COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MAIMERI Presidente
(NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXX Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX DE XXXXXX XXXXXX
Seduta del 15/11/2017
FATTO
Estinto anticipatamente, in data 30.3.2016, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato il 18.5.2012, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro, tramite il proprio legale di fiducia, chiedendo: 1) in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx di nullità o, in subordine, di inefficacia delle clausole di non rimborsabilità per contrarietà a norme imperative: 2) nel merito ed in via principale, il rimborso integrale delle commissioni, per un importo totale pari ad euro 5.366,30 (di cui euro 5.096,30 a titolo di integrale ripetizione delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie): tale domanda di rimborso integrale è fondata, in particolare, sulla violazione del precetto normativo di cui all’art. 1754 c.c., essendo stato il finanziamento de quo collocato attraverso l’intervento di un soggetto “che fungeva sia da mediatore creditizio che da procuratore della convenuta”; 3) nel merito ed in via subordinata, il rimborso delle commissioni, calcolate in applicazione dell’invalso criterio proporzionale “pro rata temporis”, per un importo complessivo pari ad euro 3.327,78 (di cui euro 3.057,78 a titolo di ripetizione della quota parte delle “commissioni di intermediazione”, euro 180,00 a titolo di rimborso quota parte delle spese di istruttoria e riscossione, euro 90,00 a titolo di quota parte delle commissioni bancarie); 4) gli interessi
legali sulle somme riconosciute e 5) le spese di assistenza difensiva, equitativamente determinate, oltre al rimborso delle spese di presentazione del ricorso.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario si è opposto alle pretese del ricorrente. Parte resistente sottolinea, in via preliminare, che i costi e le condizioni applicate al finanziamento risulterebbero dettagliatamente e compiutamente descritti nel regolamento contrattuale (art. 5), il quale altrettanto inequivocabilmente specificherebbe “in termini quantitativi” l’ammontare rimborsabile in caso di anticipata estinzione del finanziamento (art. 14), con la conseguenza che il cliente è stato sin da subito posto in condizione di valutare la congruità delle commissioni ristorate in caso di rimborso anticipato, in ragione non solo della distinta indicazione, all’interno del contratto, degli oneri di tipo up-front e recurring, ma anche della specificazione dell’importo quantitativo corrisposto in tale ipotesi (euro 4,01 per rata non scaduta), riportato in forma graficamente evidenziata altresì sul frontespizio del contratto. Ciò premesso in punto di trasparenza, la convenuta ha eccepito:
1) con specifico riguardo alle commissioni di intermediazione, che tali costi comprendono la provvigione dovuta all’intermediario del credito effettivamente intervenuto nel collocamento del finanziamento, “come espressamente indicato nel regolamento contrattuale, nel quale l’attività svolta dall’intermediario del Credito è distinta in modo netto rispetto agli adempimenti connessi alle commissioni di intermediazione. A tale distinzione contenuta, sul piano descrittivo, corrisponde anche una suddivisione dei relativi importi, con particolare riguardo al compenso riconosciuto all’Intermediario del credito intervenuto nella fase istruttoria del prestito. Nel caso di specie, dell’importo indicato alla lettera G del contratto, euro 1.309,80 sono stati riconosciuti a titolo di provvigione all’agente in attività finanziaria (…)”, giusta fattura versata in atti. La sola differenza di euro 3.786,50 corrisponde, quindi, al compenso dell’intermediario del credito, unico importo effettivamente percepito dalla convenuta, rispetto al quale l’art. 14 del regolamento contrattuale prevede il ristoro a favore del cliente degli oneri soggetti a maturazione nella misura di euro 4,01 per rata non scaduta.
In ordine alle commissioni bancarie, eccepisce, oltre alla relativa natura up front, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo state le stesse retrocesse all’istituto di credito in nome e per conto del quale ha agito in qualità di mandatario. Pertanto, la convenuta, reso noto di aver inutilmente formulato al ricorrente una proposta transattiva per un importo complessivamente pari ad euro 1.036,77, ha chiesto all’Arbitro il rigetto di tutte le avverse pretese.
DIRITTO
Il Collegio deve anzitutto rilevare l’infondatezza della domanda formulata dal ricorrente in via principale volta ad ottenere la restituzione integrale delle commissioni di intermediazione per presunta violazione dell’art. 1754 c.c.
Ed infatti, risulta documentalmente che il contratto è stato eseguito e la provvigione mediatizia è stata pagata, sicché la pretesa nullità costituisce esclusivamente presupposto di un’azione di ripetizione d’indebito, la quale non può che esperirsi nei confronti del mediatore stesso; non sussiste, infatti, alcuna fonte idonea a configurare l’assunzione di una responsabilità dell’intermediario per l’ipotesi di invalidità del contratto di mediazione; né, all’uopo, potrebbe giovare il collegamento negoziale, perché i contratti collegati restano distinti ed il collegamento vale esclusivamente ad istituire la loro interdipendenza ed a conferire una regolazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, onde essi simul stabunt, simul cadent: eventualità che, nel caso di specie, non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente (in termini, Xxxx. xxxxx., x. 0000/0000, xxxxx xxxx di Cass., 22.3.2013, n. 7255).
Merita, invece, accoglimento la domanda relativa all’accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all’art. 125-sexies t.u.b.
In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei tre Collegi di questo Arbitro, ed alla stregua degli indirizzi della Banca d’Italia rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring), che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. Per converso, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front).
Per quanto concerne il criterio di calcolo del rimborso spettante al ricorrente, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), secondo cui il criterio pro rata temporis è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.
Posto quanto precede, dalla lettura della clausola contrattuale relativa alla commissione bancaria emerge che la stessa sia stata corrisposta al fine di remunerare attività eterogenee non tutte ascrivibili alla fase prodromica alla concessione del prestito; in tal caso, l’opacità delle clausola dipende dall’indistinto riferimento sia ad attività recurring (ad es., “oneri per la copertura del differenziale per la conversione o la convertibilità da variabile a fisso del tasso degli interessi”: cfr. lett. a del contratto), sia ad attività up front. Pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata di detta commissione che, tenuto conto dell’estinzione del finanziamento in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive), pari ad euro 90,36.
Con riguardo alla commissione di intermediazione, emerge in modo evidente dalla relativa clausola contrattuale che la stessa è stata corrisposta al fine di remunerare attività concernenti l’intera durata del finanziamento: esemplari i riferimenti all’”amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata” ed alla “garanzia non riscosso per riscosso”. Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso, a titolo di commissione di intermediazione non maturata, dell’importo di euro 2.769,06, al netto del rimborso già effettuato in sede di conteggio estintivo di euro 288,72.
Il Collegio reputa retrocedibile, nel caso di specie, anche la quota parte relativa alle “spese di istruttoria”, in quanto la descrizione contenuta nella relativa clausola contrattuale fa riferimento anche ad attività c.d. recurring (cfr. art. 5). Deve pertanto riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso, a tale titolo, di euro 180,00.
La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016 ed accordo del 24 giugno 2016). In considerazione di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente ad ottenere dall’intermediario l’importo complessivo di euro 3.039,42, a titolo di commissioni per il periodo di finanziamento non goduto, oltre interessi legali dalla data del reclamo (che ha valore di formale messa in mora) all’effettivo soddisfo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 3.039,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1