Contract
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE
Determinazione
Proposta nr. 11 del 28/01/2019 Determinazione nr. 34 del 28/01/2019 Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
OGGETTO: CIG. Z6B26E54C6. FORNITURA GPL PER RISCALDAMENTO MAGAZZINO COMUNALE - ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.;
VISTO il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all’arch. Xxxx XXXXXX, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 27/08/2018 e termine al 31/01/2020;
RILEVATA l’esigenza di procedere all’approvvigionamento di GPL per il riscaldamento del magazzino comunale di Via da Risieris n. 12, per un importo di spesa presunto di € 3.000,00.=, accisa ed IVA comprese;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 272 del 29/03/1986, con la quale si aggiudicava alla società FRIULANA GAS S.P.A. con sede in via X. Xxxxxxx a Campoformido (UD) la fornitura di
G.P.L. per il riscaldamento dei locali del magazzino comunale di Via da Risieris;
RICHIAMATA la scrittura privata stipulata in data 03/07/1986 con la quale la società Friulana Gas metteva a disposizione del Comune di Cervignano del Friuli, a titolo di comodato, n° 1 serbatoio della capienza di lt. 3000, e l’Amministrazione comunale si impegnava ad acquistare il fabbisogno di G.P.L. dalla società medesima per la durata di tre anni;
TENUTO CONTO che la società di cui sopra, negli anni successivi alla scadenza della scrittura privata, ha sempre regolarmente e puntualmente provveduto alla fornitura del combustibile da riscaldamento previo incarico annuale preceduto da indagini di mercato informali e negoziazioni che hanno garantito l’applicazione di prezzi di fornitura congrui e convenienti per l’Amministrazione Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (in vigore dal 19/04/2016);
CONSIDERATO che l’affidamento di fornitura di G.P.L. per il riscaldamento del magazzino comunale ad un’altra ditta comporterebbe per l’Amministrazione Comunale l’assunzione delle spese conseguenti alla rimozione del serbatoio di proprietà della società Friulana Gas, a suo tempo concesso in comodato al Comune, quelle per l’esecuzione di tutte le opere necessarie per il reinstallo di un nuovo serbatoio in comodato da parte della nuova ditta fornitrice, ovvero, in alternativa, di acquisto ed installazione di nuovo serbatoio di proprietà, nonché delle spese inerenti agli adempimenti per l’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi delle autorità competenti e previsti dalle vigenti norme in materia;
DATO ATTO che entro l’anno in corso è comunque prevista la dotazione di nuova utenza per la fornitura di gas metano a servizio dell’edificio di che trattasi;
RICHIESTO, per i motivi di cui sopra, con nota email in data 28/01/2019 debito preventivo di spesa a prezzi unitari alla società FRIULANA GAS S.P.A. con sede a Campoformido (UD) per la fornitura di GPL da riscaldamento, da esprimersi in ribasso sul prezzo unitario medio di mercato rilevato e pubblicato periodicamente dalla Camera di Commercio di Udine, con riferimento al prezzo sfuso franco domicilio consumatore e con cisterna di proprietà del rivenditore;
VISTA l’offerta in data 28/01/2019 presentata dalla società Friulanagas SpA con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) – c.f./P.IVA 00993270305 –, acquisita al protocollo comunale
n. 002299 del 28/01/2019, che riporta lo sconto di €/lt 0,555.= sul prezzo sopra dettagliato, ritenuto congruo;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i. ed in particolare:
▪ l’art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
▪ l’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
▪ l’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
▪ l’art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: “ 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il
mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;
VISTO, altresì, l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)” come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l’altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni- quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
DATO ATTO che il valore della fornitura da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all’acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;
RICHIAMATA pure la Nota Informativa emanata da ANCI il 05/05/2016 ed inerente “Nuovi modelli di acquisto dei Comuni, anche a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo
n. 50/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/04/2016) che offre un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle scelte tecnico-operative da operarsi e riscontrato, al punto “2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture”, paragrafo “2.1 Comuni non Capoluogo di Provincia” che per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;
PRESO ATTO che di seguito all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo
accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell’utilità ricevuta;
RITENUTO, per quanto sopra di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi del’art. 36, comma 2, lettera a) alla società più sopra individuata;
ACCERTATO che l’operatore economico da incaricarsi risulta in regola con versamento dei contributi, come risulta dal DURC – Documento di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_14008835 - data richiesta 19/11/2018 con scadenza validità al 19/03/2019;
RITENUTO di provvedere in merito.
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT- ATTIVITA’ ISTITUZIONALE;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale.
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.
DETERMINA
1) - DI AFFIDARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, alla società FRIULANAGAS S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) – c.f./P.IVA 00993270305 – la fornitura di GPL per il riscaldamento del magazzino comunale per l’anno 2019;
2) - DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.000,00.= IVA ed accisa comprese con le modalità di seguito indicate:
Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Missione | Programma | Titolo | Capitolo di P.E.G. | Codice conto finanziario | Bilancio di rif. |
3.000,00 | 01 | 06 | 1 | 101450000 | 1 03 01 02 002 | 2019 |
Soggetto / Sede legale: | FRIULANAGAS S.p.A. con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxxxxxx (XX) |
Codice fisc. /P.I.: | 00993270305 |
CIG: | Z6B26E54C6 |
3) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 2019 | ||||
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) Anno Importo (€.) | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) Anno Importo (€.) | |||
1 | 2019 | 3.000,00.= | 2019 | 3.000,00.= |
TOTALE: | 3.000,00.= | TOTALE: | 3.000,00.= |
4) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
5) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.
6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
7) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
8) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
9) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
10) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
11) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee
programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
12) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 28/01/2019
Il Responsabile del Settore
- Xxxx Xxxxxx -