CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO:
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO:
1. Validità delle condizioni
Tutte le offerte, ordini e contratti sono basati su queste condizioni e supereranno ogni altra condizione della parte venditrice o riferimento alle stesse, anche se queste ultime non ricevono espresse obiezioni.
2. Offerte
Le offerte devono corrispondere alle richieste. Tutte le offerte sono prive di oneri. Tutti i campioni, disegni o modelli consegnati con le offerte restano di nostra proprietà e devono essere consegnati unitamente alle offerte senza alcun onere.
3. Xxxxxx e conferme d'ordine
a) Gli ordini sono considerati vincolanti solamente se espressi in forma scritta.
b) La parte venditrice deve confermare immediatamente l’ordine in forma scritta.
4. Consegne, tempi di consegna, consegne oltre i termini
a) Le consegne comprendono ogni componente ed articolo elencato nell'ordine unitamente a tutta la documentazione tecnica e di manutenzione.
b) La parte venditrice deve informare con dovuto anticipo ogni possible termine di disponibilità allo scopo di consentirci disposizioni finali.
c) Tutte le date di consegna sono vincolanti. Consegne anticipate o parziali sono ammesse solamente con il nostro esplicito consenso dietro adeguata compensazione economica corrispondente al valore del cambiamento. Ci riserviamo la facoltà di cambiare le date di consegna.
d) La data di consegna è rispettata se e quando il luogo di accettazione concordato ha ricevuto la consegna nella sua totalità.
e) In seguito a mancanza di consegna, verranno applicate le disposizioni legislative. L’accettazione di ritardi di consegna non implica rinuncia alla compensazione.
5. Fornitura di parti di ricambio
La parte venditrice deve fornire parti di ricambio per almeno 7 anni dalla consegna dell’ultimo lotto di produzione.
6. Prezzi, condizioni di pagamento
a) I prezzi sono comprensivi di tutti i componenti e servizi che la parte venditrice deve fornire in esecuzione dei suoi impegni di consegna e funzionamento.
b) I prezzi includono la consegna presso uffici di accettazione o altre località da concordare se non diversamente specificato. I prezzi includono il materiale di imballaggio. Per contratti con consegne multiple non richieste in fase di ordine, ci deve essere riconosciuta ogni eventuale riduzione di prezzo intervenuta tra la data di consegna indicata nell’ordine e la consegna finale.
c) I pagamenti vengono concordati in fase del primo ordine e vengono mantenuti per tutto il rapporto di lavoro o modificati dopo un ulteriore accordo tra entrambe le parti.
d) In caso di contestazioni, ci riserviamo il diritto di sospendere il pagamento parziale o completo dell’importo, oppure di regolare la contestazione con la consegna successiva.
7. Spedizione, assicurazione del trasporto e sostenimento del rischio
La parte venditrice sostiene tutti I rischi di trasporto. Questa clausola si applica anche se ci facciamo carico dei costi di trasporto e di assicurazione.
8. Forza maggiore, sciopero, serrata
a) In casi superiori di forza maggiore, sciopero o serrata sia presso di noi che presso i fornitori, la data concordata per le consegne viene posticipata di conseguenza, sempre che la consegna rimanga possible. Se la consegna diventerà impossibile ci
riserviamo il diritto di annullare il contratto per la parte non eseguita.
b) Se i suddetti impedimenti continuano per oltre 2 mesi, la parte venditrice ha il diritto di rescidere il contratto relativamente alla parte parzialmente non eseguita.
9. Patto di riservato dominio
La parte venditrice non ha diritto a patto di riservato dominio per valori eccedenti il comune patto di riservato dominio.
10. Qualità e documentazione
a) La parte venditrice garantisce che la qualità dei prodotti da fornire sia conforme agli standard tecnici e tecnologici correnti, secondo tutte le norme tecniche applicabili e le norme e regolamenti stabiliti dalla legge.
b) La parte venditrice deve informarci immediatamente di ogni possible cambiamento, miglioramento e successive sviluppi ai prodotti da fornire. Le principali differenze tra le vecchie e le nuove versioni dei prodotti devono essere esplicitamente espresse in forma scritta.
c) Ogni cambiamento ai prodotti da fornire richiede una preventiva accettazione in forma scritta. La prima consegna dei prodotti modificati deve essere segnalata esplicitamente.
d) La parte venditrice deve controllare tutti i prodotti da fornire secondo tests, metodologie e mezzi da noi stabiliti. La documentazione dei tests deve essere conservata per almento 8 anni dalla data della fattura relativa all’ultima consegna del prodotto controllato e consegnata a richiesta.
e) Ci riserviamo il diritto di ispezionare tutta la documentazione di controllo e di test della parte venditrice. Con preavviso abbiamo anche il diritto di ispezionare la produzione ed i luoghi di possibili difetti e deficienze.
11. Comunicazione di difetti
a) Se controlli casuali sui prodotti forniti mettono in evidenza una difettosità in eccedenza a quanto stabilito dai valori del sistema qualitative – AQL – ci riserviamo il diritto di controllare, dopo notifvica dalla parte venditrice, l’intera quantità consegnata a spese della parte veditrice stessa, oppure di restituire l’intera quantità a spese della parte venditrice.
b) Se le caratteristiche e la qualità dei prodotti forniti possono essere determinate solamente durante la nostra produzione, la comunicazione sulla difettosità potrà essere effettuata entro una settimana dal rilevamente. In questi casi la parte venditrice rinuncia ad obiezioni per tardiva comunicazione o per avvenuta accettazione senza riserve.
c) Pagamenti effettuati prima della determinazione e della comunicazione di difetti non costituiscono accettazione dap arte nostra che la consegna sia priva di difetti oppure che la consegna sia avvenuta nella forma dovuta.
12. Garanzia
a) In caso di ritardata sostituzione di prodotti e di rimedio ad un difetto dap arte della parte venditrice, o per urgenza, abbiamo il diritto di porre rimedio direttamente o tramite terzi a spese della parte venditrice previa nostra notifica.
b) In caso di difetti nascosti rilevabili solamente durante o dopo il montaggio o la lavorazione dei prodotti forniti, abbiamo il diritto di pretendere il pagamento di tutte le spese sostenute a causa del difetto e per porvi rimedio.
c) La parte venditrice avrà a suo carico tutti I costi e rischi del trasporto dei prodotti difettosi resi, da qualunque località possano essi trovarsi.
d) Questa garanzia scade 24 mesi dalla data di utilizzo del prodotto dap arte dell’utilizzatore, e non oltre 30 mesi dalla consegna a noi.
e) Il periodo di prescrizione viene sospeso per il tempo durante il quale i prodotti forniti non possono essere utilizzati a causa di difetti. Difetti riguardanti una consegna parziale sospendono il periodo di prescrizione per l’intera consegna.
13. Reponsabilità di prodotto
a) La parte venditrice deve effettuare tutti I controlli e tests sui suoi prodotti in modo indipendentemente da noi; la sua responsabilità riguarda solamente l’ineccepibile qualità dei prodotti forniti.
b) La parte venditrice è d’accordo nel coprirsi dai rischi tramite una polizza di assicurazione da mostrare a nostra rischiesta. La copertura assicurativa non esime la parte venditrice dall’obbligo di compensare richieste di danno superiori agli importi assicurati.
14. Provini di materiale, campioni, disegni, attrezzature e mezzi di produzione
a) Registrazioni, documentazione a supporto, attrezzature e mezzi di produzione di ogni tipo che la parte venditrice riceve da noi devono esserci restituite senza oneri e senza nostra esplicita richeista non appena non si rendano più necessari per l’esecuzione dei nostri ordini.
b) Tutti i prodotti e documenti ricevuti da noi restano di nostra proprietà. Potranno essere utilizzati come previsto e non possono essere ceduti a terzi. La lavorazione di materiali ed il montaggio di parti sono effettuate per noi in modo esclusivo. La parte venditrice garantisce una proprietà comune dei prodotti realizzati con o I nostri materiali proporzionalmente al valore dei materiali da noi forniti rispetto al valore totale del prodotto.
c) La parte venditrice deve assicurarsi che tutti i documenti non vengano distrutti. Benefici assicurativi verrano irrevocabilmente ceduti da noi.
15. Diritti di terzi
La parte venditrice ci libera da ogni lamentela derivante dalla violaizone di diritti di terzi.
16. Località di esecuzione, foro competente, legge applicabile
a) La legge applicabile è la legge dello Stato Italiano. Ogni controversia derivante dalla validità, interpretazione, esecuzione e applicazione del presente accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.