Atto di Ginevra
Traduzione1
Atto di Ginevra
0.232.121.4
relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali
Concluso a Ginevra il 2 luglio 1999
Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 20012
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’11 settembre 2002 Entrato in vigore per la Svizzera il 23 dicembre 2003
(Stato 2 maggio 2007)
Disposizioni preliminari
Art. 1 Abbreviazioni
Ai sensi del presente Atto si intende per:
i) «Accordo dell’Aja», l’Accordo dell’Aja concernente il deposito internazio- nale dei disegni e modelli industriali3, il cui nuovo titolo è Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali;
ii) «presente Atto», l’Accordo dell’Aja come risulta dal presente Atto;
iii) «regolamento d’esecuzione», il regolamento d’esecuzione del presente Atto;
iv) «prescritto», prescritto dal regolamento d’esecuzione; «regola», regola del regolamento d’esecuzione;
v) «Convenzione di Parigi», la Convenzione d’Unione di Parigi per la prote- zione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 18834, nella sua versione riveduta e modificata;
vi) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale di un disegno o modello industriale effettuata in virtù del presente Atto;
vii) «domanda internazionale», una domanda di registrazione internazionale;
viii) «registro internazionale», la raccolta ufficiale, tenuta presso l’Ufficio inter- nazionale, dei dati concernenti le registrazioni internazionali, che devono o possono essere registrate in virtù del presente Atto o del regolamento d’ese- cuzione, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
ix) «persona», una persona fisica o una persona giuridica;
x) «depositario», la persona a nome della quale una domanda internazionale è depositata;
RU 2004 841; FF 2000 2432
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 2004 839
3 RS 0.232.121.2
4 RS 0.232.04
xi) «titolare», la persona a nome della quale una registrazione internazionale è iscritta nel registro internazionale;
xii) «organizzazione intergovernativa», un’organizzazione intergovernativa che adempie le condizioni di cui all’articolo 27.1)ii) per diventare Parte al presente Atto;
xiii) «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione intergovernativa Parte al presente Atto;
xiv) «Parte contraente del depositario», la Parte contraente o una delle Parti con- traenti dalla quale il depositario trae il diritto di depositare una domanda internazionale, visto che nei confronti di tale Parte contraente adempie almeno una delle condizioni elencate all’articolo 3; qualora il depositario, in virtù dell’articolo 3, possa trarre il diritto di depositare una domanda inter- nazionale da più Parti contraenti, si deve intendere per «Parte contraente del depositario» quella indicata come tale nella domanda internazionale;
xv) «territorio di una Parte contraente», quando la Parte contraente è uno Stato, il territorio di tale Stato, e quando la Parte contraente è un’organizzazione intergovernativa, il territorio sul quale si applica il trattato costitutivo di tale organizzazione intergovernativa;
xvi) «ufficio», l’ente incaricato da una Parte contraente di rilasciare la protezione relativa ai disegni e modelli industriali sul territorio di tale Parte contraente;
xvii) «ufficio che procede all’esame», l’ente che esamina d’ufficio le domande di protezione relative ai disegni e modelli industriali depositati presso di esso per determinare se tali disegni o modelli adempiono almeno la condizione della novità;
xviii) «designazione», la domanda volta a ottenere che una registrazione inter- nazionale produca i suoi effetti in una Parte contraente; il termine si applica anche alla registrazione nel registro internazionale di tale domanda;
xix) «Parte contraente designata» e «ufficio designato», rispettivamente la Parte contraente e l’ufficio della Parte contraente ai quali si applica la designa- zione;
xx) «Atto del 1934», l’Atto firmato a Londra il 2 giugno 19345 relativo all’Ac- cordo dell’Aja;
xxi) «Atto del 1960», l’Atto firmato all’Aja il 28 novembre 19606 relativo all’Accordo dell’Aja;
xxii) «Atto addizionale del 1961», l’Atto firmato a Monaco il 18 novembre 19617, addizionale all’Atto del 1934;
5 RS 0.232.121.1
6 RS 0.232.121.2
7 RS 0.232.121.11
xxiii) «Atto complementare del 1967», l’Atto complementare firmato a Stoccol- ma il 14 luglio 19678, nella versione modificata, relativo all’Accordo dell’Aja;
xxiv) «Unione», l’Unione dell’Aja istituita dall’Accordo dell’Aja del 6 novembre 19259 e mantenuta dagli Atti del 1934 e del 1960, dall’Atto addizionale del 1961, dall’Atto complementare del 1967 e dal presente Atto;
xxv) «Assemblea», l’Assemblea ai sensi dell’articolo 21.1)a) o qualsiasi ente che sostituisca tale Assemblea;
xxvi) «Organizzazione», l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
xxvii) «Direttore generale», il Direttore generale dell’Organizzazione;
xxviii) «Ufficio internazionale», l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione;
xxix) «strumento di ratifica», anche gli strumenti d’accettazione o d’approva- zione.
Art. 2 Applicabilità di altre prescrizioni sulla protezione secondo il diritto delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali
1) [Diritto delle Parti contraenti e determinati trattati internazionali] Le disposi- zioni del presente Atto non impediscono l’applicazione né di una protezione più ampia accordata in virtù della legislazione di una Parte contraente né tantomeno della protezione accordata alle opere artistiche e alle opere d’arte in virtù di trattati e convenzioni internazionali sul diritto d’autore né della protezione accordata ai disegni e ai modelli industriali in virtù dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio10 (Accordo TRIPS), allegato all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio.
2) [Obbligazione di conformarsi alla Convenzione di Parigi] Ogni Parte contraente si conforma alle disposizioni della Convenzione di Parigi relative ai disegni e modelli industriali.
Capitolo I: Domanda internazionale e registrazione internazionale
Art. 3 Diritto di depositare una domanda internazionale
È abilitato a depositare una domanda internazionale ogni cittadino di uno Stato che è Parte contraente, o di uno Stato membro di un’organizzazione intergovernativa che è Parte contraente, o qualsiasi persona che ha il domicilio, la residenza abituale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio sul territorio di una Parte contraente.
8 RS 0.232.121.12
9 RS 0.232.01
10 RS 0.632.20, Allagato 1C
Art. 4 Procedura di deposito della domanda internazionale
1) [Deposito diretto o indiretto]
a) La domanda internazionale può essere depositata, a scelta del depositario, sia direttamente presso l’Ufficio internazionale, sia per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario.
b) In deroga alla lettera a), ogni Parte contraente può comunicare, mediante dichiarazione al Direttore generale, che non possono essere depositate domande internazionali per il tramite del proprio ufficio.
2) [Emolumento di trasmissione in caso di deposito indiretto] L’ufficio di ogni Parte contraente può esigere per ogni domanda internazionale depositata per il suo tramite che il depositario gli paghi un emolumento di trasmissione.
Art. 5 Contenuto della domanda internazionale
1) [Contenuto obbligatorio della domanda internazionale] La domanda internazio- nale deve essere redatta nella lingua prescritta o in una delle lingue prescritte; vi devono figurare o vi devono essere allegati:
i) la richiesta di registrazione internazionale giusta il presente Atto;
ii) le indicazioni prescritte concernenti il depositario;
iii) il numero prescritto di esemplari di una raffigurazione o, a scelta del deposi- tario, di più raffigurazioni differenti del disegno o modello industriale ogget- to della domanda internazionale, presentati nel modo prescritto; tuttavia, se si tratta di un disegno industriale (bidimensionale) e se è presentata una domanda di differimento della pubblicazione giusta il capoverso 5), alla domanda internazionale può essere allegato, al posto delle raffigurazioni, il numero prescritto di campioni del disegno;
iv) l’indicazione, presentata nel modo prescritto, del o dei prodotti che costitui- scono il disegno o modello industriale o in relazione ai quali il disegno o modello industriale va usato;
v) l’indicazione delle Parti contraenti designate;
vi) gli emolumenti prescritti;
vii) tutte le altre indicazioni prescritte.
2) [Contenuto supplementare obbligatorio della domanda internazionale]
a) Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame e il cui diritto al momento in cui essa diventa Parte al presente Atto esige che la domanda di protezione di un disegno o modello industriale contenga uno o più elementi specificati nel capoverso b) per l’assegnazione, in virtù di tale diritto, della data di deposito della domanda, può notificare tali elementi al Direttore generale mediante una dichiarazione.
b) Giusta la lettera a) possono essere notificati gli elementi seguenti:
i) indicazioni sull’identità del creatore del disegno o modello industriale oggetto della domanda;
ii) una breve descrizione della raffigurazione o dei caratteri peculiari del disegno o modello industriale oggetto della domanda;
iii) una rivendicazione.
c) Quando contiene la designazione di una Parte contraente che ha fatto una notifica ai sensi del capoverso a), la domanda internazionale deve inoltre contenere, nel modo prescritto, ogni elemento oggetto della notifica.
3) [Ulteriore contenuto possibile della domanda internazionale] La domanda inter- nazionale può contenere o essere corredata di altri elementi specificati nel regola- mento d’esecuzione.
4) [Più disegni o modelli industriali nella medesima domanda internazionale] Fatte salve eventuali condizioni prescritte, una domanda internazionale può contenere più disegni o modelli industriali.
5) [Richiesta di differimento della pubblicazione] La domanda internazionale può contenere una richiesta di differimento della pubblicazione.
Art. 6 Priorità
1) [Rivendicazione della priorità]
a) La domanda internazionale può contenere una dichiarazione che rivendica, in virtù dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, la priorità di una o più domande anteriori depositate in o per un Paese Parte a detta Convenzione oppure presso o per un membro dell’Organizzazione mondiale del com- mercio.
b) Il regolamento d’esecuzione può prevedere che la dichiarazione, cui si fa riferimento alla lettera a), possa essere presentata dopo il deposito della domanda internazionale. In tal caso, il regolamento d’esecuzione prescrive il termine entro il quale tale dichiarazione può essere presentata.
2) [Domanda internazionale come base per la rivendicazione della priorità] A partire dalla data di deposito, la domanda internazionale ha il valore di un deposito regolare ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione di Parigi, indipendentemente dall’esito della domanda stessa.
Art. 7 Emolumenti di designazione
1) [Emolumenti di designazione prescritti] Fatto salvo il capoverso 2, gli emolu- menti prescritti comprendono un emolumento di designazione per ogni Parte contra- ente designata.
2) [Emolumento di designazione individuale] Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame, e ogni Parte contraente, che è un’organizzazione intergovernativa, può, mediante una dichiarazione, notificare al Direttore generale
che per ogni domanda internazionale nella quale è designata così come per il rinno- vo di ogni registrazione internazionale relativa a una tale domanda internazionale l’emolumento di designazione prescritto al capoverso 1) è sostituito da un emolu- mento di designazione individuale il cui importo è indicato nella dichiarazione e può essere modificato mediante ulteriori dichiarazioni. Detta Parte contraente può fissare un importo per il primo periodo di protezione e uno per ciascun periodo di rinnovo oppure un importo per la durata massima della protezione che essa autorizza. L’importo non può tuttavia superare quello che l’ufficio di detta Parte contraente avrebbe potuto esigere dal depositario per una protezione di durata equivalente e per lo stesso numero di disegni e modelli industriali, previa deduzione, da detto importo, della somma risparmiata grazie alla procedura internazionale.
3) [Trasferimento degli emolumenti di designazione] Gli emolumenti di designazio- ne di cui ai capoversi 1) e 2) sono trasferiti dall’Ufficio internazionale alle Parti contraenti in favore delle quali sono stati versati.
Art. 8 Rettifica
1) [Esame della domanda internazionale] Se constata che la domanda internaziona- le, al momento della ricezione, non adempie le condizioni del presente Atto e del regolamento d’esecuzione, l’Ufficio internazionale invita il depositario a rettificarla entro il termine prescritto.
2) [Omissione della rettifica]
a) Se il depositario non ottempera all’invito entro il termine prescritto, fatta salva la lettera b), la domanda internazionale è considerata ritirata.
b) Nel caso di un’irregolarità concernente l’articolo 5.2) o di un’esigenza spe- ciale notificata al Direttore generale da una Parte contraente giusta il rego- lamento d’esecuzione, la domanda internazionale è considerata presentata senza la designazione di tale Parte contraente, se il depositario non ottempe- ra, entro il termine prescritto, all’invito di rettificare la domanda.
Art. 9 Data di deposito della domanda internazionale
1) [Domanda internazionale presentata direttamente] Se la domanda internazionale è depositata direttamente presso l’Ufficio internazionale, fatto salvo il capoverso 3, la data di deposito è quella in cui la domanda internazionale perviene all’Ufficio internazionale.
2) [Domanda internazionale presentata indirettamente] Se la domanda internazio- nale è depositata per il tramite dell’ufficio della Parte contraente del depositario, la data di deposito è determinata nel modo prescritto.
3) [Domanda internazionale presentante irregolarità] Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazionale presenta un’irregolarità che secondo le regole comporta il rinvio della data di deposito della domanda inter- nazionale, la data di deposito è quella in cui la rettifica perviene all’Ufficio inter- nazionale.
Art. 10 Registrazione internazionale, data della registrazione internazionale, pubbicazione e copie confidenziali della registrazione internazionale
1) [Registrazione internazionale] L’Ufficio internazionale registra ogni disegno o modello industriale oggetto di una domanda internazionale non appena riceve la domanda internazionale o, se il depositario è invitato a rettificarla giusta l’articolo 8, non appena riceve la rettifica. La registrazione avviene anche in caso di differimento della pubblicazione giusta l’articolo 11.
2) [Data della registrazione internazionale]
a) Xxxxx salva la lettera b), la data della registrazione internazionale è la data di deposito della domanda internazionale.
b) Se alla data in cui perviene all’Ufficio internazionale la domanda internazio- nale presenta un’irregolarità concernente l’articolo 5.2), la data della regi- strazione internazionale è la data in cui la rettifica perviene all’Ufficio inter- nazionale o, se la data di deposito della domanda internazionale è posteriore a detta data, la data di deposito della domanda internazionale.
3) [Pubblicazione]
a) La registrazione internazionale è pubblicata dall’Ufficio internazionale. Tale pubblicazione è considerata in tutte le Parti contraenti come una divulgazio- ne sufficiente, e nessun’altra pubblicità può essere richiesta al titolare.
b) L’Ufficio internazionale trasmette una copia della pubblicazione della regi- strazione internazionale a ogni ufficio designato.
4) [Tutela del segreto prima della pubblicazione] Fatti salvi il capoverso 5) e l’articolo 11.4)b), l’Ufficio internazionale tiene segrete ogni domanda internazionale e ogni registrazione internazionale fino alla pubblicazione.
5) [Copie confidenziali]
a) A registrazione avvenuta, l’Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della registrazione internazionale nonché ogni dichiarazione, documento o campione pertinenti allegati alla domanda internazionale a ogni ufficio che gli ha notificato il desiderio di ricevere una tale copia e che è designato nella domanda internazionale.
b) Fino alla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell’Uffi- cio internazionale, l’ufficio tiene segreta ogni registrazione internazionale di cui gli è stata trasmessa una copia dall’Ufficio internazionale e può impiega- re tale copia unicamente per esaminare registrazioni internazionali e doman- de di protezione di disegni o modelli industriali depositati nella Parte contra- ente della quale è competente o per detta Parte contraente. In particolare non può divulgare il contenuto di una tale registrazione internazionale ad alcuna persona estranea ai suoi servizi che non sia il titolare stesso della registra- zione internazionale, salvo in caso di procedura amministrativa o giudiziaria concernente il diritto di depositare la domanda internazionale sulla quale si fonda la registrazione internazionale. In caso di una tale procedura ammini- strativa o giudiziaria il contenuto della registrazione internazionale può esse-
re divulgato a titolo confidenziale soltanto alle parti in causa che sono tenute a rispettare il carattere confidenziale della divulgazione.
Art. 11 Differimento della pubblicazione
1) [Disposizioni legislative delle Parti contraenti relative al differimento della pubblicazione]
a) Qualora il diritto di una Parte contraente preveda il differimento della pub- blicazione di un disegno o modello industriale per un periodo più breve di quello prescritto, tale Parte contraente notifica al Direttore generale, median- te una dichiarazione, il periodo da essa autorizzato.
b) Qualora il diritto di una Parte contraente non preveda il differimento della pubblicazione di un disegno o modello industriale, tale Parte contraente noti- fica il fatto al Direttore generale, mediante una dichiarazione.
2) [Differimento della pubblicazione] Qualora la domanda internazionale contenga una richiesta di differimento della pubblicazione, la pubblicazione ha luogo:
i) se nessuna delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha presentato una dichiarazione giusta il capoverso 1), allo scadere del periodo prescritto, oppure,
ii) se una delle Parti contraenti designate nella domanda internazionale ha pre- sentato una dichiarazione giusta il capoverso 1)a), allo scadere del periodo notificato in tale dichiarazione o, se più Parti contraenti hanno presentato una tale dichiarazione, allo scadere del periodo più breve notificato nelle loro dichiarazioni.
3) [Trattamento delle domande di differimento della pubblicazione quando il diffe- rimento non è possibile in virtù del diritto applicabile] Qualora sia stata chiesto il differimento della pubblicazione e una delle Parti contraenti designate nella doman- da internazionale abbia presentato, in virtù del capoverso 1)b), una dichiarazione in base alla quale il suo diritto non contempla il differimento della pubblicazione,
i) fatto salvo il punto ii), l’Ufficio internazionale notifica il fatto al depositario; se, entro il termine prescritto, il depositario non comunica per scritto all’Uf- ficio internazionale il ritiro della designazione di detta Parte contraente, l’Ufficio internazionale ignora la richiesta di differimento della pubblica- zione;
ii) se, invece di raffigurazioni del disegno o del modello industriale sono alle- gati alla domanda internazionale campioni del disegno, l’Ufficio internazio- nale ignora la designazione di detta Parte contraente e notifica il fatto al depositario.
4) [Richiesta di pubblicazione anticipata della registrazione internazionale o di autorizzazione speciale a prendere visione di tale registrazione]
a) Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare può in ogni momento chiedere la pubblicazione di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione inter- nazionale; in tal caso il periodo di differimento della pubblicazione di tale o
tali disegni o modelli industriali è considerato scaduto al momento in cui detta richiesta perviene all’Ufficio internazionale.
b) Durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare può anche chiedere all’Ufficio internazionale, in ogni momento, di fornire a un terzo che ha designato un estratto di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale o di autorizzare detto terzo a prendere visione di tale o tali disegni o modelli industriali.
5) [Rinuncia e limitazione]
a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare rinuncia alla registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, il o i disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.
b) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di differimento applicabile in virtù del capoverso 2), il titolare limita la registrazione internazionale nei confronti di tutte le Parti contraenti designate, a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, l’altro o gli altri disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale non sono pubblicati.
6) [Pubblicazione e fornitura di raffigurazioni]
a) Alla scadenza di qualsiasi periodo di differimento applicabile in virtù del presente articolo, l’Ufficio internazionale, previo pagamento degli emolu- menti prescritti, pubblica la registrazione internazionale. Se gli emolumenti non sono pagati nel modo prescritto, la registrazione internazionale è cancel- lata e la pubblicazione non ha luogo.
b) Se in virtù dell’articolo 5.1)iii) alla domanda internazionale sono allegati uno o più campioni del disegno, il titolare deve fornire all’Ufficio inter- nazionale, entro il termine prescritto, il numero prescritto di raffigurazioni per ogni disegno oggetto della domanda. In caso di omissione da parte del titolare, la registrazione internazionale è cancellata e la pubblicazione non ha luogo.
Art. 12 Rifiuto della protezione
1) [Diritto al rifiuto] L’ufficio di una Parte contraente designata può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di detta Parte contraente qualora le condizioni alle quali il diritto di detta Parte contraente subordina la protezione non siano soddisfatte per quanto concerne uno, più o la totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale; tuttavia nessun ufficio può rifiutare in parte o totalmente gli effetti della registrazio- ne internazionale adducendo a motivo che la domanda internazionale non adempie, per quanto concerne la forma e il contenuto, in virtù del diritto della Parte contraente interessata, esigenze che figurano nel presente Atto o nel regolamento d’esecuzione o esigenze supplementari o differenti.
2) [Notifica del rifiuto]
a) Il rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale è comunicato dall’ufficio, entro il termine prescritto, all’Ufficio internazionale mediante una notifica del rifiuto.
b) Xxxxx notifica del rifiuto vanno indicati i motivi del rifiuto.
3) [Trasmissione della notifica del rifiuto; rimedi giuridici]
a) L’Ufficio internazionale trasmette senza indugio una copia della notifica del rifiuto al titolare.
b) Il titolare dispone degli stessi rimedi giuridici previsti nel caso in cui il dise- gno o modello industriale oggetto della registrazione internazionale fosse stato oggetto di una domanda di protezione in virtù del diritto applicabile all’ufficio che ha notificato il rifiuto. Tali rimedi giuridici comprendono almeno la possibilità di una revisione o riesame del rifiuto o di un ricorso contro il rifiuto.
4) [Ritiro del rifiuto] Ogni rifiuto può essere ritirato in qualsiasi momento, in parte o totalmente, dall’ufficio che l’ha notificato.
Art. 13 Esigenze speciali relative all’unità di disegno o modello
1) [Notifica delle esigenze speciali] Ogni Parte contraente il cui diritto, al momento in cui essa diventa Parte al presente Xxxx, esige che i disegni o modelli oggetto della medesima domanda adempiano un criterio di unità di concezione, di unità di produ- zione o di unità d’uso oppure appartengano alla medesima serie o al medesimo insieme di oggetti o esige che un solo disegno o modello indipendente e distinto possa essere oggetto della medesima domanda, può notificare tale esigenza al Diret- tore generale, mediante una dichiarazione. Una tale dichiarazione non ha tuttavia effetto sul diritto del depositario di includere, conformemente all’articolo 5.4), più disegni o modelli industriali in una domanda internazionale, anche se la Parte contraente che ha presentato la notifica vi è designata.
2) [Effetto della dichiarazione] Una tale dichiarazione permette all’ufficio della Parte contraente che l’ha presentata di rifiutare, conformemente all’articolo 12.1), gli effetti della registrazione internazionale fino al momento in cui sia adempita l’esigenza notificata da tale Parte contraente.
3) [Emolumenti supplementari in caso di divisione della registrazione] Se, in segui- to a una notifica del rifiuto giusta il capoverso 2), la registrazione internazionale viene suddivisa presso l’ufficio interessato al fine di ovviare a un motivo di rifiuto indicato nella notifica, tale ufficio ha il diritto di riscuotere un emolumento per ogni domanda internazionale supplementare che sarebbe stata necessaria al fine di evitare il motivo del rifiuto.
Art. 14 Effetti della registrazione internazionale
1) [Effetti identici a quelli di una domanda secondo il diritto applicabile] A partire dalla data della registrazione internazionale, la registrazione internazionale produce in ogni Parte contraente designata almeno gli stessi effetti di una domanda regolar-
mente depositata al fine dell’ottenimento della protezione del disegno o modello industriale giusta il diritto di ciascuna di tali Parti contraenti.
2) [Effetti identici a quelli della concessione della protezione secondo il diritto applicabile]
a) In ogni Parte contraente designata il cui ufficio non ha notificato un rifiuto giusta l’articolo 12, la registrazione internazionale produce gli stessi effetti della concessione della protezione del disegno o modello industriale giusta il diritto di ciascuna di tali Parti contraenti, al più tardi alla data di scadenza del termine per la notifica di un rifiuto oppure, se una Parte contraente ha presentato una dichiarazione in tal senso in virtù del regolamento d’ese- cuzione, al più tardi al momento precisato in tale dichiarazione.
b) Se l’ufficio di una Parte contraente designata ha notificato un rifiuto e in seguito ha ritirato in parte o totalmente tale rifiuto, la registrazione inter- nazionale produce in tale Parte contraente, nella misura in cui il rifiuto è stato ritirato, gli stessi effetti della concessione della protezione del disegno o modello industriale giusta il diritto di tale Parte contraente, al più tardi a partire dalla data del ritiro del rifiuto.
c) Gli effetti conferiti alla registrazione internazionale in virtù del presente capoverso si applicano ai disegni o modelli industriali oggetto della registra- zione internazionale così come sono stati trasmessi dall’Ufficio internazio- nale all’ufficio designato o, all’occorrenza, così come sono stati modificati durante la procedura presso tale ufficio.
3) [Dichiarazione relativa all’effetto della designazione della Parte contraente del depositario]
a) Ogni Parte contraente, il cui ufficio è un ufficio che procede all’esame, può, a condizione di essere la Parte contraente del depositario, notificare al Diret- tore generale, mediante una dichiarazione, che la designazione di tale Parte contraente in una registrazione internazionale è senza effetto.
b) Se in una domanda internazionale una Parte contraente che ha presentato una dichiarazione ai sensi della lettera a) è indicata sia come Parte contraente del depositario sia come Parte contraente designata, l’Ufficio internazionale non tiene conto della designazione di tale Parte contraente.
Art. 15 Invalidazione
1) [Possibilità per il titolare di far valere i suoi diritti] Le autorità competenti di una Parte contraente designata non possono invalidare, in parte o totalmente, gli effetti della registrazione internazionale sul territorio di tale Parte contraente senza che al titolare non sia stata data, in tempo utile, la possibilità di far valere i suoi diritti.
2) [Notifica dell’invalidazione] L’ufficio della Parte contraente sul territorio della quale gli effetti della registrazione internazionale sono stati invalidati notifica il fatto all’Ufficio internazionale quando ne ha conoscenza.
Art. 16 Iscrizione di modifiche e altre indicazioni concernenti le registrazioni internazionali
1) [Iscrizione di modifiche e altre indicazioni] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:
i) ogni cambiamento del titolare della registrazione internazionale nei confron- ti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale, a condizione che il nuovo proprietario sia abili- tato, giusta l’articolo 3, a depositare una domanda internazionale;
ii) ogni cambiamento del nome o dell’indirizzo del titolare;
iii) la nomina di un rappresentante del depositario o del titolare e tutte le altre indicazioni pertinenti riguardanti tale rappresentante;
iv) ogni rinuncia del titolare alla registrazione internazionale nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate;
v) ogni limitazione della registrazione internazionale a uno o più disegni o modelli industriali oggetto della registrazione internazionale fatta dal titolare nei confronti di una, di più o delle totalità delle Parti contraenti designate;
vi) ogni invalidazione degli effetti della registrazione internazionale sul territo- rio di una Parte contraente presentata dalle autorità competenti di tale Parte contraente nei confronti di uno o della totalità dei disegni o modelli indu- striali oggetto della registrazione internazionale;
vii) ogni altra indicazione pertinente, di cui nel regolamento d’esecuzione, riguardante i diritti su uno, su più o sulla totalità dei disegni o modelli indu- striali oggetto della registrazione internazionale.
2) [Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai pun- ti i), ii), iv), v), vi) e vii) del capoverso 1) produce gli stessi effetti di un’iscrizione che fosse fatta nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; una Parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale, mediante una dichiara- zione, che un’iscrizione di cui al punto i) del capoverso 1) non produce effetti in tale Parte contraente fino a quando l’ufficio di tale Parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.
3) [Emolumenti] Per ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1) può essere riscosso un emolumento.
4) [Pubblicazione] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso concernente ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1). Trasmette un esemplare della pubblica- zione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Art. 17 Periodo iniziale, rinnovo della registrazione internazionale e durata della protezione
1) [Periodo iniziale della registrazione internazionale] La registrazione internazio- nale è effettuata per un periodo iniziale di cinque anni a partire dalla data della registrazione internazionale.
2) [Rinnovo della registrazione internazionale] La registrazione internazionale può essere rinnovata per periodi supplementari di cinque anni, conformemente alla procedura prescritta e a condizione di pagare gli emolumenti prescritti.
3) [Durata della protezione nelle Parti contraenti designate]
a) A condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata e fatta salva la lettera b), la durata della protezione in ciascuna Parte contraente è di 15 anni a partire dalla data della registrazione internazionale.
b) Se il diritto di una Parte contraente designata prevede una durata della prote- zione superiore a 15 anni per un disegno o modello industriale al quale la protezione è stata accordata in virtù di tale diritto, la durata della protezione è uguale a quella prevista dal diritto di tale Parte contraente, a condizione che la registrazione internazionale sia rinnovata.
c) Ogni Parte contraente notifica al Direttore generale, mediante una dichiara- zione, la durata massima della protezione prevista dal proprio diritto.
4) [Possibilità di rinnovo limitato] Il rinnovo della registrazione internazionale può essere effettuato nei confronti di una, di più o della totalità delle Parti contraenti designate e nei confronti di uno, di più o della totalità dei disegni o modelli indu- striali oggetto della registrazione internazionale.
5) [Iscrizione e pubblicazione del rinnovo] L’Ufficio internazionale iscrive i rinnovi nel registro internazionale e pubblica un avviso in merito. Trasmette un esemplare della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Art. 18 Informazioni sulle registrazioni internazionali pubblicate
1) [Accesso all’informazione] L’Ufficio internazionale fornisce a chiunque ne faccia domanda e previo pagamento dell’emolumento prescritto estratti del registro internazionale o informazioni sul contenuto del registro internazionale relativi alle registrazioni internazionali pubblicate.
2) [Dispensa dall’autenticazione] Gli estratti del registro internazionale forniti dall’Ufficio internazionale sono dispensati dall’esigenza dell’autenticazione in ogni Parte contraente.
Capitolo II: Disposizioni amministrative
Art. 19 Ufficio comune fra più Stati
1) [Notifica relativa a un ufficio comune] Se più Stati che sono Parte al presente Atto o che intendono diventarlo convengono di attuare o hanno attuato l’unifica- zione delle loro leggi nazionali sui disegni e modelli industriali, possono notificare al Direttore generale:
i) che un ufficio comune sostituisce i loro rispettivi uffici nazionali e
ii) che l’insieme dei loro rispettivi territori ai quali si applica la legge unificata va considerato come un’unica Parte contraente ai fini dell’applicazione degli articoli 1, 3–18 e 31 del presente Atto.
2) [Momento in cui va presentata la notifica] La notifica giusta il capoverso 1) è presentata:
i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, al momento del deposito degli strumenti giusta l’articolo 27.2);
ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, in qualsiasi momento dopo l’unificazione delle loro leggi nazionali.
3) [Data a partire dalla quale la notifica ha effetto] La notifica giusta i capoversi 1) e 2) ha effetto:
i) trattandosi di Stati che intendono diventare Parte al presente Atto, dal momento in cui tali Stati sono vincolati dal presente Atto;
ii) trattandosi di Stati che sono Parte al presente Atto, a partire dalla fine del terzo mese che segue la relativa comunicazione del Direttore generale alle altre Parti contraenti oppure a partire da qualsiasi altra data posteriore indi- cata nella notifica.
Art. 20 Appartenenza all’Unione dell’Aja
Le Parti contraenti sono membri della medesima Unione come gli Stati Parte all’At- to del 1934 o all’Atto del 1960.
Art. 21 Assemblea
1) [Composizione]
a) Le Parti contraenti sono membri della medesima Assemblea come gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967.
b) Ogni membro dell’Assemblea è rappresentato da un delegato che può essere assistito da supplenti, consiglieri e periti; ogni delegato può rappresentare una sola Parte contraente.
c) I membri dell’Unione che non sono membri dell’Assemblea sono ammessi alle riunioni dell’Assemblea in qualità di osservatori.
2) [Competenze]
a) L’Assemblea:
i) tratta tutte le questioni attinenti al mantenimento e allo sviluppo dell’Unione nonché all’applicazione del presente Atto;
ii) esercita i diritti che le sono specialmente conferiti e adempie i compiti che le sono specialmente assegnati secondo il presente Atto o secondo l’Atto complementare del 1967;
iii) impartisce al Direttore generale direttive sulla preparazione delle confe- renze di revisione e decide della convocazione di tali conferenze;
iv) modifica il regolamento d’esecuzione;
v) esamina e approva i rapporti e l’attività del Direttore generale concer- nenti l’Unione e gli impartisce istruzioni utili relative a questioni di competenza dell’Unione;
vi) definisce il programma, adotta il preventivo biennale dell’Unione e approva le sue chiusure dei conti;
vii) adotta il regolamento finanziario dell’Unione;
viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che reputa utili per permettere il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione;
ix) fatto salvo il capoverso 1)c), decide quali Stati, organizzazioni intergo- vernative e organizzazioni non governative sono ammessi alle sue riu- nioni in qualità di osservatori;
x) intraprende qualsiasi altra azione appropriata in vista del raggiungimen- to degli obiettivi dell’Unione e assolve qualsiasi altra funzione utile nell’ambito del presente Atto.
b) In merito alle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall’Organizzazione, l’Assemblea statuisce dopo aver sentito il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
3) [Quorum]
a) La metà dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su una questione determinata, costituisce il quorum ai fini della votazione su tale questione.
b) In deroga alla lettera a), se, in occasione di una sessione, il numero dei membri dell’Assemblea, che sono Stati, che hanno diritto di voto su una questione determinata e che sono rappresentati, è inferiore alla metà ma pari o superiore a un terzo dei membri dell’Assemblea, che sono Stati e hanno diritto di voto su tale questione, l’Assemblea può prendere decisioni; tuttavia tali decisioni dell’Assemblea, a eccezione di quelle concernenti la sua pro- cedura, diventano esecutive soltanto quando le condizioni enunciate di seguito sono adempite. L’Ufficio internazionale comunica tali decisioni ai membri dell’Assemblea, che sono Stati, che hanno diritto di voto su tale questione ma che non erano rappresentati, invitandoli a esprime per scritto, entro un termine di tre mesi a partire dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se alla scadenza di detto termine il numero dei membri che hanno così espresso il loro voto o la loro astensione è almeno pari al numero dei membri che mancava per raggiungere il quorum al momento della sessione, tali decisioni diventano esecutive, salvo restando che nel contempo resti acquisita la necessaria maggioranza.
4) [Deliberazione nell’Assemblea]
a) L’Assemblea si adopera per adottare le decisioni per consensus.
b) Se non si perviene a una decisione per consensus, la decisione sulla questio- ne in esame è messa ai voti. In tal caso:
i) ogni Parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota unica- mente a proprio titolo e
ii) ogni Parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione al posto dei suoi Stati membri con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte al presente Atto; nessuna organizzazione intergovernativa può partecipare alla votazione se uno dei suoi Stati esercita il proprio diritto di voto e vice- versa.
c) Sulle questioni che concernono unicamente gli Stati vincolati dall’articolo 2 dell’Atto complementare del 1967, le Parti contraenti non vincolate da detto articolo non hanno diritto di voto, mentre sulle questioni che concernono unicamente le Parti contraenti soltanto queste ultime hanno diritto di voto.
5) [Maggioranze]
a) Fatti salvi gli articoli 24.2) e 26.2), le decisioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di due terzi dei voti espressi.
b) L’astensione non conta come voto espresso.
6) [Sessioni]
a) L’Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale, salvo casi eccezionali, durante lo stesso periodo e nello stesso luogo come l’Assemblea generale dell’Organizza- zione.
b) L’Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione del Diret- tore generale, sia su richiesta di un quarto dei membri dell’Assemblea, sia su sua propria iniziativa.
c) L’ordine del giorno di ogni sessione è preparato dal Direttore generale.
7) [Regolamento interno] L’Assemblea adotta il proprio regolamento interno.
Art. 22 Ufficio internazionale
1) [Compiti amministrativi]
a) L’Ufficio internazionale assicura la registrazione internazionale e i relativi compiti nonché gli altri compiti amministrativi dell’Unione.
b) In particolare l’Ufficio internazionale prepara le riunioni e assicura la segre- teria dell’Assemblea e dei comitati peritali e gruppi di lavoro che essa può istituire.
2) [Direttore generale] Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Unione e la rappresenta.
3) [Riunioni diverse dalle sessioni dell’Assemblea] Il Direttore generale convoca i comitati o gruppi di lavoro istituiti dall’Assemblea nonché ogni altra riunione chiamata a trattare questioni che interessano l’Unione.
4) [Funzione dell’Ufficio internazionale nell’Assemblea e nelle altre riunioni]
a) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea e dei comitati e gruppi di lavoro istituiti
dall’Assemblea nonché a ogni altra riunione convocata dal Direttore genera- le sotto l’egida dell’Unione.
b) Il Direttore generale o un collaboratore da lui designato è d’ufficio segretario dell’Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni di cui alla lettera a).
5) [Conferenze]
a) L’Ufficio internazionale prepara le conferenze di revisione conformemente alle direttive dell’Assemblea.
b) L’Ufficio internazionale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni non governative internazionali e nazionali in merito alla pre- parazione di tali conferenze.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
6) [Altri compiti] L’Ufficio internazionale assolve tutti gli altri compiti che gli sono assegnati in relazione al presente Xxxx.
Art. 23 Finanze
1) [Bilancio preventivo]
a) L’Unione ha un proprio bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell’Unione comprende le entrate e le spese proprie dell’Unione e il contributo al preventivo delle spese comuni alle unioni amministrate dall’Organizzazione.
c) Sono considerate spese comuni alle unioni le spese che non sono attribuite esclusivamente all’Unione ma ugualmente a una o più delle altre unioni amministrate dall’Organizzazione. La parte dell’Unione a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.
2) [Coordinamento con i bilanci preventivi di altre unioni] Il bilancio preventivo dell’Unione è allestito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci preventivi di altre unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) [Fonti di finanziamento del bilancio preventivo] Il bilancio preventivo dell’Unione è finanziato con le seguenti entrate:
i) gli emolumenti sulle registrazioni internazionali;
ii) le somme dovute per altre prestazioni di servizio fornite dall’Ufficio inter- nazionale in nome dell’Unione;
iii) il ricavato dalla vendita delle pubblicazioni dell’Ufficio internazionale riguardanti l’Unione e i diritti relativi a tali pubblicazioni;
iv) le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni;
v) gli affitti, gli interessi e altre entrate diverse.
4) [Emolumenti e somme dovute; ammontare del bilancio preventivo]
a) Gli emolumenti di cui al capoverso 3)i) sono fissati dall’Assemblea su pro- posta del Direttore generale. Le somme dovute di cui al capoverso 3)ii) sono fissate dal Direttore generale e sono provvisoriamente applicabili fino a quando l’Assemblea si pronuncia nella sessione successiva.
b) Gli emolumenti di cui al capoverso 3)i) sono fissati in modo che le entrate dell’Unione derivanti dagli emolumenti e dalle altre fonti di finanziamento permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale per l’Unione.
c) Se il bilancio preventivo non è adottato prima dell’inizio del nuovo anno contabile, si riprende, secondo le modalità previste dal regolamento finanzia- rio, il bilancio preventivo dell’anno precedente.
5) [Fondo di cassa corrente] L’Unione ha un fondo di cassa corrente alimentato dalle eccedenze delle entrate e, se tali eccedenze non bastano, da un versamento unico effettuato da ciascun membro dell’Unione. Se il fondo diventa insufficiente, l’Assemblea decide il suo aumento. La proporzione e le modalità di versamento sono definite dall’Assemblea su proposta del Direttore generale.
6) [Anticipi concessi dallo Stato ospitante]
a) L’Accordo sulla sede, concluso con lo Stato sul territorio del quale l’Orga- nizzazione ha la sua sede, prevede che, se il fondo di cassa corrente è insuf- ficiente, tale Stato conceda anticipi. L’ammontare di tali anticipi e le condi- zioni alle quali sono concessi sono oggetto, in ogni caso, di accordi separati fra lo Stato in questione e l’Organizzazione.
b) Lo Stato di cui alla lettera a) e l’Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, l’impegno di accordare anticipi. La denuncia ha effetto tre anni dopo la fine dell’anno in cui è stata notificata.
7) [Verifica dei conti] La verifica dei conti è assicurata, secondo le modalità previ- ste dal regolamento finanziario, da uno o più Stati membri dell’Unione o da control- lori esterni designati, con il loro consenso, dall’Assemblea.
Art. 24 Regolamento d’esecuzione
1) [Oggetto] Il regolamento d’esecuzione definisce le modalità d’applicazione del presente Atto. Vi figurano in particolare disposizioni relative:
i) alle questioni che secondo il presente Xxxx devono essere oggetto di prescri- zioni;
ii) ad aspetti particolari destinati a precisare le disposizioni del presente Atto o utili alla loro applicazione;
iii) alle esigenze, questioni o procedure d’ordine amministrativo.
2) [Modifica di determinate regole del regolamento d’esecuzione]
a) Il regolamento d’esecuzione può prescrivere che sue singole regole possono essere modificate soltanto all’unanimità o soltanto alla maggioranza di quat- tro quinti.
b) Perché in avvenire l’esigenza dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti non si applichi più alla modifica di una regola del regolamento d’esecuzione, è richiesta l’unanimità.
c) Perché in avvenire l’esigenza dell’unanimità o della maggioranza di quattro quinti si applichi alla modifica di una regola del regolamento d’esecuzione, è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3) [Divergenza fra il presente Atto e il regolamento d’esecuzione] In caso di diver- genza fra le disposizioni del presente Atto e le regole del regolamento d’esecuzione, le prime prevalgono.
Capitolo III: Revisione e modifiche
Art. 25 Revisione del presente Atto
1) [Conferenze di revisione] Il presente Atto può essere riveduto da una conferenza delle Parti contraenti.
2) [Revisione o modifica di certi articoli] Conformemente alle disposizioni dell’ar- ticolo 26, gli articoli 21, 22, 23 e 26 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione che dall’Assemblea.
Art. 26 Modifica di certi articoli da parte dell’Assemblea
1) [Proposte di modifica]
a) Le proposte di modifica degli articoli 21, 22, 23 e del presente articolo da parte dell’Assemblea possono essere presentate da ogni Parte contraente o dal Direttore generale.
b) Xxxx proposte sono comunicate dal Direttore generale alle Parti contraenti almeno sei mesi prima di essere sottoposte all’esame dell’Assemblea.
2) [Maggioranze] L’adozione di qualsiasi modifica degli articoli di cui al capover- so 1) richiede la maggioranza di tre quarti; tuttavia per modificare l’articolo 21 o il presente capoverso è richiesta la maggioranza di quattro quinti.
3) [Entrata in vigore]
a) Salvo in caso di applicazione della lettera b), qualsiasi modifica degli articoli di cui al capoverso 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, da parte di almeno i tre quarti delle Parti contraenti che erano membri dell’Assemblea al momento in cui la modifica è stata adottata e che avevano il diritto di voto su tale modifica, le notifiche scritte attestanti l’accettazione della modifica conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
b) Una modifica dell’articolo 21.3) o 4) o del presente capoverso non entra in vigore se, entro i sei mesi che seguono l’adozione da parte dell’Assem- blea, una Parte contraente notifica al Direttore generale di non accettare la modifica.
c) Ogni modifica che entra in vigore conformemente alle disposizioni del pre- sente capoverso vincola gli Stati e le organizzazioni intergovernative che sono Parti contraenti al momento in cui la modifica entra in vigore oppure che lo diventano in seguito.
Capitolo IV: Clausole finali
Art. 27 Condizioni e modalità per diventare Parte al presente Atto
1) [Condizioni] Fatti salvi i capoversi 2) e 3) e l’articolo 28:
i) ogni Stato membro dell’Organizzazione può firmare il presente Atto e diventare Parte a esso;
ii) ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale può essere ottenuta la protezione dei disegni o modelli industriali con effetto sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa può firmare il presente Atto e diventare Parte a esso, a condizione tuttavia che almeno uno degli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa sia membro dell’Organizzazione e che l’ufficio non sia sta- to oggetto di una notifica giusta l’articolo 19.
2) [Ratifica o adesione] Ogni Stato o organizzazione intergovernativa di cui al capoverso 1) può depositare:
i) uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Atto, oppure
ii) uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Atto.
3) [Data a partire dalla quale il deposito ha effetto]
a) Fatte salve le lettere b) a d), il deposito di uno strumento di ratifica o di ade- sione ha effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento.
b) Il deposito dello strumento di ratifica o di adesione di uno Stato presso il quale la protezione dei disegni e modelli industriali può essere ottenuta unicamente per il tramite dell’ufficio gestito da un’organizzazione intergo- vernativa di cui tale Stato è membro ha effetto a partire dalla data in cui l’organizzazione intergovernativa ha depositato lo strumento, se tale data è posteriore a quella in cui lo strumento è stato depositato dallo Stato in que- stione.
c) Il deposito di uno strumento di ratifica o di adesione che contiene una notifi- ca giusta l’articolo 19 o al quale è allegata una tale notifica ha effetto a parti- re dalla data in cui ha luogo il deposito dello strumento dell’ultimo Stato membro del gruppo di Stati che ha presentato la notifica.
d) Lo strumento di ratifica o di adesione di uno Stato può contenere o essere accompagnato da una dichiarazione in base alla quale va considerato deposi- tato soltanto se sono parimenti depositati lo strumento di un altro Stato od organizzazione intergovernativa, o gli strumenti di due altri Stati o quelli di uno Stato e di un’organizzazione intergovernativa, i cui nomi sono specifica- ti e che adempiono le condizioni necessarie per diventare Parte al presente Atto. Lo strumento che contiene o al quale è allegata una tale dichiarazione è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata nella dichiara- zione è adempita. Se lo strumento indicato nella dichiarazione contiene o è a sua volta accompagnato da una siffatta dichiarazione, detto strumento è considerato depositato il giorno in cui la condizione indicata in quest’ultima dichiarazione è adempita.
e) Ogni dichiarazione ai sensi della lettera d) può essere, in ogni momento, riti- rata in parte o totalmente. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica di riti- ro perviene al Direttore generale.
Art. 28 Data a partire dalla quale la ratifica o l’adesione ha effetto
1) [Strumenti da considerare] Ai fini del presente articolo sono considerati soltanto gli strumenti di ratifica o di adesione depositati dagli Stati o dalle organizzazioni intergovernative giusta l’articolo 27.1) e per i quali le condizioni dell’articolo 27.3), che regge la data a partire dalla quale il deposito ha effetto, sono adempite.
2) [Entrata in vigore del presente Atto] Il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo che sei Stati hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione a patto che, in base alle statistiche annuali più recenti riunite dall’Ufficio internazionale, almeno tre di tali Stati adempiano almeno una delle seguenti condizioni:
i) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno 3000 domande di protezione di disegni o modelli industriali;
ii) che nello Stato considerato o per detto Stato siano state depositate almeno 1000 domande di protezione di disegni o modelli industriali da parte di resi- denti di altri Stati.
3) [Entrata in vigore delle ratifiche e delle adesioni]
a) Gli Stati e le organizzazioni intergovernative che hanno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore del presente Atto sono da esso vincolati a partire dalla data della sua entrata in vigore.
b) Gli altri Stati e le altre organizzazioni intergovernative sono vincolati dal presente Atto dopo tre mesi dalla data di deposito del loro strumento di rati- fica o di adesione oppure a qualsiasi data posteriore indicata in tale stru- mento.
Art. 29 Divieto di riserve
Non sono ammesse riserve al presente Atto.
Art. 30 Dichiarazioni presentate dalle Parti contraenti
1) [Momento per presentare le dichiarazioni] La presentazione di una dichiarazione giusta gli articoli 4.1)b), 5.2)a), 7.2), 11.1), 13.1), 14.3), 16.2) o 17.3)c) può avve- nire:
i) al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual caso la dichiarazione ha effetto alla data in cui lo Stato o l’organizzazione intergovernativa che l’ha presentata è vincolato dal presente Atto, oppure
ii) dopo il deposito di uno strumento di cui all’articolo 27.2), nel qual caso la dichiarazione ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Diret- tore generale o a partire da qualsiasi data posteriore ivi indicata, ma si appli- ca unicamente alle registrazioni internazionali effettuate alla stessa data o a una data posteriore a quella in cui la dichiarazione ha effetto.
2) [Dichiarazioni di Stati con un ufficio comune] In deroga al capoverso 1), la dichiarazione ai sensi di detto capoverso presentata da uno Stato che, insieme a uno o a più altri Stati, abbia notificato al Direttore generale la sostituzione, in virtù dell’articolo 19.1) dei loro uffici nazionali con un ufficio comune, ha effetto soltanto se l’altro Stato o gli altri Stati presentano una simile dichiarazione.
3) [Ritiro della dichiarazione] Una dichiarazione di cui al capoverso 1) può essere ritirata in ogni momento mediante notifica al Direttore generale. Il ritiro ha effetto dopo tre mesi dalla data in cui la notifica perviene al Direttore generale oppure a qualsiasi data posteriore indicata nella notifica. Trattandosi di una dichiarazione giusta l’articolo 7.2), il ritiro non ha alcun influsso sulle domande internazionali depositate prima che il ritiro abbia effetto.
Art. 31 Applicabilità degli Atti del 1934 e del 1960
1) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960] Unicamente il presente Atto vincola, nelle loro relazioni reciproche, gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presen- te Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960. Nelle loro relazioni reciproche, tali Stati sono tuttavia tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 o di quello del 1960 quando i disegni o modelli sono stati depositati presso l’Ufficio internazio- nale prima che il presente Atto sia diventato vincolante per le loro relazioni recipro- che.
2) [Relazioni fra gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 o a quello del 1960 e gli Stati che sono Parte contraente all’Atto del 1934 o a quello del 1960, ma non al presente Atto]
a) Gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1934 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1934 nelle loro relazioni con gli Stati che sono Parte all’Atto del 1934, senza essere nel contempo Parte all’Atto del 1960 o al presente Atto.
b) Gli Stati che sono nel contempo Parte contraente al presente Atto e all’Atto del 1960 sono tenuti ad applicare le disposizioni dell’Atto del 1960 nelle
loro relazioni con gli Stati che sono Parte all’Atto del 1960, senza essere nel contempo Parte al presente Atto.
Art. 32 Denuncia del presente Atto
1) [Notifica] Ogni Parte contraente può denunciare il presente Atto mediante una notifica indirizzata al Direttore generale.
2) [Momento a partire dal quale la denuncia ha effetto] La denuncia ha effetto un anno dopo che la notifica è pervenuta al Direttore generale o a qualsiasi data poste- riore indicata nella notifica. Per quanto concerne la Parte contraente in causa, la denuncia non ha alcun influsso sull’applicazione del presente Atto alle domande internazionali che sono pendenti e alle registrazioni internazionali che sono in vigore al momento in cui la denuncia ha effetto.
Art. 33 Lingue del presente Atto; firma
1) [Testi originali; testi ufficiali]
a) Il presente Xxxx è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, tali versioni facenti parimenti fede.
b) Dopo consultazione dei Governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l’Assemblea può indicare.
2) [Termine per la firma] Il presente Atto resta aperto per la firma presso la sede dell’Organizzazione durante un anno a contare dalla sua approvazione.
Art. 34 Depositario
Il Direttore generale è il depositario del presente Atto. (Seguono le firme)
Campo d'applicazione il 2 maggio 200711
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Albania | 19 febbraio | 2007 A | 19 maggio | 2007 |
Armenia | 13 aprile | 2007 A | 13 luglio | 0000 |
Xxxxxxxx | 5 settembre | 2006 A | 5 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 12 gennaio | 2004 | 12 aprile | 2004 |
Egitto | 27 maggio | 2004 A | 27 agosto | 0000 |
Xxxxxxx | 21 marzo | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
Francia | 18 dicembre | 2006 | 18 marzo | 2007 |
Georgia | 6 maggio | 2003 | 23 dicembre | 2003 |
Islanda | 6 luglio | 2001 A | 23 dicembre | 2003 |
Kirghizistan | 17 febbraio | 2003 A | 23 dicembre | 2003 |
Lettonia | 26 aprile | 2005 | 26 luglio | 2005 |
Liechtenstein* | 11 agosto | 2003 A | 23 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxx | 22 dicembre | 2005 A | 22 marzo | 2006 |
Moldova* | 19 dicembre | 2001 | 23 dicembre | 2003 |
Namibia | 31 marzo | 2004 A | 30 giugno | 2004 |
Romania | 11 maggio | 2001 | 23 dicembre | 2003 |
Singapore | 17 gennaio | 2005 A | 17 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 8 maggio | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
Spagna* | 23 settembre | 2003 | 23 dicembre | 2003 |
Svizzera | 11 settembre | 2002 | 23 dicembre | 2003 |
Turchia | 1° ottobre | 2004 | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxx | 28 maggio | 2002 A | 23 dicembre | 2003 |
Ungheria | 1° febbraio | 2004 | 1° maggio | 2004 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e inglese possono essere consultati nel sito Internet dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxx/x-xxxxxx.xxx o ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazio- nali, 0000 Xxxxx.
11 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx).