Contratto di Assicurazione per la protezione dei beni e del patrimonio degli Studi Professionali
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Contratto di Assicurazione per la protezione dei beni e del patrimonio degli Studi Professionali
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota Informativa, Glossario, e Condizioni di assicurazione, deve essere consegnato all’assicurato prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Edizione Giugno 2018.
Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per la protezione dei beni e del patrimonio degli Studi Professionali
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
AmTrust International Underwriters DAC, con sede in 00 Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, è regolamentata e autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dalla Central Bank of Ireland. Numero di registrazione: 169384 Questi dettagli possono essere controllati visitando il sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx o contattando la Central Bank of Ireland, Tel: x000 0 0000000.
La Rappresentanza Italiana
AmTrust International Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Tel. 0000000000 Fax 0000000000
Email: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
è iscritta dal 23.02.2016 al n° I.00132 dell’Albo delle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ed ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento”, con codice IVASS Impresa n° D933R.
AmTrust International Underwriters DAC e AmTrust International Underwriters DAC - Rappresentanza Generale per l’Italia appartengono al gruppo AmTrust, che ha come capogruppo la società di diritto statunitense AmTrust Financial Services Inc.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 210 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 48 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 162 milioni di euro. L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni è pari a 154%, tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato per una durata annuale con tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in assenza di disdetta da inviarsi con lettera raccomandata (o PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale il contratto si rinnova per un altro anno.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 9 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture Assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto relativamente agli Uffici/Studi Professionali, con le modalità, limiti ed esclusioni specificate in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione, sono le seguenti:
Soluzione “BASE” (obbligatoria) che prevede le garanzie:
• Incendio
• Eventi Atmosferici
• Atti Vandalici e dolosi
• Danno da acqua
• Fenomeno elettrico
• Spese di Demolizione e sgombero
• Spese di locazione
• Ricorso Terzi
• Responsabilità Civile Terzi
Qualora l’Assicurato non sia il proprietario dei beni, ma ne sia il conduttore, può acquistare la garanzia Rischio Locativo in alternativa alla garanzia Incendio, ferme le altre garanzie sopra indicate.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Articoli da B.1 a B.10 delle Condizioni di Assicurazione.
In aggiunta alla soluzione “BASE” è possibile acquistare una (o entrambe) delle seguenti Soluzioni aggiuntive:
Soluzione “Extended Coverage (A)” con:
• Furto, Rapina ed Estorsione
• Cristalli
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia agli Articoli C.1 e C.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Soluzione “Extended Coverage (B)” con:
• Elettronica
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Articolo D.1 delle Condizioni di Assicurazione.
I Beni Assicurati, in base alle garanzie acquistate, sono quelli indicati all’Articolo A.4 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Gli Uffici/Studi Professionali che possono essere assicurati sono esclusivamente quelli indicati nella tabella di cui all’Art.
A.1 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Articoli 1, 3, A.3, A.5, B.11, B.12, C.3, D.2 e S.11 delle Condizioni di Assicurazione.
È prevista la sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento del Premio o della rata di Premio successive alla stipulazione del contratto. In tale seconda ipotesi l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza, così come previsto dall’Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono previste franchigie, scoperti, massimali (o somme assicurate) così come riportati in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione all’Articolo A.4 al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Esempio di funzionamento della franchigia Massimale (o Somma assicurata): 10.000 euro Danno accertato: 1.500 euro
Franchigia: 500 euro
Indennizzo: 1.500 euro - 500 euro = 1.000 euro
Esempio di funzionamento dello scoperto Xxxxxxxxx (o Somma assicurata): 50.000 euro Danno accertato: 10.000 euro
Scoperto: 10% con il minimo di 250 euro
Indennizzo: 10.000 euro – 1.000 euro (il 10% del danno accertato) = 9.000 euro
Esempio di funzionamento del massimale Massimale (o Somma assicurata): 120.000 euro Danno subito dal fabbricato assicurato: 150.000 euro Indennizzo: 120.000 euro
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle Circostanze del Rischio - Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità oltre quelle previste a termini di legge (ad es. artt. 1895 e 1904 del Codice Civile).
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
L’assicurato o il Contraente devono dare immediata comunicazione scritta all’Impresa di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento o la diminuzione del rischio. Nel caso di aggravamento del rischio, la mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione dell’Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda agli Articoli 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio di aggravamento del rischio: se al momento della stipula del contratto l’Assicurato ha dichiarato che i locali indicati in polizza erano da lui utilizzati come studio professionale di avvocati, e durante il corso della polizza è stata modificata l’attività inserendo in quei locali un laboratorio di analisi chimiche, l’Assicurato avrebbe dovuto comunicarlo immediatamente all’Impresa in quanto trattasi di aggravamento del rischio (e nello specifico tale aggravamento avrebbe comportato la cessazione della polizza in quanto tale attività non rientra tra quelle assicurabili di cui all’Articolo A.1 delle Condizioni di Assicurazione).
6. Premi
Il pagamento del premio può avvenire con periodicità (frazionamento) annuale o semestrale, con i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
• sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Si rimanda all’Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso sia concesso il frazionamento semestrale verrà applicato un onere aggiuntivo pari al 3%.
AVVERTENZA: Non sono previsti sconti di premio.
7. Rivalse
AVVERTENZA: l’Impresa applicherà le rivalse previste dalla legge, laddove applicabili.
È inoltre prevista la rinuncia al diritto di surroga (di cui all’art. 1916 cod. civ.) nei limiti e verso le persone indicate all’Articolo A.7 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società hanno la facoltà di recedere dalla presente Assicurazione comunicando tale intenzione all’altra parte secondo le modalità previste dall’Articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile:
• il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze;
• i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda;
• nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
Salvo quanto espressamente indicato dall’Articolo S.1 e seguenti, l’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 3 giorni da quando il sinistro si è verificato o ne è venuto a conoscenza (ex art. 1913 Codice Civile), pena la perdita del diritto all’Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell’Articolo 1915 del Codice Civile.
10. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Il premio relativo alle garanzie è soggetto all’imposta nella misura del:
Garanzia/Soluzione | Aliquota |
Soluzione “Base” | 22,25% |
Furto, Rapina ed Estorsione | 22,25% |
Cristalli | 21,25% |
Soluzione “Extended Coverage B” | 22,25% |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: L'Assicurato deve far denuncia scritta all’Impresa di ciascun Sinistro entro i termini e con le modalità previste dagli Articoli 13 e S.1 delle Condizioni di Assicurazione ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Le spese di salvataggio sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall’articolo 1914 cod. civ. Le spese di ammortamento titoli sono a carico della Società. Le spese per le denunce, perizie di parte dell’Assicurato, sono a carico di quest’ultimo. Per le garanzie di cui agli Articoli B.8, B.9 e B.10, le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, sono a carico della Società nel limite del 25% del massimale stabilito in Polizza, come previsto dall’Articolo S.6 delle Condizioni di Assicurazione al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Si rinvia agli articoli da S.1 a S.11 delle Condizioni di Assicurazione per gli altri aspetti delle procedure liquidative.
13. Reclami
E’ da considerarsi reclamo, una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta, pertanto, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati esclusivamente per iscritto a AmTrust International Underwriters DAC- Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 fax: 0000000000 Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx .
Il reclamo dovrà contenere il numero del contratto assicurativo a cui si riferisce, corredato della documentazione relativa al reclamo stesso.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo, o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ovvero a suo giudizio, il reclamante potrà presentare il proprio reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, tel. 00 00 0000, E-mail xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa di Assicurazione ed il relativo riscontro.
In seconda istanza, rivolgendosi direttamente al sistema competente in Irlanda: Financial Services Ombudsman’s Bureau of Ireland, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, X00 XX00 – tel. x000 0 0000000 fax x000 0 0000000 email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.
Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxx/xxxxxx-xxxxx/xxxxx-xxxxx_xx.xxx
Resta salva comunque per il reclamante la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Nella procedura di accertamento del danno prevista dall’Articolo S.4 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nel caso di disaccordo tra i periti delle parti e di mancata individuazione del nominativo del terzo perito, la scelta di tale perito deve essere demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
AVVERTENZA: La procedura di accertamento del danno prevista dall’Articolo S.4 delle Condizioni di Assicurazione è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, alla quale è possibile in ogni caso rivolgersi.
AmTrust International Underwriters DAC è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AmTrust International Underwriters DAC Rappresentanza Generale per l’Italia Xxxxxxxxx Xxxxxx
AmTrust International Underwriters DAC is regulated by the Central Bank of Ireland
GLOSSARIO
Le Parti convengono di attribuire il significato indicato per ciascuno dei seguenti termini:
Assicurato | la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Attività dell’Assicurato | L’attività Professionale riportata in Polizza, svolta dall’Assicurato nell’ubicazione ivi indicata, comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie. Sono escluse attività industriali, artigianali o commerciali. |
Beni Assicurati | Fabbricato, Contenuto, Bene Elettronico o Cristalli, assicurati con la presente Assicurazione, anche se di proprietà di terzi. |
Bene Elettronico | Dispositivo, non al servizio del fabbricato, alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano come Beni Elettronici i sistemi di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d’allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori, apparecchi elettromedicali. Per “conduttori esterni” si intendono i cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche. I Beni Elettronici possono essere anche di proprietà di terzi. |
Codice delle Assicurazioni | Il Decreto Legislativo n. 209 del 07 settembre 2005 recante “Riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private - Codice delle Assicurazioni private” e successivi atti attuativi e modificativi. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate tra le parti tramite: lettera raccomandata, telex, telegrammi, facsimile, PEC, posta elettronica o altro mezzo la cui ricezione sia documentabile. |
Contenuto | Quanto utilizzato per l’Attività dell’Assicurato, purché per uso Ufficio o Studio Professionale, come esclusivamente indicato di seguito specificato: - arredamento, cancelleria, mobilio d’ufficio e scaffalature; - stampati, oggetti promozionali e/o campionari, documenti e registri; - macchine (comprese quelle da scrivere e da calcolo), attrezzature ed apparecchiature elettriche o meccaniche; - Beni Elettronici. Sono comunque esclusi i veicoli iscritti al P.R.A. o ad analoghi registri. Il Contenuto può essere anche di proprietà di terzi. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’Assicurazione e si obbliga al pagamento del premio. |
Cristalli | Le lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro stabilmente collocate in posizione verticale e orizzontale, compresi i lampadari appesi o fissati ai soffitti e alle pareti, facenti parte del Contenuto o del Fabbricato, purché afferenti ai locali indicati in Polizza ove si svolge l’Attività dell’Assicurato, purché adibiti ad uso Ufficio o Studio Professionale. Sono comprese le insegne luminose purché stabilmente ancorate al Fabbricato, esclusi i lucernari e quelle aventi valore artistico. I Cristalli possono essere anche di proprietà di terzi. |
Danno Liquidabile | Danno determinato in base alle condizioni tutte di Assicurazione, entro la somma assicurata/massimale assicurato o il limite di indennizzo/risarcimento previsto, senza tenere conto di eventuali scoperti e franchigie eventualmente applicabili. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione | Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza o minaccia, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, così come disciplinato dall’art. 629 cod. pen. Tuttavia ai fini dell’Assicurazione, la violenza deve essere esercitata solo su persone e si intendono escluse attività criminali volte a ottenere il pagamento periodico di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione (racket) o riconducibili al Reato di usura. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei Beni Assicurati devono essere posti all’interno dei locali descritti in polizza. |
Fabbricato | Le costruzioni edili adibite ad uso Ufficio o Studio Professionale dell’Attività dell’Assicurato, esclusa l’area. Sono compresi: - fissi, infissi; - opere di fondazione e interrate, fognature, cantine e soffitte; - dipendenze e pertinenze quali strade, pavimentazioni, piazzali, recinzioni, cancelli anche con comandi; - pensiline, tettoie, box; - gli impianti o le installazioni fisse, per natura o per destinazione, al servizio del fabbricato, quali: impianti idrici, igienico-sanitari, quelli ad esclusivo uso di condizionamento e riscaldamento dei locali, pannelli solari termici e fotovoltaici, ascensori, impianti elettrici ed elettronici, radiotelevisivi, di segnalazione, di comunicazione, fissi di estinzione, scale mobili, montacarichi e simili, ma comunque esclusi i palloni presso statici, le tensostrutture, i gazebo, le strutture con coperture e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, le baracche e/o costruzioni in legno, plastica o metallo, anche se in forma di tettoie; - le tende esterne frangisole e le insegne installate sull’edificio o nell’area esterna ad uso esclusivo dell’Attività dell’Assicurato; - cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne; - tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico; - gli scavi generali di sbancamento; - gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; - ogni altra imposta o tassa stabilita da leggi o disposizioni Regionali e Comunali; - le spese di progettazione, direzione lavori, calcolo, collaudo e le parcelle professionali in genere necessarie alla ricostruzione/riparazione del fabbricato. Sono esclusi i Cristalli e quanto alla definizione di Contenuto e di Beni Elettronici. Il Fabbricato deve essere costruito con: - strutture portanti verticali in cemento armato o muratura; - pareti esterne e manto del tetto in cemento armato, laterizi, vetrocemento e materiali incombustibili. Sono tollerati 1/10 del totale delle pareti esterne, dell’area coperta, delle strutture portanti verticali e del manto di copertura in materiali combustibili. È sempre tollerato l’utilizzo di materiali combustibili per la realizzazione di impermeabilizzazioni, coibentazioni, solai, isolamenti esterni a cappotto e armature del tetto. Il Fabbricato non deve contenere industrie, né discoteche, sale da ballo, sedi di partito o associazioni politiche. Il Fabbricato può essere anche di proprietà di terzi. |
Fissi ed Infissi | Manufatti per la chiusura del vano di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione, compresi i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre. |
Franchigia | La parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del Danno Liquidabile. |
Furto | Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, secondo quanto disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis cod. pen. È comunque escluso il Furto con destrezza, ovvero il furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. |
Gioielli/Preziosi | Xxxxxxx lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, corallo, avorio) e quant’altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali o di coltura. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Incombustibile | Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro dopo l’applicazione al Danno Liquidabile di limiti, franchigie e scoperti eventualmente previsti nell’Assicurazione. Qualora l’ammontare del danno accertato (in seguito alle operazioni peritali) superi l’ammontare del danno liquidabile di un importo pari o superiore alla franchigia o allo scoperto non si procederà all’applicazione della franchigia o scoperto stessi. |
Inferriate | Manufatto in barre o tondi, di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata può essere: - ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nell’inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo; - fissata nel muro, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti. |
Intermediario | L’intermediario di assicurazione iscritto al RUI ed indicato in Polizza; qualora si tratti di un Broker (iscritto alla sezione B del RUI), il Contraente deve avergli affidato la gestione della presente Assicurazione. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna. |
Luci | Ai fini dell’Art. C.1 si intendono le aperture, con o senza vetro, nei mezzi di chiusura (quali porte, imposte, serrande, inferriate) per il passaggio di luce od aria o per consentire una visuale. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di Assicurazione, nel quale sono riportati i dati del Contraente/Assicurato, l’ubicazione del rischio, le garanzie acquistate ed i Beni Assicurati, le date di effetto e scadenza dell’Assicurazione, i premi da pagare. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Primo Rischio Assoluto (PRA) | La forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della Somma Assicurata, qualunque sia il valore dei Beni Assicurati, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ. |
Rapina | Xxxxx commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 cod. pen. |
Rigurgito | Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. |
Scasso | Azione di forzatura, rimozione o rottura dei serramenti, delle serrature o degli altri sistemi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate a seguito della quale il regolare funzionamento degli stessi, in precedenza efficace, risulti irrimediabilmente compromesso. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio. |
Scoperto | Importo, da calcolarsi in misura percentuale sul Danno Liquidabile, e da esso dedotta che rimane comunque a carico dell’Assicurato. |
Serramenti | Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, e simili materiali, destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto per il quale è prestata la garanzia assicurativa e da cui è derivato un danno. |
Società | L’impresa di assicurazioni AmTrust International Underwriters DAC (Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx). |
Somma Assicurata / Massimale | L’importo che rappresenta il massimo esborso della Società in relazione alle garanzie prestate. |
Valori | denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore. |
Vetro antisfondamento | Vetro stratificato anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico, in grado di ostacolare l’attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, policarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più policarbonato, purché dotati di pari resistenza. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Articolo 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni e le informazioni rese dal Contraente e/o dagli Assicurati per iscritto in Polizza sono poste a base dell’Assicurazione e fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente Assicurazione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’Assicurato ad essere protetto da questa Assicurazione nonché la cessazione dell'Assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Articolo 2 – Altre Assicurazioni
L’Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
L’omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all’indennizzo.
L’Assicurato o il Contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza di altre assicurazioni derivanti da rapporti contrattuali con istituti di credito e finanziari (conti correnti, carte di credito, mutui, finanziamenti, ecc.) o da accordi collettivi di lavoro nazionali o aziendali.
In caso di sinistro, l’Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.
Articolo 3 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l’aggravamento del rischio stesso. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 cod. civ.
Articolo 4 – Diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a comunicare alla Società qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso.
In caso di accertata diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 cod. civ.
Articolo 5 – Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo Assicurato, ai sensi dell’art. 1891 cod. civ.
Articolo 6 – Pagamento del premio
Se il primo premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro il giorno indicato in Polizza alla voce “Decorre dalle ore 24.00 del”, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 di tale giorno; qualora il pagamento di tali premi avvenga successivamente, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento.
I premi o le rate di premio successivi alla prima devono essere pagate entro la data di scadenza del Periodo Assicurativo precedente; qualora vengano pagati successivamente, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a tale scadenza e riprende l’operatività dalle ore 24 del giorno di effettivo pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 cod. civ.
Il premio è sempre determinato sulla base del Periodo di Assicurazione ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Le modalità di pagamento dei Premi sono le seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società o all’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione;
- sistemi di pagamento elettronico, bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario la Società o l’Intermediario della Società a cui è assegnata l’Assicurazione.
Articolo 7 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 8 – Diritto di recesso per contratti a distanza
Il Contraente, a norma dell’articolo 67 duodecies del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni), qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza, ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, senza dover indicare il motivo.
Per esercitare tale diritto, il Contraente deve essere inquadrabile come “consumatore” (secondo la definizione di cui all’articolo 67 ter ed articolo 3 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni) e deve inviare, prima dello scadere di detto termine di 14 giorni, una dichiarazione esplicita a mezzo lettera raccomandata A.R. (o PEC) alla Società, con la quale richiede l’esercizio di tale diritto di recesso e conferma l’assenza di sinistri.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. Pertanto resta dovuto alla Società la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Il diritto di recesso non si applica:
- alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- qualora sia avvenuto un sinistro, prima o al momento della ricezione da parte della Società della richiesta di recesso del Contraente.
Nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nei casi di cui al comma precedente (o negli altri casi esclusi da tale diritto dal Codice del Consumo), la Società avrà diritto di opporsi e di rivalersi nei confronti del Contraente.
Articolo 9 – Durata e proroga dell’Assicurazione
Ove la legge o l’Assicurazione si riferiscono al Periodo di Assicurazione, deve intendersi pari ad 1 anno, salvo che per il primo Periodo di Assicurazione che può essere fino ad 1 anno (compreso tra la data di effetto e la data della prima scadenza).
A ogni scadenza, pagato il Premio convenuto per il Rinnovo, inizia un nuovo Periodo di Assicurazione, distinto dal precedente e dal successivo. L’eventuale proroga temporanea dell’Assicurazione, richiesta dal Contraente e concessa dalla Società, non comporta in ogni caso l’instaurarsi di un nuovo Periodo di Assicurazione.
La presente Assicurazione ha durata (a partire dalla data di effetto indicata in Polizza) pari a:
- 1 anno;
- rateo (massimo 5 mesi e 29 giorni) + 1 anno;
in entrambi i casi con tacito rinnovo.
La durata del rinnovo si intende pari ad 1 anno per ciascun rinnovo.
Il Contraente e la Società possono disdettare la copertura Assicurativa inviando all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, una lettera raccomandata A.R. (o PEC). I riferimenti della Società a cui il Contraente deve inviare tali comunicazioni, sono quelli di cui all’Art. 13.
Articolo 10 – Variazioni contrattuali a scadenza
Se alla scadenza del contratto la Società voglia apportare variazioni alle condizioni contrattuali, tariffarie o normative, rispetto a quelle precedentemente convenute, deve darne comunicazione al Contraente almeno 90 giorni prima della scadenza.
Qualora il Contraente comunichi di non accettare le nuove condizioni tariffarie, o non dichiara di accettare le nuove condizioni contrattuali o normative, il contratto si intende risolto alla scadenza, senza necessità di invio della disdetta di cui all’Art. 9.
In ogni caso il pagamento del nuovo premio e il ritiro della relativa quietanza debbono intendersi come dichiarazione di accettazione delle nuove condizioni tariffarie proposte, mentre sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle variate condizioni normative e contrattuali.
Articolo 11 – Facoltà di recesso
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, tanto il Contraente che la Società hanno la facoltà di recedere dalla presente Assicurazione comunicando tale intenzione all’altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. (o PEC). I riferimenti della Società a cui il Contraente deve inviare tali comunicazioni, sono quelli di cui all’Art. 13.
In tal caso:
- il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione;
- la Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell’imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.
L’eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Articolo 12 – Foro competente
Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato (se persona fisica) oppure quello della sua sede legale (se persona giuridica).
Articolo 13 – Comunicazioni - Modifiche dell’assicurazione
Ogni comunicazione inerente l’Assicurazione deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.
La disdetta di cui all’Articolo 9 ed il recesso di cui all’Articolo 11 dovranno essere inviati dal Contraente alla Società con uno dei seguenti mezzi:
- Lettera raccomandata A/R ad AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
- FAX al numero + 00 00 0000 0000
- E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
La denuncia di sinistro di cui all’Articolo S.1, il Contraente potrà inviarla alla Società con uno dei seguenti mezzi:
- Lettera raccomandata A/R ad AmTrust International Underwriters DAC – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Divisione Sinistri Milano
- E-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Articolo 14 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni della presente Assicurazione, valgono le norme di legge.
Coperture acquistabili e forma dell’assicurazione
Articolo A.1 – Beni, Garanzie e Somme assicurate
Le garanzie delle Soluzioni acquistate (“BASE”, “Extended Coverage (A)”, “Extended Coverage (B)”) sono prestate per i Beni Assicurati, le somme assicurate e le garanzie scelte dal Contraente, come indicati in Polizza e nelle presenti condizioni di Assicurazione, presenti nell’ubicazione di rischio indicata in Polizza.
Nell’ubicazione di rischio indicata in Polizza i locali utilizzati dall’Assicurato devono essere destinati esclusivamente ad uso Studio Professionale o Ufficio dell’Attività dell’Assicurato, così come riportata in polizza; tale attività svolta dall’Assicurato può essere esclusivamente una delle seguenti:
Codice | Studio Professionale/Ufficio di: |
U01 | Agenti di Viaggio |
U02 | Agenti Immobiliari |
U03 | Agenti in attività finanziaria |
U04 | Agrotecnici |
U05 | Amministratori di condominio |
U06 | Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territoriali |
U07 | Attuari |
U08 | Avvocati |
U09 | Biologi |
U10 | Chimici |
U11 | Commercialisti ed esperti contabili |
U12 | Consulenti del Lavoro |
U13 | Consulenti in proprietà industriale |
U14 | Dottori Agronomi e Forestali |
U15 | Fisioterapisti |
U16 | Geologi |
U17 | Geometri |
U18 | Infermieri |
U19 | Informatici (non ingegneri) |
U20 | Ingegneri |
U21 | Intermediari assicurativi |
U22 | Logopedisti |
U23 | Mediatori creditizi |
U24 | Mediatori familiari, scolastici e culturali |
U25 | Medici e Odontoiatri |
U26 | Notai |
U27 | Ostetriche |
U28 | Ottico-Ortottista |
U29 | Xxxxxx Xxxxxx |
U30 | Periti assicurativi |
U31 | Periti Industriali |
U32 | Podologo |
U33 | Promotori finanziari |
U34 | Psicologi |
U35 | Revisore legale/contabile |
U36 | Revisori Condominiali |
U37 | Tecnici radiologi |
U38 | Tecnico audiometrista |
Codice | Studio Professionale/Ufficio di: |
U39 | Tecnologi Alimentari |
U40 | Tributaristi |
U41 | Veterinari |
Articolo A.2 – Coperture acquistabili
L’Assicurato può acquistare:
- oltre alla Soluzione “BASE” (obbligatoria);
- anche le Soluzioni (facoltative):
o “Extended Coverage (A)”;
o “Extended Coverage (B)”.
La Soluzione “BASE” prevede le seguenti garanzie:
- Incendio (come da Art. B.1)
- Eventi Atmosferici (come da Art. B.2)
- Atti Vandalici e dolosi (come da Art. B.3)
- Danno da acqua (come da Art. B.4)
- Fenomeno elettrico (come da Art. B.5)
- Spese di Demolizione e sgombero (come da Art. B.6)
- Spese di locazione (come da Art. B.7)
- Xxxxxxx Xxxxx (come da Art. B.8)
- Responsabilità Civile Terzi (come da Art. B.9)
Qualora l’Assicurato non sia il proprietario del Fabbricato e/o del Contenuto, ma ne sia il conduttore, potrà acquistare la garanzia Rischio Locativo (come da Art. B.10) in alternativa alla garanzia Incendio (Art. B.1). Tale scelta sarà indicata in Polizza.
La Soluzione “Extended Coverage (A)” prevede le seguenti garanzie:
- Furto, Rapina ed Estorsione (come da Art. C.1)
- Cristalli (come da Art. C.2)
La Soluzione “Extended Coverage (B)” prevede la seguente garanzia:
- Elettronica (come da Art. D.1)
Articolo A.3 – Dichiarazione mq superficie Studio e Forma dell’Assicurazione L’assicurazione è prestata nella forma Loss Occurence, per la quale vengono accolte le Richieste di indennizzo a seguito di un fatto dannoso verificatosi durante il periodo di validità del contratto di Assicurazione a prescindere dalla data di denuncia del sinistro, fermi i limiti di legge in tema di prescrizione del diritto.
Fermo che l’Assicurazione è prestata solo se i locali siano destinati a Studio Professionale o Ufficio dell’Attività dell’Assicurato come indicato in Polizza, l’Assicurato è tenuto a dichiarare i mq di superficie dello Studio/Ufficio indicato in Polizza, secondo le seguenti fasce:
- da 1 mq a 100 mq (compresi);
- da 101 mq a 150 mq (compresi);
- da 151 mq a 300 mq (compresi);
- da 301 mq a 500 mq (compresi);
- da 501 mq a 800 mq (compresi). Premesso che:
- le garanzie di cui agli Articoli da B.1 a B.7 (compresi), B.10, C.1 e C.2, D.1 sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto, ovvero la forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore dei Beni Assicurati, senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 cod. civ.,
qualora al momento del sinistro i mq reali siano superiori a 800 mq ed ai mq dichiarati in Polizza, nel caso sia applicabile quanto previsto dall’art. 1898 cod. civ. ultimo comma, la Società non avrebbe acconsentito ad assicurare il rischio e pertanto non procederà ad alcuna liquidazione nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi terzo.
Articolo A.4 – Somme/Massimali Assicurati, Scoperti e Franchigie
Salva diversa indicazione in Polizza, le garanzie della presente Assicurazione (in base alla Soluzione acquistata) operano con le seguenti Somme/Massimali Assicurati (che si intendono per sinistro e per anno assicurativo), Scoperti e Franchigie:
Soluzione “Base”
Superficie (in mq) | ||||||||
da 1 a 100 | da 101 a 150 | da 151 a 300 | da 301 a 500 | da 501 a 800 | ||||
Garanzia | Bene Assicurato | Somma Assicurata (in euro) | Scoperto (in % ed euro) | Franchigia (in euro) | ||||
Incendio (Art. B.1) | Fabbricato | 120.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | / | / |
Contenuto | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 10% con minimo 250 (escluso evento incendio) | ||
Eventi Atmosferici (Art. B.2) | Fabbricato | 96.000 | 160.000 | 320.000 | 480.000 | 800.000 | 10% con minimo 250 | / |
Contenuto | 24.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 | |||
Atti Vandalici e dolosi (Art. B.3 – lettere a, b, c) | Fabbricato | 96.000 | 160.000 | 320.000 | 480.000 | 800.000 | 10% con minimo 500 | / |
Contenuto | 24.000 | 40.000 | 80.000 | 120.000 | 160.000 | |||
Atti Vandalici e dolosi (Art. B.3 – lettera d) | Fabbricato | 60.000 | 100.000 | 200.000 | 300.000 | 500.000 | 10% con minimo 500 | / |
Contenuto | 15.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 | |||
Danno da acqua (Art. B.4) | Fabbricato e/o Contenuto | 3.000 | / | 300 | ||||
Fenomeno elettrico (Art. B.5) | Fabbricato e/o Contenuto | 3.000 | / | 300 | ||||
Spese di Demolizione e sgombero (Art. B.6) | Fabbricato e/o Contenuto | 10.000 | / | / | ||||
Spese di locazione (Art. B.7) | 3.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | / | 500 | |
Garanzia | Massimale Assicurato (in euro) | Scoperto (in % ed euro) | Franchigia (in euro) | |||||
Ricorso Terzi (Art. B.8) | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | / | / | |
con sottolimite di indennizzo (per quanto previsto dalla lettera b) dell’Art. B.8) pari a: | ||||||||
20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | ||||
Responsabilità Civile Terzi (Art. B.9) | 1.000.000 | / | 250 | |||||
con sottolimite di indennizzo (per quanto previsto dalla lettera h) dell’Art. B.9) pari a: 250.000 | / | 2.500 | ||||||
Garanzia | Danni a: | Massimale Assicurato (in euro) | Scoperto (in % ed euro) | Franchigia (in euro) | ||||
Rischio Locativo (Art. B.10) | Fabbricato | 120.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 1.000.000 | / | / |
Contenuto | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
Soluzione “Extended Coverage (A)”
Forma acquistata (indicata in polizza) | |||||
Basic | Advanced | Large | Extra Large | ||
Xxxxxxxx | Xxxxx Assicurata (in euro) | Scoperto (in % ed euro) | |||
Furto, Rapina ed Estorsione (Art. C.1) | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 10% con minimo 500 se rispettate le condizioni dell’Art. C.1 punti 1) e 2) |
30% con minimo 3.000 se non rispettata la condizione dell’Art. C.1 punto 2), ferma la presenza di mezzi di chiusura e protezione | |||||
Cristalli (Art. C.2) | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 10% con minimo 250 |
Soluzione “Extended Coverage (B)”
Forma acquistata (indicata in polizza) | |||||
Basic | Advanced | Large | Extra Large | ||
Xxxxxxxx | Xxxxx Assicurata (in euro) | Scoperto (in % ed euro) | |||
Elettronica (Art. D.1) | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 15.000 | 10% con minimo 250 |
con sottolimite di indennizzo (per quanto previsto dalla lettera d) dell’Art. D.1) pari a: 20% del danno indennizzabile, con il massimo di 1.000 euro | |||||
con sottolimite di indennizzo (per quanto complessivamente previsto dalle lettere f) e g) dell’Art. D.1) pari a: 20% del danno indennizzabile, con il massimo di 1.000 euro |
AVVERTENZA: Qualora nelle tabelle sopra riportate siano previsti per la medesima Garanzia delle Somme/Massimali Assicurati diversi in base al singolo evento/prestazione (indicati dalle “lettere” dell’Articolo di riferimento), nel caso in cui il sinistro coinvolga più prestazioni della medesima Garanzia la Società non indennizzerà Somma/Massimale superiore a quello più elevato tra quelli ivi riportati; pertanto quello/i meno elevato/i devono intendersi come sottolimiti di indennizzo.
Articolo A.5 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Articolo A.6 – Colpa Grave
Per le garanzie della Soluzione “Base” e della Soluzione “Extended Coverage (B)”, la Società corrisponderà l’indennizzo a termini della presente Assicurazione anche per sinistri determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato e/o degli appartenenti al nucleo familiare di quest’ultimo.
Articolo A.7 – Rinuncia alla surroga
Per le garanzie della Soluzione “Base” (escluse quelle di cui agli Articoli B.8, B.9, B.10) e della Soluzione “Extended Coverage (B)”, la Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 cod. civ. verso:
a) il Contraente, nonché le persone delle quali Contraente ed Assicurato devono rispondere a norma di legge;
b) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) gli inquilini con regolare contratto di affitto o con diritto di uso o usufrutto gratuito, nonché verso i proprietari dei locali;
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
e) le società controllate, controllanti, collegate, clienti e fornitori;
purché l’Assicurato a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile, rinunciando espressamente a tale diritto con richiesta scritta prima della liquidazione del danno.
Soluzione “BASE”
Articolo B.1 – Incendio
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati (Fabbricato e Contenuto) dai seguenti eventi:
a) incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed implosione non causati da ordigni esplosivi;
b) caduta di aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o di cose da essi trasportate, nonché corpi celesti;
c) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
d) guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i danni alle cose assicurate;
e) urto di veicoli stradali o natanti non appartenenti o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
f) caduta di ascensori, montacarichi e simili, antenne radio/televisive compresi i danni all’impianto, se assicurato il Fabbricato;
g) fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di:
- guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore di pertinenza del Fabbricato od esistenti nei locali descritti in Polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad apposite canne fumarie/camini;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiamo colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse.
Articolo B.2 – Eventi Atmosferici
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati (Fabbricato e Contenuto) dai seguenti eventi:
a) trombe d’aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, vento, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
b) urto di cose trascinate da detti eventi;
c) sovraccarico di neve che comporti il crollo totale o parziale del tetto o delle relative strutture portanti;
d) bagnamento a seguito di rottura, brecce o lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti,
purché chiusi al momento dell’evento, causati dalla violenza degli eventi di cui alle lettere a) e c).
Articolo B.3 – Atti Vandalici e dolosi
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati (Fabbricato e Contenuto) dai seguenti eventi:
a) atti vandalici (intendendosi per tali quelli caratterizzati da violenza e gusto gratuito della distruzione) compresi gli atti vandalici commessi dal ladro in occasione del furto;
b) atti dolosi;
c) scioperi, tumulti popolari, sommosse civili, atti di sabotaggio;
d) atti di terrorismo, esclusi i danni da contaminazione nucleare, biologica, chimica o radioattiva.
Articolo B.4 – Danno da acqua
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati (Fabbricato e Contenuto) dai seguenti eventi:
a) fuoriuscita di liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici al servizio del Fabbricato (indicato in Polizza) o al servizio dei macchinari (facenti parte del Contenuto) presenti all’interno dello stesso Fabbricato;
b) traboccamento e rigurgito, determinati da occlusione di grondaie, pluviali, condutture e impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato.
Sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per la ricerca, riparazione o sostituzione delle parti di condutture e le spese per la demolizione ed il ripristino di parte del Fabbricato assicurato, fatte allo scopo di eliminare la rottura o l’occlusione che ha dato origine agli eventi di cui sopra.
Articolo B.5 – Fenomeno elettrico
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati agli impianti elettrici facenti parte dei Beni Assicurati (Fabbricato e Contenuto) dai seguenti eventi:
a) correnti, scariche o sovratensioni,
b) altri fenomeni elettrici,
da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica.
Articolo B.6 – Spese di Demolizione e sgombero
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), delle spese necessarie e sostenute per:
a) demolire,
b) sgomberare,
c) trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica,
i residui dei sinistri a seguito degli eventi di cui alle garanzie degli Articoli da B.1 a B.5 (compresi).
Articolo B.7 – Spese di locazione
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), delle spese necessarie e sostenute per prendere in locazione temporanea (fino ad un massimo di 12 mesi) altro ufficio, a seguito di inagibilità dei locali indicati in Polizza in conseguenza degli eventi di cui alle garanzie degli Articoli da B.1 a B.5 (compresi) e B.10.
La garanzia cesserà di ogni effetto al ripristino dell’agibilità dei locali indicati in Polizza.
Articolo B.8 – Ricorso Terzi
La Società indennizza l’Assicurato (proprietario o conduttore), nei limiti del massimale assicurato e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per:
a) danni materiali e diretti, cagionati alle cose di terzi,
b) danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi,
da sinistro indennizzabile a termini degli eventi di cui alle garanzie degli Articoli da B.1 a B.5 (compresi), ancorché non liquidato perché in franchigia.
Articolo B.9 – Responsabilità Civile Terzi
La Società indennizza l’Assicurato (proprietario o conduttore), nei limiti del massimale assicurato e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione:
a) alla conduzione dei locali adibiti a Studio Professionale/Ufficio indicati in Polizza, compresa la responsabilità civile dell’Assicurato per fatto doloso, sempre avvenuto nell’ambito della conduzione dello Studio/Ufficio, di persone delle quali debba rispondere;
b) alla proprietà del Fabbricato indicato in Polizza e adibito a Studio Professionale/Ufficio, comprese le dipendenze e gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi di alto fusto, gli impianti fissi destinati alla loro conduzione, comprese antenne o paraboliche radio- telericeventi;
c) a lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento del Fabbricato indicato in Polizza;
d) alla proprietà e/o manutenzione di insegne e/o cartelloni pubblicitari, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
e) al deposito, nell’ambito dello Studio Professionale/Ufficio indicato in Polizza, di cose di proprietà dei dipendenti dell’Assicurato (esclusi preziosi, denaro, valori, veicoli), limitatamente al caso di distruzione o deterioramento di dette cose (escluso incendio e furto);
f) alla sosta o alle attività di carico e scarico di mezzi di trasporto, nell’ambito di apposita area attrezzata nell’ubicazione indicata in Polizza, limitatamente ai danni materiali e diretti a detti mezzi di trasporto (esclusi in ogni caso i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs. 209/2005).
La garanzia, nei limiti tutti dell’Assicurazione, è estesa:
g) alla responsabilità personale dei dipendenti, limitatamente ai casi di cui sopra, e comunque esclusa ogni responsabilità di tipo professionale;
h) alla responsabilità civile derivante da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia.
Articolo B.10 – Rischio Locativo
La Società indennizza l’Assicurato, in qualità di conduttore (non proprietario) dei locali e del relativo Contenuto, indicati in Polizza adibiti a Studio Professionale/Ufficio, nei limiti del massimale assicurato e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), di quanto questi sia tenuto a versare, a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 cod. civ., dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento di cui alla garanzia dell’Articolo B.1, ai locali (Fabbricato) o al Contenuto tenuti in locazione dall’Assicurato, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato.
Se al momento del sinistro il Fabbricato o il Contenuto risultano coperti dalle altre garanzie della presente Assicurazione o da altra Assicurazione, la presente garanzia opererà solo per la parte residua.
Articolo B.11 – Esclusioni
Fermo che quanto previsto da una delle garanzie di cui agli Articoli da B.1 a B.10 non può essere compreso dalle altre garanzie di cui agli Articoli da B.1 a B.10, quanto previsto dalla Soluzione “Base” non comprende i danni:
1) da furto, anche con destrezza, rapina, xxxxxx, estorsione, salvo quanto previsto dall’Art. B.3 lettera
a) limitatamente agli atti vandalici commessi dal ladro in occasione del furto (sempre esclusi i danni di furto, rapina e di estorsione);
2) da atti dolosi, salvo quanto previsto dall’Art. B.3;
3) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente, di componenti del nucleo familiare dell’Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere (salvo quanto previsto dall’Art. B.9 lettera g) e, quando l’Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
4) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
5) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto dagli Articoli B.6, B.7;
6) da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività di terzi, salvo quanto previsto dagli Articoli B.8 lettera b) e B.9 lettera h);
7) di qualsiasi natura derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari; da inquinamento e contaminazione in genere (chimica, radioattiva, batteriologica o di altro tipo);
8) causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d’aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
9) da acqua piovana, grandine, neve, cose trascinate dal vento, effetti graduali degli eventi atmosferici, umidità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, evaporazione, sublimazione, liquefazione, brina, condensa, variazioni di temperatura, siccità, da bagnamento, salvo quanto previsto dagli Articoli B.2, B.4;
10) gelo, valanghe e slavine o spostamenti d'aria da queste provocati;
11) al Contenuto posto all’aperto, salvo quanto previsto dagli Articoli B.1 e B.8 lettera a);
12) a Cristalli;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia EVENTI ATMOSFERICI (Art. B.2) sono esclusi anche i danni:
13) ai Fabbricati (e relativo Contenuto) aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
14) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
15) da rottura o rigurgito di sistemi di scarico;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia ATTI VANDALICI E DOLOSI (Art. B.3) sono esclusi anche i danni:
16) di natura estetica e da imbrattamento, deturpamento;
17) subiti da strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, costruzioni precarie e/o in disuso, e quanto in essi contenuto;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia DANNO DA ACQUA (Art. B.4) sono esclusi anche i danni:
18) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
19) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature pubbliche, rottura degli impianti automatici di estinzione;
20) da occlusione di grondaie e pluviali determinata dalla grandine;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia FENOMENO ELETTRICO (Art. B.5) sono esclusi anche i danni:
21) da usura o carenza di manutenzione;
22) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
23) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
24) a lampade, interruttori, tubi elettronici o speciali intendendosi per tali tubi Rontgen, tubi amplificatori di immagini, tubi da ripresa o catodici TV, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte, a Beni Elettronici in genere;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
(Art. B.6) sono escluse anche le spese:
25) di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento di Beni Elettronici in genere;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia SPESE DI LOCAZIONE (Art. B.7) sono escluse le spese di locazione conseguenti al prolungamento ed estensione dell’inagibilità dei locali causati da:
26) sinistro che abbia colpito locali o macchinari o impianti inattivi;
27) difficoltà di ricostruzione, ripristino, rimpiazzo, delle cose distrutte o danneggiate, ovvero di rimozione, trasloco o ricollocamento di quelle illese o ripristinate, imputabili a:
- cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
che impediscano, differiscano o rallentino tali operazioni.
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia RICORSO TERZI (Art. B.8) sono esclusi anche i danni:
28) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o in custodia o che siano da lui detenute a qualsiasi titolo legale;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 12), per la garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (Art. B.9)
sono esclusi anche i danni:
29) da interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
30) da campi magnetici, elettrici, elettromagnetici o radianti;
31) da violazione di contratti di lavoro, discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
32) da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
33) da utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) o da nanotecnologie;
34) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza (ad es. amianto) contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
35) da tabacco o da fumo passivo; da funghi, batteri, organismi geneticamente modificati;
36) da detenzione o impiego di esplosivi;
37) derivanti dall’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
38) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; da rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni;
39) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo o in deposito, salvo quanto previsto dall’Art. B.9 lettera e);
40) a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
41) da mancato o intempestivo intervento manutentivo;
42) derivanti da pagamenti dovuti a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
43) non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione, malfunzionamento o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software, ed ogni interruzione di attività ad essi conseguenti;
44) da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivantigli dalla legge;
45) da violazioni di brevetti o marchi;
46) derivanti dai maggiori oneri conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato.
Articolo B.12 – Persone NON considerate Terzi
Ai fini delle garanzie RICORSO TERZI (Art. B.8) e RISCHIO LOCATIVO (Art. B.10) non sono considerati Terzi:
1) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
2) ove l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1);
3) le società o Enti che, rispetto all’Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché delle società medesime l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Ai fini della garanzia RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (Art. B.9) non sono considerati terzi, oltre a quanto indicato ai punti 1), 2) e 3) che precedono, anche:
4) gli addetti, i subappaltatori ed i loro dipendenti, e tutti coloro che, pur non essendo addetti, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, relativamente ai danni subiti in conseguenza della loro partecipazione manuale all’esercizio delle attività assicurate, compresi i subappaltatori ed i prestatori di opere e servizi (art. 2222 cod. civ.).
Soluzione “EXTENDED COVERAGE (A)”
Articolo C.1 – Furto, Rapina ed Estorsione
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati al Contenuto, dai seguenti eventi:
a) furto;
b) rapina;
c) estorsione;
avvenuti o tentati all’interno dei locali dello Studio Professionale/Ufficio indicato in Polizza.
È compresa la rapina od estorsione quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini dell’Assicurazione:
d) i danni causati al Contenuto per commettere o tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione;
e) i danni causati dai ladri, al solo scopo di commettere o tentare il furto, la rapina o l’estorsione, alle parti di Fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, agli impianti di protezione e di allarme, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte;
f) le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro a seguito degli eventi e dei danni di cui alle precedenti lettere del presente Articolo.
Caratteristiche mezzi di chiusura e dei locali
Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che:
1) i locali siano adibiti a Studio Professionale/Ufficio e siano costruiti secondo le caratteristiche costruttive di cui alla definizione di Fabbricato;
2) ogni apertura verso l’esterno dei locali dello Studio Professionale/Ufficio, anche se posta sul tetto (per il quale fa riferimento la posizione della linea di gronda), situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall’esterno, senza l’impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a. robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati nell’edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall’interno) oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
b. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri e serramenti con luci di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture ed in ogni caso di superficie non superiore a 900 cmq.
Articolo C.2 – Cristalli
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati dalla rottura dei Cristalli.
Sono comprese le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro a seguito degli eventi e dei danni di cui al presente Articolo.
Articolo C.3 – Esclusioni
Fermo che quanto previsto da una delle garanzie di cui agli Articoli C.1 e C.2 non può essere compreso dalle altre garanzie di cui agli Articoli C.1 e C.2, quanto previsto dalla Soluzione “Extended Coverage (A)” non comprende i danni:
1) indennizzabili dalle garanzie della Soluzione “Base” (Articoli da B.1 a B.10), ancorché non operanti (ad es. perché il danno è inferiore allo scoperto);
2) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, di componenti del nucleo familiare dell’Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, dai dipendenti dell’Assicurato e, quando l’Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
3) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione,
sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
4) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto dagli Articoli C.1 lettera f) e C.2 comma 2;
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 4), per la garanzia FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE (Art. C.1)
sono esclusi anche i danni:
5) da furto avvenuti quando non esistano i mezzi di protezione e chiusura di cui all’Art. C.1 punto 2) o gli stessi, in assenza di persone, non siano operanti;
6) commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture;
7) quando i locali ove è riposto il Contenuto rimangano per più di 30 giorni consecutivi incustoditi; in tal caso l’assicurazione è sospesa a decorrere dal 31° giorno;
8) quando il Fabbricato non abbia le caratteristiche costruttive di cui all’Art. C.1 punto 1) ed il furto venga perpetrato attraverso la rottura delle pareti del Fabbricato;
9) da uso fraudolento di chiavi vere in caso di furto, scippo, rapina o smarrimento delle stesse qualora non sia stata effettuata denuncia presso l’Autorità Giudiziaria o di Polizia e comunque dalle ore 24 del settimo giorno successivo alla denuncia stessa;
10) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il Contraente e l’Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
11) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente e l’Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
12) al Contenuto posto all’aperto (ancorché in vetrinette chiuse ma poste sulle pareti esterne dei locali dello Studio Professionale/Ufficio indicato in Polizza), o posto in spazi comuni (quali aree condominiali e simili) non ad uso esclusivo del Contraente/Assicurato;
13) a gioielli, preziosi, oggetti d’arte e valori.
Ad integrazione di quanto ai punti da 1) a 4), per la garanzia CRISTALLI (Art. C.2) sono esclusi anche i danni:
14) da semplici rigature, graffi e scheggiature o che comunque non compromettano l’integrità del cristallo stesso;
15) derivanti da vizi di costruzione o difetti di installazione;
16) ai Cristalli non già integri al momento della sottoscrizione del presente contratto;
17) avvenuti in occasione di crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali e/o del Fabbricato, operazioni di trasloco, lavori effettuati sui Cristalli o rimozione dei medesimi, lavori effettuati sui sostegni o cornici o mobilia sul quale sono collocati i Cristalli;
18) ai Cristalli aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.
Soluzione “EXTENDED COVERAGE (B)”
Articolo D.1 – Elettronica
La Società indennizza l’Assicurato, nei limiti della somma assicurata e con i limiti, franchigie e/o scoperti indicati in Polizza e nelle presenti condizioni (vedasi anche Art. A.4), dei danni materiali e diretti causati ai Beni Elettronici, dai seguenti eventi:
a) imperizia, negligenza, errata manovra da parte dell’Assicurato e dei suoi addetti;
b) correnti, scariche, sovratensioni o altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine o l’elettricità atmosferica;
c) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
posti all’interno dei locali dello Studio Professionale/Ufficio indicato in Polizza.
Sono inoltre compresi in garanzia, in caso di sinistro indennizzabile a termini dell’Assicurazione:
d) le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro a seguito degli eventi e dei danni di cui alle precedenti lettere del presente Articolo.
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile per uno degli eventi di cui alle lettere a), b), c) del presente Articolo, vi sia come conseguenza l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’Assicurato, la Società rimborsa, qualora necessarie e sostenute per il proseguimento dell’attività:
e) le spese di utilizzazione di altro Xxxx Xxxxxxxxxxx in sostituzione di quello parzialmente o totalmente danneggiato.
Tali spese saranno rimborsate per il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei Beni Assicurati danneggiati o distrutti per una durata massima di 60 giorni dal verificarsi del sinistro.
Inoltre, a seguito di sinistro indennizzabile per uno degli eventi di cui alle lettere a), b), c) del presente Articolo, risultino danneggiati o distrutti i dati ed i relativi supporti, la Società rimborsa, qualora necessarie e sostenute:
f) le spese per il riacquisto dei supporti di dati;
g) le spese per la ricostruzione dei dati (avvenuta entro 1 anno dal sinistro).
Operatività della garanzia
Le garanzie sono prestate alla condizione essenziale che i Beni Assicurati:
1) siano stati conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzionali, secondo le norme della buona manutenzione, in relazione al loro uso ed alla loro destinazione;
2) non siano stati adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non previsti dalle specifiche del costruttore;
3) siano stati costruiti da meno di 10 anni e siano posti all’interno dei locali dello Studio Professionale/Ufficio (non al di fuori).
Articolo D.2 – Esclusioni
Quanto previsto dalla Soluzione “Extended Coverage (B)” non comprende i danni:
1) indennizzabili dalle garanzie della Soluzione “Base” (Articoli da B.1 a B.10) o della Soluzione “Extended Coverage (A)” (Articoli C.1 e C.2), ancorché non operanti (ad es. perché il danno è inferiore allo scoperto);
2) da atti dolosi;
3) conseguenti a fatti commessi od agevolati con dolo dell’Assicurato, del Contraente, di componenti del nucleo familiare dell’Assicurato e/o di persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono, dai dipendenti dell’Assicurato e, quando l’Assicurato sia una persona giuridica, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore della società o sue controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., nonché delle persone che si trovino con tali soggetti nei rapporti che precedono;
4) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, occupazione militare o invasione, requisizione, nazionalizzazione e confisca, serrata, rivoluzione, insurrezione, sequestro, requisizione e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
5) indiretti o qualsiasi danno patrimoniale puro (che non riguardino la materialità delle cose assicurate), salvo quanto previsto dall’Art. D.1 lettere d), e), f), g);
6) di qualsiasi natura derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari; da inquinamento e contaminazione in genere (chimica, radioattiva, batteriologica o di altro tipo);
7) causati da eruzione vulcanica e maremoto, mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; bradisismo, assestamento, franamento, cedimento o smottamento del terreno; valanghe e slavine (e gli spostamenti d’aria da questi provocati); terremoto, inondazioni, alluvioni, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, allagamenti;
8) di corrosione, ossidazione, deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
9) causati da vapori d'acqua o da acidi propri dei Beni Assicurati o connessi all'attività dell'Assicurato;
10) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il fornitore, il costruttore, o il locatore dei Beni Assicurati;
11) meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni ai Beni Elettronici (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica;
12) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
13) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o di revisione eseguiti nell'ambito del luogo d'installazione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
14) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione, l’uso e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei Beni Assicurati;
15) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei Beni Assicurati;
16) a tubi o valvole elettroniche, nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che non siano l’unica componente elettronica del bene assicurato e siano conseguenza diretta di danni risarcibili verificatisi ad altre parti dei Beni Assicurati;
17) direttamente o indirettamente connessi a qualsiasi tipo di virus informatico;
18) da utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati od altre informazioni (anche da/a siti web o simili);
19) a telefoni cellulari e smartphone;
20) per riduzione o eliminazione del valore artistico, affettivo o scientifico dei Beni Assicurati;
21) a Beni Elettronici non collaudati o non pronti all’uso cui sono destinati;
22) a Beni Elettronici costruiti da oltre 10 anni.
Cosa fare in caso di sinistro
Articolo S.1 – Obblighi di salvataggio e Denuncia del sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1. immediatamente fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. entro 3 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza/possibilità, comunicare per iscritto all’Intermediario o alla Società, ogni circostanza del sinistro ed in particolare:
a. data, ora e luogo del sinistro;
b. causa presumibile del sinistro con la descrizione del fatto/modalità di accadimento;
c. conseguenze del sinistro e presumibile entità del danno;
d. indicazione di eventuali testimoni (con i relativi estremi per il contatto);
3. entro 5 giorni dal sinistro presentare, in caso di incendio, esplosione, implosione o scoppio, nonché in caso di sinistro di origine dolosa o presumibilmente dolosa, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia competente, precisando le circostanze dell’evento e le informazioni in suo possesso in relazione al sinistro, l’entità approssimativa del danno, indicando l’intermediario presso il quale è assegnato il contratto ed il numero di polizza;
4. quanto prima denunciare il sinistro, relativamente ai titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento in caso di distruzione del titolo.
5. quanto prima inviare all’Intermediario o alla Società (se non già effettuato):
a. una distinta con l’indicazione particolareggiata della realtà e dell’entità del danno, dei beni danneggiati, con l’indicazione del rispettivo valore;
b. copia della denuncia di cui ai punti 3 e 4.
6. fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, conservare le tracce ed i residui del sinistro. Sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità.
Il Contraente o l’Assicurato è tenuto inoltre a:
7. dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro;
8. mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
9. comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia;
10. attivarsi per facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Le spese per le operazioni di cui:
- al punto 1. (spese di salvataggio) sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 cod. civ.;
- al punto 4. (spese di ammortamento titoli di credito) sono a carico della Società.
Le altre spese sono a carico del Contraente/Assicurato.
Articolo S.2 – Inadempimento dell’obbligo di salvataggio o di avviso
Il Contraente o l’Assicurato, che dolosamente non adempie l’obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all’indennità. Se il Contraente o l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Articolo S.3 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa alle assicurazioni di cui all’art. 642 cod. pen., potendo così perdere il diritto all’indennizzo.
Articolo S.4 – Chi valuta il danno
L’ammontare del danno e la determinazione dell’indennizzo:
- può essere concordato direttamente dalle Parti;
- oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato; l’onere delle spese e competenze per il terzo perito rimane sempre a carico della Parte soccombente.
La procedura di accertamento del danno sopra descritta è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti I periti devono:
1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’Art. S.1;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (valore intero, primo rischio assoluto, ecc.) e dal tipo di garanzia (valore a nuovo, valore allo stato d’uso, ecc.) prescelti, nonché secondo le condizioni tutte dell’Assicurazione;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta.
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3. e 4. sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti con verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati di ogni formalità giudiziale.
Articolo S.5 – Determinazione del danno
Fermo che la Società non è tenuta ad indennizzare somme superiori a quelle assicurate (salvo quanto previsto dall’art. 1914 cod. civ.), al momento del sinistro si procede alla stima del valore dei beni e alla determinazione del danno, separatamente per ogni Bene Assicurato, secondo i seguenti criteri:
per il Fabbricato:
1. si stima il Valore a Nuovo (la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo, con le stesse caratteristiche costruttive, dei locali assicurati, compresi gli oneri fiscali non detraibili, ed escludendo soltanto il valore dell’area, o, in caso di danni limitati ad alcune parti della costruzione stessa, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo. Qualora sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente);
2. a questo si sottrae:
- il Deprezzamento (stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, all’adozione di nuovi sistemi costruttivi, e ad ogni altra circostanza influente e concomitante);
- il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro;
3. sull’importo calcolato secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
per il Contenuto e Beni Elettronici:
4. si stima il Valore a Nuovo (il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, distrutti o danneggiati, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali non detraibili. Il bene si considera danneggiato quando le spese di riparazione sono inferiori al valore a nuovo.);
5. a questo si sottrae:
- il Deprezzamento (stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante);
- il valore dei residui esistenti a seguito del sinistro;
6. sull’importo calcolato secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
per i Cristalli si stima il valore di rimpiazzo dei cristalli ivi comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. La Società ha la facoltà di sostituire i cristalli infranti e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.
per Gioielli/Preziosi si stima l’equo valore di mercato al momento del sinistro.
per i Valori l’indennizzo viene calcolato sulla base del valore nominale (l’importo indicato sui valori). per i Titoli di credito:
- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle
rispettive scadenze, se previste;
- l’Assicurato dovrà restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
per archivi, documenti, disegni e fotografie, l’ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione dei beni distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico, scientifico o comunque commerciale.
Nelle valutazioni di cui sopra occorre tenere presente che:
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate in quanto per esse non è operante il disposto di cui all’art. 1907 cod. civ.
- qualora sottoscritta la Soluzione “Extended Coverage (A)” sono equiparati ai beni distrutti i beni sottratti in occasione del furto, xxxxxx, rapina o estorsione.
Supplemento di indennizzo
Per il Fabbricato, Contenuto e Beni Elettronici, qualora la ricostruzione e/o rimpiazzo e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia, la Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all’ammontare del “Deprezzamento” di cui sopra.
Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell’Assicurato della documentazione comprovante l’avvenuta ricostruzione e/o rimpiazzo e/o la riparazione o la sostituzione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato in caso di comprovata forza maggiore per un massimo di ulteriori 12 mesi.
Articolo S.6 – Gestione delle vertenze e spese legali
(quanto al presente Articolo è valido per la gestione dei sinistri delle garanzie di cui agli Articoli B.8, B.9, B.10)
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell’Assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all’Assicurato stesso.
La Società garantisce comunque la prosecuzione della difesa dell’Assicurato in sede penale fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del terzo danneggiato.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L’Assicurato deve trasmettere alla Società l’atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.
Nel caso in cui l’Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell’Assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.
Sono altresì a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo S.7 – Titolarità dei diritti nascenti dall’Assicurazione
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di contratto non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Articolo S.8 - Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere un acconto sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
- l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. S.1 e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l’indennizzo presumibile non sia inferiore ad Euro 25.000,00 in caso di sinistro che riguardi la Soluzione “Base” ed Euro 15.000,00 in caso di sinistro che riguardi le Soluzioni “Extended Coverage (A)” ed “Extended Coverage (B)”;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare Euro 260.000,00, qualunque sia l’entità del danno stimato. La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Articolo S.9 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Società presso la propria sede ovvero presso la sede dell’Intermediario al quale è stata assegnata l’Assicurazione, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
Articolo S.10 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno. Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta da assicurazione, il resto spetta alla Società.
In ogni caso l’Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Società dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima dell’indennizzo del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.
Articolo S.11 - Riduzione delle somme assicurate
In caso di sinistro di cui alla garanzia prevista dall’Art. C.1, le relative somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti, senza corrispondere restituzione di premio.
Quanto precede vale anche per le somme assicurate ed i limiti di indennizzo della polizza sostituente, in caso di sostituzione senza soluzione di continuità, fino alla scadenza del periodo assicurativo in corso al momento del sinistro della polizza sostituita.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, in base a quanto disposto dall’Art. 11, si farà luogo a rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
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AmTrust Studio&Ufficio – Contratto di Assicurazione per la protezione dei beni e del patrimonio degli Studi Professionali - Linea Azienda – Edizione Giugno 2018