COMUNE DI SAN TAMMARO
XXXXXX XX XXX XXXXXXX
00000 - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Oggetto: Contratto di concessione quinquennale di un posteggio all'interno dei mercato ortofrutticolo di San Xxxxxxx.
TRA
Il Comune di San Xxxxxxx con sede in xxx X. Xxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxx, C.F.: 00202480612, in persona del Responsabile xxx. Xxxxx Xxxxxxx, , il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di seguito denominato, per brevità, anche " Comune".
E
Sig. , codice fiscale ,
nella qualità di nonché legale rappresentante della
società partita IVA n. ,
iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A, di , dal , REA n. , di seguito denominato, per brevità, anche " Concessionario".
PREMESSO
Che con determina del Servizio Tecnico n. veniva indetta gara ad evidenza pubblica, si individuava il sistema di scelta del contraente e si approvava il bando e la modulistica di gara;
Che con determina n. del , veniva nominata la Commissione di gara;
Che con la determinazione n. del , si approvava i verbali di gara e la graduatoria provvisoria per l'assegnazione dei posteggi al Mercato Ortofrutticolo
Che nei confronti dell'azienda medesima non ricorre alcuna delle condizioni ostative previste dal regolamento di mercato. Né vi ostano ragioni di pubblico interesse; né, ancora, situazioni debitorie pregresse per omesso o parziale pagamento di canoni, tariffe e indennità a diverso titolo dovuti;
Tutto ciò premesso, tra le parti costituite si convengono i seguenti patti e condizioni che regolano il presente atto di concessione.
Art. 1 (Richiamo alle premesse)
Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2
( Oggetto )
II Comune di San Xxxxxxx assegna in concessione d'uso alla società “ ”, partita IVA n. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di dal
REA n. , come innanzi rappresentata, il magazzino o/e area n.
posizionato all'interno dell'area mercatale alle condizioni riportate nell'articolato che segue, accettate dal concessionario, senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente atto.
Art. 3
(Durata della concessione)
La concessione ha durata quinquennale con decorrenza dal
Il Comune ha facoltà di disporre il rinnovo della concessione, qualora nei sei mesi antecedenti la scadenza il concessionario ne faccia richiesta e sempre che permangano i requisiti che hanno consentito rilascio della presente concessione e salvo che non sopravvengano prevalenti ragioni di pubblico interesse.
Nessun risarcimento o indennizzo a dovuto in caso di mancato rinnovo della concessione.
Sono cause di cessazione anticipata della concessione: la rinuncia del concessionario, il fallimento dichiarato del concessionario, lo scioglimento della società concessionaria, il decesso del concessionario, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, nonché la revoca o
decadenza della concessione.
Il presente atto concessorio avrà scadenza corrispondente alle concessioni in atto.
Art. 4
( Disciplina)
Il rapporto scaturente dalla concessione è disciplinato:
a) dal presente atto;
b) dal Regolamento comunale del Mercato ortofrutticolo;
c) dagli atti richiamati in premessa;
d) dalle condizioni riportate nel Bando/Avviso pubblico per l'assegnazione della presente concessione;
e) da qualsiasi altra vigente disposizione di natura legislativa o amministrativa applicabile alla materia;
Il concessionario dichiara espressamente di conoscere il contenuto della documentazione di cui alle lettere b), c) e d) che precedono, accettandolo integralmente; pertanto, essa costituisce, sebbene non allegata, parte integrante della presente concessione.
Art. 5
(Canoni - Corrispettivi e tariffe)
A norma del Regolamento mercatale, il concessionario è tenuto a pagare il canone mensile per la concessione del magazzino/Box. Versare una cauzione di € 1.000,00
Per l'anno in corso il canone è fissato in € 410,00 al mese per i Box.
L'accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone è causa di revoca della concessione. Il pagamento del canone va effettuato mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale oppure a mezzo c/c postale n°13821814 Intestato al Comune di San Xxxxxxx.
Art. 6
(Obblighi e divieti del concessionario)
II concessionario dovrà garantire tutti gli obblighi posti a suo carico dal Regolamento mercatale e dal presente atto con la dovuta diligenza.
In particolare, il concessionario è obbligato:
a) all’occupazione circoscritta allo spazio assegnato nella concessione;
b) a gestire progetto della concessione personalmente nella qualità di titolare dell'azienda se trattasi di ditta individuale e di legale rappresentante se trattasi di società, salvo i casi disciplinati dal regolamento;
c) ad adibire l'oggetto della concessione esclusivamente alla conservazione, commercializzazione delle derrate oggetto dell’attività esercitata, o al commercio degli imballaggi dell’ortofrutta come dalle vigenti leggi. E' possibile, tuttavia, ospitare le attrezzature e gli impianti tecnologici indispensabili alla commercializzazione dei prodotti, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
d) ad usare l'oggetto della concessione esclusivamente per la posa, l’esposizione, la vendita e la pesatura dei prodotti, nonché per gli oggetti e gli attrezzi necessari per la vendita. Al termine delle contrattazioni, il locale deve essere, previa accurata pulizia, lasciato libero dai prodotti ortofrutticoli e da ogni altro ingombro;
e) a rispettare tutte le disposizioni regolamentari, quelle provenienti dalla vigente normativa sanitaria nella materia di cui trattasi;
f) a rispettare tutte le disposizioni statali e comunitarie in ordine alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
g) ad applicare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
h) a custodire e preservare il bene concesso con la dovuta diligenza, adoperandosi in modo da poter prevenire danni a persone e cose;
i) a mantenere in ordine ed in perfetta efficienza le attrezzature utilizzate nell'ambito dei locali e degli spazi assegnati e ad eseguire a proprie spese tutti i lavori necessari per la loro manutenzione.
j) a presentare all'Amministrazione il piano per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e il documento di nomina del responsabile della sicurezza;
k) a comunicare all'Amministrazione ogni variazione che dovesse intervenire nella composizione societaria.
l) non occupare altro spazio oltre a quello concesso al concessionario e fatto divieto di :
a) di tenere nei locali, oggetto della concessione, materiale infiammabile ed esplosivo. Gli imballaggi vuoti non possono essere tenuti in quantità superiore al necessario per il normale esercizio dell'attività;
b) di apportare modifiche alla struttura, dell'oggetto della concessione, senza prevista autorizzazione dell'Amministrazione;
c) di accedere al Mercato durante il periodo di chiusura, salvo speciali deroghe per circostanze eccezionali e documentate disposte dall'Amministrazione;
d ) di cedere a terzi, anche parzialmente, il magazzino/Box/Posteggio fuori dei casi contemplati e disciplinati dalla normativa vigente;
Art. 7
(Provvedimenti disciplinari e amministrativi)
Le infrazioni alle disposizioni del Regolamento sono punite - tenuto conto della gravità dell'infrazione e della recidività - con le seguenti sanzioni disciplinari ed amministrative, comminate dall'Amministrazione:
a) diffida verbale o scritta;
b) sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;
c) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo da 5 a 30 giorni, con facoltà di aggiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro;
d) revoca della concessione nei casi previsti dal Regolamento.
Si applicano, altresì, nei confronti degli operatori del mercato,ricorrendone i presupposti di legge, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 .
Art. 8
(Riconsegna del locale o posteggio )
Alla cessazione, per qualsiasi causa, della concessione, il bene oggetto della concessione deve essere riconsegnato dal concessionario all'Amministrazione libero da persone e cose ed in buono stato di conservazione, entro il termine di 30 giorni.
II concessionario è tenuto a rimborsare al Comune gli eventuali danni arrecati at bene nell'esercizio della concessione.
Art 9 (Decadenza e Revoca)
La concessione decade o e revocata nei seguenti casi:
a) cessione totale o parziale del magazzino o del posteggio a terzi nei casi non contemplati dal Regolamento;
b) al verificarsi di una delle condizioni ostative al rilascio della concessione di cui al Regolamento di mercato;
c) inattività completa per 30 giorni consecutivi o per 60 giorni complessivi in un anno, ovvero assenza ingiustificata del concessionario per più di 60 giorni all'anno, anche non consecutivi;
d) a chi venga condannato per due volte, qualunque sia l’entità delle rispettive pene, per delitti in tema di:
- frode nelle pubbliche forniture;
-contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
- frode nell'esercizio del commercio;
-frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.
e) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
f) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito;
g) utilizzazione da parte del concessionario per scopi diversi da quello per cui il posteggio, il box o il magazzino sono stati assegnati;
h) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
In ogni caso, la concessione è revocata qualora si ponga in contrasto con il perseguimento del pubblico interesse. Identificano tale fattispecie gli elementi di fatto portati a conoscenza del Comune ai sensi dell'articolo 1 septies del D.L. 629/82 convertito nella L. 726782;
La decadenza o revoca è dichiarata dal Responsabile Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.
Art. 10 (Elezione domicilio)
Per i rapporti con il Comune, il concessionario elegge domicilio, ad ogni effetto di legge, presso il magazzino Box/posteggio innanzi individuato.
Art. 11
( Rinvio a Norme generali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale del Mercato Ortofrutticolo, nel Bando/Avviso pubblico per l'assegnazione delle concessioni ed alle disposizioni di natura legislativa ed amministrativa applicabili alla materia.
Art. 12
( Approvazione clausole)
Il concessionario, sottoscrivendo il presente atto, dichiara di approvare in modo specifico, ai sensi
degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute negli articoli che precedono dal
n. 1 al n. 11.
Il presente atto è composto da cinque (cinque) facciate, compresa la presente sin qui, ed è stato redatto in duplice originale di cui un esemplare rilasciato al concessionario e l'altro trattenuto dal Comune e raccolto agli atti della Direzione del Mercato.
Letto, approvato e sottoscritto in ogni foglio e qui di seguito. IL CONCESSIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO