PROTOCOLLO DI AZIONE
PROTOCOLLO DI AZIONE
VIGILANZA COLLABORATIVA CON ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE:
- L’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertit con modificazioni dalla l. 11
agosto 2014, n. 114, ha
ridefinito le funzioni
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(X.X.XX.) stabilendo, tra l’altro, al
comma 2 che sono trasferiti alla
medesima Autorità
anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- l’art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) ispone che l’Autorità vigila sui
contratti pubblici, anche
di interesse
regionale,
di lavori,
servizi e forniture nei settori
ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190,
nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, affinché sia garantita
l'economicità dell'esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
- l’art. 213, comma 3, lett. h) del Codice prevede che per affidamenti di particolare interesse,
l’Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di
intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a
supportare
le medesime nella
predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara;
- l’art. 4 del Regolamento
in materia
di attività
di vigilanza e di accertamenti
ispettivi
dell’Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all’Autorità di svolgere un’attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione
criminale, nonché al monitoraggio dell’esecuzione dell’appalto;
dello svolgimento
della procedura di
gara e
- il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attivi à di vigilanza e di accertamenti
ispettivi dell’Autorità indi idua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l’attivazione della
vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere
prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla
totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- l’attività di vigilanza esercitata ai sensi dell’art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere
dalle
stazioni appaltanti, a
ridurre il
rischio di
contenzioso in corso
di esecuzione, con
efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti disposizioni di settore;
con le
- il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui
la vigilanza collaborativa
può essere
richiesta
dalle stazioni appaltanti : a) programmi
straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull’intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori;
CONSIDERATO CHE
- L’Autorità, a seguito dell’emersione di gravi episodi di corruzione nell’ambito dell’Amministrazione comunale di Roma, ha sottoscritto, in data 29 luglio 2015, un Protocollo di azione volto alla vigilanza collaborativa con Roma Capitale, di durata annuale;
- In data 12 giugno 2017, Roma Capitale ha inoltrato all’ANAC richiesta di attivazione di un nuovo Protocollo di vigilanza collaborativa;
- La richiesta evidenzia la necessità di attivare quanto previsto dal Regolamento di vigilanza dell’Autorità al fine di rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento, ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore, soprattutto con riferimento, ad interventi di rilevante importo economico e rientranti nell’ambito di settori particolarmente soggetti a rischio di corruzione;
- L’Autorità ritiene, pertanto, di riavviare un’attività di vigilanza collaborativa in ragione di specifiche e rilevanti circostanze quali: il soggetto richiedente, il permanere di indicatori patogeni di rischio, la precedente attività ispettiva già svolta dall’X.X.XX. a seguito dell’inchiesta “Mafia Capitale”, la rilevanza economica degli affidamenti per i quali è richiesta la vigilanza ed i settori particolarmente a rischio di corruzione:
TUTTO QUANTO PREMESSO
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “l’Autorità”), nella persona del Presidente, Xxxxxxxx Xxxxxxx
E
Roma Capitale, nella persona della Sindaca Xxxxxxxx Xxxxx sottoscrivono il presente
PROTOCOLLO DI AZIONE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione.
Articolo 2
(Finalità)
1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa anche preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici, all’individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione dell’appalto.
2. Ai fini dell’efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all’interno di aree considerate particolarmente critiche e/o di azioni/misure di rilevante impatto, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l’attività prevista dall’art. 4.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.
Articolo 3
(Oggetto)
1. L’attività di vigilanza preventiva-collaborativa che l’Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà incentrata su un numero determinato di affidamenti, direttamente espletati dalle strutture centrali e/o territoriali di Roma Capitale e meglio specificati al successivo comma 2, di rilevante importo economico e/o concernenti settori a particolare rischio di corruzione, ferme restando le ulteriori forme di possibile collaborazione di cui al comma 1 del seguente art. 5.
2. Le attività oggetto di vigilanza collaborativa sono state individuate di comune accordo dall’Autorità e da Roma Capitale e sono le seguenti:
a) n. 2 procedure di rilevanza comunitaria per l’appalto di servizi/forniture e concessioni di competenza delle strutture centrali di Roma Capitale, con particolare riferimento ai settori dell’ambiente e del sociale;
b) n. 1 procedura di rilevanza comunitaria per l’appalto di lavori;
c) la procedura, di rilevanza comunitaria, concernente l'affidamento del servizio di ristorazione nei nidi a gestione diretta, nelle scuole dell’infanzia statali e comunali, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali insistenti nel territorio di Roma Capitale;
d) n. 2 procedure sotto soglia di competenza delle strutture centrali e territoriali di Roma Capitale nel settore del sociale, individuate in modo da costituire riferimento standardizzabile e ripetibile da parte dei Dipartimenti e dei 15 Municipi al fine di garantire, oltre che la piena attuazione dei principi di correttezza e legalità, la promozione dell’efficienza e della qualità dell’azione amministrativa nonché l’omogeneità e la coerenza degli interventi nell’intero territorio cittadino, anche attraverso l’introduzione di strumenti di governo intermunicipale degli interventi nel territorio;
e) n. 1 procedura negoziata in materia di affidamento di lavori pubblici.
Gli interventi di cui alle superiori lett. a) e d) saranno successivamente definiti, su indicazione di Roma Capitale, anche sulla base dei documenti programmatici e gestionali di prossima approvazione.
Articolo 4
(Procedimento di verifica )
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:
a) determinazione a contrarre;
b) atti della procedura di affidamento:
• bandi di gara o lettere di invito nel caso di procedura negoziata o inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta;
• disciplinari di gara;
• capitolati;
• schemi di contratto;
• provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
• elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura;
• verbali di gara, ivi inclusi i verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
• provvedimenti di aggiudicazione;
• elenco dei subappaltatori;
• elenco degli eventuali ausiliari;
• provvedimenti di esclusione.
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ogni documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività collaborativa.
Articolo 5
(Ulteriori forme di collaborazione)
1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
2. Roma Capitale si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp”.
3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Azione, Roma Capitale invia all’Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
4. In relazione a questioni che rivestono particolare rilevanza oggetto del presente Protocollo, il Sindaco o il Segretario Generale o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possono inoltrare richiesta di parere all’Autorità al fine di orientare al meglio il comportamento dell’Amministrazione di Roma Capitale.
Articolo 6
(Procedimento di vigilanza collaborativa)
1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:
I. gli atti di cui al precedente articolo 4 sono trasmessi all’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Roma Capitale;
II. a seguito della trasmissione l’Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;
III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell’Autorità, l’ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a Roma Capitale.
In tale ipotesi, Roma Capitale:
a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.
Articolo 7
(Durata)
1. Il presente Protocollo ha durata di mesi dodici (12) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Articolo 8
(Verifica intermedia)
1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l’Autorità e Roma Capitale procederanno ad una prima verifica dell’efficacia delle attività poste in essere, anche al fine di provvedere all’aggiornamento o adeguamento dell’oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi.
Articolo 9
(Prerogative di Roma Capitale)
1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva di Roma Capitale, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.
Roma, 19 luglio 2017
Il Presidente La Sindaca
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx