ALLEGATO A
ALLEGATO A
CONVENZIONE PER IL CONSORZIO “PROGETTO SOLIDARIETA’” DEL DISTRETTO SOCIALE DI MANTOVA.
ARTICOLO 1
E’ costituito fra i Comuni di Bagnolo X.Xxxx, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Casteldario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, Roverbella, Rodigo, San Giorgio Bigarello, Villimpenta, un consorzio denominato “Progetto Solidarietà”.
ARTICOLO 2
Il Consorzio provvede alla gestione in forma associata della programmazione e della realizzazione degli obiettivi del Piano di Zona e di quanto previsto dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia
Il Consorzio provvede altresì alla gestione in forma associata dei seguenti servizi:
a) servizio tutela minori
b) rilascio delle comunicazioni preventive d’esercizio
c) ogni altro servizio che possa essere gestito in forma associata negli ambiti previsti dalla L. 328/2000 e da altre leggi vigenti in materia, garantendo l’integrazione tra le diverse funzioni e l’ottimizzazione degli interventi secondo criteri di efficacia e di efficienza.
Il Consorzio, inoltre, nell’ambito delle funzioni indicate, provvede all’elaborazione di progetti in grado di sostenere ed aiutare i Comuni nello sviluppo di una azione sociale qualificata nei rispettivi territori o coordinata fra più Comuni.
ARTICOLO 3
La sede legale del Consorzio è sita Via Conciliazione n.128 a Mantova. La Sede Operativa è situata
mentre la sede amministrativa è posta in via I maggio
n. 5
in P.zza Xxxxxxxx Xxxxxxx a Mantova,
22 a San Giorgio Bigarello.
L’uso della sede e delle attrezzature sarà regolamentato con apposito atto.
ARTICOLO 4
Il Consorzio è costituito sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle dettate nello statuto consortile, formato da 34 (trentaquattro) articoli che si allega al presente atto sotto la lettera “ A ”.
ARTICOLO 5
La durata del Consorzio è fissata in anni dieci a decorrere dalla data odierna, fatta salva la facoltà dei Comuni facenti parte di prorogarne la durata per un altro periodo, comunque non superiore ad anni dieci.
ARTICOLO 6
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 7
L’entità della dotazione economica del Consorzio è determinata dall’ammontare del Fondo Nazionale Politiche Sociali e da altri fondi erogati dalla Regione o da altri enti per la gestione associata di servizi, nonché da un fondo denominato “di solidarietà” conferito dai singoli comuni.
Pertanto il numero degli abitanti di ciascun comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’anno finanziario di riferimento, è determinante per stabilire sia il valore economico che il valore numerico delle quote assegnate a ciascun comune.
ARTICOLO 8
Per il funzionamento degli organi del consorzio, non è prevista alcuna spesa poiché gli stessi non godono né di gettoni di presenza, né di indennità di carica.
ARTICOLO 9
Viene nominato il Sindaco del Comune capoluogo quale Presidente dell’Assemblea del consorzio. L’Assemblea, nella prima seduta, Provvederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti i quali dureranno in carica per il periodo indicato rispettivamente agli artt. 18 e 26 dello Statuto allegato al presente atto.
ARTICOLO 10
I comparenti delegano il Segretario Generale del Comune capoluogo a curare le pratiche occorrenti per la legale costituzione del Consorzio.
ARTICOLO 11
1. Ogni controversia tra gli enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della presente convenzione, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Mantova.
2. Gli arbitri, così nominati, hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di qualsiasi impugnativa.
ARTICOLO 12
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dei Comuni proporzionalmente alle quote di partecipazione così come stabilite dall’art. 4 dello statuto allegato. Questo atto scritto da persona di mia fiducia con strumenti informatici su n.38 pagine fin qui è stato da me segretario comunale letto ai comparenti, ad eccezione degli allegati per espressa dispensa avutane dai medesimi, che interpellati lo approvano.