Convenzione tra
Convenzione tra
Edizioni Centro Studi Xxxxxxxx S.p.A.
e
Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo
A seguito delle intese intercorse tra Edizioni Centro Studi Xxxxxxxx S.p.A., con sede in Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxx 00, C.F./P. IVA: 01063120222, rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxx, nato a Rovereto il giorno 8 giugno 1956, con domicilio in Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X (qui di seguito indicata “Erickson”)
e
L’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo con sede in L’Aquila, Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00, C.F., rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xx Xxxxx, nato a il, CF: (qui di seguito indicata “OPA”)
Premesso che
- OPA è un Ente pubblico non economico, istituito ai sensi della Legge 18 febbraio 1989 n°56, che prevede all’art.1 comma I “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità”.
- Erickson esercita l’attività di casa editrice attraverso la produzione di libri, riviste, software didattici, strumenti compensativi, servizi multimediali dedicati alla didattica, all’educazione, alla psicologia, al lavoro sociale e al welfare.
- Le Parti intendono avviare una proficua collaborazione culturale, scientifica e professionale. Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.
Art.2 Finalità
1. Scopo della presente Convenzione è accrescere le competenze degli psicologi iscritti all’ordine dell’Abruzzo in termini di utilizzo degli strumenti psicodiagnostici attraverso:
1) la creazione di una Biblioteca di test Erickson selezionati che ne consenta la consultazione (Allegato 1);
2) la previsione di agevolazioni per l’acquisto di prodotti e servizi Erickson.
Art.3 Oggetto
1. Erickson cederà a titolo gratuito all’OPA una selezione di test e di strumenti psicodiagnostici in duplice copia, non vendibili, senza aggravio di spese di trasporto, al solo ed unico fine che essi vengano esposti all’interno della Biblioteca dei Test presso le due sedi dell’OPA.
2. Gli strumenti saranno scelti di comune intesa fra le Parti e saranno elencati nell’Allegato 1 di cui al presente accordo. Tale elenco potrà essere integrato su iniziativa di ciascuna delle Parti con test e strumenti pubblicati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Le Parti si impegnano inoltre a favorire lo sviluppo della cultura e della conoscenza del testing anche mediante eventi e presentazioni organizzate di comune accordo e comunicate ai propri indirizzari al fine di promuoverne la partecipazione.
Art.4 Obblighi dell’OPA
1. I materiali software ceduti da Erickson saranno resi fruibili attraverso postazioni computer messe a disposizione dall’OPA, con la predisposizione di misure di sicurezza informatiche atte ad evitare l’asporto, la copia, la stampa o il download non autorizzato dei materiali consultati.
2. La consultazione dovrà avvenire in orari e giorni stabiliti dall’OPA. A tal fine l’OPA s’impegna sin d’ora a garantire, presso lo spazio espositivo, la presenza di una persona che venga formalmente deputata al rispetto della proprietà intellettuale dei materiali forniti e delle norme tutte che ne regolano la tutela.
3. L’OPA metterà a disposizione a titolo gratuito uno spazio espositivo idoneo a garantire visibilità ai test ed agli strumenti. Gli scaffali o vetrine che conterranno i materiali saranno chiusi a chiave per impedirne l’accesso negli orari non previsti per la consultazione.
5 La Biblioteca dei Test permetterà inoltre l’esposizione e la distribuzione di materiali informativi di Erickson quali cataloghi e brochure nelle modalità indicate dall’OPA.
Art.5 Obblighi di Erickson
1. Per agevolare chi si avvicina al testing o chi si sta avviando alla professione, Erickson accorda a tutti gli iscritti all’OPA uno sconto pari al 15% del prezzo di listino per ordini da effettuarsi esclusivamente online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx, tramite un codice promozionale personalizzato, da richiedere esplicitamente all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx a seguito di registrazione sul sito.
Art. 6 Uso dei marchi e copyright
1. Le Parti prestano reciprocamente consenso all’utilizzo, a titolo gratuito, dei rispettivi marchi/loghi, al solo fine di promuovere esclusivamente le iniziative oggetto del presente accordo Tale uso non determina alcun diritto relativo al marchio e/o ai segni distintivi dell’altra parte.
2. Le Parti si impegnano ad un corretto utilizzo reciproco dei rispettivi marchi/loghi, pena la risoluzione ipso iure della presente convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, con facoltà di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno.
3. Tutto il materiale ceduto e consegnato all’OPA è da intendersi protetto da copyright di esclusiva proprietà e controllo di Erickson.
4. In nessun caso la cessione dei materiali dovrà intendersi come cessione dei diritti d’autore di Erickson sugli stessi.
Art.7 Durata dell’accordo, modalità di rinnovo o recesso
1. L’accordo ha la validità di 3 anni dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito di egual periodo, fermo restando che entrambe le Parti, in qualsiasi momento, possono recedere dal contratto a mezzo di raccomandata a.r. dando preavviso all’altra Parte di almeno 30 (trenta) giorni.
Art.8 Consenso al trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 196/2003 relativo alla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all’atto della sottoscrizione del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla Parti nel corso del relativo rapporto. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto dall’informativa.
Art.9 Foro competente
1. Il presente accordo è regolato e sarà interpretato unicamente dalla legge italiana.
2. Ogni eventuale controversia tra le Parti in relazione al presente accordo, xxx incluse questioni inerenti alla sua esistenza, validità risoluzione, efficacia, interpretazione ed esecuzione, è devoluta all’esclusiva cognizione del Tribunale di Trento, con esclusione di qualsiasi altro foro alternativo o concorrente.
Art.10 Disposizioni finali
1. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente intesa verbale o scritta eventualmente intervenuta tra le Parti.
2. Le variazioni del presente accordo saranno valide ed efficaci solo se aventi forma scritta e sottoscritte da un legale rappresentate di ciascuna delle Parti.
Allegato 1: elenco Test
L’Aquila, 17.02.2016