fornire anticipatamente la data dello spettacolo la copia del certificato agibilità ENPALS e tutto il materiale necessario alle pratiche SIAE;
• a rimborsare all'ente proprietario gli eventuali danni causati all'immobile e agli impianti in caso di inadempienza alle direttive impartite dal responsabile tecnico.
6. Compenso
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 720,00 (settecentoventi/00) al lordo della ritenuta d'acconto. Tale somma verrà corrisposta in un’unica soluzione dopo l’iniziativa e nei tempi d’uso della Pubblica Amministrazione. Nel corrispettivo sopra determinato si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti la prestazione stessa. Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
7. Mancata esecuzione per motivi di forza maggiore
Le parti sono sollevate da ogni obbligo di risarcimento qualora l'esecuzione dello spettacolo non possa essere effettuato a seguito di un evento di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario che le parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. In via esemplificativa (ma non esaustiva) sono da ricomprendere: le calamità naturali, la sospensione dell'erogazione di energia elettrica prima dell’inizio della rappresentazione, la sospensione dello spettacolo per intervento dell’Autorità di P.S. È fatto diritto del Comune laddove l'evento ostativo sia temporaneo e non permanente, di richiedere al collaboratore l’esecuzione dello spettacolo in altra data da concordare. In caso di interruzione a spettacolo già iniziato per motivi indipendenti dell’organizzazione, il Comune verserà al collaboratore il 50% dell’importo pattuito a titolo di rimborso spese.
8. Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell'art. 1456 C.C. si conviene espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto in caso di inadempimento di una soltanto delle clausole contenute nel presente accordo, salvo quanto previsto alla clausola "mancata esecuzione per motivi di forza maggiore". La risoluzione è comunicata per raccomandata a/r. Gli effetti della risoluzione decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente. In caso di risoluzione imputabile al collaboratore è diritto del Comune richiedere i danni tutti derivanti direttamente o indirettamente dall'inadempimento della controparte. In caso di inadempimento imputabile al Comune è comunque diritto del collaboratore ricevere l'intero corrispettivo pattuito.
9. Spese di convenzione
Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del collaboratore. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n.131/1986, ed in tale caso le spese faranno carico alla parte che intende farne uso.
10. Foro competente
Per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
11. Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti norme civili e fiscali.
Piovene Rocchette, lì
Il contraente
Il responsabile del servizio affari generali Il sottoscritto approva ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del codice civile le condizioni previste dagli artt. 5, 6, 7, 8, 9 del presente contratto.
Piovene Rocchette, lì Il contraente