CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I MUTUI IPOTECARI E FONDIARI AI CONSUMATORI
CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I MUTUI IPOTECARI E FONDIARI AI CONSUMATORI
art. 1) (Applicabilità)
Il presente capitolato di condizioni generali si applica ai contratti di mutuo immobiliare concessi dalla Banca ai consumatori, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I bis del titolo VI del Decreto Legislativo 1° settembre 1992, n. 385 (“Testo Unico Bancario”, di seguito “T.U.B.”), artt. 120 quinquies e segg.
I mutui sono garantiti da ipoteca immobiliare in base al Codice Civile (di seguito anche “c.c.”), ovvero anche in base agli artt. 38 e segg. T.U.B.
Nel caso per il mutuo siano verificati i presupposti di cui all’art. 38 T.U.B., esso si definisce “fondiario” ed allo stesso si applica la disciplina speciale prevista dalla legge.
Art. 2) (Tasso di interesse)
Ove il tasso di interesse applicato al finanziamento sia determinato come variabile sulla base di un parametro di riferimento/indicizzazione, in caso di aumento o diminuzione del parametro il tasso d'interesse viene modificato nella stessa misura nominale della intervenuta variazione, salvo diversa previsione in atto. Conseguentemente vengono modificate le rate di rimborso.
Art. 3 ) Calcolo degli interessi
Qualsiasi calcolo degli interessi (corrispettivi, compensativi e moratori) da applicarsi in forza del mutuo, viene eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile (365 giorni). Analogamente, ogni parametro di riferimento/indicizzazione degli interessi convenuto nel mutuo si intende riferito a quello determinato sulla base di un anno di 365 giorni.
art. 4) (Obblighi della Parte mutuataria e/o della Parte garante)
Il termine “Parte garante” viene utilizzato per identificare il prestatore di garanzie reali, sia esso la Parte mutuataria e/o un terzo, sia il prestatore di garanzie personali.
La Parte mutuataria e/o la Parte garante si obbligano, per tutta la durata del mutuo e fino al totale rimborso dello stesso e degli interessi, accessori e spese:
a) ad effettuare puntualmente tutti i pagamenti dovuti, fornendone prova ad eventuale richiesta della Banca mediante esibizione delle relative quietanze;
b) a dare immediata comunicazione alla Banca:
- di ogni variazione che intervenga nei propri dati anagrafici, nel proprio codice fiscale nonché nella propria residenza;
- di ogni evento dal quale possano derivare rilevanti variazioni nella propria consistenza patrimoniale o finanziaria, quale risulta dalle informazioni fornite, anche mediante un intermediario finanziario, in sede di richiesta del mutuo per la valutazione del proprio merito creditizio;
c) ad osservare nella manutenzione degli immobili ipotecati almeno la diligenza del buon padre di famiglia, effettuando tutte le riparazioni occorrenti alla loro conservazione e miglioramento;
d) a non fare, né tollerare che altri faccia, alcuna cosa che possa menomare il valore degli immobili ipotecati;
e) a segnalare alla Banca senza ritardo ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati, nonché ogni evento, compresi i casi di espropriazione, che possa modificare in senso peggiorativo la consistenza ed il valore di detti beni;
f) ad assicurare e mantenere assicurati contro i rischi di incendio, fulmine, scoppio ed eventuali altri rischi accessori, fino alla totale estinzione del mutuo, per l'intero valore, tutti i beni oggetto della garanzia ipotecaria, a fornirne prova ed a vincolare, ove richiesto, la relativa polizza a favore della Banca, per modo che questa possa, in caso di sinistro o danno, riscuotere direttamente tutte le somme dovute dalla Compagnia assicuratrice senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie da parte di alcuno.
La Parte mutuataria si obbliga ad informare la Banca di eventuali sinistri nel più breve tempo possibile. Per i danni non coperti da polizza la Parte mutuataria si obbliga a restituire nel primitivo stato l’immobile danneggiato.
La Parte mutuataria autorizza la Banca, qualora essa non vi provveda, a contrarre, o a rinnovare, la polizza, e ad effettuare il pagamento dei premi relativi, se non fossero stati soddisfatti, impegnandosi in tal caso a rimborsare immediatamente alla Banca medesima le spese sostenute;
g) a provvedere puntualmente al pagamento delle tasse, imposte, canoni, tributi e contributi di qualsiasi genere dovuti allo Stato o ad altri Enti, gravanti sugli immobili concessi in ipoteca ed a comprovare, a eventuale richiesta, l’effettuazione di tali pagamenti mediante esibizione delle relative quietanze;
h) a dare tempestiva comunicazione alla Banca dell’intervenuto trasferimento della proprietà dei beni ipotecati, ovvero della costituzione sugli stessi di un diritto reale, corredando la comunicazione con copia autentica del relativo titolo;
i) a stipulare gli eventuali atti e patti aggiuntivi o eseguire ogni formalità richiesti dalla Banca che si rendessero necessari od opportuni in relazione all’operazione di mutuo per la ricognizione, migliore identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori o omissioni; ed a autorizzare i conseguenti annotamenti, trascrizioni e iscrizioni.
art. 5) (Mutui a stato di avanzamento dei lavori: “s.a.l.”)
Se la somma concessa a mutuo è erogabile mediante versamenti rateali, la determinazione della misura e delle modalità dell'erogazione vengono effettuati sulla base degli accordi tra la parte mutuataria e la Banca la quale ha il diritto di far eseguire, anche in corso d'opera, i controlli degli stati di avanzamento e della conformità delle opere eseguite alla legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto. Alle scadenze contrattualmente previste e - ove del caso - sino al giorno antecedente l'inizio dell'ammortamento, la Parte mutuataria corrisponde alla Banca, sulle somme erogate o utilizzate, l'interesse nella misura contrattualmente stabilita oltre agli oneri fiscali e ad eventuali accessori.
I lavori finanziati con il mutuo debbono essere iniziati ed ultimati nei termini previsti dai provvedimenti edilizi, dalle disposizioni normative e dai regolamenti emanati dagli Enti locali e comunque non oltre i termini eventualmente concordati in atto.
La Parte mutuataria porta a conoscenza della Banca qualsiasi variante debitamente approvata dalle Autorità competenti apportata al progetto.
L'inosservanza dei termini stabiliti, la sospensione dei lavori per oltre trenta giorni, nonché la realizzazione di qualsiasi variante non debitamente autorizzata dalle Autorità competenti, comporta per la Banca la facoltà di risolvere il contratto di mutuo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
art.6) (Imputazione dei pagamenti)
Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, la Parte mutuataria ha diritto di dichiarare, al momento del pagamento, - ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, 1 comma, c.c. - quale debito intende soddisfare. Tuttavia la Parte mutuataria non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso della Banca. In ogni caso il pagamento effettuato in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.
In mancanza di dichiarazione di Parte mutuataria, la Banca provvede ad imputare i pagamenti effettuati dalla Parte mutuataria, o le somme comunque incassate da terzi, secondo le disposizioni di legge e, in particolare, di cui all’art. 1193, secondo comma c.c.
Art. 7 - (Modifiche al piano di ammortamento)
Qualsiasi eventuale modifica del piano di ammortamento, sia per effetto di variazioni del tasso di interesse, sia per effetto di moratorie a qualsiasi titolo, sia per effetto di rinegoziazioni e comunque di convenzioni, e per qualsiasi altra causa, anche se ripetute, comportanti nuove e diverse rateazioni e proroghe del termine di restituzione finale previsto nel contratto, non producono novazione delle obbligazioni relative al mutuo. Conseguentemente si conservano tutte le garanzie prestate.
Art. 8 - (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione per inadempimento)
Al verificarsi dei presupposti di cui all’art. 1186 c.c., la Banca può avvalersi della facoltà di fare decadere la Parte mutuataria dal beneficio del termine.
Possono essere considerati come indice di insolvenza e quindi, se di fatto determinino una situazione anche temporanea di dissesto della Parte mutuataria, possono abilitare la Banca da avvalersi di detto rimedio, a mero titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:
- la Parte mutuataria subisca protesti, decreti ingiuntivi, ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura esecutiva o concorsuale;
- i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- la Parte mutuataria risulti inadempiente ad una delle obbligazioni contrattuali, qualora tale inadempimento per sua natura o in relazione alle circostanze sia tale da incidere anche temporaneamente sulla capacità della Parte mutuataria di fare fronte ai propri impegni e sempre che la Banca, sussistendone i presupposti, non abbia richiesto la risoluzione del contratto.
Con la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine la Banca assegna alla Parte mutuataria un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale quest’ultimo deve procedere alla restituzione anticipata del capitale residuo, oltre agli interessi ed agli eventuali accessori contrattuali maturati.
La Banca si riserva la facoltà di riammettere in termini la Parte mutuataria.
Se entro 30 (trenta) giorni dalla comunicata decadenza non sia avvenuta la riammissione in termini, né la Parte mutuataria abbia proceduto al versamento di tutto quanto dovuto, la Banca ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e di esigere tutto quanto alla stessa contrattualmente dovuto per il caso di risoluzione.
La Banca ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi di legge quando la Parte mutuataria risulti inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto e con il presente Capitolato. In particolare la Banca ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), quando:
- si verifichi un ritardo rilevante nel pagamento anche di una sola rata ovvero il mancato pagamento della stessa, comunque nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dall’art. 120 quinquiesdecies, primo comma, T.U.B. e dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia. Nel caso di mutuo Fondiario, abilitano la risoluzione il ritardo ed il mancato pagamento secondo i termini indicati nell’art. 40, secondo comma, T.U.B., sempre fermi restando le procedure e i termini di cui sopra ;
- la Parte mutuataria abbia intenzionalmente omesso di fornire le informazioni necessarie per la valutazione del merito creditizio o abbia fornito, anche tramite intermediario finanziario, informazioni false;
- la Parte mutuataria non adempia alle obbligazioni previste dall’art. 6 del contratto;
- la Parte mutuataria non adempia alle obbligazioni previste dal contratto o dal presente Capitolato relative all’assicurazione degli immobili ipotecati;
- la Parte mutuataria non adempia puntualmente agli obblighi previsti dall’art. 4 lettera i) del Capitolato;
- si verifichi per qualsiasi causa, ed anche per caso fortuito, una consistente diminuzione di valore dei beni concessi in ipoteca e la Parte mutuataria non adempia alla richiesta della Banca di prestare una congrua integrazione della garanzia, ovvero di prestare altra idonea garanzia, ovvero di effettuare una parziale restituzione del capitale;
- si verifichino gli altri casi previsti dal contratto o dal presente Capitolato che abilitano la banca ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.
Art. 9 - (Inadempimento della Parte mutuataria)
La Banca non può imporre alla Parte mutuataria oneri, derivanti dall’eventuale inadempimento, superiori a quelli necessari a compensare i costi sostenuti a causa dell’inadempimento stesso.
art. 10 – (Ipoteca)
L'ipoteca garantisce il rimborso alla Banca di tutto quanto contrattualmente stabilito e di quanto dovuto in dipendenza di legge, nonché delle somme che dalla Banca stessa siano state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che abbiano dovuto essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.
L'eventuale erronea od incompleta descrizione dell'immobile ipotecato non costituisce motivo d'eccezione per la validità dell'ipoteca.
La Parte mutuataria e la Parte datrice di ipoteca esonerano espressamente il Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Territorio, Ufficio provinciale competente - Servizio di pubblicità immobiliare, da qualunque personale responsabilità in ordine alle formalità pubblicitarie, consentendo che l'ipoteca venga iscritta a richiesta di chiunque e che nella nota di iscrizione vengano inseriti anche i patti e le condizioni del presente Capitolato.
Art. 11 - (Perizia e valutazione della garanzia)
La banca applica standards affidabili per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di mutui garantiti da ipoteca: quando la valutazione è condotta da soggetti terzi, la Banca assicura che questi ultimi adottino standards di affidabilità.
art. 12 – (Restrizione e riduzione della garanzia ipotecaria nei mutui fondiari)
In materia di restrizione e riduzione della garanzia ipotecaria, ai contratti di mutuo fondiario si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, comma 5, T.U.B., secondo il quale i debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell’art. 38 T.U.B.
art. 13 - (Cessioni)
La Parte mutuataria consente preventivamente, ai sensi e ad ogni effetto di legge, che la Banca abbia a cedere a terzi (anche nell’ambito di cessioni “in blocco”, ai sensi della normativa vigente) il contratto di mutuo, ovvero ogni credito derivante dal mutuo, anche insieme alle relative garanzie anche ipotecarie. La semplice comunicazione alla Parte mutuataria della intervenuta cessione è idonea e sufficiente anche agli effetti della notificazione prescritta dall’art. 1264 c.c., ove applicabile.
art. 14 - (Accollo)
La Parte mutuataria si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca l'intervenuto accollo del mutuo, anche quando tale accollo si avvenuto a prescindere da vicende di trasferimento della proprietà degli immobili ipotecati, corredando comunque la comunicazione con copia autentica del relativo titolo. In mancanza di detta comunicazione il rilascio della quietanza dei pagamenti non può essere effettuato a soggetti diversi dalla Parte mutuataria.
La Banca si riserva la facoltà di aderire, ai sensi dell’art. 1273, primo comma, c.c., all’accollo stipulato con il terzo, rendendolo irrevocabile.
Il mero accoglimento da parte della Banca della documentazione fornita dalla Parte mutuataria non costituisce adesione al contratto di accollo. L’eventuale adesione della Banca all’accollo deve risultare da espressa comunicazione scritta ed ha effetto cumulativo, ai sensi dell’art. 1273, terzo comma, c.c.
Salva specifica dichiarazione scritta della Banca, ai sensi dell’art. 1273, secondo comma, c.c., l’accollo non produce liberazione della Parte mutuataria originaria. L’invio di avvisi o di certificazioni all’accollante, oppure l’accettazione di pagamenti eseguiti da parte dell’accollante stesso non costituisce liberazione del debitore originario.
art. 15 - (Estinzione anticipata)
La parte mutuataria ha facoltà di richiedere, mediante comunicazione da inoltrarsi per iscritto e con preavviso di almeno 45 giorni, e in ogni caso in coincidenza con le date di scadenza delle rate, l’estinzione anticipata dell’intero residuo debito in linea capitale o il rimborso parziale anticipato dello stesso.
Nel caso il contratto di mutuo preveda, essendo consentito dalla legge, il pagamento di un compenso per estinzione anticipata del mutuo e per il rimborso parziale anticipato dello stesso, tale compenso è omnicomprensivo e nessun altro onere oltre può essere addebitato alla Parte mutuataria.
Art. 16 - (Surrogazione nel contratto di mutuo – Portabilità)
Nel caso in cui la Parte mutuataria intenda estinguere il mutuo con la Banca avvalendosi di un mutuo nuovo da contrarsi con altro intermediario, ai sensi dell’art. 120 quater T.U.B., la relativa procedura è improntata a criteri di collaborazione tra gli intermediari e di massima riduzione dei tempi. In ogni caso gli intermediari non applicano alla Parte mutuataria costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione della formalità connesse alle operazioni di surrogazione.
Art. 17 - (Forma del contratto di mutuo)
Ai sensi di legge, i contratti di mutuo bancario sono redatti per iscritto: in caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. Pertanto ogni aggiunta o modifica non possono essere apportate che per iscritto.
Art. 18 - (Comunicazioni)
Le comunicazioni tra la Banca e le Parti mutuataria e datrice di ipoteca sono indirizzate ai domicili rispettivamente eletti nel contratto o successivamente resi reciprocamente noti.
Salvo diversa disposizione del contratto, l’invio di qualsiasi comunicazione cartacea viene effettuato mediante posta ordinaria.
Se in relazione a informazioni o comunicazioni vengono addebitate spese alle Parti mutuataria e datrice di ipoteca, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. Nessuna spesa può essere addebitata per le informazioni e le comunicazioni trasmesse con strumenti di comunicazione telematica e per le informazioni e le comunicazioni che la legge prescrive siano effettuate senza spese.
art. 19 - (Solidarietà ed indivisibilità degli obblighi)
Tutte le obbligazioni previste dal contratto e dal Capitolato si intendono assunte dalla Parte mutuataria e dalla Parte garante con vincolo di solidarietà ed indivisibilità anche nei riguardi dei loro rispettivi eredi ed aventi causa.
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Le Parti mutuataria e garante dichiarano altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art.1341, 2° comma c.c. e delle altre disposizioni di legge che esigono una specifica approvazione, le clausole di cui agli articoli 5 ed 8, per le clausole risolutive espresse ivi contenute, all’art. 13 per le cessioni del contratto d mutuo e/o dei relativi crediti, all’art. 15 per le modalità di rimborsi anticipati, all’art. 19 per la solidarietà e d indivisibilità degli obblighi.
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