LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE ORDINARIO
LIBRETTO DI RISPARMIO POSTALE ORDINARIO
Condizioni Libretto di Risparmio Postale Ordinario – Ed. Febbraio 2023
Condizioni generali di contratto
ART. 1 - DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti Condizioni generali di contratto (di seguito “Contratto”) si intende per:
Poste Italiane: Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell’art. 2, commi 17-octies e ss. del Decreto Legge 29 dicembre 2010
n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011 n. 10 e destinato esclusivamente all’esercizio dell’attività di BancoPosta come di- sciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e s.m.i., a cui vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente il presente Contratto;
CDP: Cassa depositi e prestiti S.p.A. emittente dei Libretti di Risparmio Po- stale;
Cliente: intestatario del Libretto di Risparmio Postale nominativo/rappresen- tante munito di idonei poteri;
Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività im- prenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svol- ta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Richiesta di apertura: modulo cartaceo o documento elettronico, parte in- tegrante del presente Contratto, che recepisce i dati necessari ai fini dell’a- pertura del Libretto di Risparmio Postale, da sottoscrivere a cura del Cliente nelle modalità previste da Poste Italiane, secondo le disposizioni legislative tempo per tempo vigenti;
Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la cliente- la, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato;
Carta: la Carta Libretto Postale operante esclusivamente sul circuito postale denominato Postamat, le cui specifiche caratteristiche e funzionalità sono descritte nelle Condizioni generali di contratto della Carta Libretto Postale, nonché nel Foglio Informativo relativo al presente Contratto;
Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memo- rizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immu- tata delle informazioni memorizzate;
Ufficio Postale di Radicamento: Ufficio Postale nel quale è richiesta l’a- pertura del Libretto di Risparmio Postale;
Xxxxxx lavorativo bancario: giorno diverso dal sabato e dai giorni festivi;
Xxxxxx lavorativo postale: giorno diverso dai giorni festivi.
ART. 2 - OGGETTO E DISCIPLINA
Poste Italiane colloca il Libretto di Risparmio Postale nominativo (di segui- to “libretto”) emesso da CDP e assistito dalla garanzia dello Stato italia- no. Il libretto è regolato dall’art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004, come integrato, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 febbraio 2016, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repub- blica Italiana, dalle presenti norme e dalle condizioni economiche descritte nel Foglio Informativo (di seguito FI) allegato al presente Contratto e, nel caso in cui queste vengano modificate successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, nei FI tempo per tempo vigenti messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx.
ART. 3 - CARATTERISTICHE
1. Il libretto può essere emesso, a scelta del Cliente, in forma cartacea (di seguito “Libretto Cartaceo”) o in forma dematerializzata (di seguito “Libretto Dematerializzato”).
2. Il libretto è esente da spese relative all’apertura ed alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale.
3. Il libretto può essere costituito in pegno secondo le modalità previste dal Codice Civile.
4. Fatti salvi i casi previsti dalla legge, il libretto può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul Libretto Cartaceo o registrato sul Libretto Dematerializ- zato da Poste Italiane.
5. Sul Libretto Cartaceo vengono annotate tutte le operazioni di versamento e di prelevamento. Sul Libretto Dematerializzato i versamenti e i preleva- menti sono registrati contabilmente alla data di perfezionamento. Il Cliente è tenuto a verificare che le annotazioni effettuate dall’operatore di Poste Italiane sul Libretto Cartaceo e le registrazioni contabili sul Libretto Demate- rializzato corrispondano esattamente alle operazioni richieste.
6. I versamenti e i prelevamenti a valere sul Libretto Cartaceo possono essere effettuati, su presentazione del libretto e previa identificazione del Cliente, presso qualsiasi Ufficio Postale, il cui operatore provvede alle re- lative annotazioni. Tali operazioni possono essere effettuate anche tramite utilizzo della Carta o di altri strumenti o servizi di legittimazione, quando resi disponibili da Poste Italiane e indicati nel FI, rilasciati al Cliente che ne abbia fatto richiesta.
7. I versamenti e i prelevamenti a valere sul Libretto Dematerializzato pos-
sono essere effettuati presso qualsiasi Ufficio Postale esclusivamente trami- te l’utilizzo della Carta, obbligatoria per il Libretto Dematerializzato stesso. CDP e Poste Italiane si riservano la facoltà di rendere disponibili ulteriori strumenti o servizi di legittimazione che saranno contestualmente indicati nel FI.
8. I prelevamenti a valere sul libretto, emesso in forma cartacea o demateria- lizzata, di importo superiore a quello puntualmente indicato nel FI e richiesti dall’intestatario presso Uffici Postali diversi da quello di Radicamento, pos- sono essere effettuati solo previa presentazione della Carta connessa al libretto stesso e di cui l’intestatario è titolare.
9. I limiti di importo dei versamenti consentiti giornalmente sono indicati nel FI.
10. Ove resi disponibili ed indicati nel FI, i versamenti a valere sul libretto, emesso in forma cartacea o dematerializzata, possono essere effettuati an- che tramite bonifico; al libretto è attribuito infatti un codice univoco, quale Identificativo Unico (di seguito anche “Codice IBAN”) che consente di rice- vere accrediti a valere sul libretto stesso mediante bonifici con le modalità e nei limiti indicati nel FI.
11. Le operazioni, preventivamente autorizzate dal Cliente, nonché quelle effettuate tramite Carta o altri strumenti o servizi di legittimazione quando resi disponibili da Poste Italiane, e le registrazioni effettuate da Poste Italia- ne in esecuzione di provvedimenti delle pubbliche autorità ovvero a seguito di rettifiche contabili, possono essere annotate sul Libretto Cartaceo anche dopo l’esecuzione delle stesse, in occasione della presentazione del libretto. Sul Libretto Dematerializzato le predette operazioni sono registrate conta- bilmente.
12. Le annotazioni sul Libretto Cartaceo sono convalidate dall’operatore dell’Ufficio Postale addetto al servizio e una volta che ciò sia avvenuto fanno piena prova nei rapporti fra Poste Italiane e il Cliente fino a querela di falso. Le registrazioni contabili relative ai versamenti e ai prelevamenti effettuate a valere sul Libretto Dematerializzato fanno prova nei rapporti fra Poste Italia- ne e il Cliente fino a querela di falso.
13. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta annotazione delle operazioni sul Libretto Cartaceo ovvero, in caso di Libretto Dematerializzato, dalla data in cui il rendiconto delle registrazioni contabili è messo a disposizione secondo le modalità indicate all’art. 7, esse si intendono approvate, salvo che non sia intervenuta opposizione sottoscritta da tutti gli intestatari del libretto, notificata per iscritto o comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevi- mento a Poste Italiane, entro il predetto termine.
14. CDP si riserva di rendere disponibili ulteriori modalità per consentire operazioni di versamento e prelevamento sul libretto che saranno espressa- mente declinate nel FI.
15. Il Cliente autorizza preventivamente Poste Italiane a stornare, in qual- siasi momento, gli importi non dovuti relativi a somme indebitamente e/o erroneamente accreditate sul suo libretto.
ART. 4 - RICHIESTA DI APERTURA DEL LIBRETTO E IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E DI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI A OPERARE NEI RAPPORTI CON POSTE ITALIANE
1. L‘apertura del libretto è effettuata tramite l’apposita Richiesta di apertura, da sottoscrivere a cura del Cliente presso qualsiasi Ufficio Postale.
2. Poste Italiane si riserva la facoltà di consentire al Cliente Consumatore la richiesta di apertura del libretto mediante l’utilizzo di Tecniche di comu- nicazione a distanza (con invio, tramite corrispondenza, del contratto sot- toscritto ovvero invio, attraverso il sito internet, del documento informatico sottoscritto con l’utilizzo di strumenti informatici e telematici), con le forme e le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane stessa.
3. L’apertura del libretto è subordinata al ricevimento da parte di Poste Italia- ne dei dati e dei validi documenti identificativi del Cliente. Il Cliente è tenuto a fornire a Poste Italiane i propri dati e i documenti validi ai fini identificativi aggiornati anche in occasione delle operazioni relative al predetto libretto, nonché le ulteriori informazioni richieste da Poste Italiane stessa per l’a- dempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento al terrorismo.
4. Il Cliente si impegna a fornire sotto la propria responsabilità tutte le infor- mazioni necessarie e aggiornate per consentire a Poste Italiane di adempie- re agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
5. Al fine di tutelare il Cliente, Poste Italiane valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’ido- neità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità perso- nale dei soggetti che entrano in rapporto con Poste Italiane stessa.
6. La Richiesta di apertura del Libretto Cartaceo o del Libretto Dematerializ- zato può essere effettuata anche dal procuratore generale o dal procuratore munito di procura speciale a compiere detto atto. Limitatamente al Libretto Dematerializzato, al procuratore sarà consegnata la Carta intestata all’in- testatario con piena liberazione di Poste Italiane per qualsiasi uso illecito o non consentito. Il procuratore è tenuto a consegnare la Carta all’intestatario, il quale dovrà provvedere personalmente all’attivazione.
ART. 5 - INTESTAZIONE DEL LIBRETTO DI RISPARMIO
1. Il libretto, emesso sia in forma cartacea sia in forma dematerializzata, può essere intestato sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Può essere intestato anche a più soggetti in numero non superiore a quattro. La coin- testazione di libretti è ammessa solo tra persone fisiche. La cointestazione del libretto emesso in forma dematerializzata è consentita esclusivamente con facoltà di operare disgiuntamente. Non sono consentite cointestazio- ni tra soggetti maggiorenni e minorenni, né tra soggetti minorenni. Non è consentita l’emissione in forma dematerializzata del libretto intestato a sog- getti minorenni. Nel caso in cui l’intestatario, al momento della richiesta di prelievo risulti essere ancora minorenne, è necessario, conformemente alla previsione dell’art. 320, comma 4, del Codice Civile, il provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare, salvo che si tratti di prelievo da parte degli esercenti la potestà genitoriale di somme erogate dall’INPS mediante accredito sul libretto a titolo di indennità di frequenza e di indennità di ac- compagnamento di cui l’intestatario è beneficiario.
2. Se il libretto costituisce il conto di regolamento di un deposito di strumen- ti finanziari contenente titoli non ancora giunti alla loro naturale scadenza, limitatamente al periodo di vigenza degli stessi, agli eredi dell’intestatario deceduto, previo espletamento delle procedure di Poste Italiane per il su- bentro nel rapporto, è consentito chiedere l’apertura di un nuovo libretto e di un nuovo deposito, entrambi intestati ai suddetti eredi, anche se il numero dei cointestatari risulti essere superiore al limite massimo stabilito dal pre- cedente comma 1.
3. Le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario con fir- ma congiunta o disgiunta secondo l’indicazione espressa sulla Richiesta di apertura del libretto e fermo restando quanto indicato al precedente comma 1 per il Libretto Dematerializzato.
Condizioni Libretto di Risparmio Postale Ordinario – Ed. Febbraio 2023
4. I versamenti e i prelevamenti, effettuati da ciascun intestatario separa- tamente, o dal suo rappresentante munito di idonei poteri, liberano piena- mente Poste Italiane nei confronti degli altri cointestatari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario.
5. La facoltà di disposizione prescelta sul libretto emesso in forma cartacea potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto a Poste Italiane da tutti i cointestatari.
6. Il credito presente sul libretto può essere ceduto in tutto o in parte, secon- do le norme del Codice Civile in materia di cessione del credito. Ai fini dell’ef- ficacia della cessione la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane.
7. Il singolo cointestatario che abbia facoltà di operare disgiuntamente può esercitare il recesso ovvero chiedere l’estinzione del rapporto con pieno ef- fetto nei confronti di Poste Italiane e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha esercitato il recesso, ovvero ha chiesto l’estinzione del rapporto, darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante da omessa comunicazione. Il recesso dal contratto comporta l’estinzione del libretto.
8. I cointestatari sono tutti responsabili in solido di eventuali debiti sorti verso Poste Italiane in dipendenza del libretto e degli altri servizi connessi attivati, anche per atto o fatto di uno solo degli intestatari.
ART. 6 - RENDICONTO DELLE REGISTRAZIONI CONTABILI DEL LI- BRETTO DEMATERIALIZZATO. COMUNICAZIONI AL CLIENTE
1. Con periodicità annuale e gratuitamente, Poste Italiane fornisce al Cliente intestatario del Libretto Dematerializzato - ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis del D.M. 6 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni - il rendicon- to delle registrazioni contabili su Supporto durevole in formato elettronico nell’apposita area privata del sito xxx.xxxxx.xx.
2. Per la ricezione e la consultazione del rendiconto delle registrazioni conta- bili e di eventuali comunicazioni inviate da Poste Italiane in formato elettroni- co, il Cliente intestatario del Libretto Dematerializzato è tenuto a registrarsi al sito xxx.xxxxx.xx seguendo le istruzioni operative disponibili sul sito stesso.
3. Poste Italiane invia apposito avviso nell’area privata dedicata alle comu- nicazioni del sito xxx.xxxxx.xx, al fine di comunicare al Cliente intestatario di Libretto Dematerializzato l’effettiva disponibilità e la prima data utile per la visualizzazione e consultazione del rendiconto delle registrazioni contabili.
4. Il rendiconto delle registrazioni contabili inviato da Poste Italiane si inten- de senz’altro approvato dal Cliente con pieno effetto in assenza di contesta- zione scritta entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dal primo giorno utile per la visualizzazione e consultazione dello stesso, nella apposita area privata del sito xxx.xxxxx.xx.
5. Il rendiconto delle registrazioni contabili e le eventuali comunicazioni in- viate da Poste Italiane in formato elettronico si intendono ricevute dal Cliente intestatario del Libretto Dematerializzato dal giorno in cui sono messe a di- sposizione nell’area privata del sito xxx.xxxxx.xx. È onere del Cliente con- sultare tempo per tempo la propria area privata ed eventualmente trasferire le comunicazioni ricevute su proprio dispositivo elettronico.
6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi con esclusivo rife- rimento al Libretto Dematerializzato, Poste Italiane invierà con pieno effetto eventuali comunicazioni predisposte in formato cartaceo (lettere, notifiche e dichiarazioni) relative al libretto - sia Cartaceo sia Dematerializzato - all’in- dirizzo indicato dal Cliente all’atto della richiesta di apertura dello stesso ovvero, in caso di variazione, all’ultimo indirizzo comunicato direttamente all’Ufficio Postale di Radicamento oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al medesimo Ufficio Postale.
7. In caso di cointestazione, Poste Italiane provvederà all’invio delle comu- nicazioni di cui al precedente comma 6, in unico esemplare, all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura del libretto o modificato successivamente su
richiesta scritta avanzata anche da parte di uno solo degli intestatari. Le comunicazioni hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari.
ART. 7 - DEPOSITO DI FIRME AUTORIZZATE AD OPERARE
1. L’intestatario del libretto è tenuto a depositare la propria firma nell’Ufficio Postale di Radicamento utilizzando l’apposita documentazione, cartacea o elettronica, prevista da Poste Italiane.
2. Nell’esecuzione del rapporto, l’intestatario può delegare una o più perso- ne, in numero non superiore a 4 (quattro), a rappresentarlo nei rapporti con Poste Italiane. Per il conferimento della delega l’intestatario dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita documentazione, cartacea o elettronica, utilizzata da Poste Italiane presso l’Ufficio Postale di Radicamento; tale documenta- zione dovrà essere sottoscritta anche dal delegato, che dovrà essere pre- sente nel predetto Ufficio Postale e depositare la propria firma come indicato nel comma 1 del presente articolo, previa sua identificazione. L’intestatario del Libretto Cartaceo potrà indicare gli eventuali limiti dei poteri di rappre- sentanza conferiti al delegato, nell’ambito di quanto consentito dalle proce- dure impiegate da Poste Italiane. L’intestatario del Libretto Dematerializzato potrà conferire unicamente delega generale ad operare sul rapporto e il de- legato riceverà una Carta a sé intestata con le modalità operative stabilite da Poste italiane.
3. Fermo restando quanto diversamente previsto nel presente Contratto, il delegato potrà effettuare in nome e per conto dell’intestatario e, nel caso di Libretto Cartaceo fatto salvo il rispetto degli eventuali limiti ai poteri di rappre- sentanza conferitigli, tutte le operazioni consentite all’intestatario e rendere, in nome e per conto dello stesso, tutte le dichiarazioni a tal fine necessarie.
4. Le revoche delle deleghe, le modifiche delle facoltà concesse ai delegati ad operare sul Libretto Cartaceo, nonché le rinunce da parte dei medesimi, anche quando siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o co- munque rese di pubblica ragione, non saranno opponibili a Poste Italiane finché questa non abbia ricevuto presso l’Ufficio Postale di Radicamento, la relativa comunicazione scritta presentata direttamente o inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai delegati saranno opponibili a Poste Italiane dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione. La Carta intestata al delegato è estinta da Poste Italiane alla ricezione della comunicazione di revoca della delega.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili a Poste Italiane sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. L’autorizzazione a disporre sul libretto, conferita succes- sivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
6. Quando il rapporto è intestato a più persone, i delegati dovranno essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. In tal caso, la revoca della facoltà di rappresentanza concessa ai delegati potrà essere effettuata, in deroga all’art. 1726 Codice Civile anche da uno solo dei cointestatari a valere sul libretto, mentre la modifica di tale facoltà concesse sul Libretto Cartaceo do- vrà essere disposta congiuntamente dai cointestatari. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito dal precedente comma 4. Le altre cause di cessazione della facoltà di rap- presentanza concessa ai delegati hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto dal precedente comma 5.
7. L’intestatario e i soggetti da lui delegati sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con Poste Italiane, la propria sottoscrizione autografa corrispondente alla firma depositata ovvero la propria Carta.
ART. 8 - LIMITI DI PRELEVAMENTO IN CONTANTI
Poste Italiane, previo accordo tra il Cliente e l’Ufficio Postale in cui viene richiesta l’operazione di prelevamento, si riserva di consegnare somme su- periori al limite di disponibilità in contanti dell’Ufficio Postale stesso.
ART. 9 - INTERESSI
1. Sulle somme depositate e annotate sul Libretto Cartaceo o risultanti dalle registrazioni contabili sul Libretto Dematerializzato matura un interesse, il cui tasso è indicato nel FI, suscettibile di variazioni ai sensi dell’art. 13 del presente Contratto.
2. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell’anno civile e sono capitaliz- zati con periodicità annuale al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante a tale data e registrati contabilmente dopo la loro capitalizzazione. In caso di Libretto Cartaceo gli interessi sono altresì annotati sul libretto in occasione della presentazione dello stesso presso qualsiasi Ufficio Postale. Gli inte- ressi sono altresì liquidati in occasione dell’estinzione del libretto.
3. Gli interessi sulle somme versate decorrono dal giorno in cui è effettuato il versamento. Gli interessi sono dovuti fino al giorno del prelevamento, par- ziale o totale, del credito risultante sul libretto.
4. Annualmente, su richiesta e gratuitamente, Poste Italiane fornisce agli intestatari del libretto o ai loro aventi causa la comunicazione informativa re- lativa all’anno precedente nella quale sono riportate le informazioni sui tassi d’interesse applicati, sulla decorrenza delle valute sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate. La richiesta può essere presentata, di regola, a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la predetta comunicazione.
5. Il libretto cessa di essere fruttifero in caso di saldo pari o inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta) e in assenza di movimenti nei 5 (cinque) anni successivi all’ultima operazione annotata. In tal caso Poste Italiane non è te-
nuta a fornire l’informativa di cui al comma precedente. L’annotazione dei soli interessi non interrompe il decorso del termine sopraindicato. Il libretto torna a essere fruttifero a decorrere dall’effettuazione di una nuova operazione.
ART. 10 - SOSTITUZIONE DEL LIBRETTO CARTACEO
1. Il Libretto Cartaceo sul quale non vi sia più spazio per ulteriori annotazioni o che si sia comunque deteriorato, è sostituito senza spese da Poste Italiane a richiesta degli aventi diritto presso qualsiasi Ufficio Postale.
2. Poste Italiane provvede a ritirare il Libretto Cartaceo presentato per la sostituzione.
ART. 11 - RECESSO - ESTINZIONE
1. Poste Italiane e CDP si riservano la facoltà di recedere dal Contratto senza preavviso qualora vi sia un giustificato motivo ovvero, in assenza di un giustifi- cato motivo, dando un preavviso scritto al Cliente non inferiore a 2 (due) mesi.
2. Il Cliente che abbia richiesto ed ottenuto l’apertura del libretto con le mo- dalità di cui all’art. 4 comma 2 (Tecniche di comunicazione a distanza) avrà il diritto di recedere dal Contratto, senza penalità, senza spese di chiusura e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni decor- renti dalla data di perfezionamento del Contratto.
3. Nel caso di cui al comma che precede, il Cliente è tenuto a pagare l’im- porto dovuto a Poste Italiane per il servizio effettivamente prestato confor- memente al contratto a distanza, ed a restituire qualsiasi importo che abbia eventualmente ricevuto da Poste Italiane entro 30 (trenta) giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Poste Italiane è tenuta a rimborsare al Cliente gli importi da quest’ultimo corrisposti entro 30 (trenta) giorni dal rice- vimento della comunicazione di recesso, ad eccezione dell’importo dovuto a Poste Italiane per i servizi effettivamente prestati.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Cliente ha fa- coltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese. Il recesso deve essere esercitato dal Cliente mediante comunica- zione scritta consegnata all’Ufficio Postale individuato secondo le modalità descritte nel FI allegato al presente Contratto e, nel caso in cui queste siano modificate successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, nei FI tempo per tempo vigenti messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx.
5. Fermo restando quanto previsto dall’art.5 comma 7, in caso di libretto cointestato, il recesso deve essere esercitato da tutti gli intestatari secondo le modalità indicate nel precedente comma 4 e previa loro identificazione. Il recesso dal Contratto comporta l’estinzione del libretto.
6. Il libretto, anche se intestato a più persone, si estingue in caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, previo espletamento della pratica di successione volta a verificare la legittimazione ad agire degli eredi. Il pre- detto evento, decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, deve essere comunicato per iscritto a Poste Italiane. In caso di decesso dell’intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell’espletamento della pratica di suc- cessione, il libretto viene bloccato al fine di consentire la verifica da parte di Poste Italiane della legittimazione ad agire degli eredi, ciò anche quando il libretto è cointestato a più persone con facoltà, per le medesime, ad agi- re disgiuntamente. In tale ultimo caso viene comunque meno, nel periodo intercorrente dalla data di comunicazione del decesso a Poste Italiane alla data di estinzione del libretto, il diritto del cointestatario superstite di dispor- re separatamente. Resta salva la facoltà degli eredi – congiuntamente – e del cointestatario superstite di richiedere la quota di rispettiva spettanza del saldo del Libretto.
7. Il libretto si estingue nel caso in cui, a seguito dell’applicazione degli one- ri fiscali previsti dalla legge, non presenti un saldo sufficiente all’addebito dell’intero importo dovuto.
8. Nel caso in cui il libretto sia cointestato e sia sopravvenuta l’incapacità di agire di uno dei cointestatari, il libretto stesso, unitamente alle eventuali car- te, sarà bloccato in conseguenza della comunicazione scritta a Poste Italia- ne della sopravvenuta incapacità. Il blocco proseguirà sino al ricevimento da parte di Poste Italiane del provvedimento giurisdizionale con cui siano state determinate dal Giudice le modalità relative alla liquidazione del saldo del libretto e quelle relative alla gestione di eventuali ulteriori rapporti giuridici, quali titoli o buoni dematerializzati, collegati al libretto di cui trattasi, ferma restando la facoltà di Poste Italiane di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. Successivamente al completamento degli adempimenti stabiliti dal Giudice, Poste Italiane provvederà all’estinzione del libretto.
Nel caso in cui il libretto sia monointestato, la sopravvenuta incapacità dell’in- testatario non determina l’estinzione del libretto; in tal caso, a seguito della formale comunicazione a Poste del provvedimento giurisdizionale relativo alla dichiarazione di incapacità di agire, le operazioni saranno compiute dal tutore e dal curatore secondo la rispettiva normativa di riferimento e dal no- minato Amministratore di Sostegno nei limiti dei poteri conferiti dal Giudice. In ogni caso, la sopravvenuta incapacità di agire deve essere tempestiva- mente portata a conoscenza di Poste Italiane mediante comunicazione scrit- ta e presentazione all’Ufficio postale della sentenza o del decreto relativo alla dichiarazione di incapacità di agire.
Poste Italiane non sarà responsabile in ordine a qualunque evento pregiudi- zievole e/o danno possa occorrere in conseguenza della mancata tempesti- va produzione dei documenti sopra citati.
9. Il Libretto Cartaceo deve essere restituito a Poste Italiane per l’estinzione, presso l’Ufficio Postale nel quale viene esercitato il recesso.
ART. 12 - SMARRIMENTO - SOTTRAZIONE - DISTRUZIONE DEL LI- BRETTO CARTACEO
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del Libretto Cartaceo, l’in-
testatario o gli intestatari – congiuntamente o disgiuntamente a seconda della facoltà di disposizione prescelta – o chiunque dimostri di avervi diritto, può richiedere la duplicazione del libretto presso qualsiasi Ufficio Postale previa presentazione di denuncia scritta a Poste Italiane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti e, in caso di sottrazione, della relativa denuncia agli organi di pubblica sicurezza. Per la duplicazione del Libretto Cartaceo è previsto il pagamento della commissione indicata nel FI allegato al presente Contratto e, nel caso in cui questa sia modificata successivamente alla sottoscrizione del contratto stesso, nei FI tempo per tempo vigenti messi a disposizione della clientela nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx.
ART. 13 - CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE E RELATIVE VARIAZIONI
1. I tassi di interesse applicati alle somme depositate e annotate sul Libretto Cartaceo ovvero registrate contabilmente sul Libretto Dematerializzato, e le altre condizioni economiche sono riportati sul FI allegato al Contratto e, nel caso in cui vengano modificati successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso, nei FI tempo per tempo vigenti messi a disposizione della clientela presso gli Uffici Postali e sui siti internet xxx.xxx.xx, xxx.xxxxx.xx.
2. La CDP si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche applicate al libretto. Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato sono comunicate agli intestatari mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tali comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione nel sito web di CDP e l’esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pub- blico di Poste Italiane, ovvero nel sito web di quest’ultima, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione.
Condizioni Libretto di Risparmio Postale Ordinario – Ed. Febbraio 2023
3. Nel caso in cui la CDP eserciti la facoltà prevista dal comma 2 del presen- te articolo, l’intestatario ha diritto di recedere dal contratto entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applica- zione delle condizioni precedentemente previste.
ART. 14 - REGIME FISCALE
Il regime fiscale applicato al libretto è declinato nel FI tempo per tempo vigente.
ART. 15 - COMPENSAZIONE
Nel caso in cui a seguito dell’applicazione degli oneri fiscali previsti dalla legge, il libretto non presenti un saldo sufficiente all’addebito dell’intero importo dovu- to, estinto il libretto incapiente, si applica ad ogni effetto di legge la compen- sazione del credito a valere su altri libretti, recanti la medesima intestazione.