Accordo
Traduzione1
Accordo
che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin)
Concluso a Parigi il 3 aprile 2001
Appendice 2
Preambolo
I Governi della Francia, della Grecia, dell’Italia, del Lussemburgo, del Portogallo, della Spagna, della Tunisia e dell’Ungheria hanno convenuto, mediante un Accordo concluso il 29 novembre 1924, di istituire un Ufficio internazionale del vino («Offi- ce International du Vin»).
A seguito di una decisione del 4 settembre 1958, presa dagli Stati membri di quell’epoca, l’Ufficio è stato rinominato «Office International de la Vigne et du Vin». Tale organizzazione intergovernativa comprende, il 3 aprile 2001, quaranta- cinque Stati membri.
Nella sua risoluzione COMEX 2/97, adottata nella seduta tenutasi a Buenos Aires (Argentina) il 5 dicembre 1997, l’Assemblea generale dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino ha deciso di procedere, secondo le necessità, all’adeguamento al nuovo contesto internazionale delle missioni dell’Ufficio, delle sue risorse umane, materiali e di bilancio, come pure, all’occorrenza, delle sue procedure e norme di funzionamento al fine di poter cogliere le sfide e assicurare l’avvenire del settore vitivinicolo mondiale.
In applicazione dell’articolo 7 dell’Accordo citato, il Governo della Repubblica francese ha indetto, su domanda di trentasei Stati, una Conferenza degli Stati mem- bri, che si è tenuta a Parigi il 14, 15 e 22 giugno 2000 e il 3 aprile 2001.
Gli Stati membri dell’«Office International de la Vigne et du Vin», qui di seguito designati le Parti,
hanno quindi convenuto le seguenti disposizioni:
Capitolo I
Obiettivi e attribuzioni
Art. 1
1. Le Parti decidono di istituire l’«Organizzazione internazionale della vigna e del vino» («Organisation Internationale de la Vigne et du Vin» – O.I.V.) che sostituisce l’Ufficio internazionale della vigna e del vino («Office International de la Vigne et
1 Dal testo originale francese.
2003-0154 1001
du Vin»), il quale era stato istituito mediante l’Accordo del 29 novembre 1924, in seguito modificato. L’Organizzazione soggiace alle disposizioni del presente Ac- cordo.
2. L’O.I.V. persegue i propri obiettivi ed esercita le proprie attribuzioni conforme- mente all’articolo 2 in quanto organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell’uva da tavola, dell’uva secca e degli altri prodotti della viticoltura.
Art. 2
1. Nel suo settore di competenze, l’O.I.V. persegue i seguenti obiettivi:
a) indicare ai propri membri le misure atte a tener conto delle esigenze dei pro- duttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo;
b) sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;
c) contribuire all’armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all’occorrenza, all’elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei pro- dotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori.
2. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l’O.I.V. svolge le mansioni seguenti:
a) promuovere e orientare le ricerche e la sperimentazione scientifiche e tecni- che in modo da soddisfare i bisogni espressi dai propri membri, valutarne i risultati avvalendosi, all’occorrenza, di esperti qualificati e assicurandone eventualmente la diffusione attraverso i mezzi appropriati;
b) elaborare e formulare raccomandazioni e sorvegliarne l’applicazione in col- laborazione con i suoi membri, segnatamente nei settori seguenti:
(i) condizioni della produzione vinicola,
(ii) pratiche enologiche,
(iii) definizione e/o descrizione dei prodotti, etichettatura e condizioni di commercializzazione,
(iv) metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura;
c) presentare ai suoi membri tutte le proposte concernenti i temi seguenti:
(i) garanzia dell’autenticità dei prodotti della viticoltura, in particolare nei confronti dei consumatori, segnatamente per quanto concerne le indica- zioni di etichettatura,
(ii) protezione delle indicazioni geografiche, in particolare delle regioni vinicole e delle denominazioni di origine, che arrechino il toponimo corrispondente o meno, purché non violino gli accordi internazionali sul commercio e la proprietà intellettuale,
(iii) miglioramento dei criteri scientifici e tecnici per il riconoscimento e la protezione delle novità vegetali vitivinicole;
d) contribuire ad armonizzare e ad adeguare i disciplinamenti dei suoi membri o, all’occorrenza, a facilitare il riconoscimento reciproco delle pratiche che rientrano nel suo ambito di competenze;
e) fungere da mediatore tra i Paesi o le organizzazioni che ne fanno domanda, sebbene gli eventuali costi siano sostenuti dai richiedenti;
f) valutare gli sviluppi scientifici e tecnici che potrebbero avere ripercussioni significative e durevoli sul settore vitivinicolo e informarne i suoi membri a tempo debito;
g) partecipare alla tutela della salute dei consumatori e contribuire alla sicurez- za sanitaria delle derrate alimentari mediante le seguenti misure:
(i) rilevamento specializzato degli sviluppi scientifici che consenta di valutare le caratteristiche specifiche dei prodotti della viticoltura,
(ii) promovimento e orientamento delle ricerche sulle caratteristiche nutri- zionali e sanitarie corrispondenti,
(iii) diffusione delle informazioni che risultano da tali ricerche ai rappre- sentanti delle professioni mediche e sanitarie, a prescindere dai desti- natari elencati nell’articolo 2 paragrafo n);
h) favorire la cooperazione tra i membri mediante:
(i) la collaborazione in ambito amministrativo,
(ii) lo scambio d’informazioni specifiche,
(iii) lo scambio d’esperti,
(iv) il sostegno e la consulenza di esperti, in particolare nell’elaborazione di progetti e di altre ricerche comuni;
i) tener conto, nelle proprie attività, delle caratteristiche di ogni membro in materia di sistemi di produzione dei prodotti della viticoltura e di metodi di produzione di vino e bevande spiritose di origine vitivinicola;
j) contribuire allo sviluppo di reti di formazione che interessano il settore della vigna e dei prodotti della viticoltura;
k) contribuire alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali a esso collegati;
l) patrocinare manifestazioni pubbliche o private il cui scopo, non commer- ciale, rientra nella sua sfera di competenze;
m) intrattenere, nell’ambito dei suoi lavori e all’occorrenza, un dialogo utile con i rappresentanti del settore e concludere con loro convenzioni pertinenti;
n) raccogliere, elaborare e diffondere le informazioni più appropriate e comu- xxxxxxx a:
(i) i suoi membri e i suoi osservatori,
(ii) le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governati- ve,
(iii) i produttori, i consumatori e gli altri operatori del settore vitivinicolo,
(iv) gli altri Paesi interessati,
(v) i media e, più in generale, l’opinione pubblica.
Allo scopo di facilitare tale funzione d’informazione e di comunicazione, l’O.I.V. chiede ai suoi membri, ai potenziali beneficiari e, all’occorrenza, alle organizzazioni internazionali, di fornirle dati e altri elementi di valuta- zione sulla base di opportune richieste;
o) assicurare che siano svolte, a scadenze regolari, nuove valutazioni dell’effi- cienza delle sue strutture e procedure interne.
Capitolo II Organizzazione
Art. 3
1. Gli organi dell’O.I.V. sono:
a) l’Assemblea generale;
b) il presidente;
c) i vicepresidenti;
d) il direttore generale;
e) il Comitato esecutivo;
f) il Comitato tecnico-scientifico;
g) il Direttorio;
h) le commissioni, sottocommissioni e gruppi di esperti;
i) la segreteria.
2. Ogni membro dell’O.I.V. è rappresentato dai delegati di propria scelta. L’Assem- blea generale, composta dei delegati designati dai membri, è l’organo plenario dell’O.I.V. Essa può delegare alcune delle sue attribuzioni al Comitato esecutivo, in cui ogni membro è rappresentato da un delegato. Il Comitato esecutivo può, di pro- pria iniziativa, affidare determinate mansioni amministrative di routine al Direttorio dell’O.I.V, il quale è composto dal presidente e dai vicepresidenti dell’O.I.V., come pure dai presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni. Il presidente, il vicepresidente e i presidenti delle commissioni sono di nazionalità diversa.
3. L’attività scientifica dell’O.I.V. si svolge in seno a gruppi di esperti, sottocom- missioni e commissioni, coordinati da un Comitato tecnico-scientifico, nell’ambito di un piano strategico approvato dall’Assemblea generale.
4. Il direttore generale è responsabile dell’amministrazione interna dell’O.I.V., l’assunzione e la gestione del personale. Le modalità di assunzione del personale devono rispettare, nella misura del possibile, il carattere internazionale dell’Organiz- zazione.
5. L’O.I.V. accetta anche osservatori. Gli osservatori sono ammessi dopo aver accettato per scritto le disposizioni del presente Accordo e del Regolamento interno che ne deriva.
6. La sede dell’Organizzazione è Parigi (Francia).
Capitolo III Diritti di voto
Art. 4
Ogni membro stabilisce liberamente il numero dei propri delegati, pur disponendo soltanto di due voti di base ai quali si aggiunge, all’occorrenza, un numero di voti supplementari calcolato in base a criteri obiettivi che determinano la posizione rela- tiva di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo alle condizioni definite negli alle- gati 1 e 2, che sono parte integrante del presente Accordo. La somma di queste due cifre forma il numero dei voti ponderati. L’attualizzazione del coefficiente che determina la posizione di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo avviene perio- dicamente secondo le disposizioni dell’allegato 1.
Capitolo IV
Funzionamento, processi decisionali
Art. 5
1. L’Assemblea generale è l’organo supremo dell’O.I.V. In questa sede, vengono discussi e adottati i disciplinamenti relativi all’organizzazione e al funzionamento dell’O.I.V., le proposte di risoluzione di portata generale, scientifica, tecnica, eco- nomica e giuridica, come pure quelle relative all’istituzione o allo scioglimento di commissioni e sottocommissioni. Viene decretato il bilancio delle entrate e delle uscite nell’ambito delle risorse disponibili, controllate e approvate le presentazioni dei conti e adottati i protocolli relativi alle cooperazioni e alle collaborazioni nel settore della vigna e dei prodotti della viticoltura che l’O.I.V. può concludere con altre organizzazioni internazionali. L’Assemblea generale si riunisce una volta l’anno. Possono essere convocate sessioni straordinarie su richiesta di un terzo dei membri dell’O.I.V.
2. La presenza effettiva alle sessioni dei delegati di un terzo dei membri che rappre- sentano almeno la metà dei voti ponderati è richiesta per la validità delle delibera- zioni. La rappresentanza di uno Stato membro può essere affidata alla delegazione di un altro membro, sebbene una delegazione possa esercitare una sola rappresentanza al di fuori della propria.
3. a) Le decisioni dell’Assemblea federale in merito alle proposte di risoluzione di portata generale, scientifica, tecnica, economica e giuridica, come pure a quelle per l’istituzione o lo scioglimento di commissioni e sottocommissioni sono prese, di regola, in modo consensuale. Lo stesso principio si applica al
Comitato esecutivo per quanto concerne l’esercizio delle sue attribuzioni in questo settore.
b) Il principio del consenso non si applica all’elezione del Presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, non- ché del direttore generale, come pure all’approvazione del bilancio e dei contributi finanziari dei membri. Non si applica neppure ad altre decisioni finanziarie quali quelle stabilite dal Regolamento interno.
c) Qualora l’Assemblea generale o il Comitato esecutivo non riescano a rag- giungere un consenso in occasione della prima presentazione di un progetto di risoluzione o di decisione, il presidente si adopera affinché siano consul- tati i membri al fine di far convergere le posizioni nel periodo che precede l’Assemblea generale o il Comitato esecutivo successivo. Se tutti i tentativi volti a raggiungere un consenso sono falliti, il presidente può indire una votazione a maggioranza qualificata, ossia i due terzi più uno dei membri presenti o rappresentati, in cui ogni membro ha diritto a un voto. Tuttavia, qualora un membro ritenga che i suoi interessi nazionali fondamentali siano pregiudicati, la votazione è rinviata di un anno. Se tale posizione è successi- vamente confermata per scritto dal ministro degli esteri o da un’altra autorità politica competente dello Stato membro, non seguirà una nuova votazione.
4. a) L’elezione del presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, del direttore generale avviene in una votazione a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponde- rati dei membri presenti o rappresentati, a condizione che la metà più uno dei membri presenti o rappresentati si siano pronunciati a favore del candi- dato. Se queste condizioni non sono adempiute, è convocata un’Assemblea generale straordinaria entro un termine che non superi i tre mesi. Durante tale periodo, il presidente, i presidenti delle commissioni e delle sottocom- missioni e il direttore generale in carica conserva (conservano) le sue (loro) responsabilità.
b) La durata del mandato del presidente dell’O.I.V., dei presidenti delle com- missioni e delle sottocommissioni è di tre anni . La durata del mandato del direttore generale è di cinque anni; quest’ultimo è rieleggibile per un altro mandato di cinque anni alle stesse condizioni che reggevano il suo primo mandato. L’Assemblea generale può revocare in qualsiasi momento il man- dato del direttore generale alle stesse condizioni di maggioranze combinate che reggevano la sua elezione.
5. L’approvazione del bilancio e dei contributi finanziari dei membri avviene a maggioranza qualificata ponderata, ossia i due terzi più uno dei voti ponderati dei membri presenti o rappresentati. L’Assemblea generale nomina un revisore dei conti alle stesse condizioni, su proposta congiunta del direttore generale e del Direttorio dell’O.I.V, con il preavviso favorevole del Comitato esecutivo.
6. Le lingue ufficiali sono il francese, lo spagnolo e l’inglese. Il loro finanziamento è determinato nell’allegato 2 del presente Accordo. L’Assemblea generale può tutta- via adeguarlo, all’occorrenza, alle condizioni definite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Su domanda di uno o più membri, sono aggiunte altre lingue, segnatamente
l’italiano e il tedesco, secondo le stesse modalità di finanziamento, al fine di miglio- rare la comunicazione tra i membri. Gli utenti interessati dovranno dapprima accet- tare formalmente il loro nuovo contributo finanziario derivante dalla loro domanda. Oltre un totale di cinque lingue, ogni nuova domanda è sottoposta all’Assemblea generale, che decide alle condizioni stabilite nell’articolo 5 paragrafo 3a). Il francese rimane la lingua di riferimento in caso di controversie con terzi non membri dell’Organizzazione.
7. Gli organi costitutivi dell’O.I.V. operano in modo aperto e trasparente.
Capitolo V Finanziamento dell’O.I.V.
Art. 6
1. Ogni membro dell’O.I.V. fornisce un contributo finanziario che viene fissato ogni anno dall’Assemblea generale. Il suo importo è calcolato in applicazione delle disposizioni definite negli allegati 1 e 2. Il contributo finanziario di eventuali nuovi membri è fissato dall’Assemblea generale secondo le disposizioni degli allegati 1 e 2 del presente Accordo.
2. Le risorse finanziarie dell’O.I.V. sono costituite dai contributi annui obbligatori di ogni membro e osservatore come pure dai proventi delle proprie attività. I contri- buti obbligatori sono versati all’O.I.V. nel corso dell’anno civile corrispondente. A partire dalla fine dello stesso, il versamento è considerato tardivo.
3. Le risorse finanziarie dell’O.I.V. possono pure comprendere contributi spontanei dei propri membri, donazioni, indennità, sovvenzioni o finanziamenti di qualsiasi genere provenienti da organizzazioni internazionali o nazionali, siano esse di natura pubblica, parastatale o privata, purché siffatti finanziamenti siano conformi ai prin- cipi generali stabiliti dall’Assemblea generale, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3a) che verranno integrate nel Regolamento interno.
Art. 7
1. In caso di mancato pagamento di due contributi, i diritti di voto e di partecipa- zione al Comitato esecutivo e all’Assemblea generale del membro moroso sono sospesi automaticamente dopo la constatazione corrispondente. Il Comitato esecuti- vo stabilisce, nel caso concreto, le condizioni secondo cui i membri interessati pos- sono regolarizzare la propria situazione o, se non lo fanno, se si può considerare che abbiano denunciato l’Accordo.
2. In caso di mancato pagamento di tre contributi consecutivi, il Direttore generale notifica la situazione ai membri o agli osservatori inadempienti. Se i membri o gli osservatori interessati non provvedono a regolarizzare la propria situazione entro due anni a contare dal trentun dicembre del terzo anno, sono automaticamente esclusi.
Capitolo VI
Partecipazione a organizzazioni internazionali intergovernative
Art. 8
Un’organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell’O.I.V. o diventarne membro e contribuire al finanziamento dell’Organizzazione alle condizioni che saranno stabilite, nel caso concreto, dall’Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo.
Capitolo VII
Emendamento e revisione dell’Accordo
Art. 9
1. Ogni membro può proporre emendamenti al presente Accordo. La proposta dev’essere rivolta per scritto al direttore generale. Quest’ultimo ne informa tutti gli altri membri dell’Organizzazione. Se entro un termine di sei mesi, a contare dalla data della comunicazione, la metà più uno dei membri sono favorevoli alla proposta, il direttore generale la sottopone per decisione alla prima Assemblea generale che si terrà dopo la scadenza di tale termine. La decisione è presa per consenso dei membri presenti o rappresentati. In seguito all’adozione da parte dell’Assemblea generale, gli emendamenti sono sottoposti alle procedure interne di accettazione, approvazio- ne o ratifica, secondo quanto prevedono le legislazioni nazionali dei membri. Entra- no in vigore il trentunesimo giorno dopo il deposito dello strumento di accettazione, approvazione o ratifica da parte di due terzi più uno dei membri dell’Organiz- zazione.
2. La revisione del presente Accordo è avviata di diritto se i due terzi più uno dei membri concorda con la domanda. In tal caso, il Governo francese provvede a con- vocare una Conferenza dei membri entro un termine di sei mesi. Il programma e le proposte di revisione sono comunicate ai membri almeno due mesi prima del giorno della Conferenza. La Conferenza così indetta determina autonomamente la propria procedura. Il direttore generale dell’O.I.V. assume la funzione di segretario generale della Conferenza.
3. Prima che entri in vigore una revisione dell’Accordo, l’Assemblea generale dell’Organizzazione definisce, alle condizioni stabilite dal presente Accordo e dal Regolamento interno di cui all’articolo 10, in qual misura gli Stati parte al presente Accordo che non hanno depositato uno strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione al nuovo Accordo potranno partecipare alle attività dell’O.I.V. dopo la sua entrata in vigore.
Capitolo VIII Regolamento interno
Art. 10
L’Assemblea generale adotta il Regolamento dell’O.I.V., nel quale sono precisate, all’occorrenza, le modalità d’applicazione del presente Accordo. Fino al momento dell’adozione, rimane in vigore il Regolamento dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino. Il Regolamento stabilisce segnatamente le attribuzioni, le modalità di funzionamento degli organi citati negli articoli precedenti, le condizioni di parte- cipazione degli osservatori, come pure le modalità relative all’esame delle proposte di riserve che possono essere formulate nei confronti del presente Accordo, e le disposizioni relative alla gestione amministrativa e finanziaria dell’O.I.V. Esso determina pure le condizioni per la trasmissione dei documenti necessari ai membri dell’Assemblea generale e del Comitato esecutivo, in particolare per quanto concer- ne il finanziamento, prima della presa di decisioni in materia.
Capitolo IX Clausole finali
Art. 11
L’O.I.V. avrà personalità giuridica e ognuno dei suoi membri le conferirà la capacità giuridica necessaria all’esercizio delle sue attribuzioni.
Art. 12
Possono essere formulate proposte di riserve al presente Accordo. Le proposte dovranno essere accettate dall’Assemblea generale conformemente alle disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 3a).
Art. 13
Il presente Accordo è aperto alla firma per tutti gli Stati membri dell’Ufficio interna- zionale della vigna e del vino fino al 31 luglio 2001. È sottoposto all’accettazione, all’approvazione, alla ratifica o all’adesione.
Art. 14
Ogni Stato non contemplato dall’articolo 13 del presente Accordo può domandare l’adesione. Le domande di adesione devono essere direttamente indirizzate all’O.I.V., con copia al Governo della Repubblica francese, che provvederà a darne notifica agli Stati firmatari o parte al presente Accordo. L’O.I.V. informa i propri membri sulle domande presentate e su ogni osservazione eventualmente formulata. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei mesi per comunicare il proprio parere all’O.I.V. Alla scadenza di tale termine, l’adesione è considerata valida se non vi si è opposta la maggioranza dei membri. Il depositario notifica allo Stato
interessato il seguito della sua domanda. Se quest’ultima è accettata, lo Stato inte- ressato dispone di dodici mesi per depositare il suo strumento di adesione presso il depositario. Ogni Stato di cui all’articolo 13 che non avesse firmato il presente Accordo entro i termini prescritti, può aderirvi in qualsiasi momento.
Art. 15
Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione sono depositati pres- so il Governo della Repubblica francese, che provvede a notificarli agli Stati firma- tari o parte al presente Accordo. Gli strumenti di accettazione, approvazione, ratifica o adesione sono depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.
Art. 16
1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell’anno che segue la data del deposito del trentunesimo strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione.
2. Per tutti gli Stati che accettano, approvano o ratificano il presente Accordo, o vi aderiscono dopo la sua entrata in vigore, esso si applica a partire dal trentesimo giorno dopo che lo Stato in questione ha depositato il suo strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione.
3. L’Assemblea generale dell’Ufficio internazionale della vigna e del vino defini- sce, alle condizioni stabilite dall’Accordo del 29 novembre 1924 modificato e dal Regolamento interno che ne deriva, in qual misura gli Stati parte all’Accordo citato che non hanno depositato uno strumento di accettazione, approvazione, ratifica o adesione possono partecipare alle attività dell’O.I.V. dopo la sua entrata in vigore.
Art. 17
1. L’Accordo del 29 novembre 1924 modificato si estingue per decisione unanime della prima Assemblea generale che segue l’entrata in vigore del presente Accordo, salvo se tutti gli Stati parte all’Accordo citato hanno convenuto all’unanimità, prima dell’entrata in vigore del presente Accordo, condizioni in merito alla cessazione degli effetti del citato Accordo.
2. L’Organizzazione internazionale della vigna e del vino si sostituisce in tutti i suoi diritti e obblighi all’Ufficio internazionale della vigna e del vino.
Art. 18
Ogni Stato parte al presente Accordo può denunciarlo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al direttore generale dell’O.I.V. e al Governo della Repubblica francese. Ogni osservatore può decidere di ritirarsi dall’Organizza- zione in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi indirizzato al diret- tore generale dell’O.I.V.
Art. 19
Il Governo della Repubblica francese è depositario del presente Accordo, le cui tre versioni in lingua francese, spagnola e inglese fanno ugualmente fede.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno fir- mato il presente Accordo che istituisce l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V).
Fatto a Parigi, il 3 aprile 2001.
Allegato 1 (citato negli art. 4 e 6 del presente Accordo)
Modalità per la determinazione della situazione di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo
1. Criteri obiettivi per determinare la posizione relativa di ogni Stato membro nel settore vitivinicolo:
a) media della produzione di vini, vini speciali, mosti, alcol di origine vitivini- cola (espressi in equivalenti del vino) nell’ultimo quinquennio conosciuto, dopo l’eliminazione dei due valori estremi (P);
b) media della superficie viticola totale nell’ultimo triennio conosciuto (S);
c) media del consumo apparente di vini e equivalenti del vino nell’ultimo triennio conosciuto (C) = (P) produzione – (E) esportazioni + (I) importa- zioni.
2. Formula d’applicazione per la determinazione del coefficiente di ogni Stato membro:
⎮
X % = ⎮ 0,60
⎝
P (Paese membro) P (totale O.I.V.)
+ 0,20
S (Paese membro) S (totale O.I.V.)
+ 0,20
X (Xxxxx xxxxxx) xx X (xxxxxx O.I.V.) ⎠
⎮
100
3. L’attualizzazione del coefficiente di ogni Stato membro è effettuata:
a) all’inizio dell’esercizio finanziario che segue l’adesione di un nuovo mem- bro;
b) ogni tre anni tenendo conto degli ultimi dati statistici conosciuti.
4. Nuove adesioni:
I membri che in futuro aderiranno all’O.I.V. devono versare un contributo finanzia- rio obbligatorio, calcolato integralmente in base alla formula d’applicazione definita nel presente allegato, al quale si aggiunge la partecipazione al finanziamento speci- fico delle lingue alle condizioni stabilite nell’allegato 2.
Allegato 2 (citato negli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo)
Determinazione dei diritti di voto, dei contributi finanziari obbligatori degli Stati membri e delle modalità di finanziamento delle lingue
1. Voti di base
Ogni Stato membro dispone di due voti di base.
2. Voti supplementari
Il numero totale dei voti supplementari corrisponde alla metà del totale dei voti di base. Entro questi limiti, oltre ai voti di base sono attribuiti, all’occorrenza, voti supplementari a determinati Stati membri in funzione della propria posizione relati- va nell’ambito del settore vitivinicolo, in applicazione della formula stabilita nell’allegato 1.
3. Voti ponderati
Il numero dei voti ponderati di ogni Stato membro corrisponde alla somma dei voti di base e degli eventuali voti supplementari di cui dispone.
4. Ripartizione dei contributi obbligatori
La somma dei contributi obbligatori che ogni Stato membro è tenuto a versare è cal- colata in base al bilancio preventivo approvato dall’Assemblea generale.
Un terzo dell’importo totale dei contributi obbligatori è ripartito uniformemente sui voti di base.
Due terzi dell’importo totale dei contributi obbligatori sono ripartiti proporzional- mente sui voti supplementari.
Per facilitare la transizione dal vecchio al nuovo Accordo, il contributo finanziario corrispondente ai due voti di base cui ha diritto ogni Stato membro non deve, per il primo esercizio finanziario, essere inferiore all’importo dell’«unità di quota» valida al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo. Se del caso, gli importi dei contributi finanziari dovuti in ragione dei voti supplementari sono adeguati di con- seguenza, al fine di raggiungere l’importo totale dei contributi obbligatori stabilito in base al bilancio preventivo approvato.
5. Finanziamento delle lingue
Il finanziamento delle lingue è integralmente assicurato dall’addebito sul bilancio generale dell’O.I.V., senza un contributo specifico del singolo gruppo linguistico composto di membri e osservatori che utilizzano la lingua in questione.
Le modalità di applicazione delle lingue saranno disciplinate in disposizioni specifi- che nel Regolamento interno.