COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) CAMPOBASSO Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXX XXXXXXXXXX
Nella seduta del 21/06/2017 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente lamenta di essere stato vittima di un “furto di identità”, denunciato alle autorità competenti in data 24/2/2016, in quanto a suo nome era stato illegittimamente stipulato con l’intermediario resistente un prestito personale; in particolare, afferma di aver subito un danno dalla segnalazione a sofferenza di tale posizione, per la quale non aveva ricevuto neanche il prescritto preavviso di iscrizione.
Lamenta, in particolare, di aver subito un pregiudizio patrimoniale dall’accaduto, poiché gli sarebbe stato negato un finanziamento richiesto altro intermediario (in data 4/2/2016) volto ad acquisire uno studio professionale: operazione per la quale erano già state concluse le trattative, raggiunti gli accordi sugli elementi essenziali del contratto di cessione e predisposto il contratto medesimo. Afferma, quindi, di aver subito un danno di natura economica per la mancata conclusione di tale affare commerciale a lui favorevole, nonché un mancato guadagno per non poter più accedere al mercato del credito, con lesione del suo diritto di iniziativa economica.
Asserisce, inoltre, di aver subito un danno alla propria reputazione professionale e commerciale a causa del permanere per un lungo periodo di tempo della segnalazione nei SIC.
Il ricorrente chiede pertanto all’Arbitro di condannare l’intermediario al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo pari a € 30.000,00 per impossibilità di accesso al credito e perdita di occasioni favorevoli e a € 12.000,00 per lesione del diritto alla reputazione professionale e commerciale, all’onore e all’immagine.
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali afferma di aver provveduto, in data 10/3/2016, a cancellare la segnalazione nei SIC appena venuto a conoscenza in data 5/2/2016 della volontà del ricorrente di disconoscere il finanziamento; precisa, inoltre, di non aver mai effettuato alcuna segnalazione nella Centrale Rischi. In ogni caso, riferisce di aver inviato al ricorrente la comunicazione di preavviso in data 20/12/2014 tramite nota poi restituita al mittente nel mese di febbraio 2015. Tra l’altro, il preavviso era stato preceduto da altre comunicazioni dirette all’indirizzo del ricorrente, tra cui l’invio dei bollettini per il pagamento delle rate, l’invio di nota di sollecito del pagamento in data 15/11/2014 e di altra nota per comunicare la decadenza dal beneficio del termine in data 14/2/2015. Permanendo lo stato di arretrato, in data 14/9/2015, il credito veniva ceduto ad altro intermediario. Soltanto in data 5/2/2016, la resistente veniva a conoscenza della volontà del ricorrente di disconoscere il finanziamento.
Quanto alla diligenza impiegata nell’istruttoria della pratica, l’intermediario fa presente di aver effettuato “in assoluta buona fede” le verifiche della documentazione contrattuale fornita dal ricorrente. L’istruttoria, infatti, si era conclusa positivamente una volta soddisfatti tutti i requisiti necessari per l’accoglimento, tra cui la verifica dei dati anagrafici del ricorrente, tra l’altro già cliente della banca.
Riguardo alla richiesta di risarcimento del danno, la resistente eccepisce la mancanza di evidenze probatorie; in particolare, mancherebbe la prova che il diniego di finanziamento ricevuto da altro intermediario sarebbe riconducibile alla segnalazione di tipo negativo, comunque prontamente cancellata dalla resistente, una volta pervenuta la denuncia di disconoscimento.
Pertanto l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’Arbitro ha per oggetto una richiesta di risarcimento del danno a seguito di un furto di identità ed, in particolare i controlli, che l’intermediario deve effettuare al fine di identificare il cliente, onde prevenire possibili danni agli interessati ai quali i dati appartengono, oltreché a se stesso. In questi casi, secondo l’orientamento dell’ABF, grava sull’intermediario l’onere di dimostrare di avere posto in essere tutte le necessarie cautele al fine di prevenire possibili danni e attestare di avere effettuato controlli adeguati, contraddistinti dal dovuto scrupolo e dalla necessaria diligenza professionale (cfr Collegio Napoli, decisione n. 3851/2014). Quanto alla condotta dell’intermediario resistente il Collegio rileva che, sebbene lo stesso ribadisca di aver eseguito tutte le verifiche prescritte in sede di istruttoria del prestito, non offre prova di tale affermazione. Invero, la convenuta neppure contesta le macroscopiche irregolarità segnalate dal ricorrente nella denuncia alla Polizia allegata al ricorso: che cioè le firme apposte sul contratto di finanziamento erano in modo “evidente” difformi da quelle apposte sul suo documento di identità, così come la fotografia e l’indirizzo di residenza; che la busta paga presente nel fascicolo del prestito avrebbe indicato un datore di lavoro differente.
Per di più, l’intermediario non ha reso noto se il rapporto di finanziamento sia stato instaurato presso i locali della filiale né se abbia ottenuto l’esibizione del documento falsificato in originale e se abbia provveduto ad effettuare ulteriori verifiche, come
prescritto dalla normativa in materia di antiriciclaggio. Anche le note allegate dalla resistente a prova dell’invio del preavviso e dei solleciti di pagamento sono state inviate all’indirizzo contestato dal ricorrente e quindi dallo stesso mai ricevute ma restituite al mittente.
Il Collegio pertanto prende atto che non è contestato fra le parti il furto di identità ai danni del ricorrente e rileva come l’intermediario resistente non abbia assolto l’onere probatorio di aver agito con la diligenza professionale per prevenire l’evento dannoso.
Dal canto suo, sul ricorrente grava l’onere di provare l’esistenza del danno. Sotto il profilo del danno patrimoniale, però, lo stesso non produce la nota di diniego di finanziamento da parte dell’altro intermediario, per dimostrare l’esistenza di un pregiudizio da mancato accesso al credito; e quanto al danno da perdita di occasioni economiche, allega solo evidenza di un mandato conferito nel novembre 2015 ad una società di consulenza incaricata di occuparsi per suo conto della acquisizione di uno studio professionale. La domanda risarcitoria non può pertanto essere accolta rispetto a questi profili di danno, per difetto di prova.
Per contro, con riguardo al danno non patrimoniale, il ricorrente ha allegato evidenza della propria iscrizione all’albo dei commercialisti/revisori dei conti al fine di provare la propria qualifica professionale. Circostanza dalla quale è possibile presumere l’esistenza di un danno alla reputazione professionale che il Collegio ritiene di poter liquidare in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato nell’ammontare di € 5.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1