MERCATO ELETTRONICO
Direzione generale enti locali e finanze Servizio provveditorato
MERCATO ELETTRONICO
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO 3 - CAPITOLATO SPECIALE
1. Oggetto e disciplina applicabile
Il presente Capitolato speciale disciplina i contratti conclusi tra gli operatori economici e i punti ordinanti mediante procedimento di RdO (richiesta di offerta) nell’ambito del Mercato Elettronico e aventi ad oggetto i beni e i servizi previsti dal Bando di abilitazione.
I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dalle condizioni tutte riportate nella RdO, dalla proposta (offerta) dell’operatore economico e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle disposizioni del presente Capitolato speciale e dalle Condizioni particolari di contratto eventualmente pattuite tra le parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle disposizioni del presente Capitolato speciale, nonché dalla documentazione allegata alla RdO, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, incluse le norme in materia di Contabilità in vigore per l’Amministrazione aggiudicatrice, che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto.
Le diposizioni del presente Capitolato Speciale sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l’operatore economico contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione, nei limiti previsti nelle succitate disposizioni.
L’Amministrazione contraente acquisisce d’ufficio, attraverso gli strumenti informatici previsti dalla normativa vigente, il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dagli Istituti o dagli Enti abilitati al rilascio, in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
2. Specifiche generali dei beni e servizi previsti nel bando
Le specifiche tecniche a cui i beni e i servizi oggetto del Bando devono rispondere sono di seguito riportate, mentre la descrizione dei beni e servizi previsti dal bando sono riportati nell’Allegato 1 – Albero merceologico. Le ulteriori specifiche di dettaglio saranno definite dal Punto Ordinante nella documentazione allegata alle RdO.
2.1. Specifiche generali relative ai beni
Tutti i prodotti inerenti le categorie merceologiche oggetto del Bando di abilitazione dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi.
Il bene e il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e comunitarie applicabili, con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale.
Ogni singolo bene deve essere nuovo di fabbrica ed essere contenuto in confezioni originali.
Ogni singolo bene deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto e in condizioni di sicurezza. I beni devono essere esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo e realizzati secondo le vigenti normative in tema di standardizzazione, normalizzazione e sicurezza (norme UNI, EN, ISO).
Quando applicabile i beni dovranno essere alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia o a mezzo batteria.
I beni rientranti nella categoria dispositivi medici di cui all’Allegato 1 – Albero merceologico devono inoltre essere:
• provvisti della marcatura “CE” (Direttiva 93/42 CEE recepita in Italia con D.L. 46/1997) prevista dalla normativa vigente;
• ove previsto, conformi alle normative per i Dispositivi Medici (DM 20/02/2007 nonché alle normative che dovessero essere successivamente emanate);
• rispondenti, se venduti sterili, alle modalità di sterilizzazione previste dalla farmacopea ufficiale europea o italiana (ultima edizione rispetto alla data di presentazione della domanda di abilitazione) e alle normative comunitarie sulla sterilizzazione vigenti alla data di presentazione della domanda di abilitazione.
Il servizio di consegna viene prestato dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni. Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto salvo diversa indicazione concordata tra le parti.
Il servizio di consegna potrà comprendere, di norma, le seguenti attività:
• imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e consegna presso gli indirizzi indicati dal Punto Ordinante. Lo scarico dei beni avverrà nell’area antistante il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante. (L’operatore economico è tenuto anche allo scarico della merce dal mezzo di trasporto);
• allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti;
• redazione di un “Verbale di consegna”, sottoscritto da entrambe le parti contenente i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data della RdO, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna, ecc.. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna. Restano valide le attività di verifica di cui al successo articolo ”Verifica di conformità”.
L’operatore economico si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, oppure dallo stesso Fornitore sul bene.
L’operatore economico ha, inoltre, la facoltà di prevedere una garanzia e/o un servizio di assistenza ulteriori.
2.2. Specifiche generali relative ai servizi
L’operatore economico si impegna ad avvalersi per lo svolgimento dei servizi oggetto di RdO di personale specializzato. Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno richiedere in qualsiasi momento al Fornitore i curricula vitae del personale preposto allo svolgimento del servizio per verificarne l’effettiva adeguatezza.
L’operatore economico contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN – ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni, a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alle Amministrazioni aggiudicatrici di verificare la conformità dei servizi prestati rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale, dalla documentazione allegata alla RdO e all’Offerta presentata.
1. L’esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l’incolumità dei prestatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. È fatto divieto al Fornitore di effettuare modifiche che possano alterare la funzionalità e la sicurezza del patrimonio dell’Amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, l’operatore economico non potrà effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività dell’Amministrazione aggiudicatrice.
3. Obbligazioni dell’operatore economico contraente
1. Sono a carico dell’operatore economico contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei beni/servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli
oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, gli oneri relativi alla restituzione al Fornitore dei prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinante, gli oneri relativi al montaggio/impiego/smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all’effettuazione della fornitura.
2. L’operatore economico contraente garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salvo espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente Capitolato e nei documenti inerenti la RdO. In ogni caso, l’operatore economico contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i beni/servizi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. L’operatore economico si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN-ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e all’Amministrazione contraente, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella RDO; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’operatore economico contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l’operatore economico contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. L’operatore economico contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti
dagli infortuni e dai danni arrecati all’Amministrazione aggiudicatrice o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. L’operatore economico contraente si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l’operatore economico contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’operatore economico contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche all’Amministrazione aggiudicatrice della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi dell’Amministrazione aggiudicatrice dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con l’Amministrazione aggiudicatrice. L’operatore economico contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici dell’Amministrazione aggiudicatrice continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. L’operatore economico contraente si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
8. L’operatore economico si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’operatore economico verificare preventivamente le relative procedure.
9. L’operatore economico si impegna a mantenere sui luoghi di lavoro una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinante, di chiedere l'allontanamento del personale che non dovesse tenere un comportamento consono all'incarico affidatogli.
10. L’operatore economico si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinante.
11. L’operatore economico contraente si obbliga a consentire ai responsabili dell’Amministrazione aggiudicatrice di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l’operatore economico contraente si impegna a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. L’operatore economico contraente si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l’operatore economico contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
14. L’operatore economico contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
15. L’operatore economico contraente si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l’operatore economico contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
16. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. La fornitura/erogazione di beni/servizi oggetto del Contratto deve essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nella RdO e per quanto ivi espressamente indicato.
2. Per la fornitura/erogazione dei beni/servizi oggetto della RdO, l’operatore economico contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare tutte le procedure oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente documento e/o previste nella RdO nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo.
3. All’atto della fornitura/erogazione dei beni/servizi, ove previsto, l’operatore economico contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato, dovrà redigere un verbale, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto di ogni informazione inerente l’esecuzione della RdO.
4. Si applica l’art. 302 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010.
5. Tutti i mezzi e le attrezzature eventualmente utilizzate per la fornitura/erogazione di beni/servizi dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Ove richiesto dalla fornitura/erogazione di beni/servizi oggetto della RdO, l’Amministrazione aggiudicatrice, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area/locali in cui è destinato a operare e in relazione all’attività oggetto della Richiesta, al fine di consentire al Fornitore contraente l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza.
7. L’operatore economico contraente si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione delle attività.
8. L’operatore economico contraente è, inoltre, tenuto a:
- concordare con i Responsabili dell’Amministrazione aggiudicatrice le specifiche modalità di esecuzione dei servizi, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di servizi che possono presentare possibili rischi;
- non procedere a sversamenti, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto.
5. Verifica di conformità
1. Al momento della prestazione della fornitura/erogazione di beni/servizi, ovvero in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 313 del D.P.R. 207/2010 e comunque entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità/collaudo delle prestazioni rese, secondo i termini e con le modalità previste dagli artt. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
2. La verifica di conformità/collaudo ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nel presente documento e, in generale, contenute nella RdO e nei relativi allegati. L’operatore economico Contraente ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità/collaudo. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore Contraente se presente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come data di accettazione delle prestazioni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
4. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, ordine e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso o di richiesta di intervento.
5. Il Fornitore contraente s’impegna a risolvere la non conformità, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, concordando con il Punto Ordinante le modalità e termini per l’esecuzione delle prestazioni.
Nel caso di ritiro della merce, l’operatore economico s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, salvo diverso accordo fra le parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, l’operatore economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
7. Effettuati i suddetti interventi la fornitura potrà essere sottoposta ad un nuovo collaudo o, in alternativa, l’operatore economico, su richiesta del Punto Ordinante, rilascerà una dichiarazione sottoscritta che attesti l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti per eliminare le difformità riscontrate.
8. L’esito positivo dei controlli non esonera l’operatore economico contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
9. Ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010, qualora non si ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia ai sensi di quanto previsto dall’art. 337 del medesimo D.P.R., il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
10. L’operatore economico si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; l’operatore economico dovrà consegnare al Punto Ordinante prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai precedenti commi 4 e 5 riguardo ai resi.
6. Servizi connessi
1. L’operatore economico contraente metterà a disposizione un numero di fax ed un numero di telefono attivi indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni aggiudicatrici circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, l’assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori. Resta ferma la facoltà per le Amministrazioni aggiudicatrici di richiedere specifiche condizioni di assistenza, a cui l’operatore economico deve dare seguito.
2. Qualora gli interventi di assistenza e manutenzione, ove previsti, dovessero comportare una interruzione della prestazione, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e l’Amministrazione aggiudicatrice di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
7. Corrispettivi
1. Il corrispettivo dei beni/servizi è quello risultante dall’Offerta dell’operatore economico in risposta alla RdO del Punto Ordinante.
2. Il corrispettivo comprende, tra l’altro:
• l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
• le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
• tutti i servizi connessi, secondo quanto indicato nella RdO e nei documenti alla stessa allegati e in generale secondo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale.
3. Il corrispettivo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa e include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, inclusa l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del Contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico dell’operatore economico.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi e invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. L’operatore economico contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi indicati concordati tra le parti, salvo i casi di contratti a esecuzione periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
8. Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo accertamento di cui all’art. 307, comma 2 del D.P.R. 207/2010, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia (inclusa la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, l’indicazione della RdO a cui si riferisce, del CIG (Codice Identificativo Gara), del CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003, della data di fornitura dei beni/servizi e della data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
3. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente comunicato dal Fornitore in risposta alla RdO.
4. L’operatore economico sotto la propria esclusiva responsabilità renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se la stessa venisse effettuata nei modi di legge, l’operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità dell’operatore economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
6. In nessun caso l’operatore economico potrà sospendere la prestazioni dei servizi e delle attività previste dal Contratto, pena la risoluzione del Contratto da parte del Punto Ordinante mediante semplice e unilaterale dichiarazione scritta da comunicarsi mediante lettera raccomandata a/r.
9. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse
1. L’operatore economico si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto.
2. Il conto corrente che verrà indicato dal Fornitore è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
3. L’operatore economico si obbliga a comunicare alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative alla RdO siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. L’operatore economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
6. L’operatore economico contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010, è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l’Amministrazione aggiudicatrice.
7. Con riferimento ai subcontratti, l’operatore economico si obbliga a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche
apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Amministrazione richiedere copia del contratto tra l’operatore economico ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010.
10. Penali
1. Per ogni giorno solare, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, ovvero in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti articoli, l’operatore economico contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 0,5‰ (0,5 per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’operatore economico esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nella documentazione allegata alla RdO; in tal caso verranno applicate al Fornitore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura inizierà a essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Le Amministrazioni aggiudicatrici potranno definire ulteriori penali, inserendole nella documentazione allegata alla RdO.
4. Resta inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dall’Amministrazione aggiudicatrice per iscritto. L’operatore economico contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dalla data di inizio dell’inadempimento.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’operatore economico contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l’Amministrazione aggiudicatrice di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
11. Responsabilità
1. L’operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne lo stesso, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali conseguenti.
12. Riservatezza
1. L’operatore economico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’operatore economico è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l’operatore economico è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. L’operatore economico potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’operatore economico medesimo a gare e appalti
13. Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente contratto, i Punti Ordinanti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’operatore economico anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, ovvero altro termine contenuto nel Contratto, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dal Punto Ordinante, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’operatore economico per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, il Punto Ordinante può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro il Punto Ordinante;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”;
e) nei casi di cui all’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’operatore economico negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
i) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
4. In caso di risoluzione del contratto l’operatore economico si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Punto Ordinante.
14. Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’operatore economico un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’operatore economico;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione di appartenenza;
c) qualora l’operatore economico perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.
e) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’operatore economico siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’operatore economico deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, l’operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
15. Subappalto
1. Nel caso in cui l’operatore economico contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. L’operatore economico contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, all’Amministrazione aggiudicatrice e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L’operatore economico contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’operatore economico contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’operatore economico contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’operatore economico contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e l’Amministrazione aggiudicatrice contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. L’operatore economico contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’operatore economico contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L’operatore economico contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’operatore economico contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o l’Amministrazione aggiudicatrice potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
11. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o l’Amministrazione aggiudicatrice potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e al Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.
16. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 117 del D.Lgs. 163/2006, le Amministrazioni Contraenti, all’atto dell’accettazione della RdO, riconoscono al Fornitore la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dalla regolare esecuzione della fornitura. Potranno essere oggetto di tale cessione, pertanto, anche i crediti che devono venire a maturazione (c.d. crediti futuri) dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura.
4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010.
5. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
17. Trattamento dei dati, Consenso al trattamento
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal X.Xxx. 196/2003 (Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.