SCHEMA DI
Repertorio n. …….. del ….…………….
SCHEMA DI
DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEL NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AD UFFICI AMMINISTRATIVI PRESSO IL P.O. “BASSINI” A CINISELLO BALSAMO (MI). CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002
TRA
l’A.S.S.T. NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in xxxxx Xxxxxxxxx x.00 - 00000 Se- sto San Xxxxxxxx (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a ………… il ……., che dichiara di intervenire in questo atto esclu- sivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata A.S.S.T., nella sua qualità di Legale Rappresentante, per brevità in seguito denominata "Azienda”,
E
la Società ………………………… con sede in …………………. P.IVA rap-
presentata dal Sig. …………………., nato a ……………… il ……………, residente in
……………, Via …………. …………, iscritto all’Ordine della Provincia di
………… al n. ………., il quale agisce in qualità di Legale Rappresentante della citata socie- tà denominata di seguito “Società incaricata o Professionista”
Premesso:
- che, con deliberazione del………n. , è stato aggiudicato l’incarico professiona-
le di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di un nuovo edifi- cio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. “Bassini” a Cinisello Balsamo (MI), a ……………………., che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari …………/100, di cui /100 per l’offerta tecnica e
………../100 per l’offerta economica a seguito del ribasso offerto del %
sull’importo posto a base d’asta pari a € 226.640,02;
- che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto. Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
L’Azienda affida al Professionista l’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicu- rezza in fase esecutiva di un nuovo edificio da adibire ad uffici amministrativi presso il P.O. “Bassini” a Cinisello Balsamo (MI).
Le attività di Direzione lavori previste dal presente disciplinare dovranno essere svolte con le modalità e le condizioni previste dall’art. 101 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e atti attuativi del decreto medesimo, per quanto applicabili e dal d.p.r. 207/2010 per gli articoli ancora in vigo- re.
Le attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, dovranno esse- re svolte conformemente a quanto previsto dall'articolo 92 del d.lgs 81/2008.
Per quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare e dagli atti dallo stesso ri-
chiamati, le attività di cui sopra sono, inoltre, disciplinate dalle norme del codice civile, per quanto compatibili, e dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, quest'ultima limitatamente alla disci- plina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale, e da ogni altra norma legislativa o regolamentare vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incari- co.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato ai sen- si dell'articolo 24, comma 8 del d.lgs 50/2016, da professionisti iscritti negli appositi albi pre- visti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente in- dicati già in sede di presentazione dell'offerta e comprende la direzione e il coordinamento della sicurezza di tutte le categorie di lavori afferenti all'appalto suindicato (opere civili, strut- ture e impianti tecnici).
ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO
L’incarico ha per oggetto le seguenti prestazioni:
− Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
− Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
− Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori
− Ufficio della direzione lavori composto da almeno n. 3 addetti con qualifica di direttore operativo
− Contabilità dei lavori a corpo
− Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Il personale tecnico minimo stimato necessario per lo svolgimento del servizio in oggetto, in- dividuato dal soggetto affidatario, dovrà comprendere almeno le seguenti professionalità:
a) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore dei lavo- ri;
b) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere strutturali;
c) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere impianti idrosanitari e termici;
d) n. 1 professionista abilitato, iscritto nell'apposito albo, con funzioni di Direttore operativo e contabilità opere impianti elettrici;
e) n. 1 professionista abilitato avente i requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. con funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione il quale potrà coincide- re con le figure di cui sopra, se in possesso dei requisiti.
I professionisti indicati per lo svolgimento delle suddette funzioni potranno avvalersi di altre figure tecniche proprie dell'Ufficio di direzione lavori e assistenza al coordinamento per la si- curezza eventualmente proposto dall'affidatario in sede di offerta, costituito da professionisti individuati da indicare in detta sede, abilitati allo svolgimento dei compiti di seguito elencati, ferma restando l'onnicomprensività del compenso determinato come specificato negli atti di gara:
− attività di ispettore di cantiere;
− attività di assistenza al C.S.E.
ART. 3 - COMPENSI
In relazione all’esito della procedura di affidamento, sulla base dei corrispettivi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, il Professionista incaricato ha offerto un ribasso contrattuale del %, per cui il corrispettivo per il servizio di direzione lavo-
ri e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comprensivo di spese, risulta pari a €
……………. oltre oneri previdenziali e fiscali,
Si precisa che il ribasso contrattuale dovrà essere applicato anche alla voce “spese”.
Tutte le spese sono conglobate in un’unica aliquota percentuale (24,50%), con ciò rinuncian- do a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specifi- catamente compensato in forza del presente contratto.
Rimangono a carico dell'Azienda il pagamento della CNPAIA (4%) e il pagamento dell'I.V.A. (22%).
ART. 4 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
La liquidazione dei compensi avverrà in corrispondenza degli Stati di avanzamento lavori li- quidati in favore dell’appaltatore fino alla concorrenza del 90% dell’importo dell’onorario.
Il pagamento del saldo corrispondente al residuo 10% avverrà in unica soluzione alla sotto- scrizione del certificato di collaudo.
I compensi saranno liquidati entro 60 giorni dalla data di presentazione di fatture emesse dal Professionista incaricato.
ART. 5 – DURATA
La durata del servizio coincide con il tempo di realizzazione delle opera che viene stimato in 8 mesi e ulteriori, massimi, 6 mesi fino all’emissione del collaudo.
Art. 6 - COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
II professionista incaricato è innanzitutto responsabile del rispetto dei termini stabiliti per l'e- secuzione delle opere e della conformità delle stesse rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto e nel progetto esecutivo dei lavori in corso di esecuzione.
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti disposizioni:
a) garantire, a partire dalla data del conferimento del presente incarico e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l'assolvimento delle fun- zioni quale Direttore dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 1, 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dal d.p.r. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che intervenissero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;
b) garantire l'assistenza per adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogen- ti, quali adempimenti Anac, pubblicità, subappalti e subaffidamenti in genere;
c) verificare puntualmente il rispetto dei tempi di esecuzione delle opere, così come defi- niti negli atti contrattuali dell'appalto e sintetizzati dall'impresa esecutrice nel program- ma esecutivo dei lavori. Dovranno inoltre essere accuratamente definite le modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti, eventualmente, anche i pareri di tutti gli uffici preposti alle necessarie autorizzazioni, entro il termine previsto dagli atti con- trattuali, nel rispetto delle previsioni regolamentari;
d) garantire la opportuna presenza in cantiere, l'assistenza e la sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.
e) provvedere all'accettazione dei materiali in cantiere conformemente alla normativa vi- gente;
f) conservare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, in particolare per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento quotidiano del giornale dei lavori, nonché aggiornare tempestivamente, entro il termine dell'emissione degli Stati di avanzamento lavori e comunque entro e non oltre 45 (qua- rantacinque) giorni dall'avvenuta loro maturazione, tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto sia per quanto concerne quelle relative allo Stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'im- presa esecutrice;
g) garantire, senza ulteriori compensi, la partecipazione a riunioni collegiali, indette dal RUP anche in orari serali, a semplice richiesta dello stesso;
h) produrre al RUP una relazione periodica sull'andamento dei lavori con valutazioni e considerazioni in particolare sulla produttività dell'impresa esecutrice, evidenziando e- ventuali difficoltà o ritardi. Tale relazione dovrà altresì contenere:
• la descrizione dello stato dei lavori al momento della maturazione dell'importo di cia- scuno Stato di avanzamento lavori;
• lo stato di corrispondenza tecnico-economica tra i lavori eseguiti e gli importi previsti nel Computo metrico estimativo o nella lista delle lavorazioni;
• la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma esecutivo dei lavori.
i) garantire la tempestiva redazione degli atti tecnici (verbali, relazioni, istanze, atti eco- nomici, contabili, grafici, ecc.) necessari alla perfetta e completa realizzazione dell'ope- ra, di competenza del Direttore lavori relative anche all'agibilità dell'opera, compresi quelli relativi all'eventuale collaudo statico e tecnico-amministrativo;
j) svolgere tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve da parte dell'impresa esecutrice e trattazione delle stesse nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa applicabile all'appalto di lavori oggetto del servizio che si sta affidando;
k) comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redigere processo verbale delle cir- costanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore;
l) garantire i necessari contatti, nonché le eventuali risposte di carattere tecnico, tramite i competenti uffici della stazione appaltante, con le aziende erogataci di acqua, gas, ener- gia elettrica ed altri servizi, per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici;
m) assicurare, ove necessario, la predisposizione di varianti al progetto, previa immediata comunicazione al RUP mediante circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà conte- nere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecni- co-amministrativa di variazione progettuale, nonché l'evidenza algebrica dei costi deri- vanti dalla perizia stessa, che potrà essere predisposta solo dopo l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante, per il tramite del RUP;
n) il Direttore dei lavori non potrà in alcun modo disporre variazioni, anche minime, delle lavorazioni complessive, senza l'autorizzazione scritta del Rup;
o) sono escluse dall'Incarico, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate e con il presente contratto, quelle di seguito elencate:
• l'attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e fatta salva la cooperazione con il responsabile del procedimento, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
• la verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il collaudo statico di cui all'articolo 67 del d.p.r. n. 380 del 2001;
• il collaudo tecnico-amministrativo;
p) fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001:
• al Direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collau- do, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'incarico;
• il Direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'impresa esecutrice, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'Incarico da svolgere.
L'Azienda si riserva ampia facoltà di rivalsa per eventuali danni arrecati dal tardivo od omes- so adempimento delle suddette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.
Art. 7 - COMPITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Nell'ambito del proprio incarico il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei la- vori dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall'art. 92 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare, durante la realizzazione dell'opera, dovrà:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti, con- tenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 81/2008 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità dei piani operativi della sicurezza, da considerarsi quali piani com- plementari di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al citato art. 100, as- sicurandone la coerenza con quest'ultimo;
c) adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall'allegato XV del d.lgs. 81/2008;
d) adeguare il fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, commal, lettera b), del d.lgs. 81/2008 in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
e) valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
f) verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani opera- tivi di sicurezza;
g) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
h) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realiz- zare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
i) segnalare alla stazione appaltante al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 del d.lgs 81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 del me- desimo decreto e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il commit- tente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnala- zione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territorialmente compe- tente e alla direzione provinciale del lavoro;
j) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole la- vorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessa- te;
k) effettuare, ferma restando l'autonomia professionale del ruolo di CSE, l'attività di verifica in cantiere in funzione delle attività che vi si svolgono, impegnandosi ad eseguire i so- pralluoghi stabiliti nell'offerta di gara;
l) partecipare, anche tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, a sopralluoghi, trasferte, rilievi di qualsiasi natura, studi preliminari, incontri e riunioni richiesti dal RUP/ Respon- sabile dei lavori o dal DL;
m) assistere la stazione appaltante ed il Responsabile dei lavori nei rapporti con autorità ed enti terzi;
n) provvedere all'attivazione, in proprio o tramite eventuali collaboratori e/o assistenti, alla fornitura di debita assistenza durante tutta la durata contrattuale dell'Incarico;
o) relazionare periodicamente per iscritto al Responsabile dei lavori circa lo svolgimento della propria attività con cadenza almeno mensile;
p) relazionare per iscritto al Responsabile dei lavori o al Rup su ogni situazione che non gli
consenta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.
ART. 8 - OBBLIGHI LEGALI
Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'esple- tamento delle prestazioni. I professionisti incaricati sono organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e servizi dell'Azienda committente; sono obbligati ad eseguire quanto affidato lo- ro secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi rispettando i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi.
Essi sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi gene- rali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del d.lgs. 50/2016.
I professionisti incaricati sono personalmente responsabili degli atti loro affidati per l'esple- tamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza e sono obbligati alla loro conserva- zione e salvaguardia.
Senza l'autorizzazione scritta della Stazione appaltante è preclusa al soggetto affidatario e ai professionisti incaricati ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la do- cumentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formal- mente adottati o approvati dalla Stazione appaltante.
Il soggetto affidatario e i professionisti incaricati devono astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovessero essere in qualche modo essere interessati sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Azienda committente tale circostanza.
Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi della Stazione appaltante; i professionisti incaricati de- vono coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazio- ni; in particolare essi devono rapportarsi, tra l'altro, per quanto necessario, col Rup, col Col- laudatore statico e col Collaudatore in corso d'opera, nonché con i loro eventuali collaborato- ri, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le pro- prie competenze, a fornire le indicazioni e le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare le attività dei professionisti predetti durante il loro svolgimento; il soggetto affida- tario deve segnalare tempestivamente per iscritto alla Stazione appaltante qualunque inconve- niente o impedimento, anche solo potenziale, che dovesse sorgere nell'esecuzione del contrat- to.
ART. 9 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI COMPRESI NELL'INCARICO
a) L'affidatario è obbligato senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Azienda, nonché quando le circostanze, le condizioni, lo stato d'avanzamento delle prestazioni, lo rendano ne- cessario o opportuno. L'affidatario è obbligato a far tempestivamente presente all'Azienda e- venienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni defi- nite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o di razionalizzazione.
b) Xxxxx restando quanto sopra, i professionisti incaricati sono inoltre obbligati, senza ulte- riori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Azienda o a con- ferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso dell'ope- ra o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Azienda committente ed anche in orari serali.
Sono inoltre compresi nei corrispettivi:
c) gli adempimenti necessari al conseguimento di tutti gli atti d'assenso che si rendessero ne- cessari ai fini dell'espletamento dell'Incarico, con particolare riferimento a quelli relativi all'autorizzazione sismica ed alla prevenzione incendi, compresi gli incontri con le Autorità e con gli organismi competenti al rilascio;
d) gli adempimenti necessari ad ottemperare a quanto eventualmente richiesto da Enti prepo- sti al controllo in cantiere (ATS, Azienda) durante l'esecuzione dei lavori;
In caso di società d'ingegneria il direttore tecnico o altro ingegnere o architetto da lui dipen- dente laureato e abilitato all'esercizio della professione, e iscritto al relativo albo professionale sarà delegato dalla società stessa a controfirmare tutti gli elaborati tecnici inerenti alle presta- zioni oggetto dell'affidamento.
ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI
Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, l'affidatario si impegna a ri- spettare il codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto com- patibile con l'incarico affidatogli, impegnandosi altresì a farlo rispettare agli altri tecnici re- sponsabili, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento, con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di inca- richi in violazione dell'articolo 4 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, del d.p.r. citato, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7 del medesimo d.p.r., comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo dei 1% (uno per cento) ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo, in relazione alla gravità del fatto.
In caso di particolare gravità del fatto oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conse- guente compromissione del rapporto fiduciario tra soggetto aggiudicatario e Azienda commit- tente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.
ART. 11 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dal medesimo incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Soggetto affidatario e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del Con- tratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pre- tese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.
L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione ap- paltante non esonera in ogni caso il Soggetto affidatario dai propri obblighi e dalle proprie re- sponsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Sog- getto affidatario, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.
È in facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell'attività svolta, l'idoneità professionale del Direttore dei lavori, del CSE, e, comunque, dei componenti dell'eventuale Ufficio di direzione dei lavori e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti provvedimenti. A tal fine, il Soggetto affidatario sarà tenuto a consentire alla Stazione appaltante l'effettuazione di verifiche ed ispezioni e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valu- tazione dell'idoneità di tali soggetti all'espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell'attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.
L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto da parte di soggetti non ido- nei costituirà grave inadempimento contrattuale del Soggetto affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, il Soggetto affidatario ha facoltà di modificare la composizione dell'Ufficio di direzione lavori indicato in sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all'interno dell'Ufficio, alla Stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di risolvere il Contratto.
La Stazione appaltante ha altresì facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati mo- tivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza il Soggetto affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante. Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, il Soggetto affidatario dovrà procedere alla medesima entro 10 (dieci) giorni na- turali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della Stazione appaltante. Il personale proposto per la sostituzione dovrà, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a quello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potrà in ogni momento essere og- getto di specifica verifica da parte della Stazione appaltante. La mancata sostituzione del per- sonale nel termine sopra indicato, così come l'inosservanza da parte del Soggetto affidatario anche di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.
Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del Soggetto affidatario nei confronti della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle presta- zioni oggetto del Contratto nonché per l'adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull'Appal- tatore dei lavori.
ART. 12 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 12.1 Cauzione definitiva
A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime e del rimborso delle somme pagate in più, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante polizza assicurativa n. emessa dalla So-
cietà …………………., in data …………. di importo di € …………, pari al ..% dell’importo del presente incarico. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’Azienda.
La suddetta garanzia prevede il pagamento di quanto dovuto a semplice richiesta dell'Azienda entro 15 giorni, con espressa rinuncia a qualsiasi preventiva contestazione od eccezione ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale.
In ogni caso i diritti dell'Azienda derivanti dalla garanzia fideiussoria rimarranno salvi fino all'integrale estinzione di ogni e qualsiasi esposizione nei confronti dell'Aggiudicatario.
L'Azienda si obbliga, da parte sua, a comunicare l'avvenuta approvazione del certificato di collaudo delle opere alla società assicuratrice, con conseguente estinzione della garanzia fide- jussoria.
La garanzia potrà essere parzialmente svincolata in ragione dell'importo dei servizi svolti re- lativamente a ogni stato di avanzamento dei lavori.
Art. 12.2 Polizza di assicurazione responsabilità professionale
L'Affidatario ha stipulato apposita polizza di responsabilità civile professionale per i soggetti incaricati della Direzione lavori e Coordinamento in fase di esecuzione, estesa al danno dell'opera dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività inerenti i servizi ogget- to del presente Disciplinare, n. …………….. emessa dalla Società , in data
…………. di importo di € ………….
La polizza prevede una durata sino alla data di rilascio del certificato di collaudo e un massi- male pari al 10% dei lavori progettati.
(Nel caso in cui l'Affidatario sia coperto da polizza professionale generale per l'intera attivi- tà, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di as- sicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra.)
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Azienda.
ART. 13 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Eventuale inadem- pienza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 14 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE
L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.
In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto e meritevoli di approvazione, fatta salva l’applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall’Azienda in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 15 – RECESSO
L’Azienda, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi mo- mento per ragioni di pubblico interesse.
In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività regolar- mente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.
ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualunque controversia dovesse insorgere sull’interpretazione o sull’esecuzione del presente incarico, nonché delle norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si fosse potuta definire in via amministrativa, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
ART. 17 – RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Co- dice Civile, a quelle del Codice (D.Lgs. n. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamenta- re vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale regi- strazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinuncia- no ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termi- ni del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tarif- fa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e succes- sive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile.
Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.
Letto, confermato e firmato Milano, li ……….
IL PROFESSIONISTA INCARICATO
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L’AZIENDA COMMITTENTE
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