REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Art. 1
Finalità, ambito di applicazione e natura del rapporto di lavoro
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della legge n. 240 del 30.12.2010, il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.24 comma 3 lettera a) mediante procedura di selezione pubblica, basata sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum dei candidati e su discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica. E’ previsto un colloquio per l’accertamento della conoscenza di lingue straniere fino ad un massimo di due. I Ricercatori a tempo determinato utilmente selezionati, dovranno svolgere attività di ricerca, di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di seguito indicata come Università, tramite stipula di contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Art. 2
Fonti del finanziamento
Il finanziamento di posti di Ricercatori a tempo determinato può provenire da :
a) fondi propri dell’Università, in coerenza ed in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse disponibili eventualmente allocate allo scopo;
b) fondi del CNR, MIUR, o altro ente di Ricerca, Unione Europea appositamente stanziati per l’esecuzione di progetti di ricerca;
c) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con l’Università, di durata pari a quella del contratto;
d) fondi di soggetti terzi, sia pubblici che privati, nel quadro di specifici rapporti convenzionali con il Dipartimento, di durata pari a quella del contratto;
Art. 3
Natura del contratto e requisiti di partecipazione
I contratti di lavoro subordinato di diritto privato di cui al presente regolamento sono di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo criteri, parametri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, le suddette attività del ricercatore a tempo determinato saranno valutate dal Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca ovvero dal Direttore del Dipartimento. I soggetti utilmente selezionati, titolari di tali contratti, possono optare per il regime a tempo pieno, ovvero tempo definito, salvo quanto precisato come obbligo in merito nel Bando.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all’estero, o per le Facoltà di Medicina e Chirurgia, del diploma di Scuola di specializzazione. Sono altresì ammessi a partecipare, sino all’anno 2015, i soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale unitamente ad un curriculum scientifico professionale che documenti la coerenza con lo svolgimento dell’attività di ricerca.
Art. 4 Attivazione della procedura
Il concorso è bandito dal Rettore, o da suo delegato, su richiesta del Dipartimento interessato. Il bando viene pubblicato sui siti web dell’Università e della struttura di riferimento, sul sito web del Ministero e dell’Unione Europea.
Nella delibera di richiesta d’indizione della procedura da parte del Dipartimento devono essere indicati:
a) la fonte di finanziamento che garantisca la copertura economica del posto [progetto di ricerca finanziato dall’Università, da finanziamento MIUR, CNR, altro Ente di ricerca, finanziamento dell’Unione Europea, finanziamento da istituzioni private, etc.] sia nell’ipotesi d’impegno a tempo pieno, che d’impegno a tempo definito;
b) la linea di ricerca, anche interdisciplinare ed intersettoriale su cui il Ricercatore dovrà applicarsi;
c) i requisiti richiesti al ricercatore da reclutare, con indicazione della tipologia di laurea/lauree ed eventualmente il numero minimo e massimo di pubblicazioni da presentare per la valutazione comparativa, con numero massimo non inferiore a 12 pubblicazioni, nonché eventuali criteri di qualificazione delle pubblicazioni sulla base di indicatori scientometrici internazionali;
d) eventuali notizie aggiuntive sul laboratorio o la sezione o il centro interdipartimentale o il centro interuniversitario cui afferisce la linea di ricerca o la parte di ricerca su cui il RTD dovrà applicarsi;
e) il settore scientifico-disciplinare [SSD] a concorso [possono essere indicati SSD sino ad un massimo di 3, dovendo tra questi indentificare quello principale];
f) esperienza scientifica e/o tecnologica richiesta ai candidati, anche come requisito preferenziale, in relazione alla linea di ricerca su cui il RTD dovrà applicarsi;
g) lingua/e straniere richieste (fino ad un max di due);
h) consesso competente a deliberare nella fase conclusiva della procedura (Consiglio x Xxxxxx di Dipartimento);
i) impegno a tempo pieno o a tempo definito;
l) tetto massimo di attività didattica frontale (non superiore al 60% del monte ore previsto dalla normativa vigente per il Professore Associato e comunque ricompreso nel limite orario consentito per lo svolgimento di attività didattica di cui all’art. 11.
La richiesta dovrà essere opportunamente corredata da documentazione atta a garantire la copertura finanziaria per l’attivazione della procedura.
Ove la fonte di finanziamento del posto di Ricercatore a tempo determinato provenga da progetti di ricerca provvede direttamente il Dipartimento.
Qualora la fonte del finanziamento del posto di ricercatore a tempo determinato provenga da specifici rapporti convenzionali dei dipartimenti con soggetti pubblici e/o privati le convenzioni dovranno espressamente definire:
- il programma di ricerca
- la durata
- le risorse messe a disposizione
La convenzione, stipulata tra il Dipartimento ed il soggetto finanziatore dovrà garantire l’integrale copertura del costo del Ricercatore a tempo determinato per la durata del contratto, secondo il trattamento economico di cui all’art. 12 del presente regolamento, con un incremento del 5% annuo al fine di far fronte agli incrementi retributivi, previdenziali e/o fiscali.
A tal fine il soggetto finanziatore dovrà presentare adeguata fideiussione bancaria o assicurativa, fermo restando che il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro trenta giorni dalla stipula dell’atto convenzionale e le successive da effettuarsi ogni anno entro e non oltre il mese in cui è stata stipulata la convenzione .
La sottoscrizione del contratto di Ricercatore a tempo determinato dovrà avvenire, pertanto, solo ed esclusivamente all’esito del perfezionamento dell’iter convenzionale e dell’avvenuta acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa ovvero tramite versamento integrale delle risorse utili a far fronte al costo complessivo del ricercatore, da parte del soggetto finanziatore.
La proposta di attivazione della procedura sarà sottosposta all’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
Art. 5
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione. Nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio, senza che vi sia altro obbligo di avviso. Il candidato presenta per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo uno schema-tipo approvato dal Senato Accademico, anche differenziato per macro-area, con allegato l’elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte dal candidato come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf oppure inviate per posta al Dipartimento che ha promosso la procedura entro i termini stabiliti nel Bando. Il candidato può presentare ogni titolo da lui ritenuto utile ai fini della valutazione, comprese lettere di presentazione, anche in lingua straniera, redatte da studiosi italiani o stranieri.
Art. 6
Prova concorsuale
Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e
all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
• dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
• eventuale attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
• documentata attivita' di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
• documentata attivita' in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
• realizzazione di attivita' progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
• titolarita' di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali e' prevista;
• relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
• premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca
• diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board
• internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali e' prevista.
La valutazione di ciascun titolo e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca
svolta dal singolo candidato.
Le commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
• originalita', innovativita', rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale e' bandita la procedura e con l'eventuale profilo,
• definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica;
• determinazione analitica, anche sulla base di criteri iconosciuti nella comunita' scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di
• partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
Le commissioni giudicatrici dovranno altresi'
• valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne e' consolidato 'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti :
• alla data di scadenza dei termini delle candidature:
• numero totale delle citazioni;
• numero medio di citazioni per pubblicazione;
• «impact factor» totale;
• «impact factor» medio per pubblicazione;
• e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare
• l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).
Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione effettua una selezione dei candidati, approvando una “lista breve”, che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e comunque non meno di 6 concorrenti; qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6 i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva; la Commissione redige una relazione contenente: i. profilo curriculare di ciascun candidato; ii. breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Xxxxxx); iii. discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alla seconda fase.
I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere un colloquio pubblico, in forma seminariale, presso il Dipartimento interessato; il seminario verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del seminario segue un colloquio con la Commissione, volto ad accertare un’adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo quanto specificato nel bando.
Al termine della valutazione la Commissione redige una relazione, contenente:
i. profilo curriculare di ciascun candidato; ii. valutazione del profilo e valutazione scientometrica complessiva; iii. breve valutazione collegiale del seminario e del colloquio; iv. discussione e giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione a curriculum, prove e linea di ricerca ed eventuali altri requisiti stabiliti dal bando; v. indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura (all’unanimità, a maggioranza, nessun idoneo), che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.
Art. 7 Commissione giudicatrice
1. La Commissione è composta di tre professori di ruolo di cui due eleggibili di I fascia ed uno quale membro interno indicato dal Dipartimento di I o II fascia.
i. membro interno:
- per procedure a progetto [fondi di ricerca su progetto presentato a Sapienza o ad Enti ed Istituzioni pubblici o privati] membro interno è il titolare del progetto;
- per procedure su fondi Sapienza non a progetto il membro interno è designato dal Dipartimento tra gli eleggibili, come di seguito specificato;
ii. due ulteriori componenti della Commissione sono sorteggiati dal Dipartimento interessato tra gli eleggibili.
2. Formazione della lista degli eleggibili
La lista di eleggibili per ciascun settore scientifico-disciplinare [SSD] è formata dai professori di ruolo di I fascia rientranti nel primo terzile nazionale secondo gli indicatori scientometrici di merito approvati dalla Sapienza; qualora la lista degli eleggibili per ciascun SSD oggetto del bando sia composta da meno di sei professori di I fascia, la lista viene integrata da professori di I fascia dei SSD affini, come definiti dalle tabelle di affinità CUN [allegato D del D.M. 4 ottobre 2010].
Per quanto riguarda i docenti della Sapienza, sono comunque esclusi dall’elenco degli eleggibili i professori che non hanno ottemperato alle disposizioni sulla verifica dell’operosità scientifico-didattica (relazione triennale).
3. Sorteggio dei componenti
Il sorteggio dei due ulteriori componenti avviene tra gli eleggibili del SSD o dei SSD di cui al bando, con la limitazione di non più di un sorteggiato per Università.
4. Competenze transitorie dei Dipartimenti ai fini della formazione della lista degli eleggibili
Xxxxxx non sia disponibile la lista di eleggibili di cui al precedente punto 2 le competenze per la formazione della lista degli eleggibili è riservata ai Dipartimenti.
Ogni Dipartimento formula una lista di quindici eleggibili per ciascun settore scientifico-disciplinare, basandosi sugli indicatori scientometrici approvati dalla Sapienza (inclusione nel primo terzile a livello nazionale). Ove per un dato settore scientifico-disciplinare l’utilizzazione di indicatori scientometrici non sia consolidata, il Dipartimento deve comunque approvare una lista di eleggibili, non inferiore a 15 nominativi, scelti nel settore scientifico-disciplinare o in settori affini.
In caso di pertinenza esclusiva la lista di eleggibili è approvata dallo specifico Dipartimento. In caso di pertinenza condivisa di Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà, la quota di ciascun Dipartimento è stabilita dalla Giunta di Facoltà, in caso di afferenza a Facoltà diverse la quota di ciascun Dipartimento è stabilita dal Senato Accademico.
Art. 8 Conclusione dei lavori
1. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro due mesi dalla data del suo insediamento.
Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto il Rettore o suo delegato può concedere una proroga, valutati i motivi di richiesta da parte della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo, per la conclusione dei lavori.
2. La Commissione, al termine delle procedure di selezione pubblica dovrà indicare, previa valutazione comparativa, mediante attribuzione di un punteggio ai titoli, alla congruenza dell’attività scientifica con il settore scientifico- disciplinare a concorso ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai
candidati ammessi alla discussione e a seguito della stessa, e mediante l’espressione di giudizi collegiali, il vincitore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.
3. L’approvazione degli atti della selezione è formalizzata,con provvedimento del Rettore o da suo delegato.
Art. 9
Chiamata del Dipartimento
Il Dipartimento di riferimento, formula la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione entro i successivi trenta giorni dall’approvazione degli atti (escluso il periodo 1 agosto-15 settembre) . La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (Professore di I e II Fascia), trasmessa all’Amministrazione tramite la competente Facoltà (secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 1 lettera c) e d) dello Statuto) ed approvata dal Senato Accademico e, per le implicazioni di natura economico- finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 10
Stipula del contratto
Subordinatamente all’effettiva disponibilità dei fondi utili a coprire il costo omnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato per l’intera durata del contratto al bilancio dell’Università, ovvero all’esito del perfezionamento dell’iter convenzionale tramite acquisizione della relativa fideiussione bancaria o assicurativa da parte del soggetto finanziatore,e versamento della prima rata, il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il Ricercatore è sottoscritto dal Rettore o da suo delegato e deve contenere le seguenti indicazioni :
-data di inizio e termine finale del rapporto di lavoro;
-trattamento economico complessivo;
-struttura di afferenza;
-il settore scientifico disciplinare di riferimento;
- impegno orario (tempo pieno o definito), secondo quanto previsto dal Bando;
Il Dipartimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio dell’Università, ovvero copia della convenzione nonchè copia del contratto successivamente sottoscritto, unitamente ad una comunicazione di presa di servizio del vincitore, al competente Ufficio della Ripartizione II, ai fini dell’inoltro da parte della suddetta Ripartizione, della predetta documentazione all’Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito “Servizi adempimenti on line” (SAOL).
3. L’Università provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.
4. La titolarità di tali contratti non dà luogo a diritti in ordine all’’accesso ai ruoli dell’Università.
Art. 11
Attività del Ricercatore a tempo determinato
Nell’ambito del Programma di Ricerca viene definita l’attività dei destinatari dei contratti di cui al presente regolamento il cui impegno orario complessivo dovrà essere pari a 1500 ore annue per i contratti che prevedono il regime a tempo pieno, di cui 350 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, e pari a 750 ore per il regime a tempo definito, di cui 200 ore dedicate ad attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti ore.
Il Ricercatore a tempo determinato che afferisce, in base al contratto individuale di lavoro, ad una struttura delle Facoltà di Medicina, convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, e sia inquadrato in un settore Scientifico disciplinare coerente all’attività clinica o sia in possesso di diploma di specializzazione di area medica, potrà svolgere, nell’ambito della attività di ricerca prevista dal contratto, anche attività assistenziale, espletando la stessa nel rispetto degli accordi tra Ente convenzionato ed Università. In tal caso, resta inteso che eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività saranno a totale carico delle strutture sanitarie ospitanti.
Il Ricercatore a tempo determinato è tenuto a compilare e trasmettere all’Ufficio competente, la scheda di pianificazione e rendicontazione dell’attività didattica e di Ricerca.
Il Ricercatore è altresì tenuto al termine di ciascun anno a redigere una relazione circa i risultati conseguiti nell’ambito del lavoro svolto, da consegnare al Direttore di Dipartimento, secondo le istruzioni impartite dall’Amministrazione e da inoltrare, per conoscenza, al Rettore.
Art. 12 Proroga
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia A puo', con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
L'attivita' didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui e' proposta la proroga e' valutata, da un’apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento interessato. La Commissione è composta da tre professori di I Fascia appartenenti al settore scientifico disciplinare proprio del Ricercatore a tempo determinato da reclutare, indicati dal Dipartimento interessato e nominati dal Rettore. di cui uno individuato nella persona del responsabile scientifico del progetto di Xxxxxxx, e
due appartenenti alla Struttura di riferimento, Qualora il progetto di ricerca non preveda un responsabile scientifico ne farà parte il Direttore del Dipartimento di riferimento.
La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attivita' di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, e' sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione per le implicazioni economiche. Le delibere sono adottate entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Nei casi in cui il contratto sia stato stipulato con un soggetto individuato dalle procedure di valutazione previste dai programmi di ricerca nazionali o internazionali la proroga è subordinata a quanto previsto dal progetto.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche con altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 13 Trattamento economico
Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui all’art. 3 è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
Art.14 Incompatibilità
Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile né con analoghi contratti, neppure in altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con la borsa di Dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post- lauream .
La posizione di ricercatore a tempo determinato è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria, fatta salva la possibilità di costituire società con carattere di spin off o di start up universitari, ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.l.vo
n. 297/1999. L’esercizio dell’attività libero professionale è incompatibile con il regime a tempo pieno, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 5, comma 7 del D. L.vo n. 517/99.
Art. 15 Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto è determinata :
-dalla scadenza del termine;
-dal recesso di una delle parti, che opera dal momento della ricezione della relativa comunicazione;
-da inadempienza del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell’attività stabilita dal progetto e/o programma di ricerca.
Art. 16 Modalità di recesso
1. Durante i primi due mesi di attività ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l’obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso.
2. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
3. Il recesso dell’Amministrazione deve essere motivato.
4. Trascorso il termine suddetto il ricercatore, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni.
5. In caso di mancato preavviso l’Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.
Art. 17 Deroghe
L’Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già utilmente selezionati sulla base dei requisiti e secondo le procedure stabilite dalla Commissione Europea nell’ambito di Programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziati dalla Comunità Europea.
In particolare per i soggetti risultati vincitori di Bandi IDEAS- Advanced o Starting Grant , xxxxx Xxxxx Xxxxx , FIRB o similari.
L’Università può altresì stipulare contratti, di norma, nella misura non superiore al 10% dei ricercatori a tempo determinato in servizio, anche con soggetti già selezionati nell’ambito di competizioni nazionali od internazionali, dedicate a giovani ricercatori, nell’ambito di Programmi di ricerca, promosse da Istituzioni universitarie, di ricerca, di cultura e simili, di natura pubblica o private no-profit, europee od internazionali, che finanzino il ricercatore utilmente selezionato. Tale limite potrà essere valicato su autorizzazione del Senato Accademico.
Il Dipartimento ospitante, scelto dal soggetto selezionato dovrà, comunque, esprimersi in merito alla congruità del profilo curriculare del ricercatore selezionato e dello specifico Progetto di Ricerca rispetto alle esigenze di ricerca della Struttura medesima.
I Dipartimenti interessati approvano il programma di ricerca, in particolare nella richiesta devono essere indicati :
- il programma di ricerca e la sua durata
- il settore scientifico disciplinare di riferimento
- la fonte del finanziamento del contratto a tempo determinato
- impegno orario (tempo pieno o definito)
- struttura di afferenza
La proposta, così come approvata dal Dipartimento viene sottoposta alla successiva approvazione del Senato Accademico, che valuta il curriculum e del Consiglio di Amministrazione, che valuta la copertura finanziaria ai fini dell’attivazione della assunzione del Ricercatore a tempo determinato.
Le richieste dovranno essere opportunamente corredate da documentazione atta a garantire l’effettiva copertura finanziaria del costo onnicomprensivo del Ricercatore a tempo determinato.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato è sottoscritto dal Rettore o da suo delegato, subordinatamente al trasferimento, al bilancio dell’Università delle risorse finanziarie utili a coprire il relativo costo onnicomprensivo.
Il Dipartimento dovrà inoltrare copia del mandato di trasferimento dei fondi al bilancio per l’intera durata del contratto, al bilancio dell’Università nonchè copia del contratto successivamente sottoscritto, unitamente ad una comunicazione di presa di servizio del vincitore, al competente Ufficio della Ripartizione II, ai fini dell’inoltro da parte della suddetta Ripartizione, della predetta documentazione all’Ufficio Stipendi per la corresponsione degli emolumenti. Sarà cura del Dipartimento provvedere alla comunicazione obbligatoria di assunzione del Ricercatore al sito “Servizi adempimenti on line” (SAOL).
Art.18 Norme finali
Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili si applicano le disposizioni del Capo I Titolo II del Libro V del Codice Civile e delle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.
In caso di cambiamento di sede il ricercatore a tempo determinato, responsabile di progetto di ricerca finanziato da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conserva la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del soggetto finanziatore.
I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. L’espletamento del contratto di cui all’art 3 costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.