CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO
INFORMATIVA COMPLETA DEL “CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI COLLOCAMENTO E DI DISTRIBUZIONE“
CAPITOLO 1 - INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Principali informazioni su Fideuram S.p.A.
Fideuram S.p.A. (di seguito “la Banca”), con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156 e sede secondaria in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00, è una Banca autorizzata da Banca d’Italia (Filiale competente per territorio Torino) alla prestazione dei seguenti servizi e attività di investimento (ai sensi dell’art. 1 del TUF):
– negoziazione per conto proprio
– esecuzione di ordini per conto dei clienti
– assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente
– collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente
– gestione di portafogli
– ricezione e trasmissione di ordini
– consulenza in materia di investimenti.
La Banca svolge altresì i servizi accessori di cui al TUF.
Lingua utilizzata
I contratti sui servizi di investimento di Fideuram S.p.A. sono redatti in italiano; la medesima lingua verrà utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la Banca.
Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker) - Web Collaboration
La Banca, nell’offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie dipendenze (Offerta fuori sede) di Prodotti Finanziari e servizi di investimento e nell’operatività c.d. “Web Collaboration” di cui all’art. 2 del presente contratto, si avvale di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker) – che non hanno poteri di rappresentanza della Banca stessa – iscritti in Italia nell’Albo unico dei consulenti finanziari. I Private Banker possono essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI).
Comunicazioni con la clientela - Reclami
Le comunicazioni di qualsiasi genere inerenti il presente contratto tra il Cliente e la Banca devono essere effettuate per iscritto o con altra modalità equivalente prevista dalla Banca e devono essere inoltrate:
– per la corrispondenza al Cliente: al primo intestatario dei contratti relativi ai Prodotti Finanziari e ai servizi di investimento sottoscritti per il tramite della Banca, all’indirizzo valido ai fini del presente contratto, fatte salve diverse indicazioni di volta in volta date, in forma tracciabile, dal destinatario delle comunicazioni alla Banca. Il destinatario delle comunicazioni, sottoscrivendo il presente contratto, si assume l’onere di informare gli altri eventuali cointestatari. Il Cliente può scegliere di ricevere le comunicazioni in formato elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione, tramite il Servizio a Distanza disciplinato nel contratto per la prestazione del Servizio a Distanza. L’attivazione della modalità elettronica avviene nel rispetto delle indicazioni riportate nell’area personale del Cliente del sito internet della Banca. Dopo che sia stata attivata la modalità elettronica, la Banca - laddove verifichi che tale modalità non è più appropriata al contesto in cui si svolge il rapporto con il Cliente - può procedere alla relativa disattivazione;
– per la corrispondenza alla Banca: oltre che alla sede legale, presso una filiale o presso gli Uffici di Fideuram S.p.A. in X.xx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx o di Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, fatte salve diverse indicazioni date di volta in volta, in forma tracciabile, dalla Banca al Cliente.
Resta inteso che la corrispondenza inviata in formato elettronico è in ogni caso equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartaceo.
Nella documentazione contrattuale relativa ai singoli Prodotti Finanziari e servizi di investimento, sono inoltre riportate le modalità di inoltro della corrispondenza tra il Cliente e la Banca concernente lo specifico contratto.
I reclami devono essere inoltrati a Fideuram S.p.A. - Ufficio Reclami - X.xx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx. La Banca provvede a comunicare per iscritto al Cliente l’esito finale del reclamo entro 60 giorni.
Rendicontazione
La Banca trasmette al Cliente la documentazione necessaria all’adempimento degli obblighi di rendicontazione periodica a proprio carico previsti nei singoli prospetti e/o contratti relativi ai Prodotti Finanziari e servizi di investimento raccomandati e/o collocati/distribuiti.
La Banca, inoltre, invia direttamente al Cliente le informazioni sulle operazioni eseguite, quale soggetto incaricato dei pagamenti in Italia, per gli OICR Fonditalia e Interfund.
Limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca altresì informa periodicamente il Cliente sulla composizione del suo Portafoglio detenuto presso la Banca, nonché sulla coerenza tra il profilo finanziario attribuito ed il livello di rischio del suo Portafoglio.
Al Cliente con cui intrattiene o ha intrattenuto un rapporto continuativo nel corso dell’anno, la Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.
Resta ferma l’ulteriore reportistica periodica che la Banca rende al Cliente, in base alle modalità da questi prescelte, mediante l’invio degli appositi Report, nell’ambito del Servizio Sei/Servizio Sei versione Private.
Sistemi di indennizzo e di garanzia
La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000,00) aggiornati almeno ogni cinque anni, in funzione del tasso di inflazione dell’unione Europea. Il Fondo interviene, nei casi di liquidazione coatta amministrativa.
Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore. L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 000.Xx Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di xxxxxxxxxxxx.Xx Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.
CAPITOLO 2 - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DELLA CLIENTELA
La Banca, nello svolgimento dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento, non detiene strumenti finanziari e somme della clientela; peraltro, tale attività viene, in alcune circostanze, svolta, per effetto di separati incarichi conferiti dagli OICR e/o Sgr alla Banca e espli- citati nella documentazione contrattuale (ad es.: banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, etc.).
Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza della clientela sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una struttura centrale, protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elet- troniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimen- tazione e gestione di tali valori.
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile, la Banca ha la facoltà di sub- depositare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti presso organismi di deposito centra- lizzato ovvero presso depositari abilitati quali banche centrali, banche italiane o estere, società di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari della clientela o comunque altri soggetti abilitati all’attività di custodia di strumenti finanziari per conto terzi.
La Banca sceglie i sub-depositari, italiani o esteri – comunitari o extracomunitari – sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto, delle disposizioni legislative e regolamentari ovvero delle prassi esistenti nel mercato in cui essi operano ed even- tualmente del paese di emissione degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito.
La Banca adotta presso la rete dei propri sub-depositari le configurazioni operative, ivi compresa la struttura dei conti (ad es. segregati o omnibus), maggiormente rispondenti alle caratteristiche della piazza di custodia e regolamento degli strumenti finanziari conferiti in sub-deposito e dei requisiti di business della clientela, tenendo anche conto delle disposizioni legislative e regola-
mentari ovvero delle prassi esistenti nei mercati in cui i sub-depositari stessi operano e/o dei mercati in cui gli strumenti finanziari vengano custoditi o movimentati.
Nell’ipotesi di ricorso ad una struttura di conto omnibus nelle modalità di sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela presso la rete di sub-depositarie, la Banca pone in essere le misure operative e contrattuali nei confronti dei propri sub-depositari atte a salvaguardare gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti in qualsivoglia configurazione operativa.
La Banca procede periodicamente alla verifica della congruità delle evidenze prodotte dai sub- depositari con la propria situazione contabile.
Resta in ogni caso ferma la responsabilità della Banca nei confronti dei clienti per qualsiasi atto o omissione dei soggetti presso i quali gli strumenti finanziari siano stati sub-depositati.
In caso di sub-deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall’ordi- namento italiano o comunitario: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depo- sitario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.
La Banca informa il Cliente dell’eventuale esistenza di diritti di garanzia o privilegi o diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente a favore del sub-depositario. I diritti di garanzia, i privilegi o i diritti di compensazione sugli strumenti finanziari del Cliente depositati presso la Banca ed a favore della stessa discendono dalla legge o sono regolati da specifici contratti.
La Banca monitora periodicamente l’attività dei sub-depositari, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.
CAPITOLO 3 - INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FINANZIARI E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Informazioni generali
Avvertenze generali
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve tener conto delle informazioni rese dal proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l’investitore e l’intermediario devono valutare se l’inve- stimento è adeguato per l’investitore, con particolare riferimento alla situazione finanziaria dello stesso, tra cui la sua capacità di sostenere le perdite, e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.
Oltre a quelle riportate nel presente paragrafo, specifiche informazioni sulle caratteristiche e sui rischi di ciascun prodotto sono contenute negli eventuali documenti descrittivi del singolo Prodotto Finanziario che – ove previsto – la Banca consegna al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto.
PARTE «A»
La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari
Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti, tra gli altri, i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibili per essi;
2) la liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali.
1. LA VARIABILITÀ DEL PREZZO
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1 Titoli di capitale e titoli di debito, investimenti composti o collegati
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire.
L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire, di norma periodicamente, gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato/investito.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
Tra i titoli di debito rientrano le obbligazioni che si distinguono, a seconda del soggetto emittente, essenzialmente nelle seguenti categorie:
• titoli di Stato, quali strumenti emessi dai governi nazionali, ivi comprese quelli dei cosiddetti Paesi Emergenti, sia in Euro sia in divisa diversa dall’Euro, che prevedono il rimborso del valore nominale alla scadenza ed un rendimento cedolare o dato dalla differenza tra il valore nominale (o il prezzo di vendita) e il prezzo di emissione (o il prezzo di acquisto). Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono:
a) buoni ordinari del tesoro (“BOT”), la cui scadenza va dai 3 ai 12 mesi, a tasso fisso, privi di cedole (zero coupon);
b) certificati di credito del tesoro (“CCT”), la cui durata è pari a 7 anni, a tasso variabile e con cedole indicizzate al rendimento dei BOT semestrali o annuali;
c) buoni del tesoro poliennali (“BTP”), la cui scadenza va dai 3 ai 30 anni, a tasso fisso, con cedole semestrali;
d) certificati del tesoro zero coupon (“CTZ”), la cui durata è pari o inferiore a 24 mesi, a tasso fisso, privi di cedole;
e) buoni del tesoro poliennali indicizzati all’inflazione europea (“BTP€i”), la cui durata va dai 5 ai 30 anni, a tasso variabile, con cedole semestrali indicizzate all’indice Eurostat (che misura l’inflazione dei Paesi dell’area Euro con esclusione dei prodotti a base tabacco);
• obbligazioni corporate, quali titoli emessi da società private, essenzialmente banche e società industriali, che si caratterizzano per un maggior rendimento rispetto ai titoli di Stato di simile durata. In questa categoria rientra un’ampia gamma di obbligazioni: alle più semplici obbligazioni a tasso fisso (che prevedono la corresponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse costante per tutta la durata del prestito), a tasso variabile (che prevedono la corre- sponsione di un rendimento calcolato in base ad un tasso di interesse che può variare durante la durata del prestito), indicizzate (il cui rendimento e/o valore di rimborso dipendono dall’andamento di un parametro di riferimento), convertibili (che consentono la facoltà di conversione in azioni) si affiancano le obbligazioni caratterizzate da un rischio maggiore, e cioè, quelle strutturate e quelle subordinate. In particolare:
– le obbligazioni strutturate sono costituite da una componente obbligazionaria, con o senza cedola, e da una o più componenti “derivative”, ossia strumenti finanziari derivati (opzioni o swaps). Il detentore del titolo assume la posizione di acquirente della componente obbliga- zionaria e, contestualmente, di acquirente o venditore della componente derivativa. L’obbli- gazione strutturata in cui il detentore acquista implicitamente il derivato è un prodotto a capitale garantito (ad es. acquisto di una opzione); viceversa, nel caso in cui il detentore effettui una vendita implicita del derivato (ad. es. vendita di una opzione), lo strumento diventa un prodotto atipico e non garantisce l’integrale restituzione del capitale investito. I detentori di titoli di tal genere sono quindi soggetti non semplicemente ai rischi normalmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata;
– le obbligazioni subordinate sono invece caratterizzate da una posizione deteriore, del
soggetto che le detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dissesto finanziario della società emittente;
• titoli sovranazionali, quali obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese essendo partecipate da una pluralità di Stati sovrani. La principale caratteristica di tali titoli riguarda il rischio di insolvenza di tali emittenti che è normalmente contenuto in quanto la difficoltà finanziaria di uno Stato viene di norma compensata dalla relativa stabilità degli altri Stati;
• asset backed securities (“ABS”), quali obbligazioni emesse a fronte di operazioni di cartolariz- zazione, pagano al detentore una serie di cedole a scadenza prefissate per un ammontare deter- minato sulla base di tassi di interesse fissi o variabili. Il detentore di tali titoli assume il rischio di mancato rimborso, in tutto o in parte, del capitale prestato qualora l’ammontare dei crediti ceduti oggetto di cartolarizzazione non venga in tutto o in parte incassato.
Gli investimenti composti o collegati hanno ad oggetto la combinazione di più prodotti o servizi, ciascuno con caratteristiche e rischi propri, acquisiti nell’ambito di un’unica decisione di inve- stimento. In tal caso il collegamento delle varie componenti dell’investimento può comportare una modificazione dei rischi insiti in ciascuna componente e quindi l’assunzione dei rischi carat- teristici del particolare tipo di investimento: diversi da quelli propri delle varie componenti.
1.2 Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“M.R.”) o su un sistema multilaterale di negoziazione (“M.T.F.”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (complessivamente definiti “Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato. Per i titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3 Il rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteri- stiche dei settori in cui le stesse operano.
Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4 Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, il Cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso sia detenuto dall’investitore fino alla scadenza. Qualora l’investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo
- con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei
tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per il Cliente, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5 Rischio paese
Se i titoli di capitale e/o di debito sono emessi da soggetti con sede in un Paese Emergente e/o sono denominati nella relativa divisa nazionale, un deterioramento della situazione economica, sociale e politica del Paese potrebbe generare un’elevata volatilità dei mercati interni con conse- guente diminuzione del prezzo del titolo e/o peggioramento del tasso di cambio. In caso di insolvenza dell’emittente il Cliente può non incassare, in sede di liquidazione, il controvalore dei titoli di capitale o il rimborso del capitale prestato (e/o delle cedole maturate) dei titoli di debito detenuti.
1.6 Rischio di Mercato
È il rischio riferito all’investimento in strumenti finanziari connesso all’evoluzione del mercato in generale: prescinde dalle caratteristiche intrinseche del singolo strumento finanziario e dipende dalle variazioni delle condizioni del mercato.
1.7 Rischio opzione
Se il rendimento dello strumento finanziario è legato alle performance di un parametro di rife- rimento (azioni, divise, fondi, tasso di inflazione, materie prime, tassi monetari, indici) attraverso l’incorporazione nello stesso di uno o più strumenti finanziari derivati, il valore dello strumento può subire una forte riduzione a seguito della perdita di valore della componente derivativa del titolo.
1.8 L’effetto della diversificazione degli investimenti - OICR - ETF
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in OICR (“Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”), ossia, in particolare, in quote di Fondi Comuni di Investimento o in azioni di SICAV (“Società di Investimento a Capitale Variabile”). Il patrimonio del Fondo Comune di Inve- stimento è affidata ad un gestore (SGR) ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della SGR. Con la parteci- pazione al Fondo Comune di Investimento il sottoscrittore è proprietario di una fetta del patrimonio del ondo stesso, tanto più grande quante più quote di partecipazione egli possiede, non è esposto al rischio di insolvenza dell’emittente il fondo stesso, neppure nel caso in cui le società che ne hanno curato o curano l’attività di costituzione, gestione, amministrazione, etc. risultino insolventi. Viceversa è esposto, tra l’altro, sia al rischio che le azioni, obbligazioni e gli altri strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del Fondo Comune di Investimento (ossia le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati) perdano valore sia che le società emittenti i predetti strumenti finanziari diventino insolventi. Simili ai Fondi Comuni di Investimento nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono dotate di personalità giuridica e il loro patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote. Nelle SICAV gli investitori al contrario divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di patrimoni e pertanto sono soggetti al rischio di insolvenza della società stessa. Occorre altresì sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono risultare rischiosi anche a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, Fondi Comuni di Investimento che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una parti-
colare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Nego- ziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative NET asset value).
L’Exchange Traded Fund (“ETF”) è una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui unico obiettivo d’investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé le carat- teristiche proprie di un fondo e di una azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui obiettivo d’investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto:
a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento;
b) a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice;
c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento;
d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
2. LA LIQUIDITÀ E LE SEDI DI NEGOZIAZIONE
2.1 Definizione di liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sulle Sedi di Nego- ziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia consi-
derare che lo smobilizzo di titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
2.2 Sede di Negoziazione
Per “sede di negoziazione” si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.
2.3 Mercato Regolamentato (“MR”)
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla relativa disciplina.
2.4 Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
2.5 Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla relativa disciplina.
3. LA DIVISA E IL RISCHIO DI CAMBIO
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l’euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento. Il Cliente deve consi- derare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli cosiddetti emergenti, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
4. GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI
4.1 Denaro e valori depositati
Il Cliente deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depo- sitati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
4.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla Banca. Tali informazioni sono riportate nel presente contratto ovvero nel “Contratto di apertura conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento”. Il Cliente deve sempre considerare che tali oneri vanno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungono alle perdite subite.
4.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Il Cliente deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impos- sibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
4.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (“Order Routing”), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.
4.5 Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfun- zionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.6 Operazioni eseguite fuori da M.R., M.T.F. o O.T.F.
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai M.R., M.T.F. o O.T.F.. L’intermediario cui si rivolge il Cliente potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai M.R./M.T.F./O.T.F. può risultare difficoltoso o impos- sibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun M.R./M.T.F./O.T.F.. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
5. RISCHIO CONNESSO ALL’APPLICAZIONE DEL “BAIL IN” PREVISTO DALLA DIRETTIVA EUROPEA IN TEMA DI RISANAMENTO E RISOLUZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Anche a prescindere da una formale dichiarazione di insolvenza, in caso di dissesto o di rischio di dissesto dell’emittente, l’investimento nel titolo è soggetto al rischio di applicazione del c.d. “bail in” (letteralmente “salvataggio interno”), previsto dalla Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (Banking Resolution and Recovery Directive, cd. BRRD), recepita in Italia con i decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 in vigore da tale data. Per consentire la ricostruzione del capitale dell’intermediario in crisi, l’applicazione del bail in può comportare la svalutazione, l’az- zeramento del credito incorporato nel titolo o la sua conversione in azioni. In particolare, al fine di dare attuazione alle suddette misure, è attribuito alla Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale ai fini della predetta Direttiva) il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell’ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Il bail in si applica secondo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia di applicazione del bail in ad azionisti e creditori è la seguente:
i) gli azionisti;
ii) i detentori di altri titoli di capitale,
iii) gli altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate);
iv) i creditori chirografari, tra i quali:
a. i detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite;
b. i detentori di certificates;
c. i clienti che hanno derivati con la banca, per l’eventuale saldo creditore a loro favore risultante dopo l’automatico scioglimento del derivato;
d. i titolari di conti correnti ed altri depositi per l’importo eccedente 100.000 euro per depo- sitante (diverso dai soggetti indicati al punto successivo);
v) le persone fisiche, le microimprese, le piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l’importo eccedente 100.000 euro per depositante (c.d. depositor preference). A partire dal primo gennaio 2019, la depositor preference sarà estesa a tutti i conti correnti ed altri depositi e sempre per l’importo eccedente 100.000 euro per depositante.
Sono escluse dall’applicazione del bail-in alcune passività, fra le quali i depositi protetti dal Fondo Interbancario di Garanzia (fino a € 100.000 per depositante) e le obbligazioni garantite.
6. RISCHIO DI SOSTENIBILITÀ
È il rischio connesso ad un evento o condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento. Per maggiori informazioni sulle tematiche ESG e per l’integrazione dei rischi di sostenibilità da parte della Banca si rinvia alla specifica sezione Sostenibilità del sito della stessa Banca (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/).
PARTE «B»
La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprez- zamento da parte del Cliente è ostacolato dalla loro complessità: prima di concludere un’ope- razione avente ad oggetto tali strumenti, è necessario avere ben compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il Cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può dare luogo a una valutazione di non adeguatezza dell’operazione: in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adeguata per molti clienti. Si illustrano di seguito, in estrema sintesi, alcuni dei più diffusi strumenti finanziari derivati cartolarizzati quali, warrant, covered warrant e certificates.
Per ciò che riguarda invece i derivati regolamentati non cartolarizzati e cioè, opzioni e futures, si rinvia, per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei relativi rischi, al contratto che disciplina tale specifica operatività.
1. WARRANT - COVERED WARRANT - CERTIFICATES
1.1 Warrant
Il warrant è un titolo che incorpora un’opzione e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
L’emittente del warrant può anche non coincidere con l’emittente dell’attività sottostante.
1.2 Covered Warrant
Il covered warrant è un titolo che incorpora un’opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all’acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappre- sentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.
1.3 Certificates
Il certificate è un titolo (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all’acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetto leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell’attività sottostante e di ricevere (al momento dell’esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l’attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell’attività sottostante.
1.4 Rischi specifici
Il Cliente può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinve- stimento). Il disinvestimento potrebbe generare l’incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al Premio pagato e quindi un profitto o una perdita.
La perdita massima per il Cliente è pari al capitale investito, ossia all’importo pagato per l’ac- quisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il Premio).
Il profitto per il Cliente è di norma pari:
– nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell’esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio;
– nel caso di covered warrant, alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il Premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio, se di tipo put;
– nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il Premio al momento dell’esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.
2. I RISCHI COMUNI AI WARRANT, COVERED WARRANT E CERTIFICATES
I fattori più rilevanti fonte di rischi generali sono quelli illustrati nella parte “A” di cui sopra. Il Cliente deve altresì valutare il seguente ulteriore fattore.
2.1 Leva finanziaria - Effetto leva
Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il Premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il Premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L’utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione della performance positiva o negativa dell’investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.
3. ETC e ETN
Gli Exchange Traded Commodities (“ETC”) sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon senza scadenza) emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti derivati (es. future) su materie prime (es. oro, platino, argento, palladio, etc). Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all’andamento della materia prima o del paniere di materie prime, di cui replica passivamente la performance, eventualmente convertito in Euro nel caso in cui la valuta di negoziazione di quest’ultima sia diversa dalla divisa europea. Similarmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni e sono soggetti ai rischi propri delle obbligazioni.
Gli Exchange Traded Notes (“ETN”) sono titoli/strumenti senza scadenza emessi da una “società veicolo” a fronte dell’investimento diretto dell’emittente nel sottostante (diverso dalle materie prime) o in contratti derivati sul medesimo. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusi- vamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Il valore, la negoziazione, e i rischi sono i medesimi degli ETC.
4. OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DALLE SEDI DI NEGOZIAZIONE
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dalle sedi di nego- ziazione. La Banca alla quale si rivolge il Cliente di norma si pone, per tali contratti, in diretta contropartita del Cliente stesso (agisce, cioè, in conto proprio). In tale ipotesi, il prezzo applicato dalla Banca al Cliente viene determinato sulla base di una metodologia elaborata internamente alla Banca, conforme a quelle generalmente in uso sul mercato, che utilizza parametri, indici e tutti i fattori rilevanti desunti da primarie fonti. Salvo il caso in cui la Banca si pone in contro- partita diretta del Cliente, per le operazioni effettuate fuori dalle sedi di negoziazione può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione. In ogni caso, per tutte le operazioni trattate sinteticamente nel presente paragrafo, può risultare difficile apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio. Per i motivi sopra esposti, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’investitore. Per la descrizione delle caratteristiche, delle modalità di funzionamento e dei rischi di tali tipologie di operazioni si rinvia allo specifico contratto che disciplina l’operatività in Derivati OTC.
4.1 I contratti di swaps
I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è nullo, se perfezionato con tasso allineato a valori di mercato, senza costi di copertura e margini a favore della Banca, ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro al quale è collegato il contratto. Nel caso di rimodulazione il valore è pari, in tutto o in parte al mark to market dell’operazione rimodulata. Prima di sottoscrivere un contratto, l’in- vestitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l’investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, diversa dalla Banca, il Cliente deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi chi risponderà nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
4.2. I contratti di opzione
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il Cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).
4.2.1 L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione, uno strumento finanziario altamente volatile, comporta anche la possi- bilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il Cliente avrà perso il Premio più le commissioni. A seguito dell’acquisto di un’opzione, il Cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza. L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la consegna dell’attività sottostante.
4.2.2 La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l’opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se l’opzione venduta è di tipo “americano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante.
L’esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
PARTE «C»
1. IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Il servizio di gestione di portafogli è uno dei servizi di investimento disciplinati nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell’esecuzione delle relative operazioni.
Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce al Gestore un patrimonio determinato, costituito da denaro e/o strumenti finanziari con l’incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari.
Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, il Gestore decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli.
L’autonomia decisionale del Gestore non è illimitata: infatti, il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal Gestore che, anche se entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Gestore deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. Il Cliente deve informarsi approfonditamente, presso il Gestore o presso la Banca che colloca il servizio, sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per poter concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il Cliente e il Gestore, anche per il tramite della Banca che colloca il servizio, devono valutare se l’investimento è adeguato per il Cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d’investimento ed alla espe- rienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest’ultimo.
Il Cliente, con le modalità definite nel contratto, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il Gestore.
Il Gestore non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione prescelta.
2. LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE
Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:
a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio che conferisce in gestione e dei limiti previsti per ciascuna categoria;
b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione.
2.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte del presente Capitolo sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
2.2 La leva finanziaria
Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Per molti Clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario gestore può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’in- cremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione. L’intermediario gestore può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la
parte “B” del presente Capitolo). Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario gestore, anche tramite la Banca che colloca il servizio, l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:
a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
c) comprendere che l’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
3. GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
3.1 Richiamo
Nell’ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall’intermediario gestore per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che il Cliente prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti “A” e “B” del presente Capitolo.
3.2 Commissioni ed altri oneri
Prima di concludere il contratto di gestione, il Cliente deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti al Gestore. Tali informazioni sono riportate nel contratto di gestione.
4. IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE
4.1 Il Servizio di Collocamento
È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico, commercializza strumenti finanziari. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione. Mentre si tratta di vendita, quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti.
Il servizio di collocamento può avvenire:
– sulla base di un impegno irrevocabile, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure é costretto ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia;
– senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari e il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.
4.2 La Distribuzione
La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche, i depositi strutturati e i prodotti di investimento assicurativi o di cui alla successiva Parte D, nonché i servizi di investimento di terzi.
5. IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Il servizio di consulenza in materia di investimenti è il servizio mediante il quale il Cliente può ottenere la prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad uno o più strumenti finanziari.
Una raccomandazione può dirsi personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle sue caratteristiche; viceversa, una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa tra il pubblico mediante canali di distribuzione.
Elemento distintivo della consulenza in materia di investimenti è quindi la personalizzazione della raccomandazione o del consiglio e la sua natura determinata.
La natura personalizzata del consiglio o della raccomandazione differenzia la consulenza in materia di investimenti da altre attività o servizi che, sebbene abbiano ad oggetto consigli e racco- mandazioni di investimento, assumono carattere di generalità, ossia sono rivolti a più soggetti e non sono basati sulla considerazione specifiche delle caratteristiche di ciascun potenziale inve- stitore, si citi a titolo di esempio, l’attività di ricerca in materia di investimenti, o l’analisi finan- ziaria che si sostanziano nella prestazione di un servizio accessorio.
Per poter personalizzare la raccomandazione, la Banca è tenuta a chiedere al Cliente alcune infor- mazioni riguardo la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria e suoi obiettivi di investimento; sulla base delle informazioni ottenute, la Banca valuta l’adeguatezza delle raccomandazioni e dei consigli forniti al Cliente.
La natura determinata della consulenza in materia di investimenti comporta invece che la consulenza abbia ad oggetto consigli specifici, ovvero riferiti a singoli e particolari strumenti finanziari; esula dalla definizione l’attività che consiste nel rilasciare consigli o raccomandazioni relative a categorie o gruppi o tipologie generali di strumenti finanziari.
Xxxxx i consigli e le raccomandazioni rilasciati dalla Banca nel servizio di consulenza in materia di investimenti, le determinazioni in merito al compimento o meno delle operazioni spettano in ogni caso al Cliente, che opererà di propria iniziativa avvalendosi, se del caso, della prestazione da parte della Banca dei servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini e collo- camento/distribuzione.
PARTE «D»
I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Il grado di rischiosità dei prodotti di investimento assicurativi dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'impresa di assi- curazione o da un soggetto terzo con il quale l'impresa di assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione delle principali tipologie dei prodotti di investimento assicurativo.
1. POLIZZE DI RAMO I COLLEGATE AD UNA GESTIONE SEPARATA
Questi prodotti prevedono l’investimento del premio versato in una gestione separata. La gestione separata è un portafoglio di investimento gestito separatamente dai restanti attivi dell’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati. Il patrimonio della gestione separata può essere investito solo in titoli (prevalentemente titoli di Stato o obbligazioni) che rispettino l’esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti. La normativa stabilisce in modo dettagliato le attività in cui possono essere investite le risorse della gestione separata.
Sul capitale investito è inoltre prevista di regola la garanzia dell’impresa di assicurazione di resti- tuzione del capitale e/o rendimento mimino riconosciuta alla scadenza o in caso di morte dell'as- sicurato. L’indicazione delle garanzie è riportata nelle Condizioni di Assicurazione del singolo prodotto.
2. POLIZZE DI RAMO III - UNIT LINKED
Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno assicurativo/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno assicurativo/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi indicati nella parte “A” del presente Paragrafo, punto 1.8.OICR.
3. POLIZZE DI RAMO III - INDEX LINKED
Questi prodotti collegano l’andamento delle prestazioni previste dal contratto al valore di un parametro di riferimento che può essere un indice/titolo del mercato azionario o ad un basket (paniere) di indici/titoli. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'an- damento di tale parametro di riferimento. Questi prodotti, di fatto, associando una copertura assicurativa ad un titolo strutturato, sono soggetti come i titoli strutturati stessi a più fonti di rischio: da una parte il rischio derivante dall’andamento dell’attività sottostante cui è legata la componente derivativa, dall’altra parte il rischio di tasso di interesse dato dalla componente obbli- gazionaria.
I prodotti index linked possono prevedere la garanzia di restituzione del capitale investito a
scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore- contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza.
I prodotti index linked sono soggetti, inoltre, al rischio controparte, ossia al rischio connesso all’eventualità che l’emittente dello strumento finanziario, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare il titolo strutturato cui è collegato il prodotto; in tal caso è possibile che il valore delle prestazioni del prodotto di investimento assi- curativo risulti inferiore a quanto contrattualmente previsto.
4. POLIZZE DI RAMO V (POLIZZE DI CAPITALIZZAZIONE)
Questi prodotti prevedono l’impegno dell’impresa di assicurazione, in modo svincolato dal ricorrere di eventi attinenti la vita umana, di pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici.
Qualora siano collegati ad una gestione separata, questi prodotti non presentano rischi specifici per l’Investitore-Contraente.
Nel caso in cui, invece, i prodotti siano collegati ad un fondo interno o ad un parametro di rife- rimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked e per le index linked.
5. POLIZZE MULTIRAMO
Questi prodotti presentano sia una componente collegata a una gestione separata sia una componente unit linked le cui caratteristiche e i cui rischi sono sopra descritti. La composizione delle componenti può essere predeterminata dal prodotto oppure scelta dall’investitore.
CAPITOLO 4 - INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
La Banca, nel rispetto della normativa vigente, fornisce al Cliente le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d’investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, in forma aggregata e, se il Cliente lo richiede, in forma analitica.
La Banca nello svolgimento dei servizi di consulenza e di collocamento/distribuzione di cui rispettivamente ai Capi II e IV delle Norme Contrattuali, non addebita alcun specifico costo, fatti salvi gli eventuali oneri fiscali dovuti per legge e fatti i salvi i costi e gli oneri relativi al separato contratto di conto corrente, deposito titoli e prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento, dettagliati nella relativa modulistica (Documento di sintesi), che la Banca offre in abbinamento ai servizi di cui ai Capi II e IV citati. Le commis- sioni e i costi corrisposti dal Cliente sono quelli indicati nella documentazione contrattuale
relativa ai singoli Prodotti Finanziari e servizi di investimento, raccomandati e/o collocati/distribuiti fermi restando gli oneri fiscali connessi ai Prodotti e servizi di investi- mento a carico del Cliente.
In base a quanto previsto nell’art. 22 delle Norme Contrattuali, la Banca nello svolgimento del Servizio Sei/Servizio Sei versione Private percepisce una commissione di attivazione, determinata, per il Servizio Sei, in base alla Classe di Patrimonio Potenziale del Cliente (CPP), costituita dal patrimonio che il Cliente ha intenzione di conferire nel tempo alla Banca e, per il Servizio Sei versione Private, anche in base al patrimonio complessivo (RFA) del Cliente investito tramite Fideuram S.p.A. o detenuto presso la stessa.
Per il Servizio Sei/Servizio Sei versione Private la Banca percepisce altresì una commissione periodica, calcolata sulla base della CPP e della RFA del Cliente, come sopra definite.
CAPITOLO 5 - INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
La normativa di settore vigente distingue i clienti in 3 categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.
La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione (su richiesta del Cliente o di diritto), comunicata e disciplinata in una separata specifica modulistica, contenente altresì le informazioni sui conseguenti limiti che tale classificazione comporta sotto il profilo della tutela, nonché le modalità attraverso le quali il Cliente può successivamente richiedere di essere trattato con una più tutelante classificazione.
In particolare, per quanto attiene ai clienti privati, sono “clienti professionali” di diritto, per tutti i servizi di investimento e i Prodotti Finanziari:
(1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali:
a) banche;
b) imprese di investimento;
c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
d) imprese di assicurazione;
e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
g) i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
i) altri investitori istituzionali;
l) agenti di cambio;
(2) le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
• totale di bilancio non inferiore a 20.000.000,00 EUR,
• fatturato netto non inferiore a 40.000.000,00 EUR,
• fondi propri non inferiori a 2.000.000,00 EUR;
(3) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
Sono “clienti al dettaglio” i soggetti che non rientrano nella definizione di “clienti professionali” di cui al precedente punto.
Modifica della classificazione da “Cliente al dettaglio” privato a “Cliente professionale” privato Il “Cliente al dettaglio” può chiedere alla Banca di essere classificato quale “Cliente professionale”. La Banca si riserva di accogliere tale richiesta solo se – a seguito di una valutazione di carattere sostanziale della competenza, esperienza e conoscenza del Cliente e della sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale – è possibile ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.
Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:
a) il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
b) il valore del Portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000,00 EUR;
c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona fisica autorizzata ad effettuare operazioni per conto della stessa, e/o alla persona giuridica medesima.
Clienti professionali pubblici (criteri di classificazione e modifica della classificazione da “Cliente al dettaglio” a Cliente professionale”)
Per la classificazione dei clienti pubblici si fa riferimento alle specifiche norme previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 novembre 2011, n. 236 “Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell’art. 6, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” (Decreto 236/2011).
Sono qualificati clienti professionali il Governo della Repubblica e la Banca d’Italia.
Sono classificati clienti al dettaglio tutti i clienti pubblici italiani che non possiedono i requisiti per essere considerati clienti professionali.
Possono richiedere di modificare la classificazione di diritto (clienti al dettaglio) chiedendo di essere trattati come clienti professionali, solo i seguenti soggetti: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; i soggetti di cui all’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, per tali intendendosi i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni nonché i consorzi cui partecipano gli enti locali (ad esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali); gli enti pubblici nazionali e regionali che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
• entrate finali accertate nell’ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
• aver effettuato sul mercato finanziario operazioni di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
• presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguata competenza, conoscenza ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.
L’iter di accettazione della richiesta di Modifica della classificazione per i soggetti pubblici italiani è comunque subordinato:
– alla presentazione per iscritto alla Banca della richiesta da parte del Cliente di volere essere trattato come Cliente professionale;
– al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto 236/2011;
– al rilascio di una dichiarazione del Responsabile della gestione finanziaria attestante il possesso di un’adeguata qualificazione professionale in materia finanziaria, con l’indicazione dell’esperienza maturata nel settore finanziario;
– alla sottoscrizione di apposita modulistica contrattuale, previa verifica da parte della Banca della capacità di prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi;
– all’invio al Cliente di una comunicazione scritta di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che il Cliente potrebbe perdere con la nuova classificazione;
– al rilascio di una dichiarazione da parte del Cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni e dei rischi assunti.
Modifica della classificazione da “Cliente professionale” a “Cliente al dettaglio”
Il “Cliente professionale”, sia privato che pubblico, può in qualsiasi momento, tramite la sottoscrizione di apposita modulistica, richiedere di essere classificato quale Cliente al dettaglio e quindi di godere di un maggior livello di protezione.
Tutele non applicabili ai “clienti professionali”
Alcuni obblighi a carico della Banca nella prestazione dei servizi di investimento possono trovare un’applicazione attenuata nei confronti della clientela professionale, in applicazione della normativa di settore o sulla base di specifici accordi.
In particolare, la Banca:
– può tener conto della classificazione nel fornire le informazioni relative agli strumenti finanziari ai sensi dell’art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565;
– può avvalersi - nella prestazione dei servizi di investimento - delle presunzioni previste nell’art. 54, par. 3 del suddetto Regolamento in merito alla esperienza e conoscenza necessarie per comprendere i rischi inerenti all’operazione e, nel solo caso di Cliente professionale “di diritto”, in merito anche alla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all’investimento, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
– non è tenuta a rilasciare al cliente professionale su supporto durevole la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 24, par. 6 della Direttiva UE n. 65/2014 (MiFID 2);
– non è tenuta ad applicare la sospensiva di efficacia dei contratti di cui all’art. 30, comma 6 del TUF anche per le operazioni rientranti nei servizi di collocamento, gestione di portafogli individuale e di negoziazione in conto proprio.
Altre limitazioni alle tutele che derivano dalla classificazione del cliente come cliente professionale possono essere dettagliate in specifici accordi, nei limiti consentiti dalle norme di settore.
Obbligo del Cliente di informare l’intermediario su eventuali modifiche
Il Cliente è tenuto a informare l’intermediario di tutte le circostanze che possono comportare una significativa modifica nella classificazione assegnatagli.
CAPITOLO 6 - DISCIPLINA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
La Banca ha identificato i conflitti di interesse che, nello svolgimento dei servizi di investimento, potrebbero sorgere tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra diversi clienti della Banca, elaborando un’efficace politica di gestione – formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organiz- zazione della Banca, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità delle sue attività – diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. (il “Gruppo”).
La Banca riesamina con periodicità almeno annuale la politica adottata per gestire i conflitti di interesse, adottando misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.
Qui di seguito si fornisce una descrizione sintetica di tale politica, evidenziando nel contempo che la Banca consegnerà ai clienti che ne facciano richiesta la versione integrale.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
Principali tipologie di conflitti di interesse
La Banca ha individuato le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, tenuto conto dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori prestati dalla Banca stessa. Le principali situazioni di conflitto identificate sono, a titolo esemplificativo, quelle in cui:
• gli strumenti finanziari collocati dalla Banca sono offerti, emessi, istituiti o gestiti da una società del Gruppo Intesa Sanpaolo;
• la Banca, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio, percepisce da soggetti terzi diversi dal Cliente compensi/commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. Incentivi di cui al successivo Capitolo 7);
• in relazione alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini la Banca trasmette gli ordini ad una società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la loro esecuzione. Tale intermediario negoziatore può eseguire gli ordini presso una Sede di esecuzione gestita da una Società parte- cipata in misura rilevante dal Gruppo;
• gli strumenti finanziari collocati ovvero negoziati dalla Banca per la propria Clientela sono emessi da Società con riferimento alle quali:
– il Gruppo Intesa Sanpaolo detiene una partecipazione rilevante nel capitale dell‘emittente o della società che controlla l‘emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha in essere finanziamenti significativi verso il Gruppo dell‘emittente;
– Intesa Sanpaolo o una Società del Gruppo con azioni quotate è partecipata in misura rilevante dall‘emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha una posizione direzionale rilevante in relazione agli strumenti finanziari dell’emittente o del gruppo di appartenenza dell’emittente;
– il Gruppo Intesa Sanpaolo ha assunto l’impegno di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell‘emittente;
• la definizione di sistemi premianti per i soggetti rilevanti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti possano pregiudicare il dovere di agire nel miglior interesse del Cliente.
Misure di gestione dei conflitti di interesse
La Banca ha posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali:
• un meccanismo di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili” che consente
di censire le situazioni operative che possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse e di individuare eventuali cautele o limitazioni operative volte a mitigare tali conflitti di interesse;
• una serie di regole e procedure volte ad assicurare che, nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca raccomandi esclusivamente i servizi di inve- stimento e i Prodotti Finanziari adatti al Cliente e/o al potenziale Cliente . Le raccomandazioni personalizzate sono fornite dalla Banca al Cliente soltanto previa valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di volta in volta considerata, tenuto conto delle conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di inve- stimento del Cliente medesimo;
• una strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, recante l’elenco delle sedi di esecuzione e/o degli intermediari negoziatori prescelti e idonei a ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per i propri Clienti;
• una serie di regole volte a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati dalla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non configgano con il dovere della Banca di agire di in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei Clienti;
• un codice interno di comportamento di Gruppo e un Codice Etico di Gruppo che prevedono - tra l’altro - per i Soggetti Rilevanti (es.: amministratori, sindaci, direttori generali, dipendenti e Private Banker, etc.) regole in materia di doni, omaggi e manifestazioni di ospitalità offerti a esponenti aziendali e dipendenti, nonché principi di condotta nella relazione con i Clienti, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività personale e agli obblighi di riservatezza;
• i presidi e le regole per governare le attività di distribuzione dei Prodotti complessi ai Clienti al dettaglio;
• i criteri e le regole per accertare, a monte delle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, la qualità dei prodotti finanziari e degli strumenti finanziari, selezionando, per l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti, quelli che, già in fase di ingegnerizzazione, risultino coerenti con le esigenze finanziarie che sono chiamati a soddisfare;
• la separazione funzionale e logistica tra le strutture organizzative che prestano servizi alle imprese e quelle che prestano servizi e attività nei confronti degli investitori ovvero dei mercati finanziari; è assicurata, inoltre, una segregazione funzionale e una separazione logistica tra le strutture che prestano i servizi di investimento alla Clientela (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto della Clientela e negoziazione per conto proprio) e le attività di gestione delle operazioni disposte per il portafoglio titoli di proprietà della Banca;
• le regole per la valutazione delle obbligazioni collocate da Fideuram sul mercato primario in esclusiva o tramite adesione a consorzi di collocamento.
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente o dell’Investitore sia evitato, la Banca informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
CAPITOLO 7 - DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI
La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori sono descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separa- tamente. Qualora sia stato comunicato solo il metodo di calcolo, la Banca provvede ex post a fornire le informazioni sull’ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato.
In caso di incentivi continuativi, la Banca annualmente informa il Cliente in merito all’importo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati nel periodo di riferimento.
La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente. Per migliorare la qualità del servizio prestato, la Banca provvede a fornire un servizio di consulenza non indipendente, unitamente all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari non limitata a quelli emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con la stessa Banca e procede ad una valutazione periodica della coerenza del Portafoglio avendo riguardo al profilo finanziario di riferimento.
In particolare, la Banca, per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento
prestati attraverso i propri Private Banker – i quali in via continuativa assistono il Cliente, ne verificano periodicamente i bisogni, curano la trasmissione degli ordini e delle disposizioni – riceve dalle Società di Gestione (nel caso del servizio di gestione di portafogli e di OICR di diritto italiano), dai soggetti che gestiscono OICR di diritto estero e dalle Compagnie di assicurazione una quota parte delle commissioni da questi percepite, dettagliate nella documentazione precon- trattuale relativa ai singoli prodotti e servizi. Resta ferma la facoltà del Cliente di richiedere alla Banca ulteriori dettagli sul contenuto degli incentivi.
In caso di offerte pubbliche di sottoscrizione e/o vendita di strumenti finanziari obbligazionari e azionari, ivi comprese le offerte di certificates, la Banca potrà percepire dall’Emittente – anche per il tramite dei Coordinatori dell’Offerta Globale – commissioni di collocamento, da quantificarsi sull’ammontare nominale collocato, a titolo di remunerazione per il servizio di collocamento e il connesso servizio di consulenza.
La Banca riceve altresì benefici non monetari dalle Società di Gestione o dalle Compagnie di assi- curazione i cui prodotti/servizi sono oggetto di collocamento/distribuzione da parte della Banca, sotto forma di prestazioni, organizzazione e sostenimento dei costi in relazione a attività info- formative per la rete di Private Banker della Banca (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi in aula, attività info-formative effettuate tramite TV aziendale, applicativi dedicati all’analisi di mercato). Tali attività sono volte a garantire l’aggiornamento e l’arricchimento professionale dei Private Banker e sono quindi finalizzate all’accrescimento della qualità del servizio prestato ai clienti.