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IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE CONCERNENTE LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 8 DEL
D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.120, IN MERITO ALL’ARTICOLO 9, COMMA 6, LETTERA
B) “ATTIVITA’ PROGETTUALI DI STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE”
Il giorno xxx , alle ore xxx, presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell’articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La delegazione di parte pubblica è presieduta da , ed è composta dal Capo del Dipartimento
dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Xxxxx Xxxx, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, xxx. Xxxxx Xxxxxx, dal Direttore Centrale …. dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie, …...
La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale direttivo e dirigente del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” firmatarie dell’accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120.
PREMESSO
- che gli articoli 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l’articolo 5 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Produttività del personale direttivo;
- che gli articoli 8 e 9 del D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120, di recepimento dell’accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale direttivo e dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Produttività e le relative utilizzazioni;
- che il comma 6, lettera b), del predetto articolo 9 prevede che, mediante accordi integrativi nazionali per il personale direttivo, le risorse del Fondo di Produttività possono essere utilizzate per sviluppare le attività di studio, ricerca e sperimentazione;
LE PARTI
- Attesa la necessità di procedere alla definizione delle modalità di utilizzazione del Fondo di Produttività di cui all’articolo 8 del D.P.R. 17 giugno 2022, n.120, in relazione al comma 6, lettera b) dell’articolo 9 per la parte relativa a “attività progettuali di studio, ricerca, sperimentazione”;
- Atteso che in esito all’odierna contrattazione integrativa è emersa la volontà condivisa di:
1. rivisitare il vigente accordo decentrato a livello nazionale sottoscritto in data 14 maggio 1999 nell’ottica di individuare i destinatari delle risorse stanziate per l’attività di studio, prevedendone l’adeguamento rispetto alle più recenti modifiche ordinamentali;
2. rivisitare le modalità di svolgimento e di valutazione dei risultati dell’attività di studio;
3. definire, i parametri e criteri per la successiva determinazione della nuova misura dei compensi da riconoscere al personale direttivo incaricato dell’attività di studio, nonché del complessivo impegno di spesa annuale, da definirsi non appena approvata la Legge di bilancio per l’anno 2023.
CONVENGONO
Articolo 1
Personale direttivo partecipante all’attività di studio
1. Le attività di studio sono sviluppate dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediante le articolazioni centrali del Dipartimento.
2. Partecipa all’attività di studio, in qualità di coordinatore o di componente di un gruppo di lavoro, il personale direttivo in servizio negli uffici di cui al comma 1 di seguito indicato: il personale appartenente al ruolo dei direttivi e al ruolo dei direttivi aggiunti che esercitano funzioni operative, il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che esercitano funzioni tecnico- professionali, il personale direttivo dei ruoli speciali ad esaurimento.
3. L’attività di studio è condotta da gruppi di lavoro, ciascuno dei quali, di norma, costituito da non meno di tre unità e da non più di sei unità del personale indicato al comma 2, incluso il direttivo avente funzione di coordinatore. La partecipazione ai gruppi, in qualità di componente, è ammessa anche per il personale temporaneamente assegnato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici centrali del Dipartimento, purché per un periodo di tempo non inferiore al termine specificato all’articolo 3, comma 3. Il singolo gruppo di lavoro può essere composto da personale appartenente ai vari ruoli direttivi anche in servizio presso Uffici centrali diversi da quello proponente, previe intese tra i rispettivi dirigenti. In via eccezionale il Capo del Corpo può disporre l’integrazione dei gruppi, nei limiti del valore dell’impegno di spesa che sarà complessivamente assunto delle risorse stabilite all’articolo 2, con personale direttivo in servizio presso le strutture territoriali qualora in possesso di specifiche competenze utili per il proficuo espletamento dell’incarico. Il coordinatore del gruppo di studio è individuato tra il personale in assegnazione giuridica presso le Direzioni o gli Uffici centrali del Dipartimento.
4. Ciascun dipendente può essere componente o, in alternativa, coordinatore di un solo gruppo incaricato dell’attività di studio.
Articolo 2
Indirizzo e supervisione dell’attività di ricerca e dell’attività di sperimentazione
1. L’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo e l’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è condotta da gruppi di lavoro composti da personale non direttivo e non dirigente secondo la disciplina prevista dal corrispondente accordo negoziale.
2. La funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell’attività di ricerca in ambito tecnico-operativo è affidata al personale appartenente ai ruoli direttivi che esercitano funzioni operative,
3. La funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di lavoro incaricati dell’attività di sperimentazione in ambito tecnico-scientifico è affidata al personale appartenente ai ruoli direttivi che esercitano funzioni operative o al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, secondo la disciplina prevista dal corrispondente accordo negoziale.
4. Per lo svolgimento della funzione di indirizzo e supervisione dei gruppi di ricerca e dei gruppi di sperimentazione non è prevista remunerazione.
Articolo 2
Impegno finanziario e misura dei compensi per la remunerazione del personale
1. La determinazione della misura dei compensi spettanti al personale direttivo incaricato dell’attività di studio è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente all’emanazione della Legge di bilancio per l’anno finanziario 2023 e il triennio 2023-2025, previa adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di Produttività per l’anno 2023.
2. La misura dei compensi unitari sarà correlata ad un numero massimo di 92 gruppi, ciascuno composto da due unità oltre al coordinatore (per complessive n. 276 unità).
3. Il compenso individuale per la partecipazione all’attività di studio è differenziato in funzione della qualità del lavoro prodotto, valutata secondo quanto specificato all’articolo 5. La misura del compenso spettante al coordinatore è incrementata del 5 per cento rispetto a quella attribuita ai partecipanti all’attività di studio. Il compenso viene liquidato in due quote, di cui la prima pari al 50% del compenso base, la seconda a saldo, variabile secondo il procedimento indicato all’articolo 5.
4. La liquidazione di ciascuna quota del compenso al singolo componente del gruppo di studio è autorizzata dal Capo del Corpo a condizione che l’interessato abbia prestato servizio nell’ambito delle articolazioni centrali di cui all’articolo 1 per almeno 60 giorni nel corso della corrispondente fase di lavoro.
Articolo 3
Oggetto ed obiettivi dell’attività di studio
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Capo del Corpo, sentiti i Direttori centrali, indica gli ambiti di sviluppo e innovazione di interesse per l’Amministrazione, quale riferimento per l’individuazione dei progetti di studio da sviluppare nel corso dell’anno successivo. Sulla base di tali indicazioni, i dirigenti degli Uffici di cui all’articolo 1, comma 1, propongono al Capo del Corpo uno o più progetti di studio, specificandone l’oggetto, gli obiettivi da conseguire, la composizione del gruppo da incaricare e il relativo coordinatore. L’attività proposta può essere attinente, ma non coincidente, con le attività ordinarie di competenza dell’Ufficio referente.
2. In esito alla ricognizione delle proposte, entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Capo del Corpo definisce, nel rispetto dei valori finanziari di cui all’articolo 3 stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 6, il piano annuale delle attività di studio con proprio decreto, che costituisce altresì atto di costituzione e di incarico dei gruppi di lavoro, previa informazione alle organizzazioni sindacali nazionali.
Articolo 4
Organizzazione e tempi di svolgimento dell’attività di studio
1. Lo svolgimento dell’attività di studio si articola in due fasi, ciascuna indicativamente della durata di tre mesi: la prima, di norma nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio, al termine della quale viene effettuata una verifica dello stato di avanzamento del lavoro; la seconda, di norma tra il 16 maggio e il 15 agosto, che si conclude con la presentazione dell’elaborato finale.
2. Eventuali richieste di variazione della composizione dei gruppi dovute ad avvicendamenti del personale interessato possono essere valutate solo se formulate prima dell’inizio di ciascuna delle fasi di cui al precedente comma 1.
3. Il direttivo individuato quale coordinatore del gruppo è responsabile dell’organizzazione e dei risultati del lavoro, del rispetto dei tempi indicati al comma 1, nonché del controllo che l’attività venga svolta al di fuori dell’orario ordinario e straordinario, ai fini dell’attribuzione dei compensi di cui all’articolo 3 stabiliti con l’accordo di cui all’articolo 6.
4. Al termine di ciascuna fase di lavoro, il coordinatore ne attesta lo stato di avanzamento e indica gli eventuali componenti del gruppo che non hanno contribuito all’attività di studio, per condizioni oggettive o soggettive. Acquisita la dichiarazione del coordinatore del gruppo, il dirigente dell’Ufficio referente la trasmette al Capo del Corpo, indicando, altresì, i nominativi dei componenti che, nel corso del periodo di svolgimento della fase di lavoro, hanno prestato servizio presso gli Uffici centrali per un numero di giorni inferiore al minimo indicato all’articolo 2 3, comma 4 3.
5. Sulla base degli elementi acquisiti con le attestazioni di cui al comma 4, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione del compenso individuale, a condizione che, con la prima fase, il lavoro risulti sviluppato almeno per il 50% del totale, e che, a conclusione delle attività, siano stati raggiunti gli obiettivi dello studio specificati nel decreto di incarico. E’ consentito che, al termine del primo periodo di attività, un gruppo consegni l’elaborato finale ritenendo di aver assolto
all’incarico ricevuto, fermo restando il frazionamento in due quote ai fini della corresponsione del compenso.
Articolo 5
Valutazione dei risultati dell’attività di studio
1. La valutazione dei risultati dell’attività di studio condotta da ciascun gruppo di lavoro è affidata ad una Commissione presieduta dal Capo del Corpo e composta dai Direttori centrali, dal dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal dirigente dell’Ufficio di collegamento del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. I lavori prodotti in esito all’attività di studio sono valutati dalla Commissione sulla base dei criteri di seguito indicati: congruenza e completezza del lavoro rispetto agli obiettivi indicati nel decreto di incarico, complessità dello studio, originalità delle soluzioni e dei risultati raggiunti.
3. La qualità del lavoro è valutata attribuendo a ciascun criterio, un punteggio espresso in trentesimi.
4. Nel caso in cui l’elaborato prodotto dall’attività di studio ottenga un punteggio medio non inferiore a 18/30, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore.
5. Nel caso in cui l’elaborato prodotto dall’attività di studio ottenga un punteggio medio di almeno 27/30, il lavoro viene giudicato “particolarmente meritevole” e, pertanto, il Capo del Corpo autorizza la liquidazione della seconda quota del compenso ai singoli componenti e al coordinatore nella misura incrementata stabilita con l’accordo di cui all’articolo 6 di cui all’articolo 3, comma 2.
Articolo 6
Copertura finanziaria e disposizioni finali Clausola di neutralità finanziaria e disposizioni finali
1. Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che con successivo accordo integrativo nazionale del personale direttivo sarà definita la misura dei compensi spettanti al personale che partecipa all’attività di studio ed il conseguente impegno di spesa annuo a valere sulle risorse del Fondo di Produttività.
2 Ai sensi dell’articolo 15, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall’articolo 41 del d.P.R. n.120/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l’accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.