PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
All. B
Art. 1. Finalità
1. Il presente Patto d’integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Città Metropolitana di Bologna e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Esso rappresenta una misura di carattere generale volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità negli appalti pubblici.
2. Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto affidato dalla Città Metropolitana a seguito di idonea procedura . L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di affidamento.
3. La carenza della dichiarazione di accettazione del presente Patto di integrità, o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, è regolarizzabile tramite la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
4. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cd "ausiliari" degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
5. Per i consorzi o i raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento , e il consorziato per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta e quelli indicati come esecutori.
Art. 2. Obblighi dell’operatore economico
1. L’operatore economico all'atto della partecipazione alla procedura di affidamento:
• dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della stazione appaltante e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
• dichiara di non avere stretto accordi collusivi con altre imprese partecipanti alla procedura volti a manipolarne gli esiti:
• utilizzando il meccanismo delle offerte di comodo (importo dell’offerta superiore a quella del vincitore designato, notoriamente troppo elevato per essere accettato, condizioni particolari notoriamente inaccettabili per la stazione appaltante);
• attraverso la mancata presentazione di offerte come scelta comune tra una o più imprese concorrenti o il ritiro di offerte precedentemente presentate per far accettare quella del vincitore designato;utilizzando il meccanismo della rotazione delle offerte
(le imprese colluse continuano a partecipare alle gare indette dalla stazione appaltante, ma decidono di presentare a turno l’offerta vincente);
• utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti dello stesso;
• per favorire un’impresa attraverso la spartizione del mercato, convenendo di non entrare in concorrenza fra di loro per particolari stazioni appaltanti o aree geografiche, impegnandosi reciprocamente a non partecipare (o a partecipare solo con offerte di comodo) alle procedure indette dalle stazioni appaltanti assegnate alle altre;
• si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
• assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
• si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Bologna, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Amministrazione stessa;
• si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
• assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
• si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto , ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 , non saranno rilasciate.
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, ha l’onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei propri subappaltatori.
Art. 3. Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1. La Città Metropolitana si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 4 “Regali, vantaggi economici ed altre utilità”, dell’art. 6 “Azioni preventive volte ridurre le ipotesi di conflitto di interessi”, dell'art. 7 “Rispetto delle misure necessarie alla prevenzione della corruzione e tutela per la segnalazione di illeciti (whistleblower)”, dell'art. 9 “Trasparenza e tracciabilità”, dell'art. 10 “Comportamento nei rapporti privati”, dell'art. 11 “Comportamento in servizio”, dell'art. 12 “Rapporti con il pubblico” e dell'art. 13 “Disposizioni particolari per i dirigenti” del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Bologna.
2. In particolare, la Città Metropolitana in veste di amministrazione aggiudicatrice assume l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. La Città Metropolitana è obbligata a rendere pubblici i dati delle procedure di affidamento previsti dal Codice dei contratti pubblici e e dalla normativa in materia di trasparenza.
4. La Città Metropolitana si impegna a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d’integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell’espletamento delle procedure di affidamento e nell’esecuzione dei relativi contratti.
Art. 4. Violazione del Patto di integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
• l’esclusione dalla procedura di affidamento;
• la risoluzione di diritto dal contratto.
3. La Città Metropolitana può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga gli effetti pregiudizievoli a esigenze imperative (imprescindibili esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini conseguenze sproporzionate) o essere connesse a interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010. In ogni caso è fatto salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
Art. 5. Controversie
1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.
Art. 6. Efficacia del patto di integrità
1. Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Città Metropolitana.