APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA A S.A.L.
Repertorio n. … Raccolta n. …
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA A S.A.L.
ai sensi degli artt. 38 e segg. del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993 n. 385 REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilanove… avanti a me …sono presenti
1) …………………, nato a ………., il ……… nella qualità di , domiciliato per la carica
ove appresso, che si costituisce in rappresentanza della “AGRILEASING – Banca per il leasing delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane – S.p.A.” (di seguito indicata come “BANCA AGRILEASING S.P.A.”) con sede in Roma alla via Lucrezia Romana n.41/47, capitale sociale Euro 285.366.250,00 i.v., codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Roma n. 02820100580 ed iscritta al x.xx 417224 R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma, partita IVA 01122141003, iscritta all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 al x.xx 5405, Codice ABI 3123.7, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ICCREA HOLDING S.p.A., codice fiscale n. 01294700586, Gruppo Bancario Iccrea, Iscritto all'Albo dei Gruppi creditizi n. 20016 a quanto infra autorizzato con procura speciale conferita da
……………… della Banca Agrileasing S.p.A. in data ……….. repertorio x.xx… Notaio
Xxxx. Xxxxx XXXXXX di Roma che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera “… ”;
Il finanziamento è stato concesso e autorizzato con delibera assunta dal Capo Servizio Crediti Ordinari della BANCA AGRILEASING S.P.A in data 1 settembre 2009.
2) …………………., nato a ……... il ……..., codice fiscale , domiciliato per la carica ove
appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di ………………………
con sede in ……, ……………… capitale sociale Euro ………….,00 i.v., codice fiscale ,
coincidente con il numero d’iscrizione al Registro Imprese di ……....., in virtù dei poteri conferitegli dallo Statuto Sociale,
di seguito denominata come "PARTE CORRENTISTA".
3) .…………, nato a ….…, il ….…, nella qualità di , domiciliato per la carica in
………, che si costituisce in rappresentanza della ……………………, con sede in via
………., capitale sociale Euro …….. interamente versato, codice fiscale n. , coincidente con
il numero d’iscrizione al registro Imprese di ………..., a quanto infra autorizzato con procura speciale conferita dal …………… autenticata dal notaio …………….. in data …….., Rep. n.
…………., che in copia autentica si allega sotto la lettera “…”e giusta delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data , che in estratto autentico si allega sotto
la lettera "…"
di seguito indicati come "PARTE FIDEJUBENTE” e/o “GARANTE".
I comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
La PARTE CORRENTISTA dichiara di essere stata adeguatamente informata dalla BANCA AGRILEASING S.P.A sui diritti e sulle facoltà a sé spettanti prima della stipula del presente atto e di non essersi avvalsa del diritto di ottenere la documentazione concernente l’informativa precontrattuale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria.
Il relativo “Documento di Sintesi” di cui alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “…”.
ART. 2
Il finanziamento viene regolato dai patti e dagli obblighi del presente contratto nonché da quelli indicati nel “Capitolato di Patti e Condizioni Generali” che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “….” , e che la PARTE CORRENTISTA ed il GARANTE dichiarano di avere integralmente letto prima d’ora, accettandolo complessivamente e singolarmente, e confermandone la vigenza per quanto non derogato nel presente contratto.
In particolare la PARTE CORRENTISTA ed il GARANTE, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. approvano di detto allegato i seguenti articoli:
1 (Verità ed autenticità delle dichiarazioni), 2 (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi), 3 (Obblighi relativi alla PARTE CORRENTISTA), 4 (Adempimenti relativi ai beni oggetto della garanzia), 5 (Diminuzioni di garanzia), 6 (Assicurazione contro i danni), 7 (Restituzione anticipata del finanziamento), 8 (Morosità e risoluzione), 9 (Imputazione dei pagamenti), 10 (Cessioni e delegazioni di pagamento), 11 (Accollo e successioni) e 13 (Fideiussione).
ART. 3
LA BANCA AGRILEASING S.P.A., come sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 385 dell'1 Settembre 1993 - Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, concede alla PARTE CORRENTISTA che accetta, un’apertura di credito in conto corrente fondiario a s.a.l. fino alla concorrenza di €. ………..= (Euro… /00), da utilizzare nelle
forme in uso presso la BANCA AGRILEASING S.P.A. e avente durata 36 mesi da oggi. L'eventuale eccedenza dovrà essere immediatamente rimborsata.
Il finanziamento è concesso sino al …………… al tasso nominale annuo del %.
Successivamente dall’……………..e sino al………….. (……percento) il tasso sarà pari all’euribor a tre mesi, su base 365, rilevato per valuta …………., arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di 2,00 punti. Egualmente si procederà nei trimestri seguenti, con riferimento alla rilevazione del suddetto parametro per valuta primo giorno lavorativo di ogni trimestre solare, con applicazione sullo stesso dell’arrotondamento e della maggiorazione sopra indicati, delimitando le eventuali oscillazioni entro un limite minimo del ……………. annuo. Resta pertanto sin d'ora convenuto fra le parti che il tasso che verrà applicato al finanziamento non potrà diminuire al di sotto del annuo.
La quotazione dell’euribor (euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore 11:00 (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell’euribor (euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito Reuters, nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile una delle predette quotazioni, verrà presa in considerazione l’ultima rilevazione antecedente disponibile.
Dette clausole saranno inserite nella nota d’iscrizione d’ipoteca ai sensi e per gli effetti dell’art.39 del citato Testo Unico in materia bancaria e creditizia.
Eventuali utilizzi oltre l'importo sopra indicato comporteranno una maggiorazione di due punti sul tasso ordinario applicato al finanziamento.
La liquidazione degli interessi debitori e creditori verrà effettuata alla scadenza d’ogni trimestre solare; i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, verranno regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
Il tasso rapportato su base annua, tenendo conto della capitalizzazione trimestrale, è pari sino al
…………. al ……….% (… percento).
Gli importi degli interessi saranno calcolati dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. sulla base di un anno di 365 giorni per il numero effettivo dei giorni trascorsi.
Detti importi saranno addebitati salvo buon fine, con valuta pari al giorno di scadenza degli stessi ed infine pari alla data di scadenza del finanziamento, come previsto al successivo Art. 5, sul conto di regolamento giornaliero intrattenuto dalla ………………………..presso l’ICCREA BANCA SPA, come da sua disposizione permanente.
ART. 4
La PARTE CORRENTISTA dichiara che gli importi rivenienti dal presente finanziamento verranno utilizzati per la realizzazione di ……………………..
La somma finanziata sarà messa a disposizione della PARTE CORRENTISTA dalla BANCA AGRILEASING S.P.A., mediante utilizzo sul c/c n. ……… intrattenuto presso la ……………….
Il primo utilizzo non potrà eccedere l’importo di Euro ………….= (….).
I successivi utilizzi del finanziamento potranno essere consentiti dalla BANCA AGRILEASING
S.P.A. e a spese della PARTE CORRENTISTA, in misura non eccedente il …% dei costi pro tempore complessivamente ed effettivamente sostenuti per l’iniziativa oggetto di finanziamento, in relazione agli Stati di Avanzamento Lavori certificati da perizia – completa di documentazione fotografica - di tecnico di fiducia della BANCA AGRILEASING S.P.A. attestante sia un valore cauzionale dell'immobile non inferiore al 125% del finanziamento globalmente erogato, sia la conformità dei lavori alla normativa edilizia.
Gli utilizzi non potranno eccedere in nessun momento l’importo totale dell’affidamento come indicato all’art. 3 del presente contratto.
ART. 5
Il rimborso del finanziamento dovrà essere effettuato entro il …………, salvo eventuale proroga che potrà essere concessa dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. su specifica, formale e motivata richiesta della PARTE CORRENTISTA, che dovrà in ogni caso pervenire alla BANCA AGRILEASING S.P.A. almeno 30 giorni prima della suddetta data.
Alla scadenza del contratto si procederà alla chiusura definitiva del conto.
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produrrà interessi nella misura pattuita all’art. 3 del presente contratto; questi interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica , fermo restando quanto disposto dall’art. 1283 c.c.
Per quanto qui non previsto le parti fanno espresso riferimento alle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" di cui al contratto di conto corrente in uso presso la BANCA AGRILEASING S.P.A. e sottoscritto dalla PARTE CORRENTISTA in data odierna da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 6
Ogni somma eventualmente dovuta dalla PARTE CORRENTISTA e non pagata alla scadenza produrrà di pieno diritto l'interesse di mora nella misura di 2 (due) punti in più del tasso di cui al precedente art. 3 e ciò dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento, fermo restando che tali interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica, salvo quanto disposto dall’art. 1283 del codice civile.
Gli interessi di mora saranno conteggiati in base all'anno civile di 365 giorni ed all'effettivo numero dei giorni trascorsi.
ART. 7
A garanzia della somma finanziata, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, la PARTE CORRENTISTA concede a favore della BANCA AGRILEASING S.P.A., che accetta, ipoteca ai sensi dell’art. 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 385 dell'1 Settembre 1993, da iscriversi presso la Conservatoria competente sopra l’immobile descritto in calce al presente articolo.
La concessione dell’ipoteca è fatta per la somma di Euro ……………..= (… /00) la quale
comprende e garantisce: l’importo del capitale finanziato, gli interessi, gli eventuali interessi di mora nella misura stabilita nel precedente art. 6, quanto dovuto alla BANCA AGRILEASING
S.P.A. per le spese legali, di giudizio e di collocazione (incluse quelle di cui al primo comma dell’art. 2855 cod. civ.) nonché le spese stragiudiziali, i premi d’assicurazione, rimborsi di tasse, imposte e tributi di qualsiasi genere dovuti allo Stato o ad altri Enti e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata della somma finanziata, volontaria o forzata e quant’altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di finanziamento.
La consentita ipoteca sarà valida ed operativa sino alla totale estinzione del debito nascente dal presente contratto.
Essa è indivisibile e sussiste sui beni ipotecati ai sensi dell'art. 2809 cod. civ..
Ai sensi dell'art. 39, comma 3, del citato Decreto Legislativo, il credito della BANCA AGRILEASING S.P.A. rimarrà garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione della clausola di indicizzazione di cui all' ART. 3 del presente contratto. Pertanto la somma per la quale viene iscritta l'ipoteca s'intende aumentata di pieno diritto fino a copertura dell'importo suddetto.
DESCRIZIONE DELL’ IMMOBILE OGGETTO DELL’IPOTECA
Ubicazione: complesso immobiliare sito nel Comune di Fabro (TR), ………..
Confini ………
Dati catastali …………………
(cfr. relazione preliminare ventennale redatta dal Notaio rogante)
ART. 8
La PARTE CORRENTISTA dichiara:
- che quanto forma oggetto della consentita ipoteca è di sua piena e legittima proprietà, per essere ad essa pervenuto con atto a rogito notaio … in data ………;
- che lo stesso è libero da pesi, vincoli, oneri, ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.
(cfr. relazione preliminare ventennale redatta dal Notaio rogante)
ART. 9
Giusto quanto previsto dall'art. 6 dell’allegato Capitolato, per tutta la durata del finanziamento e fino all’integrale rimborso dello stesso, a spese della PARTE CORRENTISTA, il fabbricato che verrà costruito sull’immobile offerto in garanzia dovrà essere tenuto assicurato, presso Compagnia di gradimento della BANCA AGRILEASING S.P.A., contro i danni derivanti da incendio, scoppio, gas, caduta di aereo e fulmine, vincolando la polizza in favore della BANCA AGRILEASING S.P.A., per importo pari al valore dell’immobile di volta in volta accertato dal tecnico di fiducia della BANCA AGRILEASING S.P.A. in sede di accertamento dei citati Stati di Avanzamento Lavori.
ART 10
In caso d’alienazione di una o di alcune delle unità di cui sarà composto l’immobile offerto in garanzia, la BANCA AGRILEASING S.P.A., previa richiesta della PARTE CORRENTISTA, avrà la facoltà di consentire la liberazione delle unità immobiliari da vendersi, contestualmente alla proporzionale riduzione della linea di credito accordata e al pagamento delle spese di restrizione dell’ipoteca.
Resta inteso che, tale liberazione potrà essere oggetto di valutazione da parte della BANCA AGRILEASING S.P.A., al comprovato verificarsi delle seguenti condizioni:
1. assenza di elementi pregiudizievoli/fenomeni di insolvenza sulla PARTE CORRENTISTA;
2. assenza di anomalie concernenti l’andamento del Progetto, sia sotto il profilo delle opere ancora da realizzare, sia sotto il profilo dello stato delle vendite;
3. “rapporto “Loan to Value” (ovvero il rapporto tra l’utilizzo del presente finanziamento e il valore cauzionale delle unità immobiliari che residueranno in garanzia, come attestato da tecnico di fiducia della BANCA AGRILEASING S.P.A.), non superiore al 65% (sessantacinquepercento).
La PARTE CORRENTISTA s’impegna, per tutta la durata del finanziamento a non cedere a terzi i diritti relativi alla concessa apertura di credito. In difetto il terzo non potrà avanzare richiesta alcuna in dipendenza del contratto.
ART. 11
Ai patti e condizioni di cui all'art. 13 dell'allegato Capitolato, la PARTE FIDEJUBENTE presta fideiussione solidale ed indivisibile per sé, eredi, successori e aventi causa, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla PARTE CORRENTISTA e dai suoi successori e aventi causa fino alla concorrenza dell’importo di € =(…).
In particolare la fideiussione è prestata per la restituzione, anche in via anticipata, del capitale, per il pagamento degli interessi, anche di mora, per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al concesso finanziamento.
ART. 12
Tutti gli impegni e gli obblighi posti a carico della PARTE CORRENTISTA e del GARANTE nel contratto e nell’allegato “Capitolato dei Patti e Condizioni Generali” sono tutti ed ognuno da considerarsi come essenziali ai fini del presente contratto, cosicché l'inosservanza anche di uno solo di essi produrrà di pieno diritto la risoluzione del contratto stesso, senza necessaria alcuna di messa
in mora, ferma restando la facoltà per la BANCA AGRILEASING S.P.A. di dichiarare la mera decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ. .
L'inizio di procedure concorsuali o la instaurazione di procedure esecutive concernenti i beni concessi in ipoteca, comporteranno parimenti la risoluzione di diritto del presente contratto.
La PARTE CORRENTISTA si impegna e si obbliga, per tutta la durata del finanziamento a:
a) non concedere alcuna garanzia reale sull’immobile oggetto di garanzia e come meglio descritto al precedente art. 7.
b) a non utilizzare i flussi derivanti dagli incassi di qualsiasi natura per scopi diversi da quelli connessi alla realizzazione dell’investimento oggetto del finanziamento e come dichiarati nel precedente articolo 4.
In caso contrario la PARTE CORRENTISTA riconosce espressamente ed accetta che è facoltà delle BANCHE PARTECIPANTI, ritenere risolto di diritto e senza possibilità di opposizione alcuna, il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
In caso di risoluzione del presente contratto di finanziamento e/o di decadenza dal beneficio del termine si procederà alla chiusura definitiva del conto, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, interessi ed altri accessori e la PARTE CORRENTISTA dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla BANCA AGRILEASING S.P.A. per capitale, interessi e spese entro il termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione di comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ivi compresi gli interessi di mora maturati sino al giorno dell'effettivo pagamento.
Tali interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica, salvo quanto disposto dall’art. 1283 del codice civile.
Trascorso inutilmente detto termine la BANCA AGRILEASING S.P.A. inizierà la procedura esecutiva onde ottenere il pagamento integrale del suo credito.
ART. 13
Ai fini del presente atto:
- la BANCA AGRILEASING S.P.A elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Lucrezia Romana nn. 41/47;
- la PARTE CORRENTISTA ed il GARANTE eleggono domicilio come in comparsa e, in difetto, presso la Segreteria del Comune del luogo ove ha sede il Tribunale nella cui competenza ricade l'immobile costituito in ipoteca, ove autorizza la BANCA AGRILEASING S.P.A. ad effettuare ogni qualsiasi comunicazione e notifica, anche processuale.
La PARTE CORRENTISTA ed il GARANTE si obbligano a comunicare alla BANCA AGRILEASING S.P.A. entro 15 giorni a mezzo raccomandata, ogni variazione di domicilio come sopra eletto, sollevando la BANCA AGRILEASING S.P.A. da ogni responsabilità relativa a ritardo e/o mancata ricezione della corrispondenza concernente il presente finanziamento per inosservanza dell'obbligo di comunicazione predetto.
ART. 14
Per ogni controversia giudiziale nascente e/o collegata alla conclusione, esecuzione o cessazione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, ferme le speciali competenze disposte dagli artt. 21 e 26 del cod. proc. civ. non rivestendo la PARTE CORRENTISTA la qualifica di consumatore.
ART. 15
Sono a carico esclusivo della PARTE CORRENTISTA le spese del presente atto, della copia esecutiva per la BANCA AGRILEASING S.P.A., dell'iscrizione dell'ipoteca, e d’eventuali annotazioni a margine (restrizioni, frazionamenti, ecc.) quelle relative alle comunicazioni periodiche di cui all’ART. 16 che segue, nonché qualsiasi altra spesa o tributo dipendente e conseguente, anche se allo stato non prevedibile, in quanto per patto espresso nessuna spesa o tributo, direttamente o indirettamente relativa al finanziamento potrà mai gravare sulla BANCA AGRILEASING S.P.A..
La PARTE CORRENTISTA provvederà a regolare gli oneri notarili direttamente con il notaio rogante.
Il presente atto fruisce delle agevolazioni previste dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (artt.15 e 17) e successive integrazioni e modificazioni e sono a carico della PARTE CORRENTISTA i relativi oneri fiscali, attualmente nella misura dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) sull'ammontare del finanziamento di volta in volta erogato.
Dovrà altresì corrispondere alla BANCA AGRILEASING S.P.A. a titolo di spese d'istruttoria l'importo di Euro =. (…).
Ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo n. 385/1993, dell’art. 10 del Decreto Legge del 4 luglio 2006 n. 223 e relative disposizioni di attuazione, la PARTE CORRENTISTA prende atto ed approva :
- che nel periodo di durata del finanziamento gli oneri relativi alle spese, di cui alla tabella allegata al presente atto sotto la lettera ......, potranno essere variati unilateralmente in senso sfavorevole alla stessa PARTE CORRENTISTA, che in caso di variazioni sfavorevoli, 30 giorni prima, la BANCA AGRILEASING S.P.A. comunicherà alla PARTE CORRENTISTA a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso l'ultimo domicilio indicato ai sensi dell'art. 13 che precede, la variazione apportata, unitamente al "Documento di sintesi" aggiornato, contenente l'evidenza della variazione stessa, con l'indicazione della data di decorrenza di essa variazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, la PARTE CORRENTISTA ha facoltà di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere.
- che copia autentica del presente contratto sarà a sua disposizione presso il notaio rogante.
ART. 16
L'invio alla PARTE CORRENTISTA dell’estratto conto e del Documento di sintesi aggiornato, contenente l'indicazione delle condizioni in vigore, verrà effettuato dalla BANCA AGRILEASING S.P.A. ogni trimestre solare.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma che precede senza che sia pervenuta alla BANCA AGRILEASING S.P.A. opposizione scritta dalla PARTE CORRENTISTA, le comunicazioni stesse s’intenderanno senz'altro approvate.
ART. 17
Per eventuali contestazioni in ordine al presente contratto, la PARTE CORRENTISTA può rivolgersi all'Ufficio reclami della BANCA AGRILEASING S.P.A., ove ricorrano i presupposti, all’Arbitro Bancario e Finanziario, seguendo le modalità indicate negli avvisi denominati "Principali norme di trasparenza" esposti nei locali della BANCA AGRILEASING S.P.A. e nei Fogli informativi messi a disposizione dei clienti nei locali stessi.
Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva la PARTE CORRENTISTA di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. e ai sensi della deliberazione del 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio la PARTE CORRENTISTA ed il GARANTE approvano specificamente gli ARTT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
…………………………………………………………………………………………….(firme) I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena conoscenza.
Documento di sintesi relativo al CONTRATTO DI APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A SAL CON GARANZIA IPOTECARIA DI COMPLESSIVI EURO ………= CON DURATA 36 MESI tra la BANCA AGRILEASING Spa
e la ………………………….
Condizioni economiche più significative
XXXXX DI INTERESSE DEBITORE XXXXX XXXXXXX
a) per utilizzo nei limiti del fido accordato: il maggiore fra il tasso minimo (……%) ed il tasso indicizzato Euribor a 3 mesi su base 365 rilevato il primo giorno lavorativo del trimestre solare, arrotondato ai cinque centesimi superiore + 2 punti. Tasso attuale:
…….%;
b) per utilizzo oltre i limiti del fido accordato, anche per valuta (sconfinamento): tasso vigente del rapporto, così come applicato di volta in volta, + spread 2 punti.
c) tasso minimo: %.
XXXXX ANNUO MASSIMO PER INTERESSI DI XXXX: tasso vigente del rapporto, così come applicato di volta in volta, + spread 2 punti.
PERIODICITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI trimestrale
MODALITA’ DI CALCOLO DEGLI INTERESSI: totale dei numeri dare del periodo moltiplicato il tasso di interesse dividendo il risultato per 365 (divisore dell’anno civile)
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO: non prevista
(applicata sull'importo massimo debitore risultante nel corso di ogni trimestre solare o frazione, secondo la scala dei saldi giornalieri per valuta, indipendentemente dalla durata dell’utilizzo)
SPESE DI ISTRUTTORIA: €. =
RIMBORSO IMPOSTA SOSTITUTIVA ex art. 15 DPR 601/73: €. =
calcolata sull’intero importo del finanziamento
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA: esente SPESE INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: esente
SPESE PER COMUNICAZIONI (comprese quelle periodiche
ex art.119 D.L.385/93), oltre rimborso spese postali € 8,00.=
SPESE DI PERIZIA valore immobile a carico del cliente o opere da erigere per i successivi s.a.l.
SPESE DI TENUTA CONTO (trimestrali) € 50,00.=
SPESE SINGOLA OPERAZIONE € 5,00.=
COMMISSIONE AD EROGAZIONE “S.A.L.”: €. 200,00=
SPESE DI REVISIONE PERIODICA €. 250,00.=
IMPOSTE E TASSE presenti e future a carico del cliente
Sintesi delle clausole contrattuali più significative
Il rapporto di apertura di credito in conto corrente a SAL con garanzia ipotecaria è regolato non solo dalle norme dello specifico contratto ma anche da altre disposizioni contenute nel contratto di conto corrente di corrispondenza, in uso presso la banca. Si richiama, pertanto, l’attenzione del cliente a documentarsi anche sull’apposito “foglio informativo per operazioni di apertura di credito fondiario alle imprese”.
Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate - La piena disponibilità della somma accordata in relazione al primo stato avanzamento lavori è tempestivamente messa a disposizione del cliente. Le ulteriori somme, fino al massimo concesso, saranno messe a disposizione del cliente previa acquisizione di n. 2 copie autentiche del presente contratto di cui una in forma esecutiva, unitamente alla nota di iscrizione della oggi consentita ipoteca, della perizia tecnica dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti e attestante la conformità alla concessione edilizia e da quanto previsto in contratto all’art. 4.
Disponibilità delle somme - Il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione presso la banca nel conto corrente e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
Rimborso - L’affidamento in conto corrente è a tempo determinato e il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza (36 mesi dalla data odierna), il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta delle banca.
Fideiussione – In caso di inadempienza delle obbligazioni assunte dal cliente, i Xxxxxxx/Fideiussori, o i suoi eredi e successori, dovrà pagare alla banca quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, anche in caso di opposizione del cliente stesso.
Ipoteca - A garanzia del totale pagamento di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del finanziamento, viene concessa ipoteca, da parte del cliente o di un terzo, con le caratteristiche previste dal testo unico bancario per il credito fondiario, su immobili liberi da vincoli o gravami pregiudizievoli.
Verificandosi una diminuzione della capacità cauzionale degli immobili a causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Alienazione – Restrizioni - In caso di alienazione dell’immobile offerto in garanzia, la banca può rifiutare l’assenso alla liberazione del debitore originario, che in tal caso resterà obbligato con il terzo acquirente. In caso di alienazione parziale la banca, previa
richiesta del cliente, può consentire la liberazione delle unità immobiliari da vendersi contestualmente alla riduzione della linea di credito in precedenza accordata.
Il cliente non può cedere a terzi i diritti relativi all’apertura di credito. Le eventuali restrizioni dell’ipoteca saranno consentite dalla banca con le modalità e alle condizioni previste all’articolo 10 del contratto.
Assicurazione –Per tutta la durata del finanziamento, il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa sono obbligati, ad assicurare e mantenere assicurato il complesso che verrà realizzato sull’immobile concesso in garanzia contro i danni da incendio, caduta del fulmine e scoppio, presso compagnia di gradimento della banca, per un valore non inferiore a quello di stima della banca.
Copia della polizza e della relativa appendice di vincolo a favore della banca devono essere consegnate alla stessa.
Qualora si verifichi taluno degli eventi coperti dall’assicurazione, il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono informarne la banca entro tre giorni. La banca ha diritto di intervenire negli atti di accertamento dei danni o di promuoverli, se li giudicano di loro interesse, a spese del cliente.
Le somme che la compagnia di assicurazione è tenuta a versare alla banca per indennità di perdita o di deterioramento sono vincolate a garanzia di tutto quanto dovuto dal cliente in dipendenza del finanziamento.
Il cliente, l’eventuale terzo datore di ipoteca e i loro aventi causa devono pagare i premi di assicurazione e comprovare, senza indugio, detto pagamento. In difetto di ciò, la banca può provvedere direttamente con diritto di rivalsa nei confronti dei debitori per capitale, interessi e spese. Inoltre, qualora la banca non si ritenga adeguatamente garantita dalla società assicuratrice, richiede al cliente di sostituirla ed egli non ottemperi all’invito, può provvedervi direttamente in nome proprio e a spese del cliente. Lo scioglimento del contratto di assicurazione e l’impossibilità per qualsiasi causa di stipularlo con altra compagnia di gradimento della banca comporta il diritto di questa di sciogliere il contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario e di richiedere l’immediato rimborso di quanto dovuto senza bisogno di formalità.
Clausola risolutiva espressa e decadenza dal beneficio del termine - In determinate ipotesi (ad es. inadempimento delle formalità ipotecarie, inosservanza degli impegni e degli obblighi contrattuali, inizio di procedure concorsuali o instaurazione di procedure esecutive concernenti i beni concessi in ipoteca), la banca ha la facoltà di sciogliere il contratto e, conseguentemente, di pretendere l’immediato pagamento di quanto dovuto. La risoluzione del contratto viene comunicata dalla banca con lettera raccomandata ed il cliente dovrà rimborsare tutto quanto dovuto alla stessa per capitale, interessi e spese entro il termine non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della raccomandata, ivi compresi gli interessi di mora maturati sino al giorno di effettivo pagamento.
Poteri di rappresentanza - Il cliente ha l’obbligo di depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse ai soggetti autorizzati, nonché le rinunce da parte di quest’ultimi, hanno effetto trascorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca e ciò anche qualora dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge.
Xxxxxxx successorio - Tutte le obbligazioni assunte dal cliente verso la banca in dipendenza del contratto di affidamento in conto corrente, si intendono assunte in via indivisibile anche per gli eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo del cliente.
Recesso – Ferma la validità delle operazioni in corso, la banca ha facoltà, non prima di 18 mesi ed un giorno, di recedere dal contratto, con preavviso a mezzo lettera raccomandata non inferiore a 15 giorni, fatta salva la facoltà di recesso della banca al verificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili -in via generale - ad esigenza di tutela del credito e, in tale caso, il preavviso non è dovuto.
Il cliente ha diritto di esercitare in qualsiasi momento, la facoltà di recesso con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi, spese ed oneri maturati fino al momento del recesso. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
Interessi di mora - Il ritardato pagamento rispetto alla data di scadenza prevista comporterà il pagamento degli interessi di mora nella misura indicata nel contratto.
Invio della corrispondenza alla clientela - L’invio al cliente di qualunque comunicazione si intendono validamente effettuata all’indirizzo indicato all’atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicata dal cliente per iscritto.
Foro competente - Per ogni controversia concernente l’applicazione e l’interpretazione del contratto, il Foro competente viene definito nel contratto medesimo.
Modifica delle condizioni economiche – La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione economica che regolano il contratto, rispettando le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.
Comunicazioni periodiche e approvazione delle stesse – La banca invierà periodicamente al cliente, all’indirizzo dallo stesso indicato in contratto o successivamente comunicato per iscritto, l’estratto conto ed il Documento di sintesi aggiornato contenente l’indicazione delle condizioni in vigore. Se il cliente non effettua opposizione scritta alla banca entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tali comunicazioni, le comunicazioni stesse si intenderanno approvate.
Modalità di reclamo e composizione extragiudiziale delle vertenze – Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, ove ricorrano i presupposti, all’Arbitro Bancario e Finanziario secondo le modalità contenute nell”Avviso sulle principali norme sulla trasparenza”, esposti nei locali della stessa.
AUTORIZZAZIONE PERMANENTE ALL’ADDEBITO DELLE COMPETENZE TRIMESTRALI DEL FINANZIAMENTO SUL C/C INTRATTENUTO DALLA BCC PRESENTATRICE C/O ICCREA BANCA
Spett.le
AGRILEASING - BANCA PER IL LEASING DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
– CASSE RURALI E ARTIGIANE – S.P.A ROMA
In relazione all' apertura di credito in c/c fondiario a s.a.l. di Euro …………..= (…………../00) da voi concesso alla con contratto stipulato in data odierna, Vi autorizziamo in via permanente
ed irrevocabile fino all’estinzione della linea di credito medesima all’addebito, sul c/c n. ……… da noi intrattenuto presso l’Iccrea Banca SpA, dell’importo delle competenze e spese trimestrali relative al finanziamento stesso.
Resta inteso che, in caso di insufficienza di fondi sul c/c intrattenuto presso di noi dal suddetto cliente, provvederemo a stornare detto addebito, dandovene preventiva comunicazione scritta, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data dell’addebito stesso, del quale vorrete darci comunicazione con contabile separata.
Distinti saluti
,
(timbro e firma della BCC)
Mittente:
…………………………………
ORIGINALE PER LA BANCA AGRILEASING S.P.A.
BOZZA DI RELAZIONE NOTARILE PER FINANZIAMENTI IPOTECARI
….., li …………..
Spett.le
BANCA AGRILEASING S.P.A. ROMA
Io sottoscritto dr. Notaio
in..…………………………..…………………………………
certifico
che l’ipoteca per €……………………..è stata validamente iscritta e pubblicata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di …………………………………. in data al
n di formalità
a favore
della BANCA AGRILEASING S.P.A., con sede in Roma;
a carico
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
risulta di grado primo
…………………………………………………………………………………………….
Detta ipoteca, consentita in data con contratto di apertura di credito in c/c a mio rogito,
grava il/i seguente/i immobile / i:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… Dichiara altresì che quanto forma oggetto della consentita ipoteca e di proprietà di
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………
per acquisto fattone da
- ………………………………………………………………………………………………………………………… e che il bene stesso e libero da oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
Dichiaro inoltre che è stata accertata, ad almeno undici giorni dalla data di iscrizione dell'ipoteca medesima, l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della PARTE CORRENTISTA.
(timbro e firma del Notaio)
NOTE: (I) in caso di formalità pregiudizievoli, precisare gli estremi delle stesse e dei rispettivi titoli nonché gli importi dei debiti originari (per i mutui) e dei finanziamenti concessi (per le aperture di credito).
E Il sottoscritto …………….., in rappresentanza della “…………...” intende esercitare il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, unitamente al relativo documento di sintesi, per la ponderata valutazione del contenuto di esso. Il/La sottoscritto/a attesta, ai fini di cui sopra, di avere ricevuto la copia del contratto, unitamente al documento di sintesi, prendendo atto che la consegna di tale copia non impegna il/la sottoscritto/a medesimo/a alla stipula del contratto.
(Spese informativa pre-contrattuale: € 10,00)
Il sottoscritto ………………. rappresentante della ……………………...
non intende esercitare il diritto di ottenere copia del testo del contratto idonea per la stipula, unitamente al relativo documento di sintesi, per la ponderata valutazione del contenuto di esso.
Luogo, data Firma
Bozza da utilizzarsi sul costruito
SCHEMA DI APPENDICE DI VINCOLO DELLA POLIZZA INCENDIO EMESSA A GARANZIA DI FINANZIAMENTI IPOTECARI
Con la presente appendice che forma parte integrante delle pattuizioni di cui alla Polizza n… , contro i rischi di incendio, scoppio, caduta di aereo, fulmine e gas per gli immobili in
essa indicati, emessa a favore di……………………………………………………….. i sottoscritti Assicuratori prendono atto, a tutti gli effetti, che sui diritti derivanti dalla predetta Polizza è costituito un vincolo pignoratizio a favore della BANCA AGRILEASING S.P.A. con sede in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx, 41-47, a fronte di un finanziamento fondiario di cpl. Euro
…………………..=(……………in lettere) da essa accordato alla ………………………..
I sottoscritti Assicuratori esplicitamente accettano e riconoscono che detta Polizza è conseguentemente vincolata a favore della BANCA quale creditore pignoratizio e che il vincolo stesso è l’unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto (oppure: che il vincolo stesso è preceduto dai seguenti ulteriori vincoli: ).
Pertanto gli Assicuratori si obbligano:
a) a non liquidare e corrispondere alcun indennizzo se non a mani della BANCA sino a quando quest’ultimo non avrà notificato agli Assicuratori la cessazione del vincolo pignoratizio in proprio favore;
b) a notificare alla BANCA, a mezzo lettera raccomandata a.r., l’eventuale mancato pagamento dei premi o l’eventuale mancato rinnovo della polizza o appendici di copertura dei rischi. E’ concesso alla BANCA un termine di trenta giorni dalla ricevuta della notifica per provvedere, ove lo voglia, alla corresponsione del premio o al rinnovo dell’assicurazione in luogo dell’assicurato. Soltanto dopo decorso tale termine potrà essere risolta l’assicurazione o sospesa la sua validità;
c) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso della BANCA vincolatario, quali creditori pignoratizi, ed a notificare alla BANCA stesso a mezzo lettera raccomandata a.r. tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione, ferma restando comunque la piena validità dell’assicurazione medesima per un termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta lettera di notifica.
(timbro e firma dell’Assicuratore)
NOTE:
x. Xxxxxxxxx dovrà essere adeguato sulla base del valore di mercato di volta in volta accertato dal tecnico di fiducia della BANCA AGRILEASING S.P.A. in sede di accertamento dei citati Stati di Avanzamento Lavori su: complesso immobiliare sito nel Comune di Fabro (TR), ………………….…………………..
b. Durata della polizza: non inferiore a 36 mesi.
c. Il presente vincolo dovrà essere sottoscritto dalla Compagnia assicuratrice. Un’originale della polizza e dell’allegata appendice di vincolo dovrà essere consegnato alla BANCA AGRILEASING S.P.A..
Richiesta di utilizzo contestuale alla stipula
………………………………
Spett.le
BANCA AGRILEASING SPA
In relazione al contratto di apertura di credito in c/c fondiario a s.a.l. di complessivi Euro
……………..= stipulato in data odierna tra la sottoscritta …………………..e la BANCA AGRILEASING SPA ferme restando tutte le condizioni contenute nel citato atto, la sottoscritta richiede alla BANCA AGRILEASING SPA di corrispondere la somma di Euro …………..= al netto di imposte e spese mediante accredito sul c/c num. ………………………Xxx ……………
Cab……….. cin……… intrattenuto dalla sottoscritta presso la ………………………..
…………………..
Per accettazione dell’incarico