ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
tra
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel seguito CNR, C.F. 80054330586, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, rappresentato dal xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,
e
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, nel seguito AORN, P.IVA n. 06853240635, con sede in Xxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, rappresentata dalla dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Commissario Straordinario e legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede dell’AORN
Premesso che:
Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
c) promuovere l’inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
d) svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.
L’AORN, unica azienda ospedaliera pediatrica del Sud Italia, dotata di oltre 400 posti letto, articolati in 20 differenti discipline, costituisce uno dei principali poli nazionali di riferimento nell’assistenza, diagnosi e cura in ambito pediatrico sia nel settore dell’emergenza-urgenza che dell’alta complessità e delle cronicità.
L’AORN, ha sviluppato livelli di eccellenza in vari settori della cura e della ricerca dell’ambito pediatrico e partecipa attivamente ai processi di miglioramento delle qualità delle cure in campi che richiedono modelli organizzativi complessi, elevata specializzazione e forte investimento tecnologico;
Nell’ambito delle attività istituzionali dell’AORN sono realizzati studi clinici sia su farmaci sia su dispositivi medici innovativi secondo le regole imposte dagli organismi di controllo.
Considerato che:
− la sinergia tra il CNR e l’AORN può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per le ricadute sull’attività assistenziale;
− l’AORN dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca, nonché di divulgazione;
− la rete di ricerca del CNR dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte;
− il CNR e l’AORN possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
− il CNR e l’AORN manifestano l’interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nei campi di azione specifici dei due Enti;
− il CNR e l’AORN manifestano l’interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse per i due Enti.
− sono già stati attivati accordi di collaborazione tra l’AORN e Istituti afferenti a diversi Dipartimenti del CNR,
Tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.
Art. 2 - Oggetto e finalità
Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, cooperano per l’individuazione e lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed altre iniziative di comune interesse nei campi di azione specifici dei due Enti.
Le modalità e le forme di collaborazione, ivi compresa la possibilità di estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative adottate sulla base del successivo art. 5 ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.
Art. 3 - Tipologia delle azioni programmatiche
I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno principalmente:
• la promozione e il coordinamento di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale;
• valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
• la realizzazione di infrastrutture di ricerca.
• avviare ulteriori progetti, attività e qualsiasi altra iniziativa che, nell’ambito dei rispettivi ruoli statutari, concorra ad ottimizzare l'interazione tra le parti firmatarie e realtà produttive in tema di azioni di ricerca scientifica nonché del trasferimento e della diffusione delle conoscenze;
• attività di formazione nei settori di comune interesse
Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e dell’AORN potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dal successivo art. 5.
Art. 4 - Comitato d’Indirizzo
Viene istituito un Comitato di indirizzo con il compito di definire i temi programmatici oggetto dell’Accordo Quadro.
Il Comitato è composto da sei membri:
• il Presidente CNR o suo delegato
• il Commissario Straordinario dell’AORN o suo delegato
• due componenti nominati dal Commissario Straordinario dell’AORN e due dal Presidente del CNR.
Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti dell’AORN, consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.
Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all’altra.
Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni attuative. Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispone una relazione sullo stato di attuazione del
presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.
Art. 5 - Convenzioni operative
Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all’atto della stipula delle convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.
Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli eventuali oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell’ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.
Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.
Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa, previo consenso espresso di entrambe le parti.
La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.
Art. 6 - Risorse
Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.
Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5.
Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Art. 7 - Proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a seguire le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia, in particolare dal Codice della proprietà industriale (D.Lgs 10.02.2005 n. 30, modificato dalla L. 28.06.2019 n.58) in materia di titolarità dei diritti brevettuali da parte di ricercatori pubblici e delle eventuali imprese che partecipano alle attività comuni e da eventuali condizioni poste da altri soggetti finanziatori del progetto, a meno che non sia diversamente stabilito da accordi specifici sottoscritti successivamente. In particolare:
• ciascuno dei soggetti interessati rimane titolare dei diritti di proprietà intellettuale su quanto realizzato individualmente antecedentemente alla firma del presente Accordo ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse del presente Accordo;
• i risultati e i progetti elaborati congiuntamente sono di proprietà congiunta dei soggetti interessati. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d’uso dei risultati conseguiti.
Art. 8 - Tutela dei dati personali
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (modificato dal D.Lgs. 10/08/2018 n.101 per adeguamento al Regolamento europeo 27/04/2016 n.679) .
Nell’ambito delle convenzioni attuative saranno regolamentate le modalità e le finalità dei trattamenti relativi allo svolgimento delle attività in esse specificate, nonché le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D.Lgs. 101/2018.
Art. 9 - Copertura assicurativa
Relativamente alla responsabilità civile verso terzi, ci si atterrà alle disposizioni di legge.
Art. 10 - Visibilità dell’ Accordo Quadro
Le Parti concordano sull’importanza di offrire un’adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo Quadro ed, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto ed, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.
Art. 11 - Durata
Il presente Accordo - Quadro ha la durata di anni due a decorrere dalla data dell’ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti.
E’ fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.
Art. 12 - Modifiche e Recesso
Qualora nel corso della durata dell’Accordo Quadro venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.
Art. 13 - Nullità parziale
Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 1419 del Codice Civile.
Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1419 cc, a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la
situazione che ne ha determinato l’ invalidità e/o la impossibilità di attuazione.
Art. 14 - Cessione
Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.
Art. 15 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo, da inviarsi, salvo quanto altrimenti concordato tra le parti, a mezzo di comunicazione PEC dovranno essere recapitate presso le sedi istituzionali dei firmatari.
Art. 16 - Registrazione
Il presente Accordo Quadro sarà registrato in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
Art. 17 - Rinvii e Foro Competente
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell’interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro che non si possa risolvere in via amichevole, il Foro competente sarà quello di Roma.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon Il Commissario Straordinario
Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
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Consiglio Nazionale delle Ricerche Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
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