PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area 3 Territorio Appalti Patrimonio
Servizio Economato, Provveditorato e Patrimonio
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA E DELLA PREFETTURA DI MANTOVA (UTG).
ART.1 – OGGETTO
La Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova hanno sottoscritto specifica Convenzione per l’affidamento in concessione in forma aggregata del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 30 del 04.03.2021 e per la Prefettura di Mantova con Decreto del Prefetto di Mantova di Prot. n. 14286 del 26 febbraio 2021.
Pertanto, al termine delle operazioni di gara, la Provincia e la Prefettura, ciascuna per la parte di competenza, provvederanno alla sottoscrizione di apposito contratto con l'operatore economico che sarà individuato quale concessionario del presente affidamento.
L’affidamento ha per oggetto la concessione, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, presso i locali della Provincia di Mantova e dell’UTG - Prefettura di Mantova, mediante l’installazione, la gestione e la manutenzione di n. 14 distributori automatici, da collocare all’interno delle sedi della Provincia di Mantova e della Prefettura di Mantova.
ART.2 – DURATA
La durata della concessione (escluse eventuali opzioni) è di n.5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula dei contratti, da sottoscriversi separatamente con la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.
Le Amministrazioni concedenti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, di rispettiva competenza, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a n.2 (due) anni. Le amministrazioni esercitano tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del contratto originario di rispettiva competenza.
Qualora alla scadenza dei contratti di concessione di rispettiva competenza le Amministrazioni concedenti non avessero provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il Concessionario uscente è comunque obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento, e comunque al massimo per la durata di mesi 6 (sei). Anche in tale ipotesi
sarà data comunicazione al concessionario, mediante posta elettronica certificata, almeno 3 mesi prima della data di scadenza del contratto.
Ciascuno dei due contratti di concessione, che verranno sottoscritti, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.175, comma 1 del Codice, qualora ci siano variazioni delle sedi oggetto di esecuzione del servizio che comportino una diversa dislocazione e/o numero dei distributori automatici.
Il rinnovo disposto con riferimento ad un solo contratto non determinerà, in via automatica, il rinnovo anche dell’altro contratto.
ART. 3 – TIPOLOGIE, QUANTITATIVI E LUOGHI DI INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Presso le sedi di seguito indicate dovranno essere installate le seguenti tipologie di distributori automatici:
Provincia di Mantova
Descrizione | CPV | P (principale) | Importo |
Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati. Sedi della Provincia di Mantova | 42933000-5 | P | € 100.000,00 |
Prefettura di Mantova – UTG
Descrizione | CPV | P (principale) | Importo |
Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, bevande fredde e alimenti preconfezionati. Sedi dell’UTG - Prefettura di Mantova. | 42933000-5 | P | € 40.000,00 |
Previo accordo con l’Amministrazione sarà possibile installare distributori combinati in luogo di più distributori singoli.
La collocazione dei distributori all’interno di ogni sede è indicata nelle planimetrie.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Quanto indicato nel presente paragrafo si riferisce alle caratteristiche minime che devono essere possedute dai distributori automatici e loro complementi.
I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche delle Amministrazioni concedenti.
I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.
Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa.
Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione e sui prezzi di vendita, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.
I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni in modo tale da garantirne l’ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.
I distributori dovranno:
1. essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all’anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
2. essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
3. essere dotati, per l’erogazione di prodotti freschi o di gelati, di sistema di sicurezza frigorifero che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
4. essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica. Si precisa che in nessun caso sarà consentito l’uso di gas combustibili.
Su ciascun distributore il concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l’indirizzo per esteso, l’indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:00 – 17:30 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.
I distributori automatici dovranno in particolare:
1. essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
2. essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;
3. rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
4. essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
5. essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote;
6. essere dotati di dispositivo per il resto;
7. essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l’utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori su richiesta;
8. essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
9. segnalare chiaramente sul display l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
10. almeno uno per ogni sede dovrà essere dotato di sistema che consenta di ricaricare il dispositivo ricaricabile;
11. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti;
12. avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
13. avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
14. essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore. I distributori di bevande calde, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovranno:
15. essere predisposti per utilizzare, ove disponibile, l’acqua potabile di rete;
16. consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
17. avere un’autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica, con divieto di riportare scritte/loghi pubblicitari se non preventivamente autorizzati dalle Amministrazioni concedenti.
I distributori automatici dovranno essere “censiti” online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.
I dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto della presente concessione e dovranno essere forniti ai richiedenti - gratuitamente o dietro versamento di un deposito cauzionale di massimo € 3,00 da restituire alla riconsegna degli stessi; qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all’utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo, ove tecnicamente possibile.
La gestione della consegna/ritiro/sostituzione dei dispositivi ricaricabili, la riscossione/rifusione dell’eventuale deposito cauzionale e l’effettuazione degli eventuali rimborsi sarà effettuata a cura del concessionario nei luoghi di esecuzione del servizio, in orari di ufficio, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, dando comunicazione preventiva di giorno e orario per ogni sede di esecuzione del servizio, nel quale sarà possibile effettuare tali operazioni.
ART. 5 - AVVIO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario sarà tenuto a svolgere il servizio nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato e sarà tenuto a garantirne l’esecuzione alle condizioni migliorative offerte in sede di gara, come dichiarato nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica.
Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs.
n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.
Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e sarà tenuto a prendere visione della relativa documentazione fornita dai produttori.
Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).
Il Concessionario si impegna a:
- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- eseguire almeno 2 (due) interventi settimanali di ricarica/rifornimento dei distributori automatici, bevande fredde, calde e snack;
- eseguire almeno 2 (due) interventi settimanali di rifornimento dei distributori di prodotti freschi da forno, dolci e salati;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 1 volta la settimana e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno 1(uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 1 giorno lavorativo dalla segnalazione;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l’impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla segnalazione, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, alla sostituzione del distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a 1(uno) intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nel presente Capitolato e/o offerti in sede di gara.
Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:
- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l’addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell’igiene ed eventuale pulizia e igienizzazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse.
Le Amministrazioni si riservano in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell’arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.
Le Amministrazioni e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.
In caso di disservizi ripetutamente segnalati, le Amministrazioni applicheranno le penalità ai sensi dell’art. 16 del presente Capitolato.
Il Concessionario dovrà inoltre:
- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dal servizio. Tali contenitori che, qualora necessario, dovranno avere il coperchio a ritorno automatico, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio.
Il concessionario si impegna ad installare, nei luoghi che verranno indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art.76, c.5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e non oltre il termine di 30 giorni consecutivi dalla medesima comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
L'installazione dei distributori dovrà coordinarsi con la disinstallazione dei distributori da parte del concessionario uscente, al fine di limitare al massimo il disservizio.
Al termine dell'installazione, il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato dei distributori installati, distinto per sede e riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine, con la precisazione che i distributori di nuova installazione dovranno possedere caratteristiche tecniche equivalenti a quelli sostituiti.
Il concessionario si impegna ad installare nuovi distributori o disinstallare distributori esistenti nel corso della concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della singola Amministrazione. L'installazione o disinstallazione comporterà un proporzionale aumento o diminuzione del canone della concessione.
Il concessionario deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nel presente Capitolato e/o comunicati dall’Amministrazione. Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei distributori in sedi diverse da quelle indicate nei documenti di gara senza alcun onere a carico della rispettiva Amministrazione.
Nel corso dell'affidamento il concessionario, allo scopo di migliorare il servizio, può proporre la sostituzione di distributori, con comunicazione scritta alle rispettive Amministrazioni.
Al termine dei singoli contratti, il concessionario deve rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno per le rispettive Amministrazioni, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, ovvero dalla data di comunicazione dell'Amministrazione e provvedere, se richiesto, ad affiancare per il tempo necessario il nuovo concessionario, allo scopo di recare il minor disagio possibile.
La posa, la rimozione e l’eventuale sostituzione dei distributori dovrà avvenire al di fuori degli orari di ufficio.
Il Concessionario dovrà prendere visione del DUVRI relativo ai luoghi in cui devono essere collocati i distributori.
ART. 6 – SPECIFICHE DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE E VENDITA
Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.
L’assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall’equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.
In particolare ogni distributore di alimenti dovrà contenere preferibilmente le seguenti tipologie di prodotti, oltre alle tipologie indicate in sede di gara con l’Offerta Tecnica:
• dietetici
• senza glutine
• biologici
• del mercato equo e solidale
• verdura e frutta fresche
• da forno dolci e salati freschi di giornata
• bevande senza zucchero.
Le Amministrazioni concedenti si riservano la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l’erogazione.
Il concessionario dovrà produrre, prima dell’inizio dell’esecuzione di entrambi i contratti, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede tecniche, sempre nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.
Le Amministrazioni potranno effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso laboratori accreditati, senza che la ditta possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti.
I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l’indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, nonché gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, l’indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione e dovranno essere confezionati singolarmente;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, le eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
- I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.).
Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.
Le Amministrazioni dovranno essere messe in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l’effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.
Qualora siano riscontrate difformità, ne sarà data immediata notizia, a mezzo pec, al concessionario medesimo ed alla Direzione dell’esecuzione. Il concessionario sarà obbligato ad ottemperare alle prescrizioni impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.
I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dalle Amministrazioni.
In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato “consumare preferibilmente entro il …” dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del rispettivo contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.
Intolleranze e allergie
Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
- 6. Soia e prodotti a base di soia -7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l’applicazione delle penali previste dall’art. 16.
I prodotti da fornire, presso i vari punti di ristoro presentano un assortimento di base così composto:
· LINEA BEVANDE FREDDE: acqua minerale frizzante e naturale, succhi di frutta (almeno 2 gusti), bibite in lattina, the (almeno 2 gusti), che possono essere confezionate in bottigliette di vetro, plastica, lattine e/o tetrapak;
· LINEA BEVANDE CALDE: caffè espresso – caffè decaffeinato – caffè lungo - orzo - caffè macchiato - caffè decaffeinato macchiato – orzo macchiato - cappuccino - cappuccino decaffeinato - cappuccino d’orzo - latte
- latte macchiato - latte macchiato decaffeinato - ginseng - ginseng macchiato - the - camomilla - cioccolato, e bevande calde in genere;
· LINEA PRODOTTI DOLCI: almeno n.5 varietà dei prodotti della linea alimentare installati in ogni distributore deve essere composta da articoli differenziati quali merendine, biscotti, barrette di cioccolato e simili, etc.;
· LINEA PRODOTTI SALATI: almeno n.5 varietà dei prodotti della linea alimentare installati in ogni distributore deve essere composta da articoli differenziati quali patatine, frutta secca, snack, prodotti da forno, tramezzini, panini e altri prodotti confezionati freschi, etc.,
· ALTRE LINEE PRODOTTI: salvo diverso accordo tra la parti, ogni punto di ristoro con un distributore linea prodotti dolci dovrà avere almeno il 10% del “pacchetto salute“ composto da prodotti della linea equo/solidali, salutistici, prodotti per vegani, prodotti appartenenti alla filiera di produzione e confezionamento corta “km 0” o simili, prodotti freschi (yogurt, frutta, etc.).
I prodotti erogati dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche minime: Bevande calde
- caffè: almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per ogni erogazione;
- latte: grammatura minima di 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- cappuccino: grammatura minima di 5,5 g di latte in polvere per ogni erogazione;
- the/ginseng: grammatura minima di 12 g di the/ginseng in polvere per ogni erogazione;
- cioccolato: grammatura minima di 21 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;
- caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè per ogni erogazione;
- cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte per ogni erogazione;
- camomilla solubile: grammatura minima di 14 g di camomilla in polvere per ogni erogazione; Bevande fredde
-acqua naturale e frizzante da 50 cl;
-bibite in lattina da 33 cl;
-succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl;
-yogurt da 125-200 g. n.b.
Almeno una varietà di succhi di frutta dovrà avere la percentuale di succo, o purea o frutta non inferiore al 70%.
Tutte le bevande dovranno essere distribuite nei contenitori originali della casa produttrice. Alimenti preconfezionati
- cracker 29-30 g, merendine 40-50 g, wafer 40-45 g, biscotti 55 g, crostatine 40g, frutta secca/disidratata 30 g, snack salati in genere (1 confezione).
Eventuali variazioni delle linee di prodotti, delle grammature/misure, delle modalità di confezionamento e/o del numero delle spirali attivate devono essere preventivamente concordati tra le parti, anche al fine di eliminare quei prodotti che non dimostrano un gradimento da parte dei consumatori, evitando sprechi. Parimenti la somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o con caratteristiche inferiori rispetto a quelle minime previste dal presente Capitolato comporterà l’applicazione delle relative penali.
Il concessionario dovrà fornire prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.) conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, nella misura idonea all’erogazione dei prodotti.
ART. 7 – CONTROLLI
Gli Enti concedenti avranno la facoltà di fare effettuare alle autorità sanitarie competenti controlli qualitativi e quantitativi dei generi alimentari presenti nei distributori automatici, con ricorso anche ad analisi presso laboratori di fiducia, al fine di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche previste dal presente Capitolato o previste per legge.
In caso di contestazione sulla qualità dei generi alimentari, varrà il giudizio inappellabile fornito dal laboratorio o dalle autorità sanitarie competenti.
I generi alimentari eventualmente non idonei dovranno essere immediatamente sostituiti, con spese a carico del concessionario.
In ogni caso il concessionario sarà responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti, anche se questi ultimi preventivamente autorizzati dal rispettivo concedente.
Al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie e lo stato di manutenzione e funzionamento dei distributori automatici, il Direttore dell’esecuzione di ciascun contratto potrà effettuare, senza preavviso e alla presenza del personale incaricato dal concessionario, una verifica dell’interno dei distributori automatici.
I controlli da parte del Direttore di esecuzione di ciascun contratto potranno estendersi a:
- verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti;
- modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori;
- sicurezza dei dipendenti del concessionario in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste dal presente Capitolato.
Qualora a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità, queste ultime verranno considerate quali inadempienze alle condizioni contrattuali.
ART. 8 – PERSONALE
Il personale addetto all’esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato ed aggiornato. Lo stesso dovrà:
- indossare idonee divise igienicamente e visivamente sempre in condizioni consone al servizio da svolgere, con il logo/marchio del concessionario e tessera di riconoscimento;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi alimentari, tutte le procedure igieniche previste dalla normativa vigente;
- comunicare immediatamente al referente della singola Amministrazione qualunque evento accidentale (x.xx. danni non intenzionali) che dovesse interessare il patrimonio dell’amministrazione nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza.
Entrambe le Amministrazioni potranno segnalare al concessionario l'inidoneità all’esecuzione del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o indecoroso o oltraggioso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione, senza che ciò possa costituire motivo di variazione delle condizioni contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di aggiudicazione.
Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell’organizzazione del proprio personale.
ART. 9 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DIVIETO DI PANTOUFLAGE (ANTICORRUZIONE)
Il concessionario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi nel luogo in cui il servizio stesso si svolge.
Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica dei dipendenti.
Il concessionario si impegna altresì ad osservare, in quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013, n.62, e del codice di comportamento della Provincia di Mantova e della Prefettura.
L’affidatario dovrà inoltre adeguarsi a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter d.lgs.165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come modificato dalla L. 190/2012.
ART. 10 – REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare alle Amministrazioni, prima della stipula del contratto di rispettiva competenza, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso distributori automatici, incaricato di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali le Amministrazioni potranno far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.
Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono fisso e cellulare e dovrà regolarmente aggiornare il Direttore dell’esecuzione di ciascun contratto sullo svolgimento del servizio.
Nei periodi di assenza, il referente dovrà indicare, in sua temporanea sostituzione, un’altra persona formalmente designata dal concessionario.
Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s’intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al Concessionario stesso.
ART. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Le Amministrazioni concedenti comunicheranno al concessionario il nominativo del rispettivo Direttore di esecuzione del contratto (ed eventuali suoi delegati).
Il Direttore dell’esecuzione, nominato da ciascuna Amministrazione, accerterà la conformità delle apparecchiature installate a quanto previsto nel presente Capitolato, ed assisterà alle relative prove di funzionalità, in contradditorio con i tecnici del Concessionario, di cui si compilerà un apposito verbale di buon funzionamento sottoscritto dal Referente del concessionario o delegato per il Concessionario e dal Direttore dell’esecuzione, nominato da ciascuna Amministrazione.
Sarà cura del Direttore dell’esecuzione controllare la regolare esecuzione del rispettivo contratto.
ART . 12 - GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., il concessionario deve costituire n.2 (due) garanzie definitive, intestate rispettivamente alla Provincia di Mantova e alla Prefettura di Mantova, ciascuna di importo pari al 10% del rispettivo importo contrattuale.
Le garanzie definitive devono essere costituite sotto forma di fideiussione, con le modalità di cui all’art.93,
c.3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ciascuna Amministrazione concedente.
Le cauzioni sono prestate a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del rispettivo contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Ciascuna Amministrazione concedente ha, inoltre, il diritto di valersi della rispettiva cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
Ai sensi dell’art. 103, c.2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., ciascuna Amministrazione concedente ha il diritto di valersi della rispettiva cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto di propria competenza.
Ciascuna Amministrazione concedente può richiedere che l’aggiudicatario proceda alla reintegrazione della rispettiva cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le garanzie definitive sono progressivamente svincolate a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo delle cauzioni definitive deve permanere fino alla data di emissione del rispettivo certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Ai fini della riduzione dell’importo delle garanzie definitive si applicano le disposizioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La mancata costituzione delle garanzie definitive determina la revoca dell'aggiudicazione con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
ART. 13 – RESPONSABILITA’
Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose delle Amministrazioni concedenti sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto le Amministrazioni concedenti da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.
Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra causa, siano cagionati ai beni di proprietà delle Amministrazioni.
È altresì a cura del Concessionario il pagamento, senza possibilità di rivalsa, delle tasse di concessione dei permessi comunali per le eventuali occupazioni di suolo pubblico, nonché le pratiche per l’ottenimento dei permessi di accesso alle zone interessate.
Le Amministrazioni concedenti sono sollevate da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.
ART. 14 – NORME DI SICUREZZA
Il concessionario deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi coinvolti, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:
- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
- adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
In merito a quanto sopra le Amministrazioni si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità.
ART. 15 – ASSICURAZIONE
Il Concessionario, ai fini della stipula dei due contratti, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RCT), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata dei contratti:
• Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
La polizza dovrà prevedere almeno le seguenti garanzie:
- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
Si precisa che la polizza assicurativa, valida per ambedue le Amministrazioni, dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alle Amministrazioni per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che entrambe le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive di premio dovranno essere trasmesse alle Amministrazioni alle relative scadenze.
In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
- in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso.
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte delle Amministrazioni, al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 16 – PENALI
Le Amministrazioni concedenti procederanno con l’applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:
a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa e per ogni distributore non installato; tale penale verrà applicata fino alla data di completo avvio del servizio stesso;
b) in caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo;
c) in caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo.
d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato e/o indicato nell’offerta aggiudicata (se migliorativa), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell’intero valore stimato del rispettivo contratto di concessione per ogni giornata lavorativa di ritardo, per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito.
Per quanto concerne altre violazioni e/o inadempienze derivanti da una non corretta esecuzione del servizio, si procederà con l’applicazione delle seguenti penali:
e) € 50,00 per ogni prodotto venduto senza preventiva autorizzazione;
f) € 50,00 per ogni prodotto autorizzato di cui sia stata successivamente verificata difformità rispetto a quanto dichiarato dal concessionario;
g) € 100,00 per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente.
Inoltre, solo per le ipotesi di cui alle lettere e), f), g), qualora il concessionario non provveda alla rimozione/sostituzione di ogni prodotto entro 24 ore lavorative, verrà applicata un’ulteriore penale pari a € 50,00 per ogni prodotto e giornata lavorativa di ritardo oltre tale termine.
Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,5% e il 2% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell’inadempienza.
L’Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.
L’applicazione delle penali non escluderà il diritto delle Amministrazioni concedenti a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all’esecuzione del servizio.
ART. 17 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ciascuno dei contratti di concessione potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 175, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., qualora ci siano interventi di ristrutturazione presso le sedi oggetto di esecuzione del servizio che comportino una diversa dislocazione e/o numero dei distributori automatici o per esigenze organizzative. In particolare, in base alle effettive necessità, l’Amministrazione interessata potrà chiedere l’installazione di ulteriori distributori, una loro diversa collocazione o l’eventuale rimozione.
Resta inteso che, in relazione alle necessità del concedente, il concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione o pretendere una diversa collocazione dei distributori automatici.
ART. 18 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - RECESSO
Si conviene che ciascuna Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto di rispettiva competenza ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC nei seguenti casi:
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara;
- mancato pagamento del canone entro 6 mesi dal termine stabilito per ogni anno di esecuzione della concessione;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- perdita da parte del Concessionario della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
- frode dell’Impresa aggiudicataria, procedura fallimentare, messa in liquidazione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- motivi di pubblico interesse;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal Capitolato e dall’offerta tecnica presentata;
- inadempienze e ripetute e/o negligenze nell’esecuzione del servizio, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine all’uopo assegnato;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell’Impresa aggiudicataria;
- impiego di personale non dipendente dall’Impresa aggiudicataria;
- ipotesi di intossicazione alimentare dovuta ad accertata imperizia dell’Impresa aggiudicataria;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta, nei tempi previsti,
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature di proprietà degli Enti concedenti;
- subappalto non autorizzato del servizio, ovvero in violazione della normativa vigente;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui l’Enei concedente abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 15 “Assicurazioni”;
- applicazione di penali tali da superare il limite del 10% del valore del contratto;
- in caso di violazione da parte dell’Impresa aggiudicataria, a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionale DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento.
La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione al Concessionario a mezzo PEC. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria il servizio, in danno al Concessionario. L’Amministrazione non riconoscerà a quest’ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.
Al Concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione interessata rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
L’esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nei casi di cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si farà riferimento all’art.176 del D.Lgs.50/2016.
Qualora una o entrambe le Amministrazioni si avvalgano del diritto di recesso, si farà riferimento all’art.109 del D.Lgs.50/2016 per quanto compatibile.
Per tutte le fattispecie indicate all’art.110, comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., si farà riferimento alla disciplina contenuta nel medesimo articolo. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.
ART. 19 - CANONE
Il canone da corrispondere annualmente alle Amministrazioni concedenti, sarà determinato dal canone offerto in sede di gara per ciascun distributore per il numero di distributori installati.
Il canone annuo, offerto in sede di gara, verrà corrisposto dal concessionario, a ciascuna Amministrazione, in
un’unica soluzione annuale con scadenza:
1° anno - entro 30 gg dal verbale di collaudo;
2° anno e successivi entro il termine di 1 anno decorrente dal pagamento del canone per il 1° anno.
Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dalla rispettiva Amministrazione contraente.
Tale canone è da intendersi a titolo di corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e per l’esercizio dell’attività oggetto di gara, comprensivo del rimborso forfettario dei consumi di energia elettrica e acqua potabile.
Il canone che il concessionario dovrà corrispondere alle Amministrazioni concedenti rimarrà invariato per tutta la durata dei rispettivi contratti.
In tutti i casi non diversamente disciplinati nel presente Capitolato o nella documentazione di gara, nei quali si rendesse necessario contabilizzare la quota giornaliera del canone di concessione, la stessa verrà calcolata dividendo il canone annuale per il numero di giorni lavorativi annuali, convenzionalmente fissati in n. 250 giorni.
Il mancato pagamento del canone, trascorsi 60 giorni dalla richiesta da parte della singola Amministrazione, è causa di revoca della concessione. In ogni caso, il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere gli importi sopradescritti con gli interessi legali per ritardato pagamento. Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il Concessionario non proceda allo sgombero degli spazi concessi, ciascuna Amministrazione potrà procedere al fine di ottenerne il rilascio coattivo, anche ai sensi dell’art. 823, comma 2, del c.c.
ART. 20 – SUBAPPALTO
È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore
economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
Ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi, nei limiti del 40% dell’importo complessivo di ciascun contratto; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Autorizzazione al subappalto
Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte di ciascuna delle Amministrazioni concedenti, nell’ambito del contratto di rispettiva competenza. A tal fine il concessionario dovrà provvedere al deposito presso l’Amministrazione concedente interessata del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
Ai fini del rilascio della prevista autorizzazione ciascuna Amministrazione provvederà ai controlli necessari per verificare in capo al subappaltatore il possesso dei requisiti generali nonché il possesso dei requisiti speciali e delle autorizzazioni eventualmente richieste in merito alle prestazioni oggetto del subappalto.
Il concessionario sarà inoltre tenuto a comunicare a ciascuna Amministrazione ogni modifica dei dati e delle informazioni fornite in merito ai subappaltatori che dovesse intervenire durante l’esecuzione del rispettivo contratto.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di ciascuna Amministrazione concedente. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
ART. 21 – CESSIONE DEL CONTRATTO
È assolutamente vietata la cessione totale o parziale di ciascun contratto, a pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa del concessionario e del risarcimento di ogni maggior danno e spese subite dall’Amministrazione concedente interessata.
ART.22 – DUVRI
Per la presente concessione è stato redatto il DUVRI in quanto vi è rischio di interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è stato stimato pari ad € 500,00# (di cui € 350,00 per la Provincia di Mantova ed € 150,00 per la Prefettura di Mantova), Iva e/o altre imposte e contributi di legge escluse, e non è soggetto a ribasso.
Il concessionario si farà carico, all’interno dei contratti di concessione, ad adempiere a quanto indicato nel DUVRI.
ART. 23 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:
✓ il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente procedura di gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti
la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
✓ i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”
Titolari del trattamento sono rispettivamente la Provincia di Mantova e la Prefettura di Mantova con sede in Mantova, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00-00.
ART. 24 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Il concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, c.8 della L. 136/2010 e s.m.i..
ART. 25 – FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione di ciascun contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Mantova.
A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione di ciascun contratto.