RICHIESTA DI OFFERTA
Direzione Regionale della Puglia
Settore Gestione risorse Ufficio Risorse materiali
RICHIESTA DI OFFERTA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE EDILE (MINUTO MANTENIMENTO) PRESSO GLI EDIFICI IN USO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
CIG: 885332179B
- DISCIPLINARE DI GARA -
Art. 1 – Premessa
Il presente documento è finalizzato a definire le regole di partecipazione relative alla procedura di affidamento per la stipulazione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di piccola manutenzione e riparazione edile (minuto mantenimento) presso gli edifici in uso all’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Puglia
Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO
Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:
- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d. lgs. n. 50 del 2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MePA;
- termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- termine di validità dell’offerta.
Art. 3 – Documentazione di gara
Vengono resi disponibili, in allegato alla RDO:
- il Disciplinare di gara (il presente documento);
- il DGUE;
- lo Schema di contratto;
- il Capitolato Tecnico con l’allegato 1 – Elenco edifici;
- il facsimile della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all’assenza di conflitto di interessi;
- il Patto di Integrità.
Art. 4 – Importo massimo dell’affidamento
L’importo massimale della RDO, che è anche l’importo posto a base di gara, è pari ad euro 122.000,00 al netto dell’IVA e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che nell’importo posto a base di gara sono già ricompresi € 1.302,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Art. 5 – Oneri di sicurezza aziendali
L’operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell’appalto in oggetto. Tali importi dovranno essere inseriti negli appositi spazi previsti dalla piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle caratteristiche degli interventi, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. Pertanto, l’inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell’apposito
spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l’automatica esclusione dell’offerente dalla graduatoria di gara.
Gli oneri di sicurezza, rappresentando una componente specifica dell’offerta, non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Art. 6 – Criteri di partecipazione
Per la regolare partecipazione alla presente procedura l’impresa offerente dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. Il possesso di tali requisiti dovrà essere dettagliatamente dichiarato nelle apposite sezioni del DGUE. Non è ammessa la sola compilazione della sezione “alfa” della parte IV del DGUE.
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, dal Regolamento, dal Capitolato, dal presente Disciplinare e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, d. lgs. n. 50 del 2016.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
Il soggetto partecipante alla procedura deve possedere l’attestazione SOA nella categoria OG1 – classifica I. Il possesso dell’attestazione SOA può essere comprovato mediante allegazione dell’originale o di copia autenticata ai sensi di legge della medesima attestazione.
Dovrà inoltre possedere attestazione SOA nella classifica OG2, necessaria per alcune tipologie di intervento sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Tali opere saranno presumibilmente pari al 30% del totale degli interventi a farsi.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale si applica quanto disposto dall’articolo 48 del d. lgs. n. 50 del 2016.
Art. 7 – Partecipazione in forma congiunta
I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell’offerta:
- il DGUE e la Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere compilati individualmente da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016;
- il documento di dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
- i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50 del 2016, secondo quanto esplicato nel precedente paragrafo.
Art. 8 – Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell’Agenzia, purché:
- a) il concorrente indichi all’atto dell’offerta, nella domanda di partecipazione, le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
- b) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art.
80 d. lgs 50/2016;
- c) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7 e 18, del d. lgs. 50/2016.
- Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 50% dell’importo contrattuale complessivo.
- L’Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
Art. 9 – Sopralluogo
Ciascun concorrente potrà effettuare un sopralluogo facoltativo, presso uno degli immobili di seguito indicati, da richiedere al seguente indirizzo e-mail xx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx entro il termine dei 10 giorni antecedenti alla data limite per la richiesta di chiarimenti. Ad ogni concorrente sarà comunicata la data e l’ora di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell’offerta.
Gli immobili a disposizione per l’eventuale sopralluogo sono i seguenti: Foggia – xxxxxx Xxxxxx x. 00
Xxxxxxx – xxx Xxxxxx x. 00
Xxxx – xxxxxx Xxxxxxx x. 00 Xxxxx – viale Gallipoli n. 37
Art. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RDO che dovrà essere firmata digitalmente e allegata sul portale MePA all’atto dell’offerta è la seguente:
- DGUE (vedi art. 7 per la partecipazione in forma congiunta);
- dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (vedi art. 7 per la partecipazione in forma congiunta);
- Patto di integrità, sottoscritto per accettazione;
- Eventuale documentazione relativa all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.lgs n.
50/2016;
- Eventuali atti relativi a raggruppamenti e consorzi;
- Eventuale dichiarazione circa informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, da tenere, pertanto, esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione (vedere Art. 18 – Accesso agli atti).
Art. 11 – Modalità di presentazione dell’offerta – Offerta economica
Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di compilare, per il tramite del portale MePA, la propria offerta economica secondo le indicazioni contenute nella RDO. I partecipanti dovranno, pertanto, indicare uno specifico ribasso percentuale da applicare, esclusivamente per le voci diverse da manodopera, al prezziario DEI in vigore alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
In sede di offerta economica i partecipanti dovranno valorizzare anche i campi relativi agli oneri di sicurezza aziendale.
Gli oneri della sicurezza per rischi specifici (o aziendali), ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell’operatore economico in quanto connessi con l’esercizio dell’attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00). Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell’offerta non sono da considerare in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell’offerta economica.
Verranno prese in considerazione fino a DUE cifre decimali.
Art. 12 – Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del d. lgs. n. 50 del 2016
L’Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere, di re-indire, di non aggiudicare la gara.
In applicazione dell’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso paro o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del d. lgs n. 50 del 2016.
Art. 13 - Verifica documentazione amministrativa
Il Responsabile unico del procedimento, direttamente o avvalendosi del supporto tecnico del Punto istruttore della RdO procederà, dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte, ad accedere alla procedura MePa per riscontrare le buste pervenute telematicamente e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. I concorrenti potranno visualizzare lo svolgimento di tali operazioni accedendo alla procedura MePA.
Successivamente il RUP procederà a:
• verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
• attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
• redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Art. 14 – Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale nei documenti amministrativi inviati per la partecipazione alla RDO possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 15– Garanzia provvisoria
In applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per la partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice.
Art. 16 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
Per la partecipazione alla presente procedura i concorrenti non dovranno provvedere al versamento del “contributo di partecipazione alle gare”, in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in quanto il valore stimato dell’appalto è inferiore ai limiti stabiliti dalla Delibera dell’Autorità numero 1197 del 18 dicembre 2019, emanata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 17 - Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all’Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini del calcolo della garanzia definitiva, il valore del contratto è rappresentato dal massimale contrattuale.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.
La garanzia deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Art. 18 – Accesso agli atti
Ai sensi dell’art. 53 c.5. lett. a) del D. lgs. 50/2016, e così come chiarito con sentenza n. 851/2017 del Consiglio di Stato, l’Agenzia comunica che l’accesso alla documentazione di gara sarà sempre consentito, nei limiti di cui alla predetta norma.
Il concorrente dovrà pertanto dichiarare e comprovare preventivamente eventuali informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, da tenere, pertanto, esclusi dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, l’Agenzia, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente Richiesta di Offerta, informa che i medesimi saranno utilizzati esclusivamente per la procedura di selezione dei fornitori, nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.
LA CAPO UFFICIO (*)
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
*firma su delega del Direttore regionale della Puglia Xxxxxxx Xxxxxxxx
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente