LOTTO N. 4
LOTTO N. 4
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI JESI
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxx (XX) C.F./P.I.
e
SOCIETA’ ASSICURATRICE
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 31.12.2014
Alle ore 24.00 del : 31.12.2017
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni 31.12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione degli Assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.4/bis Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto Art.7 Proroga in caso di sinistro grave
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Validità delle norme dattiloscritte
Art.18 Rinvio alle norme di legge
Art.19 Estensione territoriale
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto dell’assicurazione
Art.2 Rimborso spese mediche
Art.3 Diaria di ricovero e Day Hospital da infortunio Art.4 Diaria per inabilità temporanea
Art.5 Spese di trasporto a carattere sanitario
Art.6 Rientro sanitario
Art.7 Rimpatrio salma
Art.8 Danni estetici
Art.9 Rischio aeronautico
Art.10 Servizio militare
Art.11 Rischio guerra
Art.12 Atti di terrorismo
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 Esclusioni
Art.2 Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
SEZIONE 5 GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art.1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
Art.2 Criteri di indennizzabilità
Art.3 Controversie
Art.4 Liquidazione dell’indennità
Art.5 Rinuncia all’azione di surroga
Art.6 Assicurazione per conto altrui
Art.7 Anticipazione indennizzo
Art.8 Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Somme assicurate, scoperti e franchigie
Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||||||
Assicurato: | La persona Assicurazione | fisica | o | giuridica | il | cui | interesse | è | protetto | dalla |
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’assicurato stesso. | |||||||||
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||||||
Broker: | Marsh S.p.A. | |||||||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||||||
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||||||
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||||||
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||||||
Infortunio: | ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. | |||||||||
Invalidità permanente: | la diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato. | |||||||||
Inabilità temporanea: | la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate | |||||||||
Istituto di cura: | l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno | |||||||||
Ricovero: | la degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento o degenza diurna (Day Hospital). | |||||||||
Massimale per sinistro | la massima esposizione della Società per sinistro. |
Art. 2 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.
Per le categorie identificate come automaticamente coperte alla Sezione 6 non si farà luogo ad alcuna comunicazione da parte del Contraente ritenendosi gli Assicurati coperti fin dalla decorrenza della presente polizza.
Per le categorie attivabili a richiesta identificate come tali alla Sezione 6 la copertura decorrerà dalle ore
24.00 del giorno comunicato alla Società Assicuratrice dal Contraente e scadrà alla ore 24.00 del giorno indicato dal medesimo. Il relativo premio verrà conteggiato in sede di regolazione (cfr. Art.5 Sezione 2).
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.
Il Contraente resta altresì esonerato dall’obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all’atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell’indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell’art.1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge, il Contraente può richiedere il rinnovo del contratto, per ulteriori tre anni, inoltrando richiesta scritta alla Società entro tre mesi antecedenti la scadenza.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art. 4/bis – Tracciabilità dei flussi finanziari
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, calcolate nella misura del 50% del premio annuo relativo agli aumenti (o diminuzioni) intervenuti, e all’integrazione per il periodo futuro.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art.6 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 “Codice degli Appalti” durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 50%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del “Codice degli Appalti”. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente,.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’art. 14 Informativa sui danni.
Art.7 - Proroga in caso di sinistro grave
Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.
In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all’eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.
Art. 8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte, anche per il tramite del broker, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Le spese contrattuali e di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
🕢 la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
🕢 rappresentano un’insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
L’assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell’indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l’associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d’impresa concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh SpA in qualità di broker ai sensi dell’articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh SpA
Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l’Assicurato e/o /Contraente.
Art. 17 - Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.
Art. 18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 19 - Estensione territoriale
La presente polizza s’intende operante nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti in Italia ed in valuta corrente.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Oggetto dell’assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente, compreso il rischio in itinere che abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente. L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6.
Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai seguenti artt.8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente Sezione.
Sono compresi in garanzia anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;
• l'annegamento;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole o di calore o di freddo;
• le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
• gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato in caso di guida sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• xxxxx xxxxxxxxxx da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
• ernie traumatiche.
Si precisa inoltre che la garanzia vale anche per gli infortuni più sotto indicati in via esemplificativa e non limitativa derivanti all'Assicurato:
- durante la guida e/o uso di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata;
- per imprudenze, negligenze o colpa grave, in stato di malore, incoscienza e vertigini;
- in occasione di rapine, attentati, sequestri, tumulti popolari, atti violenti od aggressioni in genere, con l'esclusione della partecipazione diretta dell’Assicurato agli eventi.
Il contratto è operante indipendentemente ed in aggiunta alle prestazioni INAIL.
Art. 2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche
La Società garantisce, in caso d’infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell’apposita scheda della Sezione 6, il rimborso di cure e visite mediche, degli onorari dei medici, dei chirurghi e dell’equipe medica, uso della sala operatoria, delle rette di degenza in ospedali e case di cura, delle spese per accertamenti diagnostici, trasporto dell’assicurato in ospedale o clinica o presidio medico più vicino.
Per terapie fisiche effettuate da medici o paramedici abilitati, medicinali, cure termali (escluse in ogni caso le
spese di natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per rimborso spese di cura.
Per acquisto o noleggio di apparecchi protesici e terapeutici (comprese le protesi dentarie), entro il limite del 30% della somma assicurata per rimborso spese di cura.
Il rimborso viene effettuato dalla società a cure terminate su presentazione da parte dell’assicurato dei documenti giustificativi in originale. Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso. Sono rimborsabili le spese sostenute non oltre due anni dalla data dell’infortunio, purché sostenute in vigenza di contratto.
Art. 3 – Diaria per ricovero e Day-Hospital da infortunio
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, l’indennità giornaliera indicata scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito, per ogni giorno di degenza, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all’estero. Nel caso che l’Assicurato, in conseguenza dell’infortunio, necessiti di gessatura ad uno o più arti, la società si impegna a corrispondere all’avente diritto, l’indennizzo giornaliero dal giorno del ricovero, ovvero, in mancanza di questo, dal giorno d’applicazione della gessatura a quello della rimozione.
Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.
L’indennizzo viene corrisposto anche nel caso in cui la degenza avvenga in regime di Day-Hospital (degenza diurna), purché effettuata in istituto di cura pubblico italiano o comunque convenzionato con il SSN; la degenza diurna deve essere certificata da cartella clinica o da documento sanitario equivalente.
Art. 4 – Diaria per inabilità temporanea
La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell’Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l’indennità giornaliera indicata nella scheda della Sezione 6 fino al limite ivi stabilito per ogni giorno di inabilità.
Art. 5 – Spese di trasporto a carattere sanitario
La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell’infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell’Assicurato a mezzo autoambulanza. Il rimborso avverrà nei limiti del massimale indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 e verrà limitato ad un massimo di due viaggi.
Art. 6 – Rientro sanitario (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 2.500,00 per sinistro, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.
Art. 7 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)
La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 2.500,00 per persona assicurata.
Art. 8 – Danni estetici
Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di € 2.500,00 per evento.
Art. 9 – Rischio aeronautico
L'assicurazione comprende gli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di
passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.
Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• € 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 1.000.000,00 per il caso morte
• € 250,00 al giorno per inabilità temporanea per persona e di:
• € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente
• € 5.000.000,00 per il caso di morte
• € 5.000,00 al giorno per inabilità temporanea complessivamente per aeromobile.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 10 – Servizio militare
Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze dell’Ente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.
L’assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali obiettori di coscienza.
Art. 11 – Rischio guerra
A parziale deroga del disposto dell’Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
Art.12 - Atti di Terrorismo
A parziale deroga delle condizioni di assicurazione, la garanzia è estesa agli infortuni derivanti da atti di terrorismo compiuti tramite armi e/o ordigni di tipo convenzionale.
Non sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l’Assicurato abbia partecipato in modo volontario.
E’ definito atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone ( anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all’art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Art. 2 – Persone escluse dall’assicurazione o non assicurabili
Non sono coperte dalla presente polizza, fatto salvo patto speciale, le persone di età superiore a ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente. L’esclusione delle infermità mentali non si applica per quanto disciplinato dalla Legge nr. 18/2009.
La Contraente è esonerata dall'obbligo della denuncia delle infermità, difetti fisici, o mutilazioni da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 15° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 2 – Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) INVALIDITA' PERMANENTE
1) Invalidità Permanente Assoluta
Se ad un infortunato in conseguenza di un infortunio verrà riconosciuta un’invalidità permanente e questa si verificherà - anche successivamente alla scadenza di polizza - ma comunque entro 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso un’indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:
si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva ed irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato d'insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro od occupazione. Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, la Società corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.
2) Invalidità Permanente Parziale
Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base
alle seguenti percentuali della somma assicurata per | il | caso di invalidità permanente, | ||
indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: | ||||
destro | sinistro | |||
- per la perdita totale di un arto superiore - per la perdita della mano o - dell'avambraccio | 70% 60% | 60% 50% | ||
- per la perdita di un arto | ||||
inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% | ||
- per la perdita di un arto | ||||
inferiore all'altezza o al di sotto | ||||
del ginocchio | 50% | 50% | ||
- per la perdita di un piede | 40% | 40% | ||
- per la perdita del pollice | 18% | 16% | ||
- per la perdita dell'indice | 14% | 12% | ||
- per la perdita del mignolo | 12% | 10% | ||
- per la perdita del medio | 8% | 6% | ||
- per la perdita dell'anulare | 8% | 6% | ||
- per la perdita di un alluce | 5% | |||
- per la perdita di ogni altro dito del piede | 3% | |||
- per la sordità completa di un orecchio | 10% | |||
- per la sordità completa di ambedue le orecchie | 40% |
- per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25%
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.
Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative
stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
Nel caso l’invalidità permanente accertata a termini di polizza fosse superiore al 66% della totale, la società liquiderà un importo pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale.
d) DIARIE
Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l’applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.
L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.
Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all’Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.
e) SPESE MEDICHE
La Società, in caso d’infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l’invalidità permanente, rimborsa all’Assicurato, fino alla concorrenza dell’importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.
Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell’Assicurato.
Art. 3 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o sulla liquidabilità delle indennità, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi e le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico.
Il collegio medico risiede ove ha sede l'Assicurato/Contraente.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 4 – Liquidazione dell’indennità
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato morisse per cause indipendenti dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai beneficiari l'importo liquidato od offerto.
Inoltre, se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato morisse, la società corrisponderà la differenza fra l'indennità pagata ed il capitale assicurato per il caso di morte - ove questa fosse superiore - e non chiederà il rimborso nel caso contrario.
L'indennità viene corrisposta in Italia ed in valuta corrente. al pagamento.
Art. 5 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse
competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
Art. 6 - Assicurazione per conto altrui
Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 C.C.
Art. 7 – Anticipazione indennizzo
In tutti i casi in cui l’infortunio dia luogo ad un’invalidità permanente, la Compagnia assicuratrice si obbliga a riconoscere all’assicurato, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della Compagnia assicuratrice stessa, un’anticipazione parziale per l’indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell’evento infortunistico. L’anticipazione ha luogo nel caso in cui il grado d’invalidità permanente superi l’aliquota del 10% (dieci per cento) ed è limitata nella misura massima di due terzo dell’indennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio.
Art. 8 – Termine di pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi di polizza
II pagamento sull’indennizzo si effettua:
a) in caso di morte: non oltre 30 giorni dopo il compimento delle formalità e l’invio dei documenti indispensabili,
b) in caso d’invalidità permanente: non oltre 30 giorni dopo l’accordo delle parti in merito al grado d’invalidità;
c) in caso d’invalidità temporanea: non oltre 30 gironi dopo l’accordo delle parti in merito all’importo dovuto.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, franchigie e scoperti
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Nel caso di Invalidità Permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza:
- sulla parte di somma non eccedente € 155.000,00 l’indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia;
- sulla parte di somma eccedente € 155.000,00 non si fa luogo ad alcun indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore a 3 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale 3%, l’indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente.
La società, per uno o più sinistri che colpissero uno o più assicurati con la presente polizza nell’ambito di uno stesso periodo assicurativo non corrisponderà somma superiore a euro 10.000.000,00.
Art.1.1 Amministratori (D.Lgs. 267/2000)
L’Assicurazione copre per le garanzie ed i massimali sottoriportati il Sindaco, il Vice-Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali limitatamente alle attività espletate in connessione con il mandato, ivi compresi i rischi della circolazione su qualsiasi mezzo, nonché il rischio in itinere, per raggiungere la sede del Contraente, per qualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i successivi rientri.
Nell’ipotesi in cui una persona fisica rivesta contemporaneamente più cariche, verrà corrisposto un unico premio.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | € 400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 400.000,00 |
Rimborso spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00 |
32 | |||
Attivazione automatica | SI |
Art.1.2 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicolo privato L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al
P.R.A. al Contraente o di proprietà di terzi ma in uso esclusivo al Contraente stesso o dal medesimo utilizzati in locazione o comodato, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni.
L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Xxxxx.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | € 400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 400.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00 |
1.000 | |||
Attivazione automatica | SI |
Art.1.3 Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente.
L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dalle persone autorizzate dal Contraente in occasione della guida di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o
comodato all'Ente.
L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | € 400.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 400.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | € 10.000,00 |
..... | |||
Attivazione automatica | SI |
Art.1.4 Volontari della Protezione Civile
L’assicurazione copre gli infortuni che possano occorrere ai volontari iscritti durante l’espletamento dei compiti loro affidati.
Garanzia | Massimale |
Caso Morte | € 100.000,00 |
Caso Invalidità Permanente | € 100.000,00 |
Spese mediche e farmaceutiche | € 3.000,00 |
10 | |||
Attivazione automatica | SI |
Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella “scomposizione del premio” rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all’art.1 della presente Sezione la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro dato variabile.
Si prende atto che il premio di regolazione verrà corrisposto dal Contraente nella misura del 50% delle differenze in attivo/passivo.
Tipo dato variabile | Montante dato variabile | Premio lordo pro- capite o tasso lordo applicato | Totale | |
Art.1.1 Amministratori | Numero assicurati | 32 | €……………………..= | |
Art.1.2 Obblighi assicurativi ex D.P.R.333/90 - CCNL | Km percorsi | 1.000 | €……………………..= | |
Art.1.3 Conducenti dei veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o | Numero veicoli assicurati | .............. | €……………………..= |
comodato all'Ente (D.P.R.333/90 – CCNL) | ||||
Art.1.4 Volontari della Protezione Civile | Numero volontari | 10 | ||
TOTALE | €……………………..= |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte (2,5%) | € | |
TOTALE | € |
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ