VERBALE DI ACCORDO
L’anno 2012, il giorno 3 del mese di luglio in Roma, in sede di Commissione Sindacale
la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del turismo, dei servizi, delle Professioni e delle P.M.I. – CONFCOMMERCIO-Imprese per l’Italia
e
MANAGERITALIA – Federazione Nazionale dei Dirigenti, Quadri e Professional del Commercio, Trasporti, Turismo, Servizi, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
a completamento e integrazione del CCNL 27 settembre 2011, hanno concordato:
Art. 1 Collegio Arbitrale
L’art. 31 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1. Ai sensi della Legge 24 novembre 2010, n. 183 é istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, un Collegio di Conciliazione e Arbitrale che opererà ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c. e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi previsti dal presente contratto.
2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due organizzazioni territoriali.
3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio.
4. Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
5. Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.
6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti.
8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’art. 44 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533.
Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia ovvero all’Associazione datoriale territorialmente competente. L’organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il
ricorso, sottoscritto dalla parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.
9. Copia dell'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale e alla parte convenuta.
10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la Parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Collegio la propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di rinunciare alla procedura arbitrale.
11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente.
12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui al comma 9.
13. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.
14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza immotivata di una delle parti, nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile.
15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 36 ed al terzo comma dell’articolo 35.
16. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.
17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra:
- un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 36;
- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso.
18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa
risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente:
- 9 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 50 | e | i | 52 | anni |
compiuti; | |||||||||||||||
- 8 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 53 | e | i | 54 | anni |
compiuti; | |||||||||||||||
- 7 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 55 | e | i | 56 | anni |
compiuti; | |||||||||||||||
- 6 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 57 | e | i | 58 | anni |
compiuti; | |||||||||||||||
- 5 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 59 | e | i | 60 | anni |
compiuti; | |||||||||||||||
- 4 mensilità | per | coloro | che | hanno | un | età | anagrafica | compresa | tra | i | 61 | e | i | 66 | anni |
compiuti. |
Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’ago o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. L’onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.
19. L’indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima retribuzione in atto, compresi i ratei delle mensilità supplementari e delle ferie e gli effetti sul trattamento di fine rapporto.
20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso.
21. Le parti si danno atto che:
a) il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile.
b) nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’art. 2113, 4° comma codice civile come modificato dall’art. 31, comma 7, legge n. 183/2010.
Chiarimento a verbale
Le parti chiariscono che quanto disposto dal sesto comma dell’art. 36 risulta incompatibile con la natura giuridica dell’indennità supplementare e, pertanto, non si applicano i commi 16, 17 e le indennità di cui al comma 18 del presente articolo.
Art. 2 - Dimissioni per giusta causa
L’art. 35 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 44, il dirigente che rassegni le dimissioni per giusta causa, formalmente allegata e specificata, in immediata reazione ai fatti imputabili all’azienda, può ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all’art. 31.
2. L’onere della prova della sussistenza della giusta causa spetta al dirigente.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di dimissioni da parte del datore di lavoro.
4. Ove il Collegio Arbitrale ritenga sussistente la giusta causa, allegata e comprovata, dispone contestualmente a carico dell’azienda la corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 36, maggiorata di una indennità supplementare pari ad 1/3 dell’indennità del preavviso stesso.
5. In caso contrario, ferma restando la validità delle dimissioni, al dirigente si applicano le disposizioni di cui all’art. 34 del presente contratto.
Art. 3 - Licenziamento
L’art. 36 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.
2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art.44, il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 31. Il Collegio Arbitrale è competente in ogni caso di licenziamento.
3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata, che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all'art. 44. In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da parte del dirigente.
4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.
5. Salva l'ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente un preavviso, in relazione all'anzianità di servizio globalmente prestato nell'azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:
- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;
- 8 mesi: da quattro a otto anni di servizio;
- 10 mesi: da xxxx a dodici anni di servizio;
- 12 mesi: oltre i dodici anni di servizio.
6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5 saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.
7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.
8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l’azienda è tenuta a retribuire per intero anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.
9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall'art. 18, durante il periodo di preavviso, questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.
10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà sostituirlo.
11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all'indennità sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.
12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso, erogando all'interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato) per gli eventuali elementi variabili.
13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l'intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del disposto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base all'art. 2121 c.c., la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.
Art. 4 - Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione
L’art. 44 del CCNL del 23 gennaio 2008 è sostituito dal seguente:
1) Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite Commissioni Paritetiche Territoriali di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla Legge 24 novembre 2010, n. 183.
2) La Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’Associazione o Unione competente per territorio;
b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.
3) La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
4) L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
5) Ricevuta la comunicazione la Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 60 giorni.
6) Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte dell’Associazione imprenditoriale o dell’Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.
7) La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010.
8) Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della Commissione di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
9) Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, che la Commissione, ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transazioni
di cui all’art. 2113 cod. civ., a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.
10) Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art. 43.