CONTRATTO DI FORNITURA
CONTRATTO DI FORNITURA
OP/EUI/REFS/2015/002
Gara con procedura aperta per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti vari per uso ufficio, necessari al funzionamento degli uffici dell’Istituto Universitario Europeo, mediante l’utilizzo di piattaforma elettronica per l’invio di ordini online
L’Istituto Universitario Europeo (da qui in poi indicato come “Istituto”, “IUE” o “stazione appaltante”), organizzazione internazionale di ricerca creata con Convenzione del 19/04/1972 fra Stati Membri dell’Unione Europea per il conseguimento di diplomi di dottorato e specializzazione post-dottorale nelle scienze sociali (xxxx://xxx.xxx.xx), con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, C.F. 80020410488, rappresentato dal suo Presidente X.X.X Xxxxxx, ai fini della firma del presente contratto, o da [inserire il nome del Segretario Generale o dell’agente a ciò autorizzato per delega o sotto delega]
da una parte,
e
[Nome ufficiale]
[numero di registrazione dell’impresa] [xxxxxxxxx completo]
[partita IVA]
(da qui in avanti indicato come “contraente” o “Impresa”), rappresentato ai fini della firma del presente contratto dal Sig./Sig.ra [nome, cognome, qualifica]
dall’altra parte,
HANNO CONVENUTO
le condizioni particolari, le condizioni generali per i contratti di fornitura, il modello di buono d’ordine e il modello di Contratto specifico nonché i seguenti allegati:
Allegato I Capitolato Speciale d’Appalto (OP/EUI/REFS/2015/002)
Allegato II Offerta dell’Impresa:
• Offerta tecnica (allegato E);
• Offerta economica (allegato F);
• Documenti amministrativi:
o Modulo di Dichiarazione sull’onore (allegato C);
o Dichiarazione sostitutiva (allegato B)
o Visura camerale;
o Certificazione antimafia;
o Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva;
o Polizze assicurative.
che formano parte integrante del presente Contratto. In caso di eventuali incongruenze si specifica che:
- Le disposizioni delle condizioni particolari prevalgono su quelle delle altre parti del Contratto.
- Le disposizioni delle condizioni generali prevalgono su quelle degli allegati.
- Le disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) prevalgono su quelle contenute nell’Offerta dell’Impresa (Allegato II).
Al fine di evitare ogni dubbio al riguardo, il contraente riconosce e conviene che le disposizioni del presente contratto sono le sole che troveranno applicazione in luogo di qualsiasi contratto standard solitamente utilizzato dal contraente e di qualsiasi altra pratica o consuetudine commerciale del caso.
Alla luce di quanto sopra specificato, le varie parti che compongono il presente contratto sono da considerarsi reciprocamente esplicative. Ogni ambiguità o discrepanza all’interno di ognuna o tra ciascuna di esse sarà spiegata o rettificata con comunicazione scritta dall’Istituto, salvo il diritto del contraente di contestare tale comunicazione tramite la procedura di risoluzione delle controversie prevista all’art. I.7 del presente contratto.
I – CONDIZIONI PARTICOLARI
Articolo I.1 – Oggetto
I.1.1 Oggetto del Contratto è la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti vari per uso ufficio, necessari al funzionamento degli uffici dell’Istituto Universitario Europeo, mediante l’utilizzo di piattaforma elettronica per l’invio di ordini come descritti nel Capitolato Specifico d’Appalto (CSA) e nella Lettera di invito sottoscritte per accettazione dall’Impresa in sede di gara e allegati alla presente, nonché quelli descritti nell’offerta economica, nella relazione del progetto tecnico organizzativo e in tutta la documentazione fornita dall’Impresa in sede di gara.
I.1.2 Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali saranno le sedi dell’Istituto Universitario Europeo, come indicato all’articolo 10 del CSA.
I.1.3 L’Impresa esegue le prestazioni affidategli conformemente al CSA, all’offerta e a tutti i documenti allegati al contratto.
Articolo I.2 – Entrata in vigore, durata e consegna
I.2.1 Il Contratto entra in vigore dalla data in cui sarà firmato dalla Stazione appaltante.
I.2.2 In nessun caso l’esecuzione del Contratto può avere inizio prima della data della sua entrata in vigore.
I.2.3 Il Contratto di fornitura è stipulato per un periodo di sessanta (60) mesi consecutivi dalla data della sua entrata in vigore e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta fra le Parti, salvo quanto previsto all’art. I.9 del presente contratto. Salvo diversamente specificato, tutti i periodi indicati nel Contratto sono calcolati in giorni di calendario.
L’Impresa è soggetto a un periodo di prova di sei (6) mesi. Qualora durante tale periodo, l’esecuzione del servizio non rispondesse a quanto prescritto dal CSA, o, se migliorativo, da quanto offerto in sede di gara dall’Impresa stessa, l’Istituto avrà facoltà di risolvere il Contratto con un preavviso di trenta (30) giorni tramite lettera raccomandata A/R.
Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal Contratto, l’Istituto non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’Impresa/le imprese sarà/saranno obbligata/e a una sua continuazione per un periodo non superiore ai sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
I.2.4 Le forniture saranno consegnate presso la sede di Villa Il Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, ogni martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11.00. L’Istituto si riserva il diritto di modificare durante il periodo di validità del contratto sia la sede che gli orari di consegna.
Articolo I.3 – Prezzi
I.3.1 L’importo massimo stimato che la Stazione appaltante s’impegna a corrispondere sulla base del presente contratto ammonta a €200.000,00 (duecento mila/00) a fronte della consegna di tutte le forniture richieste all’Impresa aggiudicataria.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’IVA per gli acquisti di beni e servizi che abbiano un valore superiore a €300.00 (come previsto dall’art. 72, paragrafo 1-e) e paragrafo 2 del
D.P.R. n. 633/1972 e successivi emendamenti).
L’offerta economica del contraente è contenuta nell’Allegato II.
I.3.2 Revisione Prezzi
Trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, a partire dalla seconda annualità, il corrispettivo contrattuale può essere rivalutato al ribasso o al rialzo, su richiesta di una delle parti. La richiesta deve essere presentata per iscritto dalla parte interessata entro tre (3) mesi dalla data in cui il contratto è stato originariamente firmato. L’altra parte accuserà ricevuta entro quindici (15) giorni dalla ricezione della richiesta di revisione dei prezzi. I nuovi prezzi saranno comunicati per iscritto non appena l’indice finale sarà disponibile.
La revisione è effettuata in funzione di eventuali variazioni derivanti dall’indice di riferimento “EUROSTAT”.
L’indice di riferimento EUROSTAT ai fini della revisione è l’Indice armonizzato dei prezzi al consumo. Per la rivalutazione si utilizza l’ultimo Indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato anteriormente alla richiesta. Laddove la richiesta di rivalutazione sia pervenuta in data successiva alla scadenza annuale, la stessa sarà concessa a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
Articolo I.4 – Modalità di pagamento ed esecuzione del Contratto
I.4.1 Pagamento
Il pagamento degli importi dovuti dalla Stazione appaltante in base al presente contratto sarà effettuato solo se l’Impresa aggiudicataria ha adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali e legali, dalla data in cui la fattura è stata correttamente presentata.
Per ottenere il pagamento, l’Impresa s’impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, emettendo, a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.
L’Istituto effettua il pagamento entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura. Per la disciplina specifica si rimanda all’articolo II. 15 – Relazioni e pagamenti, clausola
II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto delle Condizioni Generali del presente contratto.
Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui all’articolo 19 del CSA o da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento.
I.4.2 Deposito cauzionale
L’Impresa aggiudicataria s’impegna a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del volume di affari stimato in fase di gara, richiesta a garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli oneri per il mancato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Tale cauzione, costituita nelle forme di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legislazione vigente, dovrà essere valida per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e dovrà essere operativa entro quindici (15) giorni dietro semplice richiesta scritta dell’Istituto.
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzione diverse da quelle sopra indicate e che verrà disposta l’esclusione dei concorrenti che presenteranno polizze fideiussorie emesse da società di intermediazione nei cui confronti la Banca d’Italia ha disposto il divieto di intraprendere nuove operazioni.
Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore dell’Istituto, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati comporta la revoca dell’aggiudicazione.
I.4.3 Prefinanziamento
Non applicabile
Articolo I.5 – Conto bancario
I pagamenti sono effettuati sui seguenti conti bancari del contraente, entrambi denominati in euro e identificati dalle seguenti coordinate:
Denominazione della banca: | |
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: | |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
Denominazione della banca: |
Indirizzo completo dell’agenzia bancaria: | |
Denominazione esatta del titolare del conto: | |
Codice IBAN: | |
Codice SWIFT: |
Articolo I.6 – Indirizzi per le comunicazioni e responsabile del trattamento dei dati
Ai fini dell’articolo II.6, il responsabile del trattamento dei dati è il Servizio Patrimonio e Logistica, rappresentato dal proprio direttore Dott.ssa Kathinka España.
Ogni avviso o altro tipo di comunicazione riguardante il presente contratto sarà effettuato per iscritto, riportando il numero del contratto, e inviato ai seguenti indirizzi:
Istituto:
Istituto Universitario Europeo Servizio Patrimonio e Logistica
Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxxx (XX)
E-mail address: XxxxXxxxxxXxxXxxxxxxxxxXxxxxxx@XXX.xx
Contraente:
Nome e cognome | |
Funzione | |
Denominazione Impresa | |
Indirizzo ufficiale completo | |
Articolo I.7 – Diritto applicabile e composizione delle controversie
I.7.1 Il Contratto è governato dai regolamenti finanziari e dalle procedure per la disciplina e l’aggiudicazione degli appalti in uso presso l’Istituto, completati, dove necessario e per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto e negli altri strumenti negoziali collegati, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano, se applicabili.
I.7.2 Le eventuali controversie che dovessero insorgere riguardo al presente contratto verranno rimesse, in buona fede, dalle parti alla procedura di Mediazione come disciplinata dalle regole internazionali della Camera Arbitrale di Milano, presentando una richiesta scritta alla Segreteria Generale della suddetta Camera Arbitrale.
I.7.3 Se, per qualsiasi ragione, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di avviare la procedura di Mediazione la controversia rimane irrisolta, entro i successivi trenta giorni, la questione potrà esser rimessa dalle parti alla procedura d’Arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.
La sede dell’Arbitrato sarà Milano e la lingua utilizzata in sede d’Arbitrato sarà quella Inglese.
La decisione con cui si concluderà la procedura di Arbitrato sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti.
Il Tribunale Arbitrale applicherà i regolamenti dell’Istituto Universitario Europeo, inclusi il Regolamento Finanziario e il Regolamento sugli Appalti Pubblici, completati, ove necessario, dalle norme dell’Ordinamento Giuridico italiano.
Articolo I.8 – Sfruttamento dei risultati del contratto
Non applicabile
Articolo I.9 – Risoluzione del Contratto a opera di una delle parti
I.9.1 Ciascuna delle parti può unilateralmente, e senza che sia a essa richiesto il pagamento di un risarcimento, recedere dal contratto dando all’altra parte un preavviso di sei (6) mesi. L’Istituto può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione, purché tenga indenne l’Impresa dalle spese sostenute e dai lavori già eseguiti prima della data di risoluzione. In questo caso troverà applicazione il primo paragrafo dell’art. II.14.3 del presente contratto.
Una volta ricevuto il suddetto preavviso da parte dell’Istituto, l’Impresa prenderà tutte le misure necessarie per minimizzare i costi, prevenire danni, ed eliminare o ridurre i suoi impegni nei confronti dell’Istituto. Dovrà quindi redigere tutti i documenti richiesti dal contratto o dai suoi Allegati in relazione ai servizi forniti fino alla data di risoluzione del contratto, entro un periodo non eccedente sessanta (60) giorni dalla data di risoluzione del contratto.
Articolo I.10 – Meccanismo sanzionatorio e penalità
L’espletamento del servizio secondo modalità non regolari e non soddisfacenti a giudizio dell’Istituto, comporta l’applicazione di penalità ai sensi dell’art. 19 del CSA, fatto salvo il diritto dell’Istituto di risolvere il contratto.
Il non regolare e non soddisfacente espletamento della prestazione sarà notificato per iscritto al Contraente che dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora a giudizio dell’Istituto non
sia possibile accogliere tali deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Impresa le penali indicate all’articolo. 19 del CSA, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non solleverà, in nessun caso, il contraente dall’esecuzione delle obbligazioni di cui egli è in quel momento responsabile.
Articolo I.11 – Disposizioni in materia di sicurezza
I.11.1 È fatto obbligo all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Tutte le attività connesse alle prestazioni oggetto del presente CSA devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e non procurare alcun danno ai pavimenti, alle porte e alle vetrate, ai muri, ai dipinti e a qualsiasi altro bene dell’Istituto. L’Impresa è obbligata inoltre a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi. È onere dell’Impresa la predisposizione del piano operativo di sicurezza per le proprie maestranze.
Resta, inoltre, a carico dell’Impresa la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all’espletamento del lavoro in sicurezza.
L’Istituto si riserva la facoltà di predisporre controlli sull'osservanza da parte dell’Impresa delle norme in materia di prevenzione antinfortunistica, riservandosi, nel caso d'inosservanza, di procedere all'immediata risoluzione del contratto.
I.11.2 L'Impresa, riguardo agli obblighi assunti con l’accettazione del presente CSA, espressamente solleva l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone, cose, mezzi e valori sia dell’Istituto, sia dell’Impresa, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione delle proprie prestazioni, assumendo ai sensi di legge piena responsabilità civile e/o penale.
A tale scopo l'Impresa s’impegna a stipulare con una primaria Compagnia di Assicurazione apposite polizze, in cui venga esplicitamente indicato che l’Istituto viene considerato "terzo" a tutti gli effetti.
Articolo I.12 – Spese contrattuali
Tutte le spese di contratto e consequenziali (registrazione a tassa fissa), saranno a totale carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Istituto.
FIRME
Per l’Impresa, Firma: Fatto a Firenze, li | Per l’Istituto Universitario Europeo, Firma: Fatto a Firenze, li |
In due esemplari, in lingua italiana.
II - CONDIZIONI GENERALI PER I CONTRATTI DI FORNITURA
Articolo II. 1 – Esecuzione del Contratto
II.1.1 Consegna
(a) Tempo previsto per la consegna
Il tempo previsto per la consegna sarà calcolato in base a quanto indicato nell’art. I.2.
(b) Data, tempo e luogo della consegna
Tutte le consegne saranno effettuate nel luogo indicato e negli orari convenuti nell’art.
I.2.4 del presente contratto.
L’Impresa sopporterà tutti i costi e i rischi in cui può incorrere durante la consegna dei prodotti oggetto della fornitura al luogo di consegna.
(c) Bolla di consegna
Ogni consegna sarà accompagnata da una bolla di consegna in doppia copia, debitamente firmata e datata dall’Impresa o dal suo corriere, indicando il numero di contratto e le specifiche dei prodotti consegnati. Una copia della bolla di consegna sarà controfirmata dall’Istituto e restituita all’Impresa o al suo corriere.
II.1.2 Verifica di Conformità
La firma della bolla di consegna da parte dell’Istituto, come previsto al punto (c) dell’art. II.1.1, ha soltanto valore di presa visione dell’avvenuta consegna e non conferma in alcun modo che i prodotti oggetto della fornitura sono in conformità con quanto previsto nel presente contratto.
La conformità dei prodotti consegnati sarà verificata al momento dell’utilizzo da parte dell’utente finale. In caso di mancata conformità dei prodotti consegnati si seguirà quanto previsto dal successivo art. II.1.4 del presente contratto.
II.1.3 Conformità dell’avvenuta fornitura
(a) I prodotti oggetto della fornitura consegnati dall’Impresa all’Istituto devono esser conformi per quantità, qualità, prezzo e imballaggio con quanto previsto dal presente contratto.
(b) I prodotti oggetto dell’avvenuta fornitura devono:
i. Corrispondere alla descrizione fornita nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I) e possedere le stesse caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura inviati dall’Impresa all’Istituto come campione o modello;
ii. Soddisfare le finalità d’uso indicate dall’Istituto all’Impresa al momento della conclusione del contratto e accettate dall’Impresa;
iii. Soddisfare le finalità d’uso per le quali i prodotti oggetto della fornitura di quel determinato tipo sono solitamente utilizzati;
iv. Dimostrare le qualità e le prestazioni che normalmente si riscontrano nei prodotti oggetto della fornitura di quello stesso tipo e che l’Istituto può
ragionevolmente aspettarsi, in base alla natura dei prodotti oggetto della fornitura e prendendo in considerazione ogni pubblica affermazione riguardante le specifiche caratteristiche di tali prodotti fatta dall’Impresa, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare riferimento alla pubblicità e al marchio;
v. Essere imballati nel modo solitamente usato per prodotti di quello stesso tipo, o, nel caso in cui non sia possibile, in una maniera che permetta di ben conservarli e proteggerli.
II.1.4 Riparazione dei prodotti oggetto della fornitura
(a) L’Impresa sarà responsabile nei confronti dell’Istituto per ogni difetto che sarà riscontrato nel momento in cui i prodotti oggetto della fornitura saranno verificati.
(b) In caso di difetto, senza alcun pregiudizio per quanto previsto all’art. II.12 che prevede la possibilità di richiedere la liquidazione dei danni per il prezzo totale della fornitura in questione, l’Istituto avrà diritto di:
i. poter richiedere che i prodotti oggetto della fornitura siano riportati a conformità, senza alcun addebito a suo carico, tramite riparazione o sostituzione dei suddetti prodotti;
ii. o di poter richiedere un’adeguata riduzione del prezzo;
(c) ogni riparazione o sostituzione dei prodotti oggetto della fornitura dovrà avvenire entro un tempo ragionevole e senza che questo comporti alcuna inconvenienza significativa per l’Istituto, tenendo presente la natura dei prodotti oggetto della fornitura e l’utilizzo che ne farà l’Istituto.
(d) Il termine “senza alcun addebito” al paragrafo (b) si riferisce ai costi sostenuti per portare i prodotti oggetto della fornitura a conformità, in particolare il costo delle spese postali, della manodopera e dei materiali impiegati.
II.1.5 Assemblaggio
Non applicabile
II.1.6 Servizi connessi alle forniture
Se richiesti dall’articolo I.1.3 o dal Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I), i servizi connessi alle forniture saranno effettuati come previsto.
II.1.7 Disposizioni generali sulle forniture
(a) Imballaggio
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere confezionati in un modo che assicuri che il contenuto rimanga intatto e prevenga danni e deterioramento.
(b) Garanzia
I prodotti oggetto della fornitura dovranno esser garantiti contro ogni difetto di manifattura o di materiale per due (2) anni dalla data di consegna, a meno che non sia previsto un termine più lungo nel Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato I).
L’Impresa dovrà garantire che ogni permesso o licenza necessaria per la produzione e la vendita dei prodotti oggetto della fornitura sia stato ottenuto.
L’Impresa dovrà sostituire a sue spese, entro un limite di tempo ragionevole che sarà determinato di comune accordo dalle parti, ogni prodotto che risulti danneggiato o difettoso nel corso del suo normale utilizzo durante il periodo di garanzia.
L’Impresa è responsabile per ogni difetto di conformità che sia presente al momento della consegna, anche nel caso in cui tale difetto si manifesti successivamente.
L’Impresa è inoltre responsabile per ogni difetto di conformità che si riscontri dopo la consegna e sia derivato da un’inadempienza alle sue obbligazioni, tra cui l’incapacità di garantire che, per un certo periodo, i prodotti oggetto della fornitura usati per gli scopi per cui sono normalmente usati o per uno specifico scopo mantengano le loro qualità e le loro caratteristiche come specificato.
Se parte di un prodotto viene sostituita, la parte sostituita dovrà essere garantita in base alle stesse condizioni per un per un ulteriore periodo di tempo della stessa durata di quello sopra specificato.
Se un difetto è tale da esser considerato un difetto di fabbrica, l’Impresa deve sostituire o modificare tutte le identiche parti incorporate negli altri prodotti oggetto della fornitura che siano parte del contratto, anche se non hanno causato alcun danno. In questo caso, il periodo di garanzia sarà esteso come sopra specificato.
II.1.8 Disposizioni generali sull’esecuzione del contratto
(a) L’Impresa esegue il Contratto secondo i migliori dettami professionali.
(b) È compito esclusivo del contraente espletare le formalità necessarie per ottenere tutti i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del Contratto a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nel luogo in cui devono essere eseguite le prestazioni affidategli.
(c) Salvo quanto stabilito all’Articolo II. 5, ogni riferimento nel testo del Contratto al personale del contraente riguarda esclusivamente le persone che partecipano all’esecuzione del Contratto.
(d) L’Impresa deve garantire che tutto il personale che partecipa all’esecuzione del Contratto possieda le qualifiche e l’esperienza professionali necessarie per l’esecuzione delle prestazioni affidategli.
(e) L’Impresa non rappresenta l’Istituto e si astiene da ogni comportamento che possa dare tale impressione. L’Impresa è tenuta a informare i terzi che egli non fa parte della funzione pubblica europea.
(f) L’Impresa è responsabile a titolo esclusivo del personale che esegue le prestazioni affidategli.
Nei rapporti di lavoro o di servizio con il suo personale, l’Impresa è tenuta a precisare che:
i. il personale che esegue le prestazioni affidate al contraente non può ricevere ordini direttamente dall’Istituto;
ii. in nessun caso l’Istituto può essere considerato il datore di lavoro del personale di cui alla lettera (i), il quale si impegna a non far valere nei confronti dell’Istituto alcun diritto risultante dal rapporto contrattuale che intercorre tra l’Istituto e l’Impresa.
(g) In caso di problemi dovuti all’operato di un membro del personale del contraente impiegato nei locali dell’Istituto, oppure nel caso in cui l’esperienza e/o le competenze di un membro del personale del contraente non corrispondano al profilo richiesto nel Contratto, l’Impresa provvede senza indugio a sostituire l’interessato. L’Istituto ha il diritto di chiedere la sostituzione di tali membri del personale del contraente, motivando la richiesta. Il personale di sostituzione deve possedere le necessarie qualifiche ed essere in grado di eseguire il Contratto alle medesime condizioni contrattuali. L’Impresa è responsabile di ogni ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidategli che sia dovuto alla sostituzione di membri del personale.
(h) Se un fatto imprevisto, un’azione o un’omissione impedisce direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni, l’Impresa ne prende nota e ne informa l’Istituto immediatamente e di propria iniziativa. Nella relazione che invierà a tale riguardo, l’Impresa descrive il problema e indica la data in cui si è manifestato e i provvedimenti correttivi adottati per assicurare il pieno adempimento dei suoi obblighi nell’ambito del presente Contratto. In tale circostanza l’Impresa procede in via prioritaria alla soluzione del problema, piuttosto che a determinarne la responsabilità.
(i) Nel caso in cui l’Impresa risulti incapace di adempiere alle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Istituto può, salvo la possibilità di recedere dal contratto, ridurre o recuperare i pagamenti in proporzione all’importanza delle obbligazioni inadempiute. Inoltre, l’Istituto può richiedere un risarcimento o richiedere la liquidazione dei danni come previsto dall’articolo II.12 del presente contratto.
Articolo II.2 – Mezzi di comunicazione
II.2.1 Ogni comunicazione relativa al contratto o alla sua esecuzione verrà effettuata per iscritto e riporterà il numero della procedura di gara. Ogni comunicazione sarà considerata effettuata alla data in cui sarà ricevuta dalla parte ricevente, salvo diversamente disposto nel presente contratto.
II.2.2 Le comunicazioni per via elettronica sono considerate ricevute dalle parti alla data di invio della comunicazione, purché questa sia inviata ai destinatari elencati all’articolo I.6. Fermo restando quanto precede, se la parte mittente riceve un messaggio di mancata consegna al destinatario o di assenza dello stesso, essa provvede con ogni mezzo a garantire che l’altra parte riceva effettivamente la comunicazione.
Se richiesto da una delle parti, la comunicazione per xxx xxxxxxxxxxx x confermata mediante la versione cartacea firmata della comunicazione originale, purché la richiesta venga presentata senza ritardi ingiustificati. Il mittente invia la versione cartacea firmata dell’originale senza ritardi ingiustificati.
II.2.3 La corrispondenza inviata tramite il servizio postale è considerata ricevuta dall’Istituto alla data alla quale l’ha registrata il servizio responsabile di cui all’articolo I.6.
Ogni comunicazione ufficiale è effettuata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equivalente, oppure mezzi elettronici equivalenti.
Articolo II. 3 – Responsabilità e oneri
II.3.1 È responsabilità esclusiva del contraente assolvere tutti gli obblighi giuridici cui è soggetto.
II.3.2 L’Istituto non è responsabile di eventuali danni arrecati o subiti dal contraente, ivi compresi gli eventuali danni arrecati dal contraente a terzi durante o in conseguenza dell’esecuzione del Contratto, tranne in caso di dolo o colpa grave da parte dell’Istituto stesso.
II.3.3 L’Impresa sarà considerata responsabile di ogni perdita o danno, costi (incluso quelli legali e professionali) o spese sostenuti dall’Istituto ma causati dal contraente nell’esecuzione del Contratto, incluso il caso di subappalto nonché di ogni pretesa di terzi, ma solo fino a un importo che non superi di tre (3) volte l’importo totale del contratto. L’Impresa rimarrà responsabile, senza alcuna limitazione in relazione all’importo, se la perdita o il danno sono conseguenza di una colpa grave o di dolo da parte del contraente o del suo personale, e in caso di morte dovuta a colpa grave o dolo da parte del suo personale.
II.3.4 L’Impresa si obbliga a tenere indenne e salvaguardare l’Istituto da tutti i danni e costi che possano derivare da una qualsiasi pretesa. L’Impresa si obbliga a manlevare l’Istituto nel caso di qualsiasi azione, pretesa o procedimento intentato contro la stazione appaltante da terzi come conseguenza di un danno causato dall’Impresa nell’esecuzione del contratto. Nel caso di qualsiasi azione intentata contro la stazione appaltante da terzi in relazione all’esecuzione del contratto, il contraente presterà assistenza all’Istituto. Le spese in cui il contraente possa incorrere per tale motivo, possono essere sostenute dall’Istituto.
II.3.5 L’Impresa stipula una polizza assicurativa contro i rischi e i danni inerenti all’esecuzione del contratto, come indicato all’Articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, e sottoscrive assicurazioni complementari secondo la normale prassi del settore di attività. Su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, il Contraente provvede a trasmetterle copia di tutte le pertinenti polizze assicurative.
Articolo II. 4 – Conflitto d’interessi
II.4.1 L’Impresa adotta tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni di conflitto d’interessi. Tali situazioni si verificano quando l’esecuzione imparziale e obiettiva del Contratto è compromessa per motivi inerenti a interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o affettivi od ogni altra comunanza di interessi.
II.4.2 Ogni situazione che costituisce o che possa condurre a un conflitto d’interessi nel corso dell’esecuzione del Contratto è comunicata per iscritto senza indugio all’Istituto. Inoltre, l’Impresa adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari per correggere la situazione. L’Istituto si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano
idonei e può esigere l’adozione di provvedimenti supplementari entro un termine specificato.
II.4.3 L’Impresa dichiara che non ha concesso, perseguito, tentato di ottenere o accettato da terzi, chiunque essi siano, alcun vantaggio economico o in natura, se tale vantaggio costituisce una pratica illecita o si configura come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa correlata all’esecuzione del Contratto, e che s’impegna in tal senso anche per il futuro.
II.4.4 In conformità con lo Statuto del Personale dell’IUE e in particolare del suo articolo 11, i membri del personale IUE non possono accettare doni da parte di terzi riconducibili direttamente o indirettamente allo svolgimento delle proprie funzioni. L’Impresa prende atto della summenzionata disposizione e del fatto che la sua inosservanza può portare alla risoluzione del contratto stesso.
II.4.5 L’Impresa trasmette per iscritto gli obblighi in materia di conflitto d’interessi al suo personale e a ogni persona fisica avente potere di rappresentare l’Impresa o di prendere decisioni per suo conto e assicura che questi non si trovino in situazioni che potrebbero far sorgere conflitti d’interesse. Il contraente trasmette inoltre per iscritto tutti gli obblighi in materia di conflitto d’interessi a terzi coinvolti nell’esecuzione del contratto, inclusi i subappaltatori.
Articolo II.5 – Obbligo di riservatezza
II.5.1. L’Istituto e l’Impresa trattano con riservatezza ogni informazione e documento, sotto qualsiasi forma, comunicati per iscritto o verbalmente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto e segnalati per iscritto come riservati.
II.5.2 L’Impresa è tenuta a:
(a) non utilizzare informazioni e documenti riservati per fini diversi dall’adempimento degli obblighi nell’ambito del Contratto, del buono d’ordine senza previo consenso scritto dell’Istituto;
(b) garantire per tali informazioni e documenti riservati lo stesso livello di protezione applicato per le proprie informazioni riservate, ma comunque non inferiore alla ragionevole diligenza;
(c) non divulgare a terzi, direttamente o indirettamente, informazioni e documenti riservati senza previo consenso scritto dell’Istituto
II.5.3 L’Istituto e l’Impresa sono vincolati all’obbligo di riservatezza di cui alla clausola
II.5.1 durante tutta l’esecuzione del Contratto e per un periodo successivo di cinque anni dall’ultima scadenza a meno che:
(a) la parte interessata acconsenta a sollevare in anticipo l’altra parte dall’obbligo di riservatezza;
(b) le informazioni riservate diventino di pubblico dominio per causa che non costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza tramite la comunicazione a opera della parte vincolata da tale obbligo;
(c) la divulgazione delle informazioni riservate sia imposta dalla legge.
II.5.4 L’Impresa ottiene da ogni persona fisica avente potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto, nonché dai terzi che partecipano all’esecuzione del Contratto, del buono d’ordine, l’impegno a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui alla clausola II.5.1.
Articolo II.6– Trattamento dei dati personali
II.6.1 Tutti i dati personali figuranti nel Contratto sono trattati a norma della politica dell’Istituto Universitario Europeo per quanto riguarda la protezione dei dati personali, come previsto nella specifica Decisione del Presidente n.40/2013, consultabile alla pagina xxxx://xxx.xxx.xx/XxxxxXxxXxxxxxx/XxxxXxxxxxxxxx.xxxx, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. I dati in questione sono trattati dal responsabile del trattamento dei dati ai soli fini dell’esecuzione, della gestione e del controllo del Contratto, fatta salva la loro eventuale trasmissione agli organismi aventi funzioni di controllo o d’ispezione in applicazione delle leggi dell’Unione Europea e Nazionali.
II.6.2 L’Impresa ha il diritto di accesso ai propri dati personali e il diritto di chiederne la rettifica. Per ogni domanda relativa al trattamento dei propri dati personali, l’Impresa deve rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati come indicato all’Articolo I.6.
II.6.4 Se il Contratto richiede il trattamento di dati personali da parte del contraente, questi può agire solo con la supervisione del responsabile del trattamento dei dati, in particolare per quanto riguarda gli scopi del trattamento, le categorie di dati che possono essere trattati, i destinatari dei dati e gli strumenti a disposizione dell’interessato per esercitare i suoi diritti. Pertanto, l'Impresa si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, soci lavoratori, incaricati e/o collaboratori a vario titolo, la procedura per la Protezione dei Dati personali come riportata nella Decisione del Presidente IUE n.
40 del 27 agosto 2013, nella Direttiva Europea 95/46/EC e in qualsiasi legge e regolamentazione del paese in cui essa ha sede.
II.6.5 L’Impresa concede al suo personale l’accesso ai dati nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione, la gestione e il controllo del Contratto.
II.6.6 L’Impresa si impegna ad adottare opportune misure tecniche e organizzative di sicurezza, considerati i rischi relativi al trattamento e la natura dei dati personali in questione, al fine di:
a) evitare che persone non autorizzate accedano ai sistemi informatici utilizzati per trattare i dati personali, in particolare:
i. qualunque forma non autorizzata di lettura, riproduzione, alterazione o rimozione dei supporti di memorizzazione;
ii. qualsiasi immissione non autorizzata di dati nonché ogni divulgazione, alterazione o cancellazione non autorizzata di dati personali memorizzati;
iii. ogni utilizzo da parte di persone non autorizzate dei sistemi di trattamento dei dati mediante le infrastrutture di trasmissione di dati;
b) assicurare che le persone autorizzate a utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati personali per i quali è stato loro accordato il diritto di accesso;
c) registrare quali dati personali sono stati comunicati, quando e a chi;
d) assicurare che il trattamento di dati personali per conto di terzi sia effettuato soltanto secondo le modalità prescritte dall’Istituto;
e) assicurare che, nel corso delle operazioni di comunicazione di dati personali e durante il trasporto dei supporti di memorizzazione, i dati non possano essere letti, copiati o cancellati senza autorizzazione;
f) strutturare la propria organizzazione interna in modo da soddisfare le particolari esigenze di protezione dei dati.
Articolo II. 7 – Subappalti
II.7.1 Senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto, l’Impresa non attribuisce subappalti né affida di fatto a terzi l’esecuzione del Contratto.
II.7.2
Non applicabile
II.7.3
Non applicabile
II.7.4
Non applicabile
Articolo II. 8 – Modifiche
II.8.1 Ogni modifica del Contratto e/o del buono d’ordine è effettuata per iscritto prima dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Un buono d’ordine non può essere considerato una modifica del Contratto.
II.8.2 La modifica non può avere per oggetto o per effetto di apportare al Contratto, al buono d’ordine variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto e/o del buono d’ordine determinare disparità di trattamento degli offerenti o contraenti.
Articolo II.9 – Cessione
II.9.1 L’Impresa non può cedere, in misura integrale o parziale, i diritti, ivi comprese le pretese pecuniarie, e gli obblighi derivanti dal contratto, senza previa autorizzazione scritta dell’Istituto.
II.9.2 In mancanza di suddetta autorizzazione, o in caso mancata osservanza dei suoi termini, la cessione dei diritti o degli obblighi effettuata dal contraente non è opponibile all’Istituto e non produce alcun effetto nei confronti di questa.
Articolo II. 10 – Proprietà dei risultati – Diritti di proprietà intellettuale e industriale
Non applicabile
Articolo II. 11 – Forza maggiore
II.11.1 Per “forza maggiore” si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse o di un subappaltatore, che impedisce di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito del Contratto e che risulta inevitabile nonostante la diligenza degli interessati. Non si possono far valere come casi di forza maggiore il mancato ricevimento di un servizio, difetti delle attrezzature o dei materiali, ritardi nella loro fornitura, a meno che non siano conseguenza diretta di un pertinente caso di forza maggiore, né vertenze di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie.
II.11.2 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore ne dà immediata comunicazione ufficiale all’altra parte, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di tale situazione.
II.11.3 La parte che si trova in una situazione di forza maggiore non è considerata inadempiente se non ha potuto rispettare gli obblighi contrattuali a causa di forza maggiore. L’Impresa che non possa adempiere agli obblighi contrattuali per causa di forza maggiore ha diritto al compenso soltanto per le prestazioni effettivamente eseguite.
II.11.4 Le parti adottano tutte le misure necessarie per limitare i danni conseguenti a situazioni di forza maggiore.
Articolo II. 12 – Liquidazione dei danni
Nel caso in cui l’Impresa non adempiendo alle proprie obbligazioni contrattuali causi alla Stazione appaltante ulteriori danni, quest’ultima potrà richiedere la liquidazione degli stessi nella misura che sarà ritenuta più opportuna.
L’Impresa può contestare tale richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della sua comunicazione ufficiale. In mancanza di una reazione da parte dell’Impresa o di un ritiro scritto della sua decisione da parte dell’Istituto entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione di tale contestazione, la richiesta dell’Istituto diventerà esecutiva.
Le parti riconoscono espressamente e concordano che qualsiasi somma pagabile in base a questo articolo è corrisposta a titolo di liquidazione dei danni e non di penale, e consiste in una ragionevole stima di giusto risarcimento per le perdite subite in seguito all’incapacità dell’Impresa ad adempiere a obbligazioni che potevano ragionevolmente esser anticipate.
Articolo II. 13 – Sospensione dell’esecuzione del contratto
II.13.1 Sospensione da parte del contraente
L’Impresa può sospendere l’esecuzione del contratto o di qualsivoglia sua parte in caso di forza maggiore che renda impossibile o eccessivamente difficoltosa tale esecuzione. L’Impresa comunica senza indugio la sospensione all’Istituto, fornendo le motivazioni e precisazioni necessarie e indicando la data prevista per la ripresa dell’esecuzione del Contratto.
Non appena le circostanze consentono di riprendere l’esecuzione, l’Impresa ne dà immediata comunicazione all’Istituto, a meno che quest’ultimo abbia già risolto il Contratto.
II.13.2 Sospensione da parte dell’Istituto
L’Istituto può sospendere l’esecuzione del Contratto o di qualsivoglia sua parte nei seguenti casi:
(a) se la procedura di aggiudicazione del contratto oppure l’esecuzione del contratto risulta oggetto di errori sostanziali, irregolarità o frodi;
(b) allo scopo di verificare se sono stati effettivamente commessi presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi.
La sospensione ha effetto alla data in cui l’Impresa riceve la comunicazione ufficiale, oppure a una data successiva indicata nella comunicazione. Appena possibile, l’Istituto informa l’Impresa che egli può riprendere l’esecuzione del servizio sospeso oppure che essa sta procedendo alla risoluzione del contratto. L’Impresa non può chiedere indennizzi per la sospensione del contratto o di una sua parte.
Articolo II. 14 – Risoluzione del Contratto
II.14.1 Motivi di risoluzione
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informativa antimafia interdittiva ai sensi del D. Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. Il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione salvo il diritto
dell’Istituto al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi saranno retribuiti soltanto i servizi già svolti con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’Istituto.
L’Istituto può risolvere il Contratto, oltre che per quanto previsto genericamente dalla normativa applicabile, per i casi d’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, anche per le ipotesi elencate di seguito:
(a) se nella situazione giuridica, finanziaria, tecnica, organizzativa o proprietaria del contraente interviene un cambiamento che può incidere sostanzialmente sull’esecuzione del Contratto o buono d’ordine o contratto specifico oppure rimettere in questione la decisione di aggiudicare il Contratto;
(b) se l’esecuzione delle prestazioni del contratto o buono d’ordine o contratto specifico non è effettivamente iniziata entro 3 (tre) mesi dalla data prevista e l’eventuale nuova data proposta è considerata inaccettabile dall’Istituto;
(c) se l’Impresa non esegue il Contratto o un buono d’ordine o un contratto specifico conformemente al capitolato d’oneri o alla richiesta di servizi oppure non adempie a un altro obbligo contrattuale sostanziale;
(d) in caso di forza maggiore comunicata in accordo all’articolo II.11 o in caso l’esecuzione del contratto sia stata sospesa dall’Impresa per causa di forza maggiore come previsto dall’articolo II.11, qualora sia impossibile riprendere l’esecuzione oppure le modifiche apportate al Contratto, al buono d’ordine siano tali da poter eventualmente rimettere in questione la decisione di aggiudicazione del Contratto, del buono d’ordine o del contratto specifico oppure determinare disparità di trattamento degli offerenti;
(e) se l’Impresa è in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista da leggi e regolamenti nazionali o se è in corso nei suoi confronti un procedimento di questo tipo;
(f) se l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto si sono resi colpevoli di inadempienza professionale che sia stata accertata con qualsiasi mezzo di prova;
(g) se l’Impresa non ha assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali o gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse secondo la legge dello Stato in cui è stabilito, dello Stato il cui diritto nazionale si applica al presente Contratto o dello Stato in cui il Contratto deve essere eseguito;
(h) se l’Istituto è in possesso di prove che l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso atti di frode o corruzione, hanno partecipato a un’organizzazione criminale, al riciclaggio dei proventi di attività criminose o ad ogni altra attività illecita che leda la reputazione dell’IUE;
(i) se l’Istituto è in possesso di prove che l’Impresa o le persone fisiche aventi il potere di rappresentarlo o di prendere decisioni per suo conto hanno commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi nel corso della procedura di aggiudicazione o
dell’esecuzione del Contratto, compreso il caso di presentazione di informazioni non veritiere;
(j) se l’Impresa non è in grado, per sua colpa, di ottenere i permessi o licenze necessari per l’esecuzione del Contratto, buono d’ordine;
(k) in presenza di comportamento gravemente scorretto da parte di dipendenti, debitamente segnalato per iscritto da parte dell’Istituto all’Impresa e a cui non sia seguita tempestivamente la sostituzione del personale in questione;
II.14.2 Procedura di risoluzione
Allorché l’Istituto intende risolvere il Contratto, buono d’ordine, ne dà comunicazione ufficiale al contraente specificandone i motivi tramite invio di raccomandata A/R anticipata via fax o e-mail.
L’Istituto invita l’Impresa a formulare eventuali osservazioni e, nel caso di cui alla clausola II.14.1, lettera c), a comunicarle, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i provvedimenti adottati per proseguire il completamento degli obblighi contrattuali. Se l’Istituto non conferma l’accettazione di tali osservazioni tramite approvazione scritta entro 30 giorni dal ricevimento, la procedura di risoluzione prosegue. In ogni caso di risoluzione, l’Istituto comunica ufficialmente all’Impresa la propria decisione di risolvere il contratto.
Nei casi indicati ai punti a), b), c), e), g) e j) dell’art. II.14.1, la comunicazione formale dovrà specificare la data in cui la risoluzione ha effetto.
Nei casi indicati ai punti d), f), h), i) e k) dell’art. II.14.1, la risoluzione avrà effetto dal giorno successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dall’Impresa.
II.14.3 Effetti della risoluzione
In caso di risoluzione, l’Impresa rinuncia a chiedere l’indennizzo per i danni subiti, inclusa la perdita dei profitti previsti dovuta al non completamento delle prestazioni. Non appena ricevuta la comunicazione di risoluzione, l’Impresa prende tutti i provvedimenti necessari per ridurre al minimo i costi, prevenire i danni e annullare o ridurre i propri impegni. L’Impresa dispone di 60 giorni dalla data in cui la risoluzione diventa effettiva per preparare i documenti richiesti nelle condizioni particolari, nei buoni d’ordine per le prestazioni già eseguite alla suddetta data e, se necessario, presentare una fattura.
L’Istituto può richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti in caso di risoluzione.
In caso di risoluzione, l’Istituto può rivolgersi a un altro contraente per l’esecuzione o il completamento delle prestazioni. L’Istituto ha il diritto di esigere dal contraente il rimborso di tutte le spese supplementari sostenute al riguardo, fatti salvi altri eventuali diritti o garanzie di cui essa goda a norma del Contratto.
Articolo II. 15 – Relazioni e pagamenti
II.15.1 Data del pagamento
I pagamenti si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul conto dell’Istituto.
II.15.2 Valuta
Il Contratto è stipulato in Euro.
I pagamenti sono eseguiti in Euro (€).
II.15.3 Fatture e imposta sul valore aggiunto
L’Istituto è un centro di insegnamento e ricerca che si avvale di una struttura amministrativa decentrata e che gestisce oltre ai vari progetti interni, varie attività finanziate esternamente sia da sponsor pubblici che privati. L’impresa, si impegna a seguire le analitiche procedure di fatturazione richieste dall’Istituto, emettendo a richiesta, specifiche fatture per ogni centro di costo/attività segnalato.
Le fatture devono riportare gli estremi del contraente, l’importo, la valuta e la data, nonché il riferimento al buono d’ordine, al Servizio/Dipartimento richiedente e al responsabile finanziario.
L’Istituto è esente dal pagamento dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ai sensi dell’art. 151, paragrafo 1 (b) e paragrafo 2 della Direttiva del Consiglio Europeo 2006/112/EC, come successivamente modificata dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2009/162/UE.
L’esenzione si applica su beni importati e servizi forniti per lo svolgimento delle attività ufficiali dell’Istituto per importi superiori a Euro 300,00 (trecento/00), ai sensi dell’art. 72-comma 1-lettera (e) e comma 2 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche intervenute.
L’IUE è esente da dazi doganali e imposte dirette ai sensi degli articoli 4 e 5 del “Protocollo sui Privilegi e le Immunità dell’Istituto Universitario Europeo”.
L’Impresa si impegna ad adempiere a tutte le formalità necessarie con le autorità competenti per garantire che le forniture e i servizi richiesti per l’esecuzione del contratto siano esenti da imposte e dazi, inclusa l’esenzione IVA.
II.15.4 Sospensione dei termini di pagamento
L’Istituto può sospendere in qualsiasi momento i termini di pagamento comunicando al contraente che la fattura presentata non può essere evasa, in quanto non conforme alle disposizioni del contratto oppure perché non corredata degli idonei documenti.
L’Istituto informa quanto prima l’Impresa per iscritto dell’eventuale sospensione, indicandone i motivi.
La sospensione decorre dalla data d’invio della comunicazione da parte dell’Istituto. Il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche,
ivi compreso il controllo in loco. Se il periodo di sospensione supera i due mesi, l’Impresa può chiedere all’Istituto di giustificare il mantenimento della sospensione.
Se i termini di pagamento sono stati sospesi a seguito del rigetto di un documento di cui al primo comma e il nuovo documento è anch’esso rigettato, l’Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto.
II.15.5 Garanzie dell’esecuzione
Vedi art. I.4.2 delle condizioni particolari del presente contratto.
Articolo II. 16 – Rimborsi
Non applicabile
Articolo II. 17 – Recupero pagamenti
II.17.1 Se a norma del contratto dev’essere recuperato un importo, il contraente rimborsa alla Stazione appaltante l’importo in questione secondo i termini ed entro la data stabiliti nella nota di addebito.
II.17.2 Se l’obbligo di versare l’importo dovuto non viene assolto entro la data stabilita dalla Stazione appaltante nella nota di addebito, l’importo dovuto è maggiorato degli interessi al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le sue operazioni di rifinanziamento principali in Euro (tasso di riferimento) più il 3,5%. Il tasso di riferimento è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, come pubblicato nelle serie C del Giornale Ufficiale dell’Unione Europea. Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data (inclusa) in cui la Stazione appaltante riceve il pagamento integrale dell’importo di cui è creditrice.
Ogni pagamento parziale viene imputato anzitutto sulle spese e sugli interessi di mora e successivamente sull’importo del capitale.
II.17.3 Se alla data di scadenza del termine di pagamento il rimborso non è stato ancora effettuato, la Stazione appaltante può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall’Istituto.
Articolo II. 18 – Controlli e audit
II.18.1 L’Istituto si riserva la possibilità di effettuare un controllo o un audit sull’esecuzione del contratto. Tale verifica potrebbe essere effettuata direttamente dal proprio personale interno o da personale esterno espressamente autorizzato dall’Istituto.
I suddetti controlli e audits possono venire effettuati durante l’esecuzione del contratto per l’intera durata dello stesso.
La procedura di audit si considererà iniziata dalla data della ricezione della lettera con cui l’Istituto annuncia l’avvio di tale procedura. Gli audits si svolgeranno nel rispetto del principio di riservatezza.
II.18.2 L’Impresa, durante l’intera durata del contratto, garantirà l’accesso al personale interno dell’Istituto o esterno da esso autorizzato a tutta la documentazione inerente all’esecuzione del contratto.
II.18.3 L’Impresa farà in modo che tutta la suddetta documentazione sia disponibile al momento del controllo o dell’audit e, su richiesta, si occuperà di fornirla in modo appropriato.
II.18.4 Sulla base dei risultati ottenuti dell’audit, sarà stilato un rapporto provvisorio. Tale rapporto verrà inviato all’Impresa, che avrà 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione per comunicare le sue osservazioni. Il rapporto finale sarà inviato all’Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza.
Alla luce dei risultati finali dell’audit, l’Istituto si riserva di prendere le misure che ritiene necessarie.
FIRME
Per l’Impresa, Firma: Fatto a Firenze, li | Per l’Istituto Universitario Europeo, Firma: Fatto a Firenze, li |