CONTRATTO DI COMODATO D’USO
L’anno 2009 il giorno del mese di in Galatina presso la Sede Comunale,
TRA
Il Dirigente del Settore LL. PP. nato a xxx il xxx e domiciliato per la carica presso la sede comunale e LL. PP. Si costituisce in forza dello Statuto comunale e in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. del .
E
La società cooperativa a r.l. “Terre di Puglia – Libera Terra” con sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx 0 – Mesagne - P.I. 0219706074, iscritta alla CCIAA di Brindisi con numero di Rep. 127836 rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore;
PREMESSO CHE
nel territorio del Comune di Galatina a seguito dell’emissione, da parte dell’Autorità giudiziaria, ex art. 2 nonies della legge 575/65, di provvedimenti definitivi di confisca di beni intestati a esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso, e della loro successiva assegnazione al Comune di Galatina, si è determinata l’urgenza di un loro utilizzo, in modo produttivo a fini sociali, con l’obiettivo di creare nuove opportunità occupazionali;
che l’Agenzia del Demanio – Filiale di Lecce – con nota prot. 2001/6892 dell’11 settembre 2001 ha trasmesso alla Direzione Centrale Servizi Immobiliari, Direzione gestione beni confiscati, al Commissariato Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ed organizzazioni criminali entrambe di Roma, alla Prefettura ed all’Amministrazione dei beni confiscati di Lecce, ed al Comune di Galatina copia del verbale di data 4/9/2001 col quale è stata operata la consegna al Comune di Galatina del terreno dell’immobile agricolo di are 80,18 sito nel Comune di Galatina, loc. Rocella di Noha fraz. di Galatina in catasto al fg 86, particelle 9, 194 e 195.5, p.lla 196;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Considerato il percorso condiviso, le parti convengono di stipulare il presente contratto di comodato d’uso gratuito di cui al premessa è parte integrante secondo il seguente articolato: ART. 1 – OGGETTO
Il Comune di Galatina, che in seguito verrà denominato “concedente”, concede in comodato d’uso gratuito alla Associazione Libera, che in seguito verrà denominata “concessionario”, che accetta il terreno agricolo di are 80,18 sito nel Comune di Galatina, loc. Roncella di Noha fraz. di Galatina in catasto al fg 86, particelle 9, 194 e 195.5, p.lla 196 di cui alla allegata visura catastale.
ART. 2 – ATTIVITA’
Il Concessionario si impegna a recuperare, ove necessario, i beni concessi con il presente atto, anche mediante conservazione e miglioramento delle risorse agricole del luogo per l’attivazione di produzioni agricole ed agroalimentari biologiche di qualità finalizzate anche allo svolgimento
di attività di animazione territoriale; tali attività saranno svolte dal concessionario attraverso la sua struttura e sotto la propria diretta responsabilità.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si obbliga ad usare i beni concessi per i soli fini attinenti al comma precedente, con ogni cura e astenendosi dal recare danni e deterioramenti ai fondi. In particolare il Concessionario si impegna a vigilare affinché non siano create nuove servitù passive, non vengano alterati o danneggiati i confini, i diritti in genere; ad informare il concedente di qualunque atto o fatto che turbi lo stato del possesso. Il concessionario manleva il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dei beni concessi, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento danni. Il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso per le spese ordinarie e/o straordinarie sostenute per servirsi o per conservare i beni concessi.
ART. 4 – DURATA
La durata della presente concessione è fissata in anni nove a decorrere dal verbale di inizio comodato, se però durante il termine convenuto sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante questi può esigerne la restituzione immediata.
Il concessionario potrà recedere dal presente contratto con lettera raccomandata da inviarsi al Comune almeno sei mesi prima della data indicata per il recesso. La presente convenzione cessa di avere efficacia nel momento in cui il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della legge n. 109/96, la presente assegnazione.
ART. 5 – RESTITUZIONE DELLA COSA
Cessato il periodo di concessione il Concedente riacquisterà la totale disponibilità dei beni concessi che dovranno essere riconsegnati in buono stato di manutenzione.
ART. 6 – MIGLIORIE
Il concedente non dovrà corrispondere compensi o indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate, a qualsiasi titolo, sui beni concessi.
ART. 7 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata sono a totale carico del concessionario.
ART. 8 – RINVIO
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di comodato.
FIRME