CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo per l’ostello presso il Castello di Santa Severa
CIG 741611320D
Indice
ART. 2 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 5
ART. 4 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CAMBIO DI BIANCHERIA PIANA E TELERIA PER L’OSTELLO 6
ART. 5 MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA 9
ART. 6 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 10
ART. 7 PERSONALE ADDETTO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI 11
ART. 8 RESPONSABILE DELL’APPALTO 12
ART. 9 VARIAZIONI QUANTITATIVE 13
ART. 11 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE 15
ART. 13 CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 18
ART. 14 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 20
ART. 15 CONTROLLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO 21
ART. 17 GARANZIE E ASSICURAZIONI 23
ART. 18 RISOLUZIONE E RECESSO 24
ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 26
ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 27
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 28
LAZIOcrea S.p.A. (C.F. e P. IVA 13662331001), quale società in house della Regione Lazio, affidataria della gestione e della valorizzazione del Castello di S. Severa, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 18.10.2016 – con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, CAP 00142, di seguito denominata
“LAZIOcrea” – ha necessità di individuare un soggetto al quale affidare il servizio di lavanolo della biancheria piana occorrente agli ospiti dell’ostello ivi ubicato.
Il presente documento definisce dunque le modalità, le condizioni ed i termini di espletamento dei predetti servizi.
Nel prosieguo del presente documento, con il termine:
• “Aggiudicatario”, si intende il soggetto, in qualunque forma costituito, che al termine della presente procedura di gara è risultato aggiudicatario in via definitiva del presente appalto;
• “Appaltatore”, si intende il soggetto che, essendo risultato aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il contratto d’appalto relativo al presente appalto.
• “Atti di gara”, si intende l’insieme dei documenti di cui sopra (Bando di
gara – Capitolato – Allegati al Capitolato- Disciplinare di gara- D.U.V.R.I.);
• “Bando di gara” ovvero “Bando”, si intende l’avviso pubblicato secondo legge, allo scopo di diffondere l’intenzione di procedere all’affidamento del presente appalto mediante gara;
• “Capitolato Tecnico e d’Oneri” o “Capitolato”, si intende il documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
• “Concorrente” ovvero “Offerente”, si intende il soggetto, in qualunque
forma costituito, che ha presentato un'offerta per concorrere all’aggiudicazione;
• “Disciplinare di gara” o “Disciplinare”, si intende il presente documento, che
contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, modalità e termini di
redazione/presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle
cause di esclusione e di decadenza dall’aggiudicazione, nonché agli obblighi dell’aggiudicatario per la stipula del contratto;
• “Informazioni complementari”, si intendono le informazioni e i chiarimenti forniti dalla Società Appaltante ai sensi del punto 10 del presente
documento;
• “Società Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”, si intende la LAZIOcrea S.p.A. con Sede Legale in Roma, alla xxx xxx Xxxxxxxx x. 000;
• “Legale rappresentante”, si intende la persona fisica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratore
Delegato, Procuratore generale o speciale, etc.) regolarmente munita di poteri di firma, conferitigli dai competenti organi aziendali, idonei ad impegnare formalmente l’operatore concorrente nell’ambito della presente
procedura;
• “R.O.E.” oppure “Raggruppamento”, si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto.
• “Lavaggio”, si intende la pulitura mediante acqua ed eventuali altri mezzi o sostanze detergenti che risultino idonee, secondo il substrato da trattare, all’asportazione di ogni tipo di sporco;
• “Responsabile del Procedimento”, si intende il soggetto individuato dalla
Società Appaltante ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
• “Sanificazione”, si intende la bonifica e l’abbattimento degli agenti patogeni quali a titolo esemplificativo virus, batteri, acari etc.
• “Ricondizionamento”, si intende un insieme attività quali lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura finalizzate al riutilizzo della biancheria piana.
Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di lavanolo della biancheria piana nonché il servizio di ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante per l’ostello situato all’interno del Castello di Santa Severa.
In particolare, ha ad oggetto il servizio di noleggio della biancheria piana, ritiro
della biancheria sporca, ricondizionamento (comprendente lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura), confezionamento, consegna della biancheria pulita, con le modalità specificate nel successivo art. 4 del presente documento, per l’Ostello sito all’interno del Complesso Museale del
Castello di Santa Severa, in Santa Marinella -SS 1, via Aurelia- Km 52,600 (RM).
Fermo restando quanto sopra, l’appalto ha ad oggetto anche il reintegro, con la completa sostituzione, dei capi logori per l’uso e non più utilizzabili, su insindacabile richiesta della Società Appaltante e senza oneri aggiuntivi rispetto al corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore deve altresì effettuare, su richiesta della Società Appaltante, il ricondizionamento dei materassi, delle coperte, dei piumini, dei cuscini, dei
coprimaterassi che saranno forniti direttamente dalla Società Appaltante a corredo dell’arredamento delle singole stanze.
L’Appaltatore dovrà garantire il soddisfacimento del fabbisogno di biancheria
necessaria alla corretta conduzione della struttura ricettiva, come quantificata nella tabella denominata “quantificazione lavanoleggio biancheria piana”, di cui al successivo art. 4.
Il servizio ha la finalità di assicurare un ricambio continuo ed ordinato di biancheria piana, con costituzione di una dotazione di scorta presso il magazzino guardaroba dell’ostello, come quantificata al successivo art. 4.
La Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di modificare in aumento
i quantitativi della predetta scorta, anche dovuti al diverso carico stagionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016.
Fermo restando quanto sopra, nella fase di avvio del Contratto, la Società
Appaltante si riserva la facoltà di indicare il proprio Referente in loco, quale figura di riferimento per l’organizzazione e la pianificazione operativa delle
attività.
LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere espletati presso l’Ostello del Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa sito in Santa Marinella
–XX 0 Xxx Xxxxxxx - Xx 00,000 (XX).
Si precisa che l’ostello è composto da n. 14 camere1, n. 1 locale lavanderia, e n. 18 bagni e che non è ancora in funzione pertanto non è possibile quantificare l’afflusso dei clienti.
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto decorre dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e termina dopo 49 (quarantanove) mesi e comunque non oltre il 31/12/2022.
Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare, prima della
scadenza del contratto (incluso il periodo opzionale di ripetizione dei servizi analoghi) la durata dello stesso, agli stessi patti e condizioni o migliorativi per la Società Appaltante, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
1 Capienza massima n. 42 posti letto così suddivisi n. 2 Camere Singole, n. 4 Camere Doppie, n. 1 Camere Triple, n. 4 Camere Quadruple, n. 1 Condivisa 3 posti letto, n. 2 Condivisa 5 posti letto.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA E CAMBIO DI BIANCHERIA PIANA E TELERIA PER L’OSTELLO
L’Appaltatore deve prestare il servizio di lavanolo, comprendente almeno i servizi correlati di seguito riportati:
- il servizio di ricondizionamento, consistente nel lavaggio, sanificazione, asciugatura, stiratura, piegatura dei predetti dispositivi tessili;
- la fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca;
- l’espletamento dei servizi di trasporto della biancheria sporco/pulita, di prelievo di tutti i dispositivi riutilizzabili da sottoporre a ricondizionamento (biancherie sporche), di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto ricondizionamento (dispositivi puliti). Il suddetto servizio dovrà essere eseguito esclusivamente con automezzi appositamente a ciò adibiti e rispondenti alle norme di legge in materia, regolarmente puliti e
disinfettati e con l’osservanza di ogni precauzione dal punto di vista igienico – sanitario. Nessuna responsabilità è ascrivibile alla Società Appaltante per l’utilizzo di automezzi non idonei o per danni causati dall’utilizzo degli stessi. In sede di avvio dell’esecuzione del contratto, l’Appaltatore deve comunicare le targhe degli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio.
- Prodotti di lavaggio e stiratura:
L’Appaltatore deve impiegare detergenti privi di fosforo, NTA e DTA e idonei ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant’altro.
L’appaltatore deve fornire in fase di esecuzione del contratto l’elenco dei
prodotti utilizzati nelle operazioni di lavaggio e stiratura e le relative schede dati di sicurezza. Ogni variazione di prodotto utilizzato dovrà essere per tempo comunicata alla Società Appaltante, la quale dovrà ricevere tempestivamente la scheda del nuovo prodotto al fine di verificarne la corrispondenza a quanto previsto dal presente documento.
- Biancheria Piana in lavanolo:
L’Appaltatore deve fornire in noleggio e ricondizionare un set, differenziato in base alla tipologia di camera, come specificato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE DEL CAPO | SPECIFICHE TECNICHE MINIME | QUANTITÀ |
Lenzuolo sopra | 100% cotone colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 160 * 200 letto matrimoniale | 9 |
100% cotone colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 190 * 80 letto singolo | 24 | |
Lenzuolo sotto | 100% cotone colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 160 * 200 letto matrimoniale | 9 |
100% cotone colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili ai materassi in uso – dimensioni 190*80 letto singolo | 24 | |
Copriletto | 100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180- 220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso - – dimensioni 160 * 200 letto matrimoniale | 9 |
100% cotone, colore bianco o colorato, peso 180- 220 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con materassi forniti e/o in uso - dimensioni 190 * 80 letto singolo | 24 | |
Copripiumino | 100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/- 5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso - dimensioni 250 * 200 | 9 |
100% cotone, colore bianco, peso 140-170 g/mq. (+/- 5%). Traspirante, isolante e protettivo con elastico. Misure compatibili con i piumini forniti e/o in uso - dimensioni 155*200 | 24 | |
Federa | 100% cotone, colore xxxxxx xxxxxxx, peso 140-170 g/mq (+/-5%). Misure compatibili con guanciali forniti e/o in uso. Chiusura con risvolto interno di 20 cm. Cucito su tre lati – dimensioni cm 50 * 80 | 42 |
Asciugamano Viso | spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 60 * 90 | 42 |
Salvietta Bidet | spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 30 * 30 | 42 |
Telo Doccia | spugna di puro cotone 100% - dimensioni cm 100 * 150 | 42 |
Scendi Doccia | spugna di puro cotone 100% | 24 |
Tabella 1 - Quantificazione lavanolo biancheria piana
Per ogni posto letto l’Appaltatore deve garantire una scorta (presso l’Ostello) almeno pari a n. 2 cambi completi, comprendente in relazione a ciascun tipo di
camera tutti i capi previsti nella tabella precedente.
- Ricondizionamento materiali forniti dalla Società Appaltante
L’Appaltatore deve prestare a richiesta della Società Appaltante il servizio di ricondizionamento dei piumini, delle coperte, dei materassi, dei coprimaterassi e dei cuscini (forniti dalla Società Appaltante), come
specificato nella seguente tabella.
DESCRIZIONE DEL CAPO | SPECIFICHE TECNICHE MINIME | QUANTITÀ |
Coperte | NO FIRE: materiale: 90% modacrilico ignifugo - 6% poliestere -4 % cotone dimensioni: 260 * 210 grammatura: GR 400 lavabile in acqua fredda 30° non si stirano | 9 |
NO FIRE: materiale: 90% modacrilico ignifugo - 6% poliestere -4 % cotone dimensioni: 160 * 210 grammatura: GR 400 lavabile in acqua fredda 30° no stiro | 24 | |
Piumini | materiale : fibra di polietere flame ritardante dimensioni : 250 * 200 (per i letti matrimoniali grammatura : GR 200 lavabile in acqua fredda 30° no stiro | 9 |
materiale : fibra di polietere flame ritardante dimensioni : 155 * 200 (per letti singoli) grammatura : GR 200 lavabile in acqua fredda 30° no stiro | 24 | |
Coprimaterasso | materiale: imbottitura anallergica 100% poliestere, fodera a cappuccio con angoli elasticizzati in puro cotone sanforizzato dimensioni: 160 * 200; lavabile in acqua fredda 30° stirabile | 9 |
materiale: imbottitura anallergica 100% poliestere, fodera a cappuccio con angoli elasticizzati in puro cotone sanforizzato dimensioni: 80 * 200; lavabile in acqua fredda 30° stirabile | 24 | |
materasso | materiale in poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento tessuto ignifugo omologato in classe 1IM Dimensioni cm160*200 | 9 |
materiale poliuretano espanso ad alta densità. Rivestimento tessuto ignifugo omologato in classe 1IM Dimensioni cm190*80 | 24 | |
Cuscini | materiale: 100% poliestere dimensioni: 50 * 80 grammatura : 120 gr lavabile in acqua fredda 30° | 42 |
Tabella 2 – Quantificazione ricondizionamento materiali forniti dalla Società Appaltante
MODALITÀ DI CONSEGNA, RITIRO E TRASPORTO DELLA BIANCHERIA
Il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita sarà effettuato a totale carico e rischio dell’Appaltatore.
L’Appaltatore deve provvedere a consegnare, scaricare e porre nel locale
guardaroba destinato dalla Società Appaltante lo stesso quantitativo di biancheria ritirata la volta precedente.
All’atto del ritiro/consegna della biancheria l’Appaltatore deve compilare un
report contenente il dettaglio dei capi da lavare ritirati e di quelli puliti consegnati.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve eseguire i servizi oggetto del presente appalto integralmente ed a perfetta regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità previsti nel presente documento. In ogni caso, le Parti possono
concordare, in qualunque momento e per qualsiasi ragione, specifiche modifiche nell’esecuzione delle attività contrattuali, rispetto a quanto sopra indicato, senza oneri aggiuntivi per la Società Appaltante.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative relative all’esecuzione delle attività contrattuali che dovessero essere impartite dalla Società Appaltante e a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.
Nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore è comunque tenuto a fornire alla Società Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest’ultima richiesti.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e
le prescrizioni tecniche, sanitarie, di igiene e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate nel corso di esecuzione dell’appalto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le
predette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla
stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui oltre.
L’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Società Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Società Appaltante, da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata dell’appalto.
Le attività oggetto dell’appalto devono essere eseguite dall’Appaltatore senza
interferire con l’attività ricettiva dell’Ostello, salvaguardando le esigenze dei clienti
dello stesso e senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività ricettiva in atto.
In considerazione di quanto sopra, l’Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa per le sopra menzionate motivazioni.
L’Appaltatore deve rispettare e attenersi rigorosamente a tutte le indicazioni e
prescrizioni, atte a ridurre al minimo e/o eliminare i rischi da interferenza, contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), che verrà sottoscritto contestualmente alla stipula del Contratto ed a quest’ultimo
allegato per farne parte integrante e sostanziale.
L’Appaltatore al termine del mese di riferimento deve redigere un apposito Report contenente l’elenco delle attività eseguite nel mese precedente (es. quantitativo biancheria pulita consegnata per lavanolo; quantitativo di piumini e cuscini sanificati). Il Report deve essere predisposto e consegnato alla Società Appaltante entro i primi 7 (sette) giorni lavorativi di ogni mese successivo ed
approvato per iscritto dal Responsabile del Procedimento ai fini di quanto previsto nel successivo art. 13 del presente documento in tema di corrispettivo.
PERSONALE ADDETTO AD ESEGUIRE LE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L’Appaltatore dovrà impiegare personale, idoneo a garantire l’espletamento delle attività oggetto del presente appalto a perfetta regola d’arte, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
L’Appaltatore deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto del presente appalto, tutti gli obblighi
derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed applicare nei
confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto dell’appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e adempiere ad ogni obbligo
contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa assumendo, a suo
carico, tutti gli oneri relativi, ivi compresi, in generale, tutti gli obblighi inerenti il rapporto di lavoro tra l’impresa ed i propri dipendenti.
Qualsiasi variazione di tali oneri è a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà rivalersi nei confronti della Società Appaltante.
Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché dei trattamenti economici del personale dipendente dall’Appaltatore, la Società Appaltante adotterà gli
opportuni provvedimenti a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.
L’Appaltatore solleva la Società appaltante da qualsiasi responsabilità derivante
dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.
ART. 8 RESPONSABILE DELL’APPALTO
L’Appaltatore, alla stipula del Contratto, deve comunicare alla Società Appaltante il nominativo ed i recapiti (sede, ufficio, telefoni, fax, e-mail) del Responsabile unico dell’appalto, al quale è attribuita la funzione di referente unico nei confronti della Società Appaltante, per tutta la durata del contratto e per qualunque questione possa incidere sulla piena e corretta esecuzione dell’appalto.
In particolare, il Responsabile unico dell’appalto ha l’onere di seguire tutte le fasi di
esecuzione assicurando il rispetto delle condizioni contrattuali e delle modalità di esecuzione del servizio.
Resta inteso che, in ogni caso, l’Appaltatore deve svolgere le attività contrattuali in
pieno coordinamento e integrazione con la Società Appaltante.
Il Responsabile dell’Appalto dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi.
ART. 9 VARIAZIONI QUANTITATIVE
Nessuna variazione può essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione scritta della Società Appaltante.
La Società Appaltante si riserva la facoltà di introdurre le varianti, in aumento o in diminuzione, che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune per il miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, senza che venga modificata la
natura generale del contratto.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Società Appaltante, varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del servizio, quando la necessità della
variante è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili (ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti) e la modifica non altera la natura generale del contratto.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Società Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei
servizi in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel
contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.
Non sono considerati varianti le modifiche non sostanziali (secondo la definizione
data dall’art. 106, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) disposte dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, finalizzate al miglioramento del servizio e alla sua funzionalità e/o a risolvere
aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) del valore iniziale del contratto stipulato.
L’Appaltatore non può di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i servizi. Qualora, insorgano circostanze che, a giudizio della Società Appaltante, impediscono in via temporanea che i servizi siano prestati
utilmente a regola d'arte, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, ne ordina la sospensione, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore, il verbale di sospensione con l’indicazione
delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio. Nell’eventualità
che i predetti impedimenti non consentano di procedere parzialmente al regolare svolgimento di una parte dei servizi, la Società Appaltante può ordinare una sospensione parziale dei servizi non eseguibili in conseguenza dei predetti impedimenti, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a
proseguire i servizi eseguibili indicati nel verbale di sospensione. Le eventuali
contestazioni dell’Appaltatore sono, ai sensi dell’art. 107 comma 4 del D. Lgs.
n. 50/2017, iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi.
Xxxxx restando quanto sopra, la sospensione può altresì essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o pubblico interesse. Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la
risoluzione del contratto senza diritto ad alcun risarcimento e/o indennità; se
la Società Appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo e/o risarcimento è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
Il Responsabile del Procedimento, dopo aver accertato l’eventuale cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione dei servizi, ne dispone la
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ripresa e indica eventualmente il nuovo termine contrattuale. La ripresa dei servizi è effettuata con verbale di ripresa servizi, che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
LAZIOcrea S.p.A. |
sospensione.
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l’Appaltatore (nel seguito congiuntamente denominati “Parti”) saranno regolati, in via graduata:
• dalle clausole del Contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
• dalle disposizioni contenute negli Atti di gara;
• da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs. n.50/2016;
• dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008;
• da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività affidate.
Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel presente Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all’incremento del
corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il
rapporto contrattuale derivante dalla presente procedura selettiva.
L’Appaltatore può subappaltare le attività oggetto del presente appalto entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo di aggiudicazione,
I.V.A. esclusa.
L’eventuale esercizio della facoltà di subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, che rimarrà l’unico e solo responsabile nei confronti della Società Appaltante.
L’affidamento di attività in subappalto è comunque sottoposto alle seguenti condizioni, a pena di impossibilità di ricorrere all’istituto in questione ovvero di nullità assoluta del contratto di subappalto eventualmente stipulato in violazione delle condizioni stesse, fermo restando quant’altro previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016:
- l’Appaltatore deve aver indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare;
- in capo al subappaltatore non devono sussistere le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 105, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il subappaltatore non deve aver partecipato alla presente procedura per l’affidamento dell’appalto;
- l’Appaltatore deve presentare alla Società Appaltante apposita istanza, con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni naturali prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività da subappaltare, allegando la
documentazione prevista dall’art. 105, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
ossia:
- originale o copia autenticata del contratto di subappalto, fermo restando che tale contratto deve contenere l’accettazione esplicita, da parte del subappaltatore, di tutte le condizioni del presente
documento e, ove compatibili, di tutti gli impegni assunti
dall’Appaltatore in ordine alle attività oggetto di subappalto nonché, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un’apposita
clausola ai sensi della quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento con il subappaltatore, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile. In caso di XXX, consorzio tale dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti;
- nei confronti del subappaltatore non devono sussistere alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
- l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Fermo restando quanto sopra, la Società Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricevimento della predetta istanza. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società Appaltante sono ridotti della metà. In caso di subcontratti stipulati per l'esecuzione di attività oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore e/o al subappaltatore di trasmettere alla Società Appaltante un originale o una copia autenticata del subcontratto entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla data di stipula, da cui risulti almeno il nome del sub- contraente, l'oggetto dell’attività affidata, l'importo contrattuale e gli strumenti di
pagamento del corrispettivo spettante al subcontraente nonché, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Salvo quanto disposto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti i pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta
dell'Appaltatore che deve comunque trasmettere alla Società Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati al subappaltatore.
In caso di subappalto e/o subcontratto, il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento di cui all’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, nei rapporti tra tutti i
soggetti costituenti la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del presente appalto, determina la risoluzione di diritto del relativo contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, la parte non
inadempiente si impegna a dare immediata comunicazione alla Società Appaltante e agli enti competenti dell’inadempimento della propria controparte ai predetti obblighi.
Quanto previsto dal presente documento e/o dal Contratto, in materia di verifiche e controlli, riservatezza e obblighi nei confronti del personale dipendente, si applicherà anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti.
CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione del presente appalto è stabilito a misura e sarà pari al prezzo del lavanolo e/o del ricondizionamento dei materiali forniti dalla Società Appaltante per ogni singolo capo, come indicato dall’Appaltatore nell’offerta economica in sede di gara, moltiplicato per il numero di capi di biancheria effettivamente ricondizionati e consegnati nel mese di riferimento, come indicati nei report
approvati dal Responsabile del Procedimento.
Con riferimento a quanto sopra, l’Appaltatore deve redigere mensilmente un apposito Report contenente l’elenco delle attività eseguite nel mese precedente (es. quantitativo biancheria pulita consegnata per lavanolo; quantitativo di piumini e cuscini ricondizionati). Il Report deve essere predisposto e consegnato alla Società Appaltante entro i primi 7 (sette) giorni lavorativi di ogni mese successivo ed approvato per iscritto dal Responsabile del Procedimento
Il predetto corrispettivo sarà considerato sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni del presente documento.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione dell’appalto e dall’osservanza di leggi regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, saranno compresi nel corrispettivo
di cui sopra.
Il corrispettivo spettante all’Appaltatore, a fronte della piena e corretta
esecuzione del presente appalto, dovrà essere fatturato mensilmente sulla base di quanto risultante dai sopra menzionati Report approvati dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato, salva l’applicazione di penali
in compensazione, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla fine del mese della data della fattura (f.m.d.f.), tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Appaltatore (in caso di Raggruppamento temporaneo di
operatori economici, dall’operatore mandatario), che sarà indicato, unitamente al
codice IBAN, in calce alle fatture stesse.
Le fatture devono essere indirizzate alla LAZIOcrea S.p.A., xxx xxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx; in caso di variazione del suddetto indirizzo sarà cura della Società
Appaltante comunicare tempestivamente le modificazioni intervenute. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Società appaltante le eventuali variazioni della
modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti
già effettuati.
In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.O.E. resta inteso che tutti i pagamenti verranno effettuati in favore dell’operatore mandatario.
Resta inteso che la Società Appaltante potrà in ogni momento richiedere
all’Appaltatore, l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del personale impiegato nell’esecuzione del servizio.
In caso di mancata esibizione di tale documentazione da parte dell’Appaltatore, la Società Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo all’Appaltatore.
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto a:
- comunicare a LAZIOcrea S.p.A. i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario LAZIOcrea S.p.A. non potrà effettuare i pagamenti dovuti;
- dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;
- utilizzare il CIG nell’ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti
fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell’appalto.
LAZIOcrea S.p.A. verificherà, in occasione di ogni pagamento, l’assolvimento da
parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore deve inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto.
CONTROLLO STATO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO
La Società appaltante si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato
e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto o comunque prestazioni non effettuate a perfetta regola d’arte, l’Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità
rilevate entro il termine indicato dalla Società appaltante. Per ogni giorno
naturale di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Società appaltante si riserva la facoltà di procedere all’applicazione di penali, come oltre meglio dettagliato.
I servizi oggetto del presente appalto devono essere pienamente e correttamente eseguiti nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle modalità prescritte nel presente documento.
La Società Appaltante in caso di inadempimenti dell’Appaltatore (non dipendenti
da quest’ultima ovvero da forza maggiore o caso fortuito) si riserva l’insindacabile facoltà di applicare le seguenti penali:
- in caso di omissione anche parziale del servizio e/o di espletamento dello stesso non realizzato a perfetta regola d’arte, accertato dalla Società Appaltante e contestato in prima istanza all’Appaltatore anche verbalmente e
successivamente con e-mail e/o fax, l’Appaltatore deve ripristinare la piena e
corretta esecuzione del servizio e/o effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d’arte entro la giornata in cui è stata effettuata la predetta contestazione. Trascorso il termine di cui sopra, per ogni giorno naturale di ritardo nell’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte secondo le modalità
indicate nel presente Capitolato, la Società Appaltante avrà l’insindacabile
facoltà di applicare una penale pari all’uno per mille dell’importo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.
Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte della Società appaltante non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d’arte.
Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un
massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo.
Qualora l’importo complessivo delle penali ecceda il suddetto limite, la Società appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno dalla stessa subito.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali cha possono dar luogo all’applicazione delle penali devono essere contestati dalla Società appaltante all’Appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l’Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Società appaltante nel termine
massimo di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Società appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Società stessa potrà applicare all’Appaltatore le penali come sopra
indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento e per tutta la durata dello
stesso.
La Società appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della
stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l’Appaltatore deve
provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera
in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Appaltatore prende atto che l’applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Società appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.
ART. 17 GARANZIE E ASSICURAZIONI
L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che possano derivare alle persone e alle cose durante lo
svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di
qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.
L’Appaltatore, inoltre, sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli
eventuali danni che, ad insindacabile giudizio della Società appaltante, derivassero dall’uso di materiali inadatti e/o da incuria del personale addetto al servizio.
L’Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente
Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva e tiene indenne la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o cose della Società stessa, dell’Appaltatore
e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in
occasione dell’esecuzione dell’appalto.
Ai fini di cui sopra, ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge a favore dei lavoratori impiegati nel servizio e nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore deve stipulare un’apposita polizza con primaria compagnia
di assicurazioni per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento
delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte dell’Appaltatore.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza
assicurativa di cui sopra è condizione essenziale per la Società Appaltante.
Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa.
Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
ART. 18 RISOLUZIONE E RECESSO
Oltre ai casi specificatamente previsti in altre parti del presente documento, la Società Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:
• venga accertata, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di
uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la perdita degli stessi nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
• grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il rapporto contrattuale (ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro) ovvero reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri oppure cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Società Appaltante;
• affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
• mancato rispetto nei confronti del proprio personale delle condizioni previste dal C.C.N.L. di categoria e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva e di salute e sicurezza dei lavoratori;
• mancata completa reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società Appaltante;
• mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata dell’appalto.
La Società Appaltante, nel caso di giusta causa, ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:
• perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso dell’esecuzione del presente appalto;
• venga depositato un ricorso, nei confronti o contro l’Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un
liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• sopraggiungano concrete ragioni di interesse pubblico, debitamente documentate e non imputabili alla Società Appaltante, che facciano venire meno la necessità/opportunità di prosecuzione dell’appalto.
L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa sarà
inviata dalla Società Appaltante con raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), fermo restando che la risoluzione o il recesso avranno effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione da parte della Società stessa, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l‘Appaltatore deve cessare
tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Società Appaltante.
In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa dichiarato dalla Società Appaltante, l’Appaltatore avrà il diritto al corrispettivo relativo alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte, secondo le modalità di
quantificazione, fatturazione e pagamento previste nel documento e/o nel
Contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile e dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso e/o
indennizzo e/o rimborso delle spese.
In caso di risoluzione, comunque, la Società Appaltante avrà il diritto di escutere
la garanzia prestata dall’Appaltatore ovvero di applicare una penale di importo equivalente a quest’ultima, fermo restando il diritto della Società Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior costo necessario al regolare completamento del presente appalto.
In caso di risoluzione, inoltre, la Società Appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo ancora dovuto a fronte delle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte in ragione del presente appalto e/o degli eventuali crediti vantati
dall’Appaltatore in ragione della corretta esecuzione di altri appalti affidatigli
dalla Società Appaltante al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore sarà eventualmente tenuto a risarcire nonché di operare le opportune compensazioni tra l’importo del danno e i suddetti crediti.
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
È fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 ed a condizione che la Società appaltante
accetti espressamente la cessione. E’ fatto comunque divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Società appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del
Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
Qualunque comunicazione scritta dell’Appaltatore, riguardante l’esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: LAZIOcrea S.p.A. Xxx
xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l’Appaltatore e la Società appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (raccomandata a/r o fax o e-mail o PEC) da cui risulti il destinatario, il giorno e l’ora di ricezione.
ART. 21 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di contestazioni in merito all’interpretazione del presente Capitolato e dei suoi allegati ovvero in merito all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie.
Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara.
Costituiscono parte integrante del Capitolato i seguenti documenti: Allegato A – D.U.V.R.I.