Fascicolo Informativo
Fascicolo Informativo
MY CARE
QUA LA ZAMPA
Contratto di Assicurazione
a protezione dei cani e dei gatti della Famiglia
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Edizione 06/2018
Società del Gruppo Assicurativo
“MY CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
le Filiali UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
dall’estero x00 00 00000000
Ricordati di scaricare la APP che ti permetterà di attivare le coperture e fruire dei servizi abbinati alla tua Polizza
Per i sinistri
può contattare il seguente Numero Verde 800.894.022 dall’estero x00 00 00000000
Indice
3
N
ota Informativa 4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
G
lossario 9
C
ondizioni di Assicurazione 11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Sezione responsabilità civile verso terzi 14
Sezione rimborso spese veterinarie da infortunio e malattia 16
Sezione tutela legale 19
Sezione prestazioni e servizi 22
Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza 25
Nota Informativa
4
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo con- tenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visio- ne delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Care”.
Il presente Preventivo è vincolante per l’Impresa di Assicurazione per 60 giorni dalla data dell’emissione dello stesso, purchè all’atto dell’emissione della Polizza non siano subentrate variazioni alle Condizioni di Assicurazione e/o alla tariffa.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni Generali
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Im- presa di Assicurazione
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Al- bo gruppi assicurativi n. 018, soggetta alla direzio- ne e coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa di Assicurazione è stata autorizza- ta all’esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni patrimoniali sull’Impresa di Assicura- zione sono reperibili all’interno della Relazione sulla
solvibilità e condizione finanziaria disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, titolare di un conto corrente UniCredit o di Genius Card, presso una Filiale UniCredit S.p.A.
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste all’Intermediario.
Unitamente al preventivo riceverà il Fascicolo Infor- mativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossa- rio e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e successivamente alla sottoscrizione della stessa, è possibile ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché le comu- nicazioni successive alla stipula dell’Assicurazio- ne tramite supporto cartaceo o email; nel corso dell’Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiun- tivi, modificare la scelta effettuata, recandosi pres- so l’Intermediario.
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica di modulo, verrà inviata su supporto carta-
ceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel pre- ventivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Polizza con addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A..
L’Impresa di Assicurazione, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende conclusa nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza e a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel- la Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecni- ca di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie stesse sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa di Assicurazione tramite:
– fax, al numero +39 02/00643633;
– E-mail, all’indirizzo:
documenti@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
– consegnando il documento alla sua Filiale UniCredit.
Rinnovo dell’Assicurazione
AVVERTENZA In assenza di disdetta esercitata me- diante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova taci- tamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazio- ne cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifi- ca dell’articolo “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
4. Copertura assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Copertura assicurative
La presente Assicurazione offre una serie di garanzie a protezione dei cani e dei gatti di proprietà dell’As- sicurato.
Il pacchetto base comprende la garanzia: RC.
Il pacchetto più esteso, comprensivo delle garanzie facoltative, include, in aggiunta a quanto sopra: RIM- BORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA + TUTELA LEGALE + ASSISTENZA QUA LA ZAMPA + SERVIZIO COLLARE DI GEOLOCALIZ- ZAZIONE.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifi- ca degli articoli “Condizioni di assicurabilità” e “Og- getto dell’Assicurazione” della sezione “RESPONSA- BILITA’ CIVILE VERSO TERZI”, “Cosa assicuriamo” e “Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da In- fortunio e Malattia” della relativa sezione, “Oggetto dell’Assicurazione” della Sezione “TUTELA LEGALE” e “Garanzie Assicurative” della Sezione “PRESTA- ZIONI E SERVIZI”.
Limitazioni ed Esclusioni
AVVERTENZA Il contratto prevede una serie di limi- tazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione dell’Assicurazione, che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rin- via per maggior dettaglio alla disciplina specifica de- gli articoli di seguito indicati per tipologia di garanzia:
– Responsabilità Civile verso terzi: “Rischi esclusi” e “Franchigia”;
- Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malat- tia: “Rischi esclusi”, “Termini di aspettativa”
- Tutela Legale: “Rischi esclusi”
- Prestazioni e servizi: “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”, “Disposizioni e limitazioni di responsa- bilità”.
AVVERTENZA Nell’Assicurazione le prestazioni vengo- no erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate; si rammenta inoltre che può essere prevista l’applicazione di franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di ap- plicazione di tali limiti si rinvia agli articoli “Franchigia”, “Prestazione Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malattia”, “Oggetto dell’Assicurazione” della sezione Tutela Legale e “Garanzie assicurative”.
Esemplificazione dell’applicazione di franchigia:
• Franchigia 250 euro
• Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1000 euro.
• limite di indennizzo = 2000 euro.
• Importo indennizzato = 1000 - 250 = 750 euro.
• Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 2500 euro.
• limite di indennizzo = 2000 euro.
• Applicazione franchigia = 2500 – 250 = 2250 euro.
• L’indennizzo sarà pari a 2000 euro e quindi cor- risponderà al limite di indennizzo.
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’articolo “Dichiara- zioni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GE- NERALI DI ASSICURAZIONE.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempe- stivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli articoli “Sostituzione e Modifiche dell’Assicura- zione”, “Aggravamento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSI- CURAZIONE.
Esemplificazione Aggravamento
Nel corso del contratto il cane già assicurato inizia ad essere utilizzato nell’ambito di attività professio- nali. Se il Contraente o l’Assicurato non comunica tale variazione, in caso di sinistro l’Indennizzo potrebbe essere rifiutato o ridotto.
7. Premio
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’importo complessivamente dovuto dal Contraente.
Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità men- sile mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit S.p.A. oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente.
Sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla pre- stazione assicurativa.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa di Assi- curazione ad addebitare il Premio sul rapporto intrat- tenuto con UniCredit S.p.A.
8. Diritto di ripensamento
AVVERTENZA Il contratto ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell’imposta, nei termini
e con le modalità disciplinate dall’articolo “Diritto di ripensamento” delle CONDIZIONI GENERALI DI AS- SICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.
9. Diritto di Disdetta e di Recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, secondo le modalità definite all’articolo “Durata e proroga dell’Assicura- zione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA-
XXXXX, cui si rinvia per maggior dettaglio.
Diritto di recesso
AVVERTENZA le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato.
Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Con- sumatori ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La mede- sima facoltà è prevista per l’Impresa di Assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’articolo “Recesso in caso di Sinistro” delle CONDIZIONI GENERALI DI AS- SICURAZIONE.
10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del codice civile, i diritti de- rivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è sti-
xxxxxx il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
11. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italia- na; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa di Assicurazione propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme impe- rative del diritto italiano.
12. Regime Fiscale
Secondo le vigenti disposizioni di legge, al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:
– Responsabilità Civile verso terzi: 22,25%.
– Rimborso Spese Veterinarie da Infortunio e Malat- tia: 2,5%.
– Tutela Legale: 21,25%.
– Assistenza: 10%.
13. Area Riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa
È attiva sul sito internet di CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’apposita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n°7 del 16 Luglio 2013. Si tratta nello specifico, di uno spazio dedicato attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costantemente monitorata la propria posizione assicurativa.
Per accedere basta selezionare l’apposito link pre- sente nella homepage del sito internet dell’Impresa
di Assicurazione e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consulta- re le proprie coperture attive, le relative condizioni contrattuali nonché le comunicazioni dell’Impresa di Assicurazione e tenere costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative pros- sime scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14. Sinistri - pagamento dell’indennizzo
AVVERTENZA l’Assicurazione prevede obblighi rela- tivi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquida- tive alla disciplina specifica degli articoli di seguito indicati:
• “Obblighi”, “Gestione delle vertenze. Spese di resistenza”, “Criteri di liquidazione”, “Termini di pagamento dell’Indennizzo” “Affidamento della gestione del sinistro”, “Gestione del sinistro” e
“Scelta del legale” presenti nelle Sezioni IN CASO DI SINISTRO.
AVVERTENZA relativamente alla copertura Assisten- za la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l., con le modalità e nei termini di cui all’articolo “Norme in caso di sinistroi” presente nella Sezione “Prestazioni e Servizi”, cui si rinvia per maggior dettaglio.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, pos- sono essere presentati all’Impresa di Assicurazione mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicura- zioni X.x.X. - Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0
– 00000 Xxxxxx;
• e-mail: reclami@ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• fax: 02 72.16.25.88;
L’impresa di Assicurazione fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaborato- ri coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa di Assicu- razione, saranno gestiti direttamente dall’Intermedia- rio e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tut- tavia, ove il reclamo dovesse pervenire all’Impresa di Assicurazione, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analiz- zare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro i termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente
normativa regolamentare, dandone contestuale noti- zia al reclamante.
Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competen- za dall’Impresa di Assicurazione e dall’Intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del re- clamo o qualora l’esito dello stesso non sia stato rite- nuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte dell’Impresa di Assicurazione nel termine massimo sopracitato, il reclamante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’espo- sto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa di Assicurazione e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’Impresa di Assicura- zione. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è op- portuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CONSUMATORE - Come presentare un recla- mo”, nonché sul sito dell’Impresa di Assicurazione (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) alla Sezione “Recla- mi”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Au- torità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possi- bile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive even- tuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa di Assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al siste- ma estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Arbitrato
AVVERTENZA In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’am- montare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Ar-
bitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- nute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Glossario
9
GLOSSARIO
Animale Cane o gatto, di proprietà dell’Assicurato o di un componente del suo Nucleo familiare, iden- tificato nella Scheda tecnica di modulo mediante numero di Microchip o Tatuaggio, che vive in modo continuativo con l’Assicurato e il suo Nucleo familiare. Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione Il contratto di Assicurazione. Assistenza stragiudiziale Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza pri- ma dell’inizio dell’azione giudiziaria.
Centrale Operativa La struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Re- golamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di as- sistenza previste in Polizza.
Collare di Geolocalizzazione Dispositivo elettro- nico fornito e gestito dalla Società OCTO Telematics ed etichettato nella fattispecie con la denominazione Collare di Geolocalizzazione CreditRas auto installan- te omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5. Contraente Persona fisica maggiorenne che stipula il contratto di Assicurazione.
Contratto accessorio con Octo Telematics Il Contratto di abbonamento ai servizi correlati al di- spositivo tecnologico “Collare di Geolocalizzazione” concesso in comodato che il Contraente può sotto- scrivere in abbinamento al Contratto di Assicurazione per ricevere in comodato d’uso da OCTO Telematics il dispositivo tecnologico Collare di Geolocalizzazio- ne e abbonarsi.
Day Hospital Degenza diurna in struttura veterina- ria, a seguito di Intervento chirurgico, documentata da Documentazione veterinaria.
Documentazione veterinaria cartella clinica e/o certificazione veterinaria contenente, oltre all’identi- ficazione dell’Animale, anamnesi, sintomi, diagnosi, prescrizione veterinaria dell’Intervento, sintesi dell’In- tervento, dimissioni, documentazione di spesa (com- prese le notule e ricevute dei farmaci) ed eventuali terapie post dimissioni, radiografie, esami strumentali e diagnostici con relativi referti.
Emergenza una situazione patologica insorta im- provvisamente, per Malattia o Infortunio, che richieda un Intervento chirurgico immediato e non differibile certificato dalla struttura veterinaria.
Estero I paesi nei quali sono valide le prestazioni di assistenza, non ricompresi nella definizione di Italia. Evento L’accadimento che ha generato, direttamen- te o indirettamente, uno o più sinistri.
Fatto illecito Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l’ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un inadempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell’inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell’altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno “extracontrattuale”, perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale. Franchigia La parte di danno, espressa in cifra fis- sa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Impresa di Assicurazione CreditRas Assicura-
zioni S.p.A.
Indennizzo Somma dovuta dall’Impresa di Assicu- razione all’Assicurato in caso di Sinistro, dopo l’appli- cazione di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda tecnica di modulo.
Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, che produce lesioni corporali obiettiva- mente constatabili.
Glossario
10
Intermediario UniCredit S.p.A.
Intervento chirurgico atto terapeutico realizzato mediante l’uso di strumenti chirurgici e/o idonee ap- parecchiature ad essi alternativi.
Italia Il territorio della Repubblica Italiana, la Città
del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Libretto sanitario documento nel quale vengono riportate le vaccinazioni dell’Animale. Può essere uti- lizzato anche come cartella clinica e quindi si posso- no trovare annotati anche eventi sanitari, trattamenti parassitologici e farmacologici, test, accoppiamenti. Limite di indennizzo Importo che opera entro la Somma assicurata e che rappresenta il massimo esbor- so dell’Impresa di Assicurazione, in relazione a speci- fiche situazioni espressamente menzionate in polizza. Malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malformazioni/Difetti fisici Qualsiasi alterazione
organica congenita o traumatica, meglio definibile come deviazione dal normale assetto morfologico dell’organismo o di un suo organo per condizioni mor- bose o traumatiche acquisite.
Massimale Importo che rappresenta il massimo
esborso dell’Impresa di Assicurazione, per periodo assicurativo, in relazione alle garanzie prestate.
Microchip dispositivo di identificazione a radiofre-
quenza a circuiti integrati o transponder RFID incap- sulati in un involucro di vetro. L’impianto sottocutaneo contiene un numero identificativo unico.
Nucleo Familiare Il nucleo familiare è composto
dall’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di mo- dulo e dalle persone che si trovino con lui nelle se- guenti condizioni:
a) Il coniuge non separato o il partner dell’unione ci- vile, anche se non residenti nella medesima abita- zione;
b) Il convivente more uxorio, a condizione che sia re- sidente nella medesima abitazione (come da stato di famiglia);
c) Le altre persone residenti nella medesima abita- zione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parente- la, affinità, adozione e tutela.
L’abitazione dell’Assicurato deve essere nel territorio della Repubblica Italiana.
Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità.
Polizza Il contratto di Assicurazione tra l’Impresa di
Assicurazione e il Contraente, di cui le presenti Con- dizioni di Assicurazione sono parte integrante.
Premio Somma dovuta dal Contraente all’Impresa
di Assicurazione a titolo di corrispettivo per la pre- stazione.
Reato Violazione di norme penali. Le fattispecie di
reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti o contravvenzioni se- condo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si di- stinguono in “colposi” e “dolosi” in base all’elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere. Per le contravvenzioni, al contrario, la volontà è irrilevante. Ricovero degenza comportante pernottamento in Struttura sanitaria.
Scheda tecnica di modulo Documento riepiloga- tivo della copertura assicurativa allegato al contratto di Assicurazione (Scheda di polizza).
Scoperto La parte di danno, espressa in percentua-
le, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro Verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Tatuaggio Sistema di identificazione ottenuta con il
tatuare numeri e lettere sull’orecchio o all’interno della coscia destra del cane.
Transazione Accordo col quale le Parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Condizioni di Assicurazione
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale. AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pa- gato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il suddetto Premio è dovuto per l’intera annualità e viene corrisposto con periodicità men- sile, mediante addebito diretto sul rapporto di con- to corrente UniCredit S.p.A., oppure tramite Genius Card presso UniCredit S.p.A., intestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle condizioni contrat- tuali delle stesse. In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva
e l’Assicurazione continua a produrre i propri effetti. Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato paga- mento di due mensilità consecutive. L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addebito secondo la modalità di pagamento prescelta dal Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate. Nel caso di chiusura del rapporto tra il Contraente e UniCredit, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima mensilità successiva con contestuale chiusura della Polizza.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicura- zione, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non go- duto, al netto dell’imposta. Per esercitare tale diritto, il Contraente deve, entro il suddetto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’Intermediario dove è stata sottoscritta
l’Assicurazione. Per la determinazione del rimborso della quota di Premio pagato e non goduto si con- sidera la data della comunicazione all’Intermediario. Nel caso in cui il sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa di Assicurazione non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 della data di scadenza indicata nella Scheda di Po- lizza. In mancanza di disdetta, esercitata almeno 15 giorni prima della scadenza da una delle Parti, della Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Con- traente, l’Assicurazione si rinnova per un anno e così successivamente. La disdetta da parte del Contraen-
te deve essere esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la Filiale dell’Intermediario dove è stata sot- toscritta l’Assicurazione. La disdetta da parte dell’Im- presa di Assicurazione deve essere comunicata me- diante lettera raccomandata.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
Nel caso di variazione o aggiunta di uno o più moduli o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove
è stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali mo- difiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impre- sa di Assicurazione e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunica- zione scritta all’Impresa di Assicurazione di ogni ag- gravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa di Assicurazione
possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa di Assi- curazione è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Pre-
mio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contra- ente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’As- sicurazione.
Art. 8 Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare all’Im- presa di Assicurazione l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla presente Assicurazione, ad eccezione
di quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato nei ter- mini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’In- dennizzo, l’Impresa di Assicurazione ha diritto di recedere dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza del- la prima mensilità di Premio successiva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa di Assicurazione al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella catego-
ria dei consumatori ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il Contraente può darne comunicazione all’Impresa di Assicurazione mediante lettera raccomandata. Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa di Assicurazione, non può essere inter- pretato come rinuncia dell’Impresa di Assicurazione stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per ces- sato rischio, il Contraente dovrà compilare e sotto- scrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la Filiale dell’Intermedia- rio, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. L’Impre-
sa di Assicurazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della docu- mentazione che comprova il cessato rischio, ai sensi dell’articolo 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misu- ra in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Na-
zioni Unite ovvero sanzioni economiche o commer- ciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, dell’Area Economica Euro- pea e/o di qualunque altra legge nazionale applica- bile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge italiana applicabili.
Art. 13 Dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCALIZZAZIONE in abbinamento all’assicurazione
Il Contraente può abbinare alla copertura assicurati- va il dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCA- LIZZAZIONE concesso in comodato d’uso da OCTO e abbonarsi ai servizi ad esso correlati. In questi casi il Contraente, oltre alla Polizza assicurativa, sottoscri- ve il “Contratto di abbonamento ai servizi correlati al dispositivo tecnologico COLLARE DI GEOLOCA-
LIZZAZIONE concesso in comodato” con XXXX. Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del Contratto di abbonamento e alle definizioni in esso contenute.
Il pagamento del Canone di abbonamento è conte- stuale e sempre abbinato al pagamento del premio di assicurazione, in funzione del frazionamento e delle modalità di pagamento scelte dal Contraente.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
GARANZIA SEMPRE OPERANTE
Art. 1 Condizioni di assicurabilità
Il Contraente deve avere un’età pari o superiore a 18 anni compiuti e deve essere residente nel territorio della Repubblica Italiana.
L’Assicurato indicato nella Scheda tecnica di modulo deve avere un’età pari o superiore a 18 anni compiuti e, con il suo Nucleo familiare, deve risiedere nel terri- torio della Repubblica Italiana.
L’Animale assicurato è quello espressamente indicato nella Scheda tecnica di modulo e deve essere:
• di proprietà dell’Assicurato o di un componente del Nucleo familiare;
• dotato di Microchip oppure di Tatuaggio;
• registrato con specifico Libretto sanitario a lui de- dicato e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione;
• regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami (in particolare per i cani: cimurro, parvovi- rosi, epatite infettiva e leptospirosi – per il gatto: ri- notracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva);
• tenuto con cura e diligenza in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di Legge in materia e dai Regolamenti Comunali, qualora presenti.
Non possono essere assicurati gli animali utilizzati nell’ambito di attività professionali o che siano d’au- silio allo svolgimento di un’attività professionale o che comporti remunerazione, ad eccezione dei cani gui- da utilizzati per accompagnare persone non vedenti o persone disabili facenti parte del Nucleo familiare.
Art. 2 Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa di Assicurazione, fermo quanto previsto dall’ar- ticolo “Rischi esclusi” della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato identificato nella Scheda tec- nica di modulo nonché i componenti del suo Nucleo fa- miliare, nei limiti del massimale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di dan- ni cagionati a terzi dall’Animale assicurato che abbiano come conseguenza:
• morte o lesioni fisiche di persone;
• morte o lesioni fisiche di altri animali;
• danneggiamenti a cose.
Art. 2.1 Estensioni di garanzia
L’Assicurazione, con l’applicazione dei limiti di indenniz- zo indicati nella Scheda tecnica di modulo, comprende:
• le lesioni fisiche causate dall’Animale ai minori di 14 anni facenti parte del Nucleo familiare. Non ri- entrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
• le lesioni fisiche causate dall’Animale alla perso- na, esterna al nucleo familiare, che lo tiene tem- poraneamente ed occasionalmente in custodia a titolo gratuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domestico durante lo svolgimento delle sue man- sioni. Non rientrano in copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite;
• la responsabilità civile della persona, esterna al nucleo familiare, che tiene temporaneamente ed occasionalmente in custodia l’Animale, a titolo gra- tuito e di cortesia, compreso il Lavoratore domesti- co durante lo svolgimento delle sue mansioni, per il periodo di sorveglianza/vigilanza momentanea;
• i danni causati dall’Animale durante la partecipa- zione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza;
• i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di ser- vizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Art. 3 Rischi esclusi
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
• da impiego dell’Animale per attività proibite dalla legge;
• causati da cani non iscritti all’anagrafe canina;
• a cose di proprietà, detenute o possedute dall’As- sicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
• ad altri animali domestici di proprietà dell’Assicu- rato o del Nucleo familiare;
• derivanti dall’esercizio della caccia;
• provocati dagli animali in occasione di Xxxxxxxx presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
• cagionati dagli animali mentre alloggiano tempora- neamente presso pensioni per animali;
• conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di allevamento;
• da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’Animale;
• derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla re- sponsabilità solidale con terzi dell’Assicurato;
• causati da atti dolosi dell’Assicurato, salvo se com- piuti da persone delle quali debbano rispondere a norma di legge.
Art. 4 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi i componenti del Nucleo familiare (ad eccezione dei minori fino a 14 anni così
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
come disciplinato dall’articolo “Estensioni di garan- zia”).
Art. 5 Compresenza di garanzia nella Polizza
In caso di compresenza, nell’ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l’As-
sicurazione prestata con il presente Xxxxxx opera a primo rischio.
Art. 6 Franchigia
Relativamente ai danni a cose, l’Impresa di Assicura- zione, in caso di sinistro, quando la somma da liqui- dare a termini di polizza sia uguale o inferiore a Euro 250,00, non corrisponderà alcun risarcimento.
Se la somma risulterà superiore a Euro 250,00, il ri- sarcimento verrà corrisposto dall’Impresa di Assicu- razione con la detrazione della somma di Euro 250,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato.
Art. 7 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 8 Obblighi
In caso di Sinistro fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800.894.022. L’operatore procederà all’identificazione dell’assicurato al quale fornirà immediatamente il numero di sinistro e le informa- zioni per l’inoltro all’ufficio competente della docu- mentazione necessaria all’istruzione della pratica. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 codice civile;
b) informare immediatamente l’Impresa di Assicura- zione delle procedure civili e penali promosse con- tro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Impresa di Assicurazione ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato;
c) astenersi da qualunque transazione o riconosci- mento della propria responsabilità senza il con- senso dell’Impresa di Assicurazione.
Art. 9 Gestione delle vertenze. Spese di resistenza
L’Impresa di Assicurazione assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spet- tanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa di Assicurazione le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto
del massimale stabilito in polizza per il danno cui si ri- ferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al dan- neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa di Assicurazione ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Impresa di Assicurazione non riconosce spese in- contrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o am- mende né delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Altre assicurazioni
Se per il medesimo rischio coesistono più assicura- zioni, in caso di sinistro l’Assicurato deve darne avvi-
so a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’articolo 1910 Codice Civile.
SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DA INFORTUNIO E MALATTIA
GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)
Art. 1 Cosa assicuriamo
La presente copertura assicurativa vale per l’Animale identificato nella Scheda tecnica di modulo.
Fermo quanto disposto all’articolo “Condizioni di as- sicurabilità” della Sezione Responsabilità Civile, la garanzia opera a condizione che, al momento della sottoscrizione della polizza, l’Animale:
• sia in possesso dei requisiti previsti dalla Dichiara- zione di Buono stato di Salute;
• abbia un’età superiore a 8 settimane e inferiore a 10 anni.
Art. 2 Prestazione Rimborso spese veterinarie da Infortunio e malattia
L’Impresa di Assicurazione, fermo quanto previsto dall’articolo “Rischi esclusi” della presente Sezione, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato quale pro- prietario dell’Animale identificato, fino a concorrenza per anno assicurativo del massimale convenuto e con l’applicazione dello scoperto indicato nella Scheda tecnica di modulo, delle spese sostenute per la cura dei postumi da Infortunio o delle Malattie insorte all’A- nimale assicurato.
Tali spese comprendono:
• gli onorari del veterinario e le eventuali rette di de- genza presso cliniche veterinarie;
• gli accertamenti diagnostici;
• i trattamenti di fisioterapia, agopuntura, osteopatia prescritti per la cura dei postumi da Infortunio o da Malattia insorta;
• le spese per Interventi chirurgici in seguito a Infor- tunio o Malattia.
Art. 3 Rischi esclusi
Restano escluse le spese veterinarie riferite a:
• conseguenze dirette di Infortuni avvenuti e co- munque diagnosticate prima dell’attivazione della polizza intendendosi per tali le patologie diretta- mente e oggettivamente correlate agli infortuni medesimi;
• malattie, Malformazioni o i Difetti fisici e stati pato- logici diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto;
• malattie insorte entro i primi 30 giorni dall’attivazio- ne della polizza (periodo di carenza)
• paradontopatie e cure dentarie se non conseguen- ti ad Infortunio;
• sterilizzazione e castrazione terapeutica, preventi- va, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
• gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
• acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali;
• xxxxx;
• malattie mentali e problemi comportamentali;
• controlli di routine e/o facoltativi;
• leishmania;
• taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica;
• Infortuni o Xxxxxxxx conseguenti all’impiego dell’A- nimale nell’attività venatoria;
• Infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall’ENCI e dall’ANFI);
• uso professionale dell’animale;
• uso dell’Animale in violazione della legislazione vi- gente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti);
• dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o dei componenti del suo Nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’Animale.
Art. 4 Termini di aspettativa
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24:
• del giorno di decorrenza della copertura assicura- tiva in caso di Infortunio;
• del 30° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di Malattia;
• del 180° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa in caso di malattie che siano l’espressione o la conseguenza di stati pa- tologici insorti anteriormente alla decorrenza della copertura assicurativa stessa purché non cono- sciuti al momento della stipulazione.
Qualora la Scheda tecnica di modulo sia stata emes- sa senza soluzione di continuità in sostituzione, di altra riguardante lo stesso Animale assicurato e le stesse prestazioni, gli anzidetti termini operano dalle ore 24:
• del giorno di decorrenza della precedente coper- tura assicurativa per le prestazioni e le somme as- sicurate dalla stessa;
• del giorno di decorrenza della presente copertura assicurativa limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme eventualmente assicurate.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. 5 - Validità territoriale
L’Assicurazione vale per nel territorio di tutti i Paesi del mondo.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 Obblighi
In caso di sinistro il Contraente, l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:
– fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quando è stata sostenuta la spesa ai sensi dell’articolo 1913 Codice Civile, alla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri:
800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia; 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i pre- fissi necessari per l’Italia).
In fase di denuncia occorre indicare le cause che hanno determinato il sinistro e la stessa dovrà essere successivamente corredata da:
• relazione veterinaria e/o certificazioni attinenti il sinistro nonché ricevute regolarmente pagate;
• documenti, certificati veterinari o prescrizioni che descrivano il decorso delle lesioni o della malattia;
• ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare l’evento;
• tutti gli elementi utili per identificare l’Animale (nu- mero microchip o tatuaggio).
L’inadempimento di tale obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
L’Assicurato deve altresì consentire che:
• l’Impresa di Assicurazione possa svolgere tutte le indagini e gli accertamenti necessari sull’Animale;
• l’Animale sia sottoposto, in Italia, agli accertamen- ti, visite e controlli veterinari disposti dall’Impresa di Assicurazione.
Le spese di cura diverse da quelle indicate all’articolo “Prestazione Rimborso spese veterinarie da Infortu- nio e malattia” e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7 Pagamento dell’Indennizzo
Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà ef- fettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegate le copie delle fatture, delle ricevute fiscali quietanza-
te e della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti il sinistro.
Art. 8 Termini di pagamento dell’Indennizzo
L’Impresa di Assicurazione liquida gli Indennizzi che risultino dovuti una volta verificata l’operatività della garanzia e ricevuta la documentazione relativa al si- nistro, compiendo gli accertamenti del caso.
La comunicazione della liquidazione viene effettuata direttamente agli interessati.
Il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 9 Rinuncia alla rivalsa
L’Impresa di Assicurazione rinuncia a ogni azione di rivalsa per gli Indennizzi pagati, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, nei con-
fronti degli eventuali terzi responsabili dell’Infortunio dell’Animale.
Art. 10 Eventuali controversie sulla valutazione del danno – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura veterinaria sull’Indennizza- bilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, possono essere demandate per iscritto, di
comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposi- to atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti,
questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L’incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione even- tualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’inizio dell’arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l’eventuale terzo viene designato di comune accordo. Se non vi è accordo sull’indivi- duazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell’Ordine dei Veterina- ri avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il
sinistro. Xxxxxxxx parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, con- tribuendo per la metà delle spese e delle competen- ze per il terzo. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione propo- sta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, an- che quando questa non l’abbia sottoscritta.
SEZIONE TUTELA LEGALE
GARANZIA OPZIONALE (VALIDA SOLO SE ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA SCHEDA TECNICA DI MODULO)
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa di Assicurazione, fatto salvo quanto espressamente previsto dall’articolo “Rischi esclusi” della presente Sezione, assicura, nei limiti del mas- simale convenuto indicato nella Scheda tecnica di modulo, gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato per i fatti relativi alla vita pri- vata connessi alla proprietà dell’Animale assicurato. Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento di un legale;
• le spese di un perito nominato dall’Autorità Giu- diziaria, oppure dall’Assicurato previo consenso dell’Impresa di Assicurazione;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dall’Im- presa di Assicurazione;
• le indennità spettanti all’Organismo di mediazio- ne nei casi previsti dall’articolo 5 comma 1 D.Lgs.
n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni. Tali indennità sono ricono- sciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del
D.M. 180/10 e successive modifiche e integrazioni;
• le spese relative al contributo unificato.
Sono compresi in garanzia:
• l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a per- sone e a cose subiti per fatto illecito di terzi (o la costituzione di parte civile in sede penale);
• la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
• la difesa contro l’imputazione per reati dolosi esclusivamente in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di sen- tenza di assoluzione passata in giudicato (articolo 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa o per qualunque al- tro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. L’Impresa di Assicurazione rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento,
fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro al momento in cui viene instaurato il procedimento penale;
• le controversie derivanti da contratti conclusi dal proprietario dell’Animale assicurato, purché il valo- re in lite non sia superiore a Euro 20.000;
• le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o secondaria) occupati dall’Assicurato;
• le controversie nelle quali i soggetti assicurati si- ano convenuti in qualità di civili responsabili per danni extracontrattuali arrecati a terzi; questa co- pertura opera esclusivamente a condizione che sia esistente una polizza di responsabilità civile e che l’Assicurato ne abbia regolarmente richiesto l’attivazione, con le seguenti modalità:
– In caso di intervento dell’assicuratore di respon- sabilità civile a difesa dell’Assicurato, esclu- sivamente a integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile. Si precisa che non sono rimborsabili spese per l’assistenza di un legale scelto dall’Assicurato qualora la difesa in sede civile sia stata regolarmente assunta dall’assicuratore di responsabilità civile;
– Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pure esistente e regolarmente attivata dall’As- sicurato, non sia operante per l’evento, questa copertura opera a primo rischio.
L’Impresa di Assicurazione inoltre assicura gli oneri relativi all’assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’Assicurazione e i relativi rischi assicurati fornen- do anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L’Assicurato quindi può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefoni- ca “di prima necessità” che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti all’oggetto del rischio assicurato.
Art. 2 Rischi esclusi
L’assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:
• vertenze fra più persone assicurate con la stessa Xxxxxxx;
• violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bel- lici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scio- peri e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
• violazioni derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragra- fo Oggetto dell’Assicurazione per la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi;
• inadempimenti o violazioni di norme di diritto tribu- tario od amministrativo;
• casi in cui l’Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a Euro 250.
La garanzia non vale inoltre per:
• le multe, le ammende, le sanzioni in genere;
• gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle
connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Art. 3 Compresenza di garanzia nella Polizza
In caso di compresenza, nell’ambito della presente Polizza, del Modulo Famiglia valido ed efficace, l’As-
sicurazione prestata con il presente Xxxxxx opera a primo rischio.
Art. 4 Inizio dell’evento assicurativo
La garanzia vale per i sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto. Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avreb- be iniziato a violare norme di legge o di contratto.
Qualora il fatto che dà origine al Sinistro si protrag- ga attraverso più atti successivi, il Sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identi- che o connesse;
• le imputazioni penali a carico di più persone assi- curate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
• i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità
La garanzia non opera nei casi assicurativi che trag- gano origine da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente Assicurazione.
Per le controversie conseguenti a violazione di con- tratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicu- rativi verificatisi dopo tre mesi dalla decorrenza della presente Assicurazione.
Art. 5 Validità territoriale
La garanzia vale per l’Europa.
IN CASO DI SINISTRO
Art. 6 Obblighi
L’Assicurato deve immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codice Civile telefonando ai seguenti numeri:
– 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia;
– 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i prefissi necessari per l’Italia).
La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l’indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
Nell’immediatezza della denuncia del sinistro, l’As- sicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza
del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall’eventuale sollecito scritto da parte dell’Impresa di Assicurazione.
L’Assicurato è tenuto a fornire all’Impresa di Assicura- zione tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolariz- zarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 7 Affidamento della gestione del sinistro
La gestione dei sinistri viene affidata a ALLIANZ
S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 164 del
D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 (Codice delle Assi- curazioni).
Art. 8 Gestione del sinistro
L’Impresa di Assicurazione, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario com- ponimento.
L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azio- ni, raggiungere accordi o transazioni senza il preven- tivo benestare dell’Impresa di Assicurazione, in caso di inadempimento le spese relative non sono oggetto di copertura.
Per quanto riguarda le spese attinenti all’esecuzio- ne forzata, l’Impresa di Assicurazione tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa di Assicurazione in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro desi- gnato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L’arbitro provvede secondo equità. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.
L’Impresa di Assicurazione avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 9 Scelta del legale
Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bo- nario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra l’Impresa di Assicurazione e l’Assicurato, quest’ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all’Impresa di Assicurazione. Non potran- no pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l’attività prestata da Avvocati corrispondenti.
L’Impresa di Assicurazione, preso atto della designa- zione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.
La procura al legale designato dovrà essere rilascia- ta dall’Assicurato, il quale fornirà altresì la documen-
tazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. L’Impresa di Assi- curazione provvede alla conferma dell’incarico pro- fessionale in tal modo conferito.
La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L ’Impresa di Assicurazione avvertirà l’As- sicurato del suo diritto di scelta del legale.
L’Impresa di Assicurazione non è responsabile della linea difensiva e dell’operato dei legali e dei periti.
Nel caso in cui l’Assicurato accetti di affidare la tutela dei propri interessi a un legale indicato dall’Impresa, questi si impegna a non chiedere alcun anticipo di spese legali in relazione al proprio compenso.
SEZIONE PRESTAZIONI E SERVIZI
ASSISTENZA QUA LA ZAMPA
GARANZIA SEMPRE OPERANTE
1. Validità Territoriale
In coerenza con la vigente regolamentazione interna di ogni singolo paese, le prestazioni e i servizi previsti
operano con le distinzioni territoriali indicate per cia- scuna prestazione.
2. Esclusioni comuni a tutte le garanzie
Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o de- rivate da:
a) dolo del Contraente o dell’Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro paren- te o affine convivente;
b) partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso profes- sionale dell’animale;
c) uso dell’animale in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combatti- menti organizzati e spettacoli vietati;
d) infortuni o malattie insorti prima della decorrenza della polizza;
e) tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguen- ti eventi:
f) danni causati da, accaduti attraverso o in con- seguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civi- le, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzio-
ni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazio- ne di potere;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
i) inquinamento e/o contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
j) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rap- presaglie, sabotaggio;
k) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposi- zioni restrittive, detenzione, appropriazione, requi- sizione per proprio titolo od uso da parte o su ordi- ne di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
l) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcani- che, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura.
3. Disposizioni e limitazioni di responsabilità
a) la Centrale Operativa non riconosce rimborsi sen- za il preventivo contatto ed autorizzazione da par- te della stessa;
b) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assisten- za che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’al- tra Compagnia di Assicurazione, le prestazioni pre- viste dalla presente copertura sono operanti esclu- sivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicura- zione che ha erogato direttamente la prestazione.
d) in ogni caso i costi verranno risarciti complessiva- mente una volta sola;
e) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare inden- xxxxx in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
f) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il co- sto delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato.
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta re- sponsabile di:
a) ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a di- sposizioni delle Autorità locali;
b) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato.
CondizioniCondizioni didi AssicurAssicurazioneazione
GARANZIE ASSICURATIVE
A) Consulenza telefonica medico veterinaria
Il servizio medico veterinario organizzato dalla Cen- trale Operativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccina- zioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri Paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche vete- rinarie. In caso di malattia improvvisa o di Infortunio
dell’animale assicurato, inoltre, la Centrale Operativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per Interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosag- gi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmaco- logiche dei medicinali da somministrare all’animale. Validità territoriale: Italia e Paesi dell’Unione Europea.
B) Help-line
La Centrale Operativa è in grado di fornire telefoni- camente all’Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:
• negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadgets e di attrezzature parti- colari per l’animale da compagnia;
• principali scuole e campi di addestramento per cani;
• punti di acquisto e vendita di animali da compagnia;
• pensioni per animali.
Il servizio è operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18.
Validità territoriale: Italia e Paesi dell’Unione Europea
C) Rimborso trasporto veterinario in caso di emergenza
In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell’Animale, la Centrale operativa tiene a carico i co- sti sostenuti dall’Assicurato per trasportare l’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veteri- naria dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore
su 24 per i giorni festivi, fino a un massimo di Euro 100 per evento e per periodo assicurativo, dietro presenta- zione di idonea documentazione veterinaria attestante la necessità e l’urgenza del trasporto.
Validità territoriale: Italia
D) Xxxxxxxx visita veterinaria in caso di emergenza
In caso di Infortunio o malattia grave e improvvisa dell’Animale, la centrale operativa tiene a carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterina- ria dell’animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21 alle ore 7.30 dei giorni feriali e 24 ore su 24 per i giorni festivi, fino a
un massimo di Euro 120 per evento e per Periodo as- sicurativo, dietro presentazione di idonea documen- tazione veterinaria attestante la necessità e l’urgenza del trasporto.
Validità territoriale: Italia
E) Invio Pet-sitter in caso di malattia dell’assicurato
Quando l’Assicurato sia oggettivamente inabilitato allo svolgimento delle normali attività quotidiane e necessiti di un aiuto domestico durante il periodo di Ricovero e comunque non oltre i primi 30 giorni suc- cessivi alla dimissione, la Centrale Operativa prov- vede a inviargli a domicilio un pet-sitter, tenendo a proprio carico la relativa spesa sino a un massimo di euro 150,00 ogni 7 giorni di prognosi.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Cen- trale Operativa, risultasse impossibile reperire tale/i aiuti, la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato nel limite di euro 170,00 ogni 7 giorni di prognosi, dietro presentazione di fattura o ricevuta fiscale.
Validità territoriale: Italia
F) Assistenza per la ricerca dell’Animale (servizio legato al dispositivo elettronico Collare di Geolo- calizzazione)
La prestazione di seguito indicata è fornita esclusiva- mente qualora l’animale indossi il dispositivo Collare di geolocalizzazione adeguatamente attivato.
In caso di smarrimento dell’Animale assicurato, l’As- sicurato, in alternativa alla APP, potrà contattare la Centrale Operativa per un aiuto immediato nella geo- localizzazione.
La Centrale Operativa fornirà all’Assicurato l’ultima posizione disponibile e non effettuerà alcuna attività
di tracciamento da remoto degli spostamenti dell’ani- male domestico.
La Centrale Operativa non risponde a richieste di supporto tecnico su attivazione e funzionamento del dispositivo e non può essere ritenuta responsabile di eventuali malfunzionamenti del dispositivo stesso in occasione della richiesta di assistenza.
Validità territoriale: Italia
NORME IN CASO DI SINISTRO
Qualora l’Assicurato intenda dare avviso dell’avve- nimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto e intenda richiedere assistenza, deve fare denuncia telefonica alla Centra- le Operativa chiamando il:
• numero verde dall’ Italia: 800.894.022
• numero dall’estero: x00 00 00000000 indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome, cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• codice fiscale.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sem- preché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà
essere inoltrata accompagnata dai documenti giusti- ficativi in originale a:
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AWP Service Italia S.c.a.r.l.
Casella Postale 302
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 XXXXXX (XX)
Le spese sostenute e non preventivamente autorizza- te dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, l’Assicu- rato dovrà:
• comunicare, insieme alla documentazione del dan- no, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
La normativa vigente, definita in relazione al Regola- mento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trat- tamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati (regolamento generale sulla protezio- ne dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fi- siche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.
Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che per- vengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisia- mo che la nostra società deve acquisire (o già de- tiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/ Assicurati).
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto
Il titolare del trattamento dei dati è CreditRas Assicu- razioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.
La presente informativa riguarda pertanto anche l’at- tività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamen- te scrivendo CreditRas Assicurazioni S.p.A – P.zza Tre Torri 3 – 00000 Xxxxxx, ove sonodisponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contatta- to scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., P.zza Tre Tor-
ri 3 – Milano, oppure scrivendo all’indirizzo mail: Dpo. XxxxxxXxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.a Dati registrati da terzi a cui CreditRas ha accesso per soli contratti con installazione dei dispositivi “HomeBox” e/o “Collare di Geolocalizzazione”
OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, Tel.: 06/0000000 – Fax 06/00000000 – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx, in qualità di Tiolare autonomo, tratterà i dati perso- nali non sensibili rilevati dai dispositivi HomeBox e/o Collare di Geolocalizzazione e li comunicherà a CreditRas Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Tiolare autonomo, per l’erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza, come meglio precisato nel successivo capitolo 3.
2. Categorie di dati raccolti
La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a catego- rie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto sia- no strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo.
Le categoria di dati che potremo trattare sono le se- guenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento ses- suale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si ri- chiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
2.a Categorie di dati raccolti in caso di attivazione dei dispositivi “HomeBox” e/o “Collare di Geolocaliz- zazione”
Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze con installazione del dispositivo dei dispositivi satellitari
“HomeBox” e/o “Collare di Geolocalizzazione”, nello specifico:
all’attivazione del dispositivo “HomeBox”,
• la rilevazione di soglie critiche di xxxx ed allaga- menti;
• lo sbalzo di corrente;
• l’assenza di alimentazione elettrica;
• la presenza di gas;
• la rilevazione di movimenti tali da attivare il sen- sore presente nella telecamera (inclusa solo nei pacchetti Premium);
• la rilevazione di rumori tali da attivare il sensore presente nella telecamera (inclusa solo nei pac- chetti Premium;
• la rilevazione di soglie di consumo energetico tali da attivare il sensore energetico (incluso solo nei pacchetti Premium);
• video-streaming real-time per visualizzare da re- moto l’ambiente inquadrato dalla telecamera.
E/o, all’attivazione del dispositivo “Collare di Geolo- calizzazione”:
• la geolocalizzazione per visionare da remoto la po- sizione dell’animale;
• il riepilogo degli stati dell’attività dell’animale (sle- ep: che evidenzia il sonno ovvero l’immobilità del dispositivo, rest: che evidenzia la poca attività del dispositivo, play: che evidenzia le fasi di moto del dispositivo).
3. Finalità del trattamento
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda infor- mazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o for- nirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecu- zione a servizi connessi, accessori e strumentali all’erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto. In particolare, i dati relativi alla localizzazione, saran- no trattati per finalità connesse al corretto adempi- mento degli obblighi contrattuali e alla valutazione del rischio assicurativo, nonché per gli obblighi di legge,
• per definire tipologie di prodotti assicurativi che tengano conto dei comportamenti degli assicurati; i dati potranno essere resi anonimi e saranno va- lutati in forma aggregata e senza alcuna finalità di profilazione dei singoli interessati,
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,
• limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimi- nose e di finanziamento al terrorismo.
I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di an- tifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, an-
che per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla con- clusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento
Tenuto conto che CreditRas Assicurazioni S.p.A. ha previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alternativa, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il tratta- mento è necessario all’esecuzione di prestazioni con- trattuali, cui CreditRas Assicurazioni S.p.A. è tenuta, e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze
CreditRas Assicurazioni S.p.A chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati per- sonali strettamente necessari per la fornitura di ser- vizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha ne- cessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la li- quidazione dei sinistri.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda an- che tali dati per queste specifiche finalità.
Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedrà
costretta a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamen-
te dagli interessati per l’esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’ interes- xxxx stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e pro- cedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualo- ra si acconsenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, de- gli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. La Società utilizza le
medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi ven- gono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizza-
ti soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il persegui- mento delle finalità di fornitura del servizio assicu- rativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la ridistribuzione del rischio.
Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’e- stero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “re- sponsabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti par- te del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali (intermediari bancari, agenti, subagenti, media- tori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazio- ne), consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liqui- dazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operati- ve di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale;, società di revisione e di consulenza;, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In particolare, che i dati rilevati dal dispositivo satelli- tare sono inviati a:
– AWP Service Italia Scarl con sede legale ed opera- tiva in Xxxxx Xxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx, che gestisce la Centrale Operativa di Assistenza.
Così pure i dati personali, per obbligo di legge, de- vono altresì essere comunicati da CreditRas Assi- curazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autori- tà Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine.
In considerazione della complessità dell’organizza- zione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsa- bili o soggetti incaricati del trattamento, possono ve- nire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell’ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
Si informa inoltre che i dati personali degli interessa- ti non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove rite- nute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari fi- nanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comuni- cati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’in- teressato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, ban- che, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali deli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabi- lite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito in- ternet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati per- sonali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata prote- zione per il trasferimento dei dati personali.
Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati
trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: CrediRas Assicurazio-
ni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx – telefono 000.00.00.00 e mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In ogni caso, qualora i dati personali dovessero es- sere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Assi- curazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clau- sole contrattuali standard che disciplinano il trasferi- mento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trat- tamento degli stessi.
7. I Suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiu- dicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene ri- portato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai siste- mi di CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (li- mitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo de- cisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata,
nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. adire la funzione privacy di CreditRas Assicurazio- ni S.p.A. ovvero il Garante della Privacy.
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, gli interessati potranno anche eser- citare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
L’eventuale richiesta di cancellazione non pregiudi- cherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta du- rante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.
Per l’esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a CreditRas Assicu- razioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 o e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Per l’esercizio dei soli diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia S.r.l., nonché per informazioni più dettagliate circa i sog- getti o le categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o soggetti in caricati del trattamento, il Contraente potrà rivolgersi al Titolare del trattamen- to Octo Telematics Italia S.r.l., con sede legale e ope- rativa a Roma in Xxx Xxxxxx, 00, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.
I responsabili nominati sono conoscibili contattando la Direzione all’indirizzo di Roma: OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lama-
ro, 51, Tel.: 06/0000000 – Fax 06/00000000 – e-mail:
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispet- to delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilan- ciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato. Conseguentemente, in assen- za di norme specifiche che prevedano tempi di con- servazioni differenti, CreditRas Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. In ogni caso Credi- tRas Assicurazioni S.p.A. adotterà ogni cura per xxx- xxxx un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il tratta- mento per le finalità sopra precisate.
In applicazione di questi criteri, di seguito si indicano gli specifici tempi di conservazione:
– 15 anni dalla cessazione dell’utilizzo dei dati stes- si, in ossequio al combinato disposto della vigente normativa civilistica-fiscale-assicurativa (art. 2220 cod.civ., Reg. IVASS 5/2006, Reg. IVASS 27/2008,
e s.m.i.).
Nei residuali casi in cui non sia possibile individuare uno specifico termine di conservazione del dato per- sonale, il termine di conservazione sarà determinato secondo i criteri finalizzati al rispetto dei principi di correttezza, bilanciamento degli interessi, necessità e minimizzazione.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modali- tà indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 12.000.000
Iscritta all’albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.