ART. 1 – DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
ART. 1 – DEFINIZIONI
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la delibera 01/2018/A (già AEEGSI, ai sensi della legge 14/11/1995 n.481).
Cliente o Cliente finale: è il consumatore definito ai sensi dell’art. 2.3, lett. a) del TIV e del TIVG e ss.mm.ii
Cliente finale titolare di POD disalimentabile: è il Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte dell’esercente la vendita la sospensione della fornitura.
Cliente finale titolare di POD non disalimentabile: è il Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura da parte dell’esercente la vendita.
Codice del Consumo: “Codice del Consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29/7/2003, n. 229”, Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206 e ss.mm.ii.
Codice di Condotta Commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali, approvato con Delibera ARG/com 104/10 di data 8/7/2010 e ss.mm.ii.
Codice di Rete: Codice di rete per la distribuzione del gas naturale, approvato con Delibera n.108/06 di data 6/6/2006 e ss.mm.ii.
Contratto Dual Fuel: un Contratto concluso fra le Parti che ha ad oggetto la fornitura congiunta di energia elettrica e gas, eventualmente anche presso una pluralità di Siti.
Contratto Multisito: un Contratto concluso fra le Parti, eventualmente anche Dual Fuel, che ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presso una pluralità di Siti.
Delibera 783/2017/R/Com e ss. mm. ii. di data 23/11/2017: “Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas”.
Delibera 229/01 di data 18/10/2001 e ss.mm.ii.: “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14/11/1995 n.481”.
Delibera 40/04 di data 18/3/2004 e ss.mm.ii.: “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”.
DM 37/08: Decreto ministeriale dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 e ss.mm.ii. “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
GEKO o Fornitore: GEKO S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxx, 0 – 00198 Roma.
PDR: punto di riconsegna del gas naturale.
POD: il punto fisico in cui l’energia elettrica viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal Cliente finale.
Servizio di tutela: consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche determinate dall’ARERA.
L’esercente è tenuto ad offrire ai Clienti finali che ne abbiano diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela nei termini previsti ai sensi del Titolo II del TIVG.
Sistema indennitario: sistema regolato dal testo TISIND (Delibera 593/2017/R/Com e ss. mm. ii.), stabilito per garantire un indennizzo all’esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi due mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato.
TIBEG: “Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di Energia elettrica e Gas naturale”, Allegato A alla Delibera 402/2013/R/com di data 26/9/2013 e ss.mm.ii.
TIF: “Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia di
fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e di gas naturale”, Allegato A alla Delibera 463/2016/R/Com di data 04/08/2016 e ss.mm.ii.
TIMG: Testo Integrato Morosità Gas e ss.mm.ii., Allegato A della Delibera n. ARG/gas/99/11 del 21/7/2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas. Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”.
TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica e ss.mm.ii., Allegato A alla Delibera n. 258/15/R/com del 29/5/2015 e ss.mm.ii. (“Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale”).
TIQE: Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, Allegato A della Delibera n. 646/2015/R/EEL del 22/12/2015 (“Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023) e ss.mm.ii.
TIQV: “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale”, approvato con Delibera ARG/com 164/08 di data 18/11/2008 e ss.mm.ii.
TIT: Testo Integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, approvato con Delibera n.348/07 del 29.12.2007 e ss.mm.ii.
TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della Delibera n.156/07 del 27/06/2007 (“Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’ARERA per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai Clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n.73/07”) e ss.mm.ii.
TIVG: “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”, Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 di data 28/5/2009 e ss.mm.ii.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto di fornitura (“Contratto”) ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, da parte di GEKO presso l’abitazione (“Sito”) del Cliente e gli altri servizi accessori alle stesse. Il Contratto è composto da: Modulo di Adesione (“MdA”), le presenti Condizioni Generali di Fornitura (“CGF”), Allegato Economico (“AE”), Nota Informativa (“Nota Informativa”). Con la sottoscrizione del MdA, il Cliente dichiara di conoscere e accettare il contenuto delle presenti CGF, nonché l’applicabilità delle stesse al rapporto di fornitura di gas naturale e/o energia elettrica in caso di perfezionamento del Contratto.
2.2 Per l’esecuzione del Contratto, XXXX concluderà o farà stipulare da un terzo soggetto Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, nonché dispacciamento per la fornitura di energia elettrica e di trasporto e distribuzione del gas ed eseguirà quanto necessario, anche secondo quanto richiesto dal gestore di rete. Tali servizi cesseranno alla data di scioglimento del Contratto, per qualunque causa.
2.3 Sono impianti ed apparecchi del Cliente quelli situati a valle del Contatore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del Contatore stesso. Sono invece del Distributore gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, incluso il Contatore, finalizzati alla fornitura del gas o dell’energia elettrica.
2.4 Ai sensi dell’art. 8 del DM 37/08, in caso di nuova fornitura, e nelle altre ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 8, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuto allacciamento, è tenuto a consegnare al Fornitore e/o al Distributore copia della Dichiarazione di Conformità dell’impianto (esclusi i relativi allegati obbligatori) di cui all’allegato I del DM 37/08 o copia della Dichiarazione di Rispondenza ugualmente prevista dallo stesso DM 37/08 (art. 7, comma 6). Qualora il Cliente non ottemperi nel termine di cui sopra, decorsi 30 (trenta) giorni dall’avvenuto allacciamento o dall’esecuzione delle modifiche richieste, il Fornitore e/o il Distributore potranno sospendere la fornitura, secondo le procedure e i provvedimenti vigenti dell’ARERA. Il Cliente che non procede con la consegna delle dovute dichiarazioni di cui al presente articolo, né fornisce altra comunicazione al Fornitore sulla propria inadempienza, rimarrà responsabile di ogni conseguenza di legge per l’inosservanza degli obblighi di cui al DM 37/08, e di ogni onere che dovesse derivare al Fornitore e/o Distributore per effetto delle violazioni della normativa.
ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. CONDIZIONI PER L’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA. DURATA E RECESSO
3.1 Canale vendita rete fisica: in caso di Contratti conclusi tramite rete vendita fisica, il Contratto si perfeziona per adesione quando il Cliente sottoscrive per accettazione la proposta commerciale di GEKO secondo quanto contenuto nel MdA, nelle presenti CGF e nell’AE. Canale vendita teleselling: in caso di Contratti conclusi tramite canale teleselling, il Contratto si perfeziona per adesione verbale quando il Cliente conferma la propria volontà di accettare la proposta commerciale di XXXX nel corso di una telefonata, registrata e archiviata su supporto durevole, previa illustrazione dell’offerta commerciale e ricezione della stessa a mezzo supporto durevole da parte del Cliente. Canale vendita web: in caso di vendita tramite canale “web”, il Contratto si perfeziona per adesione quando il Cliente accetta per via telematica, nelle modalità predisposte da GEKO, la proposta commerciale pubblicata sul sito del Fornitore, che avrà l’onere di inviare anche via email comunicazione di conferma della conclusione del Contratto.
3.2 Ai sensi del Codice del Consumo, qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale al di fuori dei locali commerciali di GEKO (e.g. canale teleselling o web), il Cliente potrà esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, inviandone comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (“PEC”) all’indirizzo di cui al seguente art. 14. Il termine di esercizio del diritto di ripensamento decorre: (a) nei casi di vendita tramite canale rete fisica dalla data di sottoscrizione del MdA; (b) nei casi di vendita tramite canale teleselling dalla data di pubblicazione della registrazione della telefonata di adesione al Contratto nell’area Clienti riservata My GEKO; (c) nei casi di vendita tramite canale web dalla data di invio anche via email da parte di GEKO della comunicazione di conferma della conclusione del Contratto.
3.3 Resta inteso che qualora il Cliente non richieda espressamente che GEKO avvii le attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento, tali attività saranno avviate solo successivamente allo scadere del predetto termine. Il Cliente che richieda l’avvio delle attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l ‘esercizio del diritto di ripensamento potrà comunque esercitare, entro il termine, il proprio diritto di ripensamento, ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti da GEKO ai sensi del precedente art. 2.2 nonché, ove la somministrazione abbia avuto inizio, gli eventuali corrispettivi dovuti ai sensi del Contratto. Resta inteso che la richiesta da parte del Cliente di avviare le attività connesse all’esecuzione del Contratto prima del decorso del termine per l’esercizio del diritto di ripensamento può comportare un anticipo dell’avvio della somministrazione rispetto ai termini indicati al successivo articolo 3.6, ma non garantisce l’avvio della fornitura prima del decorso del termine previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento: (i) ove GEKO, alla data di esercizio di tale diritto, non abbia ancora avviato le attività connesse all’esecuzione del Contratto, la somministrazione sarà garantita dal precedente fornitore o, qualora non via sia un precedente fornitore, per l’ energia elettrica dal fornitore di maggior tutela e per il gas naturale dall’esercente il servizio di ultima istanza; (ii) ove, invece, GEKO, alla data di esercizio del diritto di ripensamento, abbia già avviato le attività connesse all’esecuzione del contratto, la somministrazione sarà garantita da GEKO per il solo tempo necessario al fine di cambiare fornitore o di provvedere alla chiusura del POD/PDR.
3.4 La/e attivazione/i della/e fornitura/e sono in ogni caso condizionate: a) all’esito positivo della verifica sull’assenza di precedenti morosità nei confronti del Fornitore e delle valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (c.d. credit check). Il Fornitore potrà svolgere le attività di credit check anche successivamente alla data di conclusione del Contratto; b) alle verifiche positive che il Fornitore potrà effettuare presso società specializzate esterne verso le quali il Cliente autorizza fin d’ora il trattamento dei propri dati personali; c) all’assenza di sospensione dei Siti per morosità del Cliente ai sensi del TIMG e/o del TIMOE al momento della richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione, di cui al precedente art. 2.2; d) all’assenza di una richiesta di indennizzo per morosità, nell’ambito del Sistema indennitario, da parte di un precedente fornitore del Cliente, secondo la Delibera dell’ARERA 593/2017/R/Com e ss. mm. ii.; e) all’attivazione, da parte dei Distributori, dei servizi di trasporto e distribuzione di cui al successivo art. 5. Resta inteso che il Fornitore può revocare la richiesta di attivazione del punto di fornitura: - nei casi di cui all’art. 12 del TIMG, nei casi di cui all’art. 8.2 del TIMG e nei casi di cui all’art. 6.3 del TIMOE. Non sussistendo anche solo una delle condizioni previste ai sensi del presente art. 3.4, GEKO, previa comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente e/o pubblicata nell’area My GEKO, non darà esecuzione al Contratto di vendita, che perderà efficacia fra le Parti e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno. XXXX si riserva comunque la facoltà di rinunciare ad una o più delle condizioni di cui al presente articolo 3.4 poiché le stesse sono previste nel suo esclusivo interesse, anche limitatamente ad una sola delle due o più forniture.
3.5 Nel caso in cui, a seguito di un'adesione del Cliente a un Contratto Mono (EE o GAS) o Dual Fuel l'attivazione di una delle forniture non dovesse andare a buon fine, GEKO ne darà comunicazione al Cliente con le medesime modalità previste ai sensi del precedente art. 3.4 ed il Contratto avrà efficacia solo per la fornitura attivata, secondo le relative previsioni contrattuali (fatta salva la facoltà del Cliente di recedere con le modalità e i termini di cui all’art. 3.8). Qualora non vada a buon fine la procedura di Switching, in virtù della vigente normativa il punto resterà in fornitura con il Venditore precedente.
3.6 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3.4, l’attivazione della/e fornitura/e rispetterà i termini per il recesso previsti dal contratto con il precedente fornitore nonché i termini previsti per l’attivazione dei servizi di trasporto, distribuzione e dispacciamento per l’energia elettrica, e di trasporto e distribuzione per il gas. In ogni caso l’attivazione della/e fornitura/e avverrà entro 180 (centottanta) giorni dalla conclusione del Contratto; il Fornitore informerà il Cliente, tramite comunicazione inviata all’indirizzo e-mail indicato dal Cliente e/ o pubblicata nell’area clienti riservata My GEKO, dell’eventuale impossibilità o del ritardo con il quale darà seguito al Contratto.
3.7 Il Contratto è a tempo indeterminato.
3.8 In qualunque momento il Cliente può recedere, unilateralmente e senza oneri, per cambiare il Fornitore anche per una sola fornitura, in caso di Contratto Dual Fuel; a tal fine il Cliente dovrà inviare a GEKO, attraverso il nuovo fornitore, un’apposita comunicazione, redatta in conformità con le previsioni di cui all’articolo 3 della Delibera ARERA 783/2017/R/Com e ss. mm. ii.. Se il Cliente desidera cessare la fornitura, al fine di chiudere il Contatore, dovrà inoltrare a GEKO comunicazione di recesso che sarà efficace entro il termine massimo di 1 (un) mese dalla sua ricezione, o con diverso termine minimo consentito dalla regolamentazione di volta in volta vigente, fatti salvi ritardi e/o inadempienze non attribuibili a GEKO (e.g. mancato rispetto dell’appuntamento con il tecnico della distribuzione da parte del Cliente). Tutte le comunicazioni di recesso di cui al presente articolo dovranno essere inviate con le modalità di cui al seguente art. 14. In caso di comunicazioni inviate ad indirizzi diversi, XXXX non potrà essere considerata responsabile per i danni eventualmente derivanti da mancata o ritardata esecuzione della richiesta del Cliente.
3.9 Il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente, anche limitatamente ad una delle forniture in caso di Contratto Dual Fuel, in qualunque momento e senza oneri; in tal caso dovrà inviare, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di almeno 6 (sei) mesi o con diverso termine minimo consentito dalla regolamentazione di volta in volta vigente, decorrente dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione.
ART. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS. ALTRI CORRISPETTIVI. DATI RELATIVI ALLA RESIDENZA ED ALLA POTENZA. DICHIARAZIONI DEL CLIENTE
4.1 Per ogni fornitura le condizioni economiche ed il relativo periodo di applicabilità (decorrente dalla data di attivazione della fornitura) sono indicati nell’AE.
4.2 Il Fornitore può modificare le condizioni economiche, allo scadere del loro periodo di applicabilità (indicato nell’AE cui il Cliente ha aderito). In tale caso il Fornitore deve darne comunicazione al Cliente – anche eventualmente con nota in fattura – entro il termine di scadenza delle condizioni economiche. L’effetto della variazione si avrà decorso un termine di almeno 90 (novanta) giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Cliente e comunque non prima dello scadere del termine di validità delle precedenti condizioni economiche. In tale caso il Cliente potrà esercitare il diritto di recesso secondo le modalità previste al precedente art. 3.8. In assenza di recesso le nuove condizioni economiche si considereranno accettate dal Cliente. Il diritto di recesso potrà essere esercitato dal Cliente direttamente o tramite un nuovo fornitore, con le modalità ed i termini di efficacia previsti al precedente art. 3.7. Se, per evitare l’applicazione delle nuove condizioni economiche, il Cliente recede scegliendo un nuovo fornitore, in caso di ritardo nell’acquisizione del Sito da parte di quest’ultimo e fino al completamento delle stesse operazioni di acquisizione del Sito stesso, al Cliente saranno comunque applicate le nuove condizioni economiche.
4.3 Per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, oltre ai corrispettivi indicati nell’AE, al Cliente verranno fatturati anche: a) eventuali corrispettivi applicati, in base alla normativa per morosità del Cliente, per precedenti forniture di energia elettrica e gas (e.g. corrispettivo CMOR); b) eventuali ulteriori corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei casi previsti dall’art. 12 del TIMG e c) i corrispettivi dovuti per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui agli artt. 3.2 e 3.3 del Codice di Rete.
4.4 Se, dopo la richiesta di attivazione, i dati a disposizione del Distributore, relativi all’uso, alla potenza e alla tensione di uno o più Siti, sono diversi da quelli indicati dal Cliente nel Contratto concluso ai sensi dell’art. 3.1, il Fornitore darà prevalenza al dato risultante al Distributore. Il Cliente si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in Contratto sull’uso della fornitura, conoscendo le implicazioni fiscali dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso diverso da quello dichiarato, il Fornitore potrà addebitare al Cliente i maggiori costi, le imposte e le sanzioni che ne derivano. Per la sola residenza, il Cliente potrà rettificare il dato risultante al Distributore, inviando al Fornitore una dichiarazione sostitutiva conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti. In questo caso, l’applicazione della tipologia contrattuale dichiarata dal Cliente non avrà effetto retroattivo e verrà recepita sotto il profilo tariffario successivamente alla data di ricezione della richiesta.
4.5 La residenza del Cliente presso il Sito di fornitura è rilevante ai fini del presente Contratto sia sotto il profilo tariffario che fiscale; per tale motivo il Cliente è tenuto ad informare subito GEKO nel caso manchi o perda tale requisito. Se tale comunicazione non dovesse avvenire, XXXX potrà addebitare al Cliente i corrispettivi ulteriori (se contrattualmente previsti), e anche gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria) eventualmente sostenuti dalla stessa.
4.6 Relativamente alla fornitura di energia elettrica, il Cliente ha l’obbligo di inoltrare tempestivamente al Fornitore, con le modalità di cui al seguente art. 14, la dichiarazione rilasciata dalla competente A.S.S./Azienda Ospedaliera attestante la non disalimentabilità del POD, nonché la necessaria modulistica predisposta da GEKO. In mancanza di tale documentazione il Cliente sarà considerato come Cliente disalimentabile.
4.7 Il Cliente altresì dichiara che: (a) ha il legittimo possesso/detenzione del Sito di fornitura; (b) non ha e non avrà obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale e, alla data di inizio della fornitura oggetto del Contratto, sarà libero da qualsiasi obbligazione contrattuale e precontrattuale relativa alla fornitura degli stessi; a tal riguardo il Cliente terrà indenne GEKO da ogni eventuale pretesa o onere che possa derivare in conseguenza di contestazioni circa l’esistenza di obbligazioni contrattuali e precontrattuali del Cliente; (c) non sono state effettuate nei suoi confronti iscrizioni pregiudizievoli nel registro dei protesti o iscritte eventuali ipoteche non volontarie durante i 5 (cinque) anni precedenti alla stipulazione del Contratto e non ne subirà per tutta la durata del Contratto; (d) i propri impianti sono e saranno conformi alle norme di sicurezza e manutenzione degli impianti di energia elettrica e gas naturale e gli impianti e le apparecchiature del distributore sono integri e non saranno manomessi; (e) ciascun punto di fornitura è adeguatamente collegato alla rete di distribuzione locale, in grado di soddisfare i fabbisogni del Cliente indicati nel Contratto, in conformità alla normativa vigente e alle migliori regole di sicurezza.
4.8 Il Cliente in qualsiasi momento può richiedere la modifica delle condizioni economiche originariamente pattuite. XXXX, approvata la richiesta, provvederà ad inviare una comunicazione scritta al Cliente, che dovrà essere dallo stesso firmata e reinoltrata al Fornitore secondo le modalità e le tempistiche concordate tra le Parti. La modifica delle condizioni economiche avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della richiesta scritta nel caso in cui pervenga entro il 15 del mese. In tutti gli altri casi, la modifica avrà effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricezione della comunicazione scritta da parte del Cliente.
ART. 5 - GESTIONE RICHIESTE PER ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE
Le richieste di esecuzione di prestazioni di servizi che riguardano la connessione dei Siti alla rete elettrica e gas naturale (es. voltura, subentro, sospensione), ai sensi del TIQE e ss.mm.ii. e della Delibera ARERA n. 574/2013/ R/gas contenente “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” e ss.mm.ii., dovranno essere inviate al Distributore competente tramite il Fornitore, che opererà, anche a mezzo di terzi, come mandatario del Cliente. Secondo questo mandato, il Cliente dovrà fornire i mezzi necessari e saldare le eventuali obbligazioni che GEKO contrarrà in proprio nome (art. 1719 c.c.); in particolare, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore, il Cliente riconoscerà a GEKO, per ogni richiesta inviata per il suo tramite al Distributore competente, un importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa in vigore.
ART. 6 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA E CALCOLO DEI CONSUMI
6.1 Ferma restando la competenza del Distributore in materia di rilevazione delle misure, il Cliente potrà omunicare l’autolettura del Contatore, ai sensi dalla Delibera ARERA n. 463/2016/R/Com e ss.mm.ii., con le modalità e i tempi descritti in fattura, o in altre comunicazioni del Fornitore. Con le stesse modalità di comunicazione utilizzate dal Cliente GEKO segnalerà l’eventuale esito negativo del tentativo di lettura; in tal caso, la fatturazione avverrà sulla base dell’ordine di utilizzo dei dati di misura, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 463/2016/ R/Com e ss.mm.ii. Nel caso di utilizzo di dati di misura stimati dal Fornitore, la stima sarà effettuata sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente così come forniti dall’impresa di distribuzione e, in mancanza di questi ultimi, in base al consumo dichiarato dal Cliente (con eventuale conguaglio, effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione). Per la stima dei consumi del gas naturale sarà inoltre considerata la stagionalità definita dalla profilazione annua pubblicata dall’ARERA.
ART. 7 - MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI
7.1 I volumi di gas naturale, considerati per la fatturazione, sono indicati in Standard metro cubo (Smc) ed adeguati al coefficiente di conversione secondo quanto indicato nell’AE.
7.2 La fatturazione dei corrispettivi per l’energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei Siti, resi disponibili dal Distributore, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente.
7.3 Qualora i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi ai sensi del precedente art. 4.3 non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare usando i valori validi nel periodo immediatamente precedente a quello di competenza dei consumi. In presenza di errori di calcolo in fattura, l’accredito o l’addebito della somma viene effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione successivo.
7.4 Dopo la cessazione della fornitura, per qualsiasi causa occorsa, al Cliente saranno addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione, anche in base alla lettura finale resa disponibile dal Distributore competente ai sensi della Delibera ARERA n. 100/16/R/com e ss.mm.ii.
ART. 8 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS - APPARECCHIATURE, VERIFICHE E VARIAZIONI
8.1 Senza uno specifico accordo con GEKO, non sono consentiti prelievi di gas naturale superiori la potenza massima installata. In tal caso, le Parti stabiliranno la necessaria modifica al Contratto per adeguare la potenza e la pressione alle diverse necessità del Cliente, nei limiti della capacità di portata degli impianti del gestore della rete. Qualora il Cliente, in violazione di quanto previsto al presente articolo, effettui un prelievo in eccedenza, il Fornitore potrà risolvere di diritto il Contratto. In ogni caso, il Cliente sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati a GEKO o a terzi, a seguito di un prelievo in eccedenza, dell’uso improprio del gas naturale, oppure per l’inosservanza delle norme di prudenza e sicurezza, compresi i danni relativi alla qualità del servizio fornito da GEKO al Cliente stesso o a terzi. Il Cliente non potrà utilizzare il gas naturale in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà trasferirlo o cederlo a terzi.
8.2 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione del gas naturale. Il Fornitore può effettuare o far effettuare verifiche, anche su indicazione del Distributore competente e, se risultano irregolarità, può sospendere o far sospendere la fornitura per il tempo necessario al Cliente per adeguare gli impianti. Eventuali perdite degli impianti a valle del Contatore, qualunque ne sia la causa, non saranno detratte dal consumo del Cliente; GEKO potrà essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da guasti o da malfunzionamento degli impianti interni, solo per disfunzioni alla stessa imputabili. Prima di effettuare delle variazioni agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno, il Cliente deve comunicare a GEKO le proprie intenzioni. In tal caso, GEKO comunicherà al Cliente se tale variazione tecnica comporterà anche una modifica del Contratto relativo alla fornitura del gas naturale. In questo secondo caso, se necessario, le Parti stipuleranno un nuovo contratto o modificheranno il presente Contratto.
8.3 Il Contatore potrà essere modificato, rimosso o spostato solo per disposizioni di XXXX e/o del Distributore competente (nel caso di recepimento di nuove norme di sicurezza oppure quando, per modifiche ambientali o strutturali, il Contatore si trovi in luoghi ritenuti pericolosi o inadatti) e solo tramite loro incaricati. In tali casi sarà redatto un verbale con le indicazioni della causa di sostituzione/rimozione e le eventuali irregolarità emerse.
8.4 Il Distributore può effettuare verifiche agli impianti ed agli apparecchi della rete di distribuzione, anche se si trovano all’interno dei luoghi di pertinenza del Cliente – tranne nei luoghi di proprietà condominiale o destinati ad uso comune; in tal caso il Distributore dovrà dare un preavviso al Cliente, tranne in casi di comprovata urgenza e sicurezza o per possibili prelievi fraudolenti. In base a quanto indicato dal Distributore, XXXX potrà procedere alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente dal Contatore e al calcolo del relativo conguaglio. Nel caso in cui il Cliente chieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l’importo pari al costo dell’intervento del Distributore competente.
8.5 Il Cliente può richiedere in contraddittorio, con richiesta scritta, la verifica del corretto funzionamento del Contatore. Se le verifiche di cui al presente art. 8.5 confermano il malfunzionamento dichiarato dal Cliente, le spese di prova e degli interventi necessari non saranno a suo carico. Nel caso in cui la verifica confermi l’esattezza della misura, XXXX addebiterà al Cliente le relative spese sostenute ai fini della verifica richiesta.
ART. 9 - FATTURAZIONI E PAGAMENTI
9.1 Le fatture saranno emesse con una periodicità minima di un mese ovvero secondo diversa frequenza per i Clienti del settore elettrico e per i Clienti del settore gas naturale, così come previsto dalla Delibera n. 463/2016/R/Com e ss.mm.ii.
9.2 Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un Contratto Dual Fuel, GEKO avrà facoltà, ma non obbligo, di fatturare congiuntamente in unico documento contabile il corrispettivo dell’energia elettrica e di gas naturale forniti, nonché, in tale ipotesi, di richiedere il pagamento mediante unico versamento ovvero distinti versamenti. Nel caso in cui le Parti abbiano concluso un Contratto Multisito, GEKO avrà facoltà, ma non obbligo, di fatturare congiuntamente in unico documento contabile il corrispettivo maturato ai sensi del Contratto Multisito dell’energia elettrica, di gas naturale e dei servizi di rete forniti, nonché, in tale ipotesi, di richiedere il pagamento mediante unico versamento ovvero distinti versamenti.
9.3 Qualora il Cliente scelga la modalità di ricezione digitale, la fattura viene resa disponibile nell’area Clienti riservata My GEKO, con comunicazione al Cliente a mezzo posta elettronica dell’avvenuta emissione. In ogni altro caso, la fattura è inviata tramite posta ordinaria; in tal caso il Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione. La fattura espone tutte le voci indicate dalla Delibera ARERA 501/2014/R/com e ss.mm.ii. Il dettaglio delle voci, nel rispetto della medesima Delibera, è disponibile su richiesta del Cliente presso il Punto GEKO o contattando il Servizio Clienti, ovvero nell’area Clienti riservata My GEKO, all’indirizzo web xxxxxx.xxxxxxx.xx accessibile anche da applicazioni software per smartphone e tablet, dove è altresì resa disponibile la Guida alla lettura delle voci di spesa, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
9.4 Il pagamento della fattura deve avvenire entro la data di scadenza indicata nella stessa. Il Cliente può effettuare il versamento presso: gli uffici postali, Addebito diretto SEPA/SEDA sul proprio conto corrente bancario o postale, oppure laddove disponibile direttamente tramite un collegamento sul sito web di GEKO, attraverso carta di credito purché emessa in Italia da uno dei circuiti che saranno indicati nella sezione pagamenti, o presso le ricevitorie del Lotto, le tabaccherie ed i bar collegati alla rete Lottomatica Servizi e SISAL. Qualora i termini di pagamento dovessero coincidere con i giorni festivi o di domenica, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo utile.
9.5 GEKO si riserva la facoltà di concordare ai Clienti il pagamento rateizzato di una fattura secondo le modalità che saranno pattuite tra le Parti. Relativamente alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, ai Clienti titolari di bonus sociale è proposta una rateizzazione degli importi secondo le disposizioni di cui alla Delibera ARERA n. 584/2015/R/com contenente “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i Clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas”. Resta inteso che il pagamento della prima rata equivale ad accettazione da parte del Cliente del piano di rateizzazione concesso. Il mancato, parziale o ritardato pagamento di una singola rata comporterà l’annullamento del piano rateale e l’avvio del normale iter di morosità.
XXXX provvederà altresì a concedere la rateizzazione dei pagamenti nei casi previsti e disciplinati dalla Delibera n. 463/2016/R/Com e ss.mm.ii.
9.6 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione e il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest’ultimo di interessi moratori (calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 (tre virgola cinque) punti percentuali), dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all’integrale soddisfo e fatto salvo il maggior danno, oltre ad eventuali ulteriori spese sostenute, comprese quelle per l’invio dei solleciti di pagamento. Il Fornitore si riserva inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. (“Imputazione del pagamento agli interessi”), il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall’eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato in precedenza nel presente art. 9.6, nel caso di Contratto Dual Fuel e/o Contratto Multisito, qualora la fattura sia pagata solo parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per servizi aggiuntivi e/o prodotti di risparmio energetico e in secondo luogo, per la eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori. Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa (c.d. corrispettivi CMOR), tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.
9.7 Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerente alla fornitura, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa o dal Contratto a carico del Fornitore.
9.8 Nel caso in cui XXXX fosse tenuta a riconoscere al Cliente finale l’indennizzo automatico previsto dalla regolazione vigente dell’ARERA, e il Cliente finale risultasse debitore nei confronti di XXXX S.p.A., la Società provvederà ad effettuare compensazione ai sensi degli artt. 1241 e ss. del Codice Civile.
ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE E GARANZIE DI PAGAMENTO
10.1 Qualora il pagamento non avvenga attraverso Addebito diretto SEPA/SEDA, GEKO si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di addebitare in fattura, ai sensi dell’art. 1461 c.c., un importo a titolo di deposito cauzionale, a garanzia di ciascuna fornitura. Tale somma è calcolata in misura pari a quanto previsto rispettivamente: a) per la fornitura di gas naturale ai sensi della Delibera ARERA n. 229/01 “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della Legge 14 novembre 1995, n. 481” e ss.mm.ii. e del TIVG e ss.mm.ii.; b) per la fornitura di energia elettrica ai sensi della Delibera ARERA n. 200/99 “Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a Clienti del mercato vincolato ai sensi dell’art. 2, comma 12 lett. h della Legge 14 novembre 1995 n. 481” e ss.mm.ii. e del TIV e ss.mm.ii.. Il Fornitore avrà anche facoltà di proporre al Cliente diverse forme di garanzia alternative al deposito cauzionale.
10.2 L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall’ARERA o da diversa Autorità competente e tali disposizioni saranno vincolanti per il Cliente anche dopo la conclusione del Contratto. Per le forniture il cui deposito è fissato in base alla fascia di consumo, l’importo potrà essere rivisto anche qualora i consumi annui successivi all’inserimento in tale fascia varino, anche per 1 (un) solo anno. Per le forniture di energia elettrica il cui deposito è fissato in base alla potenza contrattualmente impegnata, l’importo potrà essere rivisto qualora il Cliente chieda la modifica della potenza. In caso di tali variazioni, il Fornitore, dopo aver dato comunicazione al Cliente, potrà addebitare/accreditare allo stesso l’importo necessario ad adeguare il deposito.
10.3 Il Fornitore potrà addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale qualora l’Addebito diretto SEPA/SEDA non venga attivato, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione dell’Addebito diretto SEPA/SEDA.
10.4 A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto, il Fornitore potrà sempre richiedere al Cliente integrazioni del deposito cauzionale già versato, sulla base del credit check effettuato in corso di esecuzione del Contratto. Tale importo dovrà essere versato dal Cliente entro il termine indicato nella relativa fattura. Se nel corso di vigenza del Contratto l’importo del deposito viene trattenuto in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente dovrà ricostituirlo entro il termine indicato nella relativa fattura. L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura del Contratto, sempre che non sia trattenuto, in tutto o in parte, a saldo di eventuali fatture insolute. In ogni caso, la restituzione avverrà solo dopo la verifica dei pagamenti o della rivalutazione creditizia relativa ad altri contratti di fornitura in essere tra il Fornitore ed il Cliente.
ART. 11 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE. RESPONSABILITÀ E MANLEVA DEL CLIENTE
11.1 La fornitura è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai Distributori competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (es. manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.
11.2 Tali interruzioni, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno per GEKO l’obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
11.3 Il Fornitore non risponde dei danni, allo stesso non imputabili, dovuti a problemi tecnici relativi alla consegna dell’energia elettrica o del gas quali, ad esempio, variazioni della tensione/frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, micro-interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.11.4 Il Cliente è responsabile della conservazione e dell’integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, compreso il Contatore. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione, pagamento di oneri o danni, derivanti da fatti o comportamenti dello stesso Cliente, tenuti durante l’espletamento dei servizi contrattuali.
ART. 12 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
12.1 Fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice sua dichiarazione, nei seguenti casi: a) il Cliente risulti cattivo pagatore in ragione di ripetuti ritardi nel pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art 9.6); b) non sussistano o vengano meno i requisiti previsti nelle AE (anche solamente per le singole forniture interessate); c) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e opposizione del medesimo a procedure esecutive; d) in caso di violazione del Cliente degli obblighi a suo carico previsti ai sensi dell’art. 8; e) trascorsi 20 (venti) giorni dalla sospensione della fornitura di cui al precedente art. 2.4 senza che il Cliente abbia inviato la documentazione richiesta; f) sospensione e/o interruzione per morosità di una fornitura di energia elettrica e/o gas naturale presso un Sito diverso da quello fornito ai sensi del Contratto e conseguente risoluzione del contratto concluso fra il Cliente e il Fornitore avente ad oggetto le suddetta diversa fornitura; g) mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle eventuali ulteriori forme di garanzia di cui al precedente art. 10.
12.2 Il Fornitore avrà altresì il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere da inviare nelle modalità previste dalla legge e/o dalla regolamentazione vigente, in caso di mancato o parziale pagamento delle fatture (ferma restando l’applicazione degli interessi di cui all’art. 9.6, nonché la disciplina di messa in mora di cui al successivo art. 12.3).
12.3 Il Fornitore può procedere, in via preventiva, alla sospensione di una o di entrambe le forniture del Cliente, in tutti casi di morosità di quest’ultimo, compreso il caso di mancato pagamento del deposito cauzionale. Con riferimento ai Contratti Dual Fuel e/o ai Contratti Multisito, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente al pagamento di anche una sola fornitura, GEKO avrà il diritto di richiedere al Distributore la sospensione di uno solo, di entrambi ovvero di ognuno dei servizi forniti. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del TIMOE e del TIMG, il Fornitore dovrà inviare al Cliente un’apposita comunicazione di costituzione in mora, a mezzo raccomandata ovvero PEC, a decorrere dal giorno solare successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura. Tale nota dovrà indicare che, dopo 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica al Cliente della comunicazione stessa per i clienti finali connessi in bassa tensione, oppure dopo 40 (quaranta) giorni solari per tutti gli altri clienti finali, in mancanza della ricevuta di pagamento delle somme dovute, il Fornitore attenderà ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi per poi richiedere la sospensione della fornitura. Per la fornitura di energia elettrica, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, e solo per i clienti connessi in bassa tensione entro 5 (cinque) giorni utili dal ricevimento della richiesta, prima della sospensione della fornitura richiesta dal Fornitore, il Distributore competente provvede alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici percento) di quella disponibile. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza, se il Cliente non invia l’attestazione di pagamento, il Distributore procede alla totale sospensione della fornitura.
12.4 Il Cliente dovrà inviare ricevuta di pagamento che attesti l’avvenuto trasferimento dei fondi ai recapiti (fax o PEC) indicati nella comunicazione inviata dal Fornitore. XXXX accetterà le attestazioni di pagamento aventi almeno uno dei seguenti codici: - per i pagamenti eseguiti a mezzo bollettino postale: VCYL o TER o PCW - per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario: CRO o TER
12.5 Nei casi in cui il Distributore comunichi al Fornitore l’impossibilità di procedere all’intervento di sospensione della fornitura gas per morosità del Cliente, previo specifico preavviso di almeno 10 giorni lavorativi tramite invio di raccomandata semplice, senza obbligo di accertamento dell’avvenuta ricezione, o tramite PEC, GEKO potrà procedere con l’interruzione della fornitura mediante il taglio della presa/colonna. In tal caso, l’interruzione della fornitura comporterà la risoluzione del contratto di fornitura, la cessazione amministrativa del PDR e l’addebito da parte del Distributore dei costi preventivati. In caso di cessazione amministrativa per morosità, avvenuta per impossibilità di interruzione dell’alimentazione del PDR, il Fornitore ne darà comunicazione scritta al Cliente e dovrà trasmettere al Distributore la documentazione prevista ai sensi dell’art. 13 del TIMG. Per fruire nuovamente della fornitura, il Cliente dovrà concludere con un diverso fornitore un nuovo contratto di fornitura e richiedere un preventivo lavori per il ripristino dell’erogazione precedentemente interrotta.
12.6 La sospensione/interruzione della fornitura per morosità del Cliente non potrà in ogni caso dare diritto alla pretesa di risarcimento del danno da parte del Cliente a causa dell’intervenuta sospensione/interruzione.
12.7 Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, GEKO si riserva la possibilità di procedere, in ogni momento e senza che siano necessarie preventive comunicazioni al Cliente, all’affidamento della pratica di recupero di qualsiasi somma dovuta dal Cliente a Studi Legali e/o a società specializzate. In tal caso, tutte le spese sostenute sono poste a carico del Cliente.
12.8 In caso di prelievo fraudolento, la sospensione/interruzione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di comunicazione al Cliente, fatto salvo il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e a richiedere il risarcimento del danno.
12.9 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, in tutti i casi di sospensione della fornitura e di risoluzione del Contratto (anche se relativi solo ad una delle forniture) è fatto salvo il diritto del Fornitore di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento, alle spese relative alle operazioni di sospensione, anche non andate a buon fine per qualsivoglia ragione, disattivazione e di eventuale riattivazione oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 11 del TIV per le forniture di energia elettrica e dai Distributori competenti, per le forniture di gas naturale.
12.10 Il Contratto è risolto, anche limitatamente alle singole forniture interessate, qualora venga meno il servizio di distribuzione.
12.11 In tutti i casi descritti nel presente articolo, le comunicazioni scritte fra le Parti si considerano valide solo se inviate tramite lettera raccomandata ovvero PEC.
ART. 13 - INTEGRAZIONI, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO
13.1 Saranno recepite nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle presenti clausole o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste contrattualmente. Qualora non sia possibile il recepimento automatico, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche o le integrazioni alle previsioni contrattuali con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla decorrenza delle stesse, ferma restando la facoltà del Cliente di recedere dal Contratto.
13.2 Ai sensi dell’art. 13 del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore si riserva di modificare unilateralmente le condizioni economiche esposte nell’AE, ovvero ulteriore clausola del presente Contratto, qualora tale modifica si renda necessaria per il ricorrere di un giustificato motivo. Nel caso in cui il Fornitore eserciti tale facoltà provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Cliente, indicando il giustificato motivo della modifica, con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni. Resta salva la facoltà del Cliente di recedere senza oneri nei termini e con le modalità che saranno indicati nella comunicazione. Qualora previsto dal Fornitore, nell’ottica di rendere sempre più agevole l’utilizzo dei propri servizi, il Cliente potrà richiedere la modifica dei dati contrattuali, nei limiti di quanto permesso dal contratto, a mezzo firma digitale eseguita con l’utilizzo del sistema One-Time-Password (OTP) ovvero l’emissione di un codice di sicurezza certificato (PIN) generato da GEKO e trasmesso al dispositivo mobile del Cliente (smartphone o tablet) indicato da quest’ultimo per iscritto. Sarà onere del Cliente osservare la massima diligenza nell’utilizzo, conservazione e protezione del codice di firma OTP e/o del PIN ricevuti sullo strumento di autenticazione prescelto. Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto acconsente all’utilizzo della firma digitale nella modalità sopra descritta. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.), garantisce l’identificabilità del sottoscrittore, l’integrità e l’immodificabilità del documento e soddisfa i requisiti della forma scritta richiesti dalla legge. Il documento informatico, una volta sottoscritto a mezzo della firma digitale verrà messo a disposizione del Cliente presso la propria area Clienti riservata My GEKO.
13.3 Il Cliente consente fin d’ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società controllata e/o collegata a GEKO ai sensi dell’art. 2359 c.c.. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
ART. 14 - COMUNICAZIONI
14.1 Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto, contenere il Codice Contratto riportato nel MdA ovvero nelle fatture ed essere inviate a GEKO tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx (solo da indirizzi PEC), oppure tramite fax al numero 00 00 00 00 00, o tramite posta a GEKO S.p.A., c/o Milano Centro C.P. 204, via Cordusio, 4 – 00000 Xxxxxx. Per ulteriori comunicazioni si rimanda ai recapiti indicati nella Nota Informativa.
14.2 Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.
14.3 Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.
ART. 15 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente se ubicati nel territorio italiano.
ART. 16 – RECLAMI E PROCEDURE EXTRAGIUDIZIALI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali reclami e richieste di informazioni possono essere inoltrati a GEKO tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx o all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx (solo da indirizzi PEC), oppure tramite fax al numero 00 00 00 00 00, o tramite posta a GEKO S.p.A., c/o Milano Centro C.P. 204, via Cordusio, 4 – 20123 Milano. In caso di mancata risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra il Fornitore e il Cliente, quest’ultimo potrà ricorrere gratuitamente alla procedura di Conciliazione messa a disposizione dall’ARERA per la risoluzione extragiudiziale. Tale procedura potrà essere attivata dal Cliente solo a seguito della mancata risposta da parte del Fornitore ad un reclamo scritto o nel caso in cui non venga ritenuta soddisfacente la risposta ricevuta. L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO (Delibera 209/ 2016/E/com e ss. mm. ii.) è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Maggiori informazioni sulle modalità per accedere al servizio di Conciliazione sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx nella sezione dedicata.