Format di Convenzione con Soggetti Privati
Format di Convenzione con Soggetti Privati
Convenzione tra
l'Università degli Studi di Roma la Sapienza con sede in Roma, P.le Xxxx Xxxx 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore pro tempore, domiciliato per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Università di Roma la Sapienza (in prosieguo denominata “Università”),
e
[Denominazione Società, sede, codice fiscale, suo rappresentante per la stipula e indicazioni in ordine ai relativi poteri di stipula, domiciliazione per le finalità dell’accordo]
L’Università e [la Società] sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.
Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.
Premesse:
a) L’Università ha interesse [interesse istituzionale dell’Università declinato in relazione allo specifico oggetto dell’accordo, alle ragioni che inducono a instaurare un rapporto con un partner ed a quelle che hanno motivato la scelta dello specifico partner con cui si stipula].
b) [La Società] opera [indicare l’attività della Società].
c) [La Società] ha interesse [indicare motivazioni e interessi del partner a collaborare con l’Università].
d) Le Parti si attendono dalla presente Convenzione di [indicare le utilità che le Parti ritengono di trarre dalla attuazione della Convenzione o gli obiettivi perseguiti con la Convenzione medesima].
Articolo 1 Oggetto
1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:
(i) [indicare le attività e gli obiettivi della ricerca]
(ii) […]
1.2 Nell’ambito definito al precedente § 1.1,
(i) l’Università si impegna a [descrivere gli impegni anche mediante rinvio ad altre clausole specifiche nelle quali siano appositamente descritti];
(ii) [la Società] si impegna a [come sopra]
Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell’Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento.
Articolo 2
- Referente -
2.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l’ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività convenute.
2.2 Il Referente dell’Università è il Prof. […], email […].
2.3 Il Referente [della Società] è […], email […].
Articolo 3
- Comitato di gestione (se previsto) -
3.1 Ai fini del monitoraggio di cui al successivo Articolo 4, è istituito un Comitato di gestione composto dai Referenti di ciascuna Parte, nonché da […] quanto all’Università e da […] quanto [alla Società].
3.2 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare i componenti del Comitato di gestione diversi dal proprio Referente, facendone comunicazione scritta all’altra Parte.
3.3 Il Presidente del Comitato di gestione sarà nominato d’intesa tra le Parti.
3.4 Il Comitato si riunirà con periodicità semestrale o comunque almeno una volta l’anno per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.
Articolo 4
- Monitoraggio e rinnovo -
4.1 Al fine di relazionare sullo stato dell’avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 2, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.
4.2 Il Referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell’opportunità del rinnovo della convenzione.
Articolo 5
- Durata e recesso -
5.1 La presente Convenzione ha durata di […] anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori […] anni previo accordo scritto tra le Parti.
[Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC all'altra Parte, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l’obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima.]
Articolo 6
- Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature -
6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e [la Società] si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4.
6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del
proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
6.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.
6.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell’individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l’eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.
Articolo 7
- Proprietà Intellettuale e pubblicazioni -
7.1 I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, i software, le metodiche, le procedure, i data bases e ogni altro prodotto d’ingegno risultanti dalla collaborazione tra le Parti saranno di proprietà comune e dovranno essere depositati congiuntamente.
[L’Università, nel rispetto della normativa vigente sulla proprietà industriale e dei regolamenti interni, al fine di consentire lo sfruttamento e l’utilizzazione industriale e commerciale dei risultati della collaborazione, si impegna fin da ora e in coerenza con gli obiettivi definiti, a ritrasferire la propria quota di titolarità all’Azienda, secondo modalità che saranno definite nei singoli accordi attuativi della presente Convenzione].
7.2 [Inoltre, nel rispetto della normativa vigente, ogni qual volta si addivenga alla stipula di contratti di ricerca per attività commissionate dall’Azienda e venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente, purché espressamente commissionato o
strumentale allo specifico risultato]. Resta fermo comunque sempre il diritto morale dell’autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale.
7.3 L’Università potrà in ogni caso liberamente e gratuitamente utilizzare, esclusivamente per proprio uso interno, i sopra citati risultati.
7.4 L’Università potrà, altresì, farne oggetto di pubblicazione scientifica e/o di esposizione e rappresentazione in occasione di congressi, convegni, seminari o simili salva la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati che salvaguardino le norme sulla segretezza del brevetto.
Articolo 8
- Utilizzo dei segni distintivi delle Parti -
8.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva dell’Università, né [dell’Ente/Azienda] per fini commerciali, e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine dell’Università.
Articolo 9
- Riservatezza -
9.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 7 e 8 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:
-non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
-non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
9.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.
9.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.
9.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.
Articolo 10
- Trattamento dei dati -
10.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l’Università e [la Società], ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.
Articolo 11
- Comunicazioni -
11.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l’avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:
a. se all’Università: ………………….
b. se [alla Società]: ……………
o all’eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Articolo 12
- Codice Etico (facoltativo- estendibile all’uopo) -
12.1 [L’Università e la Società dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati/riportati in ………., ai cui principi etico- comportamentali si conformeranno nell’esecuzione della presente Convenzione].
Articolo 13
- Controversie -
13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
13.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 14
- Registrazione e spese –
14.1 La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
14.2 L’imposta di xxxxx è a carico di ……………………………………..
Articolo 15
- Disposizioni finali -
15.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Letto e stipulato in Roma, li […].
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