DELIBERAZIONE
0000230-23/05/2019
NUMERO-DATA ID: 560047
S.C. AFFARI GENERALI – DIRETTORE SOCIO SANITARIO
DELIBERAZIONE
OGGETTO: Proroga, per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, del contratto con l’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” (Codice Contratto X.Xx.Xx. n. 9149) per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani, giusta deliberazione n. 436 del 27/09/2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e del Direttore Socio Sanitario;
Premesso che:
- l’art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421”) stabilisce che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell’accreditamento istituzionale di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies;
- con deliberazione n. 348 del 27/03/2007, questa Azienda, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502, per la regolamentazione dei rapporti tra le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti erogatori di prestazioni socio sanitarie in regime di Residenzialità Protetta e Residenzialità Sanitaria Assistenziale, approvava il relativo schema di contratto, redatto secondo le indicazioni di cui alla deliberazione consiliare della Regione Liguria n. 54 del 21/11/2000;
- con deliberazione di Giunta n. 1031 del 5/08/2013, la Regione Liguria approvava i nuovi schemi-tipo di contratto con le strutture private accreditate per la fornitura di prestazioni sanitarie residenziali/semiresidenziali extraospedaliere per i vari comparti dell’assistenza sanitaria;
- nel generale quadro normativo in materia ed in linea con le direttive ed i finanziamenti regionali come sopra riportati, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per l’ottenimento di prestazioni sociosanitarie residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali con varie strutture private accreditate nei vari ambiti (Anziani, Disabili, Pazienti psichiatrici, Dipendenze, AIDS/HIV) ed ha attivato interventi e progetti mirati a specifiche attività a favore degli anziani e, in particolare, alla creazione di una rete assistenziale finalizzata alla cura ed al recupero dei soggetti affetti da forme psico-involutive senili a cui si è provveduto mediante l’attivazione, previa stipula di appositi contratti con gli enti che li gestiscono, di centri di residenzialità diurna in ultimo rinnovati per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2017 con deliberazione n. 266 del 17/04/2015;
Richiamata:
- la Legge Regione Liguria 29/7/2016, n.17 “Istituzione dell’Azienda Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.)” e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
- la DGR 1183/2016 e le deliberazioni di X.Xx.Xx. n.43 del 8/05/2017, come modificata dalla n. 56 del 15/06/2017;
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- la DGR 550 del 11/07/2017 e la deliberazione n. 72 del 11/07/2017 con la quale X.Xx.Xx., tra l’altro:
▪ ha ritenuto di sostituire integralmente il documento recante “Modalità applicative del programma operativo” (Allegato sub A alla deliberazione n. 43 del 8/05/2017) con la nuova versione del medesimo documento allegata sub A alla stessa deliberazione n. 72 del 11/07/2017;
▪ ha ritenuto, inoltre, di sostituire integralmente gli schemi tipo di contratto per le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, comprensivi di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale (allegati X0, X0, X0, X0, X0 e B6 alla sopra citata deliberazione di X.Xx.Xx. n. 43/2017) con la nuova versione dei medesimi documenti, allegata sub X0, X0, X0, X0, X0 e B6 alla stessa deliberazione di X.Xx.Xx. n. 72 del 11/07/2017;
- la nota prot. 99121 del 17/07/2017 e successive modifiche, agli atti della S.C. Affari Generali, con la quale X.Xx.Xx. forniva, per ciascuna delle ASL capofila l’elenco degli Enti Gestori da contrattualizzare, indicando per ognuno di essi il relativo budget annuale;
- la deliberazione n. 375 del 26/07/2017 con la quale questa Azienda prendeva formalmente atto della suddetta deliberazione di X.Xx.Xx. n. 43 del 8/05/2017, come modificata dalle deliberazioni n. 56 del 15/06/2017 e n. 72 del 11/07/2017;
Premesso in particolare che per le prestazioni sociosanitarie per l’Area Anziani per l’anno 2017:
- giuste disposizioni di cui alla Deliberazione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.) n.43 del 8/05/2017, come modificata dalle n. 56 del 15/06/2017 e n.72 del 11/07/2017, con deliberazioni aziendali n. 371 del 26/07/2017, n. 396 del 04/08/2017, n. 438 del 20/09/2017, n. 484 del 11/10/2017, n. 537 del 15/11/2017 e n. 600 del 20/12/2017 questa Azienda ha preso formalmente atto delle schede di budget afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare, trasmesse dalla S.S.D. Coordinamento delle Attività Geriatriche, a fronte dell’espletamento da parte della stessa, delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione;
Preso atto che:
- con deliberazione n. 210 del 5/04/2018 questa Azienda ha ritenuto necessario:
- prendere formalmente atto della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Liguria n. 1136 del 21/12/2017 ad oggetto: “Accordi contrattuali con soggetti pubblici e privati accreditati. Programmazione spesa I trimestre 2018. Direttive e indirizzi alle Aziende, Istituti ed Enti del SSR.”;
- prendere formalmente atto delle indicazioni di X.Xx.Xx. di cui alla nota prot. n. 7170 del 16/01/2018 e, conseguentemente, di procedere all’autorizzazione dei costi afferenti alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie per le Aree di riferimento indicate in premessa con i Soggetti Pubblici e Privati Accreditati che hanno sottoscritto l’accordo contrattuale per il periodo 1/08/2017 – 31/12/2017 e per i quali Asl 3 è capofila, di cui all’elenco allegato “A” al citato atto quale sua parte integrante e sostanziale sub 1;
- in particolare, per l’espletamento delle prestazioni socio sanitarie afferenti all’Area Anziani, prendere atto che la regolamentazione dei costi per l’anno 2018 derivanti dai rapporti con gli Enti Gestori che gestiscono Strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani sono stati regolamentati con determinazione dirigenziale della S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche n. 536 del 15/03/2018;
- con deliberazione aziendale n. 337 del 27/07/2018, questa ASL ha preso formalmente atto della Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 73 del 28/03/2018 ad oggetto: “Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari e sociosanitari. Approvazione documento recante “Modalità
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applicative nel programma operativo”, schema tipo degli accordi contrattuali e indicatori di qualità” e delle indicazioni di X.Xx.Xx. di cui alla nota prot. ASL 3 n. 44129 del 29/03/2018 e alla nota prot. ASL 3 n. 68396 del 22/05/2018 e conseguentemente, di procedere alla trasmissione dei nuovi schemi tipo ai soggetti erogatori per la sottoscrizione;
- con deliberazione n. 384 del 8/08/2018, questa ASL ha:
- preso formalmente atto e recepito integralmente i contenuti dell’allegato sub B1 della deliberazione di X.Xx.Xx. n.73 del 28/03/2018 (schema tipo di accordo contrattuale per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani, comprensivo di scheda budget e scheda indicatori di qualità assistenziale), da applicarsi per le prestazioni in oggetto, allegato Sub1 al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- preso formalmente atto, altresì, dell’elenco degli Enti Xxxxxxx, comprensivo dei budget assegnati da X.Xx.Xx. per l’anno 2018 con nota prot. ASL 3 n. 43305 del 28/03/2018 e successive note di modifiche ed integrazioni prot. ASL 3 n. 49246 del 10/04/2018, n. 51978 del 16/04/2018, n. 54406 del 20/04/2018, n. 55441 del 23/04/2018, n.57401 del 27/04/2018 e n.
75835 del 6/06/2018, di cui alla tabella allegata Sub 2 al citato atto;
- preso atto, infine, delle schede di budget assegnato per l’anno 2018, la cui istruttoria era completa alla data del 25/07/2018, afferenti agli Enti Gestori da contrattualizzare (allegato Sub 3 al citato atto) trasmesse dalla S.S.D. Coordinamento delle Attività Geriatriche, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione, con ID n. 61151040 del 25/07/2018, agli atti della S.C. Affari Generali e autorizzare, conseguentemente, la stipula dei nuovi contratti, a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/12/2019, sulla base del relativo schema tipo allegato sub B1 alla deliberazione di X.Xx.Xx. n.73/2018 ed allegato Sub 1 al citato provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- dato atto, altresì, che i costi derivanti dai rapporti con gli Enti gestori indicati nella tabella allegata Sub 2 sono stati regolamentati da questa Azienda per anno 2018, con determinazione dirigenziale n. 536 del 15/03/2018 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche;
- rinviato a successivi provvedimenti la regolamentazione dei costi afferenti all’annualità 2019 secondo le indicazioni che verranno comunicate da X.Xx.Xx.;
Preso atto inoltre che, per quanto riguarda l’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.”:
- detto Ente Gestore aveva pendente un contenzioso nanti la Corte d’Appello di Genova (R.G. n. 1023/2017) relativo allo sfratto richiesto dalla proprietà della sede dell’Unità di Offerta sita in Xxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 00;
- nelle more della definizione del contenzioso, con deliberazione n. 436 del 27/09/2018 questa Asl ha:
- preso atto dello schema di accordo contrattuale di durata annuale conforme allo schema della Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 73/2018 contenente, però, apposite clausole che tengano conto del contenzioso in essere, comprensivo della scheda di budget assegnato per l’anno 2018 afferente all’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” trasmessa dalla S.S.D Coordinamento delle Attività Geriatriche, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza della stessa, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione, con ID n. 61213250 del 30/07/2018, agli atti della S.C. Affari Generali e autorizzato, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto, a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, allegato Sub 1 alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando a successivo provvedimento la presa d’atto delle schede di budget per gli Enti Gestori per i quali è ancora in corso l’istruttoria;
- dato atto, altresì, che i costi derivanti dal rapporto con l’Ente Gestore “Villa Delle Rose S.r.l.” sono stati regolamentati da questa Azienda per anno 2018, con determinazione dirigenziale n.
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536 del 15/03/2018 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche;
- con nota ID n. del 66349934 del 6/05/2019 la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche ha espresso parere favorevole alla prosecuzione, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, dell’accordo contrattuale stipulato con la citata deliberazione n. 436 del 27/09/2018, sulla base di quanto stabilito con scrittura privata transattiva, in data 14/11/2018, tra il citato Ente Gestore e la Proprietà dell’immobile sede dell’Unità di Offerta sita in Genova via San Xxxxxxxxxx degli Armeni 11, ai sensi della quale il soggetto gestore ha diritto di continuare a fruire legittimamente del predetto immobile fino al 31/12/2019;
Richiamata la D.G.R. n. 702 del 03/08/2018 ad oggetto “Linee di indirizzo ad X.Xx.Xx., ai sensi dell’art. 3 comma 2, lett. i), della L.R. 17/2016 relative agli accordi con i soggetti erogatori privati accreditati” e la Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 225 del 07/09/2018 con la quale la stessa, nel recepire detta D.G.R., da e prende atto “che il sistema di regole e gli accordi contrattuali predisposti da X.Xx.xx. con deliberazione n.43 dell’8 maggio 2017 come modificata con delibera n.72 dell’11 luglio 2017 per l’annualità 2017 e n.73 del 28 marzo 2018 per l’annualità 2018 sono osservanti dei criteri e principi dettati dalla D.G.R. n. 702 del 3.08.2018 e possono essere integralmente confermati”;
Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra di:
- prendere atto di quanto espresso nella nota ID n. del 66349934 del 6/05/2019 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche e, conseguentemente, autorizzare la proroga per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, del contratto con l’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” (Codice Contratto X.Xx.Xx. n. 9149) per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani, giusta deliberazione n. 436 del 27/09/2018, di cui all’appendice Allegato 1 al presente atto;
- dare atto che i costi derivanti dal rapporto con il citato Ente Gestore sono stati regolamentati da questa Azienda per l’anno 2019, con determinazione dirigenziale n. 463 del 20/02/2019 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche;
Visto l’art. 4 della Determinazione n. 4 del 7/07/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) a mente della quale non sono applicabili ai contratti del tipo in oggetto gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni; Vista la Legge Regione Liguria 08/02/1995 n. 10 e successive modificazioni; Vista la Legge Regione Liguria 07/12/2006 n. 41 e successive modificazioni;
Visto per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Giuridico e dal Direttore Socio Sanitario;
Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; Su parere conforme del Direttore Socio Sanitario per l’ambito di competenza;
DELIBERA
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1. di prendere atto di quanto espresso nella nota ID n. del 66349934 del 6/05/2019 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche e, conseguentemente, autorizzare la proroga per il periodo dal 1/01/2019 al 31/12/2019, del contratto con l’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” (Codice Contratto X.Xx.Xx. n. 9149) per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani, giusta deliberazione n. 436 del 27/09/2018, di cui all’appendice Allegato 1 al presente atto;
2. di dare atto che i costi derivanti dal rapporto con il citato Ente Gestore sono stati regolamentati da questa Azienda per l’anno 2019, con determinazione dirigenziale n. 463 del 20/02/2019 della Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (X.Xx.Xx.), nonché alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità per gli adempimenti di competenza;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale, ai sensi dell’articolo 41, comma 4°, del Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
5. di dare atto che l’originale della presente deliberazione, firmato digitalmente, costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n.3;
6. di dare atto che la presente deliberazione è composta da numero 5 pagine e dall’allegato “A” di n. 5 pagine e così in totale da n. 10 pagine.
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxx. Xxxxx Xxxxx XXXXXXX)
II DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Avv. Xxxxx XXXXXXXXXX)
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Xxxxx XXXXXXXXXXXXX)
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX)
IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)
Visto per la verifica della regolarità contabile IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA’ (Xxxx. Xxxxxxx XXXXX)
GD/VG/ip
CONVENZIONI\ALISA\ANNO 2019\ANZIANI/\Deliberazioni /delibera Villa delle Rose Responsabile Procedimento: XXXXXXXXX XXXXXXXX
APPENDICE ALL’ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI
(RSA Post Acuti, RSA Mantenimento, RSA Stati Vegetativi, RSA Ambiente Protesico, RP, Centri Diurni)
TRA
L’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (ALISA) in qualità di Committente con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x. 00, codice fiscale/P.IVA 02421770997, di seguito più brevemente denominata “ALISA”, in persona del Commissario Straordinario Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX
E
L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 incaricata di gestire in nome e per conto di X.Xx.Xx. il presente accordo contrattuale e individuata come capofila (di seguito ASL capofila) con sede in Xxx X. Xxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (codice fiscale/P.IVA n. 03399650104), in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX in quanto:
- Azienda Sociosanitaria Ligure di ubicazione della/delle unità di offerta Oppure
- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è presente la Sede Legale qualora il soggetto gestore abbia più unità di offerta dislocate nel territorio di più ASL liguri
Oppure
- Azienda Sociosanitaria Ligure sul cui territorio è ubicata l’unità di offerta di maggiori dimensioni tra quelle presenti nelle diverse ASL liguri (nel caso in cui la sede legale fosse ubicata in altra Regione)
E
Il soggetto gestore Villa delle Rose S.r.l., con sede legale nel Comune di Genova, in Via San Xxxxxxxxxx degli Armeni n. 11, codice fiscale/partita IVA 02120480997, nella persona del Dott. Xxxxxx XXXXXXX, nato a Genova il 19/02/1970, residente nel Comune di Genova, Xxxxxx Xxxxxxxxxx
x. 0/00 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, di seguito denominato soggetto gestore in qualità di legale rappresentante o suo delegato, per la/le unità d’offerta sociosanitaria (di seguito denominata “unità di offerta”):
1. tipologia ANZIANI denominata Villa delle Rose, con sede nel Comune di Genova in Xxx X. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 00, codice di Struttura n. 9149, accreditata con D.G.R. Liguria n. 404 del 05.04.2012 e decreto dirigenziale R.L. n. 5134 del 20/12/2013 di variazione della titolarità alla Società Villa delle Rose e DGR Liguria di rinnovo n. 1006 del 21/09/2015 per n. 50 posti RSA mant e 20 posti RP di seguito denominato soggetto gestore;
PREMESSO CHE
a) il presente accordo contrattuale risulta conforme allo schema tipo approvato da ALISA con
deliberazione n. 73 del 28/03/2018 e deve essere applicato sulla base degli indirizzi e delle modalità previste dalla stessa;
b) ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, il committente intende avvalersi delle prestazioni di assistenza sociosanitaria erogate dal soggetto gestore attraverso la/e unità d’offerta sopra indicata/e, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni e normativa nazionale e regionale vigenti, al fine di assicurare adeguati livelli assistenziali ai cittadini liguri;
c) il soggetto gestore mette a disposizione del committente i posti o prestazioni accreditati ed oggetto della presente contrattualizzazione, che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente accordo contrattuale e relativa scheda di budget;
d) la suddetta unità d’offerta risulta autorizzata dal Comune di Genova, ai sensi della L.R. 20/1999 e L.R. 36/2011 e ss.mm.ii. con provvedimenti n. n. 10 del 27/2/2007, n. 110 del 18/7/2012, n. 111 del 18/7/2012 ed accreditata con D.G.R. Liguria n. 404 del 05.04.2012 e decreto dirigenziale R.L. n. 5134 del 20/12/2013 di variazione della titolarità alla Società Villa delle Rose e DGR Liguria di rinnovo n. 1006 del 21/09/2015 ai sensi dell’art. 8 quater del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente;
ha avanzato ai sensi della L.R. n. 57/2009 e ss.mm.ii. art. 30 istanza formale di rinnovo di accreditamento in data 20/09/2018 alla Regione Liguria al fine dell’iscrizione dell’unità d’offerta nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie per conto del S.S.N. di cui all’art. 14 della L.R. n. 20/1999 e ss.mm.ii. ovvero di cui all’art. 11 della L.R. n. 9/2017, ed ha ricevuto in data 28/09/2018 l’avviso dell’avvio del procedimento di verifica dei requisiti;
e) l’unità/le unità di offerta è/sono tenuta/e a rispettare i parametri strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni e normativa nazionale, regionale e/o comunale vigenti;
f) il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate. Detta remunerazione è subordinata alla preventiva stipula di appositi accordi contrattuali con il soggetto gestore, anche per un numero di posti inferiore a quelli accreditati sulla base della pianificazione Regionale ed Aziendale;
g) Il soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta nelle quali è prevista una compartecipazione al costo delle prestazioni erogate per la parte non a carico del SSR, provvede a comunicare al committente ed all’ASL capofila, le tariffe giornaliere dallo stesso praticate agli ospiti, e si impegna a trasmettere con tempestività al committente ed all’ASL di ubicazione dell’unità/delle unità di offerta eventuali variazioni che dovessero intervenire. A tale riguardo si dà atto che la retta viene corrisposta direttamente al soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta da parte dell’assistito, o di coloro che, eventualmente, abbiano un impegno al riguardo con il medesimo soggetto gestore, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica che impegna le parti stesse;
h) il soggetto gestore dell’unità/delle unità di offerta ha dichiarato, con autocertificazione ai sensi della vigente normativa, di non incorrere in nessuna delle ipotesi di applicazione della pena accessoria di incapacità a contrattare con la P.A. , di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza ex art. 444 c.p.p. per reati connessi all’espletamento dell’attività oggetto del presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabili analogicamente al presente accordo contrattuale, di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all’art. 4, comma 7, della L. 30.12.1991 n. 412 ed all’art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e
ss.mm.ii. e/o in alcuna situazione di conflitto di interessi ed analoga autocertificazione è stata effettuata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e ss.mm.ii., per quanto applicabile analogicamente al presente accordo contrattuale, compresi il/i responsabile/i sanitario/i delle unità di offerta;
i) l’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” aveva pendente un contenzioso nanti la Corte d’Appello di Genova (R.G. n. 1023/2017) relativo allo sfratto richiesto dalla proprietà della sede dell’Unità di Offerta sita in Xxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 00;
j) nelle more della definizione del contenzioso, con deliberazione n. 436 del 27/09/2018 ASL 3 ha preso atto dello schema di accordo contrattuale di durata annuale conforme allo schema della Deliberazione di X.Xx.Xx. n. 73/2018 contenente, però, apposite clausole che tengano conto del contenzioso di cui sopra, comprensivo della scheda di budget assegnato per l’anno 2018 afferente all’Ente Gestore “Villa delle Rose S.r.l.” trasmessa dalla S.S.D Coordinamento delle Attività Geriatriche, a fronte dell’espletamento delle attività istruttorie di competenza, in merito, tra l’altro, al possesso dei requisiti di contrattualizzazione, con ID n. 61213250 del 30/07/2018, agli atti della S.C. Affari Generali e autorizzato, conseguentemente, la stipula del nuovo contratto, a decorrere dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, allegato Sub 1 alla citata deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
k) con nota ID n. del 66349934 del 6/05/2019 la Struttura Semplice Dipartimentale Coordinamento delle Attività Geriatriche di ASL 3 ha espresso parere favorevole alla prosecuzione, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019, dell’accordo contrattuale stipulato con la citata deliberazione n. 436 del 27/09/2018, sulla base di quanto stabilito con scrittura privata transattiva, in data 14/11/2018, tra il citato Ente Gestore e la Proprietà dell’immobile sede dell’Unità di Offerta sita in Genova via San Xxxxxxxxxx degli Armeni 11, ai sensi della quale il soggetto gestore ha diritto di continuare a fruire legittimamente del predetto immobile fino al 31/12/2019.
Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di appendice, essendone condizione essenziale e dovendosi intendere qui per integralmente richiamate e trascritte.
ARTICOLO 2
(Durata)
Il presente atto di appendice ridefinisce la durata del contratto con l’Ente Gestore Villa delle Rose Srl per la fornitura di prestazioni sociosanitarie residenziali/semiresidenziali per anziani, stipulato con deliberazione Asl 3 n. 436 del 27/09/2018, prorogandone il periodo 01/01/2019 sino al 31/12/2019.
ARTICOLO 3
(Norme residuali e finali)
Il presente atto di appendice al contratto stipulato con deliberazione ASL 3 n. 436 del 27/09/2018, è redatto in tanti esemplari originali quante sono le parti.
Una copia verrà trasmessa ad ALISA.
Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.
ALISA e le ASL provvederanno alla pubblicità del presente atto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.
È a carico del soggetto gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell’espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al presente accordo contrattuale.
Qualsiasi onere conseguente a richieste risarcitorie connesse all'attività svolta dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria in relazione al presente accordo contrattuale grava esclusivamente sullo stesso, così come gli oneri economici di eventuali coperture assicurative. ALISA e le ASL, pertanto, non potranno in alcun modo essere gravati dagli stessi e dovranno in ogni caso essere garantiti e manlevati dal soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria per eventuali richieste di terzi.
Conformemente alla determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P. la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari non si applica il C.I.G. non trattandosi di contratto d'appalto, fatte salve eventuali successive modifiche o integrazioni.
Il presente accordo contrattuale verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2° del DPR n. 131/1986. Le spese di eventuale registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente.
Letto, confermato e sottoscritto Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
(Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX)
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 (quale ASL capofila)
Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante
Villa delle Rose S.r.l. (Dott. Xxxxxx XXXXXXX)
Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:
ARTICOLO 2 (Durata)
ARTICOLO 3 (Norme residuali e finali)
Genova, lì
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Il Commissario Straordinario
(Dott. X. Xxxxxx XXXXXXXXX)
Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 (quale ASL capofila)
Il Delegato del Direttore Generale (Avv. Xxxxxxxx XXXXXXX)
Il soggetto gestore dell’unità di offerta sociosanitaria Il Legale Rappresentante
Villa delle Rose S.r.l. (Dott. Xxxxxx XXXXXXX)