MetLife Europe d.a.c.
Set informativo
MetLife Europe d.a.c.
Rappresentanza Generale per l’Italia
db Infortuni Smart
Contratto di Assicurazione Infortuni per l’individuo e la coppia stipulato a distanza con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Convenzione assicurativa n. AH/18/08 stipulata da Deutsche Bank
S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’italia.
I documenti che compongono il Set informativo sono i seguenti:
▪ DIP Danni - Documento informativo precontrattuale danni
▪ DIP aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni
▪ Condizioni di assicurazione, comprensive del Glossario e dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
MetLife Europe d.a.c. è una compagnia assicurativa di diritto irlandese autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland, con sede legale in ’20 xx Xxxxx’, Xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx, registrazione n. 415123, capitale sociale autorizzato pari ad € 100.000.000,00 suddiviso in 100.000.000 azioni ordinarie dal valore di € 1,00 ciascuna. Amministratori: Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino americano), Xxxxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx Xxxxx (cittadina irlandese, Xxxx Xxxxxx (cittadino inglese), Xxxxxx O’Xxxxx (cittadino irlandese), Xxxx Xxxxxx (cittadino belga), Xxxxxx Xxxxxxx (cittadina irlandese), Xxxxx Xxxxxx (cittadino messicano).
Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia di MetLife Europe d.a.c., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx, Direzione generale, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 12083481007, REA n. 1348910, abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta al n. I.00110 dell’Elenco I annesso all’Albo delle Imprese Assicurative.
Assicurazione Infortuni Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni) | |
Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia | Prodotto: db Infortuni Smart - AH/18/08 |
Questo documento è stato aggiornato in data 01/09/2021 ed è l’ultimo disponibile | |
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è? Si tratta di una polizza infortuni facoltativa che ha lo scopo di proteggere l’assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. AH/18/08, offre la polizza ai propri clienti. |
Che cosa è assicurato? La polizza prevede le seguenti garanzie: ✓ Decesso da infortunio Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano assicurativo, fino a un massimo di € 1.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati. ✓ Decesso da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato Somma assicurata: prestazione pari al doppio della somma assicurata per la garanzia Decesso da infortunio, fino a un massimo di € 1.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati. ✓ Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico Somma assicurata: prestazione pari al triplo della somma assicurata per la garanzia Decesso da infortunio, fino a un massimo di € 1.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati. ✓ Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio Somma assicurata: prestazione variabile in base al piano assicurativo, fino a un massimo di € 1.000.000,00, indipendentemente dal numero degli assicurati. ✓ Frattura ossea da infortunio Somma assicurata: € 400,00 per ogni frattura, fino ad un massimo di € 1.200,00 per assicurato e per annualità assicurativa. Le prestazioni relative alle garanzie Decesso da infortunio, Decesso da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato e Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico non sono cumulabili. | Che cosa non è assicurato? 🗙 Non sono assicurabili le persone che non soddisfano i requisiti di assicurabilità indicati nella sezione “A chi è rivolto questo prodotto?” contenuta nel DIP Aggiuntivo Xxxxx. | |
Ci sono limiti di copertura? Per tutte le garanzie sono escluse dalla polizza le conseguenze di: ! guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità; ! danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare; ! delitti dolosi compiuti dall’assicurato; ! partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere; ! abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico; ! alcolismo acuto o cronico; ! suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo; ! uso di deltaplano, ultraleggero, parapendio e sport aerei in genere; ! viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ! attività sportive remunerate; ! infortunio antecedente alla data di adesione; ! malattia mentale o nervosa se causa o concausa del sinistro; ! infarto. Per la garanzia Frattura ossea sono inoltre escluse: ! le fratture delle ossa nasali e le lesioni cartilaginee. | ||
Dove vale la copertura? Le garanzie sono valide senza limiti territoriali. | ||
Che obblighi ho? Hai il dovere di pagare il premio. In caso di sinistro, devi comunicarlo tempestivamente per iscritto alla Compagnia presentando i documenti elencati nel modulo di denuncia. |
Quando e come devo pagare? Il premio è annuale e comprensivo di imposta. Puoi pagare il premio anche con cadenza mensile senza costi aggiuntivi. Il premio relativo al primo mese di copertura è gratuito. Puoi scegliere di pagare il premio con addebito automatico sul tuo conto corrente bancario o BancoPosta oppure con la tua carta di credito. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa inizia alle ore 24,00 della data di adesione telefonica. La polizza ha durata annuale. Successivamente essa si rinnova tacitamente di anno in anno, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità, l’assicurato non abbia ancora compiuto 74 anni e la Convenzione assicurativa stipulata tra la banca e la Compagnia sia in vigore. |
Come posso disdire la polizza? In caso di ripensamento, puoi recedere dalla polizza entro 60 giorni dall’adesione. In tal caso, la polizza sarà annullata e ti sarà restituito il premio eventualmente già pagato. Puoi in ogni caso disdire la polizza alla sua scadenza annuale, con 30 giorni di preavviso, oppure ad ogni ricorrenza di pagamento del premio in caso di frazionamento mensile. In tal caso la polizza cessa ed il premio non sarà più dovuto. Per recedere o disdire la polizza puoi chiamare il servizio clienti al numero gratuito 800.319.665 oppure inviare una lettera raccomandata A/R all’Impresa all’indirizzo: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx. |
Che cosa è assicurato? | |
Decesso da infortunio | In caso di decesso da infortunio, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari alla somma assicurata relativa al piano assicurativo scelto al momento dell’adesione alla polizza. |
Decesso da infortunio su mezzo terrestre di trasporto privato | In caso di decesso da infortunio stradale, occorso in qualità di: ▪ conducente o passeggero su mezzo terrestre di trasporto privato; ▪ pedone in caso di investimento da parte di mezzo terrestre di trasporto privato; l’Impresa corrisponde un indennizzo pari al doppio della somma assicurata relativa alla garanzia Decesso da infortunio, a condizione che l’assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal codice della strada. |
Decesso da infortunio su mezzo di trasporto pubblico | In caso di decesso da infortunio, occorso in qualità di: ▪ passeggero su mezzo di trasporto pubblico; ▪ pedone in caso di investimento da parte di mezzo di trasporto pubblico; l’Impresa corrisponde un indennizzo pari al triplo della somma assicurata relativa alla garanzia Decesso a seguito di infortunio, a condizione che l’assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal codice della strada. |
Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio | In caso di invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 66% da infortunio, l’Impresa corrisponde la somma assicurata relativa al piano assicurativo scelto al momento dell’adesione alla polizza. La prestazione viene corrisposta a condizione che: ▪ l’infortunio si sia verificato nel periodo di validità della polizza; ▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio. |
Frattura ossea da infortunio | In caso di frattura ossea da infortunio, l’Impresa corrisponde un indennizzo pari a € 400,00 per ogni frattura, fino ad un massimo di € 1.200,00 per assicurato e per annualità assicurativa. La prestazione viene corrisposta a condizione che: ▪ l’infortunio si sia verificato durante il periodo di validità della polizza; ▪ la frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’infortunio. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Piano assicurativo | Al momento dell’adesione alla polizza è possibile scegliere tra diversi piani assicurativi, ciascuno dei quali prevede una somma assicurata differente. Il premio varia in base al piano assicurativo scelto. |
Piano di garanzie | In alternativa al Piano di garanzie Individuo, a protezione del solo aderente, è possibile scegliere il Piano di garanzie Coppia, che estende la copertura assicurativa al coniuge, al partner civile o al convivente more uxorio dell’aderente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: i sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto all’Impresa presso il Broker all’indirizzo Brokeronline April, casella postale 178 - 26100 Cremona, oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale. Per informazioni ed assistenza è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure telefonare al numero 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00. La garanzia Invalidità Permanente Totale deve essere accertata da un medico abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista. | |
Prescrizione: l’assicurazione di cui al presente contratto è classificata nel ramo danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 c.c. II comma, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (come ad esempio non dichiarare di percepire una pensione di invalidità) possono comportare la cessazione della polizza o la perdita del diritto a ricevere l’indennizzo. |
Obblighi dell’impresa | In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’Impresa si riserva la facoltà di modificare il premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza della polizza, con almeno 60 giorni di preavviso. In tal caso, potrai recedere dalla polizza senza spese, comunicandolo all’Impresa con almeno 30 giorni di preavviso sulla data di scadenza del quinquennio. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio in caso di: a) recesso dal contratto; b) perdita dei requisiti di assicurabilità o manifestazione di una condizione di inassicurabilità in corso di contratto. Nel caso b) il rimborso sarà effettuato al netto delle imposte e della porzione di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La polizza cessa: ▪ se l’assicurato trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia o non ha più un codice fiscale o una tessera sanitaria italiani; ▪ in caso di decesso; ▪ se, in corso di contratto, sopraggiunge una delle condizioni di inassicurabilità; ▪ in caso di recesso dal contratto; ▪ in caso di disdetta del contratto; ▪ al pagamento della prestazione assicurata relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 66% da Infortunio. |
Sospensione | Se, alle scadenze convenute, non paghi le rate di premio, la copertura resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati. Puoi riattivare la polizza versando le rate di premio mancanti. In questo caso, la copertura riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui paghi quanto dovuto, senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione della copertura non saranno indennizzati. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è rivolto alle persone che al momento dell’adesione: ▪ sono residenti in Italia e sono munite di codice fiscale o tessera sanitaria italiani; ▪ abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti. Non sono assicurabili le persone fisiche che percepiscano una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro Ente previdenziale pubblico. |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione (inclusi nell’importo del premio) | 32,00% del premio netto imposte |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell’Impresa, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati: METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx Il reclamante potrà presentare reclamo all’Impresa anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”. Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il collegio medico. Il collegio medico risiede nel comune, sede dell’istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA PER AVERE INFORMAZIONI SULLA TUA POLIZZA. NON POTRAI INVECE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Condizioni di Assicurazione
Polizza “db Infortuni Smart” - Convenzione assicurativa n. AH/18/08 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’italia
Questo documento è stato aggiornato in data 01/09/2021 ed è l’ultimo disponibile
Eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni contenute nel presente documento potranno essere comunicati ai contraenti/assicurati in formato elettronico via e-mail, attraverso il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx o nell’area riservata, secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private e dal Regolamento Ivass n. 41/2018.
Glossario
Aderente: la persona fisica che aderisce al Programma Assicurativo e corrisponde il Premio.
Annualità assicurativa: periodo pari ad un anno, calcolato a partire dalla data di Decorrenza del Programma Assicurativo.
Assicurato:
▪ con riferimento al Piano di Garanzie Individuo, l’Aderente;
▪ con riferimento al Piano di Garanzie Coppia, la Coppia.
Beneficiario:
▪ per le garanzie Invalidità Permanente Totale e Frattura ossea, l’Assicurato;
▪ per le garanzie Decesso, il beneficiario nominativo designato dall’Aderente al momento dell’acquisto della Polizza. In caso di mancata designazione del beneficiario, l’Indennizzo sarà corrisposto agli eredi testamentari dell’Assicurato o, in assenza di testamento, ai suoi eredi legittimi. Resta inteso che l’Aderente potrà modificare in qualsiasi momento il beneficiario nominativo o designarlo successivamente, inviando alla Compagnia una comunicazione scritta in forma libera.
Broker: April Italia S.r.l. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, iscritto alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. B000141525, in data 16/04/2007.
Certificato di assicurazione: il documento che prova l’assicurazione.
Compagnia: MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, xxx. 00.000000, fax 00.00000000. Nel sito internet xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza clienti” sono presenti tutti i riferimenti utili per contattare la Compagnia.
Conclusione del Contratto: il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’adesione telefonica al Programma Assicurativo da parte dell’Aderente, in conformità con quanto previsto dall’art. 121 del Codice delle Assicurazioni Private e dall’art. 73 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede legale e direzione generale in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, iscritta alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, n. D000027178, in data 01/02/2007.
Contratto: il contratto di assicurazione stipulato dall’Aderente con la Compagnia mediante Telefonia vocale.
Coppia: comprende le persone fisiche di seguito indicate:
▪ l’Aderente;
▪ una delle seguenti persone a scelta dell’Aderente:
- il coniuge dell’Aderente non divorziato o separato legalmente;
- il partner unito civilmente con l’Aderente (l. 76/2016) non divorziato;
- il convivente more uxorio dell’Aderente stabilmente convivente con il medesimo nella stessa residenza. Decorrenza del Programma Assicurativo: il momento in cui il Programma Assicurativo acquista efficacia. Durata del Programma Assicurativo: il periodo di efficacia del Programma Assicurativo.
Esclusioni: i rischi non coperti dal Programma Assicurativo.
Frattura ossea: rottura di un osso parziale o totale, con o senza spostamento, prodotta da un trauma.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia al verificarsi del Sinistro coperto dal Programma Assicurativo.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Infortunio stradale: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che si verifica sulla strada o sulle sue pertinenze, in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni obiettivamente constatabili. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da Infortunio.
Malattia mentale o nervosa: ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell’articolo V della nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (IDC-9 del OMS) e successive modifiche.
Mezzo terrestre di trasporto privato: mezzo terrestre proprio o di terzi a qualsiasi titolo posseduto, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, quale a titolo esemplificativo: autovettura; rimorchio (carrello, appendice, roulotte) trainato da autovettura; autocarro; autocaravan e camper; ciclomotore; motociclo; bicicletta o altro veicolo a braccia.
Mezzo di trasporto pubblico: qualsiasi mezzo destinato al trasporto pubblico di persone e di cose.
Premio: la somma versata alla Compagnia per la copertura assicurativa offerta.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Programma Assicurativo: l’insieme delle garanzie offerte dalla Compagnia.
Rivalsa o Regresso: azione della Compagnia nei confronti del responsabile del Sinistro per il recupero dell’Indennizzo pagato.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per cui è offerta l’assicurazione.
Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e dell’Aderente, possa impiegarsi per la Conclusione del Contratto tra le dette parti.
Telefonia vocale: tecnica di comunicazione a distanza utilizzata per la Conclusione del Contratto mediante l’uso del telefono.
Art. 1 – Base dell’assicurazione
L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Aderente.
Art. 2 – Garanzie
Il Programma Assicurativo offerto dalla Compagnia comprende le garanzie di seguito indicate:
a) Decesso a seguito di Infortunio;
b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato;
c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico;
d) Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio;
e) Frattura ossea a seguito di Infortunio.
🛈 | Le prestazioni di cui alle garanzie a), b) e c) non sono cumulabili. |
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, tuttavia la garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio deve essere oggetto di accertamento da parte di un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea.
L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere tra 2 distinti Piani di Garanzie:
▪ Piano di Garanzie Individuo: le garanzie operano a favore dell’Aderente;
▪ Piano di Garanzie Coppia: le garanzie operano a favore della Coppia.
Oggetto del Contratto
Il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Sono compresi in garanzia anche:
▪ l'asfissia non di origine morbosa;
▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
▪ l'annegamento;
▪ l'assideramento o il congelamento;
▪ i colpi di sole o di calore;
▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
▪ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace;
▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano provocati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e/o allucinogeni o da alcolismo acuto o cronico;
▪ le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti;
▪ le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che:
- qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell'invalidità permanente totale. In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa all’arbitrato secondo la procedura prevista all'art. 15.
Art. 3 – Persone assicurabili e conclusione del Contratto
Sono assicurabili le persone fisiche a condizione che al momento dell’adesione al Programma Assicurativo:
a) siano residenti nel territorio della Repubblica Italiana;
b) siano muniti di codice fiscale o tessera sanitaria italiani;
c) abbiano un’età compresa tra 18 e 70 anni non compiuti.
Non sono assicurabili le persone fisiche che percepiscano una pensione di invalidità permanente riconosciuta dall’INPS o da altro Ente previdenziale pubblico. Qualora in corso di Contratto l’Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui al presente articolo, il Programma Assicurativo cessa alla data in cui la condizione di non assicurabilità è divenuta nota o è stata diagnosticata all’Assicurato ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dalla Compagnia. In tal caso la Compagnia restituirà all’Aderente il Premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Resta inteso che nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Coppia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, con riferimento all’altro componente della Coppia.
3.1 - Dichiarazioni false, inesatte o reticenti
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del risch io da parte della Compagnia, tali per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l’Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:
▪ sono causa di annullamento del Contratto quando l’Aderente abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, la Compagnia avrà diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, la Compagnia non sarà tenuta a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall’art. 1892 c.c.;
▪ non sono causa di annullamento del Contratto quando l’Aderente abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, la Compagnia potrà recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall’art. 1893 c.c.
3.2 - Conclusione del Contratto
Il Contratto si conclude e si intende perfezionato al momento dell’adesione telefonica al Programma Assicurativo da parte dell’Aderente, anche nel caso in cui quest’ultimo non dovesse sottoscrivere e restituire alla Compagnia il Certificato di assicurazione ricevuto.
Al momento dell’adesione telefonica al Programma Assicurativo, l’Aderente potrà scegliere di ricevere la documentazione contrattuale e precontrattuale in formato cartaceo o elettronico e sarà informato circa la possibilità di cambiare, anche in corso di Contratto, la modalità di invio della documentazione senza alcun costo a suo carico.
Art. 4 – Decorrenza e Durata del Programma Assicurativo
Il Programma Assicurativo decorre dalle ore 24,00 della data di adesione telefonica al Programma Assicurativo da parte dell’Aderente, a condizione che il Premio corrispondente sia pagato.
Il Programma Assicurativo ha durata annuale. Successivamente esso si intenderà tacitamente rinnovato, a condizione che, alla data del rinnovo, siano soddisfatti i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3 lett. a) e b), l’Assicurato non abbia compiuto il 74° anno di età, il Premio corrispondente sia pagato e la Convenzione assicurativa stipulata tra la Contraente e la Compagnia sia in vigore, salvo disdetta da esercitarsi secondo i termini e le modalità indicate all’art. 5.2
Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato;
b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio;
c) qualora, in corso di Contratto, l’Assicurato dovesse perdere i requisiti di assicurabilità di cui all’art. 3 lett. a) e b) oppure dovesse sopraggiungere una delle condizioni di non assicurabilità di cui all’art. 3;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso;
e) in caso di esercizio del diritto di disdetta.
Nei casi a), b), e) non è dovuta alcuna restituzione di Premio. Nei casi c), d) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio così come indicato agli artt. 3 e 5.1.
Con riferimento ai casi a), b), c) resta inteso che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Coppia, il Programma Assicurativo continua ad operare, fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso, con riferimento all’altro componente della Coppia.
Art. 5 – Recesso e disdetta
5.1 - Recesso
L’Aderente ha diritto di recedere dal Contratto entro 60 giorni dalla data di Conclusione del Contratto stesso, comunicando la propria volontà al Numero Verde della Compagnia 800.319.665 oppure a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Compagnia. Il recesso ha effetto dalle ore 24.00 del giorno della relativa comunicazione. In tal caso la Compagnia restituirà all’Aderente il Premio eventualmente già pagato dal medesimo, al lordo delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di polizza, l’Aderente ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, entro 60 giorni dalla data di pagamento o rifiuto dell’Indennizzo. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione. In tal caso la Compagnia restituirà all’Aderente il premio già pagato, al netto delle imposte e della quota di Premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.
5.2 - Disdetta
L’Aderente ha diritto di disdire il Contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del Premio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso, le garanzie cessano alla scadenza del periodo assicurativo per il quale è stato versato il Premio ed il Contratto non sarà più rinnovato.
La Compagnia ha diritto di disdire il Contratto ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione all’Aderente con preavviso di almeno 30 giorni sulla data di scadenza del quinquennio. In tal caso, le garanzie cessano alla scadenza del quinquennio ed il Contratto non sarà più rinnovato.
Art. 6 – Determinazione della somma assicurata
L’Aderente, al momento dell’adesione al Programma Assicurativo, ha facoltà di scegliere il Piano Assicurativo più rispondente alle proprie esigenze, tra quelli proposti dalla Compagnia. A ciascun Piano Assicurativo corrispondono differenti somme assicurate. La prestazione assicurata è determinata in funzione del Piano Assicurativo prescelto dall’Aderente. Il Piano Assicurativo prescelto e le corrispondenti somme assicurate sono indicate nel Certificato di assicurazione.
Art. 7 – Prestazioni assicurate
🛈 | Le prestazioni di cui alle garanzie a), b) e c) non sono cumulabili. |
a) Decesso a seguito di Infortunio
In caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari alla somma assicurata relativa al Piano Assicurativo prescelto dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo.
Il limite massimo di Indennizzo è pari a € 1.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati.
b) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato
In caso di decesso a seguito di Infortunio stradale dell’Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:
▪ conducente o passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
▪ pedone in caso di investimento da parte di Mezzo terrestre di trasporto privato;
la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari al doppio della somma assicurata relativa alla garanzia a) Decesso a seguito di Infortunio, a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.
Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.
Il limite massimo di Indennizzo è pari a € 1.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati.
c) Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico
In caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato, occorso al medesimo in qualità di:
▪ passeggero su Mezzo di trasporto pubblico;
▪ pedone in caso di investimento da parte di Mezzo di trasporto pubblico;
la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, corrisponde al Beneficiario un Indennizzo pari al triplo della somma assicurata relativa alla garanzia a) Decesso a seguito di Infortunio, a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato e dal Codice della Strada.
Sono inclusi in garanzia anche gli infortuni che l’Assicurato subisca durante le operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo in caso di avaria o guasto meccanico, oppure mentre sale a bordo del veicolo o ne discende.
Il limite massimo di Indennizzo è pari a € 1.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati.
Qualora il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la somma sopraindicata. La liquidazione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e seguenti c.c. Nel caso in cui, dopo la liquidazione, dovesse risultare che il decesso non si sia verificato o che comunque non sia dipeso da Infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma liquidata.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alle garanzie a), b) e c) del Programma Assicurativo.
Considerata una somma assicurata pari a € 125.000,00, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto un Indennizzo pari:
▪ alla somma assicurata, ovvero € 125.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio dell’Assicurato;
▪ al doppio della somma assicurata, ovvero € 250.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio stradale occorso all’Assicurato in qualità passeggero su Mezzo terrestre di trasporto privato;
▪ al triplo della somma assicurata, ovvero € 375.000,00, in caso di decesso a seguito di Infortunio occorso all’Assicurato in qualità passeggero su Mezzo di trasporto pubblico.
d) Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio
Per Invalidità Permanente Totale si intende la perdita totale e permanente di grado pari o superiore al 66% della capacità generica dell’Assicurato all’esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile, indipendentemente dalla professione esercitata. L’Invalidità Permanente Totale deve essere stata causata da Infortunio oggettivamente accertabile ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. Lo stato di Invalidità Permanente Totale dell’Assicurato viene accertato secondo le modalità stabilite all’art. 11 e secondo la definizione ed i criteri di Indennizzo di cui al presente articolo. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente.
Criteri di Indennizzo
La Compagnia corrisponde l’Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti. Pertanto, se al momento dell’Infortunio l’Assicurato è affetto da
menomazioni preesistenti, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle menomazioni preesistenti.
La determinazione del grado di Invalidità Permanente viene effettuata in base alla tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, tenuto conto che:
▪ per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di Invalidità Permanente previste per il lato destro varranno per il lato sinistro;
▪ la perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente indicate in tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
▪ nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti l’Indennizzo viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%. L'Indennizzo per la perdita anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà; per la perdita anatomica di una falange dell'alluce, nella metà; per la perdita di una falange di qualunque altro dito, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito;
▪ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
▪ per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente soltanto l'asportazione totale;
▪ nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di riferimento, l'Indennizzo è stabilito tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
▪ per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi;
▪ in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali d’Invalidità Permanente saranno diminuite tenendo conto del grado di Invalidità Permanente preesistente;
▪ per la perdita di elementi dentari potrà essere concesso l’Indennizzo per Invalidità Permanente in misura da stabilirsi, caso per caso, proporzionalmente alla diminuita capacità masticatoria o fonatoria causata dalla perdita stessa.
In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, corrisponde al medesimo la somma assicurata relativa al Piano Assicurativo prescelto dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo. La prestazione viene corrisposta a condizione che:
▪ l’Infortunio si sia verificato nel periodo di validità del Contratto;
▪ l’Invalidità Permanente Totale si sia verificata, anche successivamente alla scadenza del Contratto, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio.
Il limite massimo di Indennizzo è pari a € 1.000.000,00 indipendentemente dal numero degli Assicurati.
e) Frattura ossea a seguito di Infortunio
In caso di Frattura ossea a seguito di Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati nel presente articolo e all’art. 8, corrisponde al medesimo un Indennizzo pari a € 400,00 per ogni frattura, fino ad un massimo di 3 sinistri per persona e per Annualità assicurativa. L’Indennizzo massimo complessivo per persona e per Annualità assicurativa, indipendentemente dal numero dei sinistri e delle fratture ossee riportate, è pari a € 1.200,00.
La prestazione sarà corrisposta dietro presentazione del certificato di pronto soccorso e dell’esame radiografico attestante la Frattura ossea, a condizione che:
▪ l’Infortunio si sia verificato durante il periodo di validità del Contratto;
▪ la Frattura ossea sia stata diagnosticata entro 30 giorni dalla data dell’Infortunio.
Sono escluse dalla copertura assicurativa: le fratture delle ossa nasali e le lesioni cartilaginee.
Nel caso in cui venga denunciato un Sinistro e contemporaneamente, a seguito della documentazione medica prodotta, si evidenzi che l’Assicurato sia affetto da osteoporosi o da altra Malattia delle ossa, la copertura opera con riferimento al Sinistro denunciato, ma da quel momento in avanti cessa la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio. Resta inteso che l’Assicurato potrà usufruire di tutte le altre garanzie previste dal Programma Assicurativo fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso e che, nel caso in cui sia stato prescelto il Piano di Garanzie Coppia, la garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio continua ad operare fino al termine dell’Annualità assicurativa in corso con riferimento all’altro componente della Coppia. Resta inteso che, qualora l’Aderente non sia interessato a mantenere attiva la Polizza, potrà disdire il Contratto ad ogni ricorrenza di pagamento del Premio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R, con preavviso di almeno 15 giorni.
A scopo esemplificativo si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo alla garanzia Frattura ossea a seguito di Infortunio.
Considerato un Indennizzo pari a € 400,00 per Frattura ossea ed il limite massimo di € 1.200,00 per Annualità assicurativa, in caso di 4 fratture ossee tra quelle garantite occorse all’Assicurato nella medesima Annualità assicurativa, la Compagnia corrisponde un Indennizzo pari ad € 1.200,00.
Art. 8 – Limitazioni / Esclusioni
🛈 | La Compagnia non sarà tenuto a garantire alcuna copertura assicurativa e non sarà obbligato a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto, qualora ciò possa esporre lo stesso a sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle sanzioni economiche o commerciali, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, o da altre leggi o regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
8.1 - Esclusioni
Sono escluse dal Programma Assicurativo le conseguenze di:
▪ guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione; se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace, l’esclusione opera dopo il 14° giorno dall’inizio delle ostilità;
▪ danni direttamente o indirettamente originati da qualsiasi esposizione o contaminazione nucleare;
▪ delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;
▪ partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere;
▪ abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
▪ alcolismo acuto o cronico;
▪ suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
▪ uso di deltaplano, ultraleggero, parapendio e sport aerei in genere;
▪ viaggi e voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri;
▪ attività sportive remunerate;
▪ Infortunio antecedente alla data di adesione;
▪ Malattia mentale o nervosa se causa o concausa del Sinistro;
▪ infarto.
Art. 9 – Aggravamento e diminuzione del rischio in corso di validità contrattuale
Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione o dello stato di salute dell’Assicurato.
Art. 10 – Premio assicurativo
Il Premio è annuo ed è pari all’importo indicato nel Certificato di assicurazione, in funzione del Piano di Garanzie e del Piano Assicurativo prescelti dall’Aderente al momento dell’adesione al Programma Assicurativo. Il Premio viene corrisposto all’Assicuratore tramite addebito automatico sul conto corrente bancario o BancoPosta o carta di credito intestata all’Aderente. La Compagnia consente il frazionamento mensile del Premio, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Aderente. Il primo mese di copertura è gratuito.
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice civile, se, successivamente al primo mese di copertura gratuito, l’Aderente, alla scadenza convenuta, non pagasse il Premio o la prima rata di Premio da lui dovuta, il Programma Assicurativo resta sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Assicuratore.
Allo stesso modo, se, alle scadenze convenute, l’Aderente non pagasse le rate di Premio successive, il Programma Assicurativo resterà sospeso dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza ed eventuali sinistri accaduti dopo tale data non saranno indennizzati dall’Assicuratore.
L’Aderente può tuttavia riattivare il Programma Assicurativo versando le rate di Premio mancanti. In questo caso, il Programma Assicurativo riacquista piena validità dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Aderente paga quanto è da lui dovuto senza efficacia retroattiva. Pertanto, eventuali sinistri accaduti durante il periodo di sospensione del Programma Assicurativo, non saranno in ogni caso indennizzati dall’Assicuratore.
L’Aderente dovrà assicurarsi che sul conto corrente bancario o BancoPosta o sulla carta di credito utilizzato/a per i pagamenti del Premio tramite addebito diretto vi siano fondi sufficienti. In caso di variazione dei dati relativi al conto corrente bancario o BancoPosta o alla carta di credito, l’Aderente dovrà darne notizia all’Assicuratore entro e non oltre cinque giorni dalla data di variazione. Resta inteso che, qualora il pagamento del Premio non sia andato a buon fine per causa non imputabile all’Aderente, la copertura non sarà sospesa, fermo l'onere per l’Aderente di attivarsi senza ritardo ai fini della soluzione del problema.
Nell’ipotesi in cui i dati medi (es. età, rapporto maschi/femmine, sinistrosità, etc.) non dovessero risultare in linea con le ipotesi di tariffazione, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare il Premio ogni 5 anni a partire dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo, dandone comunicazione all’Aderente con un preavviso di almeno 60 giorni sulla data di scadenza del quinquennio. Resta inteso che l’Aderente potrà recedere dal Contratto senza spese con preavviso di almeno 30 giorni sulla data di scadenza del quinquennio, contattando la Compagnia al Numero Verde 800.319.665 oppure inviando alla medesima una lettera raccomandata A/R. Se l’Aderente non esercita il diritto di recesso, il Contratto proseguirà alle nuove condizioni a partire dal quinquennio successivo.
Art. 11 – Denuncia di Xxxxxxxx ed obblighi relativi
I sinistri devono essere denunciati tempestivamente per iscritto alla Compagnia presso il Broker all’indirizzo Brokeronline April, casella postale 178, 26100 Cremona, oppure all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. La denuncia può essere presentata in forma libera oppure utilizzando l’apposito modulo incluso nella documentazione contrattuale. Per informazioni ed assistenza è possibile scrivere ai recapiti sopra indicati oppure telefonare al numero 000.00.00.00 dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00. La denuncia dovrà essere completa delle informazioni e dei documenti elencati nel modulo di denuncia. L’invio tardivo di documentazione o informazioni potrebbe comportare un allungamento dei tempi di valutazione del Sinistro. Resta inteso che in caso di denuncia incompleta la Compagnia, per il tramite del Broker, comunicherà tempestivamente al denunciante la necessità di integrare la documentazione. La Compagnia ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nel modulo di denuncia Xxxxxxxx, a condizione che la richiesta sia circoscritta al Sinistro denunciato e che la documentazione sia strettamente necessaria ed indispensabile per la corretta istruttoria e per l’accertamento del diritto alla prestazione in relazione alla storia e alla natura del Sinistro.
La Compagnia si riserva il diritto, a sue spese, di inviare l’Assicurato a visita medico-legale presso un proprio fiduciario e/o di far effettuare accertamenti per verificare la veridicità delle informazioni alla stessa comunicate.
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro.
🛈 | L’assicurazione di cui al presente Contratto è classificata nel Ramo Danni. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2952 del Codice civile II comma, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Eventuali sinistri denunciati dopo il termine sopra indicato non saranno pertanto indennizzati dalla Compagnia. |
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Compagnia si impegna al pagamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa. Resta inteso che qualora la Compagnia, per cause ad essa non imputabili, si trovi nell’impossibilità di corrispondere gli importi dovuti relativi ai sinistri denunciati entro il termine di Prescrizione, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla Legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 – Reclami
12.1 – Reclami all’Impresa di assicurazioni
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, a mezzo posta, telefax o email alla funzione Ufficio Reclami dell’Assicuratore, incaricata del loro esame, ai recapiti di seguito indicati:
METLIFE RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - UFFICIO RECLAMI
Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000000 | Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xx
Il reclamante potrà presentare reclamo all’Assicuratore anche utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx all’interno della sezione “Assistenza Clienti”.
Il reclamo è gestito fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Nel caso in cui il reclamo riguardi il comportamento degli agenti, dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di 45 giorni potrà essere sospeso fino a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
12.2 – Reclami all’Intermediario
I reclami relativi al comportamento dell’Intermediario, dei suoi dipendenti o collaboratori dovranno essere indirizzati direttamente alla sua sede e saranno gestiti direttamente dall’Intermediario che fornirà riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Xxx il reclamo dovesse pervenire all’Assicuratore, la stessa, dandone contestuale notizia al reclamante, lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il predetto termine.
12.3 – Reclami alle Autorità di Vigilanza
In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx | Fax 00.00000.000 | PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx nei seguenti casi:
▪ reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito, nonché quelli ai quali non sia stato fornito riscontro nei termini sopraindicati, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto);
▪ reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione;
▪ reclami riguardanti le disposizioni del Codice del Consumo relative alla commercializzazione a distanza di prodotti assicurativi.
Il reclamante potrà presentare reclamo all’IVASS utilizzando il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx, avendo cura di indicare i seguenti elementi:
▪ nome, cognome e domicilio del reclamante;
▪ soggetto o soggetti di cui si lamenta l’operato;
▪ descrizione dei motivi della lamentela ed eventuale documentazione a sostegno della stessa;
▪ documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall’Assicuratore o dall’Intermediario.
In ogni caso, resta salva la facoltà di proporre il reclamo nei confronti dell’Autorità di Vigilanza dello Stato membro di origine (Irlanda) di MetLife Europe d.a.c. al seguente indirizzo: Central Bank of Ireland, Consumer Protection Codes Department, XX Xxx x. 000, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx oppure Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Tel: x000 0 0000000, Fax: x000 0 0000000.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxx_xx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
Resta comunque salva la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (L. 98/2013) o di negoziazione assistita (L. 162/2014) salvo eventuali modifiche successive.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS i reclami per i quali il reclamante abbia già fatto ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 – Richiesta di informazioni
L’Assicurato ha il diritto di richiedere all’Assicuratore informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata:
▪ per iscritto all’indirizzo MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx
oppure attraverso il sito web all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su Assistenza Clienti;
▪ per telefono al Numero Verde 800.319.665.
La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Si informa altresì l’Assicurato che, in linea con le indicazioni dell’IVASS contenute nel Provvedimento n. 7/2013, il medesimo ha l’opportunità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web dell’Assicuratore xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria polizza assicurativa.
Art. 14 – Legge applicabile
Al Contratto si applica la legge italiana.
Art. 15 – Foro competente, procedimento di mediazione e arbitrato
Per le controversie relative al Contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (Aderente, Assicurato o Beneficiario) previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi della Legge n. 98/2013, salvo eventuali modifiche successive. La domanda di mediazione viene presentata tramite deposito di apposita istanza presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, nel luogo del giudice competente per territorio.
In caso di controversie mediche sulla natura dell'evento, ferma restando la possibilità di adire l’Autorità giudiziaria o di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel Comune, Sede dell’Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza degli aventi diritto. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 16 – Valuta
Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.
Art. 17 – Xxxxxxx denuncia altre assicurazioni
L’Aderente è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione per iscritto all’Assicuratore dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In nessun caso sarà possibile sottoscrivere per la stessa persona fisica più di 2 programmi assicurativi relativi alla medesima Convenzione assicurativa. Qualora dovesse verificarsi tale eventualità, la Compagnia considererà validi esclusivamente i programmi assicurativi sottoscritti con la data più remota e restituirà all’Aderente i premi incassati al netto delle imposte in relazione ai Programmi Assicurativi stipulati indebitamente. La presente disposizione non si applica nel caso in cui l’Assicurato dovesse risultare coperto per il medesimo rischio nella condizione di aderente ad una polizza collettiva stipulata da una persona giuridica.
Art. 18 – Rinuncia al diritto di rivalsa
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art. 1916 del Codice civile verso i terzi responsabili dell'Infortunio.
Informativa Privacy
Gentile Cliente,
Siamo MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx e sede legale in Irlanda, in ’20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito “MetLife” o “Società”). MetLife rivestirà il ruolo di titolare del trattamento dei suoi dati personali.
MetLife crede fortemente nella protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali della propria clientela. Questo documento si riferisce alla nostra “Informativa Privacy” e descrive come utilizziamo i suoi dati personali che raccogliamo e riceviamo nel rispetto della Legge Italiana in materia di Privacy (D.Lgs n. 196/2003 o “Codice Privacy”, sue successive modifiche e integrazioni, Regolamento (UE) 2016/679 o “GDPR” e relativa legge di attuazione).
Desideriamo informarla che, al fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da lei richiesti o in suo favore previsti, nonché per verificare la qualità dei servizi resi, MetLife ha bisogno di trattare i soli dati personali che la riguardano necessari per stipulare ed eseguire il contratto (es. nome, recapiti, incluso e-mail e numeri telefonici, età, data di nascita, sesso, occupazione, etc.) che possono essere acquisiti:
i. direttamente da lei;
ii. tramite terzi, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come assicurato o beneficiario, stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali ovvero mediante la consultazione di banche dati, elenchi o registri
legittimamente consultabili.
Tenuto conto che nella stipula e gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe fornire dati di terzi il cui trattamento è strumentale alla gestione del rapporto assicurativo (ad es. per la designazione beneficiaria o del referente terzo, per l’estensione della copertura ad altri soggetti, quali il nucleo familiare, testimoni, etc.) le precisiamo che è suo onere, fornire la presente informativa ai terzi suddetti, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente Informativa Privacy.
Ai fini dell’emissione e gestione della polizza, potrebbe fornire a MetLife o agli altri intermediari assicurativi che collaborano con MetLife, eventuali dati che la normativa qualifica come “particolari categorie di dati personali” indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. la liquidazione di un eventuale sinistro). Per “dato particolare” si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (come, ad esempio, alcune informazioni attestanti il suo stato di salute riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche) e la vita sessuale.
Il conferimento dei suoi dati è pertanto necessario per il perseguimento delle predette finalità e, in alcuni casi, obbligatorio a livello normativo (es. per l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio o per effettuare le verifiche di coerenza del prodotto assicurativo offerto ai suoi bisogni assicurativi). Senza di essi non saremmo infatti in grado di fornirle correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti, né di contattarla per esigenze legate alla gestione del contratto.
Desideriamo inoltre informarla che La presente Informativa viene resa da MetLife anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. “catena assicurativa”, ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 26 aprile 2007.
Quali sono i suoi diritti?
Il diritto ad essere informati attraverso un’informativa chiara, trasparente e facilmente comprensibile in merito ai suoi diritti e al trattamento dei suoi dati personali, incluse le particolari categorie di dati.
Il diritto di accesso ai suoi dati personali oggetto di trattamento da parte nostra, per verificare che stiamo utilizzando i suoi dati personali nel rispetto della Legge in materia di protezione dei dati.
Il diritto di rettifica per ottenere la correzione dei suoi dati personali se imprecisi o non corretti.
Il diritto alla cancellazione dei suoi dati personali laddove non ci sia per noi una ragione valida per continuare ad utilizzarli (c.d. “diritto all’oblio”). Non si tratta di un diritto assoluto alla cancellazione. Potremmo avere il diritto o l’obbligo di conservare alcune informazioni, ad esempio nel caso in cui ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo legale - incluso il mantenimento della copertura assicurativa per il tempo contrattualmente previsto - o qualora vi sia un altro valido motivo giuridico per conservarle.
Il diritto alla limitazione del trattamento. In alcune situazioni lei ha il diritto di “bloccare” o limitare un ulteriore utilizzo delle sue informazioni. Quando il trattamento viene limitato, possiamo ancora archiviare le sue informazioni ma non utilizzarle ulteriormente. Teniamo inoltre degli elenchi delle persone che hanno fatto richiesta per “bloccare” un utilizzo ulteriore dei loro dati personali, al fine assicurare che la limitazione del trattamento venga rispettata in futuro.
Il diritto alla portabilità dei dati. Ha il diritto di ottenere copia di alcuni dei suoi dati personali che tratteniamo e riutilizzarli e condividerli per i suoi scopi personali. Il diritto alla portabilità si applica solamente:
▪ ai dati personali che ci ha fornito (i.e. non si applica ad ogni altra informazione);
▪ se il trattamento si basa sul consenso o è necessario per l’adempimento di un contratto;
▪ se il trattamento è svolto attraverso mezzi automatizzati.
Il diritto di opporsi al trattamento. Ha il diritto ad opporsi a certi tipi di trattamento dei dati, incluso quello per finalità di marketing diretto (che facciamo solo previo suo consenso).
Diritti relativi al processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione. Utilizziamo tecnologie per costruire i profili della nostra clientela per offrire i prodotti coerenti alle esigenze assicurative oppure per accettare o respingere in maniera automatizzata richieste di adesione basate su fattori predeterminati (es. età, stato di salute, abitudine al fumo, capitale assicurato, etc.) e determinare il giusto premio da applicare o la durata della copertura. Ciò implica che dal profilo di rischio riscontrato, potrebbe essere considerato non elegibile a determinate coperture. In altre circostanze, la sua copertura potrebbe essere interrotta (ad es. per ilo raggiungimento dei limiti di età o per mancato pagamento del premio entro i limiti consentiti). L’utilizzo di processi decisioni automatizzati per tali finalità è necessario ai fini della conclusione e della gestione dei nostri contratti di polizza, riduce gli errori e aumenta il livello di servizio. Se dovesse ritenere che la nostra tecnologia abbia commesso degli errori, può contattare il nostro Responsabile Privacy per richiedere una verifica scrivendo a xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
Fatti salvi i diritti sopra indicati, informiamo che, coerentemente con la normativa vigente, in caso di richieste pretestuose, manifestamente infondate e ripetitive, ci riserviamo la possibilità di addebitare un contributo spese in base ai costi amministrativi sostenuti.
Come contattarci o chiedere aiuto
Per ogni domanda o richiesta di aiuto in relazione alla nostra Informativa Privacy, la preghiamo di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dai personali, i cui recapiti sono di seguito riportati: Telefono: (x00) 00 000000 o e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La preghiamo di contattarci nel caso in cui non fosse soddisfatto delle modalità in cui raccogliamo, condividiamo o utilizziamo i suoi dati personali o per revocare il consenso precedentemente reso, ove possibile. Potrà contattarci utilizzando i recapiti sopra riportati. Nel caso in cui non dovesse ritenersi soddisfatto della nostra risposta, ha il diritto di presentare un reclamo all’ Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000, Xxxx, Tel: (x00) 00.000000 o visitando il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Come possiamo contattarla
Possiamo contattarla attraverso uno o più dei seguenti canali di comunicazione: telefono, mail, e-mail, messaggi SMS, messaggistica istantanea o attraverso altri mezzi di comunicazione elettronici. Archiviamo le chiamate ed altre registrazioni di comunicazioni in sicurezza secondo quanto previsto dalle nostre politiche di conservazione dalle altre Leggi applicabili. L’accesso a tali registrazioni è limitato agli individui che hanno la necessità di accedervi per le finalità indicate nella presente Informativa.
Come proteggiamo i suoi dati personali
La sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali è fondamentale per noi. Noi disponiamo di misure tecniche, amministrative e fisiche implementate per:
▪ proteggere i suoi dati personali da accessi non autorizzati e da utilizzi impropri;
▪ rendere sicuri i nostri sistemi IT e salvaguardare le informazioni;
▪ assicurare di poter ripristinare i suoi dati nei casi in cui gli stessi siano stati corrotti o persi in situazioni di disaster recovery.
Laddove appropriato, utilizziamo la cifratura o altre misure di sicurezza che noi riteniamo appropriate per proteggere i suoi dati personali. Inoltre, rivediamo le nostre misure di sicurezza periodicamente per considerare appropriate nuove tecnologie e per aggiornare le procedure. Ma, nonostante i nostri ragionevoli sforzi, nessuna misura di sicurezza è perfetta o impenetrabile.
Comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e sondaggi
Previo suo consenso, le offriamo l’opportunità di essere contattato per ricevere materiale promozionale in relazione ai prodotti, offerte speciali o servizi che riteniamo possano essere di suo interesse e comunicazioni commerciali (c.d. marketing diretto). Tali comunicazioni potranno essere effettuate, previo consenso, sulla base di una preventiva attività di profilazione, volta ad individuare i suoi specifici interessi.
Nel caso in cui non volesse più ricevere materiale pubblicitario o promozionale, le offriamo delle semplici modalità per comunicarcelo. Ogni qual volta riceverà direttamente una comunicazione commerciale le verrà detto come potrà ottenere la cancellazione dell’iscrizione. Lei potrà anche selezionare l’opzione “disiscrizione” per ogni comunicazione marketing che le inviamo via mail o modificare le proprie preferenze attraverso il nostro sito web xxx.xxxxxxx.xx, scrivendo a MetLife Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure attraverso l’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx.
A chi possono essere comunicati i suoi dati
I suoi dati potranno essere trattati, nell’ambito delle nostre strutture, solo dal personale incaricato della gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, in conformità alle disposizioni normative vigenti e con modalità strettamente coerenti con le finalità appena richiamate in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati medesimi.
Alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, COVIP, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.
Taluni suoi dati potrebbero, inoltre, essere comunicati a società del Nostro gruppo situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea qualora ciò risulti necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali oltre che per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri e per la condivisione di informazioni connesse alla gestione del contenzioso inerente alla polizza stessa o eventuali sinistri. Inoltre, per le suddette finalità, i dati personali relativi al soggetto interessato potranno essere comunicati e trasferiti alle società facenti parte del gruppo MetLife o a loro fornitori, anche fuori dal territorio dell'Unione Europea e, in particolare, negli Stati Uniti. Relativamente al trasferimento dei dati all’estero, il Titolare garantisce al soggetto interessato la tutela e la modalità di trattamento accordata dalla legge italiana anche nei paesi terzi ove i dati vengono trasferiti.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Nostra Società.
Per quanto tempo conserveremo le sue informazioni?
La nostra Policy relativa alla conservazione dei dati personali è conforme a leggi e disposizioni in materia di protezione e conservazione di dati personali applicabili specificatamente al settore assicurativo. Esse stabiliscono per quanto tempo possiamo conservare diverse tipologie di dati personali che conserviamo e aggiorniamo regolarmente, fino a 10 anni dalla proposta (qualora non finalizzata) o dalla cessazione della polizza (per gli assicurati o aventi diritto alla prestazione assicurativa).
Cancelliamo in modo sicuro i suoi dati personali quando non abbiamo più motivo di conservarli. L’utilizzo dei dati per effettuare indagini statistiche e di mercato avviene in anonimato.
Per quali finalità di trattamento potremmo chiederle il consenso
Consenso al trattamento di particolari categorie di dati personali (ad es., informazioni attestanti il suo stato di salute e riportate in questionari sanitari, certificati medici o cartelle cliniche): per consentirci di svolgere le verifiche necessarie all’instaurazione del rapporto di assicurazione (c.d. assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es. liquidazione di un eventuale sinistro) potremmo aver bisogno di trattare i suoi dati personali e sanitari che ci ha fornito o richiederle in futuro di fornirceli. La raccolta dei suoi dati sanitari ai fini dell’assunzione medica può avvenire anche telefonicamente sul numero di contatto eventualmente fornito al momento dell’adesione. Ciò potrebbe includere la necessità di (i) condividere tali dati con medici od altri consulenti professionali che ci assistono nell’emissione della polizza o nell’assunzione medica o nel gestire una sua richiesta, reclamo o sinistro o nell’amministrazione della polizza (ii) trasferirli verso paesi non appartenenti alla UE ove l’esecuzione del contratto dovesse richiederlo.
Consenso ad essere ricontattato per comunicazioni commerciali e pubblicitarie vendita diretta e ricerche di mercato: vorremmo poterla contattare per proporle contenuti esclusivi, offerte e informazioni relative ai prodotti e servizi MetLife nonché per il compimento di ricerche di mercato. Tali contatti potranno avvenire attraverso modalità automatizzate (es. e-mail e/o sms) o tradizionali (es. posta cartacea e/o telefonata tramite operatore).
Consenso a sottoporre i suoi dati a profilazione per finalità commerciali: vorremmo poter utilizzare i suoi dati personali in nostro possesso per individuare i suoi specifici interessi sulla base di una preventiva attività di profilazione, Per profilazione s’intende qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali, svolto anche attraverso decisioni automatizzate, volta a valutare determinati aspetti personali e/o abitudini al fine di farle pervenire le nostre proposte commerciali più aderenti al suo profilo.
Per revocare il consenso reso può contattarci ai recapiti forniti nella sezione “Come contattarci o chiedere aiuto”. Ricordiamo tuttavia che la revoca del consenso non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati prima della sua revoca.
La invitiamo a visionare la pagina web del nostro sito internet (xxx.xxxxxxx.xx) nella sezione dedicata all’Informativa Privacy:
▪ per avere informazioni più dettagliate sull’Informativa Privacy, sui suoi diritti in tale ambito e sulla terminologia utilizzata;
▪ per avere aggiornamenti in caso di modifiche alla presente Informativa e alle modalità con cui raccogliamo, utilizziamo o condividiamo i suoi dati personali.
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Polizza “db Infortuni Smart”
Convenzione assicurativa n. AH/18/08 stipulata da Deutsche Bank S.p.A. con MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l’Italia
Dati dell’Aderente | |||||||||||||||||||
Nome: | Cognome: | ||||||||||||||||||
CF: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||||||||||||||||||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |||||||||||||||||
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: | ||||||||||||||||
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
Dati dell’Assicurato | |||||||||||||||||||
Nome: | Cognome: | ||||||||||||||||||
CF: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||||||||||||||||||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |||||||||||||||||
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: | ||||||||||||||||
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
Dati del Denunciante
Nome: Cognome:
CF: | Sesso: ❑ M ❑ F | ||||||||||||||||||
Data di Nascita: | Luogo di Nascita: | Prov.: | |||||||||||||||||
Indirizzo: | Cap: | Comune: | Prov.: | ||||||||||||||||
Recapito Telefonico: | Indirizzo E-mail: |
Garanzia per la quale si richiede l’Indennizzo | ||
❑ Decesso a seguito di Infortunio | ❑ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio | |
❑ Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato | ❑ Frattura ossea a seguito di Infortunio | |
❑ Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico | ||
Data evento: | Ora: | Luogo: |
Descrizione delle cause e delle circostanze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
Riferimenti di Conto Corrente (in caso di liquidazione dell’Indennizzo) Intestatario:
IBAN: | |||||||||||||||||||||||||||
CODICE PAESE | CODICE CONTROLLO | CIN | ABI | CAB | NUMERO DI CONTO CORRENTE |
Documentazione da allegare alla denuncia di Xxxxxxxx (o da inviare successivamente qualora non ancora disponibile alla data di invio della denuncia) |
Decesso a seguito di Infortunio, Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo terrestre di trasporto privato e Decesso a seguito di Infortunio su Mezzo di trasporto pubblico - Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall’evento - Relazione medica sulle cause del decesso - Certificato di morte in originale - Verbale delle forze dell’ordine o certificato della procura o altro documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso - Eventuale referto autoptico e indagini tossicologiche |
Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio - Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall’evento - Relazione medica sulle cause dell’invalidità permanente - Certificati medici comprovanti l’entità ed il decorso delle lesioni nonché la stabilizzazione dei postumi invalidanti - Eventuale certificazione di invalidità rilasciata dall’INPS o altro organo preposto - Eventuale documentazione presentata unitamente alla domanda di invalidità (originali di cartelle cliniche, accertamenti diagnostici, valutazioni funzionali, ecc.) - Eventuale conferma di cessazione del rapporto di lavoro rilasciata dal datore di lavoro |
Frattura ossea a seguito di Infortunio - Certificato di pronto soccorso, rilasciato entro 48 ore dall’evento - Esame radiografico attestante la Frattura |
La Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali di Polizza o dei documenti presentati per la valutazione del Sinistro qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione contrattuale in possesso della Compagnia e/o quest’ultima contesti l’autenticità della Polizza o dei documenti ad essa inviati in fase di Sinistro. |
🛈 | Per tutte le garanzie sarà necessario allegare anche: - Stato di famiglia dell’Aderente al momento del Sinistro in originale, se il Sinistro riguarda il coniuge dell’Aderente; - Documentazione attestante l’unione civile in originale, se il Sinistro riguarda il partner civile dell’Aderente; - Certificato di residenza del convivente more uxorio dell’Aderente al momento del Sinistro in originale, se il Sinistro riguarda il convivente more uxorio dell’Aderente. |
Informativa Privacy
di MetLife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia (titolare del trattamento dei dati) con sede amministrativa in Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx e sede legale in Irlanda, in ’20 xx Xxxxx’, Lower Hatch Street, Dublino 2 (di seguito “MetLife” o “Società”)
Gentile Cliente,
ad integrazione delle informazioni che le sono già state rese all’atto della stipula della polizza assicurativa e riportate nell’informativa sulla Privacy integralmente consultabile nella nostra pagina web dedicata alla Privacy sul sito xxx.xxxxxxx.xx, la informiamo che i dati personali, incluse le particolari categorie di dati1, da lei forniti con la compilazione del modulo di denuncia del sinistro e con l’eventuale invio di documentazione sanitaria, saranno utilizzati da MetLife al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per la liquidazione del sinistro e per procedere all’eventuale indennizzo. Tenuto conto che nella gestione del presente rapporto contrattuale potrebbe esser necessario disporre dei dati di terzi (a titolo esemplificativo dell’assicurato, se diverso dal contraente, del beneficiario, dell’esercente la potestà di genitore in caso si trattino i dati di un minore di età) le precisiamo che è suo onere consegnare la presente informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acquisendo il consenso ove necessario. Nel caso di trattamento di dati di minori di età, la manifestazione del consenso richiesto in base alla vigente normativa deve essere espressa da uno dei soggetti esercenti la potestà di genitore dopo aver preso visione della presente informativa. Il trattamento di tali dati risulta pertanto necessario alla valutazione della richiesta di indennizzo.
I dati personali forniti saranno utilizzati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, dal personale preposto alla gestione e liquidazione dei sinistri nell’ambito delle strutture della Società ed ivi conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità sopra descritte.
Tali dati potranno, inoltre, essere comunicati e trattati da società e/o professionisti di nostra fiducia o da pubbliche Autorità2, qualora necessario per esigenze connesse alla gestione delle obbligazioni contrattuali, per l'elaborazione di specifiche statistiche in relazione alla liquidazione dei sinistri, per la condivisione di informazioni connesse alla gestione di eventuali contenzioni, nonché per l’adempimento di obblighi di legge. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati è disponibile presso la sede della Società.
La invitiamo a consultare l’informativa Privacy di MetLife sul sito xxx.xxxxxxx.xx, dove troverà ogni ulteriore informazione e aggiornamenti in merito a quali sono i suoi diritti e come esercitarli (cioè l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e il diritto di ottenere chiarimenti in merito alle decisioni automatizzate) i recapiti del Responsabile della Protezione dei dati per ogni comunicazione o reclamo, il periodo di conservazione dei suoi dati, i soggetti a cui i dati possono essere comunicati per la gestione del contratto, anche se in paesi fuori dall’Unione Europea, nel rispetto delle disposizioni di legge e Regolamento vigenti per la tutela della Privacy.
Presa visione dell’Informativa Privacy e consenso al trattamento delle particolari categorie di dati
Ai sensi della vigente normativa sulla Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 e relativa legge di attuazione e D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.) dichiaro di aver letto e compreso le finalità e modalità di trattamento dei dati da parte di MetLife - in qualità di Titolare del trattamento - come indicato nell’Informativa Privacy allegata alle Condizioni di assicurazione a me consegnate e consultabili su xxx.xxxxxxx.xx, nella sezione dedicata alla Privacy. Per le ragioni esposte, consapevole che il trattamento dei miei dati personali è necessario per l’esecuzione e gestione del contratto e che è mio obbligo consegnare l’informativa ai terzi di cui fornisca eventualmente i dati, acconsento al trattamento dei dati sanitari ai fini della trattazione del sinistro.
🗶 / /
Data (gg/mm/aa) Firma dell’Assicurato/Esercente la Potestà o del Tutore per assicurati minorenni
🗶 / /
Data (gg/mm/aa) Firma del Denunciante se diverso dall’Assicurato
1 Per “particolari categorie di dati personali”, ai sensi della normativa vigente, si intende qualunque informazione personale idonea a rivelare lo stato di salute dell’interessato, nonché l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, la vita sessuale e i dati giudiziari.
2 In particolare, alcuni suoi dati potranno essere comunicati a: (i) soggetti facenti parte della nostra rete di vendita; (ii) società di Nostra fiducia, anche situate all’estero in Paesi appartenenti all’Unione Europea che svolgono per Nostro conto attività e servizi strettamente connessi alla vendita ed alla gestione di prodotti assicurativi e che utilizzeranno i suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento. In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, broker, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); call center; legali, tutori, curatori, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia; società di amministrazione del portafoglio, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, nonché società di servizio cui siano eventualmente affidate: la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; la gestione dei servizi e dei sistemi informatici; l’archiviazione della documentazione relativa ai rapporti contrattuali; attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; (iii) enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge (es. obblighi in materia di antiriciclaggio) o di contratto quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ANIA, IVASS, CONSOB, Central Bank of Ireland, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Banca d’Italia, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario Centrale Infortuni, pubbliche Autorità.