ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE
MIUR Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino Ambiti Territoriali Sociali 1 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Area Vasta 1
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxx
ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INCLUSIONE
DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE
DELLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO
AA. SS. 2015/16 – 2019/2020
Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
Il Dirigente dell’Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provinciale di Pesaro e Urbino I Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
Il Direttore ASUR Marche dell’Xxxx Xxxxx 0 xx Xxxxxx x Xxxxxx
I Presidenti dei Comitati dei Sindaci degli Ambiti Territoriali Sociali della Provincia di Pesaro e Urbino
VISTO
❑ la Costituzione della Repubblica Italiana;
❑ il DPR del 24 luglio 1977 n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382”;
❑ la “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” del 5 febbraio 1992 n. 104;
❑ il Decreto Interministeriale 9 luglio 1992 applicativo dell'art. 13 della Legge 104/1992, sui criteri per la stipula degli accordi di programma;
❑ il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”;
❑ il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;
❑ il Decreto del MURST “Criteri generali per la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola secondaria” del 26 maggio 1998, in particolare all’art. 3, comma 6 – Criteri relativi al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria - e all’art 4, comma 8 – Criteri relativi alla Scuola di specializzazione all’insegnamento secondario -;
❑ le annuali Leggi di Bilancio dello Stato, nonché il Decreto Ministeriale del 24 luglio 1998 n. 331 “Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola” e successive modifiche;
❑ il Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n. 141 “Formazione delle classi con alunni in situazione di handicap”;
❑ l’insieme delle norme che regolano l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, in particolare la Legge “Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” del 18 dicembre 1997 n. 440 e il DPR 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 57”;
❑ la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
❑ il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali“ (abroga e sostituisce la Legge n.142/1990);
❑ la Legge n. 328 dell’ 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
❑ la Legge n. 23/1996 sull’Edilizia scolastica;
❑ il DPR 333 del 10 ottobre 2000 “Regolamento di esecuzione della Legge del 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
❑ la L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap”;
❑ la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione”;
❑ la nota del MIUR avente ad oggetto l’assistenza di base degli alunni in situazione di handicap, del 30 novembre 2001 n. 3390;
❑ il Decreto MIUR “X.X.X.X. - Xxxxx Xxxxxxxx 000 ore” del 22 febbraio 2002, la Legge n. 53/2003 e i decreti applicativi;
❑ il “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’art. 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289”;
❑ la Legge “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale” n. 53 del 28 marzo 2003, pubblicata in G.U. n. 77 del 2 aprile 2003;
❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul Diritto
– Dovere all’Istruzione e alla Formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
❑ il Decreto Legislativo “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003 n. 53” del 19 febbraio 2004 n. 59;
❑ le conclusioni del Consiglio Europeo del 6 febbraio 2003 “Accessibility – migliorare l’accesso delle persone con disabilità alla società dei saperi” G.U.C. 39 del 18 febbraio 2003;
❑ la risoluzione del Consiglio Europeo, del 5 maggio 2003 sulle pari opportunità per gli alunni e gli studenti disabili nel settore dell’istruzione e della formazione in G.U. 134 del 7 giugno 2003;
❑ il Decreto Legislativo del 15 aprile 2005 n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola – Lavoro, a norma dell’art. 4 della Legge 28 marzo 2003 n. 53”;
❑ il Decreto Legge n. 4 del 2006 “Misure urgenti in materia di organizzazione e il funzionamento della P.A.”;
❑ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.185 del 23 febbraio 2006;
❑ la Regione Marche ha approvato la delibera di Giunta n. 164 del 5 marzo 2007 con la quale stabilisce che le UMEE dei distretti sanitari delle zone ovvero dei centri privati accreditati che ne svologono le funzioni istituite ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 18/96 e successive modificazioni – sulla base dei criteri di cui alla precedente deliberazione n. 1965 del 12 novembre 2002, procedano all’individuazine dell’alunno come soggetto disabile;
❑ la Legge del 30 Ottobre 2008, n. 169 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università”;
❑ la Legge del 3 Marzo 2009, n. 18 con la quale il Parlamento Italiano ha ratificato la Convenzione ONU per le persone con disabilità;
❑ il D.P.R. del 20 Marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizo delle risorse umane nella scuola…”;
❑ il D.P.R. del 20 Marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione”;
❑ il D.P.R. del 22 Giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante il coordinamento delle norme urgenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia…”;
❑ le Linee Guida del MIUR del 2009 Prot. N. 4274 “Integrazione scolastica degli alunni con disabilità”
❑ Direttiva del 27 Dicembre 2012 sugli Alunni con Bisogni Educativi Speciali;
❑ la C.M. del 6 Marzo 2013, n. 8 “Strumenti di interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative
❑ la Nota del 22 Novembre 2013, Prot. N. 2563 sugli alunni con BES
❑ L. 107/2015e decreti attuativi;
CONSIDERATO CHE
- tutte le scuole di ogni ordine e grado accolgono studenti in situazione di disabilità e che occorre continuare a progettare e facilitare percorsi specifici e adeguati alle capacità di ognuno;
- le istituzioni e le forze coinvolte sono tese ad operare in rete per fornire le proprie competenze, risorse ed energie in modo coerente e integrato, con la massima efficienza possibile per una più efficace ripartizione di risorse e competenze quindi, per una accresciuta produttività;
- occorre proseguire nella diffusione della cultura della disabilità attraverso una continua e puntuale azione di sensibilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti, direttamente o indirettamente, nell’inclusione;
- l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha assunto l’ICF (Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) come modello di riferimento per la classificazione della salute e degli stati ad essa correlati, perciò, come strumento complementare all’ICD –10;
- la Regione Marche con DGR 227/2010 ha stabilito di utilizzare l’ICF come modello di classificazione funzionale e l’ICD10 come strumento per la diagnosi clinica e con DGR n.451 del 15/3/2010 e n. 677 del 7/6/4/2010 ha approvato schemi di accordo di programma tra Enti competenti per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità e relativa modulistica da utilizzare nei territori.
I SEGUENTI SOGGETTI
▪ la Provincia di Pesaro e Urbino
soggetto che, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, fino ad oggi si è occupato di gestire l’organismo del Coordinamento Provinciale delle Persone Disabili previsto dalla L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00 e tutti i suoi sottogruppi di lavoro, al fine di promuovere e coordinare le risorse anche sostenendo la programmazione di area vasta attraverso un diretto rapporto con tutti gli Ambiti Territoriali Sociali;
▪ l’Xxxxxxx XX Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxx
soggetto di promozione del diritto allo studio, di coordinamento, di vigilanza per tutti gli alunni frequentanti le scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della provincia e soggetto di promozione e servizio alle Istituzioni Scolastiche Autonome, nonché strumento di raccordo con le istanze dell’Ufficio Scolastico Regionale relativamente all’ambito di competenza;
▪ le Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado
soggetti che, nel limite delle loro risorse, coordinano e promuovono ogni possibile intervento e competenza necessari a garantire il successo dei processi di inclusione degli alunni disabili. Tali interventi saranno inseriti nel Pof triennale d’Istituto;
▪ i Comuni coinvolti attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali
soggetti deputati alla gestione sociale delle problematiche relative alla disabilità attraverso i competenti Uffici dei Servizi Sociali ed Educativi;
▪ l’Azienda Sanitaria Unica Regionale Area Vasta 1
soggetto deputato alla gestione sanitaria delle problematiche relative alla disabilità attraverso le Unità Multidisciplinari dell’Età Evolutiva (UMEE) e dell’età Adulta (UMEA) competenti territorialmente.
CONVENGONO QUANTO SEGUE
1 FINALITÀ
La finalità generale dell’Accordo di Programma, in attuazione dell'art.13 della L. 104/92 e dell’art. 14, comma 4 della L.R. 18/96 e s.m. L.R. 28/00, è quella di formalizzare e condividere specifiche procedure per agevolare e sostenere il processo di inclusione scolastica.
Si intende creare un Sistema Formativo Integrato volto a:
❑ offrire alle famiglie, agli operatori, agli alunni e alla cittadinanza un percorso chiaro e definito che conduca a comprendere doveri e diritti di ciascuno;
❑ coordinare i reciproci interventi delle istituzioni interessate all’inclusione scolastica, nel rispetto delle varie competenze;
❑ sensibilizzare e accrescere la conoscenza sui diritti delle persone disabili;
❑ favorire la realizzazione del progetto globale di vita della persona disabile raccordando i vari percorsi e le differenti iniziative.
2 DESTINATARI
Alunni disabili, residenti e non, frequentanti le Scuole Statali e Paritarie della Provincia di Pesaro e Urbino.
3 PERCORSO DI INCLUSIONE SCOLASTICA
Il percorso di inclusione scolastica prevede la messa in campo di risorse territoriali che devono operare in modo sinergico secondo un procedere integrato tra numerosi organismi e soggetti territoriali di diverse competenze determinando quella che potremmo definire “Presa in carico di rete”
3.1 Preaccoglienza e Accoglienza
Il processo di presa in carico di rete si avvia sempre con un percorso di Accoglienza quando la disabilità è già stata accertata e valutata alla nascita o nei primi anni di vita.
Nei casi in cui non è presente una certificazione diagnostica, ma si rilevano situazioni specifiche di disagio si avvia un percorso di Preaccoglienza.
Preaccoglienza
L’Accertamento diagnostico per una eventuale nuova segnalazione di condizione di disabilità, può essere intrapreso solo dalla famiglia tuttavia si ritiene che è compito della scuola supportare e favorire detto percorso.
La prima certificazione avviene, di norma, entro la conclusione del ciclo di studi della Scuola Primaria, salvo situazioni sopraggiunte che vanno opportunamente motivate.
Le scuole, nella figura dei docenti di sezione/classe e/o del docente-coordinatore di sezione/classe, sono tenute a porre massima attenzione ai casi che presentano comportamenti inadeguati, sia in riferimento al contesto che all’età, anche mediante l’utilizzo di strumenti di osservazione specifici a raccogliere tutte le informazioni necessarie per avviare il percorso di sensibilizzazione della famiglia (protocolli di osservazione descrittiva, griglie di osservazione, analisi funzionale dei comportamenti). Particolare attenzione deve essere fornita all’osservazione degli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia per favorire la diagnosi precoce.
Il percorso di osservazione e la sensibilizzazione della famiglia sono coordinati dal dirigente scolastico coadiuvato dal docente referente o funzione strumentale per la disabilità.
A seguito di tale percorso, la scuola provvede a consegnare una Relazione di sintesi sulle Osservazioni (RO) (Modello 1) alla famiglia che la presenterà all’assistente sociale o altro referente dell’UMEE o al referente di altro Servizio. Il referente UMEE effettua un primo colloquio di accoglienza e di orientamento ai servizi.
Accoglienza
Rapporti tra UMEE e Centri, accreditati e non accreditati, al fine dell’assegnazione dell’insegnante di sostegno (Art.4 Legge 104/1992)
- Presa in carico da parte di centri convenzionati accreditati operanti nelle Marche
Qualora la presa in carico dell’alunno/a disabile venga effettuata da parte di un Centro Convenzionato Accreditato, operante all’interno dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, gli operatori dello stesso provvedono alla stesura di tutti gli adempimenti di legge (disciplinati nel presente accordo), compreso il PEI, senza che gli operatori dell’UMEE siano tenuti a partecipare.
- Presa in carico da parte dei Servizi Sanitari Nazionali e centri convenzionati accreditati operanti in altre regioni
Qualora la presa in carico venga effettuata da un Centro Convenzionato Accreditato, operante al di fuori dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale per le Marche, l’UMEE territorialmente competente e la Scuola debbono acquisire, per il tramite della famiglia, la relazione illustrativa clinico-funzionale relativa all’alunno. In particolare, l’UMEE del distretto - conosciuto il soggetto interessato – provvede alla stesura del certificato di individuazione di handicap [IH] e della Diagnosi Funzionale [DF] prendendo atto della documentazione presentata.
Se, in seguito, la famiglia non intende avvalersi delle prestazioni professionali dell’UMEE territoriale, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista del Centro Convenzionato Accreditato di fuori regione presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione dei PEI. Nel casi in cui i referenti del Centro non possano partecipare agli incontri relativi all’elaborazione dei PEI sono tenuti a presentare una relazione dettagliata che deve essere consegnata, per il tramite della famiglia, alla Scuola.
- Attestazione clinica da parte di privato non accreditato
Nel sottolineare l’importanza che la famiglia si avvalga del servizio pubblico o privato accreditato per la presa in carico del proprio figlio al fine di garantirgli una migliore qualità dell’integrazione scolastica, si valuta anche la possibilità che la stessa faccia scelte diverse. Pertanto, qualora la famiglia non intenda avvalersi delle prestazioni professionali dell’UMEE né di altro centro accreditato, il certificato che attesta la diagnosi redatto da uno specialista privato, ed accompagnato da una relazione, deve essere comunque convalidato dall’UMEE che è tenuta a provvedere ad una valutazione clinica comprovante la situazione di handicap. La famiglia, dovrà comunque garantire le condizioni affinché lo specialista scelto, che segue l’alunno, presti la propria collaborazione e consulenza alla scuola per la redazione dei PEI. Nel caso in cui lo specialista non possa partecipare agli incontri relativi all’elaborazione del PEI, è tenuto a presentare una relazione dettagliata che deve essere consegnata, per il tramite della famiglia, alla scuola.
La scuola nel predisporre la programmazione didattico - educativa annessa al PEI, tiene conto delle indicazioni suggerite nel rispetto della propria competenza e autonomia didattico - metodologica al fine di garantire un percorso formativo omogeneo e coeso.
La certificazione di Individuazione di Handicap (IH) (Modello 2) è redatta con riferimento alla classificazione ICD- 10 come previsto dal DPCM 185 del 23 febbraio 2006 e recepito dalla Regione Marche con Delibera di Giunta n.164 del 5 marzo 2007 e confermata con DGR n. 227 del 9/2/2010, attenendosi alle tipologie descritte nell’allegato C della DGR, in modo tale da garantire uniformità di risposte rispetto alle patologie elencate. In essa le UMEE o altri Servizi sono tenuti a segnalare sia la necessità del sostegno didattico (di competenza dell’Istituzione Scolastica) che quella dell’eventuale
assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione (di competenza del Comune) come previsto nell’apposito modulo.
La Diagnosi Funzionale (DF) (Modello 3), redatta dall’UMEE o da altri Servizi in collaborazione con la scuola e la famiglia, deve riportare specificazioni chiare e dettagliate relativamente alle compromissioni funzionali dello stato psico-fisico dell’alunno, nonché all’indicazione della gravità e della tipologia di disabilità utilizzando, per la descrizione delle aree di funzionamento relative alla DF, i codici ICF dell’OMS.
La verifica periodica e l’eventuale rinnovo della DF sono obbligatori e devono essere effettuati:
a. in caso di variazione significativa del quadro clinico funzionale.
- l’UMEE, o altri Servizi, effettua le necessarie valutazioni per la redazione della nuova DF utilizzando anche le eventuali relazioni fornite dalla scuola e consegna tempestivamente la DF rinnovata alla famiglia;
- la famiglia, ricevuta la DF xxxxxxxxx, provvede tempestivamente a consegnarne copia alla scuola;
- la scuola è tenuta a trasmettere tempestivamente la DF rinnovata all’Ufficio VI;
b. prima del passaggio all’ordine di scuola successivo, fatte salve:
- situazioni di alunni nuovi segnalati nell’anno precedente il passaggio;
- situazioni eccezionali valutate come tali congiuntamente dalla scuola e dall’UMEE o altri servizi.
Di seguito l’iter per la redazione del rinnovo della DF:
- la Scuola trasmette all’UMEE o ad altri Servizi, entro il 15 settembre di ogni anno scolastico, l’elenco degli alunni disabili che frequentano l’ultimo anno dell’ordine di scuola;
- l’UMEE effettua le necessarie valutazioni per la redazione del rinnovo della DF utilizzando le relazioni fornite dalla scuola (entro e non oltre il 15 dicembre). Successivamente redige e consegna, di norma, entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso la DF rinnovata alla famiglia;
- la famiglia, ricevuta la DF rinnovata dall’UMEE o altri servizi, provvede tempestivamente a consegnarne copia alla scuola;
- la scuola provvede a inviare tempestivamente le DF rinnovate all’Ufficio VI. Le DF di tutti gli alunni disabili della stessa scuola si inoltrano al predetto Ufficio VI in un unico invio e comunque entro e non oltre il 15 giugno al fine di garantire il rispetto della tempistica riguardante l’assegnazione della dotazione organica provinciale di sostegno per l’anno scolastico successivo.
3.2 Progettazione Educativa Individualizzata (PEI)
3.2.1 Ricognizione dei bisogni 🡺 Profilo diagnostico di ingresso a scuola
❑ È cura della scuola (docente di sostegno e consiglio di classe congiuntamente) predisporre un Profilo Diagnostico di ingresso a scuola (PD) (Modello 4) quale sintesi delle osservazioni, prove di ingresso, colloqui preliminari effettuati nella prima fase dell’anno scolastico. Il Profilo è fondamentale per concordare le linee generali del PEI e l’intervento orario del docente di sostegno insieme al GLHO.
3.2.2 Progettazione educativo/didattica 🡺 Progetto educativo/didattico individualizzato
❑ I dirigenti scolastici all’inizio di ogni anno scolastico e, comunque, entro e non oltre il mese di settembre, si accordano con i referenti delle UMEE o di altri servizi per segnalare loro i nominativi degli alunni disabili iscritti e frequentanti le singole classi.
❑ I GLHO si riuniscono possibilmente entro dicembre di ogni anno scolastico per l’elaborazione dei PEI e per analizzare i profili diagnostici realizzati, con precedenza per gli alunni in ingresso.
In questa sede, il GLHO formula una proposta per le ore di sostegno e/o di educatore o assistente comunale per l’anno scolastico successivo, a conferma o modifica delle ore assegnate nell’anno scolastico in corso (art. 3 del DPCM 185/06). La proposta in ore dovrà essere inviata dalla scuola all’Ufficio VI per l’opportuna analisi da parte del GLHP ai fini dell’assegnazione di ore per il nuovo anno scolastico.
❑ Il luogo in cui riunire il GLHO è preferibilmente la sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Protocollo Regionale e cioè che sede ed orari degli incotri vadano concordati tra le parti. Nel caso in cui sia problematico raggiungere la sede si ricorrerà ad altre modalità di comunicazione come la teleconferenza.
❑ La scuola invia convocazione scritta ai diversi componenti del GLHO per la stesura del PEI.
❑ Il docente di sostegno, in collaborazione con i docenti di classe, provvede alla trascrizione di quanto concordato dal gruppo di lavoro nell’apposito modello PEI e della relativa programmazione didattica individualizzata (Modello 5). Il Profilo diagnostico compilato va inviato, in copia conforme all’originale, all’UMEE o altro servizio coinvolto, se richiesto.
❑ È possibile prevedere la valutazione in itinere del PEI nei casi di:
- particolare complessità
- necessità di potenziare/ridurre gli obiettivi della programmazione (in relazione alla programmazione differenziata fare riferimento alla sezione “Orientamento in entrata alla scuola” - Impegni scuola secondaria di II grado)
- passaggio di ordine
- rinuncia al sostegno
❑ La verifica/valutazione finale del PEI, se prevista, si effettua, a cura del GLHO, in un giorno collocato entro il mese di maggio di ogni anno scolastico. La scuola redige la Relazione Finale (RF) (Modello 6) che illustra i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti.
4 ASSEGNAZIONE ALLE SCUOLE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO E DEL PERSONALE DI ASSISTENZA
4.1 Assegnazione dell’insegnante di sostegno
Scuole Statali:
Le istituzioni scolastiche statali sono tenute a:
- rispettare le scadenze per l’invio della documentazione stabilite dall’Ufficio Scolatico Territoriale per la determinazione dell’organico di diritto e di fatto;
- avanzare richiesta delle risorse ritenute necessarie, sulla base delle indicazioni dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO);
L’Ufficio Scolastico Territoriale è tenuto a:
- raccogliere le richieste avanzate dalle Scuole e a valutarle attraverso il Gruppo di Lavoro H Provinciale (GLHP);
- inviare all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) la proposta di richiesta complessiva del GLHP, unitamente al numero degli alunni disabili e alla condizione di gravità degli stessi;
- suddividere tra le scuole del territorio, proporzionalmente alla richiesta del GLHP, le ore di sostegno assegnate con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;
- avanzare eventuali successive richieste per le necessarie deroghe al competente USR e assegnarle alle Scuole.
L’assegnazione delle risorse avviene entro e non oltre il 31 dicembre dell’A.S. in corso, eventuali deroghe dovranno essere autorizzate dall’USR.
Scuole Paritarie:
Le istituzioni Scolastiche Paritarie sono tenute a:
- inviare la completa documentazione diagnostica dell’alunno all’Ufficio Scolatico Territoriale;
- rispettare le scadenze per l’invio della predetta documentazione (mediamente entro la fine del mese di giugno dell’anno scolastico. in corso) stabilite dall’Ufficio Scolastico Provinciale per la determinazione dell’organico;
- avanzare richiesta delle risorse ritenute necessarie per l’integrazione, sulla base delle indicazioni dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLHO);
- assumere i docenti di sostegno in possesso dei riquisiti previsti dalla normativa vigente;
L’ Ufficio Scolastico Provinciale è tenuto a:
- raccogliere le richieste delle Scuole e valutarle attraverso il Gruppo di Lavoro H Provinciale (GLHP);
- inviare all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) la proposta del GLHP, unitamente al numero degli alunni disabili, e la condizione di gravità degli stessi. Tale proposta è vincolante per la scuola primaria, non vincolante per la scuola dell’infanzia, la secondaria di I e II grado;
- avanzare, in itinere, eventuale richiesta di integrazione delle risorse già assegnate per nuove segnalazioni;
L’assegnazione di qualsiasi risorsa avviene entro e non oltre il 31 dicembre dell’A.S. in corso, salvo casi eccezionali compatibili con le disposizioni dell’USR.
4.2 Assegnazione del personale per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
Per gli alunni con grave disabilità, in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 comma 3 della legge n.104/92, –qualora l’UMEE ravvisi la necessità di assistenza per l’autonomia e la comunicazione- il Comune di residenza assicura il personale educativo-assistenziale.
La funzione di tale personale è integrare l’intervento del personale docente e non docente dell’istituto scolastico, secondo quanto previsto all’art.13, comma 3 della L. n.104/92.
Il Comune prevede la partecipazione degli assistenti-educatori ai lavori di definizione e verifica del PEI.
I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, erogano il servizio educativo-assistenziale nei limiti delle risorse di bilancio.
Nel caso in cui la scuola frequentata sia situata al di fuori del territorio comunale di residenza, l’onere della fornitura del servizio educativo-assistenziale resta in capo al comune di residenza dell’alunno.
Entro il mese di maggio di ogni anno, gli istituti scolastici formulano la richiesta del personale educativo-assistenziale, per l’anno scolastico successivo, al competente Ente Locale salvo eventuali modifiche e o integrazioni derivanti da variazioni del numero degli iscritti nel corso dell’anno.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Comune, l’UMEE e le Istituzioni Scolastiche interessate concordano il programma degli interventi educativo-assistenziali alla luce di quanto stabilito nella programmazione individualizzata.
4.3 Verifica delle ore di sostegno e assistenza fruite
Comuni e Ufficio VI effettuano annualmente (entro la fine dell’anno scolastico) una verifica riguardo alle ore di sostegno e di assistenza fruite dagli alunni disabili relativamente agli ambiti di competenza.
5. AZIONI DI SUPPORTO ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA
5.1 Istruzione domiciliare
Gli alunni disabili e non che per gravi e accertate condizioni patologiche effettuino assenze, anche non continuative, superiori a 30gg. possono usufruire del servizio di istruzione domiciliare così come previsto dal Protocollo di Intesa tra il MIUR e il Ministero della Salute.
Le patologie che garantiscono il diritto di avvalersi del predetto servizio sono esplicitate nell’allegato medico-tecnico al Protocollo.
Il servizio prevede la predisposizione, da parte della scuola, di un progetto didattico.
La scuola inserirà nel POF l’impegno a rendere operativo, nel limite delle risorse disponibili, il protocollo d’intesa fra MIUR e Ministero della Salute.
La scuola trasmette il progetto con la certificazione medica che attesta l’impossibilità alla frequenza per più di trenta giorni alla Scuola Polo [I.C. “Novelli-Natalucci” di Ancona] all’Ufficio Scolastico Regionale nonché, per conoscenza, all’ Xxxxxxx XX.
Per l’alunno disabile, il docente incaricato per il servizio a domicilio è di norma il docente di sostegno, in caso contrario si reperiscono disponibilità nell’ambito del personale docente.
5.2 Viaggi di istruzione/Uscite didattiche
Le istituzioni scolastiche nel momento della programmazione della visita di istruzione verificano la fattibilità dell’iniziativa con gli enti coinvolti (provincia, comune, area vasta) e la disponibilità delle risorse necessarie, umane e non.
La scuola si impegna affinché la partecipazione dell’alunno ai viaggi e alle uscite sia “effettiva”, garantendone la piena inclusione.
5.3 Continuità e Orientamento
Continuità e Orientamento sono un diritto dell’alunno e un dovere per tutti coloro che compartecipano al percorso di inclusione scolastica.
Continuità
La scuola è tenuta a:
- mettere in atto le iniziative che ritiene più opportune per il passaggio di informazioni;
- inviare entro la metà del mese di luglio all'ordine di scuola successivo la documentazione sanitaria aggiornata (certificazione - diagnosi funzionale), il PEI e le relazioni sull'attività didattica svolta.
L’UMEE o altro servizio è tenuta a:
- partecipare agli incontri di lavoro previsti per l’individuazione di percorsi d’istruzione/formazione;
- collaborare con i consigli di classe nell’individuazione di possibili percorsi in uscita dalla scuola superiore;
- assicurare il passaggio di competenze con l'UMEA, il DSM e altri servizi in modo da accompagnare lo studente verso la conclusione del percorso scolastico/formativo.
La Provincia è tenuta a:
- promuovere e programmare iniziative formative e interventi di prevenzione della dispersione scolastica mirati alle specifiche esigenze degli alunni disabili in collaborazione con l’Ufficio VI, le autonomie scolastiche, gli enti di formazione professionale e gli organismi e associazioni del territorio;
- a dare continuità e implementazione alle diverse progettulità sperimentate in materia di alternanza scuola-lavoro, tra cui il progetto in atto denominato “Orientabile”, al fine di favorire l’accompagnamento all’inserimento lavorativo degli alunni disabili, attraverso tutor qualificati, nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso aziende protif e non profit del territorio provinciale;
- favorire l’accesso ai servizi d’orientamento e d’inserimento lavorativo agli studenti con disabilità e alle loro famiglie (stage formativi e d’orientamento, borse lavoro, etc.) collaborando con le scuole alla progettazione dei percorsi educativi di orientamento alla scelta;
- si richiama a tal proposito l’accordo di collaborazione in materia di tirocini estivi di alternanza scuola-lavoro sottoscritto in data 16 maggio 2014 tra Amministrazione Provinciale di Pesaro- Urbino, l’Ufficio Scolastico provinciale, gli Istituti scolastici superiori e i Comuni aderenti all’iniziativa, per promuovere durante il periodo di vacanze estive, anche a favore di studenti disabili regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso Istituti scolastici di secondo grado, con percorsi di stage o borse lavoro con fini orientativi, formativi, addestrativi per agevolare le scelte professionali individuando gli aspetti vocazionali e le abilità compatibili a favorire un inserimento lavorativo proficuo.
La suddetta attività sarà sostenuta e anticipata da opportune e necessarie azioni formative in materia di sicurezza sul lavoro, tenute in aula e in streaming da funzionari di INAIL, ASUR, Vigili del Fuoco, Distretto Territoriale del Lavoro e Provincia, facenti parte del “ Tavolo Provinciale per la sicurezza sul Lavoro” .
Orientamento in entrata alla scuola
Le istituzioni scolastiche curano, nel passaggio da un ordine e grado di scuola all’altro, i percorsi di orientamento degli allievi.
Negli ultimi due anni della scuola secondaria di I grado verranno individuati, nell’ambito del PEI, interventi specifici per l’orientamento, mirati a evidenziare e a esplicitare le potenzialità, le attitudini e gli interessi dell’alunno.
In relazione al passaggio dell’alunno dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado, il consiglio di classe formulerà un’indicazione di orientamento in collaborazione con la famiglia. L’orientamento per il passaggio dal primo al secondo ciclo deve garantire:
- una corretta analisi delle potenzialità di ciascun alunno con disabilità;
- la valorizzazione delle sue propensioni culturali e dei suoi interessi;
- la prospettiva complessiva del suo progetto di vita.
Le istituzioni scolastiche secondarie di II grado assumono in particolare i seguenti impegni:
- il dirigente scolastico assicura che i consigli di classe programmino, realizzino e verifichino l’azione didattica, prevedendo adeguate azioni orientative al fine di facilitare l’integrazione, motivare e sostenere la prosecuzione del percorso d’istruzione fino al conseguimento del titolo di studio o dell’attestato;
- l’individuazione degli obiettivi della programmazione differenziata è il risultato dell’osservazione e della valutazione dello studente almeno al termine del primo anno della scuola superiore.
Per favorire il percorso formativo, il consiglio di classe, in collaborazione con l’UMEE sentita la famiglia, programma, realizza e verifica esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Qualora la gravità della disabilità non consenta di svolgere esperienze di alternanza scuola-lavoro, il consiglio di classe provvede, in accordo con l’UMEE e sentita la famiglia, a garantire altre azioni di supporto utilizzando le risorse presenti nel territorio.
Orientamento in uscita dalla scuola
Nell'ultimo anno di istruzione secondaria di II grado, nel corso dell’incontro per il PEI a cui sono invitati a partecipare anche gli operatori dei servizi UMEA/DSM per il passaggio di presa in carico dall’UMEE, si delineano, in accordo con lo studente e la famiglia, possibili ipotesi del successivo percorso formativo o di integrazione sociale:
- inserimento nell’apprendistato;
- passaggio alla formazione professionale;
- inserimento in borsa lavoro ai sensi dell’art. 17 della L.r.n. 18/96 e s.m.i;
- tirocini di cui all’art. 11 della L. n. 68/99;
- accoglienza presso strutture diurne protette;
- ulteriori percorsi di formazione/istruzione.
Si precisa che assolto l’obbligo di istruzione e/o concluso il percorso di diritto/dovere come previsto dalla normativa vigente – indipendentemente dal compimento della maggiore età – gli studenti potranno essere presi in carico dall’UMEA o dal DSM secondo la patologia prevalente.
5.4 Alternanza Scuola-Lavoro, Stage e Tirocinio estivo L.R. n.18/96
Per l’alunno disabile, che ha assolto l’obbligo di istruzione, la scuola può prevedere un percorso formativo integrato che possa orientare l’alunno nelle sue scelte future e potenziarne le abilità pre- lavorative professionalizzanti.
Attività della scuola
- assicura che le esperienze di alternanza siano inserite in modo organico e coerente nel PEI predisposto dal Consiglio di classe per lo studente con disabilità, anche qualora l’esperienza di alternanza si realizzi all’interno di un percorso integrato con il sistema della formazione professionale;
- provvede, con la collaborazione della Famiglia, dell’UMEE, e per chi frequenta l’ultimo anno scolastico, dell’UMEA, alla stesura di un apposito progetto formativo e di orientamento;
- stipula apposite convenzioni con le imprese che ospitano gli studenti, alle quali è allegato il progetto formativo e di orientamento per ciascun alunno coinvolto, come previsto dagli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/3/1998, salvo i casi in cui dette convenzioni siano stipulate dal centro di formazione accreditato;
- provvede alla copertura delle garanzie assicurative previste dall’art. 3 del suddetto Decreto del Ministero del Lavoro, salvo i casi in cui detta copertura sia assicurata dal centro di formazione professionale;
- assicura la presenza di un tutor scolastico come responsabile didattico - organizzativo. Tale figura si rapporta con il responsabile aziendale incaricato dell’inserimento dello studente nell’organizzazione aziendale e con gli altri operatori coinvolti nel percorso di alternanza, quali ad esempio l’assistente per l’autonomia e la comunicazione o il tutor appositamente designato dalla cooperativa, qualora se ne preveda la presenza accanto allo studente (D.G.R. n. 1256 del 29/9/2008);
- prevede la formazione generale degli studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 2012;
- riconosce l’esperienza di xxxxxxxxx estivo come credito formativo scolastico in relazione alla normativa che disciplina i piani di studio;
- co-progetta con il soggetto ospitante gli obiettivi formativi;
- concorda con il soggetto ospitante tempi e modalità di accesso presso la sede di lavoro e possibili mansioni del tirocinante;
Attività dell’UMEE
- definisce il livello di autonomia personale e sociale, il livello cognitivo e le capacità adattive del ragazzo sulla base dell’Intervista Vineland e della documentazione sanitaria e sociale;
- partecipa alla stesura del PEI;
- firma il Progetto elaborato dalla scuola;
Attività dell’ente locale/ATS
- sulla base delle risorse disponibili a bilancio può disporre che lo studente sia affiancato dall’ educatore per l’assistenza educativa o da un tutor;
- può partecipare ai GLHO per la stesura del PEI e di verifica dello stesso.
Si rimanda a protocolli d’intesa che le parti possono sottoscrivere per la definizione dettagliata delle procedure tra Enti e Altre Agenzie presenti sul territorio con competenza nella disabilità.
5.5 Alternanza Scuola/CentroDiurno, Percorsi misti
Per l’alunno disabile che ha una programmazione didattica individualizzata e ha assolto all’obbligo di istruzione si può prevedere un percorso integrato di alternanza scuola-centro diurno che possa potenziare l’autonomia e le abilità pre-lavorative.
Il progetto di alternanza, che ha la durata massima di due anni scolastici, è redatto dalla scuola e sottoscritto dall’UMEE, dalla Famiglia, dal Comune di residenza e dal Centro Diurno Ospitante.
In sede di GLHO si stabiliscono tempi e modi di frequenza. Attività della scuola
- inserisce nel POF la possibilità di avviare percorsi integrati per soggetti disabili;
- co-progetta gli obiettivi formativi con il Coordinatore del Centro Diurno;
- invia il progetto alla Famiglia, all’UMEE e all’UMEA se il ragazzo frequenta l’ultimo anno di scuola;
- assicura che l’alunno sia affiancato dall’educatore per l’integrazione scolastica; Attività dell’ UMEE
- definisce il livello di autonomia personale e sociale, il livello cognitivo e le capacità adattive del ragazzo sulla base dell’Intervista Vineland e della documentazione sanitaria e sociale;
- invia una relazione al Coordinatore del Centro Diurno e all’UMEA;
- partecipa alla Valutazione dell’esperienza Attività dell’ UMEA
- recepisce la documentazione prodotta dall’UMEE sulle situazioni di disabilità che terminano la frequenza scolastica;
- dà informazioni su un possibile Centro Diurno Ospitante. Attività dell’ ente locale/ATS
- autorizza l’utilizzo delle ore di assistenza educativa di integrazione scolastica già assegnate alla Scuola senza prevedere costi aggiuntivi;
- comunica al datore di lavoro dell’educatore, il cambiamento di sede lavorativa;
- l’educatore per l’integrazione scolastica partecipa alla stesura del progetto formativo e di orientamento.
Si rimanda a protocolli d’intesa che le parti possono sottoscrivere per la definizione dettagliata delle procedure tra Enti e Altre Agenzie presenti sul territorio con competenza nella disabilità.
6. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.1 Aggravamento
In caso di aggravamento della situazione di disabilità dell’alunno la scuola può chiedere:
- all’Ufficio VI un incremento di ore di sostegno allegando alla richiesta la documentazione di supporto rilasciata dall’UMEE o da altri Servizi;
- al Comune l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione (o un aumento delle ore già assegnate) allegando alla richiesta la documentazione di supporto rilasciata dall’UMEE o da altri Servizi.
6.2 Permanenza scolastica
In base all’art. 34 della Costituzione Italiana, della Legge 517/97 e del Decreto Fioroni sull’“Obbligo scolastico”, la permanenza costituisce caso di comprovata eccezionalità e frutto di concertazione tra i componenti del GLHO e non dovrebbe protrarsi per più di un anno per ogni ordine di scuola.
La Scuola inoltra la richiesta di permanenza all’Ufficio VI corredata di:
- estratto del verbale dell’incontro in cui il GLHO ha concordato la predetta permanenza;
- Progetto di Permanenza Scolastica (PPS) (Modello 7) nel quale vengono esplicitati con chiarezza obiettivi, azioni e metodologie finalizzati a garantire il successo del percorso di
recupero per il quale si decide di interrompere la relazione con i pari che rimane requisito imprescindibile di un autentico processo di inclusione.
6.3 Rinuncia al sostegno scolastico
La decisione di rinunciare al sostegno scolastico può avvenire in qualsiasi momento della carriera scolastica, alla fine di ogni anno scolastico, attraverso una comunicazione scritta da parte della famiglia che la notificherà alla scuola la quale, a sua volta, provvederà ad inoltrarla all’Ufficio VI. E’ buona prassi che la famiglia condivida tale scelta con il GLHO. La rinuncia scritta al sostegno deve indicare i motivi che la giustificano.
Se l’alunno si appresta a cambiare ordine di scuola, l’eventuale rinuncia va comunicata alla scuola da parte della famiglia entro il mese di febbraio dell’anno scolastico in corso.
6.4 Somministrazione di farmaci a scuola
La somministrazione di farmaci all’interno della struttura scolastica è regolata dalla nota del MIUR prot. n. 2312 del 25/11/2005. L’art. 3 indica i soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: Dirigente Scolastico, personale docente e ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta) e le ASUR - Aree Vaste competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso di inclusione scolastica e formativa dell’alunno.
La somministazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica al fine di individuare nella struttura scolastica il luogo fisico più idoneo per la conservazione e la somministarzione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario delle lezioni ai genitori degli alunni o a loro delegato per la somministrazione;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o ai loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente oppure ATA che abbia seguito i Corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
I genitori consapevoli che l’operazione di somministrazione del farmaco viene svolta da personale non sanitario sollevano lo stesso da ogni responsabilità civile e penale derivante da tale intervento.
Nei casi di emergenza resta stabilito il ricorso al Pronto Intervento (118).
7. GRUPPI DI SUPPORTO ALL’INCLUSIONE
7.1 Gruppi di lavoro
7.1.1 Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo
Per ogni alunno disabile iscritto presso le istituzioni scolastiche opera collegialmente un gruppo di lavoro denominato Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO)1 che ne assume la presa in carico ai sensi della C.M. 258/1983. Detto gruppo fonda il proprio operato sull’assunzione di responsabilità condivisa da parte di tutti coloro che ne fanno parte e concorre alla promozione del processo di integrazione dell’alunno.
È costituito dal Dirigente Xxxxxxxxxx o suo delegato, dal consiglio di classe o, in sua rappresentanza, da uno o più insegnanti curricolari e dall’insegnante di sostegno, dagli operatori psico-socio-sanitari referenti per il caso, dai genitori dell’alunno o dagli esercenti la potestà parentale, gli eventuali operatori educativi-assistenziali e/o tecnici del Comune, i collaboratori scolastici e tutte le altre figure istituzionali e professionali di interesse per l’inclusione dell’alunno.
1 Si precisa che GLHO è una denominazione del Gruppo di lavoro adottata ormai da anni “per prassi consolidata” anche se nessuna norma non lo denomina in questo modo.
Il Gruppo si riunisce in date prestabilite secondo il calendario concordato e provvede a:
- elaborare il PEI;
- valutare la possibilità di permanenza scolastica dell’alunno;
- valutare la possibilità di rinuncia al sostegno;
- elaborare proposte relative alla individuazione delle risorse, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno;
- attivare le azioni necessarie a supportare e favorire la continuità scolastica fra gli ordini e i gradi di scuola e l’orientamento.
7.1.2 Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto – Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Presso ogni istituzione scolastica opera un Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto (GLHI) composto dal dirigente scolastico che lo presiede o da un suo delegato, dai docenti referenti dei dipartimenti disciplinari, dai docenti di sostegno, dai rappresentanti dei genitori, dal personale educativo operante presso l’Istituto, dal referente per l’integrazione del Comune, dal referente dell’UMEE (ai sensi dell’art.15 della Legge “Quadro” 104/92).
Tale gruppo di lavoro è eventualmente integrato, nel Gruppo di Lavoro per l’Inclusione [GLI], dalle altre figure previste dalla C.M. 8/2013 e dalla Nota MIUR del 22/11/2013.
Le UMEE e gli Enti Locali inviano alle scuole il nominativo e il recapito del proprio rappresentante facente parte del GLHI.
Il GLHI ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo [Legge 104/1992]
Il GLHI, integrato nel GLI, svolge le seguenti funzioni:
- analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo;
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche infunzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.
Si riunisce, di norma, due volte l’anno o su richiesta della metà più uno dei suoi membri.
Secondo quanto indicato dalla Nota MIUR del 22/11/2013, Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusività può essere riunito anche per articolazioni funzionali ossia per gruppi su tematiche specifiche.
Entro il 30 settembre di ogni anno la scuola concorda, con le altre Istituzioni rappresentate nel GLHI/GLI, il calendario degli incontri.
7.1.3 Gruppi di Lavoro Provinciali
Sono attivi, in ambito provinciale, due gruppi operativi:
- il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione ovvero GLIP
- il Gruppo di Lavoro Handicap Provinciale ovvero GLHP.
Il GLIP, previsto dall’art.15 della L.104/92, ha durata triennale ed è istituito con Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale su proposta del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Esso è composto da: un ispettore tecnico nominato dal Direttore dell’USR con funzioni di coordinamento, un docente comandato a supporto dell’inclusione scolastica presso l’USP (art.14 C 10
L. 20.05.02) con funzione di segretario, esperti designati dall’ASUR, esperti designati dagli Enti Locali, rappresentanti delle Associazioni di settore.
Il GLIP persegue, dal punto di vista istituzionale, gli obiettivi previsti dalla Legge 104/92, in particolare svolge compiti di consulenza alle singole scuole e di collaborazione con gli enti locali e l’ASUR. Esprime pareri relativamente a problematiche sull’integrazione scolastica del territorio.
Il GLHP, previsto dalla C.M. n. 227/1975, ha durata triennale ed è istituito con Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale su proposta del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Esso è composto da: un ispettore tecnico nominato dal Direttore dell’USR con funzioni di coordinamento, un docente comandato a supporto dell’inclusione scolastica presso l’USP (art. 14 C 10
L. 20.05.02), da tre dirigenti scolastici, da quattro docenti specializzati per le attività di sostegno.
Il GLHP avanza la proposta per l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia all’USR.
La proposta consegue ad attenta fase istruttoria nel rispetto dei criteri generali condivisi a livello regionale, con il GLIP provinciale, a seguito delle proposte avanzate dai GLH di Istituto.
Sia il GLIP che il GLHP pongono in essere monitoraggi volti a verificare il grado di qualità dell’inclusione scolastica nella provincia, nella specificità del proprio operato collaborando anche con l’Osservatorio provinciale sulle politiche sociali.
8. Risorse di supporto
Centro Territoriale di Supporto (CTS)
I CTS costituiti nel 2006 nell’ambito del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità (NTD) rappresentano la prima rete pubblica di centri per gli ausili dedicata alle scuole. Tale rete, distribuita uniformemente su tutto il territorio italiano, offre consulenza e formazione a insegnanti, genitori e studenti sul tema delle nuove tecnologie in relazione all’inclusione.
Dopo l’emanazione delle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM n. 5669 del 12/7/2011), ai CTS sono stati assegnati ulteriori compiti in ordine al supporto alle scuole per i Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA).
Il CTS provinciale ha sede presso l’Istituto Comprensivo Statale “Gandiglio” di Fano.
Il Dirigente Scolastico p.t. dell’Istituto fanese ne assume il coordinamento e la rappresentanza legale. In base alla normativa vigente sono individuati tre operatori, uno dei quali svolge funzioni di referente. L’effettiva capacità delle nuove tecnologie di raggiungere obiettivi di miglioramento nel processo di insegnamento-apprendimento, sviluppo e socializzazione dipende da una serie di fattori strategici che costituiscono alcune funzioni basilari del CTS:
A. Informazione e formazione Il CTS:
▪ informa i docenti, gli alunni, gli studenti e i loro genitori sulle risorse tecnologiche disponibili, sia gratuite sia commerciali;
▪ organizza incontri di presentazione di nuovi ausili, ne dà notizia sul sito web, oppure direttamente a tutti coloro che manifestano interesse alle novità in materia;
▪ organizza iniziative di formazione - rivolte al personale scolastico, agli alunni o alle loro famiglie - sui temi dell’inclusione scolastica e dei Bisogni Educativi Speciali (BES) nonché nell’ambito delle tecnologie al servizio dell’integrazione/inclusione;
▪ organizza iniziative di formazione in rete con altri CTS o in collaborazione con altri organismi, anche per realizzare economie di spesa;
▪ valuta e propone ai propri utenti soluzioni di software freeware a partire da quelli realizzati mediante l’Azione 6 del progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità”.
B. Consulenza
Gli operatori del CTS offrono consulenza alle scuole :
▪ per individuare gli ausili più appropriati da acquisire, soprattutto per le situazioni più complesse;
▪ realizzare percorsi di accompagnamento degli insegnanti nell’acquisizione di competenze o pratiche didattiche che ne rendano efficace l’uso
▪ per ricercare i contatti con esperti che possano intervenire in risposta alle esigenze particolari delle scuole della rete;
▪ per progettare le modalità didattiche da attuare per inserire il percorso di apprendimento dell’alunno che utilizza le tecnologie per l’inclusione nel più ampio ambito delle attività di classe e le modalità di collaborazione con la famiglia per facilitare le attività di studio a casa.
La consulenza si estende gradualmente a tutto l’ambito della disabilità e dei disturbi evolutivi specifici, non soltanto alle tematiche connesse all’uso delle nuove tecnologie, coordinando gli interventi con i 3 CTI della provincia.
C. Gestione degli ausili e comodato d’uso Il CTS:
▪ acquista gli ausili adeguati alle esigenze manifestate dalle scuole dietro presentazione di uno specifico progetto d’intervento che ne espliciti la necessità;
▪ grazie alla propria dotazione può consentire in alcuni casi, prima dell’acquisto definitivo da parte della scuola o della richiesta dell’ausilio al CTS, di provare e di verificare l’efficacia, per un determinato alunno, dell’ausilio stesso;
▪ gli ausili acquistati dal Centro sono assegnati, appena disponibili, alle istituzioni che li hanno richiesti attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito;
▪ l’ausilio dato in comodato segue l’alunno anche se questi cambia scuola nell’ambito della provincia, previo rinnovo del contratto di comodato;
▪ può definire accordi con le Ausilioteche e/o i Centri Ausili presenti sul territorio al fine di una condivisa gestione degli ausili in questione, sulla base dell’Accordo quadro con la rete nazionale dei centri di consulenza sugli ausili.
D. Buone pratiche e attività di ricerca e di sperimentazione Il CTS:
▪ raccoglie le buone pratiche di inclusione realizzate dalle istituzioni scolastiche opportunamente documentate;
▪ le condivide con le scuole del territorio di riferimento, sia mediante l’attività di informazione, sia attraverso il sito internet, sia nella fase di formazione e consulenza;
▪ promuove inoltre iniziative atte a stimolare la realizzazione di buone pratiche nelle scuole, collaborando alla loro validazione e alla successiva diffusione;
▪ tende ad assumere il ruolo di Centro di ricerca didattica e di sperimentazione di nuovi ausili, hardware o software, attraverso l’attività diretta dei propri operatori e il coordinamento dei contributi che gli derivano dalla collaborazione con le scuole o con altri CTS, Università e Centri di Ricerca e, in particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione.
E. Piano annuale di intervento
Per ogni anno scolastico il CTS, autonomamente o in rete, definisce un piano d’intervento relativo ad acquisti e iniziative di formazione.
Nel piano sono indicati;
▪ la disponibilità di ausili e la loro collocazione specifica (a disposizione o nelle scuole che li utilizzano);
▪ la programmazione degli acquisti degli ausili necessari e non ancora disponibili, nei limiti delle risorse a ciò destinate;
▪ gli interventi formativi da attivare in funzione dei bisogni emergenti dal territorio e delle strategie e priorità generali individuate dagli Uffici Scolastici Regionali e dal MIUR.
▪ la definizione delle attività di testing di nuovi ausili finalizzate a fornire consulenza alle scuole della rete;
▪ la raccolta dei feedback di verifica dell’efficacia degli ausili acquistati e distribuiti;
▪ la redazione di schede tecniche relative all’hardware e al software, testato e acquistato dal CTS, con l’eventuale consulenza di esperti esterni indipendenti e sperimentato in situazione dalle scuole della rete.
▪ l’attività di promozione di intese territoriali per l’inclusione.
Il CTS può farsi promotore, su mandato delle Istituzioni scolastiche, di intese e accordi con i servizi socio-sanitari del territorio finalizzati:
▪ all’elaborazione condivisa di procedure per l’integrazione in ambito scolastico;
▪ all’utilizzo concordato e condiviso di risorse professionali e/o finanziarie;
▪ all’avvio di progetti finalizzati al miglioramento del livello di inclusività;
▪ alla prevenzione/contrasto del disagio in ambito scolastico.
N.B. tutto quanto sopra sarà realizzato coerentemente con le risorse, umane e finanziarie, di cui il Centro Territoriale potrà disporre.
Centro Territoriale per l’Inclusione (CTI)
Sul territorio provinciale operano 3 CTI con sede rispettivamente:
- c/o Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxx” di Pesaro;
- c/o Istituto Comprensivo Statale di Calcinelli – Saltara;
- c/o Istituto Comprensivo Statale “X. Xxxxxxx” di Urbino.
I CTI collaborano con l’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Pesaro Urbino e la Provincia per favorire il successo dell’inclusione scolastica nel territorio di competenza.
In particolare hanno la funzione di:
- fornire servizi di informazione e consulenza relativamente ai temi dell’inclusione;
- sostenere e favorire le iniziative di formazione relative alle tematiche specifiche sulla base delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche afferenti;
- garantire la diffusione delle buone prassi, anche attraverso la predisposizione di progetti in rete fra le scuole afferenti;
- promuovere rapporti fra le associazioni, gli enti locali e le famiglie.
Associazionismo
La vita scolastica e sociale delle persone disabili può contare su una rete concreta ed attiva di supporto fornito dalle associazioni di genitori, famiglie, operatori ed enti, la cui collaborazione e attenzione continue sono da ritenersi fondamentali e indispensabili per garantire il successo della piena integrazione scolastica e sociale.
8.1 Risorse strumentali
Ausili
- Per favorire la partecipazione alle attività scolastiche degli alunni disabili e al fine del raggiungimento del successo scolastico, le scuole si avvalgono di ogni ausilio compensativo e/o vicariante, di ogni strumento di supporto tecnologico per la comunicazione e l’autonomia personale necessari e individuati dal GLHO, su parere dei docenti e dei sanitari coinvolti nella stesura del PEI.
- Gli ausili compensativi e/o vicarianti e altro materiale di supporto alla comunicazione e all’autonomia personale sono acquisiti dalle scuole sia con acquisto diretto, nei limiti delle risorse disponibili, sia mediante i CTI e per le nuove tecnologie il CTS.
- Il CTS realizzerà progressivamente e manterrà aggiornato un archivio on-line degli ausili informatici disponibili presso le scuole della provincia.
- Analogamente i CTI cureranno l’aggiornamento di un archivio on-line di tutti gli ausili (informatici e non) disponibili presso il territorio di riferimento.
- Le scuole sono tenute a trasmettere i dati necessari ai CTI e al CTS per l’aggiornamento delle banche dati sugli ausili, secondo procedure definite dai rispettivi organismi.
- Gli ausili di proprietà sia dei CTI e del CTS che della specifica scuola possono essere utilizzati da altre scuole secondo la formula del comodato d’uso.
8.2 Risorse finanziarie
Ciascun ente, nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità, provvede a mettere a bilancio la spesa necessaria per l’attuazione del presente Accordo.
9. REGOLE DI GESTIONE DELL’ACCORDO
9.1 Validità
Il presente Accordo, firmato da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, ha validità quinquennale, a partire dalla data della sottoscrizione, corrispondente con il primo anno scolastico 2015/2016 e sarà pubblicato sul sito dell’Ust.
9.2 Commissione di Vigilanza
È istituita, presso l’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino, la Commissione di Vigilanza costituita da:
- Dirigente dell’Xxxxxxx XX, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxx o suo delegato, che la presiede;
- tre Dirigenti Scolastici;
- un rappresentante di ogni UMEE dell’ASUR Area Vasta 1;
- il Coordinatore o suo delegato per ogni Ambito Territoriale Sociale;
- un esperto del settore della Provincia.
Alla Commissione di Vigilanza spetta il controllo sullo stato di attuazione del presente Accordo.
9.3 Approvazione e diffusione
Il presente Accordo di Programma viene sottoscritto dalle parti contraenti nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.
I soggetti firmatari si impegnano alla diffusione dello stesso provvedendo ad inserirlo nel proprio sito web e a darne la massima informazione nei propri ambiti di competenza.
9.4 Monitoraggio e verifica
I soggetti firmatari convengono di darsi strumenti di monitoraggio e di valutazione periodica dell'Accordo mediante la messa a punto di un apposito sistema informativo ed eventuali specifici studi e statistiche concordati all’interno del Coordinamento provinciale per la disabilità.
9.5 Modifiche
L’eventuale modifica del presente Accordo, nella struttura e/o nei contenuti, avverrà previo confronto fra le parti convocate dalla Provincia o dall’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino - che provvederà a definire i dettagli di eventuale modifica e a darne comunicazione a tutti i firmatari secondo necessità. In caso di disaccordo sulle eventuali modifiche da apporre la questione sarà definita all’interno del Coordinamento provinciale per la disabilità (LR 18/96). Nel caso l’organismo di coordinamento non fosse più operativo, a seguito dei cambiamenti normativi in corso sulle Province, sarà formalizzato un apposito gruppo di lavoro integrato territoriale che rappresenti le stesse istanze già previste nelle stesso organismo.
Il presente Accordo sarà modificato e/o aggiornato per eventuali e sopraggiunte esigenze dovute alla
L. 107/2015 e ai relativi decreti attuativi.
10. APPENDICE
10.1 Modulistica
In allegato al presente Accordo di Programma si trovano i modelli da utilizzare, su tutto il territorio della Provincia, per la stesura dei documenti precitati nei vari articoli.
Detti modelli costituiscono parte integrante dell’Accordo e sono denominati rispettivamente:
(Modello1) | Relazione di Sintesi sulle Osservazioni | RO |
(Modello 2) | Certificato di Individuazione di Handicap contenente la Diagnosi Clinica | IH |
(Modello 3) | Diagnosi Funzionale | DF |
(Modello 4) | Profilo Diagnostico | PD |
(Modello 5) | Progetto Educativo Individualizzato | PEI |
(Modello 6) | Relazione Finale | RF |
(Modello 6 bis) | Relazione Finale per l’Esame di Stato | RFE |
(Modello 7) | Progetto di Permanenza Scolastica | PPS |
10.2 Abbreviazioni
ASUR | Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta 1 |
CTS | Centro Territoriale di Supporto |
CTI | Centro Territoriale per l’Inclusione |
CM | Circolare Ministeriale |
DF | Diagnosi Funzionale |
DPCM | Decreto Presidente Consiglio dei Ministri |
DPR | Decreto Presidente della Repubblica |
DL.vo | Decreto Legislativo |
GLHO | Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo |
GLHI | Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto |
GLHP | Gruppo di Lavoro per l’Handicap Provinciale |
GLIP | Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale per l’Integrazione |
ICD 10 | Classificazione internazionale Disagio |
ICF | Internazionale Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute |
MIUR | Ministero Istruzione Università Ricerca |
PEI | Piano Educativo Individualizzato |
POF | Piano Offerta Formativa |
UMEE | Unità Multidisciplinari dell’Età Evolutiva |
UMEA | Unità Multidisciplinari dell’Età Adulta |
UST | Ufficio Scolastico Territoriale [Uff. VI per la provincia di Pesaro – Urbino] |
USR | Ufficio Scolastico Regionale per le Marche |
SOGGETTI FIRMATARI
Rappresentanti legali di:
❑ Provincia di Pesaro e Urbino
❑ Xxxxxxx XX - Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxx
❑ Scuole di ogni ordine e grado della Provincia
❑ Asur Marche - Area Vasta 1
❑ Ambiti Territoriali Sociali I, III, IV, V, VI, VII della Provincia
Istituzione/Ente | Rappresentante legale o suo delegato | Firme |