RIVISTA DI ISSN 1825-6678
RIVISTA DI ISSN 1825-6678
DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. VIII, Fasc. 2, 2012
ACCORDO COLLETTIVO 2012 - 2015
PREAMBOLO
La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l’Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo per le Società ed i Calciatori professionisti militanti nei Campionati di Lega Pro nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio in Italia ed in Europa, che deve vedere impegnati i Tesserati e le Istituzioni e gli Organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.
La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l’Associazione Italiana Calciatori intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell’alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell’obbligo di denuncia.
La FIGC, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l’Associazione Italiana Calciatori sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di doping sia quale atto sia lesivo dell’integrità fisica degli Atleti sia quale gravissima condotta antisportiva.
La Lega Italiana Calcio Professionistico e l’Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono, infine, il presente Accordo Collettivo con il reciproco e convinto impegno di sostenere, sentita anche la FIGC, nei modi e nelle sedi opportune, se del caso anche in via congiunta, l’approvazione di nuovi strumenti legislativi che prevedano e tutelino l’apprendistato sportivo, con l’introduzione di norme di agevolazione, per l’impiego dei giovani, in ambito previdenziale e fiscale in funzione della loro formazione sia professionale che personale, fatte salve le massime garanzie retributive, previdenziali ed assistenziali.
ARTICOLO 1
Oggetto
1.1 II presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra Calciatori professionisti (d’ora innanzi, anche, semplicemente “Calciatori”) e Società partecipanti ai campionati nazionali organizzati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (d’ora innanzi, anche, semplicemente “Lega Pro”).
1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del Contratto Tipo;
- il testo di polizza di cui infra sub 20;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle di cui infra sub 8.
ARTICOLO 2
Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto individuale
2.1 Il rapporto tra il Calciatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in quadruplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla Lega Pro tramite il sito www.lega-pro-com, in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l’ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Calciatore professionista.
2.2 Ai sensi di Legge sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del calciatore. Sono altresì nulli, e ne è vietata la stipulazione, il patto di opzione e/o di prelazione a favore della Società.
ARTICOLO 3
Deposito
3.1 La Società deve depositare entro cinque giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall’Ordinamento federale, il Contratto in due copie presso la Lega Pro. Quest’ultima effettuerà le verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione immediata alla FIGC per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di Legge.
3.2 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula.
3.3 Dell’avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore, alla Società ed alla Lega Pro. In mancanza di pronuncia federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto per il rilascio del visto di esecutività, il contratto si intende approvato.
3.4 E’ riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, il cui contratto non ottenga l’approvazione della FIGC per fatto a lui non imputabile. La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo - in caso di mancata ammissione al campionato di competenza - alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell’eventuale stipulazione da parte del Calciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell’ammontare del medesimo. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
3.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall’art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della Lega, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente e recare le ragioni della stipula, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti non riscossi derivanti dal precedente contratto.
ARTICOLO 4
Divieto di pattuizioni extracontrattuali
4.1 Le pattuizioni non risultanti dai Contratti o accordi depositati per l’approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell’ordinamento federale.
ARTICOLO 5
Contratto tipo
5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatori professionisti devono essere redatti sull’apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.
ARTICOLO 6
Retribuzione
6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.
6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.
6.3 Nell’ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.
6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative
promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.
6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:
a) una retribuzione fissa; ovvero,
b) nei soli casi in cui la retribuzione fissa annua lorda sia superiore ad • 120.000,00, una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, “Parte Fissa”) e da una parte variabile, che non potrà essere superiore - per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 50% (cinquantapercento) della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, “Parte Variabile”) sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.
6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all’art. 6.10.
6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:
a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della regular season, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all’esito della vittoria dei play-off, dalla permanenza nella Serie, per risultato di regular season ovvero all’esito della vittoria dei play-out, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;
b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall’assenza di provvedimenti disciplinari.
c) Gli stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l’ammontare di retribuzione relativo alla Parte Variabile maturata.
6.8. La Società ed il Calciatore possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società, Una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Lega.
6.9 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d’ora innanzi, “Premi Collettivi”), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all’art. 6.7
- lettera a). La pattuizione deve essere stipulata, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura del secondo periodo di trasferimento tra il legale rappresentante della Società e i calciatori, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutti i calciatori in possesso di regolare Contratto di prestazione professionale, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire
i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all’effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all’eventuale procura, presso la Lega Pro entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. La Lega Pro trasmetterà copia delle stesse alla Federazione. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito della stessa competizione non sono cumulabili.
6.10 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell’art. 8.
ARTICOLO 7
Corresponsione della retribuzione
7.1 Il compenso lordo previsto dall’art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.
7.2 Detto compenso deve essere corrisposto in rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente accordo.
7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Calciatore, il quale dovrà comunicarne gli estremi all’atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società e da allegarsi al Contratto depositato. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.
7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Calciatore ha diritto agli interessi in misura pari all’Euribor, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all’art. 17.
7.5 L’obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell’attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di doping nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall’Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l’interdizione del Calciatore dalla partecipazioni agli allenamenti.
ARTICOLO 8
Trattamento economico minimo
8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Lega Pro nonché in funzione dell’età dei Calciatori, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d’intesa tra le parti contraenti.
8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.
ARTICOLO 9
Formazione culturale dei calciatori
9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.
9.2 Spetta alla FIGC, d’intesa con l’AIC, indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell’attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei calciatori, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l’istruzione universitaria.
ARTICOLO 10
Preparazione precampionato ed allenamenti
10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del Calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.
10.2 In ogni caso, il Calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all’art. 15 del presente Accordo.
ARTICOLO 11
Limiti allo svolgimento di altre attività
11.1 Al Calciatore è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.
11.2 E’ inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l’esercizio dell’attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l’efficienza fisica e l’integrità del Calciatore.
11.3 In ogni caso, quando il Calciatore intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.
11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.
ARTICOLO 12
Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento
12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla Società, con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
12.2 Il Calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società.
12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell’attività professionistica, nel rispetto della dignità umana.
ARTICOLO 13
Partecipazione agli allenamenti - Trasferte - Partecipazione a rappresentative
nazionali
13.1 Il Calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.
13.2 In occasione di trasferte o ritiri, il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire al Calciatore alloggio e vitto.
13.3 Il Calciatore, se convocato, è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della FIGC e delle rappresentative di Lega Pro, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all’estero.
ARTICOLO 14
Custodia dei materiali
14.1 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.
ARTICOLO 15
Provvedimenti disciplinari
15.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità
dell’infrazione:
- ammonizione scritta;
- multa;
- riduzione dei compensi;
- esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- risoluzione del contratto.
15.2 I provvedimenti devono essere adottati a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:
a) l’ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione dell’addebito. La Società è tenuta a comunicare all’interessato, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico al Collegio Arbitrale), devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo;
b) la multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all’interessato con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico; il talloncino della raccomandata o l’attestato di ricezione della comunicazione in via informatica deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il Calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo collettivo;
c) l’importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l’ipotesi che il calciatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni , e non può eccedere il termine della stagione sportiva;
d) in caso di squalifica da parte della FIGC, dell’U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo
corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;
e) la Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione e nelle forme previste dal Regolamento (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:
- grave e constatata inadempienza contrattuale;
- partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive; S condotta del Calciatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell’interesse proprio che di terzi, qualunque sia l’utilità conseguita o sperata per sé o per altri; S inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del Calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
- condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.
15.3 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.
ARTICOLO 16
Azioni a tutela dei diritti del calciatore
16.1 Il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.
16.2 Nell’ipotesi di violazione dell’art. 10, 2° comma, il comportamento della Società che, diffidata dal Calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni cinque, costituisce grave inadempimento e comporta per il Calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del compenso annuo lordo.
16.4 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all’articolo 15, lettera e), in caso di gravi violazioni da parte del Calciatore degli obblighi contrattuali, tali da
non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione al Calciatore, telegrafica o con altro mezzo equipollente anche informatico, degli addebiti, può disporre in via provvisoria l’esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d’urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell’esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l’esclusione - comunque disposta - del Calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.
16.4 Nell’ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il Calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza quale risarcimento del danno.
16.5 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.
16.6 In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l’obbligo della Società di cui all’art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.
ARTICOLO 17
Morosità
17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.
17.2 In tali casi, il Calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall’art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Lega Pro e spedito dopo che sia maturato l’intero periodo della morosità.
17.3 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente
comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo. Analoga comunicazione deve essere inviata, in caso di cessione definitiva con diritto di partecipazione, alla Società titolare di tale diritto.
17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all’art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata.
17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, il Calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, se del caso, alla Società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.
17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico indirizzato al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, anche al Calciatore ed all’eventuale Società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del Calciatore.
17.8 Il Calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.
17.9 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell’originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all’integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.
17.10 Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all’art. 7.3.
17.11 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l’eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.
17.12 Nel caso di sussistenza di un diritto di partecipazione sul Contratto del Calciatore, la risoluzione comporta, con decorrenza dalla sua declaratoria, la costituzione di un rapporto contrattuale esclusivamente tra la Società titolare del diritto di partecipazione ed il Calciatore alle condizioni predeterminate all’atto della costituzione del diritto di partecipazione, sempre che la Società titolare di detto diritto dichiari di volersi avvalere di tale facoltà e provveda dandone contestuale comunicazione alla Lega Pro, all’integrale pagamento, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della
declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società morosa e già maturate a favore del Calciatore.
Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all’art. 7.3.
17.13 Fino al termine della stagione in corso, la Società titolare del diritto di partecipazione dovrà corrispondere al calciatore l’eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest’ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.
17.14 La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.
ARTICOLO 18
Malattia e infortunio
18.1 In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.
18.2 Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
18.3 Nell’ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest’ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica e di idonea qualificazione.
PROTOCOLLO D’INTESA FRA LA LEGA PRO E L’AIC IN MATERIA DI SPESE SANITARIA
La Lega Italiana Calcio Professionistico e l’AIC intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell’Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell’articolo 18 la disposizione del previgente Accordo collettivo inter partes, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza
specializzata di alto livello e, dall’altro, un contenimento dei costi a carico delle Società. Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l’Associazione di categoria rappresentativa dell’Ospedalità privata.
ARTICOLO 19
Trattamento durante il periodo di malattia ed infortunio
19.1 Qualora l’inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla Società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa comunicazione scritta al Calciatore ed alla Lega Pro, di corrispondere al Calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà, dalla data di comunicazione fino alla cessazione dell’inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.
19.2 La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza di malattia e/o infortunio.
19.3 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la Società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all’art. 15, il provvedimento di riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.
19.4 Qualora la malattia o l’infortunio dovessero determinare l’inidoneità del Calciatore a svolgere in modo definitivo l’attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell’art. 15.
ARTICOLO 20
Assicurazione infortuni
20.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all’uopo allegato.
20.2 La Lega Pro, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.
20.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l’Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.
20.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.
20.5 La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l’inizio dell’attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l’Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal calciatore e dai suoi aventi diritto.
20.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell’ambito dell’attività svolta per la Società di appartenenza, il Calciatore ha l’obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest’ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.
20.7 L’onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l’assicurazione base e per l’assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
Norma transitoria
La disposizione sub 20 entrerà in vigore alle condizioni di cui all’allegato testo di polizza, solo nel caso in cui il premio da corrispondere per ogni singolo tesserato sia pari od inferiore ad euro 150,00. Le parti si impegnano congiuntamente a reperire sul mercato assicurativo nazionale ed internazionale entro il 1° luglio 2012 le migliori quotazioni di detta polizza, rendendosi fin d’ora disponibili ad eventuali modifiche alla stessa che possano ricondurre il premio pro capite al livello sopra indicato.
ARTICOLO 21
Contributi previdenziali
21.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.
ARTICOLO 22
Riposo settimanale e ferie
22.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.
22.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.
22.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell’attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.
ARTICOLO 23
Congedo matrimoniale
23.1 Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il calciatore e la Società, tenendo conto delle esigenze dell’attività agonistica.
ARTICOLO 24
Indennità di fine carriera - Fondo di Solidarietà
24.1 In adempimento all’art. 7 dell’Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell’indennità di fine carriera, acceso presso la FIGC, un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell’1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.
24.2 La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dei Calciatori dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.
Norma transitoria
La disposizione sub 24.2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.
ARTICOLO 25
Clausola compromissoria
25.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l’attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalla Lega Pro e dall’AIC, secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L’arbitrato ha natura irrituale.
25.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.
ARTICOLO 26
Commissione paritetica
26.1 Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza della Lega Pro e di due membri in rappresentanza dell’AIC, per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.
ARTICOLO 27
Norma di rinvio
27.1 Le norme statutarie e regolamentari della FIGC si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.
ARTICOLO 28
Durata
28.1 Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data del 1° luglio 2012 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.