Contract
Un patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale.
Accordo per interventi nei processi di crisi e ristrutturazioni, a salvaguardia dell’occupazione e per la gestione degli “ammortizzatori in deroga” previsti dall’intesa Stato-Regione del 12 febbraio 2009 e dall’Accordo tra la Regione Xxxxxx-Romagna ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009, allegati.
Premessa
La Regione Xxxxxx-Romagna, l’UPI e L’ANCI regionali, le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali regionali firmatarie che hanno condiviso il metodo di confronto e concertazione per scelte fondamentali per l’economia regionale, condividono, con questo documento, l’importanza e la necessità di un impegno comune di Istituzioni, forze economiche sociali, istituzioni finanziarie, e di tutte le energie della società regionale, di fronte agli effetti della inedita e gravissima crisi che coinvolge tutta l’economia mondiale, e che tocca ora pesantemente l’economia italiana e anche quella della nostra regione.
L’economia produttiva della regione ha espresso in questi ultimi anni, una significativa capacità di crescita, e di evoluzione nelle tecnologie e nella presenza sui mercati, in particolare internazionali, divenendo protagonista in molti settori della riaffermazione del ruolo e della competitività della manifattura e del sistema economico italiano.
Ora è, innanzitutto, la brusca e prolungata caduta di ordini e programmi produttivi, la grave contrazione dei mercati internazionali, assieme alla già presente insufficienza della dinamica della economia italiana, che si aggrava ulteriormente, con una diminuzione di ricavi determinata dalla crisi di domanda, e con l’incertezza nella disponibilità di risorse di credito, a determinare grandissime difficoltà proprio al sistema delle imprese più qualificate.
Peraltro è ormai evidente che le cause e i caratteri della crisi internazionale, propongono questioni di fondo e strutturali, per l’economia globale e per l’economia italiana: la necessità cioè di nuove regolazioni dei mercati finanziari, ma anche di innovazione nei modelli di sviluppo, di prodotti e di consumi, di maggiori investimenti in istruzione e ricerca; in egual modo nelle politiche economiche a livello internazionale, europeo, e nel nostro paese.
Dentro la crisi e oltre la crisi, quindi, avremo certamente di fronte una sfida ancor più intensa per affrontare i mercati internazionali e la competizione tecnologica che sarà una grande prova per tutto il sistema economico e sociale del paese e dei suoi territori: una prova del saper crescere di nuovo e di più in qualità, competitività e innovazione.
La Regione, l’UPI e l’ANCI e le forze economiche e sociali che sottoscrivono questo documento ritengono quindi che di fronte e a questa inedita crisi, occorre ancor di più condividere, una nuova prova di concertazione per la coesione economica e sociale della nostra società regionale, un vero e proprio impegno di responsabilità comune.
Con il presente documento quindi i firmatari sottoscrivono l’impegno ad un patto per attraversare la crisi, salvaguardando insieme capacità produttive e lavoro, occupazione e capacità professionali, sicurezza sociale, anche per le condizioni dell’occupazione femminile, giovanile e dei migranti; per partecipare all’obiettivo, fondamentale per tutti, di individuare e promuovere concretamente scelte per rilanciare nuovo sviluppo, ancora più equo e solidale.
Per la Regione tale impegno riguarda l’attuazione delle politiche pubbliche già individuate: nel Documento Unico di Programmazione per il programma di investimenti in infrastrutture sul territorio da svilupparsi assieme agli Enti Locali; nei programmi per il sostegno al credito e per il sostegno alle attività produttive industriali e agroindustriali, del commercio, del turismo, dei servizi; per la ricerca e l’innovazione, per la formazione e l’istruzione, e per l’occupabilità; per la mobilità e la qualità ambientale; per la sicurezza sociale.
Per le imprese tale impegno riguarda l’ulteriore attenzione agli investimenti per l’innovazione, la crescita e il consolidamento delle imprese, il radicamento territoriale, la salvaguardia dell’occupazione e della qualità del lavoro.
Le parti sociali sottoscrittrici si impegnano a divulgare i contenuti del presente accordo, al fine di produrre la massima condivisione nella società regionale degli obiettivi in esso contenuti, e per la sua efficacia operativa.
Il presente documento fissa in particolare gli obiettivi, gli indirizzi, i criteri di seguito indicati, per una gestione condivisa degli strumenti di intervento, nella attuale situazione critica dei mercati, in cui sono fortemente ridotte le possibilità produttive delle imprese: come ulteriormente definiti anche dalla più recente normativa e dall’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall’Accordo Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Xxxxxx-Romagna del 16/4/2009 per la gestione di “ammortizzatori sociali in deroga”. E per una politica attiva del lavoro realizzata di concerto con le Province, valorizzando l’apporto delle parti sociali componenti la CRT, a favore dell’occupazione e a sostegno al reddito.
La Regione e le parti sociali sottoscrittrici condividono altresì l’urgenza e la necessità che si dia seguito ad un ulteriore confronto tra Governo, Istituzioni regionali e territoriali, forze economiche e sociali sulle scelte e sulla mobilitazione di risorse adeguate a misurarsi con i problemi della crisi, mettendo in campo nuovi interventi di politiche industriali, e una politica economica generale capace di sostenere effettivamente investimenti strategici nel territorio, investimenti e capacità produttiva delle imprese, redditi dei lavoratori/trici; in egual modo una nuova politica industriale ed economica, indispensabile anche per perseguire una ripresa dell’economia italiana che non può limitarsi ad attendere la ripresa internazionale.
Xxxxxxx e parti sociali condividono altresì che il Governo dovrà effettivamente garantire l’impegno già assunto per il pieno finanziamento degli interventi in deroga che risulteranno necessari in ogni Regione e dare risposta alle esigenze già poste da Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali nazionali per l’allungamento dei trattamenti di Cigo e per la revisione dei massimali di integrazione al reddito cosiccome per la tutela dei migranti che perdono il lavoro.
Il presente accordo individua, per il sistema regionale, i seguenti indirizzi e criteri generali per la gestione condivisa delle procedure e degli strumenti di intervento nelle situazioni di crisi, degli “ammortizzatori sociali in deroga”, delle politiche attive per il lavoro e
l’occupabilità, al fine della salvaguardia delle capacità produttive, professionali e di lavoro; ferme restando la libertà e la responsabilità delle parti nelle specifiche azioni contrattuali, in riferimento alla legislazione vigente, per le singole situazioni d’impresa.
Regione e parti sociali ritengono, a fronte delle tante situazioni critiche che si presentano nel sistema delle imprese, di consolidare, anche con la condivisione dei criteri generali, descritti in seguito, una utilizzazione e gestione degli ammortizzatori sociali e delle procedure previste dalle Leggi vigenti, dall’Accordo Stato-Regioni del 12/2/2009 e dall’Accordo sottoscritto dalla Regione Xxxxxx-Romagna con il Ministero del Lavoro e della Salute il 16/4/09 rivolte a tale obiettivo.
Per questo:
• la Regione, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali, e con l’impegno comune dell’Assessorato alle Attività Produttive, competente per gli interventi in crisi e ristrutturazioni, e dell’Assessorato al Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro, attiva le azioni per lo svolgimento del confronto e delle consultazioni previste anche in sede istituzionale tra le parti sociali per le situazioni di impresa, di settore; e per l’attivazione degli “ammortizzatori in deroga”, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo.
Promuove l’insediamento di un Tavolo Tecnico con le parti sociali e in collaborazione con le Province e gli altri Enti preposti per il monitoraggio delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro. Per l’attivazione di tali procedure Regione e Associazioni Imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali Confederali regionali condividono il contenuto degli Allegati parti integranti del presente accordo, impegnandosi alla applicazione delle procedure in esso previsto, anche con la propria partecipazione. Le Associazioni imprenditoriali e i Sindacati confederali regionali partecipano attivamente alle procedure secondo quanto previsto negli stessi Allegati.
• Le modalità degli interventi di politica attiva che accompagneranno i soggetti beneficiari dei trattamenti di ammortizzatori sociali ordinari e in deroga verranno concertate in Commissione Regionale Tripartita e in Comitato di Concertazione Interistituzionale, perseguendo la piena aderenza ai bisogni del sistema economico sociale del territorio e in coerenza con le regole comunitarie relativamente all’utilizzo del FSE.
• La Regione e le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie convengono che la gestione delle procedure previste e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, ivi compresi gli stessi nuovi interventi “in deroga”, si svolga, fermo restando quanto previsto nella legislazione vigente, secondo quanto indicato negli Allegati parti integranti del presente accordo con:
- Buone pratiche di ricerca di una concertazione, e l’impegno comune ad una definizione delle soluzioni da adottare, coerente con le condizioni e casistiche che si presentano.
- L’Impegno ad operare per la salvaguardia dell’occupazione, perseguendo anche nel caso di un ricorso a procedure di mobilità, soluzioni condivise, per la rioccupazione, per la riqualificazione professionale a sostegno della occupabilità, per la gestione dei criteri sociali e con l’esclusione comunque di procedure unilaterali di licenziamento collettivo anche attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti di ammortizzatori sociali secondo quanto indicato all’allegato B).
- L’impegno a garantire rapidità e semplicità di fruizione degli interventi per i lavoratori/trici anche attraverso i pagamenti diretti INPS.
Il presente accordo potrà essere integrato e/o modificato qualora le parti lo richiedano o intervengano modifiche legislative.
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Bologna, 8 maggio 2009
Per la Regione Xxxxxx-Romagna Il Presidente
L’Assessore alle Attività Produttive L’Assessore al Lavoro e alla Formazione L’Assessore al Commercio e Turismo
Per UPI regionale Per ANCI regionale
Per Unioncamere regionale
Per Le Associazioni imprenditoriali regionali AGCI
CIA CNA
COLDIRETTI CONFAGRICOLTURA CONFARTIGIANATO CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA CONFCOOPERATIVE CONFSERVIZI LEGACOOP UNIONAPI
UNCI
Per Le Organizzazioni Sindacali regionali CGIL
CISL UIL UGL
ALLEGATO A)
Modalità per lo svolgimento delle procedure di cui alle Leggi 223/1991, e seguenti, in materia di “Interventi di cassa integrazione in situazione di crisi e ristrutturazione aziendale, in attuazione dell’art. 16 L.R. 17/2005 e per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga” secondo la L. 2/2009, e la Legge 33/2009 e secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regioni del 12/2/2009 e Ministero del Lavoro e della Salute-Regione Xxxxxx-Romagna del 16/4/2009.
Come indicato dall’art. 3 del Dlgs. 469/1997 la Regione svolge, con la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali, le funzioni di competenza istituzionale previste dalle Leggi 223/1991 e seguenti, per l’attivazione, con le relative procedure, degli interventi nelle situazioni di crisi e ristrutturazione di impresa e di settore, con l’utilizzo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, o di dichiarazione di mobilità del personale o con promozione di accordi finalizzati a contratti di solidarietà, così come degli interventi per l’attivazione degli ammortizzatori sociali “in deroga”, previsti dalla L. 203/2008, art. 2,
c. 36, nonché dalla L. 2/2009 e L. 33/2009. Al confronto sono invitate a partecipare le Amministrazioni comunali interessate e le Direzioni provinciali/regionale del Ministero del Lavoro.
Tali funzioni sono svolte per la Regione dall’Assessorato Attività Produttive, per la delega agli interventi per crisi e ristrutturazioni, e dall’Assessorato Lavoro e Formazione, competente per le politiche attive del lavoro.
La Regione con i sopra indicati Assessorati competenti:
- riceve contemporaneamente alle Amministrazioni Provinciali interessate le richieste di attivazione e svolgimento delle procedure di Legge per gli interventi di Cigs, contratti di solidarietà e degli “ammortizzatori sociali in deroga”, nonché per le dichiarazioni di mobilità;
- promuove i tavoli di confronto presso i propri uffici o ne concorda con le Province la promozione presso gli uffici provinciali con le seguenti modalità:
Le procedure relative agli accordi per la concessione degli “ammortizzatori sociali in deroga”; e, per le imprese/gruppi di imprese insediati in più province o superiori ai 250 addetti, per la consultazione relativa alla concessione di Cigs secondo Legge 223/91, così come, nei casi di procedure per la dichiarazione di mobilità, per l’attivazione del confronto in sede istituzionale esaurita la fase di confronto sindacale, si svolgono direttamente presso gli uffici della Regione con la partecipazione delle Province e dei Comuni interessati;
Le procedure istruttorie di consultazione per la concessione di trattamenti di Cigs o per la dichiarazione di mobilità ex Legge 223/91, così come l’istruttoria del confronto in sede istituzionale, esaurita la fase di confronto sindacale, per le imprese con insediamento in una sola provincia inferiori a 250 addetti, sono promosse d’intesa fra Regione e Provincia interessata e si svolgono presso gli uffici provinciali.
La Regione, per tutte le procedure, viste le documentazioni istruttorie formalizza i verbali conclusivi delle procedure e i pronunciamenti di competenza istituzionale, esprime i pareri previsti per le procedure di competenza ministeriale, promuove le relazioni utili con gli altri uffici interessati (Ministeri, Inps, Inail, Unioncamere, Camere di Commercio, etc.).
La Regione promuove altresì l’insediamento del tavolo tecnico con le parti sociali, in collaborazione con le Province e con gli altri Enti preposti per il monitoraggio degli interventi attivati per le situazioni di crisi, compresi gli “ammortizzatori in deroga” .
Le Amministrazioni Provinciali promuovono nell’ambito delle attività territoriali per le politiche attive del lavoro le azioni connesse agli interventi per la rioccupazione e qualificazione professionale derivanti dalle procedure oggetto del presente accordo.
Le procedure presso gli uffici regionali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie interessate, a livello regionale e territoriale. Le procedure presso gli uffici provinciali sono svolte con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali e della organizzazioni sindacali territoriali confederali e delle categorie interessate.
Le procedure di accordi relativi all’attivazione degli “ammortizzatori sociali in deroga” sono svolte e sottoscritti dalla Regione con le associazioni imprenditoriali regionali e le organizzazioni sindacali regionali confederali e delle categorie regionali e territoriali interessate.
Le Organizzazioni sindacali confederali regionali e delle categorie interessate possono richiedere per situazioni di crisi per le quali siano state attivate procedure di intervento, alla Regione e alle Province interessate, di promuovere un confronto in sede istituzionale ancor prima delle tempistiche e delle modalità previste dalla Legge.
In tali casi, senza pregiudizio, per i termini di Legge, la Regione si attiva in collaborazione con le Province interessate per la prosecuzione del confronto in sede istituzionale.
Modalità di svolgimento delle procedure per l’attivazione degli “ammortizzatori sociali in deroga”.
Le richieste di attivazione di Cassa Integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, o con dichiarazione di mobilità, in deroga, sono indirizzate alla Regione, Assessorato Attività Produttive e Assessorato Lavoro e Formazione, e alla Provincia interessata, dalla/e impresa/e interessata/e assistita/e dall’Associazione imprenditoriale di appartenenza, e comunicate alla Rappresentanze Sindacali aziendali (ove presenti) e/o alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria. La Regione provvede alla convocazione dell’incontro per l’esame della richiesta, con le procedure sopra indicate, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. L’esame e l’eventuale concessione o diniego, anche a seguito delle consultazioni svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
ALLEGATO B)
1. Indirizzi e criteri generali per l’utilizzo delle procedure di attivazione di interventi nelle situazioni di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, anche con gli “ammortizzatori in deroga”.
La Regioni, le Associazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie condividono i seguenti indirizzi e criteri per il coerente utilizzo delle procedure di cui alla Legge 223/91 in riferimento ad interventi di ammortizzatori sociali nelle situazioni di crisi, ristrutturazione e riorganizzazione; e per l’attivazione degli “ammortizzatori in deroga”.
1.1) A fronte della verifica di una comprovata caduta di ordinativi e quindi di necessità di riduzione di programmi produttivi si ricorrerà all’utilizzo della Cassa integrazione ordinaria: nei settori già aventi diritto con le procedure di consultazione sindacale già vigenti, e nei settori non coperti dalla attuale normativa con gli interventi in deroga secondo quanto indicato al successivo capitolo 2.3 del presente accordo. Gli accordi sottoscritti daranno conto anche ai fini delle procedure INPS, con comune dichiarazione delle parti, della previsione di ripresa produttiva, non prevedendo, quindi, ove necessario, discontinuità di utilizzo al termine delle prime
13 settimane. Gli accordi privilegeranno soluzioni di riduzione dei programmi produttivi invece che sospensioni prolungate, e soluzioni di rotazione, funzionalmente alle esigenze di qualità ed efficienza produttiva, tra i dipendenti interessati. Le parti sociali alle quali spetta la definizione degli accordi per l’utilizzo di Cigo secondo le procedure previste dalla Legge n. 164/1975 privilegeranno anche in tali accordi i criteri indicati al successivo punto 2.3.
1.2) A fronte della comprovata e condivisa necessità di realizzare processi di ristrutturazione o riorganizzazione (e anche quando tali processi prevedano cessazioni di parti delle attività produttive nell’ambito delle singole unità o di gruppi di imprese), si esaminerà prioritariamente la presentazione e il confronto su piani industriali per la ristrutturazione/riorganizzazione, comprensivi della gestione dei problemi occupazionali, con il ricorso quindi all’utilizzo della CIGS per ristrutturazione per 24 mesi.
1.3) Il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale verrà preso in esame nei casi in cui ricorrono le previsioni della Legge e delle normative connesse.
1.4) Nel ricorso a procedure di mobilità, escludendo la determinazione unilaterale di licenziamenti, si darà priorità a criteri di volontarietà, e alla considerazione della condizione previdenziale dei lavoratori/trici, che nel periodo di mobilità raggiungano il diritto alla pensione.
1.5) Nelle procedure di ricorso a Cassa integrazione sia ordinaria sia straordinaria sia di mobilità si verificherà l’effettiva attuazione della nuova previsione di Legge relativa alla erogazione diretta degli assegni da parte INPS e, in mancanza, si promuoveranno tutte le forme utili per realizzare l’anticipazione dei trattamenti anche ricorrendo ove necessario agli accordi con gli Istituti di credito come previsto nelle Intese promosse dalla Regione e/o dalle Province.
1.6) Nei casi di utilizzo prolungato della CIGS o CIGO, o di accordi di mobilità, si promuoverà l’attivazione di progetti per la rioccupazione e la occupabilità dei lavoratori interessati anche con l’utilizzo di programmi di formazione e riqualificazione professionale, con l’attivazione delle Amministrazioni Provinciali e locali, e la determinazione di tutte le iniziative volte a favorire la partecipazione dei lavoratori.
1.7) Nei casi in cui risulti possibile, si valuterà anche l’eventuale attivazione del contratto di solidarietà di cui all’art. 1 della L. 863/1984 e xx.xx, che prevede una riduzione dell’orario di lavoro da concordarsi tra le parti, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale, che si colloca nell’ordinamento vigente in alternativa al ricorso agli ammortizzatori sociali ordinari compresa la mobilità.
1.8) A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertato con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. Al fine di contrastare il ricorso al lavoro sommerso derivante dall’attuale disciplina relativa ai permessi di soggiorno per i lavoratori/trici non comunitari che hanno perso il lavoro, attraverso l’utilizzo di politiche attive integrate con gli interventi di ammortizzatori sociali, la Regione e le Parti sociali si impegnano a ricercare le misure per una possibile ricollocazione. La Regione Xxxxxx-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quote afferenti al FSE e corrispondenti a quanto previsto dall’Accordo Governativo.
2. Indirizzi specifici e criteri specifici per la gestione degli “ammortizzatori sociali in deroga” a seguito di quanto previsto nella nuova normativa e nell’Accordo Stato- Regioni del 12/2/2009.
2.1) Ambiti e modalità di applicazione
- La Regione provvede alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, ai lavoratori/trici subordinati a tempo determinato o indeterminato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti, i lavoratori/trici somministrati da agenzia di somministrazione che durante la loro missione vedano l’impresa utilizzatrice aprire procedure per l’accesso agli ammortizzatori sociali, dei lavoratori/trici soci di cooperative purché con contratto di lavoro subordinato nonché dei lavoratori/trici, che non beneficiano di nessuno degli ammortizzatori sociali stabiliti dalla legislazione ordinaria.
- Le procedure per la richiesta, per le consultazioni, per la concessione sono svolte secondo quanto indicato nell’Allegato A).
- Gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa.
- Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazioni al reddito si applicano anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti in deroga di Cassa Integrazione Ordinaria e/o Straordinaria Guadagni,. di Mobilità e di Disoccupazione Speciale le disposizioni rispettivamente di cui all’art.8 comma 3 della L.160/88 e art.16 comma 1 della Legge n. 223/91. Pertanto, lavoratori/trici destinatari dei suddetti trattamenti di Cassa Integrazione in deroga dovranno avere almeno 90 giorni di anzianità presso l’impresa che ha proceduto alla sospensione per la quale è richiesto lo stesso trattamento e i lavoratori in mobilità o in disoccupazione speciale 12 mesi di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato. I lavoratori che possono accedere ai trattamenti in deroga devono provenire da imprese ubicate nel territorio dell’Xxxxxx-Romagna anche solo come sede operativa o da privati datori di lavoro non imprenditori di cui all’art. 24, comma 1bis della Legge 223/1991, con unità operative ubicate nel territorio del’Xxxxxx-Romagna.
- I trattamenti in deroga sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2009; così come definito dalla Legge n. 2 del 2009, il diritto a percepire i suddetti trattamenti è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, o a un percorso di riqualificazione professionale come previsto dalla normativa vigente
- Per le sospensioni dal lavoro attivate antecedentemente alla data del presente accordo, sulla base di apposite consultazioni sindacali, potrà essere richiesto l’accesso ai trattamenti in deroga per i periodi di sospensione già realizzata, secondo le procedure indicate al documento Allegato A).
- La Regione procederà, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a disposizione, previa verifica dei criteri, alla concessione dei trattamenti, di norma entro il limite massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta dei trattamenti in deroga. Dei provvedimenti di concessione verrà data comunicazione all’INPS oltre che agli interessati o ad eventuali loro delegati e alle Province anche ai fini dell’avvio delle politiche attive.
2.2) Proroga in deroga di Cigs
La concessione di proroghe, sulla base dell’Accordo Stato-Regioni e del presente Accordo, dei trattamenti di Cassa integrazione straordinaria è valutata prioritariamente a fronte di procedure per processi di ristrutturazione con un utilizzo della Cigs svoltosi per 24 mesi. Con una procedura di consultazione in sede istituzionale si verificherà lo svolgimento positivo dei piani intrapresi e la ulteriore definizione di obiettivi e impegni specificatamente rivolti al riassorbimento di esuberi, alla rioccupazione in altre imprese, al completamento di iniziative per la riqualificazione professionale. La proroga di utilizzo di cassa integrazione per crisi, al termine dei 12 mesi, è esaminata, a valere sul presente Accordo, dopo aver esperito una verifica per la concessione di tale proroga direttamente da parte del Ministero del Lavoro, per la realizzazione di specifici programmi per il reimpiego dei lavoratori o ove l’impresa sia interessata ulteriormente da procedure concorsuali o per la cessione d’azienda, con impegni per la rioccupazione dei lavoratori. Le proroghe sono concedibili di norma fino ad ulteriori 6 mesi rinnovabili per un massimo di 6 mesi sulla base di ulteriori accordi.
2.3) Concessione in deroga di Cassa integrazione ordinaria e straordinaria
- La concessione in deroga a imprese e lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto sopra indicato al punto 2.1, di Cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione
o crisi è valutata sulla base delle condizioni e dei criteri previsti nella Legge n. 223/91 e normative connesse, e gestita con le procedure in esse indicate. La concessione in deroga è attivata per una durata massima di 6 mesi. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo per una durata massima di altri 6 mesi.
- Per le situazioni non ricadenti nelle casistiche relative alla concessione di Cigs per ristrutturazioni o crisi e segnate tuttavia da temporanee cadute di ordinativi, di committenza, di mercato o di ricavi, con comprovate necessità quindi di riduzione di programmi produttivi o di attività, può essere richiesta la concessione in deroga di un intervento equivalente alla Cassa integrazione guadagni ordinaria. Può essere autorizzato, nell’ambito di un periodo massimo di 6 mesi, a copertura di 90 giornate lavorative, anche non continuative, e per un totale (convenzionale) di 720 ore massime di sospensione. sulla base di riduzione di giornate lavorative/uomo (con un minimo di 4 ore lavorate/giorno).
Gli interventi di norma non determineranno una sospensione totale e continuativa dell’attività dell’impresa per più di 30 giornate possono essere concessi sulla base di accordi tra la Regione e le Parti sociali, anche in connessione alla flessibilità degli orari definiti dalle Parti sociali. Alla fine di tale periodo un incontro di verifica potrà individuare ulteriori determinazioni, ivi compreso un nuovo accordo di utilizzo di Cigo per un periodo ulteriore massimo di altri 6 mesi e corrispondente ad un equivalente e nei limiti delle riduzioni lavorative sopra indicate. L’accesso alla Cigo in deroga è definita sulla base di accordi tra Regione, impresa/e, associazioni imprenditoriali e Sindacati confederali e di categoria regionali e territoriali interessati, che potranno riguardare anche aggregazioni di imprese per settori/filiere/bacini produttivi territoriali. Tali accordi, di norma daranno conto delle prospettive e dei programmi per la ripresa.
Gli apprendisti e i lavoratori/trici somministrati presso imprese che accedono ai trattamenti di integrazione salariale stabiliti dalla vigente legislazione per i periodi di sospensione dell’attività potranno accedere ai trattamenti in deroga nei limiti e con le modalità sopra stabilite.
2.4) Interventi collegati agli Enti bilaterali
Per i settori nei quali è presente l’attività degli Enti bilaterali, le procedure per addivenire all’accesso ai trattamenti in deroga, come indicate nell’Allegato A), possono svolgersi, ove concordato con le Parti sociali in collaborazione con tali Enti. Le consultazioni si concluderanno con accordi tra Regione, Associazioni imprenditoriali e Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria interessate.
In riferimento a quanto previsto nell’art. 7-ter della Legge n. 33 del 2009 che disciplina l’accesso al trattamento in deroga, fermo restando quanto già espresso al punto 2.1 “gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere autorizzati dopo l’utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa” e quanto indicato nella Legge 02/2009 come modificata dalla Legge n. 33/2009: “è riconosciuto l’accesso .., in caso di sospensione dal lavoro…, all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (o ridotti) …, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all’art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni”, si darà corso a quanto previsto all’art. 7 ter della Legge n. 33/2009 secondo il quale
“nelle ipotesi in cui manchi l’intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente”.
2.5) Concessione in deroga di mobilità
La concessione in deroga alle imprese e ai lavoratori/trici aventi diritto, secondo quanto indicato al punto 2.1, viene definito sulla base dei criteri e con le modalità individuate all’Allegato B) punti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, dopo aver esperito l’utilizzo di Cigs in deroga, fino ad un massimo di 6 mesi.
Nella specifica condizione della mobilità ex Legge 236/93 il trattamento di mobilità è concesso per 4 mesi dopo la fruizione del trattamento di disoccupazione ordinaria, in presenza e in connessione a programmi di reinserimento definiti. Il datore di lavoro, che assume i suddetti lavoratori/trici, potrà beneficiare di un contributo a incentivo dell’assunzione pari al trattamento in deroga non goduto dai lavoratori stessi.
2.6) Politiche attive del lavoro
A livello regionale, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento Interistituzionale, saranno attivati appositi programmi di politiche attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati a seguito di crisi al fine di favorirne il ricollocamento occupazionale. In particolare, saranno promosse azioni di presa in carico da parte dei servizi per il lavoro, di orientamento, di formazione ,e di supporto all’inserimento lavorativo, finalizzate alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze. per il reinserimento lavorativo.
La Regione Xxxxxx-Romagna per gli interventi indicati in precedenza mette a disposizione quanto indicato al punto 1.8 del presente Accordo.
2.7) Monitoraggio
Nell’ambito delle rispettive competenze in materia di verifica dell’andamento complessivo della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione Xxxxxx- Romagna congiuntamente alla Direzione regionale INPS e al Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, per tramite di Italia Lavoro spa, al fine del rispetto del quadro di compatibilità economica, procederanno nelle attività di costante monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Xxxxxx – Romagna.
Rapporti di monitoraggio verranno messi a disposizione delle parti sottoscriventi il presente accordo e delle Amministrazioni Provinciali con cadenza periodica.