SCHEMA DI FIDEJUSSIONE
Allegato n. 21
SCHEMA DI FIDEJUSSIONE
Contratto fidejussorio per l'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui al Contratto … stipulato in data ... tra ... e … e/o al decreto del Ministero dello sviluppo economico di concessione provvisoria delle agevolazioni n. ……. del ………….
Spett.le
...
Premesso che:
a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Contratto … e/o dal decreto
del Ministero … di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare il decreto ministeriale ............. (citare eventuali ulteriori disposizioni) e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre, le relative circolari esplicative;
b) in data ......... è stato sottoscritto il Contratto … e/o emanato dal Ministero … il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
c) l'impresa ............................................................ (in seguito indicata per brevità “Contraente”),
con sede legale in ........................., partita IVA ................................., iscritta presso il Registro
delle Imprese di .................... al n. ......... di codice fiscale .......................................... ed al n.
............... del Repertorio Economico Amministrativo, nell'àmbito del citato Contratto … e/o
decreto di concessione è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste da .......................
(citare norma istitutiva) e disciplinate dal medesimo Contratto … e/o dal decreto di concessione
… medesimo, per un contributo complessivo di Euro da rendere disponibile in
n. ............. quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti riguardanti la propria unità produttiva sita in ;
d) il finanziamento agevolato può essere erogato a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione, ai sensi del … (citare norma che disciplina le anticipazioni), di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal decreto di concessione di cui sub b;
in alternativa
d) fino al 30% delle agevolazioni concesse può essere erogato a titolo di anticipazione su richiesta del “Contraente”, previa presentazione, ai sensi del… (citare norma che disciplina le anticipazioni), di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata, a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che
risulti dovuta secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa e dal provvedimento di concessione di cui sub b);
e) la contraente intende richiedere l'anticipazione di cui alla precedente lettera d) per l'importo di Euro , secondo le condizioni, i termini e le modalità indicate dalla normativa e dai
provvedimenti di riferimento;
f) la Banca …………./Società di assicurazione …………/Società finanziaria ha
preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
g) ai sensi del … (citare norma), per l’istruttoria dei programmi finanziati e per le attività di erogazione e di recupero delle agevolazioni il Ministero … si può avvalere di soggetti con esso convenzionati (di seguito denominati soggetti “sostituti”);
h) il Sostituto, ove nominato per l’intervento di cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera b);
i) alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come interpretato dall’art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e relative ss.mm.ii.;
j) la Banca …………./Società di assicurazione …………/Società finanziaria è
surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all’Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest’ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 c.c.;
k) la Banca …………./Società di assicurazione …………/Società finanziaria ha
sempre onorato i propri impegni con l’Ente garantito;
TUTTO CIO' PREMESSO
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta (in seguito indicata per
brevità “Società”) con sede legale in ........................., iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. ................., iscritta all'albo/elenco ........................., a mezzo dei sottoscritti signori:
.............................................................. nato/a a ............................. il ;
.............................................................. nato/a a ............................. il ,
nella loro rispettiva qualità di ..............................., domiciliata presso ………………; casella di
P.E.C. ……………; dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico (in seguito indicato per brevità “Ente garantito”) o del “Sostituto”, per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro .................................. (Euro
..........................................................) corrispondente alla prima quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La “Società” garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' “Ente garantito” nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse la restituzione della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al “Contraente”.
Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato, già eventualmente prorogato per non più di 12 mesi, pertanto fino al ……………. .
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’ “Ente garantito”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre e cioè fino al ……………. .
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’ “Ente garantito” alla data in cui il “Sostituto” di cui al successivo articolo 3 certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’ “Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
in alternativa1
ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO
La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine massimo previsto per la presentazione della prima richiesta di erogazione, e, pertanto, fino al
e, qualora antecedente, sino alla data in cui sarà certificata dall’ “Ente garantito”, con esito positivo, la compiuta realizzazione dello stato d’avanzamento, corrispondente all’importo della detta prima quota erogata, e l’assenza di cause e/o fatti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca, provvedendo conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
Alla scadenza di cui sopra, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell’ “Ente garantito”, si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre.
Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto.
La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall’ “Ente garantito” alla data in cui il “Sostituto” di cui al successivo articolo 3 certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca e l’ “Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.
1 La prima ipotesi dell’art. 2 si riferisce al caso in cui l’anticipazione garantita sia pari all’intero finanziamento agevolato. La seconda ipotesi dell’art. 2 si riferisce al caso in cui l’anticipazione garantita sia solo una parte dell’intero finanziamento agevolato.
ARTICOLO 3 - SOSTITUTO
L’“Ente garantito” potrà essere sostituito negli adempimenti a suo carico direttamente dal Soggetto Istruttore o Gestore (in seguito “Sostituto”).
ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE
La “Società” s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con l’indicazione dell’inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito” o del suo “Sostituto” anche precedentemente all’adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall’ “Ente garantito” o dal “Sostituto” a mezzo posta elettronica certificata intestata alla “Società”, così come risultante dalla premessa, o tramite raccomandata A.R..
La “Società” rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il “Contraente” e, nell’ambito del periodo di durata della garanzia di cui all’articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ..
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la “Società” corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.
Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.
ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell’irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
ARTICOLO 6 – REQUISITI SOGGETTIVI
La “Società” dichiara, secondo il caso, di:
a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 o dall’art. 107 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385:
1) se Banca di essere iscritto all’Albo presso la Banca d’Italia;
2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
3) se Società finanziaria, di essere inserita nell’albo di cui all’art. 106 del d. lgs. n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.
ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società” in dipendenza dal presente atto, per
essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della “Società”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.
ARTICOLO 8– FORO COMPETENTE
Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Roma.
LA SOCIETA'
(Firma autenticata)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto “Contraente” dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo) Art. 3 – (Sostituto)
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
Art. 5 – (Inefficacia di clausole limitative della garanzia) Art. 6 – (Requisiti soggettivi)
Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla "società") Art. 8 – (Foro competente)
LA SOCIETA’
(Firma autenticata)