Contract
C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE
Determinazione
Proposta nr. 25 del 31/07/2018
Determinazione nr. 440 del 31/07/2018
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi
OGGETTO: CIG. 7586826EDC - RIOMOLOGAZIONE CAMPO CALCIO DI MUSCOLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI SERVZI S.R.L. CON SEDE A ROMA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATE le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.
VISTO il decreto del Sindaco n. 147 di data 29/12/2017 di conferimento all’ing. arch. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/01/2018 e termine al 31/01/2019;
PREMESSO che fra gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Cervignano del Friuli vi è pure il campo da calcio per gioco ad 11 giocatori con manto in erba sintetica posto in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ nella frazione di Muscoli, utilizzato per la pratica sportiva da parte di associazioni dilettantistiche;
ATTESO che i campi da calcio della tipologia sopra indicata sono soggetti ad omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti con sede a Roma;
VISTO il Regolamento “LND Standard” per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione destinato ad ospitare i campionati F.I.G.C. – LND sino alla Serie “D” e S.G.S. – Edizione gennaio 2011 rev. 001, di seguito “Regolamento LND Standard”;
VISTO il “Verbale di omologazione” in data 05/10/2011 redatto dall’▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ iscritto all’ordine degli Ingegneri di Udine con posizione n. 2345, in qualità di tecnico incaricato dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND), trasmesso con nota del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia di data 22/11/2011 assunta al protocollo comunale 41736 del 25/11/2011, unitamente ai certificati di “OMOLOGAZIONE CAMPO” e “ COLLAUDO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE” sottoscritti in data 14/10/2011 dal professionista medesimo;
VISTO il certificato di Omologazione rilasciato dalla LND con sede a Roma in data 30/11/2011 con validità sino
al 18/09/2014, trasmesso con nota prot. 7474/GG di data 08/06/2011 assunta al protocollo comunale n. 20186 del 13/06/2011;
VISTA la richiesta di rinnovo omologazione prot. 0024156 di data 19/09/2014 inoltrata da questo Comune per il campo da calcio in parola;
VISTO il certificato di Omologazione rilasciato dalla LND con sede a Roma in data 04/11/2014 con validità sino al 18/09/2018, trasmesso con nota prot. 2962/GG del 03/12/2014 assunta al protocollo comunale n. 32319 del 10/12/2014;
RILEVATA l’esigenza di procedere alla richiesta di riomologazione del campo da calcio in parola al fine di consentire il regolare svolgimento di gare federali (FIGC-LND) da parte delle società sportive dilettantistiche interessate;
VISTA la documentazione agli atti dell’ufficio nonché la modulistica messa a disposizione sul sito internet ufficiale della LND al seguente link: ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇-▇▇-▇▇▇▇▇/▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, assunte le opportune informazioni e rilevato che:
▪ i servizi tecnici di verifica e collaudo dei campi in erba artificiale, nonché i servizi tecnici di consulenza e di assistenza che fossero richiesti dai soggetti interessati per la elaborazione dei progetti e dei capitolati tecnici relativi alla realizzazione dei campi stessi, sono svolti con le strutture tecniche della LND Servizi S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – c.f./P.IVA 09807131009 - , società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti;
▪ che la società LND Servizi S.r.l. – Laboratorio Impianti Sportivi Erba Artificiale – ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ e Omologazioni è individuata quale referente tecnico anche per le attività di omologazione/riomologazione dei campi da calci, nonché per la concessione di eventuali deroghe all’applicazione del “Regolamento LND Standard”;
▪ per dar seguito all’istanza di riomologazione del campo da calcio in parola si rende necessaria la spesa di
€ 4.880,00.= (di cui € 4.000,00.= imponibile + € 880,00.= IVA 22% su imponibile) da corrispondersi alla LND Servizi
S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ per la prestazione dei servizi inerenti;
▪ la spesa di cui sopra può trovare imputazione al capitolo n. 106851011 “Spese per omologazione campo di calcio di Muscoli - Servizio rilevante ai fini Iva” del Bilancio comunale 2018-2020 in conto competenza (Mis 06 Progr 01 Tit. 1 - P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.) che presenta adeguata copertura;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i. ed in particolare:
▪ l’art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: “2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
▪ l’art. 36, comma 1, che precisa: “L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50”;
▪ l’art. 37, comma 1, che stabilisce che: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”;
▪ l’art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: “ 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”;
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l’art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal
D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;
VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l’altro, l’obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;
VISTO, altresì, l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
ACCERTATO che il valore del servizio da acquisirsi risulta superiore a € 1.000,00.=;
VERIFICATO, in sede di istruttoria del presente atto, che i servizi in argomento non sono offerti dalle Convenzioni Consip (art. 26 Legge 488/99 e ss. mm.);
PRESO ATTO che la tipologia di servizi da acquisire non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
ACCERTATO, inoltre, che:
▪ il servizio di che trattasi, per sua natura, può essere prestato unicamente dalla società LND Servizi S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – c.f./P.IVA 09807131009 - , società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell’utilità ricevuta;
DATO ATTO, quindi, che ai fini di cui sopra è possibile procedere all’acquisizione del servizio di che trattasi mediante affidamento diretto alla società LND Servizi S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – c.f./P.IVA 09807131009 - , società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti;
DATO ATTO che la transazione relativa al presente atto è identificata dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): n. 7586826EDC;
RITENUTO di provvedere in merito;
DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA’ COMMERCIALE;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. ▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇.▇▇▇. ▇▇.▇▇.▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;
D E T E R M I N A
1) - DI DAR CORSO, per i motivi espressi nelle premesse facenti integrante e sostanziale del presente dispositivo, all’iter amministrativo per il rinnovo dell’omologazione del campo da calcio in erba artificiale esistente in ▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ nella frazione di Muscoli, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento in materia adottato dalla Lega Nazionale Dilettanti e per tanto DI PROCEDERE AD IMPEGNARE a favore della società LND Servizi S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ – c.f./P.IVA 09807131009 -, società unipersonale della Lega Nazionale Dilettanti, della somma complessiva di € 4.880,00.= (di cui € 4.000,00.= imponibile + € 880,00.= IVA 22% su imponibile) afferente i servizi tecnici connessi, con le modalità di seguito indicate:
Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Missione | Programma | Titolo | Capitolo di P.E.G. | Codice conto finanziario | Bilancio di rif. |
4.880,00 | 6 | 01 | 1 | 106851011 | 1 3 2 99 999 | 2018 |
Soggetto / Sede legale: | LND Servizi S.r.l. con sede in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇ – ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ |
Codice fisc. /P.I.: | 09807131009 |
CIG: | 7586826EDC |
2) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 106851011 | ||||
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) Anno Importo (€.) | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) Anno Importo (€.) | |||
1 | 2018 | 4.880,00 | 2018 | 4.880,00 |
TOTALE: | 4.880,00 | TOTALE: | 4.880,00 | |
3) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.
4) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente.
5) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.
6) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte
dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018).
7) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.
8) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.
9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
10) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;
11) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.
Cervignano del Friuli, 30/07/2018
Il Responsabile del Settore
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