COMUNE DI BONDENO - PROVINCIA DI FERRARA
COMUNE DI BONDENO - PROVINCIA DI FERRARA
REP. N.
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA A TITOLO GRATUITO, DELL’IMPIANTO SPORTIVO COSTITUITO DA CAMPI DI CALCIO E DA ANNESSI SERVIZI/PERTINENZE SITO NELLA FRAZIONE DI GAVELLO.
Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,
TRA
il Comune di Bondeno (FE), nel prosieguo denominato anche “Committente”, con sede in Xxxxxxx (Xx), Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, C.F. 00113390389, rappresentato dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, nata a Bondeno il 20/03/1963, Cod. Fisc. MZZPLA63C60A965Z, Dirigente del Settore Socio Scolastico del Comune di Bondeno, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di nel prosieguo denominato anche “Concedente”;
E
avente sede in
C.F. : P.IVA
, rappresentata ad ogni effetto dal proprio Presidente/Legale Rappresentante Sig. _, nato a il nel prosieguo denominato anche “Concessionario”;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONCESSIONE
Il Comune (ente concedente), giusta determinazione dirigenziale n. 1063 del 14/11/2019 di trasferimento della disponibilità da parte della Parrocchia di Gavello (ente proprietario), concede in concessione d’uso amministrativa a titolo gratuito a
, che accetta, l’impianto sportivo costituito da:
a) Campo di calcio parrocchiale ed annesse pertinenze censito al catasto Foglio n. 70 Mappale n. 121 la cui identificazione viene meglio identificata nell’allegata planimetria;
b) Campo di calcio adiacente di mq. 2.555 censito al Foglio n. 70 Mappale n. 451 – la cui identificazione viene meglio identificata nell’allegata planimetria situati nella frazione di Gavello;
c) Servizi accessori e pertinenze correlati;
Il Concessionario si servirà dell’impianto sportivo con la dovuta diligenza, per adibirlo allo svolgimento della pratica del calcio, oltre che per iniziative a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti; in caso di utilizzo diverso da quello previsto nel presente contratto, il Committente ne potrà richiedere l’immediata restituzione, oltre al risarcimento del danno.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione d’uso amministrativa a titolo gratuito avrà durata di 4 (quattro) anni con decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo preavviso di recesso da parte della Parrocchia di Gavello da comunicarsi espressamente entro il mese di giugno di ogni anno.
Per motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l’Amministrazione Comunale o la Parrocchia potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.
Non è previsto il rinnovo tacito del contratto. Alla scadenza dei termini il Concessionario è obbligato a restituire l’impianto sportivo, oggetto del presente contratto.
ART. 3 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
L’impianto viene concesso ed affidato i nello stato di fatto e di diritto così come attualmente si trova.
Prima della stipula del contratto verrà eseguito un sopralluogo con la presenza congiunta di incaricati dell’ente proprietario, dell’ente concedente e di un rappresentante del Concessionario, al fine di accertare le effettive condizioni dell’impianto. Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Il concessionario è tenuto a consentire l’uso dell’impianto alla Parrocchia o all’Amministrazione Comunale in caso di manifestazioni da esse organizzate, previa comunicazione scritta e con congruo anticipo.
Sarà escluso inoltre l’utilizzo dei campi la domenica mattina e nelle principali feste di precetto al fine di non creare disturbo alle funzioni religiose.
Il concessionario dovrà inoltre prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport, anche in accordo con il Comune ed altre società sportive.
Al termine del rapporto verrà effettuato un sopralluogo congiunto fra le medesime parti convenute al momento della consegna, per accertare le condizioni dell’impianto in rapporto della consegna iniziale e per verificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento d’uso. Di tale sopralluogo verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
ART. 4 - CUSTODIA
Il concessionario è costituito custode dell’impianto sportivo e degli annessi servizi/pertinenze ed è direttamente responsabile verso lente proprietario, l’ente concedente ed i terzi dei danni causati ai medesimi, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile allo stesso quanto prodotta da terzi.
Il concessionario dovrà:
1. custodire e conservare il bene, nel suo complesso, con la massima cura;
2. mantenere i locali concessi nello stato attuale in si trovano, salvo migliorie da apportare in base a specifici accordi con la Parrocchia e l’Amministrazione comunale;
3. servirsi dei locali esclusivamente per l’uso per il quale sono stati concessi.
E’ fatto espresso divieto di cessione del contratto; il concessionario non può concedere a terzi il godimento del bene, neppure in modo temporaneo, fatto salvo che per perseguire le finalità previste nel presente contratto.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto, usando la diligenza “del buon padre di famiglia” e osservando le norme vigenti applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso.
Sono a carico del concessionario:
- le spese necessarie per il personale addetto a pulizia, funzionamento e custodia dell’impianto, sollevando il Comune e la Parrocchia da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori;
- le spese per consumi di energia elettrica, gas naturale, acqua, servizio gestione rifiuti, comprese le spese per l’eventuale voltura dei relativi contratti, materiale vario e quant’altro necessiti alla normale attività dell’impianto;
- manutenzione e revisione degli estintori previsti per legge;
- le spese di manutenzione ordinaria dei campi e delle pertinenze;
Per manutenzione ordinaria dei campi e delle pertinenze si intende in via esemplificativa ma non esaustiva:
1. riparazione di intonaci interni ed esterni e tinteggiatura;
2. riparazioni di parti accessorie di infissi, serramenti senza modifica di materiale e tipologia d’infisso;
3. manutenzione dell’area esterna;
4. cambio lampadine, neon, interruttori, punti presa, valvole;
5. mantenimento ottimale delle superfici dei campi e piantumazione di erba al bisogno;
6. rasatura erba;
Sono a carico del concessionario, che se ne assume interamente la responsabilità, l’assolvimento di tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza e al servizio di soccorso degli utenti, nonché alla vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza all’interno dell’impianto sportivo, nella perfetta e scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia.
ART. 6 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli oneri di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo, sempre che non sia dovuta ad usura anomala, incuria gestionale, carenze o intempestività di manutenzione ordinaria o mancanza di adeguata custodia e sorveglianza durante le normali attività sportive poste in essere dal concessionario, sono da valutare di volta in volta da parte dell’ente proprietario;
ART. 7 – CONTROLLI
Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati dall’ente proprietario, riterranno di effettuare. L'ente proprietario potrà valutare l'attuazione di lavori manutentivi ordinari chi si rendessero necessari; le decisioni sull’entità dei lavori non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.
ART. 8 – SUBCONCESSIONE E MODIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Il concessionario non potrà sub concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente concessione. Non potranno altresì, essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dell’impianto, senza specifica autorizzazione formale dell’ente proprietario. Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità, ed omologazione dell’impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese salva ogni determinazione in merito da parte dell’ente proprietario.
ART. 9 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione, il Comune di Bondeno potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.
Costituiscono cause di decadenza, la violazione grave e ripetuta delle condizioni e degli obblighi posti in capo al concessionario con il presente contratto.
Allorché si verifichi una violazione da parte del concessionario, il Comune provvede alla sua contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni.
Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta, con provvedimento del responsabile del settore comunale competente, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni.
Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne
preavviso di sei mesi. Lo stesso contratto potrà essere anticipatamente risolto con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilirsi di comune accordo.
ART. 10 - RESPONSABILITA'
Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati all’impianto concessi in uso, come pure di ogni azione dolosa o colposa, tanto imputabile a se stesso quanto prodotta da terzi, avendo esso l’obbligo della vigilanza e della custodia di quanto affidatogli, e si assume ogni responsabilità, civile e penale, derivante dall’utilizzo dello stesso, sia nei confronti dei propri associati e di terzi, che dell’Amministrazione comunale. A tal fine il Concessionario presenta apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per danni alle persone, non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione) per danni a cose nonché polizza assicurativa contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione dell’impianto sportivo (c.d. rischio locativo di cui agli artt. 1588 e 1589 del CC) per un importo correlato all’entità stimata del valore complessivo dell’impianto sportivo, per una durata pari alla validità della presente Concessione.
La mancata stipula delle polizze assicurative e/o il mancato pagamento del premio assicurativo sono condizioni sufficienti per la revoca dal presente accordo.
Il Concessionario si assume l’obbligo di presentare al Xxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalle relative emissioni le ricevute di pagamento dei premi relativi ai rinnovi annuali delle suddette polizze assicurative per tutta la durata del contratto.
ART. 11 – DEFIBRILLATORE
Con riferimento al D.M. 24 aprile 2013 è fatto obbligo l’acquisto di un defibrillatore (o di altro sistema salvavita equivalente) collocato presso l’impianto sportivo e nel contempo di aver provveduto alla formazione del proprio personale.
ART. 12 – DOMICILIAZIONE
Il domicilio del concessionario viene eletto, ai fini del presente contratto, all’indirizzo dell’immobile concesso in uso.
ART. 13 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Concessionario è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibile, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bondeno, liberamente consultabile dal sito Internet dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ
Il Concessionario è tenuto all’osservanza di quanto contenuto nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune di Bondeno che per il triennio 2019-2021 è stato approvato con D.G.C. n. 26 del 31/01/2019 ed è liberamente consultabile dal sito Internet dell’Ente xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6-bis della
L. n. 241/90 e dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62, le parti, coinvolte nel presente atto, dichiarano l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse. Il concessionario dichiara inoltre di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del
Comune di Bondeno che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione comunale, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall’art. 21 del X.X.xx. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma.
ART. 15 – OBBLIGHI DI LEGGE
Il concessionario ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti che disciplinano la sua attività e sarà responsabile dell’osservanza delle leggi del
P.S. che ne regolamentano l’esercizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia, sia vigenti che di futura emanazione.
ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente contratto ed ogni onere accessorio, spese di registrazione comprese, sono a carico del concessionario.
ART. 17 – NORME FINALI
Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi, efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. Per quanto non previsto si rinvia alle norme del Codice Civile e ad eventuali altre leggi vigenti in materia.
Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle Parti contraenti nei modi e nelle forme di legge in segno di accettazione piena.
Bondeno, lì
Per il Comune di Bondeno Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
Per l’Associazione sportiva Il Presidente –