CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
G R U P P O B A N C A F I N N AT
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
E AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO
DI STRUMENTI FINANZIARI
Indice
Sezione I Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente | pag. | 2 |
Sezione II Servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari | pag. | 6 |
Sezione III Norme che regolano il conto corrente bancario | pag. | 8 |
Allegato 1 Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali | pag. | 10 |
L’accettazione delle norme in questione si realizza attraverso la firma dell’Incarico allegato al presente contratto.
SEZIONE I
CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE
Art. 1 Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela
1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 cod. civ.
2. La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (di seguito: "T.U.B.") e le relative disposizioni di attuazione.
Art.2 Autorizzazione della Banca ad agire anche in nome proprio
1. Nello svolgimento del presente servizio la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.
Art. 3 Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela
1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ., l’incarico conferito alla Banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
5. Quando il contratto è stipulato mediante offerta fuori sede, nei documenti e nei formulari consegnati al Cliente è espressamente indicato che l’efficacia del contratto stesso è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente. entro detto termine il Cliente può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o alla Banca.
Art. 4 Invio di corrispondenza alla Banca
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.
Art. 5 Invio di corrispondenza alla Clientela
1. L’invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca – anche relativi alle presenti condizioni - sono fatti al Cliente con pieno effetto all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto come indirizzo presso il quale ricevere la corrispondenza. In mancanza, l'invio di comunicazioni si considera validamente effettuato dalla Banca all'indirizzo indicato all'atto di sottoscrizione del presente contratto.
2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto sono fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
Art. 6 Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Nel caso in cui predette informazioni non siano rese disponibili ovvero vi sia l’impossibilità di adempiere a predetti obblighi, anche riguardo ai rapporti già in essere, la Banca si asterrà dall’instaurare il rapporto od ad eseguire operazioni, anche in corso di realizzazione, procedendo a restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso. 3. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di condizioni di pagamento, ecc.).
Art. 7 Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza
1. Il Cliente e i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la stessa, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero
– previo accordo tra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).
2. Eventuali limiti alle facoltà accordate alle persone autorizzate, ai sensi del comma precedente, devono essere precisate pe riscritto dal cliente e dagli altri eventuali cointestatari.
3. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano trascorsi tre giorni lavorativi bancari dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche, rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul conto conferita successivamente non determina la revoca delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati pe riscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all’articolo 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al terzo comma del presente articolo. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informare gli altri cointestatari. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 8 Cointestazione del rapporto
1. Il Cliente prende atto che quando il rapporto è intestato a più titolari esso si considera a firme disgiunte, salva sua espressa disposizione contraria. Tutte le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca nei confronti di uno dei cointestatari, indicato in calce ai dati anagrafici, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
2. I soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
Art. 9 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
1. Quando il rapporto sia intestato a più titolari con facoltà per i medesimi di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite alla Banca da tutti i cointestatari a mezzo lettera raccomandata a.r. oppure mediante comunicazione scritta presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto.
2. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.
3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
4. In deroga all'art. 190 c.c., la Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
Art. 10 Morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari.
1. Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano tutti gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e il legale rappresentante dell'incapace.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e di tutti gli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
Art. 11 Diritto di garanzia
1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca o comunque non superiori a due volte il predetto credito.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.
Art. 12 Compensazione
1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso più dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca dà prontamente comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’art. 8, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. Per specifico accordo, qui formalizzato con il Cliente, viene espressamente riconosciuta la facoltà di compensazione prevista nel comma 2 del presente articolo, anche ai rapporti in cui il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a) del Codice del consumo.
Art. 13 Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 1193, comma 1, cod. civ. – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare – in deroga all’art. 1193, comma 2, cod. civ. – i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
Art. 14 Determinazione e modifica delle condizioni
1. Le condizioni economiche applicate ai contratti cui si riferiscono le presenti "Condizioni Generali" sono indicate nelle allegate Appendici A e B, ad eccezione di quelle relative al servizio accessorio di concessione di finanziamenti per operazioni su strumenti finanziari, per le quali si rinvia ai fogli informativi.
2. La Banca si riserva altresì la facoltà, in presenza di un giustificato motivo di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti di durata, posti in essere con il Cliente, che saranno a questi rese note mediante apposita comunicazione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 118 T.U.B.. nonché del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) allorchè il cliente rivesta la qualità di consumatore.
3. Entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell’art. 118, comma 2, T.U.B., ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. La Banca provvede ad informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente e della Banca.
Art. 15 Durata dei contratti
1. I contratti cui si riferiscono le presenti “Condizioni generali”, salva l'esistenza di regole specifiche, sono a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 10 giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 16 Spese ed oneri fiscali
1. Le spese e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 17 Legge applicabile e foro competente
1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
2. Il foro competente per le controversie nascenti dal presente contratto è quello di Roma.
3. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del Codice del consumo, la competenza è del tribunale del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.
Art. 18 Procedure alternative per la composizione delle controversie con il Cliente
1. Il Cliente, per la soluzione delle controversie nascenti con la Banca a seguito del presente contratto, può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. a Banca Finnat Euramerica S.p.A. Xxxxxx xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx o per via telematica a xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. La Banca risponde entro 30 giorni se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (ad es. conti correnti, carte di pagamento, mutui, finanziamenti), entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo a servizi di investimento.
2. Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti o qualora fosse comunque insoddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
a) in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari:
• rivolgersi all'Arbitro bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e clienti: se il fatto contestato è successivo alla data dell'1.1.2007, nel limite di Euro 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi (cfr. il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• presentare domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) ai seguenti organismi:
• all’Organismo operante presso il Conciliatore bancario Finanziario (iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia cfr. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• a qualsiasi altro organismo iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e dalla relativa normativa di attuazione.
b) in caso di controversie inerenti servizi e attività di investimento:
• rivolgersi all'Organismo collegiale denominato "Ombudsman - Giurì bancario", se il fatto contestato è stato posto in essere nei due anni antecedenti la presentazione del reclamo; nei limiti di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; senza limiti di importo quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (cfr. il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• rivolgersi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la CONSOB, sistema di risoluzione stragiudiziale, per controversie relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori (esclusi gli investitori professionali). Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito internet xxx.xxxxxx.xx;
• presentare domanda di mediazione (procedura che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore indipendente) ai seguenti organismi:
• all’Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia cfr. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• a qualsiasi altro organismo iscritto nel Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 e dalla relativa normativa di attuazione.
3. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e alla CONSOB e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
4. in caso di controversie, prima di ricorrere all’Autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs 28/2010 e successive modifiche).
SEZIONE II
SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI
Art. 19 Strumenti finanziari oggetto del deposito
1. Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 213/1998 e della relativa normativa di attuazione.
2. La registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna degli strumenti medesimi e il trasferimento, il ritiro o il vincolo relativo agli stessi trovano attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.
Art. 20 Svolgimento del servizio
1. La Banca mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli incassi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale ed in generale provvede alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.
Art. 21 Pignoramenti o sequestri sugli strumenti finanziari in deposito
1. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o sequestri sugli strumenti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
2. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto, a norma del comma precedente.
Art. 22 Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R., a pagare entro il termine di 5 giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4 e 2756, commi, 2 e 3, cod. civ., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.
3. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte del suo proposito il Cliente a mezzo lettera raccomandata A.R., accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni.
4. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente.
5. Se la Banca ha fatto vendere solo parte degli strumenti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 23 Mandato reciproco tra cointestatari
1. Nei casi di cointestazione del rapporto con operatività disgiunta, resta inteso che:
a) i cointestatari si danno reciproco mandato disgiunto a vendere, senza limite di quantitativo, o comunque ad utilizzare gli strumenti finanziari immessi nel deposito, compresi quelli azionari e nominativi in genere intestati a nome di ciascuno di essi e/o i relativi diritti accessori, nonché a darli a riporto e ad incassare, anche disgiuntamente, il corrispettivo di dette operazioni;
b) pertanto, la Banca può dar corso agli ordini di vendita o di riporto che le venissero impartiti, anche da uno solo dei cointestatari, riguardo agli strumenti finanziari immessi nel deposito, compresi quelli azionari e nominativi in genere e/o ai relativi diritti accessori intestati a ciascuno di essi; può altresì porre a disposizione di ciascun cointestatario, anche disgiuntamente, i relativi corrispettivi e ciò con pieno esonero della Banca stessa da ogni responsabilità a riguardo;
c) quanto precede non comporta obbligo per la Banca di dare alcuna comunicazione delle operazioni agli altri intestatari del deposito e/o all’intestatario degli strumenti finanziari nominativi e/o del conto corrente di regolamento, con impegno da parte di ciascun cointestatario del deposito e del conto corrente di regolamento di tenere indenne e manlevata la Banca da qualsiasi responsabilità, danno o molestia che in qualsiasi tempo possa in conseguenza derivarle.
Art. 24 Sub-deposito di strumenti finanziari dematerializzati
1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri, nonché presso altri depositari abilitati.
2. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto “omnibus” intestato alla Banca, in cui sono immessi quelli di pertinenza di una pluralità di clienti.
3. Il Cliente autorizza la Banca a utilizzare gli strumenti finanziari sub-depositati nei conti “omnibus” nell’interesse della Banca stessa o di terzi, fermo restando l’impegno della Banca medesima a non causare alcun pregiudizio agli interessi del Cliente.
4. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato.
5. La Banca si obbliga a rendere nota l’eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.
6. In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall’organismo di deposito centralizzato.
7. Il Regolamento dei servizi dell’organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Art. 25 Sub-deposito di strumenti finanziari emessi o circolanti all’estero
1. Per gli strumenti finanziari emessi o circolanti all’estero, la banca è autorizzata a farsi sostituire - nell’esecuzione delle operazioni di sub-deposito - da società estere sub-depositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse.
2. Il servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel Regolamento di dette società estere subdepositate, reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.
Art. 26 Rendiconto e comunicazioni
1. I rendiconti degli strumenti finanziari sono resi al Cliente con cadenza annuale.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dei rendiconti, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, essi si intendono approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento del rendiconto; siffatta rettifica o accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio del rendiconto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE BANCARIO
Art. 27 Assunzione da parte della Banca degli incarichi del correntista
1. È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.
2. In assenza di particolari istruzioni del correntista, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione.
3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. è comunque autorizzata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
4. Il Cliente ha la facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca, finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.
Art. 28 Movimentazione del conto
1. Salvo espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere tra la Banca e il Cliente titolare del conto – a mezzo di bonifici e di rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
2. I bonifici vengono eseguiti sulla base dell’indicazione del codice europeo IBAN.
3. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dall’inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalla Banca corrispondente.
4. Qualora il conto non abbia avuto movimentazioni da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 250,00 la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.
5. I depositi in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi delegati per un periodo di 10 anni sono assoggettati alla normativa di cui al D.P.R. 22/06/2007, n. 116:
Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23/12/2005, n. 266, in materia di depositi dormienti.
Art. 29 Prelievi di contante in misura superiore a Euro 15.000,00.
1. Qualora il Cliente intenda effettuare prelievi di importo superiore a Euro 15.000,00, dovrà darne preventiva comunicazione alla dipendenza della Banca presso la quale è stato aperto il rapporto, almeno 48 ore prima rispetto a quello in cui intende effettuare l’operazione.
Art. 30 Recesso
1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 10 giorni, dal rapporto di conto corrente nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso provoca la chiusura del conto.
2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti in data anteriore a quello in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.
4. In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 3, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal mandato, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al comma 1, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L’esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
Art. 31 Chiusura contabile periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, siano essi debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, indicata nell'allegata Appendice A, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
Art. 32 Approvazione dell’estratto conto e delle comunicazioni periodiche
1. L’invio degli estratti conto è effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data periodica di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 cod. civ.. Vengono altresì trasmessi dalla Banca alla Clientela comunicazioni periodiche annuali.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, essi si intendono approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto o della comunicazione periodica; siffatta rettifica o accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto o della comunicazione periodica, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
ALLEGATO 1
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Con l’entrata in vigore della legge 675/96, e successivamente, del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Banca Finnat Euramerica, in qualità di "titolare" del trattamento, é tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
La Banca Finnat Euramerica si impegna a trattare i dati personali della propria Clientela in modo lecito e secondo i principi di correttezza professionale. I dati verranno raccolti per scopi legittimi e dettagliati nel seguito di questo documento. I dati raccolti saranno pertinenti alle finalità del trattamento e non eccedenti le necessità del trattamento stesso. I dati verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato solo per il periodo minimo richiesto per gli scopi per cui sono stati raccolti e per il rispetto della normativa vigente.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso della Banca Finnat Euramerica sono raccolti direttamente presso la Clientela ovvero presso terzi come, ad esempio, in occasione di operazioni disposte a credito o a debito dei clienti da altri soggetti oppure nell’ipotesi in cui la Banca acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.
Per questa ultima tipologia di dati sarà fornita un’informativa all’atto della loro registrazione e comunque non oltre la prima eventuale comunicazione. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui la Banca Finnat Euramerica si ispira.
Inoltre, qualora la Banca venga in possesso di dati che la legge definisce “sensibili” in relazione a specifiche operazioni richieste dal Cliente (es.: versamenti o disposizioni di bonifico che riguardino sindacati, forze politiche e determinate associazioni, ad accreditamenti di alcune pensioni o di speciali rimborsi assicurativi), il consenso rilasciato riguarda anche il trattamento di tali dati, per le finalità di esecuzione delle stesse specifiche operazioni.
Viceversa qualora i dati “sensibili” siano espressamente richiesti dalla Banca in relazione all’offerta di specifici prodotti o servizi scelti dall’interessato (es: mutui assistiti da assicurazione, polizze vita ), il loro trattamento sarà subordinato alla preventiva raccolta, volta per volta, del consenso.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Banca e secondo le finalità di seguito descritte:
• finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la Clientela ed i fornitori della Banca (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un mandato, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti dal mandato concluso con la Clientela, etc.);
• finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge sull’usura, antiriciclaggio, etc.);
• finalità funzionali all’attività della Banca per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o no il consenso.
Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
• rilevazione del grado di soddisfazione della Clientela sulla qualità dei servizi resi e sull’attività svolta dalla Banca, eseguita direttamente ovvero attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, etc.;
• promozione e vendita di prodotti e servizi della Banca Finnat Euramerica o di società terze effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, etc.;
• indagini di mercato ed elaborazioni statistiche.
I dati oggetto del trattamento sono gli stessi riportati nel mandato, nell’atto di garanzia, nell’ordine di acquisto o in altro atto o mandato intercorrente con la nostra Banca, possono essere integrati con quelli relativi alle vicende del rapporto, scaturenti da morosità, da inadempimento o altro, o dall’assoggettamento ad una procedura concorsuale, liquidatoria o altro.
Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
In ogni caso la protezione é assicurata anche quando vengono attivati canali innovativi della Banca Finnat Euramerica quali, ad esempio, la Banca telefonica e siti internet.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
Per lo svolgimento di alcune sue attività, la Banca si rivolge a società esterne per l’esecuzione delle disposizioni ricevute dalla Clientela ed in particolare di soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) società che svolgono servizi Bancari e finanziari, ivi comprese le società che intervengono nella gestione dei sistemi di pagamento, enti emittenti di carte di credito, esattorie e tesorerie (es. SIA –SSB) etc.
b) società di servizi per l’acquisizione, la registrazione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dagli stessi clienti ed aventi ad oggetto lavorazioni massive relative a pagamenti, effetti, assegni ed altri titoli;
c) società che svolgono attività di trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla Clientela;
d) società che svolgono servizi di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la Clientela;
e) società di recupero dei crediti;
f) operatori professionali che intervengono nella gestione di sistemi informatici e reti di telecomunicazione, nonché nello sviluppo e gestione di procedure informatiche;
g) studi e società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza.
Inoltre, nelle ipotesi in cui la Banca agisca come intermediario nelle vendita di prodotti o servizi per conto di altri soggetti (si pensi, in particolare, ai servizi Bancari, finanziari ed assicurativi), si rende necessario comunicare a questi ultimi i dati della Clientela che abbia richiesto tali prodotti o servizi, al fine di consentire a detti soggetti di dare esecuzione al mandato sottoscritto con gli interessati, trattando in piena autonomia, in qualità di titolari, i predetti dati.
Ne consegue che, senza il consenso dell’interessato alle comunicazioni a terzi ed ai correlati trattamenti, la Banca si troverebbe nell’impossibilità pratica di eseguire la totalità delle operazioni richieste. La Banca senza il consenso potrà eseguire solo quelle operazioni che non prevedono tali comunicazioni (es. libretto di deposito a risparmio al portatore, compravendita di valuta estera allo sportello, emissione di assegni circolari), consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale, consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e nel rilievo di imprese, collocamento e rimborso allo sportello di titoli di nostra emissione al portatore, pagamento di rate di rimborso di finanziamenti, consulenza in valori mobiliari.
Si avverte che, in attesa di detto consenso, qualora l’interessato richieda comunque l’esecuzione di specifiche operazioni e servizi Bancari, tale richiesta deve intendersi implicitamente comprensiva del consenso limitatamente ai trattamenti relativi alle operazioni e servizi richiesti.
Per altro verso, la Banca ha la necessità di controllare se stessa e la qualità dei propri servizi. A tal fine comunica dati relativi ai propri clienti a società che offrono questo tipo di prestazioni, affinché verifichino presso i clienti medesimi se la Banca abbia soddisfatto le loro esigenze e le loro aspettative o se esista una potenziale domanda per altri prodotti o servizi. Ciascun Cliente ha la facoltà di rifiutare il consenso alla Banca per questi tipi di comunicazione e per i trattamenti correlati, barrando le apposite caselle nel modulo allegato contenente la formula del consenso previsto dalla legge.
Analoga facoltà può essere esercitata per quanto riguarda la comunicazione di dati a primarie società esterne, al fine di consentire a queste di offrire loro servizi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia e responsabilità, essendo estranei all'originario trattamento effettuato presso la Banca.
L’elenco completo e dettagliato di tali soggetti, mantenuto costantemente aggiornato, è disponibile presso la nostra sede.
Nell’ambito delle finalità sopra specificate, i dati personali possono essere comunicati e trattati dalla Capogruppo e dalle società dalla medesima partecipate.
Diritti di cui all’art. 7
Si informa, infine, che l'art. 7 del decreto riconosce all'interessato la titolarità di specifici diritti. In particolare l'interessato:
• può ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle modalità e delle finalità del trattamento nonché degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
• ha, ancora, il diritto di ottenere l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
• ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha l'interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
• ha infine diritto di ottenere un'attestazione che le eventuali variazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati, prima, comunicati o diffusi.
L'interessato può infine opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del decreto, il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato; ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo, quando, per ciascuna richiesta di conoscenza dei dati personali, non risulta confermata l'esistenza dei dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
In relazione ai dati trattati, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento.
Pertanto si rende noto che Titolare del trattamento è la Banca Finnat Euramerica, con sede in Xxxxxx xxx Xxxx, 00.
L’elenco dei Responsabili del trattamento designati dalla Banca, costantemente aggiornato, è disponibile presso la suddetta sede centrale della Banca Finnat Euramerica.
Eventuali informazioni possono essere richieste anche tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx.
G R U P P O B A N C A F I N N AT
Banca Finnat Euramerica Spa
Sede legale: Palazzo Xxxxxxx – Piazza del Gesù, 49 – 00000 Xxxx Tel (x00) 00 00000.0 Fax (x00) 00 0000000
xxx.xxxxxxxxxxx.xx – xxxxx@xxxxxx.xx
Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v. – ABI 3087 R.E.A. n. 444286
P. IVA n. 00856091004 – C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069
Iscritta all’albo delle banche – Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica, iscritto all’albo dei gruppi bancari Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi
Conto Corrente Finnat Professional | ||||
SPESE FISSE | Tenuta Conto | Canone annuo - (trimestrale) | Gratuito | |
Numero di operazioni per le quali non sono applicate spese per scrittura contabile (incluse nel canone annuo) | Tutte | |||
Gestione Liquidità | Spese annue per conteggio interessi e competenze | Gratuite | ||
Home Banking | Canone annuo Internet Banking | Gratuito | ||
Costo attivazione Corporate Banking Interbancario | € 150,00 | |||
Canone annuo Corporate Banking Interbancario Attivo | € 120,00 | |||
Canone annuo Corporate Banking Interbancario Passivo | € 60,00 | |||
Costo rilascio prima busta PIN | Gratuito | |||
Costo rilascio nuova busta PIN | € 5,00 | |||
Xxxxx Xxxxx primo rilascio | Gratuito | |||
Costo Token rilasci successivi | € 25,00 | |||
SPESE VARIABILI | Gestione Liquidità | Documentazione relativa a singole operazioni: Invio on-line estratto conto, contabili e/o comunicazioni di legge (es. Documento di Sintesi) | Gratuito | |
Documentazione relativa a singole operazioni: Invio per posta estratto conto, contabili e/o comunicazioni di legge (es. Documento di Sintesi) | € 2,00 | |||
Stampa estratto conto allo sportello | Gratuita | |||
Domiciliazione corrispondenza in Banca | € 200,00 |
Prelievo contante allo sportello | Gratuito |
FINNAT PROFESSIONAL
Appendice A
Condizioni economiche – Conto Corrente
Luogo e Data Londra, 30/06/2021
Conto SMARTETN CONTO “CUSTODY”
SPESE VARIABILI | Servizi di Pagamento | Bonifici Sepa disposti allo sportello | Gratuiti |
Bonifici Sepa con modalità on-line | € 0,50 | ||
Giroconti disposti allo sportello | Gratuiti | ||
Giroconti con modalità on-line | Gratuiti | ||
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale pro-tempore vigente) | Tasso Deposit Facility BCE* |
SCONFINAMENTI | Sconfinamenti in assenza di Fido | Tasso debitore per mora e scoperto di conto corrente | Tasso Deposit Facility BCE* + 3 punti percentuali |
CONTEGGIO E CAPITALIZZAZIONE INTERESSI ATTIVI | Periodicità | Annuale e all’estinzione | |
CONTEGGIO INTERESSI PASSIVI | Periodicità | Annuale e all’estinzione | |
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI PASSIVI (Previa autorizzazione del Cliente) | Periodicità | Annuale e all’estinzione - Esigibili annualmente dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione |
DISPONIBILITA’SOMME VERSATE | Contanti / Assegni circolari stessa Banca / Assegni bancari stessa filiale / Assegni bancari altra filiale | Stesso giorno versamento |
Assegni circolari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia Banca d’Italia / Assegni bancari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia e assegni postali | 4 giorni dal versamento | |
Assegni bancari in Euro e altre divise di Banche estere | 20 giorni dal versamento |
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE: OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’ | |
SPESE TENUTA CONTO | |
Richieste copie documentazioni ricerche e/o informazioni (per ogni singolo documento/richiesta) | € 10,00 |
Richiesta documentazione legale verso Autorità (es. Agenzia delle Entrate) | € 40,00 |
SERVIZI DI PAGAMENTO | |
1. ASSEGNI |
* Strumento della Banca Centrale Europea sul quale le banche dell’Eurosistema possono depositare liquidità a brevissimo termine (overnight).
** Il tasso di riferimento è l’Euribor 3 mesi base 365, rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare e applicato il mese successivo.
Il Conto Corrente Professional non prevede la possibilità di emettere assegni. E’ possibile invece il versamento di assegni come di seguito indicato.
1.1 Valute di accredito
Assegni circolari stessa Banca / Assegni bancari stessa filiale / Assegni bancari altra filiale | Stesso giorno versamento |
Assegni circolari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia Banca d’Italia | 1 giorno dal versamento |
Assegni bancari in Euro e altre divise di altre Banche insediate in Italia / Vaglia e assegni postali | 3 giorni dal versamento |
Assegni bancari in Euro e altre divise di Banche estere | 7 giorni dal versamento |
Valuta di addebito commissioni, relative al versamento di un assegno successivamente ritornato insoluto/protestato/richiamato | Data valuta rimessa |
2. BONIFICI ITALIA IN EURO |
Commissione bonifici in Euro disposti allo sportello | Gratuita |
Commissione bonifici in Euro effettuati con modalità on-line | € 0,50 |
Commissione aggiuntiva per bonifici urgenti | Gratuita |
Xxxxxx ordinante | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è addebitato sul conto |
Tempi di esecuzione | Il bonifico è accreditato alla Banca del beneficiario entro 1 giorno successivo alla “data ordine” che viene riportata sulla contabile consegnata al cliente |
Commissione | Gratuita |
Valuta beneficiario | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è accreditato sul conto |
Messa a disposizione delle somme | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è accreditato sul conto |
3. BONIFICI - SEPA |
2.1 In uscita
2.2 In entrata
3.1 In uscita verso Paesi UE
Commissione bonifici in Euro disposti allo sportello | Gratuita |
Commissione bonifici in Euro effettuati con modalità on-line | € 0,50 |
Commissione bonifici in divisa diversa dall’Euro disposti allo sportello | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Commissioni bonifici in divisa diversa dall’Euro effettuati con modalità on-line | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Valuta ordinante | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è addebitato sul conto |
Tempi di esecuzione bonifici in Euro o in una delle valute ufficiali di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo | Il bonifico è accreditato alla Banca del beneficiario entro 1 giorno successivo alla “data ordine” che viene riportata sulla contabile consegnata al cliente |
Tempi di esecuzione bonifici in divisa diversa dall’Euro e dalle valute ufficiali di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro o di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo | Il bonifico è accreditato alla Banca del beneficiario entro 2 giorni successivi alla “data ordine” che viene riportata sulla contabile consegnata al cliente |
Commissione | Gratuita |
Valuta beneficiario | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è accreditato sul conto |
Messa a disposizione delle somme | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico é accreditato sul conto |
4. BONIFICI – extra SEPA |
Commissione bonifici in Euro disposti allo sportello | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Commissione bonifici in Euro effettuati con modalità on-line | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Commissione bonifici in divisa diversa dall’Euro disposti allo sportello | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Commissione bonifici in divisa diversa dall’Euro effettuati con modalità on-line | € 30,00 + eventuali spese reclamate da Banche estere corrispondenti |
Valuta ordinante | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è addebitato sul conto |
Tempi di esecuzione bonifici in Euro | Il bonifico è accreditato alla Banca del beneficiario entro 1 giorno successivo alla “data ordine” che viene riportata sulla contabile consegnata al cliente |
Tempi di esecuzione bonifici in divisa diversa dall’Euro | Il bonifico è accreditato alla Banca del beneficiario entro 2 giorni successivi alla “data ordine” che viene riportata sulla contabile consegnata al cliente |
3.2 In entrata da Paesi UE
4.1 In uscita verso Paesi extra UE
4.2 In entrata da Paesi extra UE
Commissione | Gratuita |
Valuta beneficiario | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è accreditato sul conto |
Messa a disposizione delle somme | Contestuale al giorno in cui l’importo del bonifico è accreditato sul conto |
5. ACQUISTO E VENDITA DI VALUTA ESTERA | |
5.1 Acquisto divisa estera banconote (1) | |
Spread su cambio applicato | Max 2% |
Commissione su cambio banconote | 0,50% |
Valuta di accredito c/c | Stesso giorno operazione |
5.2 Vendita divisa estera banconote (1) | |
Spread su cambio applicato | Max 2% |
Commissione su cambio banconote | 0,50% |
Valuta di addebito c/c | Stesso giorno operazione |
5.3 Operazioni SPOT (non contante) (2) | Spread max 0,02% |
(1) Si applicano i tassi di cambio divisa contro Euro esposti giornalmente dalla Banca.
(2) Si applicano i tassi di cambio divisa contro Euro di acquisto e di vendita del momento ("durante") quotati dalla Banca.
Le suddette condizioni economiche sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto dell'imposta di bollo e di eventuali spese aggiuntive sostenute dalla Banca e/o reclamate da terzi, o dovute per legge, che verranno sempre recuperate a parte.
Per “giorno” si intende giorno lavorativo bancario. Il documento è composto da sei pagine.
FIRMA TITOLARE 1
FIRMA TITOLARE 2
FIRMA TITOLARE 3
Firma Titolare 1 | Firma Titolare 2 | Firma Titolare 3 |
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FINNAT PROFESSIONAL
Appendice B
Condizioni economiche – Custodia, amministrazione
Luogo e Data Conto SMARTETN CONTO “CUSTODY”
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI | |
DIRITTI DI CUSTODIA | |
Titoli Azionari (Xxxxxx, Etf, Warrant, Etc… Etc…) | 4 Bps (pari a 0,04%) |
Titoli a Reddito Fisso (Governativi ed Esteri) | 2 Bps (pari a 0,02%) |
Oicr Ucits In Deposito Presso Monte Titoli E Allfunds Bank | 2 Bps (pari a 0,02%) |
Altri Oicr e Ucits e FIA | 4 Bps (pari a 0,04%) |
SPESE E VALUTE APPLICATE | |
Apertura/Estinzione deposito | Gratuite |
Invio estratto conto cartaceo | € 2,00 |
Invio estratto conto on-line | Gratuito |
Invio comunicazioni cartacee | € 0,50 |
Invio comunicazioni on-line | Gratuito |
Domiciliazione corrispondenza | € 100,00 |
Accredito cedole e dividendi | Gratuito |
Rimborso titoli | Gratuito |
Trasferimento titoli dematerializzati ad altro dossier presso Banca Finnat | Gratuito |
Trasferimento titoli dematerializzati da/verso altro intermediario (settlement). Azioni ITALIA, Titoli di Stato ITALIA, Obbligazioni Corporate ITALIA Azioni EUROPA, Titoli di Stato EUROPA, Obbligazioni Corporate EUROPA Azioni EX EUROPA, Titoli di Stato EX EUROPA, Obbligazioni Corporate EX EUROPA | € 8,00 € 13,00 IN FUNZIONE DEI SINGOLI TRASFERIMENTI |
Rilascio certificazioni assembleari | € 25,00 |
Spese per rilascio duplicati certificazioni dividendi | € 5,00 copia - massimo € 50,00 |
Spese per rilascio certificazioni o altra documentazione | € 30,00 |
Spese per operazioni sul capitale (aumento, raggruppamento ed operazioni similari) | Gratuite |
Spese e commissioni su depositi con titoli a garanzia di terzi | Gratuite |
Commissione per recupero importi da doppia imposizione fiscale per singolo titolo e per singola valuta di pagamento del dividendo | € 200,00 |
Valuta applicata per accredito cedole, dividendi e rimborso titoli | Stesso giorno data operazione |
IMPOSTA DI BOLLO | |
Recupero imposte di bollo su base annua: | Recupero imposte di bollo su base annua: |
- persone fisiche e soggetti diversi da persona fisica | - persone fisiche e soggetti diversi da persona fisica |
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Firma Titolare 1
Firma Titolare 2 Firma Titolare 3