Tra
Convenzione interuniversitaria per l'integrazione di servizi bibliotecari e documentari
Tra
l’Università degli studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, con sede legale in Napoli, codice fiscale 00876220633, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, con sede legale in Napoli, codice fiscale 00297640633, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con sede legale in Napoli, codice fiscale 80018240632, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,
l’Università degli Studi di Salerno, con sede legale, in Fisciano (Salerno), codice fiscale 80018670655, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,
l’Università degli Studi del Sannio, con sede legale in Benevento, codice fiscale 01114010620, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto,
l’Università degli Studi della Basilicata, con sede legale in Potenza, codice fiscale 960034107, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliata per la carica e agli effetti del presente atto.
l’Università degli Studi della Campania Xxxxx Xxxxxxxxxx, con sede legale in Caserta codice fiscale 02044190615, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto
l’Università degli Studi Suor Xxxxxx Xxxxxxxxx, con sede legale in Napoli codice fiscale 80040520639, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto
l’Università del Salento con sede legale in Lecce codice fiscale 80008870752, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, ivi domiciliato per la carica e agli effetti del presente atto
Premesse Visti gli artt. 9 e 33 della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto l’art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102, che ha modificato il decreto legislativo decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
Visto il comma 2 dell’art. 4 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112;
Visto il comma 1 dell'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visti gli Statuti delle suddette Università;
Visto l’art. 4, comma 2, lettera e) dell’Accordo di programma del 2011 tra MIUR, Regione Campania e Università della Campania, che prevede di realizzare il coordinamento nell’acquisizione e nell’erogazione dei servizi di biblioteca digitale entro l’anno accademico 2015/2016;
Vista la Raccomandazione 2011/711/UE sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale;
Vista la Raccomandazione 412/17/UE sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione;
Considerato che, operando secondo i principi di autonomia e responsabilità, le università sono impegnate a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia delle attività di supporto alla ricerca, alla didattica e al trasferimento della conoscenza scientifica, anche mediante accordi di collaborazione volti a ottimizzare le risorse disponibili e a valorizzare la presenza delle università in ambito locale, nazionale e internazionale e che tale obiettivo può essere raggiunto anche mediante forme di coordinamento tra le sedi nell’acquisizione e nell’erogazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;
Considerato che assicurare la tutela e la più ampia fruizione del patrimonio culturale e della documentazione scientifica comunque pubblicata è obbligo di tutti i soggetti pubblici, che vi provvedono, anche in forma coordinata, tramite appositi istituti quali le biblioteche, gli archivi e i musei;
Considerato che l’UNESCO e l’Unione Europea hanno ripetutamente evidenziato come le biblioteche, in un contesto di moltiplicazione dei mezzi di comunicazione, svolgano un ruolo cruciale nell'organizzazione e nella tutela dell’informazione registrata, nonché nella predisposizione di servizi specializzati per favorirne la ricerca autonoma, la rielaborazione critica e la più ampia diffusione, a supporto della produzione di nuova conoscenza e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e hanno pertanto raccomandato lo sviluppo di servizi bibliotecari avanzati, da attuarsi tramite misure orientate all’interoperabilità tecnologica e alla cooperazione tra organizzazioni quali soluzioni ottimali per assicurare, in modo durevole ed economicamente sostenibile, l’accesso più ampio possibile all’informazione culturale e scientifica;
Preso atto che da tempo sussistono forme di collaborazione tra le biblioteche delle Università sia sul piano degli acquisti, sia sul piano della condivisione delle risorse, come ad esempio il prestito interbibliotecario, sia sul piano della comunicazione tra gli operatori per l’acquisizione di informazioni, esperienze, valutazioni tecniche.
Vista la Convenzione interuniversitaria stipulata tra le Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, l’Orientale, Parthenope e le Università degli Studi di Salerno, del Sannio e della Basilicata in data 29.10.15 per l’integrazione di servizi bibliotecari e documentari; Considerati i risultati positivi conseguiti in attuazione della suddetta Convenzione interuniversitaria;
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione
Art. 2 Oggetto
Le Parti s’impegnano a collaborare per la realizzazione di un sistema integrato di sviluppo, fruizione e gestione dei propri servizi d’informazione, documentazione e supporto alla didattica, alla ricerca e al trasferimento della conoscenza. In particolare:
a) l'accesso alle biblioteche delle Università aderenti alla presente convenzione, nonché ai servizi da esse erogate è garantito a tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale di
lavoro o di studio con una di esse, secondo modalità specificate in un’apposita Carta dei servizi comuni;
b) sono adottati sistemi di integrazione dell’informazione bibliografica online per offrire un unico punto d’accesso alle notizie relative ai libri, alle riviste e ad altre tipologie di documentazione, in qualsiasi formato, disponibili presso ciascuna Università partecipante; in attuazione delle norme in materia di riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, è implementato un portale dei dataset bibliografici estratti dai cataloghi delle Università aderenti alla presente Convenzione, aggregati e pubblicati in formati di dati aperti, riutilizzabili per qualsiasi finalità dalle Università stesse e da chiunque vi abbia interesse;
c) sono realizzate e messe a disposizione delle strutture di ricerca delle Università partecipanti piattaforme comuni e servizi connessi per l’editoria istituzionale ad accesso aperto. Tali piattaforme ospitano pubblicazioni scientifiche ad accesso aperto quali riviste e collane di libri, nonché collezioni di dati di ricerca in formati aperti. Possono essere pubblicati, inoltre, materiali digitalizzati quali collezioni di reprints e documentazione storica in possesso delle Università aderenti alla presente convenzione. Le procedure, i requisiti qualitativi e gli standard tecnici per la pubblicazione ad accesso aperto su tali piattaforme saranno specificate in apposite linee guida, ispirate alle migliori pratiche della comunità scientifica internazionale, alle Raccomandazioni europee per l’accesso aperto e alle linee guida prodotte dalla CRUI- Gruppo Open Access;
Al fine di ottimizzare le risorse disponibili, potranno essere inoltre realizzati acquisti congiunti di beni e servizi, piani comuni per la conservazione e lo sviluppo delle collezioni, progetti condivisi di aggiornamento professionale, attività di addestramento e consulenza agli utenti, progetti di digitalizzazione e altri progetti orientati all’integrazione delle attività e allo sviluppo di servizi avanzati.
Art. 3 Spese e procedure di affidamento per le attività comuni
Per l’acquisizione di servizi e/o beni strumentali all’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 2, ferma restando la preventiva autorizzazione da parte dei relativi organismi deliberanti, le Parti
- svolgeranno di comune intesa analisi di mercato e concorderanno la definizione delle specifiche tecniche e qualitative delle prestazioni occorrenti;
- potranno curare congiuntamente trattative e procedure di scelta del fornitore, volte a favorire l’ottenimento delle migliori offerte;
- potranno incaricare una di esse a provvedere alle relative procedure amministrative di aggiudicazione e stipula di accordi quadro, restando in ogni caso a carico di ciascuna di esse tutti gli oneri economici derivanti dalla procedura e dal contratto. Il suddetto incarico potrà essere concordato nell’ambito del gruppo di lavoro di cui all’art. 4 e sarà formalmente comunicato a nome delle singole università partecipanti dai rispettivi referenti designati.
Qualora la prestazione richiesta sia un bene o un servizio non fruibile autonomamente e separatamente, in tutto o in parte, da ciascuna delle Università aderenti alla presente convenzione, ma comporti la comunione ovvero la condivisione di determinate attrezzature (ad esempio, un server) o di altre risorse, le parti regoleranno i rispettivi diritti e obblighi nei contratti con il prestatore e/o nei rapporti con quella tra esse che rende disponibili l’attrezzatura o le risorse occorrenti.
Art. 4 Organizzazione delle attività e distribuzione dei compiti
La gestione delle attività comuni è affidata a un gruppo di lavoro composto da due referenti per ogni università, da queste designati contestualmente all’adesione alla presente convenzione, con il compito di assicurare l’attuazione degli obiettivi e dei progetti di cui all’art. 2, nonché di esprimere la volontà dei rispettivi enti.
Il gruppo di lavoro nomina al suo interno un coordinatore, che, coadiuvato dagli altri membri del gruppo, convoca e presiede le riunioni del gruppo stesso, promuove il regolare andamento delle attività del gruppo, predispone una relazione annuale sui risultati delle attività.
Almeno uno dei due referenti designati da ciascun Ateneo per la composizione del Gruppo di lavoro deve avere competenze biblioteconomiche specifiche nelle materie oggetto della presente convenzione
Per la realizzazione di specifiche linee di attività, i referenti possono indicare i nominativi di altri membri della propria università.
In linea di principio, ciascuna Università aderente alla convenzione assicura alle attività comuni un apporto quantificabile in una media di almeno sei ore settimanali di lavoro, mettendo a disposizione le competenze di carattere biblioteconomico, informatico, giuridico e amministrativo utili secondo i casi.
Le Università di Xxxxxx Xxxxxxxx XX e Salerno mettono gratuitamente a disposizione i server necessari all’hosting, all’esposizione dei record bibliografici e alla gestione delle piattaforme per l’editoria istituzionale ad accesso aperto.
Art. 5 Durata
La presente convenzione ha durata di cinque anni e sarà efficace dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti, salvi proroga o rinnovo che potranno essere disposti con le stesse modalità della stipula.
Art. 6 Adesione di altre università e istituti scientifici e culturali
Altre Università ed Enti pubblici a carattere scientifico e culturale possono aderire alla presente convenzione, con atti separati, inviando formale richiesta da parte del legale rappresentante dell’Università e/o dell’Ente Pubblico aderente all’Università di appartenenza del Coordinatore, previo parere favorevole del Gruppo di lavoro di cui all’art. 4.
L’adesione verrà formalizzata con successivo atto da sottoscrivere con l’Università di appartenenza del Coordinatore, che darà comunicazione al Gruppo.