CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la realizzazione del progetto
“Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico”
tra
l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “Agenzia”, con sede in Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx (codice fiscale 97735020584), rappresentata dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx;
e
il Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito, per brevità, indicato come “CNR”, con sede in P.le Xxxx Xxxx 7 – 00000 Xxxx (CF 80054330586), rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx;
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”, ovvero singolarmente come “la Parte”.
PREMESSO CHE
- il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. “Crescita 2.0”), e successive modificazioni, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, prevede, all’articolo 12, l’istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) come insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario riguardanti l’assistito, a cura delle Regioni e delle Province Autonome;
- il decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n 134 nei relativi testi come modificati dall’art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, all’articolo 19 prevede l’Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale, all’articolo 22 dispone la soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014, (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014) ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
- con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale;
- l’art. 20 del citato decreto legge n. 83/2012 attribuisce all’Agenzia anche le funzioni e le attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione, per i cittadini e per le imprese, accompagnando i soggetti coinvolti nel processo di trasformazione e di favorire le condizioni di una estensione progettuale sul territorio nazionale, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità;
- il comma 15-ter dell’art. 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 dispone che l’Agenzia, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell’ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della Salute, con le regioni e le province autonome, la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE;
- il comma 15-bis dell’art. 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ha disposto che entro il 30 giugno 2014 le Regioni e le Province Autonome presentassero all’Agenzia e al Ministero della Salute il piano di progetto per la realizzazione del FSE redatto sulla base delle linee guida rese disponibili dalla medesima Agenzia e dal Ministero della Salute, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca, entro il 31 marzo 2014;
- il CNR opera prevalentemente per grandi progetti di ricerca da realizzarsi, in attuazione delle scelte adottate dal Paese, anche su indicazione delle Amministrazioni dello Stato, inseriti nel più ampio contesto internazionale e in particolare europeo, finalizzati alla produzione di conoscenze utili allo sviluppo e miglioramento della competitività del sistema Paese;
- il CNR dedica consistenti risorse allo sviluppo di settori di rilievo fondamentale per la modernizzazione del Paese, tra i quali le tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate al settore della salute;
- ai sensi dell’articolo 15 della legge del 9 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- in data 5 aprile 2013, su determina AgID n. 39/2013 del 26/03/2013, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro tra l’Agenzia e il CNR, finalizzato alla collaborazione tra le parti, apportando ciascuna le
rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune al fine di favorire, tra l’altro, la pianificazione di ricerche, l’analisi e la progettazione di servizi, prodotti e processi innovativi, con un approccio orientato alla cura e valorizzazione del bene comune del nostro Paese;
- il CNR e l’Agenzia, in attuazione del citato Accordo Quadro e in applicazione di quanto disposto dall’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, hanno condiviso la necessità di realizzare congiuntamente servizi centralizzati dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico in grado di gestire in maniera univoca ed uniforme le codifiche terminologiche e di garantire il reperimento e la corretta gestione delle informazioni sanitarie;
CONSIDERATO CHE
- per l’attuazione del progetto, all’articolo 5 del medesimo Accordo Quadro, l’Agenzia e il CNR hanno stipulato un’apposita Convenzione per la realizzazione del progetto “Interventi a supporto della realizzazione del fascicolo sanitario elettronico”, Prot. CNR N. 0025751 del 01/04/2014 e Prot. AgID n. 3946 del 2/04/2014;
- nell’ambito della citata Convenzione sono stati conseguiti risultati condivisi con le regioni e province autonome, le quali hanno manifestato all’Agenzia l’esigenza di rendere disponibili tali risultati nell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE, ai sensi del comma 15-ter dell’art. 12 del DL 179/2012 successivamente modificato e integrato dall’art. 17 del DL 69/2013. In particolare sono state portate a termine le seguenti attività:
- elaborazione delle linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per la realizzazione del FSE, che hanno consentito alle regioni e province autonome di presentare i piani di progetto entro il 30 giugno 2014 per come previsto dalla normativa vigente;
- predisposizione e gestione di una piattaforma web che, tra le altre funzioni, ha consentito la presentazione dei piani di progetto regionali e la loro valutazione;
- produzione e validazione delle specifiche tecniche per la realizzazione di servizi di interoperabilità del FSE, le quali prevedono la disponibilità di servizi offerti a livello centrale opportunamente progettati e realizzati come parte integrante dell’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE;
- predisposizione di un primo ambiente di test per i servizi di interoperabilità del FSE, utilizzato dalle tre Regioni sovra-menzionate che si sono proposte per la validazione delle specifiche, replicabile in ambiente di produzione a regime;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Premesse e allegati)
1. Le premesse e l’Allegato Tecnico costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Articolo 2 (Oggetto)
1. Le parti convengono e stipulano la presente Convenzione che provvede allo sviluppo delle attività di “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico”, descritto nel dettaglio nell’Allegato Tecnico, finalizzato alla realizzazione di nuovi servizi centrali usufruibili da tutte le regioni e province autonome che, distribuiti in un ambiente di produzione predisposto dal CNR, hanno lo scopo di essere sia funzionali all’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE, sia in grado di supplire ad eventuali carenze dovute alla mancata o incompleta realizzazione di sistemi di FSE da parte di alcuni domini regionali. Tali servizi sono stati individuati sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e province autonome nei piani di progetto per la realizzazione del FSE e in continuità con le azioni intraprese nei tavoli tecnici coordinati dall’Agenzia e dal Ministero della Salute con il supporto del CNR. In aggiunta, i servizi includono un portale per la gestione di dati, documenti, questionari e altre tipologie di informazioni provenienti dai soggetti coinvolti.
2. L’Allegato Tecnico è da intendersi come Piano esecutivo del progetto.
Articolo 3 (Comitato di monitoraggio)
1. E’ istituito un Comitato di monitoraggio del progetto di cui all’articolo 2, denominato “Comitato”, composto da due rappresentanti dell’Agenzia, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti del CNR.
2. Il Comitato, che formula le linee di azione, stabilisce le priorità, approva l’avvio delle singole attività e verifica lo stato di attuazione complessivo della presente Convenzione, è responsabile, in particolare, della valutazione e approvazione degli Stati di avanzamento delle attività e della Relazione conclusiva di cui all’articolo 4.
3. Il Comitato valuta e approva, su indicazione delle Parti, eventuali modifiche alla composizione della previsione dei costi di cui all’allegato tecnico, fermo restando il tetto massimo di spesa.
4. La partecipazione al Comitato non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o gettoni di presenza.
Articolo 4 (Adempimenti delle Parti)
1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 2, assicurando, in particolare, quanto previsto dai commi successivi.
2. L’Agenzia e il CNR si impegnano ad assicurare la coerenza della realizzazione del progetto con il quadro normativo e d’indirizzo di riferimento a livello nazionale.
3. L’Agenzia, in particolare, si impegna a:
a) provvedere al coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intero progetto garantendo l’interoperabilità con le componenti del fascicolo sanitario elettronico realizzate da parte del Ministero della Salute e delle regioni e province autonome;
b) assicurare il raccordo con le iniziative delle altre amministrazioni pubbliche connesse all’attuazione della strategia Crescita digitale;
c) fornire adeguato supporto alla definizione dell’infrastruttura tecnologica e dei servizi di interoperabilità indicati nell’Allegato tecnico;
d) validare e monitorare le attività svolte nell’ambito delle diverse fasi progettuali previste;
e) provvedere alla ridistribuzione dei servizi realizzati nell’ambito delle attività progettuali.
4. Il CNR, in particolare, si impegna a realizzare le attività previste nell’Allegato Tecnico.
5. L’Agenzia e il CNR si impegnano a:
a) predisporre e presentare al Comitato gli Stati di avanzamento delle attività su base semestrale, contenenti i risultati parziali, il grado di raggiungimento degli obiettivi e la descrizione dettagliata di tutte le attività svolte;
b) predisporre e presentare al Comitato la Relazione conclusiva sui risultati del progetto e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, contenente la descrizione di tutte le attività svolte e
la rendicontazione analitica delle spese ammissibili sostenute sia a carico dell’Agenzia che a carico del CNR, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, debitamente documentate.
Articolo 5 (Risorse finanziarie)
1. Il valore complessivo del progetto “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per il Fascicolo Sanitario Elettronico”, di cui all’articolo 2, è pari a euro 1.845.000,00 (unmilioneottocentoquarantacinquemila/00), secondo le specifiche previste dall’Allegato tecnico.
2. L’Agenzia assicura il parziale rimborso degli oneri finanziari sostenuti dal CNR secondo le previsioni di cui al successivo articolo 6, fino a un massimo di euro 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00) non assoggettabile ad IVA, a valere sulle risorse assegnate al progetto “Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico” per l’importo di 5.000.000,00 per l’anno 2014 e finanziate con lo stanziamento di pari importo iscritto nel capitolo 1708 (spesa corrente) dello stato di previsione del MEF, di cui alla legge di stabilità del 2014.
3. Il CNR concorre al valore complessivo del progetto indicato al comma 1 per la differenza degli oneri rimborsati dall’Agenzia e fino a un massimo di euro 405.000,00 (quattrocentocinquemila/00).
Articolo 6
(Oneri economici e rendicontazione)
1. A parziale ristoro degli oneri sostenuti dal CNR per l’espletamento delle attività previste nell’accluso Allegato tecnico - necessarie in particolare all’utilizzo dei dispositivi hardware e software, alla disponibilità delle piattaforme e delle infrastrutture di rete, all’impiego di figure professionali da acquisire, nonché a ristoro dei costi di funzionamento connessi alla conduzione delle relative attività – l’Agenzia riconoscerà un contributo forfettario e omnicomprensivo di euro 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantamila/00), non assoggettabile a IVA, come di seguito descritto:
a) il 20% dell’importo, all’approvazione da parte del Comitato del primo Stato di avanzamento delle attività;
b) il 30% dell’importo, all’approvazione da parte del Comitato del secondo Stato di avanzamento delle attività;
c) il 30% dell’importo, all’approvazione da parte del Comitato del terzo Stato di avanzamento delle attività;
d) il saldo, all’approvazione da parte del Comitato della Relazione conclusiva.
2. Le parti concordano che sono oggetto della presente convenzione, comprese nel contributo forfettario previsto nel precedente comma 1, le spese sostenute per:
i. il personale non dipendente (assegni di ricerca, contratti a tempo determinato, contratti di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata e continuativa);
ii. viaggi e missioni;
iii. acquisto di hardware e software;
iv. servizi di consulenza e simili, tra cui spese per consulenze e/o collaborazioni scientifiche, rimborsi per viaggi e/o soggiorni di consulenti scientifici e spese per l’acquisto di servizi tecnico-specialistici.
3. Il CNR assegna le attività da svolgere per la realizzazione del progetto di cui all’articolo 2 alle proprie strutture operative, eventualmente coadiuvate da altri soggetti esterni nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
4. I pagamenti delle somme di cui al comma 1 sono trasferiti al CNR, previa presentazione di regolari note di rimborso, tramite l’emissione di ordinativi di pagamento resi esigibili mediante accreditamento della somma sul conto corrente 000000 XXX Agenzia c/o CNR Piazzale Xxxx Xxxx 0 XXXX XX00X0000000000000000000000, intestato a Consiglio Nazionale delle Ricerche.
5. Le eventuali economie risultanti da attività non svolte, ovvero da minori spese rispetto quanto preventivato, rientrano alla scadenza della Convenzione nelle disponibilità dell’Agenzia.
Articolo 7 (Durata)
1. La presente Convenzione ha una durata di diciotto mesi a decorrere dalla data di stipula, e comunque non oltre il completamento delle attività, e può essere prorogato per un massimo di sei mesi, previo accordo tra le Parti.
2. La presente Convenzione impegna le Parti a decorrere dalla data di stipula.
Articolo 8 (Attività di Comunicazione)
1. Le Parti possono promuovere i risultati raggiunti all’interno della presente Convenzione congiuntamente o singolarmente nell’ambito di proprie iniziative di comunicazione.
Articolo 9 (Recesso)
1. L’Agenzia si riserva la possibilità di esercitare il diritto di recesso dalla presente Convenzione disponendone, con provvedimento motivato, la sospensione ed assicurando la parte di cofinanziamento per quanto realizzato fino al momento del recesso.
Articolo 10 (Esonero da responsabilità)
1. Il CNR assume nei confronti dell’Agenzia la piena responsabilità per le attività da essa espletate nell’ambito della presente Convenzione. Solleva altresì l’Agenzia da qualsiasi reclamo o richiesta di terzi connessi all’espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenni l’Agenzia da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole.
Articolo 11 (Risoluzione controversie)
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione. In caso contrario, per la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione si rinvia a quanto disciplinato dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
2. La presente Convenzione viene redatta in due esemplari e inviata agli Organi competenti per i controlli di legge.
Art. 12
(Norma finale)
1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile.
Roma,
Agenzia per l’Italia Digitale Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx | Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx |
Firmato digitalmente da XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
ND: c=IT, o=Ministero della Difesa/97355240587, ou=Personale Civile, sn=SAMARITANI, givenName=ANTONIOMARIA, serialNumber=IT:SMRNTN63R08L219Z, cn=XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, dnQualifier=ZZAA00131 Data: 2015.08.06 19:55:00 +02'00'